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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 19/03/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1022/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso da sé stesso, nonché, Parte_1 CodiceFiscale_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Fabio Fullone, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cosenza, P.zza Zumbini CP_1 CodiceFiscale_2
n. 46, presso lo studio dell'avv. Nunzia Paese che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Maria Sottile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
opposto avente ad oggetto: pagamento compenso professionale giudizio penale.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 2 dicembre 2024.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di conseguire la condanna del convenuto al pagamento, in proprio favore, della somma
[...] di € 6.591,00, (di cui Euro 6.426,00 per onorari ed Euro 165,00 per spese vive anticipate) oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, a titolo di compenso per l'attività di difesa espletata dal professionista nell'ambito del giudizio penale contro , definito con sentenza n. Controparte_2
166/2004 del Tribunale di Paola.
A fondamento della domanda deduceva che, a seguito di un grave incidente sul lavoro occorso in
Guardia Piemontese il 22.07.1997, , investito da una scarica elettrica prodotta dai fili CP_1
pagina 1 di 6 dell'alta tensione, rimaneva folgorato unitamente ad un collega riportando entrambi lesioni gravissime;
che veniva instaurato procedimento penale nei confronti del datore di lavoro dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Paola, definito con sentenza n. 166/2004 con cui l'imputato veniva ritenuto responsabile dei reati ascrittigli e, al contempo, condannato al risarcimento nei confronti del danneggiato , da CP_1
liquidarsi in separata sede;
che la sentenza veniva poi confermata in grado di appello e che la Corte di
Cassazione dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, ma confermava le statuizioni civili;
che, prima di introdurre il giudizio civile, in data 6 settembre 2011, e CP_1
l'avv. stipulavano, per iscritto, apposita convenzione riguardante la Parte_1
determinazione dei compensi;
che l'art. 2 di quella Convenzione stabiliva la percentuale (10%) da riconoscere al professionista in caso di transazione della causa e, ancora, il successivo art. 9 prevedeva che “le parti precisano che nella determinazione del compenso viene tenuto conto anche del giudizio penale, per il quale nulla è dovuto in caso di esito negativo del giudizio civile; che, nella pendenza del giudizio civile, interveniva accordo transattivo in forza del quale il accettava e riceveva dalla CP_1
Società Assicuratrice della Soc. ferroviaria l'importo di € 936.560,000, al netto della quota parte delle spese legali pagate direttamente al professionista;
che, atteso l'inadempimento del cliente, veniva emesso D.I. n. 1285/2018 per l'importo di € 136.654,33, a titolo di compensi spettanti per il giudizio civile e, a seguito di opposizione proposta dal , il Tribunale di Cosenza, con ordinanza n. CP_1
16/2019 e successivo provvedimento di correzione di errore materiale, rideterminava in Euro
113.091,19, l'importo ancora dovuto all'avv. a titolo di compenso per il giudizio civile Pt_1
transatto; che, pertanto, l'oggetto del presente giudizio era limitato alla determinazione della misura del compenso per l'attività svolta nel giudizio penale di I° grado;
che, applicando i parametri massimi di cui al D.M. 55/2014, considerata la gravità del reato e l'entità delle lesioni subite da , CP_1
tenuto conto delle favorevoli statuizioni civili confermate dalla Suprema Corte di Cassazione, era dovuto all'avv. l'importo di € 6.591,00 (di cui Euro 6.426,00 per onorari ed Euro 165,00 per Pt_1
spese vive anticipate) oltre rimborso forf., CPA ed IVA.
Si costituiva in giudizio che, quale unico motivo di contestazione della domanda attorea, CP_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione presuntiva, ex art. 2957 c.c., essendo decorso il termine triennale dalla definizione del giudizio penale, in forza di sentenza di primo grado n. 166/04 resa dal Tribunale di Paola, sez. penale, divenuta irrevocabile in data 14 gennaio 2008.
Rilevava, in particolare, che la scrittura privata/contratto avente ad oggetto l'accordo sui compensi stipulato in data 6.9.2011, la proposta transattiva del 23 novembre 2018 e la corrispondenza intercorsa in data 6.9.2016 non potevano valere quale atti interruttivi di una prescrizione (presuntiva) già maturata alla data dei predetti atti, essendo successivi di oltre tre anni rispetto alla definizione del giudizio pagina 2 di 6 penale (in forza di sentenza divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2008) che aveva sancito il termine ultimo della prestazione professionale
Concludeva chiedendo che fosse rigettata la domanda di pagamento, in ragione della prescrizione del credito.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 2.12.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda di determinazione e liquidazione del compenso spettante all'avv. per l'attività defensionale svolta nell'interesse di Parte_1 CP_1
nell'ambito del giudizio penale contro , definito con sentenza n. 166/2004 del
[...] Controparte_2
Tribunale di Paola che, riconoscendo l'imputato responsabile dei reati ascrittigli, lo ha condannato al risarcimento nei confronti del danneggiato da liquidarsi in separata sede.
