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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7329/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7329/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1 C.F._1
domici legale in Benevento, via Nicola 29, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Andrea Rodelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Milano, via Gonzaga, n. 5, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 19.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo condannarsi quest'ultimo al risarcimento dei danni subìti dall'attore a causa CP_1 dei fatti occorsi in data 14.11.2019 ai danni dell'attore.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, in data 14 novembre 2019, , in Parte_1 qualità di Agente di Polizia in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e co, Sezione Volanti, della Questura di Milano, fermava al posto di blocco il convenuto
[...]
, in Milano via Ugo Bassi all'altezza del civico 23, allorquando il si CP_1 CP_1 con i signori , e;
che nel corso Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dell'intervento r co altresì offese ed
1 ingiurie nonché espressioni di valenza denigratoria e lesive del decoro e della reputazione del suo profilo professionale mediante l'uso delle seguenti espressioni: “…sbirri di merda, non mi fate paura, non contate un cazzo, io vi ammazzo, bastardi…”; che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, durante le operazioni di controllo ed identificazione, l'Agente di Polizia , dopo avere subito le Parte_1 predette aggressioni verbali, veniva colpito dal signor con una gomitata Controparte_1 all'altezza del torace e con dei calci al ginocchio sinistro rovinando al suolo;
che il convenuto veniva arrestato in flagranza dei reati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale (art. 110 e 337 c.p.), danneggiamento aggravato (artt. 635 comma II n.1 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.) e lesioni aggravate (artt. 582, 585, 576 n. 1 e 61 n. 2 c.p.); che, a seguito dell'aggressione, l'attore riportava lesioni tali da far ricorso alle cure mediche dei sanitari in servizio presso il presidio ospedaliero dell'azienda Gaetano Pini CTO di Milano, dove veniva dimesso con diagnosi di “infrazione 5° e 6° costa a sx e contusione ginocchio sinistro”, con prognosi di 25 gg.; che, con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., nell'ambito del procedimento penale di cui al n. R.G. Trib. 17096/2019 e R.G.N.R. 40680/2019, divenuta irrevocabile il 24.01.2020, il Tribunale di Milano, sezione Decima Penale, applicava a
, in ordine ai predetti reati, unificati dal vincolo della continuazione, la pena finale Controparte_1 di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione con beneficio della sospensione della pena;
che l'attore, dunque, chiede il ristoro dei danni patrimoniali e non, patiti a causa dei fatti commessi in suo danno;
che il danno lamentato è quantificato nella complessiva misura di Euro 18.242,00 oltre al risarcimento del danno per le aggressioni verbali compiute.
Si costituiva in giudizio contestando la dinamica dei fatti come allegati in Controparte_1 citazione e instando per il a attorea. In particolare, parte convenuta si difendeva assumendo che il avrebbe sempre ammesso di avere strattonato l'agente e di aver CP_1 danneggiato il cavo a dell'agente ma mai di aver colpito con una gomitata o un Per_1 calcio l'odierno attore il quale stava procedendo al fermo e ad ammanettare il sig. CP_5 contestava inoltre il nesso causale con le lesioni lamentate e chiedeva, dunque, il riget domanda.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti tecnici di natura medico-legale sulla persona dell'attore.
Con Ordinanza del 29.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 19.12.2024, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Con Ordinanza del 28.12.2024, verificato il deposito delle rispettive note scritte contenenti le relative precisazioni delle conclusioni, questo Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge.
2. Quanto al merito della domanda attorea formulata nei confronti del convenuto e, dunque, avuto riguardo all'accertamento della responsabilità civile del convenuto per i Controparte_1 fatti occorsi il 14.11.2019, deve rilevarsi quanto segue.
2.1. In punto di diritto giova osservare che il danno da lesioni alla persona presuppone l'accertamento della sussistenza dell'illecito aquiliana e, in particolare, quanto alla struttura dell'illecito aquiliano, giova rilevare quanto segue.
Mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. È pur tuttavia sempre necessario che vi sia un "fatto" affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.. Pertanto, la nozione di "danno" rileva
2 sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili;
il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi, esclusivamente, il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
Ne consegue che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità “strutturale” (secondo le regole della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ove il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. In questo secondo passaggio dell'accertamento della causalità, occorre fare applicazione della regola di cui all'art. 1223 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), così da delimitare, con l'individuazione delle singole conseguenze dannose, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 576 del 2008).
Com'è noto, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova temperamento nel principio di causalità efficiente, di cui art. 41, II comma, c.p. in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Tuttavia, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, non è sufficiente tale relazione causale, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento non appaiano del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale.
Per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili (per tutte, Cass. civ., sezioni unite 576/2008).
2.2. Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve rilevarsi che dal complessivo compendio probatorio risulta accertato il fatto illecito che parte attrice imputa al signor CP_1 sia in relazione alle aggressioni fisiche che verbali ai danni dell'attore.
In particolare, i fatti allegati in citazione trovano conferma, in primo luogo, nella sentenza resa ex art. 444 c.p.p. nell'ambito del procedimento penale di cui al n. R.G. Trib. 17096/2019 e R.G.N.R. 40680/2019, divenuta irrevocabile il 24.01.2020, dal Tribunale di Milano, sezione Decima Penale nella quale è stata applicata al convenuto la pena finale di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione con beneficio della sospensione (v. doc. 4, fasc. att.).
Con riguardo all'efficacia probatoria delle sentenze penali di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la Suprema Corte ha, in più occasioni, ribadito che “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (cfr., ex multis, Cass. civ. 28428/2023).
3 Nel presente giudizio, oltre alla predetta sentenza, si rinvengono, nel complessivo compendio probatorio, altresì le dichiarazioni testimoniali rese dinanzi all'intestato Tribunale che confermano le allegazioni fattuali attoree.
In particolare, il teste , escusso all'udienza dell'08.05.2023, ha confermato i capitoli di Testimone_1 prova articolati da pa lo specifico, i seguenti capitoli: “Vero che il giorno 14.11.2019 alle ore 05.31 circa in Milano, il sig. , utilizzava nei confronti dell'Agente di Polizia di Controparte_1
Stato erda, non mi fate paura, non contate un Parte_1 cazzo, io vi ammazzo, bastardi…” e “Vero che il giorno 14.11.2019 alle ore 05.31 circa in Milano, il sig.
, colpiva l'Agente di Polizia di Stato con una gomitata Controparte_1 Parte_1 all'altezza del torace e con dei calci al ginocchio sinistro” e “Vero che a seguito dell'aggressione del sig.
, l'Agente di Polizia di Stato cadeva al suolo”. Controparte_1 Parte_1
Anche il teste , alla successiva udienza del 05.06.2023, ha confermato i predetti Testimone_2 capitoli di pr le allegazioni fattuali attoree che, dunque, possono ritenersi adeguatamente provate nel presente giudizio.
A nulla rileva, in senso inverso, quanto dichiarato dal teste , il quale, come dallo Testimone_3 stesso riferito, era coinvolto nei fatti occorsi e, nella situazione, vi era “il caos”: infatti, in primo luogo il predetto teste ha riferito che non ricordava esattamente le parole che erano state utilizzate (“No io sentivo delle urla. C'era il caos. Non era solamente un poliziotto, erano 6-7. Io stavo parlando con un altro poliziotto, non mi ricordo il nome. Sentivamo delle urla e ci giravamo e era già a terra, lo stavano tenendo e gli CP_1 stavano mettendo le manette o le avevano già messe” […] “Gridavano ma gridavano tutti, non è che si capivano le parole. Non mi ricordo le parole che dicevano”) e, sulla scorta dei suoi ricordi, ha dichiarato “Secondo me il
non stava picchiando” (v verbale d'udienza dell'8.5.2023), verosimilmente poiché distratto a CP_1 parlare con un altro Agente di Polizia.
Ebbene, le dichiarazioni del teste non possono ritenersi idonee a scalfire il CP_5 compendio probatorio di cui si è dato rova, peraltro, ulteriore conferma, con riguardo alle lamentate lesioni personali, negli accertamenti tecnici compiuti in corso di causa ed affidati al c.t.u. dott.ssa Per_2
2.3. Deve, dunque, ritenersi accertato il fatto illecito commesso dal convenuto ai danni dell'attore sia con riguardo alle aggressioni fisiche che verbali, come, per l'appunto, comprovate.
