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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 11/09/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 11.9.2025 N. 200/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7 con l'Avv. Maiocchi e l'Avv. Guarneri, elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultima in Cremona, Galleria del Corso n. 3
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025, Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e hanno convenuto in giudizio avanti Parte_6 Parte_7 al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 c. 121 L. 107/2015 (Carta del docente) per gli anni nei quali hanno prestato servizio come docente non di ruolo;
2) condannare il , Controparte_1 in persona del pro tempore, all'assegnazione della predetta Carta del CP_2 docente: alla ricorrente per euro 2.000,00 per gli anni 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025; alla ricorrente per euro 1.000,00 per gli Parte_2 anni 2023/2024 e 2024/2025; alla ricorrente per euro 2.500,00 per gli anni Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; al ricorrente per euro 1.500,00 per gli anni Parte_4
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; alla ricorrente per euro 1.000,00 per gli anni 2020/2021 Parte_5
e 2024/2025; alla ricorrente per euro 1.500,00 per Parte_6 gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2024/2025; alla ricorrente per euro 2.000,00 per gli anni Parte_7
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024); ovvero, per ciascuna, la somma diversa, maggiore o minore, accertata come dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interesse dal diritto all'accredito effettivo;
3) con vittoria e compensi di causa a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1 in tutte le sue articolazioni territoriali, ovvero
[...] [...]
Controparte_3
- eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza
[...] delle domande attoree e la parziale prescrizione del diritto, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di
2 funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 11 settembre 2025, la dr.ssa Mesiti ha confermato che tutti i ricorrenti sono attualmente inseriti nel sistema scolastico, o perché titolari di contratti di supplenza per l'a.s. 2025/2026 o perché inseriti nelle GPS di Cremona in corso di validità; l'Avv. Capra, inoltre, ha dichiarato di rinunciare alla domanda – rectius, ridurla
– in relazione all'annualità 2024/2025 per i docenti , Pt_1 Pt_2 Pt_3
e rappresentando che gli stessi, avendo conseguito incarichi fino al Parte_4 Pt_7
31.8.2025, hanno ottenuto l'adempimento tardivo del , che ha riconosciuto CP_1 il beneficio in via amministrativa successivamente all'instaurazione del giudizio, in data 24.6.2025. Quindi, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione ed esaurita la discussione, ha pronunciato la seguente sentenza contestuale.
*** * ***
1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 ono insegnanti che, pacifico in giudizio (cfr. docc. 1-37, fascicolo ricorrenti
[...]
e docc.
1 -1.6 resistente), nel corso degli anni hanno lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.
3 Segnatamente, la ricorrente ha prestato servizio: Parte_1
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 1.9.2020 al 31.8.2021, con orario completo, presso la scuola primaria “Manzoni” di Offanengo;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 1.9.2021 al 31.8.2022, con orario completo, presso la scuola primaria “Manzoni” di Offanengo;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 1.9.2022 al 31.8.2023, con orario completo, presso la Scuola primaria “Manzoni” di Offanengo;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.9.2020 al 31.8.2024, con orario completo, presso la scuola primaria “Manzoni” di Offanengo;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 1.9.2024 al 31.08.2025, con orario completo, presso la scuola primaria “Manzoni” di Offanengo.
La ricorrente ha prestato servizio: Parte_2
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 29.9.2023 al 30.6.2024 per n. 12 ore settimanali, nonché con contratto dal 15.1.2024 al 30.6.2024 per ulteriori n. 7 ore settimanali, presso l'I.C. “Nelson Mandela” di Crema;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 5.9.2024 al 31.8.2025, con orario completo, presso l'I.C. “Nelson Mandela” di Crema.
La ricorrente ha prestato servizio: Parte_3
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 8.10.2020 al 30.06.2021, con orario completo, presso l'I.C. “Crema Due” di Crema;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 6.9.2021 al 30.06.2022, con orario completo, presso l'I.C. “Sentati” di Castelleone;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 30.6.2023, con orario completo, presso l'I.C. “Falcone Borsellino” di Offanengo;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.9.2023 al 30.6.2024, con orario completo, presso l'I.C. “Falcone Borsellino” di Offanengo;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 5.9.2024 al 31.8.2025, con orario completo, presso l'I.C. “Crema Due” di Crema.
