CA
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/10/2025, n. 1431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1431 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 867/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
) - n.q. di titolare dell'impresa agricola in ditta omonima con sede in Lentini
[...]
(P. IVA ) - rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maria P.IVA_1
AR (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t. ), con sede in Catania (P. IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa per procura in atti dagli Avv.ti Michele Mauceri e Salvatore Maiolino (del
Foro di Siracusa) presso i cui rispettivi indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
e nei confronti di: (nato ad [...] il [...], c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_2
contumace,
Appellati
OGGETTO: retratto agrario.
In esito all'udienza di discussione finale del 22.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del marzo 2017 la Parte_3
conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa esponendo che con CP_3
quest'ultimo aveva stipulato per scrittura privata del 4.2.2017, nelle vesti di promissaria acquirente, contratto preliminare di vendita di fondo rustico in agro di
LI (SR), contrada San Fratello, censito in Catasto Terreni al foglio n. 9, particelle nn. 276, 277, 303, 34 e 648, per un corrispettivo di €. 36.000,00 (di cui €. 5.000,00 immediatamente versati a titolo di caparra confirmatoria); e che, decorso il termine già fissato per la sottoscrizione del definitivo, essa attrice ne aveva sollecitato la stipula al che, tuttavia, aveva addotto che proprietario di fondo confinante – CP_3
vale a dire – gli avesse dichiarato di volersi avvalere del Parte_1
vantato diritto di prelazione ex art. 8 L. 590/65.
Ritenuto – anche alla luce di quanto emergente sul conto della - che le Pt_1
resistenze del convenuto fossero pretestuose chiedeva, pertanto, essa società attrice - facendo prontezza di corresponsione del saldo di prezzo di € 31.000,00 - che fosse pronunziata sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto definitivo cui lo stesso non aveva inteso addivenire. CP_3
, costituitosi in contraddittorio, veniva a ribadire sia che la CP_3 Pt_1
proprietaria di fondo rustico confinante con il suo, avesse fatto valere la sua qualità di prelazionaria, sia che solo per tal motivo egli non avesse dato seguito agli obblighi che aveva assunto con la stipula del citato preliminare. Per il caso, tuttavia, di accoglimento della domanda attorea, dichiarava di voler chiamare in causa la stessa per esserne manlevato quanto alle spese che, in eventum litis, fossero state Pt_1
poste a carico di esso convenuto.
Alla nuova udienza conseguentemente fissata ex art. 269, secondo comma, c.p.c. il ometteva di comparire;
né emergeva che avesse comunque proceduto alla CP_3
chiamata in causa della Pt_1
La quale, tuttavia, alla stessa udienza si costituiva con comparsa di intervento volontario mercè alla quale – vantando persistentemente il possesso dei requisiti fondanti il diritto di prelazione agraria – chiedeva che fosse, piuttosto, pronunziata in suo favore analoga sentenza traslativa del fondo anzidetto ex art. 2932 c.c.; ed anche - per il caso che l attrice ed il avessero, nelle more, stipulato contratto Pt_2 CP_3
definitivo – che fosse allora resa sentenza di accertamento del suo diritto al retratto del fondo de quo.
§§§
In effetti, con note autorizzate del 9.3.2018, l attrice documentava di avere, Pt_2
per atto pubblico di compravendita in notar del 22.8.2017 (Rep. 13588), Per_1
infine acquistato dal il fondo ridetto: donde nei confronti di questi medesimo CP_3
doveva riconoscersi che fosse cessata la materia del contendere.
Quanto, per converso, alla lite venuta a residuare con la il G.I. - assegnati i Pt_1
termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. - istruiva la causa mediante interrogatorio formale della stessa e, all'esito, l'istituzione di consulenza tecnica d'ufficio. Pt_1
Indi – raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – con sentenza n. 1018/2023 del 29.5.2023 l'adito Tribunale rigettava le domande della stessa interveniente dopo avere, in ispecie, considerato che questa non avesse saputo provare “di non aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario. Ed infatti, nessuna prova orale è stata a tal riguardo richiesta dalla intervenuta. Quest'ultima non ha, per altro verso, prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare la sussistenza del superiore presupposto, non rinvenendosi – sotto tale profilo – alcun dato utile né nella visura ordinaria della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura né nell'Estratto conto previdenziale (v. all. 2 e 3 della comparsa d'intervento di ). CP_4 Parte_1
Ancora, il deficit probatorio sopra rilevato non può considerarsi colmato neppure all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, dal cui testo e dai cui allegati non emergono indicazioni relative alla avvenuta cessione o meno di fondi di imponibile fondiario da parte di (v. gli allegati di cui a Parte_1
pagg. 12-30 della consulenza tecnica d'ufficio e, segnatamente, gli all. 6 e 7, riproduttivi della visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura e dell'Estratto conto previdenziale già depositati dalla CP_4
interveniente).
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 26.6.2023, appello articolato su tre motivi.
Deducendo – con il primo – che soltanto erroneamente il primo giudice avesse ritenuto “compiutamente e tempestivamente contestata da parte attrice la mancanza di tutti i presupposti (pag. 2, 4° capoverso della sentenza) per esercitare il diritto di prelazione/riscatto in capo alla ed in particolare del presupposto oggettivo Pt_1
relativo alla mancata vendita di fondi rustici da parte del retraente nel biennio Cont precedente;
eccezione specifica sollevata invece di fatto dalla difesa di Agr.
- tardivamente e temerariamente - soltanto in memoria di replica ex Parte_2
art. 190 c.p.c.”.
