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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1656/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1656/2024 V.G., promossa da:
nata a [...] il Parte_1
04/01/1981, assistita e difesa dall'avv. PERRUCCI MARCO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. PERRUCCI MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, e Parte_1
esponevano che in data 28/09/2004 avevano Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
12/09/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come Parte_1 Controparte_1
segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 28/09/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2004 atto numero 115 parte I, serie -, Uff. 1, alle medesime pagina 2 di 3 statuizioni della separazione, recepite nella Sentenza n. 399/2024 pubbl. il
12/09/2024.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1656/2024 V.G., promossa da:
nata a [...] il Parte_1
04/01/1981, assistita e difesa dall'avv. PERRUCCI MARCO
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1 assistito e difeso dall'avv. PERRUCCI MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/07/2024, e Parte_1
esponevano che in data 28/09/2004 avevano Controparte_1
contratto matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
12/09/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
e , provvede come Parte_1 Controparte_1
segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in PESCARA il 28/09/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di
PESCARA, nell'anno 2004 atto numero 115 parte I, serie -, Uff. 1, alle medesime pagina 2 di 3 statuizioni della separazione, recepite nella Sentenza n. 399/2024 pubbl. il
12/09/2024.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 16/06/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3