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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 24/04/2025, n. 599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 599 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3625/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3625/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BARNABY DOSI e dall'Avv. CARMEN DELLA FARA RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/10/1956, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCA PLEBANI
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 18/02/2025
Per parte resistente: come da verbale di udienza del 19/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, il ricorrente, ha chiesto in via Parte_1 principale la revoca dell'assegno divorzile nella misura di € 1.100 mensili (oggi rivalutata a € 1.252,90) pattuita dalle parti nell'ambito del divorzio congiunto definito con sentenza di questo Tribunale resa in pagina 1 di 5 data 24 maggio 2021 e, in via subordinata, la riduzione di tale importo, adducendo a sostegno delle sue domande, da un lato, la diminuzione delle sue disponibilità patrimoniali e reddituali, essendo egli l'unico percettore di reddito da pensione (circa € 2.200 mensili) nel suo nuovo nucleo familiare - formato dalla moglie attualmente inoccupata e da due figlie minori nate rispettivamente nel 2013 e nel
2017 (quindi prima del divorzio) ed essendo “uscito” dalla Società ABI S.r.l. con cessione della quota di partecipazione del 34 % a favore del figlio e della di lui moglie, avvenuta con atto del CP_2
19 dicembre 2023, con conseguente perdita, a decorrere dal gennaio 2024, di significativi redditi annuali per circa € 25.000 medi. Dall'altro lato, il medesimo ricorrente ha evidenziato il parallelo miglioramento della situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie resistente, la quale, nell'autunno del 2023 ha maturato il diritto al trattamento pensionistico di circa € 600 mensili netti, da sommare all'assegno divorzile e al canone di locazione di circa € 600 mensili dalla stessa percepito in forza del contratto di locazione di un immobile del cui diritto di superficie è titolare esclusiva.
La resistente, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 3/10/2024, ha chiesto di respingere la domanda di revisione delle condizioni di divorzio avanzata dal ricorrente, sostenendo che la percezione del trattamento pensionistico da parte della medesima ex coniuge fosse già stata considerata dalle parti al momento delle trattative intercorse ai fini della predisposizione del ricorso congiunto. La medesima resistente ha altresì evidenziato come dal lato del ricorrente non vi sarebbe stata una completa e trasparente ricostruzione delle sue entrate e della sua situazione patrimoniale e che gli obblighi familiari a carico del sig. fossero già sussistenti al momento del divorzio, non Pt_1
potendo quindi incidere negativamente ai fini della revisione degli accordi di divorzio congiunto.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 6/11/2025 parte ricorrente si rendeva disponibile, in via conciliativa, a versare alla ex coniuge la minor somma di € 300 (v. p.
9-10 memoria ex art. 473bis.17 comma 3 c.p.c. depositata in data 31/10/2024, mentre nel verbale di udienza e nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. è erroneamente riportata la somma di € 500), mentre parte ricorrente dapprima affermava di poter accettare una somma non inferiore a € 1.000 mensili per poi aderire invece – a differenza di parte resistente – alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore all'esito dell'interrogatorio libero della parti, che prevedeva una rideterminazione dell'assegno divorzile nella somma pari a € 650 mensili.
A fronte della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte del resistente, il Giudice relatore d. si riservava e, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. resa in data 8/11/2024, riduceva in via temporanea e urgente l'assegno divorzile in favore della resistente, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, nella misura pari ad € 550 mensili, fissando udienza il 18/02/2025 per la discussione orale della causa.
pagina 2 di 5 All'udienza così fissata, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in atti, mentre la difesa di parte resistente chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 8/11/2025 tenuto conto che l'assegno ivi rideterminato è lordo e che va considerato unitamente agli altri redditi della signora insistendo in ogni caso per le istanze CP_1
istruttorie formulate in atti. Il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise, ciò tanto più che parte resistente ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse.
In particolare, l'ordine di esibizione alla società A.B.I. S.r.l., corrente in Comun Nuovo, via Europa n.8
(c.f. – piva 02846810162) alla data del 19.12.2023 “di tutta la documentazione inerente gli asseriti prestiti” e “di tutte le somme erogate dal settembre 2024 all'attualità” richiesto dalla resistente appare superfluo alla luce della documentazione bancaria e notarile depositata da parte ricorrente, così come la richiesta di CTU estimativa del reale valore delle quote societarie detenute dal signor Parte_1
nella predetta società, tenuto conto di quanto documentato da quest'ultimo in ordine alla
[...] cessione delle quote, dell'entità della partecipazione (34 %) e della media degli utili dichiarati, oltre che dell'assenza di elementi a sostegno della prospettazione offerta da parte resistente.