Il primo giudice – proseguiva l'appellante – aveva fatto malgoverno della regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., poiché “se è vero che al primo comma del menzionato articolo si legge “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, è altrettanto vero che al secondo comma si aggiunge: “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Il disposto dell'art. 2697 c.c. si collega infatti, pacificamente, al principio di specifica contestazione previsto all'art. 115 c.p.c. (principio dispositivo), che così stabilisce:
“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Una contestazione per essere specifica notoriamente deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati. Ed infatti, contrariamente a quanto assunto da precedenti arresti della Suprema Corte (Cass. 11 marzo 2002, n. 3500; Cass. n. 20909 del
2004), anche in tema di prelazione o riscatto agrario opera il principio secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. 05/03/2009, n.
5356), Cass. Civ. Sez. III n. 237 del 03.03.2012 [rectius Cass. III n. 3727 del
9.3.2012, n.d.r]. Ma dalla lettura di tutte le allegazioni d'udienza ed ulteriori scritti difensivi attorei successivi allo spiegato atto d'intervento si evince chiaramente che la contestazione dell , sempre genericamente formulata Parte_2
e riportata come mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi, dapprima si è incentrata esclusivamente sulla infondata (e rigettata con motivata ordinanza) eccezione di tardività dell'intervento spiegato con richiesta di estromissione dell'intervenuta (vedi note autorizzate alla prima udienza dell'8.02.18 e prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.); e poi, con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., l ha ribadito la contestazione specifica di Parte_2
assenza del solo requisito oggettivo dei fondi confinanti per la presunta esistenza di una strada vicinale tra il fondo della e quello di nonché di assenza Pt_1 CP_3
del requisito soggettivo in capo all'interveniente perché non proprietaria del fondo dalla stessa occupato poiché di proprietà dell' con patto di riservato dominio CP_6 (che allega!!!), e financo di essere morosa nel pagamento delle rate di finanziamento con questa (già Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina)”.
Sul punto, detta appellante concludeva tenendo ad evidenziare che “Depone dunque nel senso dell'accoglimento del presente motivo proprio ed anche la medesima
Giurisprudenza allegata in sentenza (pag.4) che così ribadisce: “è pacifico che […]
l'attore può ritenersi esonerato dall'onere di provare la esistenza dei requisiti indicati sopra unicamente qualora detta esistenza sia ammessa dal convenuto, espressamente o implicitamente alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa…””.
Indi – con l'altro motivo della sua impugnazione, strettamente correlato al primo – lamentava essa che il primo giudice avesse malamente omesso di rilevare, Pt_1
d'ufficio, la tardività della contestazione - dall infatti Parte_2
mossa soltanto con la sua finale memoria di replica - rivolta a far valere che essa medesima appellante non avesse (come si ripete) saputo provare di non aver alienato altri fondi rustici nel biennio anteriore alla data di esercizio del vantato diritto di prelazione.
Infatti - si deduceva – “Come chiarito dalla Corte di cassazione (vedi Sez. II civile, sentenza n. 17121/20 del 13.08.20), per via del sistema di preclusioni introdotto con la L. 353/90, volto a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche quello pubblico in vista della riduzione dei tempi processuali, la proposizione tardiva delle eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice addirittura indipendentemente dall'atteggiamento della controparte a riguardo. La contestazione di cui all'art. 115 codice di rito, sulla disponibilità delle prove, incontra lo stesso limite temporale di qualunque altra allegazione, superato il quale la revoca della non contestazione è possibile solo in presenza dei presupposti per la rimessione in termini ex art. 153
c.p.c., designando la stessa il thema decidendum. In altri termini, esaurita la fase dell'ammissione delle prove, la non contestazione diventa tendenzialmente irreversibile. Secondo la Cassazione (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 3.12.2020 n.
27624) la violazione dell'onere imposto al convenuto di prendere posizione in maniera specifica, e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine. Pertanto l'eccezione solo tardivamente sollevata da controparte, come da dottrina e giurisprudenza unanimi, è nulla, ha reso il fatto tardivamente contestato come provato e ha dispensato infine questa parte dall'onere della prova!”.
Indi – si concludeva sul punto – “Alla irritualità e tardività dell'eccezione avversa siccome formulata, totalmente ignorata dal Giudice di prime cure, avrebbe dovuto seguirne il rigetto;
ovvero, in via quantomeno prudenziale (nel rispetto del diritto cardine al contraddittorio), il Giudice, qualora avesse ritenuto la questione rilevabile anche d'ufficio, avrebbe dovuto disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire il contraddittorio sul punto MAI SPECIFICAMENTE SOLLEVATO
SI AD , e giammai far seguire invece una decisione avvenuta in totale CP_7
violazione del diritto di difesa e pertanto affetta da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio”.
