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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 142 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. MANENTI FERDINANDO e C.F._1
VERNUCCIO LAURA;
ricorrente contro
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_1
l'avv. RUSTICO GUGLIELMO;
resistente avente ad oggetto: mansione e jus variandi
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Pagina 1 di 6 dipendente del sin Parte_1 Controparte_1
dal 11.9.2000, ha adito il Tribunale deducendo:
- di essere stato inquadrato, sino al 2010, nell'area A parametro 135
e successivamente nell'area A parametro 159, che spetta al
“Personale di Concetto che svolge, con iniziativa ed autonomia operativa, in via prevalente e cumulativamente, attività di progettazione direzione lavori, elaborazione ed attuazione piani di sicurezza o attività o redazione bilanci, redazione bozze di contratti, procedure espropriative, attività informatica, svolta da persona in possesso di attestati specifici, adibita alla cura del centro elaborazione dati, responsabile unico del procedimento di esecuzione di opere pubbliche”;
- di avere tuttavia svolto mansioni rientranti nell'area A parametro
184, che spetta agli “impiegati direttivi gerarchicamente sottoposti ad un Quadro adibiti, con discrezionalità operativa ed autonomia, al coordinamento ed al controllo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di concetto. Tali impiegati sono tenuti a svolgere in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui sono preposti. Anzianità di servizio nelle funzioni pari o superiore a sette anni”;
- di aver infatti ricevuto incarichi solo da personale con funzioni direttive, tecniche o amministrative, in particolare dal Dirigente e dal Capo Settore dell'Area Agraria sino al 2012 e poi dal Capo
Settore Catasto e Tributi – Area Amministrativa;
- di aver svolto tali incarichi con discrezionalità ed autonomia, essendo l'unico agronomo dipendente del;
CP_1
- di essersi avvalso, per l'espletamento di tali mansioni, di personale di concetto, quali periti agrari o geometri, od operai;
Pagina 2 di 6 - che i propri compiti erano quelli di maggiore complessità tra quelli svolti dalla sezione di appartenenza;
- di avere quindi diritto al superiore inquadramento ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive, quantificate in €
63.985,16, nonché al risarcimento del danno all'immagine professionale ed alla carriera conseguente al mancato inquadramento.
Ha quindi chiesto l'accertamento del superiore inquadramento e la condanna del a pagargli le differenze retributive ed a CP_1
risarcirgli il danno.
Il si è costituito eccependo la prescrizione quinquennale del CP_1
diritto alle differenze e decennale del diritto al superiore inquadramento.
Inoltre, ha contestato che il ricorrente abbia mai goduto di autonomia funzionale ed organizzativa, perché la sua attività sarebbe stata, quantomeno in via prevalente, predisposta coordinata e diretta dai suoi superiori e da questi controllata.
Ha inoltre dedotto l'inesistenza di qualunque danno all'immagine professionale.
Ha quindi chiesto il rigetto del ricorso.
*
Il ricorso è infondato. I requisiti dell'inquadramento richiesto dal ricorrente, come dallo stesso evidenziato, sono i seguenti:
- che il lavoratore sia un impiegato direttivo gerarchicamente sottoposto ad un Quadro;
- che svolga le proprie mansioni con discrezionalità operativa ed autonomia;
- che sia adibito al coordinamento ed al controllo di semplici unità operative alle quali siano addetti dipendenti con mansioni di concetto;
Pagina 3 di 6 - che svolga in prima persona gli adempimenti di maggiore complessità ed importanza della sezione cui è preposto.
Occorre evidenziare che dalla lettura dell'atto introduttivo si evince che il ricorrente sostiene di aver svolto le mansioni superiori non ordinariamente, ma nell'espletamento di una serie di specifici incarichi o progetti via via affidatigli dai superiori: infatti il ricorrente elenca una serie di incombenze particolari attribuitegli da vari soggetti. Dato che il ricorrente non deduce che l'espletamento di tali incombenze abbia esaurito la sua prestazione lavorativa, deve ritenersi che le mansioni superiori eventualmente svolte si sarebbero affiancate a quelle d'inquadramento formale.
A fronte di ciò, il ricorrente non ha dedotto né tantomeno provato che le mansioni superiori siano state prevalenti (qualitativamente e/o quantitativamente) su quelle formali, il che costituisce requisito essenziale del diritto al superiore inquadramento a fronte dell'esercizio promiscuo di mansioni di diverso livello (C. 3459/1988, C. 4252/1985).
In secondo luogo, il terzo dei sopraelencati requisiti consiste nell'adibizione del lavoratore al coordinamento ed al controllo di unità operative, ossia strutture organizzative predeterminate per l'espletamento di determinate funzioni.
Ciò trova conferma anche nella formulazione del quarto requisito, che presuppone che alla sezione cui è preposto il lavoratore abbia dei compiti prestabiliti: il che significa appunto che il lavoratore deve coordinare una struttura organizzativa stabile cui siano demandati specifici compiti, i più complessi dei quali devono essere svolti dal lavoratore stesso.
A fronte di ciò, il ricorrente ha invece semplicemente allegato di essersi avvalso (sempre nell'espletamento delle specifiche incombenze indicate in ricorso, assegnate a lui individualmente) di impiegati di concetto o di operai, senza indicare che questi fossero inquadrati in una determinata
Pagina 4 di 6 unità. Dunque, nemmeno l'allegazione corrisponde all'inquadramento preteso: infatti una cosa è coordinare un'unità operativa, ossia, appunta una stabile struttura organizzativa;
altra cosa è ricevere diversi incarichi ed avvalersi di collaboratori per il relativo espletamento.
Pertanto, il ricorso è infondato già in astratto, essendo le deduzioni svolte dal ricorrente insufficienti a fondare il diritto preteso.
Infine, va rilevato che l'elemento dell'autonomia (oggetto dell'articolato n. 2 di parte ricorrente) non ha trovato adeguato riscontro in sede istruttoria. Infatti la teste (udienza del 21.6.2021) ha dichiarato Tes_1
che “in alcuni incarichi aveva una certa autonomia”; il teste Tes_2
(udienza del 31.1.2022) e il teste (udienza del 9.11.2022) Tes_3
rispondendo al capitolo 2, non l'hanno confermato e non hanno fatto alcuna dichiarazione in merito a tale requisito;
solo il teste Tes_4
(udienza del 31.1.2022) si è limitato a confermare il capitolo. Ed alla luce di quanto sopra evidenziato, ossia che il ricorrente ha dedotto di aver svolto le mansioni superiori nell'ambito di specifici incarichi, deve darsi prevalenza alle dichiarazioni della teste rispetto a quelle del Tes_1
teste in quanto le prime sono coerenti con tali deduzioni. Tes_4
Pertanto, in ogni caso non potrebbe ritenersi provato il requisito dell'autonomia.
Da tali dichiarazioni, peraltro, emerge peraltro la conferma che il ricorrente ha svolto le mansioni superiori solo “in alcuni incarichi” e quindi non in via continuativa, senza che sia emersa la prevalenza di tali incarichi sulle altre mansioni.
Il ricorso va quindi rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta il ricorso e condanna a rifondere Parte_1
al le spese di lite, liquidate in € 7.000 Controparte_1
oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15%.
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Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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