Il ricorrente ha prestato servizio: Parte_4
- nell'A.S. 2022/2023, in forza di separati contratti dal 17.11.2022 al
3.6.2023 e dal 12.12.2023 al 30.6.2024, presso il CPIA “Centro EDA” di
Cremona;
4 - nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 18.9.2023 al 30.6.2024, per n. 16 ore settimanali presso la Scuola media “Vida” di Cremona, con completamento di 2 ore settimanali presso la Scuola media “Ferrari” di
Cremona;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 3.1.2024 al 31.8.2025, presso il
Liceo “Aselli” di Cremona.
La ricorrente ha prestato servizio: Parte_5
- nell'A.S. 2021/2022, con plurimi contratti in successione e senza soluzione di continuità, dal 22.10.2021 al 15.6.2022, con orario completo, presso l'I.C. “Sentati” di Castelleone;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 8.11.2024 al 30.6.2025, con orario completo, presso l'I.C. “Falcone Borsellino” di Offanengo.
La ricorrente ha prestato servizio: Parte_6
- nell'A.S. 2020/2021, con plurimi contratti in successione e senza sostanziale soluzione di continuità, salvo che nei periodi di sospensione natalizia, dal 13.10.2021 al 10.6.2022, per 11 ore settimanali, presso l'I.S.
“Crescenzi Pacinotti Strani” di Bologna;
- nell'A.S. 2021/2022, con plurimi contratti in successione e senza sostanziale soluzione di continuità, salvo che nei periodi di festività, dal
1.10.2021 al 10.6.2022, per 6 ore settimanali, presso l'I.S. “Crescenzi
Pacinotti Strani” di Bologna, nonché con tre contratti in successione e senza soluzione di continuità dal 7.10.2021 al 4.6.2022, per 8 ore settimanali, presso il Liceo “Righi” di Bologna;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 11.9.2023 al 31.8.2024, con orario completo, presso l'I.S “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratti dal 4.11.2024 e dal 16.10.2024 al
30.6.2025, per n. 15 ore di servizio settimanali complessive, presso l'I.S.
“Sraffa” di Crema.
Infine, la ricorrente – attualmente immessa in ruolo presso Parte_7
l'I.C. “Rita Levi Montalcini” - ha prestato servizio:
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 24.9.2020 al 30.6.2021, con orario completo, presso l'I.C. “Chiesa” di Spino d'Adda;
5 - nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 4.9.2021 al 30.6.2022, con orario completo, presso l'I.C. “Visconteo” di Pandino;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 30.6.2023, con orario completo, presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo
Cremasco;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.9.2023 al 30.6.2024, con orario completo, presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo Cremasco.
Con il presente giudizio, essi si dolgono di essere stati espressamente e illegittimamente esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare “la tempestiva richiesta e le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che le ricorrenti neppure avrebbero potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che le ricorrenti hanno agito non già per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), bensì per l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti (mediante pagamento o, in subordine, messa a disposizione della carta), che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
*
6 3. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
3.1. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
7 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di
8 un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal
Ministero in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro alle supplenze annuali: non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
Peraltro, anche sotto un profilo argomentativo e teleologico, deve evidenziarsi come proprio quel ritorno generalizzato - in termini di miglioramento della prestazione lavorativa - invocato dalla difesa del convenuto possa e debba inerire anche alla prestazione resa dal personale non di ruolo, di cui l'intero sistema scolastico ampiamente si avvale (cfr., ancora, in termini sostanzialmente analoghi
Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).
*
3.2. In questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata anche la Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., con la già richiamata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la
9 formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
Il Giudice di Legittimità, come già rilevato in premessa, ha inoltre escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*
3.3 Venendo, inoltre, all'eccezione difensiva svolta dal
[...]
, secondo cui la carta del docente non spetterebbe agli Controparte_1 insegnanti precari con incarico inferiore al 50% dell'orario di cattedra, ritiene il
Giudicante che – pur a fronte di un persistente contrasto tra i giudici di merito – ragioni di uniformità e prevedibilità della decisione inducano ad aderire alla tesi ormai nettamente prevalente (Cfr. C. Appello Bari, n. 51/2025; Trib. Milano, n. 358/2025), che afferma l'irrilevanza del monte orario svolto dal docente destinatario di incarichi che, comunque, si esprimano nel solco della didattica annua, come nel caso di specie.
*
3.4 Quanto, infine, all'eccezione di parziale prescrizione del diritto sollevata dal
, si osserva che la Suprema Corte, da ultimo, ha definitivamente chiarito che CP_1
l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente – qual è chiaramente quella proposta dagli odierni ricorrenti - si prescrive nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e, quindi, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza (Cfr., in tema, Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).