1. La domanda di revisione dell'assegno divorzile
Ciò premesso, la domanda di revisione delle condizioni di divorzio formulata da parte ricorrente è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, giova osservare che, ai fini della revisione dell'assegno divorzile, è necessario che le nuove circostanze siano tali da alterare radicalmente l'equilibrio economico patrimoniale precedentemente definito, presupposto che deve essere valutato con rigore dal giudice sulla base di principi giuridici consolidati e di prove concrete e convincenti della loro incidenza. La giurisprudenza stabilisce altresì che non è sufficiente il mero mutamento di interpretazioni giurisprudenziali sul concetto di assegno divorzile per giustificare una sua revisione (Cass. civile sez. I, 21/03/2024, n.7650).
Come risulta dai documenti prodotti, il resistente, rispetto all'epoca del divorzio, ha ceduto la quota di partecipazione societaria del 34 % della società ABI S.r.l. a favore del figlio e della di lui CP_2
moglie, con atto del 19.12.2023 (docc. 6 e 7), e ha quindi dedotto di aver subito una diminuzione reddituale, a decorrere dal gennaio 2024, di redditi annuali per circa € 25.000 medi, dichiarati come
“reddito societario per trasparenza” (cfr. docc. 3 e 4 al . CP_3
Da ciò discende che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, il sig. può contare soltanto sul Pt_1
pagina 3 di 5 reddito da pensione INPS (annuo netto di circa € 28.757,00 e mensile di circa € 2.174,00), con i quali deve fare fronte al mantenimento delle due figlie minori (pur nate prima del divorzio), agli obblighi di assistenza materiale in favore della moglie sig.ra e al pagamento dell'assegno divorzile a CP_4 favore dell'odierna resistente. Quest'ultimo vive con il nuovo nucleo familiare in un villino (cat. A/7) di sua proprietà.
Quanto alla posizione di quest'ultima, risulta documentalmente che, a partire da novembre 2023, la sig.ra percepisce una pensione mensile di importo pari a € 614, oltre al canone di locazione CP_1 dell'immobile di cui è proprietaria (seppur del solo diritto di superficie fino all'anno 2088) e all'assegno divorzile rivalutato a € 1.252,90, potendo altresì contare su un patrimonio di circa € 45.000
(v. dossier titoli 31935 presso formato grazie ai trasferimenti di cui ai punti Controparte_5
4 e 5 delle condizioni di separazione che prevedevano la suddivisione al 50 % tra i coniugi dei conti correnti comuni. Dall'analisi dei movimenti bancari della resistente si evincono costanti accantonamenti di somme mensili pari a € 250 per un piano di accumulo (fondi “PAC”). La stessa ha inoltre dichiarato di svolgere dei lavori straordinari (v. confezionamento cesti di Natale per la società agricola “I quattro portoni” guadagnando € 1.177 a gennaio 2024, e stiro per la cognata), dimostrando così di possedere una capacità lavorativa residua.
La signora abita in un appartamento in locazione dal 1 luglio 2019 con un corrispettivo pari a € CP_1
450,00 mensili (doc. n.11), oggi rivalutato ad € 480,00 mensili.
La resistente ha tuttavia sottolineato che la percezione del trattamento pensionistico non avrebbe determinato significativi mutamenti in melius della propria condizione economico-patrimoniale rispetto al tempo degli accordi di divorzio, atteso che l'importo netto della pensione erogata da novembre 2023 dall'INPS – di € 614 mensili – considerando la tassazione aumentata a fronte del cumulo con gli altri redditi (i.e. l'assegno divorzile di € 1.260 e il canone di locazione dell'immobile di € 500, oltre all'IMU di € 866,00 annuali) sarebbe in definitiva pari a soli € 288 netti al mese in più.
In ogni caso, in sede di discussione orale, la difesa della sig.ra ha dichiarato di poter definire la CP_1
presente vertenza alle condizioni determinate dal Giudice relatore d. con ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che siano sopravvenuti elementi idonei ad alterare l'assetto economico patrimoniale definito concordemente dalle parti in sede di divorzio nel 2021: e invero, risulta da un lato provata la effettiva diminuzione patrimoniale e reddituale del resistente, il quale è pure gravato da obblighi di mantenimento nei riguardi della prole minorenne – i quali, seppur già sussistenti al momento in cui sono stati conclusi gli accordi di divorzio, sono notoriamente destinati ad aumentare in ragione della crescita e dell'aumento delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei pagina 4 di 5 figli minori – oltre che da obblighi di solidarietà coniugale verso la moglie, attualmente pure priva di occupazione lavorativa.
