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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/03/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14408/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14408/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GUALANDI VIRGINIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. GUALANDI VIRGINIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“RAPPORTI TRA I CONIUGI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Brescia, Via Parenzo n. 40, di cui la SI.ra è usufruttuaria, Pt_1 unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti (ad eccezione degli effetti personali del SI. Pt_2 che lo stesso provvederà quanto prima ad asportare), continuerà ad essere dalla stessa abitata
1 unitamente ai figli.
3. Il SI. che, dal mese di settembre 2023, ha lasciato la casa familiare, comunica Parte_2 che trasferirà la propria residenza entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. I coniugi rinunciano a reciproche pretese di carattere economico essendo entrambi economicamente indipendenti in quanto portatori di adeguato reddito proprio e dichiarano di aver già definito tra loro ogni questione di natura economico-patrimoniale.
5. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico.
RAPPORTI CON LA PROLE
6. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, residente in [...], ove manterranno altresì la loro residenza.
7. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti.
8. Il SInor potrà vedere i figli tutte le volte che lo desidera, previo accordo con la Parte_2 madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Le frequentazioni col padre si svolgeranno secondo le seguenti modalità minime:
- il sabato o la domenica, dalle ore 9,00 fino alle ore 23,00 nel giorno di sabato o alle ore 21,00 nel giorno di domenica;
- quando i bambini inizieranno a pernottare presso la casa paterna il padre potrà tenerli con sé, a weekend alternati, dal sabato mattina dopo le ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 (i bambini dovranno avere già cenato ed essere stati lavati, pronti per pernottare), salvo accordi diversi presi dalle parti entro il giovedì della stessa settimana;
- il martedì ed il mercoledì di ogni settimana – senza pernottamento – nei quali il padre provvederà a ritirare i bambini al termine dell'orario scolastico e a tenerli con sé sino alle ore 21,00 quando li riporterà presso la casa materna (i bambini dovranno avere già cenato ed essere stati lavati, pronti per pernottare);
- per il periodo estivo (intendendosi tale quello compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola fino al giorno antecedente l'inizio delle lezioni) i figli trascorreranno con la madre un periodo di vacanza estiva di tre settimane, indicativamente nel mese di agosto;
il padre, a partire dall'estate 2025, tenuto conto delle eSIenze e dei desideri bambini, trascorrerà con i figli un periodo di vacanza estiva di due settimane, anche non consecutive. L'esatto periodo di vacanza dovrà essere
2 concordato tra i genitori entro la fine del mese di giugno di ciascun anno;
- la madre trascorrerà con i figli il proprio compleanno, la festa della mamma, il giorno di NT
IA (notte tra il 12 ed il 13 dicembre), il 24 dicembre;
il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno, la festa del papà e, con il criterio dell'alternanza, il 25 dicembre o il 26 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, oltre che il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta di ciascun anno, con possibilità per le parti di modificare detta suddivisione in virtù di accordi che gli stessi vorranno assumere per far fronte ai rispettivi impegni;
ogni altra principale festività dell'anno (1 Novembre, 8
Dicembre, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza.
Qualora il SI. nei giorni di sua competenza, sia impossibilitato per motivi lavorativi o Pt_2 personali ad occuparsi dei figli e non siano disponibili neppure i nonni paterni, questi dovrà preventivamente rivolgersi alla SI.ra prima di interpellare altri famigliari o amici per la Pt_1 gestione di e . Analogamente dovrà fare la SI.ra . Per_1 Per_2 Pt_1
9. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, di e impegnandosi a Per_1 Per_2 collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena.
10. Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli, chiamando quando lo riterrà opportuno presso l'abitazione della madre;
ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici dei minori con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, soprattutto nei casi di soggiorni all'estero, in particolare mettendo a disposizione dei figli la propria o altra utenza telefonica.
11. I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis,
I° comma cod.civ., ciascuno nei periodi di propria competenza.