Infine – con il terzo motivo di appello – denunciava essa che il primo Pt_1
giudice avesse “errato clamorosamente laddove, nel merito della detta eccezione, ha ritenuto la nella condizione giuridica di poter alienare a terzi, nel biennio Pt_1
precedente, altri fondi rustici ignorando la circostanza, platealmente acclarata in corso di giudizio e (questa) chiaramente dichiarata e documentata da parte attrice in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., che la stessa non è neppure proprietaria del fondo contiguo che coltiva in maniera diretta poiché di proprietà dell' con patto di CP_6
riservato dominio. E dunque il Tribunale ha palesemente errato nell'emissione del provvedimento impugnato in quanto, oltre quanto già rilevato ai precedenti punti del presente atto d'appello, ha erroneamente ritenuto di fatto fondata l'eccezione tardivamente formulata ignorando totalmente la disciplina normativa riguardante la vendita con patto di riservato dominio con l' , Ente di Diritto Pubblico CP_6
Economico succeduto alla . Ed Parte_4
invero l' , in relazione alle domande presentate e a seguito dell'istruttoria che CP_6 viene espletata, stabilisce di procedere alla vendita del fondo agrario a favore del beneficiario che si trova nelle condizioni volute dall'art. 1 del D.Lgs. 24.02.48 n.114
e succ. modif., che tra l'altro prevede espressamente: a) che il compratore sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
b) che il compratore non sia proprietario di altri fondi rustici;
c) che il compratore non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici. E come si evince anche dalla lettura del rogito del 27.11.06 prodotto da controparte (pag. 3), l' ha dato atto della ricorrenza nella di questi CP_6 Pt_1
presupposti. Ora, se il titolo giuridico in ragione del quale la possiede il Pt_1
suo unico fondo è, lo rammentiamo, quello di “acquirente con patto di riservato dominio”, pertanto l'effetto traslativo in capo alla stessa della proprietà sul bene avverrà solo a seguito del pagamento dell'ultima rata del prezzo (27.11.2026) o dell'anticipato pagamento del fondo (che non può avvenire se non decorsi sei anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di vendita con patto di riservato dominio). E in corso di causa è stato ampiamente documentato il regolare adempimento, tra l'altro ancora in corso, da parte della delle dette rate a , a riprova dunque Pt_1 CP_6
della impossibilità giuridica di alienare porzioni di fondo in virtù del vincolo di indivisibilità per 15 anni da cui è gravato il fondo al momento del rogito, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 228/2001 che disciplina le modalità di vendita dei fondi acquistati usufruendo dei finanziamenti per la proprietà coltivatrice diretta
(sancito anche all'art. 5 pag. 13 del rogito). Come avrebbe dunque potuto la neppure proprietaria ad oggi del fondo che occupa e dove lavora Pt_1
direttamente, e per il quale è ancora obbligata al pagamento di rate di finanziamento ancora per anni, avere altri fondi in proprietà da vendere che in tal caso non le avrebbero consentito di accedere al regime di aiuto e dunque al finanziamento nato per incentivare la proprietà contadina??? È chiaro che il Giudice di prime cure, trascurando totalmente tale provata questione, si è limitato in sentenza a trascrivere pedissequamente le allegazioni e conclusioni nascenti dalle eccezioni tardivamente e Cont temerariamente formulate da parte appellata soltanto con memoria di Parte_2
replica ex art. 190 c.p.c.”.
E per tutto quanto così riassunto essa concludeva Parte_1
chiedendo alla Corte adita di accogliere infine “per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello, e in riforma della sentenza impugnata in oggetto, le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
annullare la condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado, nonché agli oneri della CTU ponendoli a carico dell'appellata , ordinando Parte_2
altresì la restituzione a parte appellante , n.q. di titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale, delle somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Costituitasi in giudizio (a differenza del di cui va dunque dichiarata la CP_3
contumacia) la contestava la fondatezza Parte_2
dell'appello di controparte che, pertanto, chiedeva infine che fosse rigettato.
In odio ai suoi primi due motivi obiettando, in particolare, che “La fattispecie in esame è completamente diversa da ciò che è normato dal II° comma dell'art. 2697
c.c., in quanto la difesa della ha sostenuto, sempre, la Parte_2
carenza dei requisiti soggettivi legittimanti la prelazione esercitata ed era onere della difesa della odierna appellante, dimostrare il possesso di tali requisiti Pt_1
soggettivi che fondavano l'azione giudiziaria proposta. Fra l'altro, la Corte di
Cassazione, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'odierna appellata e dal
Giudice di Prime cure, ha unanimemente affermato il principio secondo il quale il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 della legge 590/1965, come integrato dall'art. 7 della legge 14/8/71 n. 817, intende esercitare il diritto di prelazione deve provare, ex art. 2697
c.c., il possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, dovendo il Giudice verificarne la sussistenza. La mancata prova di uno dei suddetti requisiti consente al Giudice di non valutare la ricorrenza degli altri ed impone il rigetto della domanda (Cass. Civ. Sez. III 9/3/2018 n. 5655, già prodotta in copia integrale con la memoria di replica del primo grado, Appello Lecce Sez. II, 15/10/2020 n. 999, Trib.
Alessandria Sez. I n. 539 del 29/9/2020, Trib. Siena 9/8/17 n. 814, anch'esse allegate). Seguendo il ragionamento dell'appellante, che ha pochi collegamenti con il diritto sostanziale e processuale vigente, il Giudice, pur avendo accertato che non era stato provato il requisito relativo alla mancata vendita nel biennio da parte della avrebbe dovuto accoglierne la domanda sol perché la difesa avversaria è Pt_1
convinta in tal senso”.
§§§
La causa veniva chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
I primi due motivi dell'appello della – che, in definitiva, da diversa Pt_1
inquadratura pongono in controversia la medesima questione – sono infondati.
Per la semplice ragione – rileva la Corte - che, secondo quanto in realtà costituente jus receptum, “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti” (ex ceteris Cass. III 3576/2013 e Cass. III 14652/2016): principio di diritto – questo – a petto del quale la nell'invocare a sostegno dei suoi Pt_1
assunti la succitata Cass. III 3727/2012 (secondo cui “Anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agrari la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo della parte espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”), ha finito per voler provare troppo giacchè il fatto non contestato - che il giudice dovrà ritenere sussistente “in quanto l'atteggiamento difensivo della parte espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” - non può che essere solo, e soltanto, il fatto che la parte medesima sia in grado di riconoscere (o di negare) in tanto in quanto lo si possa anzitutto ritenere far parte del suo patrimonio di conoscenza. Ciò che vale quanto dire che alla oggi appellata non si possa, nella specie, fare alcun Pt_2
addebito del fatto che non sia stata in grado di riconoscere o di negare che la Pt_1
non avesse, nel biennio anteriore alla data di esercizio del vantato diritto di prelazione, alienato altri fondi rustici.