3. Così affermata la responsabilità del signor nella determinazione Controparte_1 dell'evento lesivo ai danni dell'attore e delle sue conseg sto punto, individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei subìti da T_
.
[...]
3.1. In relazione ai danni non patrimoniali subìti dal signor si osserva quanto segue. T_
I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott.ssa , medico-legale, il quale ha accertato: che “il signor ha riportato un Persona_3 T_ politraum orace sinistro produttivo di frattura composta di due coste la V e la VI, ed al ginocchio omolaterale”; che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con i fatti di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 25, di inabilità temporanea al 50% di giorni 15, di inabilità temporanea al 25% di giorni 15 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 2 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto
4 nella misura del 2-3%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 7 ss.).
Sulla base delle predette risultanze peritali, facendo applicazione delle tabelle in uso all'Ufficio in relazioni alla fattispecie delle lesioni colpose che, a seguito delle sentenze del novembre 2008 della Corte di cassazione a sezioni unite, in un'ottica di liquidazione unitaria del danno, ricomprendono nei valori liquidatori il pregiudizio derivante dalla sofferenza che deve ritenersi insito nel danno alla persona, nella sua componente temporanea e permanente, lo stesso così si determina: Euro 4.213,00 per invalidità permanente ed Euro 3.900,00 per invalidità temporanea (tenuto conto di un importo pro die pari ad Euro 130,00 stante l'accertamento della sofferenza morale in costanza di temporanea nella misura di 2) per un importo complessivo di Euro 8.113,00, somma che, tenuto conto delle concrete modalità di accadimento del fatto sussumibili nella fattispecie del reato di lesioni dolose, può equamente liquidarsi (con una maggiorazione del 50% stante per l'appunto il carattere doloso della condotta non contemplato dalle Tabelle applicate) nella complessiva misura di Euro 12.169,50.
3.2. Con riguardo alla pretesa creditoria per le aggressioni verbali, le espressioni proferite dal convenuto nei confronti dell'attore, alla sua presenza, accertate nei termini di cui si è detto (v. supra, sub 2.2.) devono ritenersi idonee ad integrare il fatto illecito di ingiuria essendo le espressioni sopra riportate (“…sbirri di merda, non mi fate paura, non contate un cazzo, io vi ammazzo, bastardi…”) idonee a ledere l'onore della persona offesa ivi presente.
Ne consegue il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in virtù del disposto dell'art. 2059 c.c..
Con particolare riferimento al danno non patrimoniale si rileva che esso deriva direttamente ed immediatamente dall'avvenuta percezione da parte dell'offeso delle ingiurie ad esso rivolte.
Tenuto conto del carattere dell'ingiuria anche in ragione della veste pubblica dell'attore e conseguentemente della sofferenza e del turbamento presumibilmente subito dal signor T_
, si ritiene di quantificare in Euro 1.000,00 il danno non patrimoniale subito dal
[...] conseguente alle condotte sopra indicate.
3.3. Alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta a favore di parte attrice a titolo di danno patrimoniale atteso che alcun esborso è stato prodotto in giudizio a sostegno della pretesa meramente allegata.
3.4. Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad Euro 13.169,50 liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma
5 come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 14 novembre 2019 fino alla presente sentenza.
5. Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice nei confronti di parte convenuta, si rileva che la predetta condanna non può derivare solo dalla difesa di tesi giuridiche rivelatesi infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo considerati i valori medi, tenuto conto dei criteri ivi indicati, in particolare della somma concretamente attribuita, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, da distrarsi a favore dell'avv. Barbato come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere posti a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa. Sono altresì dovuti a favore dell'attore gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 264,00) nonché per le spese di c.t.p. sostenute e documentate (v. deposito in PCT del 5.3.2024, fattura n. 20/2024 pari ad Euro 600,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 13.169,50 oltre accessori come in parte motiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- rigetta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
condanna a rifondere le spese di lite sostenute da parte attrice che si Controparte_1 liquidano i compensi, Euro 264,00 per esborsi, Euro 600,00 per spese di c.t.p., oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Rocco Barbato come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Decima Civile nella persona del Giudice dott. Annamaria Salerno ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7329/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1 C.F._1
domici legale in Benevento, via Nicola 29, come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2 Andrea Rodelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Milano, via Gonzaga, n. 5, come da procura in atti
CONVENUTO
Conclusioni
Le parti, all'udienza del 19.12.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo condannarsi quest'ultimo al risarcimento dei danni subìti dall'attore a causa CP_1 dei fatti occorsi in data 14.11.2019 ai danni dell'attore.