Dall'altro lato, risulta documentato anche il miglioramento delle condizioni reddituali e patrimoniali della sig.ra la quale beneficia in via stabile della pensione di vecchiaia e del canone di locazione CP_1 dell'immobile di sua esclusiva proprietà, avendo peraltro dimostrato di possedere una capacità di risparmio, vista la giacenza in conto corrente e il piano di accumulo fondi sopra richiamato.
In forza di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che l'assegno divorzile possa essere rideterminato, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente decisione (maggio 2025) nella minore somma di € 350 mensili, tenuto conto anche del fatto che si tratta di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali (v. art. 10, lett. c, T.U.I.R. L.
22/12/1986 n. 917).
2. Le spese di lite
Considerato il tenore della presente decisione e tenuto conto del comportamento della sig.ra la CP_1
quale ha aderito alla proposta conciliativa del Giudice relatore d., sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e per condannare la resistente alla rifusione della residua parte in favore del ricorrente, da liquidarsi, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale nella misura finale già determinata di € 1.936,66 (pari ad 1/3 del compenso tabellare di € 5.810,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
1. RIDETERMINA con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente decisione, l'importo dell'assegno divorzile posto a carico di a favore della Parte_1 resistente nella somma mensile pari ad € 350, soggetta a rivalutazione annuale Istat per le famiglie degli impiegati ed operai, con prima rivalutazione a decorrere da giugno 2026;
2. COMPENSA per 2/3 le spese di lite e CONDANNA la resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidata nella misura già determinata di € 1.936,66, oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore est. dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3625/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BARNABY DOSI e dall'Avv. CARMEN DELLA FARA RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/10/1956, rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCA PLEBANI
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da verbale di udienza del 18/02/2025
Per parte resistente: come da verbale di udienza del 19/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/06/2024, il ricorrente, ha chiesto in via Parte_1 principale la revoca dell'assegno divorzile nella misura di € 1.100 mensili (oggi rivalutata a € 1.252,90) pattuita dalle parti nell'ambito del divorzio congiunto definito con sentenza di questo Tribunale resa in pagina 1 di 5 data 24 maggio 2021 e, in via subordinata, la riduzione di tale importo, adducendo a sostegno delle sue domande, da un lato, la diminuzione delle sue disponibilità patrimoniali e reddituali, essendo egli l'unico percettore di reddito da pensione (circa € 2.200 mensili) nel suo nuovo nucleo familiare - formato dalla moglie attualmente inoccupata e da due figlie minori nate rispettivamente nel 2013 e nel
2017 (quindi prima del divorzio) ed essendo “uscito” dalla Società ABI S.r.l. con cessione della quota di partecipazione del 34 % a favore del figlio e della di lui moglie, avvenuta con atto del CP_2
19 dicembre 2023, con conseguente perdita, a decorrere dal gennaio 2024, di significativi redditi annuali per circa € 25.000 medi. Dall'altro lato, il medesimo ricorrente ha evidenziato il parallelo miglioramento della situazione patrimoniale e reddituale della ex moglie resistente, la quale, nell'autunno del 2023 ha maturato il diritto al trattamento pensionistico di circa € 600 mensili netti, da sommare all'assegno divorzile e al canone di locazione di circa € 600 mensili dalla stessa percepito in forza del contratto di locazione di un immobile del cui diritto di superficie è titolare esclusiva.
La resistente, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data 3/10/2024, ha chiesto di respingere la domanda di revisione delle condizioni di divorzio avanzata dal ricorrente, sostenendo che la percezione del trattamento pensionistico da parte della medesima ex coniuge fosse già stata considerata dalle parti al momento delle trattative intercorse ai fini della predisposizione del ricorso congiunto. La medesima resistente ha altresì evidenziato come dal lato del ricorrente non vi sarebbe stata una completa e trasparente ricostruzione delle sue entrate e della sua situazione patrimoniale e che gli obblighi familiari a carico del sig. fossero già sussistenti al momento del divorzio, non Pt_1
potendo quindi incidere negativamente ai fini della revisione degli accordi di divorzio congiunto.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17 c.p.c., all'udienza del 6/11/2025 parte ricorrente si rendeva disponibile, in via conciliativa, a versare alla ex coniuge la minor somma di € 300 (v. p.