Conseguentemente, allo stesso riguardo è destinato a rimanere fermo che actore non probante reus absolvitur: ovvero ed in concreto, che – a mente della altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della Agenzia delle Entrate” (così, in particolare, Cass.
III 28415/2023) - spettasse alla dare prova anche della ricorrenza della Pt_1
condizione di legge de qua.
Ciò posto e ritenuto, in ordine alla vagliata questione non si vuol omettere, per debito di ragione e ad ogni buon fine, di aggiungere che – anche ad ammettersi che in casi del genere chi contesti il diritto di prelazione agraria vantato da controparte sia pure tenuto a contestare la ricorrenza del requisito di legge della mancata alienazione nel biennio anteriore, ad opera della stessa controparte, di altri fondi rustici – nella specie dovrebbe comunque darsi atto che, in sede di formazione del compendio assertivo del processo, sullo specifico punto la nonché provare, neppure allegava Pt_1
anzitutto alcunchè: infatti – dopo aver premesso che “i requisiti per il corretto esercizio del diritto di prelazione agraria del confinante sono: […….] d) che sul fondo contiguo sia insediato un proprietario coltivatore diretto il quale coltivi il fondo da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario” – soltanto deduceva che “in merito al punto d) si precisa che la sig.ra è titolare dell'omonima azienda agricola ed anche Pt_1
coltivatrice diretta dal 2008 e che i fondi sono omogenei anche dal punto di vista colturale poiché entrambi sono attualmente piantumati esclusivamente a coltivazione di agrumi”. Conseguentemente, a tutt'altro concedere decisivo sarebbe, comunque, considerare che “L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa: sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, pertanto, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto che il coltivatore di un fondo rustico, il quale aveva genericamente allegato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del retratto agrario, non poteva ritenersi liberato dall'onere di provarne la sussistenza, e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto)” (Cass. III 21075/2016).
§§§ Del terzo ed ultimo motivo dell'appello della va rilevata la stessa Pt_1
inammissibilità ex art. 345 c.p.c., il cui terzo comma prevede che nel giudizio di appello “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova”: non può, pertanto, che sanzionarsi la tardività delle deduzioni - dalla per la prima volta sviluppate solo nel suo Pt_1
atto di impugnazione – rivolte a far valere che la prova che essa appellante non avesse, nel biennio anzidetto, alienato a terzi altri fondi rustici fosse indirettamente ma univocamente desumibile dalla circostanza che essa medesima abbia Pt_1
potuto, con il succitato rogito del 27.11.06, acquistare dall' - con patto di CP_6
riservato dominio correlato alla previsione di pagamento del prezzo della compravendita in venti ratei a cadenza annuale - il fondo in conseguenza della proprietà del quale veniva a vantare il diritto di prelazione agraria de quo solo in virtù del riconosciuto possesso dei requisiti di legge previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 114/48
(cui l'art. 6, comma quinto, del D.Lgs. 419/99 rinvia) che pure impone che il compratore “non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici”.
Come s'è visto, peraltro, detto atto pubblico di compravendita in notar del Per_2
27.11.06 era prodotto non dalla ma dalla odierna appellata: ciò che rende in Pt_1
definitiva ragione della tardività di quanto - in relazione a quanto pure desumibile dal suo contenuto - dalla stessa appellante dedotto. Né – si badi – la presenza purchessia del rogito in atti di causa potrebbe indurre a concludere che, comunque, al primo giudice facesse capo il potere-dovere di rilevare d'ufficio che l'avere la Pt_1
acquistato il suo fondo agrumetato dall' provasse già che essa odierna CP_6
appellante non avesse “ .. nel biennio precedente al contratto [ed anche sino al momento del perfezionarsi del suo effetto traslativo con il pagamento dell'ultima rata, n.d.r.] venduto altri fondi rustici” in considerazione di quanto pure previsto da detto art. 1 D.Lgs. 114/48: in realtà, “Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese: derivandone, altrimenti, per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (Cass.SS.UU. 2435/2008).
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello spiegato in atti da deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno Parte_1
regolate secondo soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.058,00 x fase studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 per fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1018/2023 del 29.5.2023 proposto, con citazione del
26.6.2023, da nei confronti della Parte_1 Parte_2
e di - così provvede:
[...] CP_3
- dichiara la contumacia di , CP_3
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che Parte_1
si liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 867/2023 R.G.A.C.C., promossa da:
(nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
) - n.q. di titolare dell'impresa agricola in ditta omonima con sede in Lentini
[...]
(P. IVA ) - rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Maria P.IVA_1
AR (del Foro di Siracusa) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante Parte_2
p.t. ), con sede in Catania (P. IVA ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2
difesa per procura in atti dagli Avv.ti Michele Mauceri e Salvatore Maiolino (del
Foro di Siracusa) presso i cui rispettivi indirizzi di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
e nei confronti di: (nato ad [...] il [...], c.f. ), CP_2 CodiceFiscale_2
contumace,
Appellati
OGGETTO: retratto agrario.
In esito all'udienza di discussione finale del 22.9.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione del marzo 2017 la Parte_3
conveniva innanzi al Tribunale di Siracusa esponendo che con CP_3
quest'ultimo aveva stipulato per scrittura privata del 4.2.2017, nelle vesti di promissaria acquirente, contratto preliminare di vendita di fondo rustico in agro di
LI (SR), contrada San Fratello, censito in Catasto Terreni al foglio n. 9, particelle nn. 276, 277, 303, 34 e 648, per un corrispettivo di €. 36.000,00 (di cui €. 5.000,00 immediatamente versati a titolo di caparra confirmatoria); e che, decorso il termine già fissato per la sottoscrizione del definitivo, essa attrice ne aveva sollecitato la stipula al che, tuttavia, aveva addotto che proprietario di fondo confinante – CP_3
vale a dire – gli avesse dichiarato di volersi avvalere del Parte_1
vantato diritto di prelazione ex art. 8 L. 590/65.
