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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/12/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2086/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
IC LAURA, con elezione di domicilio in VIA DELLA PIETA' N. 16 33077
SACILE, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to IC LAURA, con elezione di domicilio in VIA DELLA PIETA' N.
16 33077 SACILE, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Albania, in data 4/09/2002,
non trascritto in Italia, in regime di comunione dei beni;
separati consensualmente con verbale del 7/03/2023, omologato con decreto del
21/03/2023 Tribunale Ordinario di Pordenone 235/2023
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1
1 , nato il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Il figlio , ancora minorenne, Per_2
viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre, che vivrà, unitamente ad entrambi i figli, nella casa coniugale di sua proprietà di cui gode unitamente agli arredi. 2) Il padre potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi dello stesso. 3) Tenuto conto dell'attuale situazione reddituale delle parti e del fatto che il Sig. corrisponde Controparte_1
mensilmente le rate relative a tre finanziamenti per complessivi € 1.800,00,
compresi quelli contratti a favore della propria ditta individuale, verserà alla madre per il mantenimento di entrambi i figli, poiché la figlia maggiorenne ha da poco avviato una propria attività, ma non è ancora del tutto economicamente autosufficiente, la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), entro il giorno 15 di ogni mese. Le parti si danno atto che nell'assegno di mantenimento per i figli sono comprese le spese di: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto. 4) Le parti si danno atto che le spese straordinarie, che verranno sostenute da ognuno dei genitori nell'interesse dei figli nella misura del 50%,
sono quelle individuate in modo indicativo, anche se non esaustivo, nel protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati del Foro di Pordenone: - Spese
mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi “tickets”; - Spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico,
scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni,
2 alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
- Spese
per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago (es.; scoutismo,
punti verdi, etc.), spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie. Le spese straordinarie, superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e per ciascun figlio e quelle afferenti eventuali cure di medicina non convenzionale, dovranno essere concordate tra le parti preventivamente in forma tracciabile (es.: email, sms, whats app), ad eccezione delle spese scolastiche relative al corredo di inizio anno ed ai libri di testo e alle spese mediche urgenti non programmabili. La Sig.ra ed il Sig. Parte_1
provvederanno entro 15 giorni dalla richiesta dell'altro, Controparte_1
accompagnata da idonea pezza giustificativa, al versamento della quota a proprio carico di tutte le spese straordinarie, che, sempre previamente concordate, dovessero essere assunte nell'interesse dei figli. -L'un genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, qualora non concordi di assumere la spesa proposta, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (o se ciò fosse impossibile entro al massimo 10
giorni), o entro il termine all'uopo fissato. I coniugi convengono che in mancanza di ogni comunicazione, il silenzio sarà inteso come consenso per la spesa straordinaria. Per tutto quello che in ordine alle spese straordinarie non è
stato specificatamente sin qui previsto, le parti faranno riferimento al
“Protocollo” in uso presso il Tribunale di Pordenone. 5) Le parti concordemente stabiliscono che spetterà alla Sig.ra l'assegno unico nella misura Parte_1
del 100%. 6) Il Sig. si impegna a cedere e trasferire alla Sig.ra Controparte_1
che accetta, la sua quota di proprietà, pari al 50% del terreno Parte_1
adiacente alla casa familiare, così catastalmente censito: COMUNE DI SACILE-
Strada Campagnola n. SNC Piano T – Fg. 13, Particella 168, Cat. F/1ª ,
Consistenza 100 m² -Tale trasferimento è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale involta dalla presente procedura di divorzio;
pertanto le parti convengono che a fronte dello stesso, nulla venga
3 corrisposto dalla Sig.ra anche tenuto conto delle rispettive ragioni Parte_1
di dare ed avere derivanti dai pregressi rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra gli stessi e considerata altresì la fondamentale contribuzione alle necessità dei figli che continua a profondere la Sig.ra essendo il Parte_1
Sig. poco presente alla vita ai bisogni di costoro, per ragioni Controparte_1
di lavoro. I coniugi si impegnano a chiedere, in relazione alla sotto indicata attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987, tenuto altresì conto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/1999, nonché ai sensi della Risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle Entrate.