In particolare parte attrice allegava e deduceva: che, in data 14 novembre 2019, , in Parte_1 qualità di Agente di Polizia in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale e co, Sezione Volanti, della Questura di Milano, fermava al posto di blocco il convenuto
[...]
, in Milano via Ugo Bassi all'altezza del civico 23, allorquando il si CP_1 CP_1 con i signori , e;
che nel corso Controparte_2 Controparte_3 CP_4 dell'intervento r co altresì offese ed
1 ingiurie nonché espressioni di valenza denigratoria e lesive del decoro e della reputazione del suo profilo professionale mediante l'uso delle seguenti espressioni: “…sbirri di merda, non mi fate paura, non contate un cazzo, io vi ammazzo, bastardi…”; che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, durante le operazioni di controllo ed identificazione, l'Agente di Polizia , dopo avere subito le Parte_1 predette aggressioni verbali, veniva colpito dal signor con una gomitata Controparte_1 all'altezza del torace e con dei calci al ginocchio sinistro rovinando al suolo;
che il convenuto veniva arrestato in flagranza dei reati di concorso in resistenza a pubblico ufficiale (art. 110 e 337 c.p.), danneggiamento aggravato (artt. 635 comma II n.1 in relazione all'art. 625 n. 7 c.p.) e lesioni aggravate (artt. 582, 585, 576 n. 1 e 61 n. 2 c.p.); che, a seguito dell'aggressione, l'attore riportava lesioni tali da far ricorso alle cure mediche dei sanitari in servizio presso il presidio ospedaliero dell'azienda Gaetano Pini CTO di Milano, dove veniva dimesso con diagnosi di “infrazione 5° e 6° costa a sx e contusione ginocchio sinistro”, con prognosi di 25 gg.; che, con sentenza resa ex art. 444 c.p.p., nell'ambito del procedimento penale di cui al n. R.G. Trib. 17096/2019 e R.G.N.R. 40680/2019, divenuta irrevocabile il 24.01.2020, il Tribunale di Milano, sezione Decima Penale, applicava a
, in ordine ai predetti reati, unificati dal vincolo della continuazione, la pena finale Controparte_1 di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione con beneficio della sospensione della pena;
che l'attore, dunque, chiede il ristoro dei danni patrimoniali e non, patiti a causa dei fatti commessi in suo danno;
che il danno lamentato è quantificato nella complessiva misura di Euro 18.242,00 oltre al risarcimento del danno per le aggressioni verbali compiute.
Si costituiva in giudizio contestando la dinamica dei fatti come allegati in Controparte_1 citazione e instando per il a attorea. In particolare, parte convenuta si difendeva assumendo che il avrebbe sempre ammesso di avere strattonato l'agente e di aver CP_1 danneggiato il cavo a dell'agente ma mai di aver colpito con una gomitata o un Per_1 calcio l'odierno attore il quale stava procedendo al fermo e ad ammanettare il sig. CP_5 contestava inoltre il nesso causale con le lesioni lamentate e chiedeva, dunque, il riget domanda.
La causa veniva istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, l'assunzione di prove orali e l'espletamento di accertamenti tecnici di natura medico-legale sulla persona dell'attore.
Con Ordinanza del 29.02.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 19.12.2024, udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. Con Ordinanza del 28.12.2024, verificato il deposito delle rispettive note scritte contenenti le relative precisazioni delle conclusioni, questo Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di legge.
2. Quanto al merito della domanda attorea formulata nei confronti del convenuto e, dunque, avuto riguardo all'accertamento della responsabilità civile del convenuto per i Controparte_1 fatti occorsi il 14.11.2019, deve rilevarsi quanto segue.
