Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/02/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1848/2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19/02/2025 alle ore 10:19, innanzi al Giudice Giampaolo Bellofiore, chiamata la causa R.G. n. 1848 dell'anno 2023, è presente soltanto l'avv. BILARDELLO
SALVATORE per parte ricorrente.
Il Giudice invita la parte ricorrente a discutere brevemente la causa e a precisare le conclusioni.
L'avv. BILARDELLO discute brevemente la causa riportandosi agli atti già depositati e insistendo per l'ammissione della CTU già richiesta;
conclude come da ricorso introduttivo e si riporta all'istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato già depositata in atti;
il Giudice data lettura del verbale, si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12:22, il Giudice dà lettura della sentenza, che viene depositata telematicamente di seguito al presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Giampaolo Bellofiore, ha pronunciato ex art. 429, co. 1, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1848/2023 tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BILARDELLO Salvatore
RICORRENTE
e
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza odierna la ricorrente ha richiamato le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2023 ha convenuto Parte_1 Controparte_1 dinanzi all'intestato Tribunale esponendo di essere proprietaria, in comunione indivisa con il fratello convenuto, dell'immobile ad uso abitativo, sito in Mazara del Vallo, Via M. Fani 134 - per successione ereditaria dei propri genitori , nato a [...] il [...] ed ivi Per_1 deceduto in data 01.09.14 e nata a [...] il [...] e deceduta a Persona_2
C.vetrano il 17.01.12 - attualmente posseduto in via esclusiva dal convenuto “il quale si rifiuta di far entrare l'istante nel suddetto immobile né paga alcun canone di locazione nonostante gli sia stato chiesto con atto extragiudiziario dell'11.01.22”.
Su tali premesse ha chiesto: “disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa - accogliere il ricorso, per le ragioni in narrativa e per l'effetto condannare il resistente al pagamento del canone di locazione nella quota parte
pag. 2/3 che si quantifica in € 50,00 mensili o nella maggior/minor somma che sarà accertata in corso di causa a far data dal 24.01.22; - condannare il resistente al pagamento delle competenze e spese di causa”.
, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito, sicché ne è Controparte_1 stata dichiarata la contumacia.
All'udienza del 18.9.2024 il procuratore di parte ricorrente ha precisato la domanda chiedendo altresì la condanna del convenuto al pagamento della somma complessiva di €
3.000,00 a titolo di indennità di occupazione.
***
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto, per le ragioni di seguito precisate.
È agevole, innanzitutto, rilevare l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento dei canoni di locazione, stante l'assenza di un valido rapporto locatizio. È ben evidente, invero, che, non avendo le parti stipulato un contratto di locazione in forma scritta, non può ritenersi validamente sorta in capo all'odierno convenuto un'obbligazione che imponga il pagamento di un corrispettivo.
Quanto alla domanda di risarcimento del danno derivante dalla illegittima occupazione dell'immobile, va evidenziato che essa si fonda sulla titolarità del diritto di proprietà in capo alla parte ricorrente.
Tuttavia, nulla è stato dedotto a dimostrazione di tale imprescindibile premessa, avendo parte ricorrente prodotto unicamente il titolo di proprietà dei propri asseriti danti causa, mentre non risulta agli atti alcuna allegazione e produzione documentale idonea a dar conto della successione,
a titolo particolare o universale, da e ad sicché, Per_1 Persona_2 Parte_1 risultando carente in ordine al principale fatto costitutivo della pretesa risarcitoria azionata, anche sotto questo profilo il ricorso si rivela infondato.
Conclusivamente, il ricorso è integralmente infondato e va, dunque, respinto.
Nulla va disposto in punto spese, stante il rigetto del ricorso e la mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla causa in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- nulla a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Marsala il 19.2.2025.
Il Giudice
Giampaolo Bellofiore
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