12. Considerate le attuali eSIenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza e le risorse economiche di entrambi i genitori, i coniugi concordano che il padre versi sul c.c. intestato alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, per il mantenimento di e Pt_1 Per_1
la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio). L'importo verrà aggiornato Per_2 annualmente in base alla variazione Istat a partire dall'anno successivo all'omologa del presente accordo.
Il padre provvederà altresì al versamento del 50 % delle spese straordinarie individuate nel Protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le spese straordinarie dovranno essere, in ogni caso, documentate e corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di
3 bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta.
13. L'assegno unico universale erogato dall'Inps verrà integralmente percepito dalla SI.ra la Pt_1 quale lo utilizzerà per far fronte alle spese straordinarie dei figli fino al suo esaurimento. Qualora le spese straordinarie siano di importo superiore rispetto all'assegno unico, gli importi residui verranno suddivisi tra le parti al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo in essere presso il Tribunale di
Brescia.
14. e rimarranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50%. Per_1 Per_2
QUESTIONI PARTICOLARI
15. I coniugi prestano sin da ora reciproco assenso, qualora questo fosse necessario per legge ad uno di loro, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche per i figli minori nonché per il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Le parti concordano che le condizioni di cui sopra troveranno applicazione a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GN ME (BS) in data 14.9.2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di GN ME al n.10, parte I, anno 2018.
Dall'unione sono nati i figli il 3.4.2018 e il 20.6.2022. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
4 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di conSIlio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14408/2024 R.G. promosso da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Brescia (BS) presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. GUALANDI VIRGINIA che la rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso e
(C.F. elettivamente domiciliato a Brescia (BS) presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. GUALANDI VIRGINIA che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“RAPPORTI TRA I CONIUGI
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale sita in Brescia, Via Parenzo n. 40, di cui la SI.ra è usufruttuaria, Pt_1 unitamente agli arredi e suppellettili ivi presenti (ad eccezione degli effetti personali del SI. Pt_2 che lo stesso provvederà quanto prima ad asportare), continuerà ad essere dalla stessa abitata
1 unitamente ai figli.
3. Il SI. che, dal mese di settembre 2023, ha lasciato la casa familiare, comunica Parte_2 che trasferirà la propria residenza entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
4. I coniugi rinunciano a reciproche pretese di carattere economico essendo entrambi economicamente indipendenti in quanto portatori di adeguato reddito proprio e dichiarano di aver già definito tra loro ogni questione di natura economico-patrimoniale.
5. I genitori si impegnano a mantenere un dialogo ed un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il suo equilibrio psico-fisico.
RAPPORTI CON LA PROLE
6. I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre, residente in [...], ove manterranno altresì la loro residenza.
7. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori. In caso di dissenso, le linee educative comuni saranno discusse e approfondite congiuntamente con esperti di fiducia delle parti.
8. Il SInor potrà vedere i figli tutte le volte che lo desidera, previo accordo con la Parte_2 madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Le frequentazioni col padre si svolgeranno secondo le seguenti modalità minime:
- il sabato o la domenica, dalle ore 9,00 fino alle ore 23,00 nel giorno di sabato o alle ore 21,00 nel giorno di domenica;
- quando i bambini inizieranno a pernottare presso la casa paterna il padre potrà tenerli con sé, a weekend alternati, dal sabato mattina dopo le ore 10,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 (i bambini dovranno avere già cenato ed essere stati lavati, pronti per pernottare), salvo accordi diversi presi dalle parti entro il giovedì della stessa settimana;
- il martedì ed il mercoledì di ogni settimana – senza pernottamento – nei quali il padre provvederà a ritirare i bambini al termine dell'orario scolastico e a tenerli con sé sino alle ore 21,00 quando li riporterà presso la casa materna (i bambini dovranno avere già cenato ed essere stati lavati, pronti per pernottare);
- per il periodo estivo (intendendosi tale quello compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola fino al giorno antecedente l'inizio delle lezioni) i figli trascorreranno con la madre un periodo di vacanza estiva di tre settimane, indicativamente nel mese di agosto;
il padre, a partire dall'estate 2025, tenuto conto delle eSIenze e dei desideri bambini, trascorrerà con i figli un periodo di vacanza estiva di due settimane, anche non consecutive. L'esatto periodo di vacanza dovrà essere
2 concordato tra i genitori entro la fine del mese di giugno di ciascun anno;
- la madre trascorrerà con i figli il proprio compleanno, la festa della mamma, il giorno di NT
IA (notte tra il 12 ed il 13 dicembre), il 24 dicembre;
il padre trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno, la festa del papà e, con il criterio dell'alternanza, il 25 dicembre o il 26 dicembre, il 31 dicembre o il 1° gennaio, oltre che il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta di ciascun anno, con possibilità per le parti di modificare detta suddivisione in virtù di accordi che gli stessi vorranno assumere per far fronte ai rispettivi impegni;
ogni altra principale festività dell'anno (1 Novembre, 8
Dicembre, 25 Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno e Festività del Patrono) sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza.