La sentenza in oggetto è stata confermata in grado di appello ed è divenuta irrevocabile, quanto alle statuizioni civili, in data 14.1.2008 a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
L'avv. ha, quindi, chiesto la condanna del convenuto al pagamento, in proprio favore, della Pt_1 somma di € 6.591,00, (di cui Euro 6.426,00 per onorari ed Euro 165,00 per spese vive anticipate) oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, a titolo di compenso per l'attività di difesa espletata nell'ambito del giudizio penale di primo grado.
Il convenuto ha resistito alla domanda attorea, eccependo esclusivamente l'intervenuta CP_1
prescrizione presuntiva del credito professionale, ai sensi dell'art. 2956 c.c. n. 2, assumendo il decorso del termine triennale dalla data di espletamento dell'incarico, da individuare nel momento in cui la sentenza di primo grado n. 166/04 emessa dal Tribunale di Paola è divenuta irrevocabile (14 gennaio
2008), in assenza di validi atti interruttivi.
Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26840 del 14.12.2011), le prescrizioni presuntive non sono vere prescrizioni, ma presunzioni relative, rispetto alle quali il legislatore presume che, trascorso un certo periodo di tempo, il debitore abbia adempiuto alla sua obbligazione e il diritto estinto per esatto adempimento.
In materia di onorari di avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2956 n. 2 e 2957, comma
2, c.c., il termine triennale decorre dalla conclusione della prestazione che deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (cfr. Cass. Civ., n. 4595 del 21.2.2020).
pagina 3 di 6 In particolare, in tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr. Cass. Civ., n.
17071 del 16.6.2021).
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'eccezione di prescrizione presuntiva, a norma dell'art. 2959 c.c., è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, ricorrendo quest'ultima situazione anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26840 del 14.12.2011, Cass n. 23751 del 2018; da ultimo, sentenza n. 6727 dell'1.3.2022).
Per poter configurare una rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione di cui all'art. 2956 c.c., tuttavia, deve sussistere “...una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7527 del 15/05/2012), il cui accertamento, che costituisce una quaestio facti, è rimesso alla valutazione del giudice del merito.
Inoltre (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, 8 maggio 2014, n. 9930), le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta.
Nella fattispecie in esame, ha sollevato l'eccezione di prescrizione presuntiva, in CP_1 riferimento al credito dell'importo di € 6.591,00, maturato dall'avv. in relazione Parte_1
all'attività professionale espletata nel giudizio penale definito con sentenza del Tribunale di Paola n.
166/04, divenuta irrevocabile in data 14 gennaio 2008, mentre il difensore-odierno attore ha dedotto, per un verso, l'esistenza di una pattuizione scritta sui compensi e, per altro verso, l'esplicita ammissione del cliente circa il mancato pagamento del compenso e l'assenza di contestazione sull'an della pretesa, con conseguente incompatibilità della condotta con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva.
Lo stesso convenuto, nei propri scritti difensivi, ha espressamente ammesso di non avere mai sollevato alcuna contestazione sull'an e sul quantum della pretesa azionata dall'attore, limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione ed allegando che l'eventuale riconoscimento del credito, la presunta imputazione di alcuni pagamenti e la pattuizione sui compensi, essendosi verificati nel momento in cui il triennio era già abbondantemente maturato, non siano valsi ad interrompere il decorso del relativo termine, ex art. 2956 c.c. n. 2.
pagina 4 di 6 Orbene, nella fattispecie in esame, si ritiene non possa operare la prescrizione presuntiva invocata dal convenuto, sia in ragione dell'espressa pattuizione scritta circa i compensi spettanti all'avv. in Pt_1
relazione all'attività professionale espletata nei giudizi civile e penale svolti nell'interesse di CP_1
contenuta nella scrittura privata del 6.9.2011, sia per l'ammissione dallo stesso fatta, sia in atti
[...]
stragiudiziali sia nel presente giudizio, circa la debenza del credito azionato dal professionista ed il suo mancato pagamento.
Tali comportamenti appaiono incompatibili con la volontà di avvalersi di questa specifica causa estintiva, sicchè, alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati, non può operare la presunzione sottesa all'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore.