Ritenuto – anche alla luce di quanto emergente sul conto della - che le Pt_1
resistenze del convenuto fossero pretestuose chiedeva, pertanto, essa società attrice - facendo prontezza di corresponsione del saldo di prezzo di € 31.000,00 - che fosse pronunziata sentenza ex art. 2932 c.c. che tenesse luogo del contratto definitivo cui lo stesso non aveva inteso addivenire. CP_3
, costituitosi in contraddittorio, veniva a ribadire sia che la CP_3 Pt_1
proprietaria di fondo rustico confinante con il suo, avesse fatto valere la sua qualità di prelazionaria, sia che solo per tal motivo egli non avesse dato seguito agli obblighi che aveva assunto con la stipula del citato preliminare. Per il caso, tuttavia, di accoglimento della domanda attorea, dichiarava di voler chiamare in causa la stessa per esserne manlevato quanto alle spese che, in eventum litis, fossero state Pt_1
poste a carico di esso convenuto.
Alla nuova udienza conseguentemente fissata ex art. 269, secondo comma, c.p.c. il ometteva di comparire;
né emergeva che avesse comunque proceduto alla CP_3
chiamata in causa della Pt_1
La quale, tuttavia, alla stessa udienza si costituiva con comparsa di intervento volontario mercè alla quale – vantando persistentemente il possesso dei requisiti fondanti il diritto di prelazione agraria – chiedeva che fosse, piuttosto, pronunziata in suo favore analoga sentenza traslativa del fondo anzidetto ex art. 2932 c.c.; ed anche - per il caso che l attrice ed il avessero, nelle more, stipulato contratto Pt_2 CP_3
definitivo – che fosse allora resa sentenza di accertamento del suo diritto al retratto del fondo de quo.
§§§
In effetti, con note autorizzate del 9.3.2018, l attrice documentava di avere, Pt_2
per atto pubblico di compravendita in notar del 22.8.2017 (Rep. 13588), Per_1
infine acquistato dal il fondo ridetto: donde nei confronti di questi medesimo CP_3
doveva riconoscersi che fosse cessata la materia del contendere.
Quanto, per converso, alla lite venuta a residuare con la il G.I. - assegnati i Pt_1
termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. - istruiva la causa mediante interrogatorio formale della stessa e, all'esito, l'istituzione di consulenza tecnica d'ufficio. Pt_1
Indi – raccolte le conclusioni delle parti, e posta la causa in decisione – con sentenza n. 1018/2023 del 29.5.2023 l'adito Tribunale rigettava le domande della stessa interveniente dopo avere, in ispecie, considerato che questa non avesse saputo provare “di non aver venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario. Ed infatti, nessuna prova orale è stata a tal riguardo richiesta dalla intervenuta. Quest'ultima non ha, per altro verso, prodotto alcuna documentazione idonea a comprovare la sussistenza del superiore presupposto, non rinvenendosi – sotto tale profilo – alcun dato utile né nella visura ordinaria della Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura né nell'Estratto conto previdenziale (v. all. 2 e 3 della comparsa d'intervento di ). CP_4 Parte_1
Ancora, il deficit probatorio sopra rilevato non può considerarsi colmato neppure all'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, dal cui testo e dai cui allegati non emergono indicazioni relative alla avvenuta cessione o meno di fondi di imponibile fondiario da parte di (v. gli allegati di cui a Parte_1
pagg. 12-30 della consulenza tecnica d'ufficio e, segnatamente, gli all. 6 e 7, riproduttivi della visura ordinaria della Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura e dell'Estratto conto previdenziale già depositati dalla CP_4
interveniente).
§§§
Avverso detta sentenza interponeva, con citazione Parte_1
tempestivamente notificata il 26.6.2023, appello articolato su tre motivi.
Deducendo – con il primo – che soltanto erroneamente il primo giudice avesse ritenuto “compiutamente e tempestivamente contestata da parte attrice la mancanza di tutti i presupposti (pag. 2, 4° capoverso della sentenza) per esercitare il diritto di prelazione/riscatto in capo alla ed in particolare del presupposto oggettivo Pt_1
relativo alla mancata vendita di fondi rustici da parte del retraente nel biennio Cont precedente;
eccezione specifica sollevata invece di fatto dalla difesa di Agr.
- tardivamente e temerariamente - soltanto in memoria di replica ex Parte_2
art. 190 c.p.c.”.
Il primo giudice – proseguiva l'appellante – aveva fatto malgoverno della regola dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., poiché “se è vero che al primo comma del menzionato articolo si legge “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”, è altrettanto vero che al secondo comma si aggiunge: “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Il disposto dell'art. 2697 c.c. si collega infatti, pacificamente, al principio di specifica contestazione previsto all'art. 115 c.p.c. (principio dispositivo), che così stabilisce:
“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Una contestazione per essere specifica notoriamente deve contrastare il fatto avverso con un altro fatto diverso o logicamente incompatibile, oppure con una difesa che appare seria per la puntualità dei riferimenti richiamati. Ed infatti, contrariamente a quanto assunto da precedenti arresti della Suprema Corte (Cass. 11 marzo 2002, n. 3500; Cass. n. 20909 del
2004), anche in tema di prelazione o riscatto agrario opera il principio secondo cui l'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. 05/03/2009, n.