2.1. In punto di diritto giova osservare che il danno da lesioni alla persona presuppone l'accertamento della sussistenza dell'illecito aquiliana e, in particolare, quanto alla struttura dell'illecito aquiliano, giova rilevare quanto segue.
Mentre ai fini della sanzione penale si imputa al reo il fatto-reato (il cui elemento materiale è appunto costituito da condotta, nesso causale ed evento naturalistico), ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno e non il fatto in quanto tale. È pur tuttavia sempre necessario che vi sia un "fatto" affinché sorga la responsabilità civile, giacché l'imputazione del danno presuppone l'esistenza degli elementi strutturali di cui all'art. 2043 c.c.. Pertanto, la nozione di "danno" rileva
2 sotto due profili diversi: sia come evento lesivo, sia come insieme di conseguenze risarcibili;
il primo retto dalla c.d. causalità materiale, mentre il secondo dalla causalità c.d. giuridica. Il danno oggetto dell'obbligazione risarcitoria aquiliana è quindi, esclusivamente, il danno-conseguenza del fatto lesivo (di cui è un elemento l'evento lesivo): se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno- conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria.
Ne consegue che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità “strutturale” (secondo le regole della causalità materiale di cui agli artt. 40 e 41 c.p. ove il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione dell'intero danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria. In questo secondo passaggio dell'accertamento della causalità, occorre fare applicazione della regola di cui all'art. 1223 c.c. (come richiamato dall'art. 2056 c.c.), per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite “che siano conseguenza immediata e diretta" del fatto lesivo (cd. causalità giuridica), così da delimitare, con l'individuazione delle singole conseguenze dannose, i confini di una (già accertata) responsabilità risarcitoria (cfr. Cass. civ., sezioni unite, n. 576 del 2008).
Com'è noto, il rigore del principio dell'equivalenza delle cause, in base al quale, se la produzione di un evento dannoso è riferibile a più azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale, trova temperamento nel principio di causalità efficiente, di cui art. 41, II comma, c.p. in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa condotta risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale già in atto. Tuttavia, per determinare una causalità giuridicamente rilevante, non è sufficiente tale relazione causale, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento non appaiano del tutto inverosimili, ma si presentino come effetto non del tutto imprevedibile, secondo il principio della c.d. causalità adeguata o quella similare della c.d. regolarità causale.
Per la teoria della regolarità causale, ciascuno è responsabile soltanto delle conseguenze della sua condotta che appaiono sufficientemente prevedibili al momento nel quale ha agito, escludendosi in tal modo la responsabilità per tutte le conseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili (per tutte, Cass. civ., sezioni unite 576/2008).
2.2. Declinando i predetti principi alla fattispecie, deve rilevarsi che dal complessivo compendio probatorio risulta accertato il fatto illecito che parte attrice imputa al signor CP_1 sia in relazione alle aggressioni fisiche che verbali ai danni dell'attore.
In particolare, i fatti allegati in citazione trovano conferma, in primo luogo, nella sentenza resa ex art. 444 c.p.p. nell'ambito del procedimento penale di cui al n. R.G. Trib. 17096/2019 e R.G.N.R. 40680/2019, divenuta irrevocabile il 24.01.2020, dal Tribunale di Milano, sezione Decima Penale nella quale è stata applicata al convenuto la pena finale di anni 1, mesi 1 e giorni 10 di reclusione con beneficio della sospensione (v. doc. 4, fasc. att.).
Con riguardo all'efficacia probatoria delle sentenze penali di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la Suprema Corte ha, in più occasioni, ribadito che “La sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza” (cfr., ex multis, Cass. civ. 28428/2023).
3 Nel presente giudizio, oltre alla predetta sentenza, si rinvengono, nel complessivo compendio probatorio, altresì le dichiarazioni testimoniali rese dinanzi all'intestato Tribunale che confermano le allegazioni fattuali attoree.