Ai fini della determinazione della misura del compenso spettante al difensore, si osserva quanto segue.
L'avv. ha calcolato il compenso a lui spettante, applicando i parametri massimi di cui al D.M. Pt_1
55/2014, considerata la gravità del reato e l'entità delle lesioni subite da , tenuto conto CP_1
delle favorevoli statuizioni civili confermate dalla Suprema Corte di Cassazione, pervenendo all'importo di € 6.426,00 per onorari, a cui ha aggiunto la somma di € 165,00 per spese vive anticipate.
Come già evidenziato, il convenuto non ha contestato l'effettivo e corretto espletamento della prestazione professionale da parte del difensore, né il quantum richiesto.
Tuttavia, facendo applicazione dei parametri massimi di cui al D.M. n. 55/2014, va riconosciuto all'avv. l'importo di € 6.156,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed Parte_1
I.V.A., a cui vanno aggiunte le spese vive e documentate, per un importo di € 165,00, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Alla stregua dei principi esposti e delle argomentazioni svolte, va pronunciata la condanna di CP_1
al pagamento, in favore dell'avv. della somma di € 6.156,00, oltre
[...] Parte_1
rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, a titolo di compenso per l'attività defensionale svolta nel giudizio penale sopra indicato, nonché della somma di € 165,00 a titolo di esborsi documentati, oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D. M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), sono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore dell'avv. , della somma di CP_1 Parte_1
€ 6.156,00, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, a pagina 5 di 6 titolo di compenso per l'attività defensionale svolta nel giudizio penale indicato in parte motiva, nonché della somma di € 165,00 a titolo di esborsi documentati, oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore del creditore opposto, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Cosenza, 19.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso da sé stesso, nonché, Parte_1 CodiceFiscale_1
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Fabio Fullone, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Cosenza, P.zza Zumbini CP_1 CodiceFiscale_2
n. 46, presso lo studio dell'avv. Nunzia Paese che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'avv. Maria Sottile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
opposto avente ad oggetto: pagamento compenso professionale giudizio penale.
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti all'udienza del 2 dicembre 2024.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di conseguire la condanna del convenuto al pagamento, in proprio favore, della somma
[...] di € 6.591,00, (di cui Euro 6.426,00 per onorari ed Euro 165,00 per spese vive anticipate) oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, a titolo di compenso per l'attività di difesa espletata dal professionista nell'ambito del giudizio penale contro , definito con sentenza n. Controparte_2
166/2004 del Tribunale di Paola.
A fondamento della domanda deduceva che, a seguito di un grave incidente sul lavoro occorso in
Guardia Piemontese il 22.07.1997, , investito da una scarica elettrica prodotta dai fili CP_1
pagina 1 di 6 dell'alta tensione, rimaneva folgorato unitamente ad un collega riportando entrambi lesioni gravissime;
che veniva instaurato procedimento penale nei confronti del datore di lavoro dinanzi al Controparte_2
Tribunale di Paola, definito con sentenza n. 166/2004 con cui l'imputato veniva ritenuto responsabile dei reati ascrittigli e, al contempo, condannato al risarcimento nei confronti del danneggiato , da CP_1
liquidarsi in separata sede;
che la sentenza veniva poi confermata in grado di appello e che la Corte di
Cassazione dichiarava il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, ma confermava le statuizioni civili;
che, prima di introdurre il giudizio civile, in data 6 settembre 2011, e CP_1
l'avv. stipulavano, per iscritto, apposita convenzione riguardante la Parte_1
determinazione dei compensi;
che l'art. 2 di quella Convenzione stabiliva la percentuale (10%) da riconoscere al professionista in caso di transazione della causa e, ancora, il successivo art. 9 prevedeva che “le parti precisano che nella determinazione del compenso viene tenuto conto anche del giudizio penale, per il quale nulla è dovuto in caso di esito negativo del giudizio civile; che, nella pendenza del giudizio civile, interveniva accordo transattivo in forza del quale il accettava e riceveva dalla CP_1
Società Assicuratrice della Soc. ferroviaria l'importo di € 936.560,000, al netto della quota parte delle spese legali pagate direttamente al professionista;
che, atteso l'inadempimento del cliente, veniva emesso D.I. n. 1285/2018 per l'importo di € 136.654,33, a titolo di compensi spettanti per il giudizio civile e, a seguito di opposizione proposta dal , il Tribunale di Cosenza, con ordinanza n. CP_1
16/2019 e successivo provvedimento di correzione di errore materiale, rideterminava in Euro
113.091,19, l'importo ancora dovuto all'avv. a titolo di compenso per il giudizio civile Pt_1
transatto; che, pertanto, l'oggetto del presente giudizio era limitato alla determinazione della misura del compenso per l'attività svolta nel giudizio penale di I° grado;
che, applicando i parametri massimi di cui al D.M. 55/2014, considerata la gravità del reato e l'entità delle lesioni subite da , CP_1
tenuto conto delle favorevoli statuizioni civili confermate dalla Suprema Corte di Cassazione, era dovuto all'avv. l'importo di € 6.591,00 (di cui Euro 6.426,00 per onorari ed Euro 165,00 per Pt_1
spese vive anticipate) oltre rimborso forf., CPA ed IVA.