8) La cessione verrà effettuata a mezzo rogito notarile, avanti al Notaio scelto dalla Sig.ra Pronunciata la sentenza di divorzio, la Sig.ra Parte_1 Pt_1
convocherà nel giorno e ora dalla stessa prescelto, il marito presso il
[...]
Notaio per la stipula dell'atto, via mail, con preavviso di 15 giorni rispetto alla data fissata. 9) Il Sig. con la sottoscrizione del presente atto, Controparte_2
conferma l'accollo già assunto in sede di separazione del pagamento dell'intero mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, la cui rata ammonta ad €
450,00 mensili, ribadendo altresì la rinuncia ad ogni futura rivalsa o rimborso nei confronti della Sig.ra impegnandosi altresì ad ottenere dagli Parte_1
Istituti di credito che stanno erogando i vari finanziamenti, la liberazione della
Sig.ra 10) I coniugi dichiarano di aver regolamentato con gli Parte_1
accordi contenuti nel presente atto, ogni loro rapporto economico e patrimoniale derivante dalla convivenza matrimoniale pregressa e si danno atto, reciprocamente, che con l'adempimento di quanto sopra concordato, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo o ragione, dandosi esse parti fin d'ora atto anche di avere convenuto le suddette pattuizioni al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti in conseguenza del divorzio.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/05/2025 contenente l'indicazione delle
4 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio contratto da e in Albania, in data 04/09/2002. Parte_1 Controparte_1
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 22/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2086/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
IC LAURA, con elezione di domicilio in VIA DELLA PIETA' N. 16 33077
SACILE, presso lo studio del difensore;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv.to IC LAURA, con elezione di domicilio in VIA DELLA PIETA' N.
16 33077 SACILE, presso lo studio del difensore;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Albania, in data 4/09/2002,
non trascritto in Italia, in regime di comunione dei beni;
separati consensualmente con verbale del 7/03/2023, omologato con decreto del
21/03/2023 Tribunale Ordinario di Pordenone 235/2023
con i seguenti figli:
, nata il [...] Per_1
1 , nato il [...]; Persona_2
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) Il figlio , ancora minorenne, Per_2
viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con prevalente collocazione presso la madre, che vivrà, unitamente ad entrambi i figli, nella casa coniugale di sua proprietà di cui gode unitamente agli arredi. 2) Il padre potrà vedere il figlio ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di studio e ricreativi dello stesso. 3) Tenuto conto dell'attuale situazione reddituale delle parti e del fatto che il Sig. corrisponde Controparte_1
mensilmente le rate relative a tre finanziamenti per complessivi € 1.800,00,
compresi quelli contratti a favore della propria ditta individuale, verserà alla madre per il mantenimento di entrambi i figli, poiché la figlia maggiorenne ha da poco avviato una propria attività, ma non è ancora del tutto economicamente autosufficiente, la somma complessiva di € 500,00 (cinquecento/00), entro il giorno 15 di ogni mese. Le parti si danno atto che nell'assegno di mantenimento per i figli sono comprese le spese di: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto. 4) Le parti si danno atto che le spese straordinarie, che verranno sostenute da ognuno dei genitori nell'interesse dei figli nella misura del 50%,
sono quelle individuate in modo indicativo, anche se non esaustivo, nel protocollo d'intesa tra avvocati e magistrati del Foro di Pordenone: - Spese
mediche, sanitarie, odontoiatriche e farmaceutiche, oculistiche e protesi e comunque relative alla salute, compresi “tickets”; - Spese scolastiche, ossia rette, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico,
scuolabus o altro mezzo di trasporto, viaggi di studio ed istruzione, ripetizioni,
2 alloggio e relative utenze nella sede universitaria frequentata dai figli;
- Spese
per attività sportive, artistiche (es. musica), ricreative e di svago (es.; scoutismo,