5356), Cass. Civ. Sez. III n. 237 del 03.03.2012 [rectius Cass. III n. 3727 del
9.3.2012, n.d.r]. Ma dalla lettura di tutte le allegazioni d'udienza ed ulteriori scritti difensivi attorei successivi allo spiegato atto d'intervento si evince chiaramente che la contestazione dell , sempre genericamente formulata Parte_2
e riportata come mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi, dapprima si è incentrata esclusivamente sulla infondata (e rigettata con motivata ordinanza) eccezione di tardività dell'intervento spiegato con richiesta di estromissione dell'intervenuta (vedi note autorizzate alla prima udienza dell'8.02.18 e prima memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.); e poi, con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., l ha ribadito la contestazione specifica di Parte_2
assenza del solo requisito oggettivo dei fondi confinanti per la presunta esistenza di una strada vicinale tra il fondo della e quello di nonché di assenza Pt_1 CP_3
del requisito soggettivo in capo all'interveniente perché non proprietaria del fondo dalla stessa occupato poiché di proprietà dell' con patto di riservato dominio CP_6 (che allega!!!), e financo di essere morosa nel pagamento delle rate di finanziamento con questa (già Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina)”.
Sul punto, detta appellante concludeva tenendo ad evidenziare che “Depone dunque nel senso dell'accoglimento del presente motivo proprio ed anche la medesima
Giurisprudenza allegata in sentenza (pag.4) che così ribadisce: “è pacifico che […]
l'attore può ritenersi esonerato dall'onere di provare la esistenza dei requisiti indicati sopra unicamente qualora detta esistenza sia ammessa dal convenuto, espressamente o implicitamente alla stregua di un'impostazione delle sue difese incompatibile con la negazione o contestazione della stessa…””.
Indi – con l'altro motivo della sua impugnazione, strettamente correlato al primo – lamentava essa che il primo giudice avesse malamente omesso di rilevare, Pt_1
d'ufficio, la tardività della contestazione - dall infatti Parte_2
mossa soltanto con la sua finale memoria di replica - rivolta a far valere che essa medesima appellante non avesse (come si ripete) saputo provare di non aver alienato altri fondi rustici nel biennio anteriore alla data di esercizio del vantato diritto di prelazione.
Infatti - si deduceva – “Come chiarito dalla Corte di cassazione (vedi Sez. II civile, sentenza n. 17121/20 del 13.08.20), per via del sistema di preclusioni introdotto con la L. 353/90, volto a tutelare non solo l'interesse di parte ma anche quello pubblico in vista della riduzione dei tempi processuali, la proposizione tardiva delle eccezioni deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice addirittura indipendentemente dall'atteggiamento della controparte a riguardo. La contestazione di cui all'art. 115 codice di rito, sulla disponibilità delle prove, incontra lo stesso limite temporale di qualunque altra allegazione, superato il quale la revoca della non contestazione è possibile solo in presenza dei presupposti per la rimessione in termini ex art. 153
c.p.c., designando la stessa il thema decidendum. In altri termini, esaurita la fase dell'ammissione delle prove, la non contestazione diventa tendenzialmente irreversibile. Secondo la Cassazione (Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 3.12.2020 n.
27624) la violazione dell'onere imposto al convenuto di prendere posizione in maniera specifica, e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza che non solo l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine. Pertanto l'eccezione solo tardivamente sollevata da controparte, come da dottrina e giurisprudenza unanimi, è nulla, ha reso il fatto tardivamente contestato come provato e ha dispensato infine questa parte dall'onere della prova!”.
Indi – si concludeva sul punto – “Alla irritualità e tardività dell'eccezione avversa siccome formulata, totalmente ignorata dal Giudice di prime cure, avrebbe dovuto seguirne il rigetto;
ovvero, in via quantomeno prudenziale (nel rispetto del diritto cardine al contraddittorio), il Giudice, qualora avesse ritenuto la questione rilevabile anche d'ufficio, avrebbe dovuto disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire il contraddittorio sul punto MAI SPECIFICAMENTE SOLLEVATO
SI AD , e giammai far seguire invece una decisione avvenuta in totale CP_7
violazione del diritto di difesa e pertanto affetta da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio”.