10 Nel caso di specie, poiché tutti gli incarichi sono successivi all'a.s. 2020/2021, non v'è dubbio che la pretesa sia stata tempestivamente azionata, ricadendo interamente nel quinquennio decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo.
*** * ***
3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti di ottenere la carta docente per gli anni scolastici rivendicati, come precisati all'udienza di discussione, per l'importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, avendo essi sempre prestato servizio con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto o, comunque, nell'ambito della didattica annua.
*** * ***
4. Considerato che, come ricostruito in fatto e come confermato in udienza, i ricorrenti sono tutti attualmente inseriti nel sistema scolastico, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a loro disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, in relazione alle annualità riconosciute, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
In proposito si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente, poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal
Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Peraltro, l'importo deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
*** * ***
5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, in ragione dell'integrale accoglimento delle domande, l'Amministrazione convenuta e soccombente deve essere condannata a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e delle annualità riconosciute, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione,
11 accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente Parte_2 per l'a.s. 2023/2024 per l'importo di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_3
a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_4 gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni Parte_5
2021/2022 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta Parte_6 docente per l'a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, per l'importo di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli a.s. Parte_7
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva.
Per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna la parte convenuta a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che liquida in
€ 3.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 118,50 per contributo unificato se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dell'Avv. Maiocchi e dell'Avv. Guarneri, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 11 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CREMONA SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Matteo Maria MARCIANTE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 53 Legge 133/2008 nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
(C.F. ) Parte_3 C.F._3
(C.F. ) Parte_4 C.F._4
(C.F. Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6
(C.F. ) Parte_7 C.F._7 con l'Avv. Maiocchi e l'Avv. Guarneri, elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultima in Cremona, Galleria del Corso n. 3
- RICORRENTI -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. dello Stato Miele e con delega al Funzionario dott.ssa Mesiti, elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docente All'udienza di discussione i procuratori hanno concluso come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025, Parte_1 Parte_2
,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
e hanno convenuto in giudizio avanti Parte_6 Parte_7 al Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro – il Controparte_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“1) accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti a usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 c. 121 L. 107/2015 (Carta del docente) per gli anni nei quali hanno prestato servizio come docente non di ruolo;
2) condannare il , Controparte_1 in persona del pro tempore, all'assegnazione della predetta Carta del CP_2 docente: alla ricorrente per euro 2.000,00 per gli anni 2020/2021, Parte_1
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025; alla ricorrente per euro 1.000,00 per gli Parte_2 anni 2023/2024 e 2024/2025; alla ricorrente per euro 2.500,00 per gli anni Parte_3
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; al ricorrente per euro 1.500,00 per gli anni Parte_4
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; alla ricorrente per euro 1.000,00 per gli anni 2020/2021 Parte_5
e 2024/2025; alla ricorrente per euro 1.500,00 per Parte_6 gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2024/2025; alla ricorrente per euro 2.000,00 per gli anni Parte_7
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024); ovvero, per ciascuna, la somma diversa, maggiore o minore, accertata come dovuta in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interesse dal diritto all'accredito effettivo;
3) con vittoria e compensi di causa a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”.
Si è costituito ritualmente in giudizio il Controparte_1 in tutte le sue articolazioni territoriali, ovvero
[...] [...]
Controparte_3
- eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza
[...] delle domande attoree e la parziale prescrizione del diritto, in accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa eventuale rimessione alla CGUE della questione pregiudiziale interpretativa dell'art. 1, comma 121, l. n. 107/15 con riferimento alla clausola 6 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 70/199/CEE, anche ai sensi dell'art. 158 regolamento di
2 funzionamento della Corte di Giustizia, in via di interpretazione e chiarimento dell'ordinanza del 18.05.22 in causa C–451/21:
1. dichiarare il ricorso inammissibile e/o infondato per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettarlo;
2. in accoglimento dell'eccezione di prescrizione ritenere e dichiarare l'estinzione del diritto azionato fino ai 5 anni che precedono la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. in subordine, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo;
4. in ulteriore subordine, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda, rigettata la domanda di condanna al pagamento di somme, riconoscere, in favore di controparte il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/15, alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo e compensare le spese;
5. rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma, nonché la domanda di risarcimento del danno;
6. rigettare le istanze istruttorie.
Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio, oltre le spese prenotate a debito.
Restando ferma la richiesta di compensazione delle spese di lite in caso di soccombenza”.