In particolare, il teste , escusso all'udienza dell'08.05.2023, ha confermato i capitoli di Testimone_1 prova articolati da pa lo specifico, i seguenti capitoli: “Vero che il giorno 14.11.2019 alle ore 05.31 circa in Milano, il sig. , utilizzava nei confronti dell'Agente di Polizia di Controparte_1
Stato erda, non mi fate paura, non contate un Parte_1 cazzo, io vi ammazzo, bastardi…” e “Vero che il giorno 14.11.2019 alle ore 05.31 circa in Milano, il sig.
, colpiva l'Agente di Polizia di Stato con una gomitata Controparte_1 Parte_1 all'altezza del torace e con dei calci al ginocchio sinistro” e “Vero che a seguito dell'aggressione del sig.
, l'Agente di Polizia di Stato cadeva al suolo”. Controparte_1 Parte_1
Anche il teste , alla successiva udienza del 05.06.2023, ha confermato i predetti Testimone_2 capitoli di pr le allegazioni fattuali attoree che, dunque, possono ritenersi adeguatamente provate nel presente giudizio.
A nulla rileva, in senso inverso, quanto dichiarato dal teste , il quale, come dallo Testimone_3 stesso riferito, era coinvolto nei fatti occorsi e, nella situazione, vi era “il caos”: infatti, in primo luogo il predetto teste ha riferito che non ricordava esattamente le parole che erano state utilizzate (“No io sentivo delle urla. C'era il caos. Non era solamente un poliziotto, erano 6-7. Io stavo parlando con un altro poliziotto, non mi ricordo il nome. Sentivamo delle urla e ci giravamo e era già a terra, lo stavano tenendo e gli CP_1 stavano mettendo le manette o le avevano già messe” […] “Gridavano ma gridavano tutti, non è che si capivano le parole. Non mi ricordo le parole che dicevano”) e, sulla scorta dei suoi ricordi, ha dichiarato “Secondo me il
non stava picchiando” (v verbale d'udienza dell'8.5.2023), verosimilmente poiché distratto a CP_1 parlare con un altro Agente di Polizia.
Ebbene, le dichiarazioni del teste non possono ritenersi idonee a scalfire il CP_5 compendio probatorio di cui si è dato rova, peraltro, ulteriore conferma, con riguardo alle lamentate lesioni personali, negli accertamenti tecnici compiuti in corso di causa ed affidati al c.t.u. dott.ssa Per_2
2.3. Deve, dunque, ritenersi accertato il fatto illecito commesso dal convenuto ai danni dell'attore sia con riguardo alle aggressioni fisiche che verbali, come, per l'appunto, comprovate.
3. Così affermata la responsabilità del signor nella determinazione Controparte_1 dell'evento lesivo ai danni dell'attore e delle sue conseg sto punto, individuare l'area del danno risarcibile e procedere alla determinazione e liquidazione dei subìti da T_
.
[...]
3.1. In relazione ai danni non patrimoniali subìti dal signor si osserva quanto segue. T_
I danni alla persona sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale espletata in corso di causa dalla dott.ssa , medico-legale, il quale ha accertato: che “il signor ha riportato un Persona_3 T_ politraum orace sinistro produttivo di frattura composta di due coste la V e la VI, ed al ginocchio omolaterale”; che tali lesioni sono tali da giustificare pienamente il nesso di causalità materiale con i fatti di causa;
che tali lesioni hanno comportato un periodo di inabilità temporanea al 75% di giorni 25, di inabilità temporanea al 50% di giorni 15, di inabilità temporanea al 25% di giorni 15 con sofferenza psico-fisica in costanza di inabilità temporanea pari a 2 in una scala da 1 a 5; che sono conseguiti postumi di natura permanente tali da incidere sulla integrità psico-fisica del soggetto
4 nella misura del 2-3%, con grado di sofferenza psico-fisica pari a 1 in una scala da 1 a 5 alla stabilizzazione dei postumi (v. relazione peritale, pag. 7 ss.).