9-10 memoria ex art. 473bis.17 comma 3 c.p.c. depositata in data 31/10/2024, mentre nel verbale di udienza e nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. è erroneamente riportata la somma di € 500), mentre parte ricorrente dapprima affermava di poter accettare una somma non inferiore a € 1.000 mensili per poi aderire invece – a differenza di parte resistente – alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore all'esito dell'interrogatorio libero della parti, che prevedeva una rideterminazione dell'assegno divorzile nella somma pari a € 650 mensili.
A fronte della mancata accettazione della proposta conciliativa da parte del resistente, il Giudice relatore d. si riservava e, con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. resa in data 8/11/2024, riduceva in via temporanea e urgente l'assegno divorzile in favore della resistente, con decorrenza dalla mensilità di dicembre 2024, nella misura pari ad € 550 mensili, fissando udienza il 18/02/2025 per la discussione orale della causa.
pagina 2 di 5 All'udienza così fissata, la difesa di parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in atti, mentre la difesa di parte resistente chiedeva la conferma dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'ordinanza del 8/11/2025 tenuto conto che l'assegno ivi rideterminato è lordo e che va considerato unitamente agli altri redditi della signora insistendo in ogni caso per le istanze CP_1
istruttorie formulate in atti. Il Giudice tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio in camera di consiglio.
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise, ciò tanto più che parte resistente ha reiterato le istanze istruttorie non ammesse.
In particolare, l'ordine di esibizione alla società A.B.I. S.r.l., corrente in Comun Nuovo, via Europa n.8
(c.f. – piva 02846810162) alla data del 19.12.2023 “di tutta la documentazione inerente gli asseriti prestiti” e “di tutte le somme erogate dal settembre 2024 all'attualità” richiesto dalla resistente appare superfluo alla luce della documentazione bancaria e notarile depositata da parte ricorrente, così come la richiesta di CTU estimativa del reale valore delle quote societarie detenute dal signor Parte_1
nella predetta società, tenuto conto di quanto documentato da quest'ultimo in ordine alla
[...] cessione delle quote, dell'entità della partecipazione (34 %) e della media degli utili dichiarati, oltre che dell'assenza di elementi a sostegno della prospettazione offerta da parte resistente.
1. La domanda di revisione dell'assegno divorzile
Ciò premesso, la domanda di revisione delle condizioni di divorzio formulata da parte ricorrente è fondata e merita accoglimento nei limiti che seguono.
In primo luogo, giova osservare che, ai fini della revisione dell'assegno divorzile, è necessario che le nuove circostanze siano tali da alterare radicalmente l'equilibrio economico patrimoniale precedentemente definito, presupposto che deve essere valutato con rigore dal giudice sulla base di principi giuridici consolidati e di prove concrete e convincenti della loro incidenza. La giurisprudenza stabilisce altresì che non è sufficiente il mero mutamento di interpretazioni giurisprudenziali sul concetto di assegno divorzile per giustificare una sua revisione (Cass. civile sez. I, 21/03/2024, n.7650).
Come risulta dai documenti prodotti, il resistente, rispetto all'epoca del divorzio, ha ceduto la quota di partecipazione societaria del 34 % della società ABI S.r.l. a favore del figlio e della di lui CP_2
moglie, con atto del 19.12.2023 (docc. 6 e 7), e ha quindi dedotto di aver subito una diminuzione reddituale, a decorrere dal gennaio 2024, di redditi annuali per circa € 25.000 medi, dichiarati come
“reddito societario per trasparenza” (cfr. docc. 3 e 4 al . CP_3
Da ciò discende che, a decorrere dal mese di gennaio 2024, il sig. può contare soltanto sul Pt_1
pagina 3 di 5 reddito da pensione INPS (annuo netto di circa € 28.757,00 e mensile di circa € 2.174,00), con i quali deve fare fronte al mantenimento delle due figlie minori (pur nate prima del divorzio), agli obblighi di assistenza materiale in favore della moglie sig.ra e al pagamento dell'assegno divorzile a CP_4 favore dell'odierna resistente. Quest'ultimo vive con il nuovo nucleo familiare in un villino (cat. A/7) di sua proprietà.
