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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/06/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.________ SENT.
N. 137/2025 R.G.V.G.
N._________CRON.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ISERNIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Michele Caroppoli Presidente rel.
Dott.ssa Angela Di Dio Giudice
Dott. Marco Ponsiglione Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione personale, pendente tra i coniugi:
, codice fiscale , nato il [...], a [...], assistito Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. VERONICA DI NARDO, codice fiscale C.F._2
e
, codice fiscale , nata il [...], a [...] C.F._3
ISERNIA (IS), assistita e difesa dall'Avv. MERY MADDONNI, codice fiscale
C.F._4
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
1
Le parti, compreso il PM, hanno concluso per l'accoglimento della domanda di separazione personale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 27.01.2025 i coniugi ed i rispettivi difensori, ai sensi degli artt.
473 – bis.51 cpc e 127 – ter cpc, hanno richiesto di sostituire l'udienza davanti al Presidente relatore con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare, avendo il P.M. in data
29.04.2025 espresso parere favorevole al suo accoglimento.
Ritiene il Collegio, sentito il Presidente relatore che ne ha riferito nell'odierna camera di consiglio da remoto, che la richiesta vada accolta, compensandosi le spese processuali.
In particolare, il Tribunale dà atto della conformità alla legge dei patti e delle condizioni concordati dai coniugi, come indicati nel ricorso introduttivo e confermati nelle note scritte depositate in data
21.05.2025, patti e condizioni che vengono di seguito riportati:
“1) le Parti vivranno separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Il sig. continuerà a vivere nell'abitazione coniugale sita in Montaquila (IS), alla Via Pt_1
Trimanda n. 10, con quanto in esso contenuto;
la sig.ra che ha già lasciato la casa Parte_2
coniugale per vivere a Venafro (IS).
3) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
4) e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 Per_2
paritetica, che consentirà di non modificare la quotidianità dei minori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei ragazzi saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni;
invece, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale sarà esercitata separatamente.
5) In particolare, e continueranno a risiedere prevalentemente nella casa familiare Per_1 Per_2
e potranno recarsi dalla madre ogni qualvolta lo vorranno, compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Ad ogni modo, salvo diverso accordo tra i coniugi che tenga conto del preminente interesse dei minori, i figli trascorreranno fine settimana alterni con la madre e con il padre.
2 6) Quanto al periodo delle festività natalizie, salvo diverso accordo tra le Parti: ad anni alterni,
e trascorreranno la sera della Vigilia di Natale con la madre e la giornata di Natale Per_1 Per_2
con il padre;
la sera del 31 dicembre e staranno con il padre e la giornata di Per_1 Per_2
Capodanno con la madre;
la festività del 6 gennaio i minori la trascorreranno, sempre ad anni alterni, o con il padre o con la madre, iniziando dalla madre.
7) Con riguardo alle festività pasquali, salvo diverso accordo tra le Parti, ad anni alterni, Per_1
e trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì in albis con l'altro genitore, Per_2
iniziando dal padre.
8) Con riguardo al periodo feriale estivo, salvo diverso accordo tra le Parti, e Per_1 Per_2
trascorreranno con ciascun genitore un periodo di 15 giorni consecutivi, durante il mese di luglio o agosto, compatibilmente con le esigenze lavorative dei genitori, e previo accordo tra gli stessi in ordine al periodo.
9) Quanto all'aspetto economico, visto l'equilibrio economico tra i coniugi che consente loro di non dover provvedere ad alcun assegno di mantenimento tra gli stessi, i coniugi hanno optato per il mantenimento diretto dei figli, i quali, quando staranno con il padre, sarà quest'ultimo ad occuparsi del loro mantenimento;
lo stesso accadrà quando i ragazzi staranno con la madre la quale, in quel caso, provvederà alle loro esigenze. Ne consegue che le spese per il vitto, quelle di contributo all'abitazione, utenze, non saranno poste a carico di alcuno dei genitori perché provvederà in tal senso ciascuno per sé nei periodi di permanenza dei figli presso la loro abitazione
Le spese straordinarie saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
In ordine alle spese ordinarie di abbigliamento dei minori, quelle per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici, attività ricreative abituali
(cinema feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione), ciascun genitore rimborserà all'altro il
50% dei costi sostenuti.
Dette spese dovranno essere valutate e concordate di volta in volta tra i genitori. In particolare: il genitore che intenda chiedere all'altro il rimobrso della metà della spesa sostenuta, dovrà avanzare formale richiesta all'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, pec…), il quale dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore
3 che ha anticipato le predette spese e che ha esibito idonea documentazione, è dovuto entro 7 giorni dall'esibizione della spesa.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, pec …) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito idonea documentazione, è dovuto entro 7 giorni dall'esibizione della spesa.
Per spese straordinarie devono intendersi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riguardanti:
a) l'istruzione: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private;
ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi: acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
soggiorni all'estero per motivo di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) le cure mediche;
c) le attività sportive, ludiche o parascolastiche: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
d) il conseguimento della patente presso autoscuola private.
Le spese straordinarie, per le quali non è richiesta la previa concertazione sono le seguenti: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. Tutte dette spese dovranno essere debitamente documentate e trasmesse all'altro genitore il quale, entro 7 giorni dalla trasmissione, dovrà rimborsare all'altro la sua quota.
10) L'assegno unico per il nucleo familiare sarà percepito interamente dalla sig.ra Parte_2
4 11) Le parti danno atto di aver contratto, in costanza di matrimonio, un finanziamento con Pt_3
ancora in essere e le stesse concordano che provvederanno al pagamento delle residue rate a
[...]
scadere nella misura del 50% ciascuno.
12) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello dei figli minori.
13) Spese e competenze legali compensate e rinuncia dei legali delle parti al vincolo di solidarietà professionale.”
P.Q.M.
Il Tribunale omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi ai su esposti patti e condizioni, come indicati nel ricorso introduttivo del presente procedimento. Spese compensate.
Manda alla locale Cancelleria per ogni adempimento conseguenziale.
Così deciso in Isernia, nella camera di consiglio del 10.06.2025
IL PRESIDENTE est.
(Dott. Michele Caroppoli)
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