Infine – con il terzo motivo di appello – denunciava essa che il primo Pt_1
giudice avesse “errato clamorosamente laddove, nel merito della detta eccezione, ha ritenuto la nella condizione giuridica di poter alienare a terzi, nel biennio Pt_1
precedente, altri fondi rustici ignorando la circostanza, platealmente acclarata in corso di giudizio e (questa) chiaramente dichiarata e documentata da parte attrice in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c., che la stessa non è neppure proprietaria del fondo contiguo che coltiva in maniera diretta poiché di proprietà dell' con patto di CP_6
riservato dominio. E dunque il Tribunale ha palesemente errato nell'emissione del provvedimento impugnato in quanto, oltre quanto già rilevato ai precedenti punti del presente atto d'appello, ha erroneamente ritenuto di fatto fondata l'eccezione tardivamente formulata ignorando totalmente la disciplina normativa riguardante la vendita con patto di riservato dominio con l' , Ente di Diritto Pubblico CP_6
Economico succeduto alla . Ed Parte_4
invero l' , in relazione alle domande presentate e a seguito dell'istruttoria che CP_6 viene espletata, stabilisce di procedere alla vendita del fondo agrario a favore del beneficiario che si trova nelle condizioni volute dall'art. 1 del D.Lgs. 24.02.48 n.114
e succ. modif., che tra l'altro prevede espressamente: a) che il compratore sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
b) che il compratore non sia proprietario di altri fondi rustici;
c) che il compratore non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici. E come si evince anche dalla lettura del rogito del 27.11.06 prodotto da controparte (pag. 3), l' ha dato atto della ricorrenza nella di questi CP_6 Pt_1
presupposti. Ora, se il titolo giuridico in ragione del quale la possiede il Pt_1
suo unico fondo è, lo rammentiamo, quello di “acquirente con patto di riservato dominio”, pertanto l'effetto traslativo in capo alla stessa della proprietà sul bene avverrà solo a seguito del pagamento dell'ultima rata del prezzo (27.11.2026) o dell'anticipato pagamento del fondo (che non può avvenire se non decorsi sei anni dalla data di sottoscrizione dell'atto di vendita con patto di riservato dominio). E in corso di causa è stato ampiamente documentato il regolare adempimento, tra l'altro ancora in corso, da parte della delle dette rate a , a riprova dunque Pt_1 CP_6
della impossibilità giuridica di alienare porzioni di fondo in virtù del vincolo di indivisibilità per 15 anni da cui è gravato il fondo al momento del rogito, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 228/2001 che disciplina le modalità di vendita dei fondi acquistati usufruendo dei finanziamenti per la proprietà coltivatrice diretta
(sancito anche all'art. 5 pag. 13 del rogito). Come avrebbe dunque potuto la neppure proprietaria ad oggi del fondo che occupa e dove lavora Pt_1
direttamente, e per il quale è ancora obbligata al pagamento di rate di finanziamento ancora per anni, avere altri fondi in proprietà da vendere che in tal caso non le avrebbero consentito di accedere al regime di aiuto e dunque al finanziamento nato per incentivare la proprietà contadina??? È chiaro che il Giudice di prime cure, trascurando totalmente tale provata questione, si è limitato in sentenza a trascrivere pedissequamente le allegazioni e conclusioni nascenti dalle eccezioni tardivamente e Cont temerariamente formulate da parte appellata soltanto con memoria di Parte_2
replica ex art. 190 c.p.c.”.
E per tutto quanto così riassunto essa concludeva Parte_1
chiedendo alla Corte adita di accogliere infine “per i motivi tutti dedotti in narrativa del proposto appello, e in riforma della sentenza impugnata in oggetto, le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
annullare la condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado, nonché agli oneri della CTU ponendoli a carico dell'appellata , ordinando Parte_2
altresì la restituzione a parte appellante , n.q. di titolare Parte_1
dell'omonima impresa individuale, delle somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio”.
§§§
Costituitasi in giudizio (a differenza del di cui va dunque dichiarata la CP_3
contumacia) la contestava la fondatezza Parte_2
dell'appello di controparte che, pertanto, chiedeva infine che fosse rigettato.
In odio ai suoi primi due motivi obiettando, in particolare, che “La fattispecie in esame è completamente diversa da ciò che è normato dal II° comma dell'art. 2697
c.c., in quanto la difesa della ha sostenuto, sempre, la Parte_2
carenza dei requisiti soggettivi legittimanti la prelazione esercitata ed era onere della difesa della odierna appellante, dimostrare il possesso di tali requisiti Pt_1
soggettivi che fondavano l'azione giudiziaria proposta. Fra l'altro, la Corte di
Cassazione, come correttamente evidenziato dalla difesa dell'odierna appellata e dal
Giudice di Prime cure, ha unanimemente affermato il principio secondo il quale il coltivatore di fondo rustico che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione ai sensi dell'art. 8 della legge 590/1965, come integrato dall'art. 7 della legge 14/8/71 n. 817, intende esercitare il diritto di prelazione deve provare, ex art. 2697
c.c., il possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, dovendo il Giudice verificarne la sussistenza. La mancata prova di uno dei suddetti requisiti consente al Giudice di non valutare la ricorrenza degli altri ed impone il rigetto della domanda (Cass. Civ. Sez. III 9/3/2018 n. 5655, già prodotta in copia integrale con la memoria di replica del primo grado, Appello Lecce Sez. II, 15/10/2020 n. 999, Trib.
Alessandria Sez. I n. 539 del 29/9/2020, Trib. Siena 9/8/17 n. 814, anch'esse allegate). Seguendo il ragionamento dell'appellante, che ha pochi collegamenti con il diritto sostanziale e processuale vigente, il Giudice, pur avendo accertato che non era stato provato il requisito relativo alla mancata vendita nel biennio da parte della avrebbe dovuto accoglierne la domanda sol perché la difesa avversaria è Pt_1
convinta in tal senso”.
§§§
La causa veniva chiamata, ex art. 349bis c.p.c., direttamente innanzi al collegio che, all'esito della sua trattazione, rinviava prontamente le parti ad udienza di discussione finale della causa ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, dietro riserva di deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
I primi due motivi dell'appello della – che, in definitiva, da diversa Pt_1
inquadratura pongono in controversia la medesima questione – sono infondati.
Per la semplice ragione – rileva la Corte - che, secondo quanto in realtà costituente jus receptum, “L'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti” (ex ceteris Cass. III 3576/2013 e Cass. III 14652/2016): principio di diritto – questo – a petto del quale la nell'invocare a sostegno dei suoi Pt_1
assunti la succitata Cass. III 3727/2012 (secondo cui “Anche nelle controversie in tema di riscatto o prelazione agrari la non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo della parte espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti”), ha finito per voler provare troppo giacchè il fatto non contestato - che il giudice dovrà ritenere sussistente “in quanto l'atteggiamento difensivo della parte espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti” - non può che essere solo, e soltanto, il fatto che la parte medesima sia in grado di riconoscere (o di negare) in tanto in quanto lo si possa anzitutto ritenere far parte del suo patrimonio di conoscenza. Ciò che vale quanto dire che alla oggi appellata non si possa, nella specie, fare alcun Pt_2
addebito del fatto che non sia stata in grado di riconoscere o di negare che la Pt_1
non avesse, nel biennio anteriore alla data di esercizio del vantato diritto di prelazione, alienato altri fondi rustici.