Si costituiva in giudizio che, quale unico motivo di contestazione della domanda attorea, CP_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione presuntiva, ex art. 2957 c.c., essendo decorso il termine triennale dalla definizione del giudizio penale, in forza di sentenza di primo grado n. 166/04 resa dal Tribunale di Paola, sez. penale, divenuta irrevocabile in data 14 gennaio 2008.
Rilevava, in particolare, che la scrittura privata/contratto avente ad oggetto l'accordo sui compensi stipulato in data 6.9.2011, la proposta transattiva del 23 novembre 2018 e la corrispondenza intercorsa in data 6.9.2016 non potevano valere quale atti interruttivi di una prescrizione (presuntiva) già maturata alla data dei predetti atti, essendo successivi di oltre tre anni rispetto alla definizione del giudizio pagina 2 di 6 penale (in forza di sentenza divenuta irrevocabile il 14 gennaio 2008) che aveva sancito il termine ultimo della prestazione professionale
Concludeva chiedendo che fosse rigettata la domanda di pagamento, in ragione della prescrizione del credito.
Espletati gli incombenti di rito, all'udienza del 2.12.2024, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Il presente procedimento ha ad oggetto la domanda di determinazione e liquidazione del compenso spettante all'avv. per l'attività defensionale svolta nell'interesse di Parte_1 CP_1
nell'ambito del giudizio penale contro , definito con sentenza n. 166/2004 del
[...] Controparte_2
Tribunale di Paola che, riconoscendo l'imputato responsabile dei reati ascrittigli, lo ha condannato al risarcimento nei confronti del danneggiato da liquidarsi in separata sede.
La sentenza in oggetto è stata confermata in grado di appello ed è divenuta irrevocabile, quanto alle statuizioni civili, in data 14.1.2008 a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
L'avv. ha, quindi, chiesto la condanna del convenuto al pagamento, in proprio favore, della Pt_1 somma di € 6.591,00, (di cui Euro 6.426,00 per onorari ed Euro 165,00 per spese vive anticipate) oltre rimborso spese forf., CPA ed IVA come per legge, a titolo di compenso per l'attività di difesa espletata nell'ambito del giudizio penale di primo grado.
Il convenuto ha resistito alla domanda attorea, eccependo esclusivamente l'intervenuta CP_1
prescrizione presuntiva del credito professionale, ai sensi dell'art. 2956 c.c. n. 2, assumendo il decorso del termine triennale dalla data di espletamento dell'incarico, da individuare nel momento in cui la sentenza di primo grado n. 166/04 emessa dal Tribunale di Paola è divenuta irrevocabile (14 gennaio
2008), in assenza di validi atti interruttivi.
Secondo i principi espressi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26840 del 14.12.2011), le prescrizioni presuntive non sono vere prescrizioni, ma presunzioni relative, rispetto alle quali il legislatore presume che, trascorso un certo periodo di tempo, il debitore abbia adempiuto alla sua obbligazione e il diritto estinto per esatto adempimento.
In materia di onorari di avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2956 n. 2 e 2957, comma
2, c.c., il termine triennale decorre dalla conclusione della prestazione che deve individuarsi nell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo (cfr. Cass. Civ., n. 4595 del 21.2.2020).
pagina 3 di 6 In particolare, in tema di prescrizioni presuntive, mentre il debitore eccipiente è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, il creditore ha l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e può fornire tale prova solo deferendo il giuramento decisorio o avvalendosi dell'ammissione, fatta in giudizio dal debitore, che l'obbligazione non è stata estinta (cfr. Cass. Civ., n.
17071 del 16.6.2021).
La giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'eccezione di prescrizione presuntiva, a norma dell'art. 2959 c.c., è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente,
l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta, ricorrendo quest'ultima situazione anche nel caso in cui il debitore neghi l'esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26840 del 14.12.2011, Cass n. 23751 del 2018; da ultimo, sentenza n. 6727 dell'1.3.2022).
Per poter configurare una rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione di cui all'art. 2956 c.c., tuttavia, deve sussistere “...una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7527 del 15/05/2012), il cui accertamento, che costituisce una quaestio facti, è rimesso alla valutazione del giudice del merito.
Inoltre (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-3, 8 maggio 2014, n. 9930), le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta.
Nella fattispecie in esame, ha sollevato l'eccezione di prescrizione presuntiva, in CP_1 riferimento al credito dell'importo di € 6.591,00, maturato dall'avv. in relazione Parte_1
all'attività professionale espletata nel giudizio penale definito con sentenza del Tribunale di Paola n.
166/04, divenuta irrevocabile in data 14 gennaio 2008, mentre il difensore-odierno attore ha dedotto, per un verso, l'esistenza di una pattuizione scritta sui compensi e, per altro verso, l'esplicita ammissione del cliente circa il mancato pagamento del compenso e l'assenza di contestazione sull'an della pretesa, con conseguente incompatibilità della condotta con la volontà di avvalersi della prescrizione presuntiva.
Lo stesso convenuto, nei propri scritti difensivi, ha espressamente ammesso di non avere mai sollevato alcuna contestazione sull'an e sul quantum della pretesa azionata dall'attore, limitandosi ad eccepire l'intervenuta prescrizione ed allegando che l'eventuale riconoscimento del credito, la presunta imputazione di alcuni pagamenti e la pattuizione sui compensi, essendosi verificati nel momento in cui il triennio era già abbondantemente maturato, non siano valsi ad interrompere il decorso del relativo termine, ex art. 2956 c.c. n. 2.
pagina 4 di 6 Orbene, nella fattispecie in esame, si ritiene non possa operare la prescrizione presuntiva invocata dal convenuto, sia in ragione dell'espressa pattuizione scritta circa i compensi spettanti all'avv. in Pt_1
relazione all'attività professionale espletata nei giudizi civile e penale svolti nell'interesse di CP_1
contenuta nella scrittura privata del 6.9.2011, sia per l'ammissione dallo stesso fatta, sia in atti
[...]
stragiudiziali sia nel presente giudizio, circa la debenza del credito azionato dal professionista ed il suo mancato pagamento.
Tali comportamenti appaiono incompatibili con la volontà di avvalersi di questa specifica causa estintiva, sicchè, alla stregua dei principi giurisprudenziali richiamati, non può operare la presunzione sottesa all'eccezione di prescrizione sollevata dal debitore.
Ai fini della determinazione della misura del compenso spettante al difensore, si osserva quanto segue.
L'avv. ha calcolato il compenso a lui spettante, applicando i parametri massimi di cui al D.M. Pt_1
55/2014, considerata la gravità del reato e l'entità delle lesioni subite da , tenuto conto CP_1
delle favorevoli statuizioni civili confermate dalla Suprema Corte di Cassazione, pervenendo all'importo di € 6.426,00 per onorari, a cui ha aggiunto la somma di € 165,00 per spese vive anticipate.
Come già evidenziato, il convenuto non ha contestato l'effettivo e corretto espletamento della prestazione professionale da parte del difensore, né il quantum richiesto.
Tuttavia, facendo applicazione dei parametri massimi di cui al D.M. n. 55/2014, va riconosciuto all'avv. l'importo di € 6.156,00, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. ed Parte_1
I.V.A., a cui vanno aggiunte le spese vive e documentate, per un importo di € 165,00, oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Alla stregua dei principi esposti e delle argomentazioni svolte, va pronunciata la condanna di CP_1
al pagamento, in favore dell'avv. della somma di € 6.156,00, oltre
[...] Parte_1
rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, a titolo di compenso per l'attività defensionale svolta nel giudizio penale sopra indicato, nonché della somma di € 165,00 a titolo di esborsi documentati, oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D. M. n.
147/2022 (scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), sono definitivamente poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore dell'avv. , della somma di CP_1 Parte_1
€ 6.156,00, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa come per legge, a pagina 5 di 6 titolo di compenso per l'attività defensionale svolta nel giudizio penale indicato in parte motiva, nonché della somma di € 165,00 a titolo di esborsi documentati, oltre interessi al tasso legale, dalla data della domanda fino al soddisfo;
2) condanna l'opponente alla rifusione, in favore del creditore opposto, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Cosenza, 19.3.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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