Quanto alla posizione di quest'ultima, risulta documentalmente che, a partire da novembre 2023, la sig.ra percepisce una pensione mensile di importo pari a € 614, oltre al canone di locazione CP_1 dell'immobile di cui è proprietaria (seppur del solo diritto di superficie fino all'anno 2088) e all'assegno divorzile rivalutato a € 1.252,90, potendo altresì contare su un patrimonio di circa € 45.000
(v. dossier titoli 31935 presso formato grazie ai trasferimenti di cui ai punti Controparte_5
4 e 5 delle condizioni di separazione che prevedevano la suddivisione al 50 % tra i coniugi dei conti correnti comuni. Dall'analisi dei movimenti bancari della resistente si evincono costanti accantonamenti di somme mensili pari a € 250 per un piano di accumulo (fondi “PAC”). La stessa ha inoltre dichiarato di svolgere dei lavori straordinari (v. confezionamento cesti di Natale per la società agricola “I quattro portoni” guadagnando € 1.177 a gennaio 2024, e stiro per la cognata), dimostrando così di possedere una capacità lavorativa residua.
La signora abita in un appartamento in locazione dal 1 luglio 2019 con un corrispettivo pari a € CP_1
450,00 mensili (doc. n.11), oggi rivalutato ad € 480,00 mensili.
La resistente ha tuttavia sottolineato che la percezione del trattamento pensionistico non avrebbe determinato significativi mutamenti in melius della propria condizione economico-patrimoniale rispetto al tempo degli accordi di divorzio, atteso che l'importo netto della pensione erogata da novembre 2023 dall'INPS – di € 614 mensili – considerando la tassazione aumentata a fronte del cumulo con gli altri redditi (i.e. l'assegno divorzile di € 1.260 e il canone di locazione dell'immobile di € 500, oltre all'IMU di € 866,00 annuali) sarebbe in definitiva pari a soli € 288 netti al mese in più.
In ogni caso, in sede di discussione orale, la difesa della sig.ra ha dichiarato di poter definire la CP_1
presente vertenza alle condizioni determinate dal Giudice relatore d. con ordinanza ex art. 473bis.22
c.p.c.
Ebbene, nel caso di specie, il Collegio ritiene che siano sopravvenuti elementi idonei ad alterare l'assetto economico patrimoniale definito concordemente dalle parti in sede di divorzio nel 2021: e invero, risulta da un lato provata la effettiva diminuzione patrimoniale e reddituale del resistente, il quale è pure gravato da obblighi di mantenimento nei riguardi della prole minorenne – i quali, seppur già sussistenti al momento in cui sono stati conclusi gli accordi di divorzio, sono notoriamente destinati ad aumentare in ragione della crescita e dell'aumento delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei pagina 4 di 5 figli minori – oltre che da obblighi di solidarietà coniugale verso la moglie, attualmente pure priva di occupazione lavorativa.
Dall'altro lato, risulta documentato anche il miglioramento delle condizioni reddituali e patrimoniali della sig.ra la quale beneficia in via stabile della pensione di vecchiaia e del canone di locazione CP_1 dell'immobile di sua esclusiva proprietà, avendo peraltro dimostrato di possedere una capacità di risparmio, vista la giacenza in conto corrente e il piano di accumulo fondi sopra richiamato.
In forza di quanto sopra esposto, il Tribunale ritiene che l'assegno divorzile possa essere rideterminato, con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente decisione (maggio 2025) nella minore somma di € 350 mensili, tenuto conto anche del fatto che si tratta di somma “lorda” per l'avente diritto e di importo su cui l'onerato può vantare benefici fiscali (v. art. 10, lett. c, T.U.I.R. L.
22/12/1986 n. 917).
2. Le spese di lite
Considerato il tenore della presente decisione e tenuto conto del comportamento della sig.ra la CP_1
quale ha aderito alla proposta conciliativa del Giudice relatore d., sussistono giustificati motivi per compensare nella misura di 2/3 le spese di lite e per condannare la resistente alla rifusione della residua parte in favore del ricorrente, da liquidarsi, tenuto conto del valore della causa indeterminabile di complessità bassa, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale nella misura finale già determinata di € 1.936,66 (pari ad 1/3 del compenso tabellare di € 5.810,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
1. RIDETERMINA con decorrenza dalla mensilità successiva alla pubblicazione della presente decisione, l'importo dell'assegno divorzile posto a carico di a favore della Parte_1 resistente nella somma mensile pari ad € 350, soggetta a rivalutazione annuale Istat per le famiglie degli impiegati ed operai, con prima rivalutazione a decorrere da giugno 2026;
2. COMPENSA per 2/3 le spese di lite e CONDANNA la resistente alla rifusione della residua parte in favore della parte ricorrente, liquidata nella misura già determinata di € 1.936,66, oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 5 di 5