All'udienza del 11 settembre 2025, la dr.ssa Mesiti ha confermato che tutti i ricorrenti sono attualmente inseriti nel sistema scolastico, o perché titolari di contratti di supplenza per l'a.s. 2025/2026 o perché inseriti nelle GPS di Cremona in corso di validità; l'Avv. Capra, inoltre, ha dichiarato di rinunciare alla domanda – rectius, ridurla
– in relazione all'annualità 2024/2025 per i docenti , Pt_1 Pt_2 Pt_3
e rappresentando che gli stessi, avendo conseguito incarichi fino al Parte_4 Pt_7
31.8.2025, hanno ottenuto l'adempimento tardivo del , che ha riconosciuto CP_1 il beneficio in via amministrativa successivamente all'instaurazione del giudizio, in data 24.6.2025. Quindi, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione ed esaurita la discussione, ha pronunciato la seguente sentenza contestuale.
*** * ***
1. , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 ono insegnanti che, pacifico in giudizio (cfr. docc. 1-37, fascicolo ricorrenti
[...]
e docc.
1 -1.6 resistente), nel corso degli anni hanno lavorato in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.
3 Segnatamente, la ricorrente ha prestato servizio: Parte_1
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 1.9.2020 al 31.8.2021, con orario completo, presso la scuola primaria “Manzoni” di Offanengo;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 1.9.2021 al 31.8.2022, con orario completo, presso la scuola primaria “Manzoni” di Offanengo;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 1.9.2022 al 31.8.2023, con orario completo, presso la Scuola primaria “Manzoni” di Offanengo;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.9.2020 al 31.8.2024, con orario completo, presso la scuola primaria “Manzoni” di Offanengo;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 1.9.2024 al 31.08.2025, con orario completo, presso la scuola primaria “Manzoni” di Offanengo.
La ricorrente ha prestato servizio: Parte_2
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 29.9.2023 al 30.6.2024 per n. 12 ore settimanali, nonché con contratto dal 15.1.2024 al 30.6.2024 per ulteriori n. 7 ore settimanali, presso l'I.C. “Nelson Mandela” di Crema;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 5.9.2024 al 31.8.2025, con orario completo, presso l'I.C. “Nelson Mandela” di Crema.
La ricorrente ha prestato servizio: Parte_3
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 8.10.2020 al 30.06.2021, con orario completo, presso l'I.C. “Crema Due” di Crema;
- nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 6.9.2021 al 30.06.2022, con orario completo, presso l'I.C. “Sentati” di Castelleone;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 30.6.2023, con orario completo, presso l'I.C. “Falcone Borsellino” di Offanengo;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.9.2023 al 30.6.2024, con orario completo, presso l'I.C. “Falcone Borsellino” di Offanengo;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 5.9.2024 al 31.8.2025, con orario completo, presso l'I.C. “Crema Due” di Crema.
Il ricorrente ha prestato servizio: Parte_4
- nell'A.S. 2022/2023, in forza di separati contratti dal 17.11.2022 al
3.6.2023 e dal 12.12.2023 al 30.6.2024, presso il CPIA “Centro EDA” di
Cremona;
4 - nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 18.9.2023 al 30.6.2024, per n. 16 ore settimanali presso la Scuola media “Vida” di Cremona, con completamento di 2 ore settimanali presso la Scuola media “Ferrari” di
Cremona;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 3.1.2024 al 31.8.2025, presso il
Liceo “Aselli” di Cremona.
La ricorrente ha prestato servizio: Parte_5
- nell'A.S. 2021/2022, con plurimi contratti in successione e senza soluzione di continuità, dal 22.10.2021 al 15.6.2022, con orario completo, presso l'I.C. “Sentati” di Castelleone;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratto dal 8.11.2024 al 30.6.2025, con orario completo, presso l'I.C. “Falcone Borsellino” di Offanengo.
La ricorrente ha prestato servizio: Parte_6
- nell'A.S. 2020/2021, con plurimi contratti in successione e senza sostanziale soluzione di continuità, salvo che nei periodi di sospensione natalizia, dal 13.10.2021 al 10.6.2022, per 11 ore settimanali, presso l'I.S.
“Crescenzi Pacinotti Strani” di Bologna;
- nell'A.S. 2021/2022, con plurimi contratti in successione e senza sostanziale soluzione di continuità, salvo che nei periodi di festività, dal
1.10.2021 al 10.6.2022, per 6 ore settimanali, presso l'I.S. “Crescenzi
Pacinotti Strani” di Bologna, nonché con tre contratti in successione e senza soluzione di continuità dal 7.10.2021 al 4.6.2022, per 8 ore settimanali, presso il Liceo “Righi” di Bologna;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 11.9.2023 al 31.8.2024, con orario completo, presso l'I.S “Sraffa” di Crema;
- nell'A.S. 2024/2025, con contratti dal 4.11.2024 e dal 16.10.2024 al
30.6.2025, per n. 15 ore di servizio settimanali complessive, presso l'I.S.