Sulla base delle predette risultanze peritali, facendo applicazione delle tabelle in uso all'Ufficio in relazioni alla fattispecie delle lesioni colpose che, a seguito delle sentenze del novembre 2008 della Corte di cassazione a sezioni unite, in un'ottica di liquidazione unitaria del danno, ricomprendono nei valori liquidatori il pregiudizio derivante dalla sofferenza che deve ritenersi insito nel danno alla persona, nella sua componente temporanea e permanente, lo stesso così si determina: Euro 4.213,00 per invalidità permanente ed Euro 3.900,00 per invalidità temporanea (tenuto conto di un importo pro die pari ad Euro 130,00 stante l'accertamento della sofferenza morale in costanza di temporanea nella misura di 2) per un importo complessivo di Euro 8.113,00, somma che, tenuto conto delle concrete modalità di accadimento del fatto sussumibili nella fattispecie del reato di lesioni dolose, può equamente liquidarsi (con una maggiorazione del 50% stante per l'appunto il carattere doloso della condotta non contemplato dalle Tabelle applicate) nella complessiva misura di Euro 12.169,50.
3.2. Con riguardo alla pretesa creditoria per le aggressioni verbali, le espressioni proferite dal convenuto nei confronti dell'attore, alla sua presenza, accertate nei termini di cui si è detto (v. supra, sub 2.2.) devono ritenersi idonee ad integrare il fatto illecito di ingiuria essendo le espressioni sopra riportate (“…sbirri di merda, non mi fate paura, non contate un cazzo, io vi ammazzo, bastardi…”) idonee a ledere l'onore della persona offesa ivi presente.
Ne consegue il diritto dell'attore ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale in virtù del disposto dell'art. 2059 c.c..
Con particolare riferimento al danno non patrimoniale si rileva che esso deriva direttamente ed immediatamente dall'avvenuta percezione da parte dell'offeso delle ingiurie ad esso rivolte.
Tenuto conto del carattere dell'ingiuria anche in ragione della veste pubblica dell'attore e conseguentemente della sofferenza e del turbamento presumibilmente subito dal signor T_
, si ritiene di quantificare in Euro 1.000,00 il danno non patrimoniale subito dal
[...] conseguente alle condotte sopra indicate.
3.3. Alcuna ulteriore somma può essere riconosciuta a favore di parte attrice a titolo di danno patrimoniale atteso che alcun esborso è stato prodotto in giudizio a sostegno della pretesa meramente allegata.
3.4. Alla complessiva somma, come sopra determinata, pari ad Euro 13.169,50 liquidata all'attualità, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali, calcolati con le seguenti modalità: sulla somma
5 come sopra liquidata devalutata all'epoca dell'evento lesivo e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. dal 14 novembre 2019 fino alla presente sentenza.
5. Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice nei confronti di parte convenuta, si rileva che la predetta condanna non può derivare solo dalla difesa di tesi giuridiche rivelatesi infondate, occorrendo, in applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c. che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire e dell'infondatezza delle tesi poste a fondamento della pretesa (cfr. ex multis, Cass., 15 aprile 2013, n. 9080).
6. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e, pertanto, sono liquidate ex D.M. 55/2014 e succ. modifiche (tenuto conto dell'art. 6 del D.M. 147/2022 che ne limita l'applicazione alle sole prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) come in dispositivo considerati i valori medi, tenuto conto dei criteri ivi indicati, in particolare della somma concretamente attribuita, dell'attività difensiva effettivamente svolta e delle questioni giuridiche e di fatto trattate, da distrarsi a favore dell'avv. Barbato come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c..
Secondo i medesimi criteri devono essere posti a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa. Sono altresì dovuti a favore dell'attore gli esborsi sostenuti per il contributo unificato e la marca da bollo (pari ad Euro 264,00) nonché per le spese di c.t.p. sostenute e documentate (v. deposito in PCT del 5.3.2024, fattura n. 20/2024 pari ad Euro 600,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
- condanna al pagamento in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
Euro 13.169,50 oltre accessori come in parte motiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
- rigetta la domanda formulata ex art. 96 c.p.c. da parte attrice nei confronti di parte convenuta;
condanna a rifondere le spese di lite sostenute da parte attrice che si Controparte_1 liquidano i compensi, Euro 264,00 per esborsi, Euro 600,00 per spese di c.t.p., oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'avv. Rocco Barbato come da dichiarazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di c.t.u. come liquidate in corso di causa.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Annamaria Salerno
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