Conseguentemente, allo stesso riguardo è destinato a rimanere fermo che actore non probante reus absolvitur: ovvero ed in concreto, che – a mente della altrettanto consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di prelazione agraria, la mancata vendita di fondi rustici nel biennio precedente costituisce condizione per l'insorgenza del diritto di prelazione e di riscatto in capo al coltivatore diretto proprietario del fondo confinante, sicché chi esercita il relativo diritto, salvo espresso riconoscimento della controparte, deve dimostrarne la sussistenza, senza che la prova sia territorialmente delimitata e senza che rilevi il carattere di fatto negativo della stessa, il quale comporta solo la necessità di allegare fatti positivi contrari, la cui acquisizione può avvenire anche con testi e presunzioni, ivi compresi i certificati rilasciati dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari e le visure richieste agli uffici territoriali della Agenzia delle Entrate” (così, in particolare, Cass.
III 28415/2023) - spettasse alla dare prova anche della ricorrenza della Pt_1
condizione di legge de qua.
Ciò posto e ritenuto, in ordine alla vagliata questione non si vuol omettere, per debito di ragione e ad ogni buon fine, di aggiungere che – anche ad ammettersi che in casi del genere chi contesti il diritto di prelazione agraria vantato da controparte sia pure tenuto a contestare la ricorrenza del requisito di legge della mancata alienazione nel biennio anteriore, ad opera della stessa controparte, di altri fondi rustici – nella specie dovrebbe comunque darsi atto che, in sede di formazione del compendio assertivo del processo, sullo specifico punto la nonché provare, neppure allegava Pt_1
anzitutto alcunchè: infatti – dopo aver premesso che “i requisiti per il corretto esercizio del diritto di prelazione agraria del confinante sono: […….] d) che sul fondo contiguo sia insediato un proprietario coltivatore diretto il quale coltivi il fondo da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario” – soltanto deduceva che “in merito al punto d) si precisa che la sig.ra è titolare dell'omonima azienda agricola ed anche Pt_1
coltivatrice diretta dal 2008 e che i fondi sono omogenei anche dal punto di vista colturale poiché entrambi sono attualmente piantumati esclusivamente a coltivazione di agrumi”. Conseguentemente, a tutt'altro concedere decisivo sarebbe, comunque, considerare che “L'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa: sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, pertanto, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto che il coltivatore di un fondo rustico, il quale aveva genericamente allegato di possedere tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio del retratto agrario, non poteva ritenersi liberato dall'onere di provarne la sussistenza, e ciò anche in presenza di una generica contestazione sul punto da parte del convenuto)” (Cass. III 21075/2016).
§§§ Del terzo ed ultimo motivo dell'appello della va rilevata la stessa Pt_1
inammissibilità ex art. 345 c.p.c., il cui terzo comma prevede che nel giudizio di appello “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova”: non può, pertanto, che sanzionarsi la tardività delle deduzioni - dalla per la prima volta sviluppate solo nel suo Pt_1
atto di impugnazione – rivolte a far valere che la prova che essa appellante non avesse, nel biennio anzidetto, alienato a terzi altri fondi rustici fosse indirettamente ma univocamente desumibile dalla circostanza che essa medesima abbia Pt_1
potuto, con il succitato rogito del 27.11.06, acquistare dall' - con patto di CP_6
riservato dominio correlato alla previsione di pagamento del prezzo della compravendita in venti ratei a cadenza annuale - il fondo in conseguenza della proprietà del quale veniva a vantare il diritto di prelazione agraria de quo solo in virtù del riconosciuto possesso dei requisiti di legge previsti dall'art. 1 del D.Lgs. 114/48
(cui l'art. 6, comma quinto, del D.Lgs. 419/99 rinvia) che pure impone che il compratore “non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici”.
Come s'è visto, peraltro, detto atto pubblico di compravendita in notar del Per_2
27.11.06 era prodotto non dalla ma dalla odierna appellata: ciò che rende in Pt_1
definitiva ragione della tardività di quanto - in relazione a quanto pure desumibile dal suo contenuto - dalla stessa appellante dedotto. Né – si badi – la presenza purchessia del rogito in atti di causa potrebbe indurre a concludere che, comunque, al primo giudice facesse capo il potere-dovere di rilevare d'ufficio che l'avere la Pt_1
acquistato il suo fondo agrumetato dall' provasse già che essa odierna CP_6
appellante non avesse “ .. nel biennio precedente al contratto [ed anche sino al momento del perfezionarsi del suo effetto traslativo con il pagamento dell'ultima rata, n.d.r.] venduto altri fondi rustici” in considerazione di quanto pure previsto da detto art. 1 D.Lgs. 114/48: in realtà, “Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese: derivandone, altrimenti, per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione” (Cass.SS.UU. 2435/2008).
§§§
Per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto l'appello spiegato in atti da deve essere dunque rigettato. Le spese del grado vanno Parte_1
regolate secondo soccombenza, e si liquidano – sulla base dei parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 26.000,01 ed € 52.000,00 va, in ragione del valore della causa, fatta applicazione), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – nell'importo complessivo (cui si perviene sommando € 2.058,00 x fase studio + € 1.418,00 x fase introduttiva + € 1.522,50 per fase di trattazione + € 1.735,00 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico di parte appellante dell'obbligo di versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Siracusa n. 1018/2023 del 29.5.2023 proposto, con citazione del
26.6.2023, da nei confronti della Parte_1 Parte_2
e di - così provvede:
[...] CP_3
- dichiara la contumacia di , CP_3
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che Parte_1
si liquidano in complessivi € 6.733,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di Parte_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)