“Sraffa” di Crema.
Infine, la ricorrente – attualmente immessa in ruolo presso Parte_7
l'I.C. “Rita Levi Montalcini” - ha prestato servizio:
- nell'A.S. 2020/2021, con contratto dal 24.9.2020 al 30.6.2021, con orario completo, presso l'I.C. “Chiesa” di Spino d'Adda;
5 - nell'A.S. 2021/2022, con contratto dal 4.9.2021 al 30.6.2022, con orario completo, presso l'I.C. “Visconteo” di Pandino;
- nell'A.S. 2022/2023, con contratto dal 13.9.2022 al 30.6.2023, con orario completo, presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo
Cremasco;
- nell'A.S. 2023/2024, con contratto dal 1.9.2023 al 30.6.2024, con orario completo, presso l'I.C. “Rita Levi Montalcini” di Bagnolo Cremasco.
Con il presente giudizio, essi si dolgono di essere stati espressamente e illegittimamente esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato, invocando la violazione del principio di non discriminazione.
*** * ***
2. Preliminarmente, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta, sul presupposto della mancata produzione di documentazione in grado di attestare “la tempestiva richiesta e le spese sostenute per acquisti ammissibili ai sensi dell'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015”.
Quanto al primo profilo, è sufficiente evidenziare che le ricorrenti neppure avrebbero potuto presentare la domanda in via amministrativa per le annualità pregresse, essendo la relativa procedura prevista per i soli docenti di ruolo.
Quanto al secondo profilo, invece, il Ministero afferma che “in difetto di questa prova la somma erogata a posteriori resterebbe un'erogazione non titolata e senza alcun vincolo quantitativo e risulterebbe del tutto snaturata nella sua ratio ispiratrice”.
La prospettazione, tuttavia, non può essere condivisa, dal momento che le ricorrenti hanno agito non già per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno (che avrebbe richiesto la prova, anche presuntiva, dell'an e del quantum), bensì per l'esatto adempimento all'obbligo di erogazione del bonus docenti (mediante pagamento o, in subordine, messa a disposizione della carta), che, nella stessa volontà legislativa, costituisce un mezzo – e non un rimborso - per assolvere agli oneri formativi e di aggiornamento.
*
6 3. Tanto doverosamente premesso, e venendo al merito della questione, si osserva, sotto un profilo di ordine generale, che, ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge
107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di Controparte_4 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I successivi D.P.C.M. 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016 hanno confermato l'esclusione dal beneficio in parola dei docenti assunti a tempo determinato, riservandola ai soli docenti di ruolo a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.
*
3.1. Sulla questione si è, tuttavia, pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, affermando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di Controparte_1 tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso CP_1 al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
7 l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Nella suddetta decisione, la Corte ha evidenziato come “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che
l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
Come già osservato da autorevole giurisprudenza di merito, del resto, “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente
(identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro” (Trib. Milano,
Sez. Lav., 14 dicembre 2022, n. 3006)
Di pari segno anche le conclusioni del Consiglio di Stato, il quale, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha sancito che “spetta all'amministrazione pubblica l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di
8 un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ha, inoltre, evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere (…) che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per tali ragioni, il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha annullato il D.P.C.M. 25 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il
D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.
In tal senso, allora, non appaiono né fondate né condivisibili – perché già confutate da univoche pronunce interne e sovranazionali – le obiezioni sollevate dal
Ministero in ordine alla presunta applicabilità della clausola 6 dell'Accordo Quadro alle supplenze annuali: non v'è dubbio, infatti, che nella materia in esame si ponga il problema del divieto di discriminazione tra lavoratori subordinati a termine e di ruolo.
Peraltro, anche sotto un profilo argomentativo e teleologico, deve evidenziarsi come proprio quel ritorno generalizzato - in termini di miglioramento della prestazione lavorativa - invocato dalla difesa del convenuto possa e debba inerire anche alla prestazione resa dal personale non di ruolo, di cui l'intero sistema scolastico ampiamente si avvale (cfr., ancora, in termini sostanzialmente analoghi
Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).