Qualora il SI. nei giorni di sua competenza, sia impossibilitato per motivi lavorativi o Pt_2 personali ad occuparsi dei figli e non siano disponibili neppure i nonni paterni, questi dovrà preventivamente rivolgersi alla SI.ra prima di interpellare altri famigliari o amici per la Pt_1 gestione di e . Analogamente dovrà fare la SI.ra . Per_1 Per_2 Pt_1
9. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere variate a seconda delle necessità proprie e, soprattutto, di e impegnandosi a Per_1 Per_2 collaborare nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena.
10. Il padre potrà tenere normali contatti telefonici con i figli, chiamando quando lo riterrà opportuno presso l'abitazione della madre;
ciascun genitore si impegna inoltre a garantire i contatti telefonici dei minori con l'altro genitore durante le ferie o nei periodi di villeggiatura, soprattutto nei casi di soggiorni all'estero, in particolare mettendo a disposizione dei figli la propria o altra utenza telefonica.
11. I genitori si impegnano a far sì che i figli conservino e coltivino rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale come espressamente previsto dall'art. 317 bis,
I° comma cod.civ., ciascuno nei periodi di propria competenza.
12. Considerate le attuali eSIenze dei figli, il tenore di vita goduto dagli stessi in costanza di convivenza e le risorse economiche di entrambi i genitori, i coniugi concordano che il padre versi sul c.c. intestato alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, per il mantenimento di e Pt_1 Per_1
la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio). L'importo verrà aggiornato Per_2 annualmente in base alla variazione Istat a partire dall'anno successivo all'omologa del presente accordo.
Il padre provvederà altresì al versamento del 50 % delle spese straordinarie individuate nel Protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia, che le parti dichiarano di riconoscere ed approvare. Le spese straordinarie dovranno essere, in ogni caso, documentate e corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di
3 bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta.
13. L'assegno unico universale erogato dall'Inps verrà integralmente percepito dalla SI.ra la Pt_1 quale lo utilizzerà per far fronte alle spese straordinarie dei figli fino al suo esaurimento. Qualora le spese straordinarie siano di importo superiore rispetto all'assegno unico, gli importi residui verranno suddivisi tra le parti al 50% secondo quanto previsto dal Protocollo in essere presso il Tribunale di
Brescia.
14. e rimarranno fiscalmente a carico dei genitori nella misura del 50%. Per_1 Per_2
QUESTIONI PARTICOLARI
15. I coniugi prestano sin da ora reciproco assenso, qualora questo fosse necessario per legge ad uno di loro, per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto anche per i figli minori nonché per il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio.
Le parti concordano che le condizioni di cui sopra troveranno applicazione a far data dal mese successivo al deposito del presente ricorso.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile a GN ME (BS) in data 14.9.2018, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di GN ME al n.10, parte I, anno 2018.
Dall'unione sono nati i figli il 3.4.2018 e il 20.6.2022. Per_1 Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli della coppia che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione della tenera età dei figli.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma
1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
4 Così deciso a Brescia, all'esito della camera di conSIlio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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