punti verdi, etc.), spese di iscrizione e frequenza corsi ed attrezzature necessarie. Le spese straordinarie, superiori ad € 200,00 per ciascuna voce di spesa annuale e per ciascun figlio e quelle afferenti eventuali cure di medicina non convenzionale, dovranno essere concordate tra le parti preventivamente in forma tracciabile (es.: email, sms, whats app), ad eccezione delle spese scolastiche relative al corredo di inizio anno ed ai libri di testo e alle spese mediche urgenti non programmabili. La Sig.ra ed il Sig. Parte_1
provvederanno entro 15 giorni dalla richiesta dell'altro, Controparte_1
accompagnata da idonea pezza giustificativa, al versamento della quota a proprio carico di tutte le spese straordinarie, che, sempre previamente concordate, dovessero essere assunte nell'interesse dei figli. -L'un genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, qualora non concordi di assumere la spesa proposta, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (o se ciò fosse impossibile entro al massimo 10
giorni), o entro il termine all'uopo fissato. I coniugi convengono che in mancanza di ogni comunicazione, il silenzio sarà inteso come consenso per la spesa straordinaria. Per tutto quello che in ordine alle spese straordinarie non è
stato specificatamente sin qui previsto, le parti faranno riferimento al
“Protocollo” in uso presso il Tribunale di Pordenone. 5) Le parti concordemente stabiliscono che spetterà alla Sig.ra l'assegno unico nella misura Parte_1
del 100%. 6) Il Sig. si impegna a cedere e trasferire alla Sig.ra Controparte_1
che accetta, la sua quota di proprietà, pari al 50% del terreno Parte_1
adiacente alla casa familiare, così catastalmente censito: COMUNE DI SACILE-
Strada Campagnola n. SNC Piano T – Fg. 13, Particella 168, Cat. F/1ª ,
Consistenza 100 m² -Tale trasferimento è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale involta dalla presente procedura di divorzio;
pertanto le parti convengono che a fronte dello stesso, nulla venga
3 corrisposto dalla Sig.ra anche tenuto conto delle rispettive ragioni Parte_1
di dare ed avere derivanti dai pregressi rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra gli stessi e considerata altresì la fondamentale contribuzione alle necessità dei figli che continua a profondere la Sig.ra essendo il Parte_1
Sig. poco presente alla vita ai bisogni di costoro, per ragioni Controparte_1
di lavoro. I coniugi si impegnano a chiedere, in relazione alla sotto indicata attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/1987, tenuto altresì conto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 154/1999, nonché ai sensi della Risoluzione n. 65/E dell'Agenzia delle Entrate.
8) La cessione verrà effettuata a mezzo rogito notarile, avanti al Notaio scelto dalla Sig.ra Pronunciata la sentenza di divorzio, la Sig.ra Parte_1 Pt_1
convocherà nel giorno e ora dalla stessa prescelto, il marito presso il
[...]
Notaio per la stipula dell'atto, via mail, con preavviso di 15 giorni rispetto alla data fissata. 9) Il Sig. con la sottoscrizione del presente atto, Controparte_2
conferma l'accollo già assunto in sede di separazione del pagamento dell'intero mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, la cui rata ammonta ad €
450,00 mensili, ribadendo altresì la rinuncia ad ogni futura rivalsa o rimborso nei confronti della Sig.ra impegnandosi altresì ad ottenere dagli Parte_1
Istituti di credito che stanno erogando i vari finanziamenti, la liberazione della
Sig.ra 10) I coniugi dichiarano di aver regolamentato con gli Parte_1
accordi contenuti nel presente atto, ogni loro rapporto economico e patrimoniale derivante dalla convivenza matrimoniale pregressa e si danno atto, reciprocamente, che con l'adempimento di quanto sopra concordato, nulla hanno più a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo o ragione, dandosi esse parti fin d'ora atto anche di avere convenuto le suddette pattuizioni al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti in conseguenza del divorzio.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23/05/2025 contenente l'indicazione delle
4 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio contratto da e in Albania, in data 04/09/2002. Parte_1 Controparte_1
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 22/12/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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