*
3.2. In questa specifica prospettiva si è recentemente pronunziata anche la Corte di Cassazione, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., con la già richiamata sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961.
La Suprema Corte, in particolare, ha sottolineato come la ratio sottesa all'istituto sia quella di sostegno alla formazione e aggiornamento dei docenti, per i quali la
9 formazione è un diritto-dovere, confermando la necessità di rimuovere la discriminazione tra gli assunti a tempo determinato (nella specie, con didattica annua ovvero per supplenze per vacanza su organico di diritto e di fatto) e i docenti di ruolo, con conseguente diritto al riconoscimento della carta docente anche in favore dei primi.
Il Giudice di Legittimità, come già rilevato in premessa, ha inoltre escluso la natura retributiva dell'istituto e, nell'ambito dell'azione di adempimento tipica del contenzioso, ha affermato che permane l'inserimento nel sistema scolastico – e, dunque, il diritto alla carta ove maturato per una certa annualità – sino a quando il docente precario resti iscritto nelle graduatorie per le supplenze e riceva eventualmente incarichi di supplenza. Per contro, in caso di cessazione dal servizio e/o esclusione dalle graduatorie, la carta non può più ritenersi fruibile e l'unico diritto eventualmente esercitabile è quello al risarcimento del danno.
*
3.3 Venendo, inoltre, all'eccezione difensiva svolta dal
[...]
, secondo cui la carta del docente non spetterebbe agli Controparte_1 insegnanti precari con incarico inferiore al 50% dell'orario di cattedra, ritiene il
Giudicante che – pur a fronte di un persistente contrasto tra i giudici di merito – ragioni di uniformità e prevedibilità della decisione inducano ad aderire alla tesi ormai nettamente prevalente (Cfr. C. Appello Bari, n. 51/2025; Trib. Milano, n. 358/2025), che afferma l'irrilevanza del monte orario svolto dal docente destinatario di incarichi che, comunque, si esprimano nel solco della didattica annua, come nel caso di specie.
*
3.4 Quanto, infine, all'eccezione di parziale prescrizione del diritto sollevata dal
, si osserva che la Suprema Corte, da ultimo, ha definitivamente chiarito che CP_1
l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta docente – qual è chiaramente quella proposta dagli odierni ricorrenti - si prescrive nel termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., decorrente dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito e, quindi, dalla data di conferimento dell'incarico di supplenza (Cfr., in tema, Cass. 27 ottobre 2023, n. 29961).
10 Nel caso di specie, poiché tutti gli incarichi sono successivi all'a.s. 2020/2021, non v'è dubbio che la pretesa sia stata tempestivamente azionata, ricadendo interamente nel quinquennio decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso introduttivo.
*** * ***
3. Alla luce di tutto quanto considerato, deve essere accertato il diritto dei ricorrenti di ottenere la carta docente per gli anni scolastici rivendicati, come precisati all'udienza di discussione, per l'importo di € 500,00 annui, oltre la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, avendo essi sempre prestato servizio con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto o, comunque, nell'ambito della didattica annua.
*** * ***
4. Considerato che, come ricostruito in fatto e come confermato in udienza, i ricorrenti sono tutti attualmente inseriti nel sistema scolastico, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a loro disposizione la suddetta carta docente, o altro equipollente, in relazione alle annualità riconosciute, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
In proposito si osserva che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente, poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal
Legislatore proprio all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015. Peraltro, l'importo deve essere maggiorato di interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (Cass. n.
29961/2023).
*** * ***
5. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, in ragione dell'integrale accoglimento delle domande, l'Amministrazione convenuta e soccombente deve essere condannata a rifondere alle controparti le spese di lite, liquidate in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della controversia e delle annualità riconosciute, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda o eccezione,
11 accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni Parte_1
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente Parte_2 per l'a.s. 2023/2024 per l'importo di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli Parte_3
a.s. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per Parte_4 gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli anni Parte_5
2021/2022 e 2024/2025 per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta Parte_6 docente per l'a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2024/2025, per l'importo di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva;
accerta e dichiara il diritto di di ottenere la carta docente per gli a.s. Parte_7
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo di € 500,00 annui oltre interessi o rivalutazione come in parte motiva.
Per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione dei ricorrenti detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possano fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna la parte convenuta a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, che liquida in
€ 3.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, oltre € 118,50 per contributo unificato se dovuto e pagato, da distrarsi in favore dell'Avv. Maiocchi e dell'Avv. Guarneri, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Cremona, 11 settembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Matteo Maria MARCIANTE
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