CA
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4797/2022 R.G., avverso la sentenza n. 3922/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 21/04/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Antonio Cecere (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in
[...]
Napoli, alla via del Parco Margherita n. 65;
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Napoli, Via Monte di Dio n. 66, presso lo studio dell'avv. Paolo de Divitiis (C.F. , il quale lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto tra privati.
Conclusioni:
nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 12.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
l'appellante principale concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva chiesto volersi: “A. Accertare e dichiarare, in accoglimento del primo ed unico motivo di appello, che sul credito della decorrono gli interessi moratori di cui al D. Lgs. Parte_1
192/2012, dalla data di emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori emessi dal D.L.; In subordine e gradatamente: B. Ove non vengano ritenuti applicabili gli interessi coma da decreto ingiuntivo accertare e dichiarare che, in applicazione del disposto di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., decorrono gli interessi di mora dalla data della domanda giudiziale;
C.
Per l'effetto, ed in parziale riforma della Sentenza n. 3922/2022 condannare il al pagamento, oltre Controparte_2
che della sorta capitale, anche degli interessi di mora come indicati al precedente punto A e/o, subordinatamente, come indicati al precedente punto B;
D. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”;
pag. 2/42 nelle note depositate il 09.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante incidentale concludeva riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, scritto con il quale aveva chiesto volersi: “1) rigettare l'appello proposto in via principale – con atto di citazione notificato il
13/11/2022 – dalla società “ avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 3922/ 2022 del 21/4/2022, perché inammissibile, non provato ed infondato;
2) accogliere l'appello ritualmente proposto in via incidentale dal Controparte_1
, perché ammissibile e fondato in tutti i
[...] Controparte_1
motivi formulati e, per l'effetto (confermando l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 1076/2016, pronunciato dal G.U. dott. Valletta della 11^
Sezione Civile del Tribunale di Napoli in data 11/2/2016, su ricorso n.
1963/2016 di R.G.), 3) rigettare la domanda di pagamento proposta dalla società “ nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in Napoli, , perché improponibile e/o
[...] Controparte_1
irrituale e/o inammissibile e/o non provata e/o infondata (nell'an e nel quantum), in tutto o quanto meno in parte;
4) condannare la società
“ al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
in Napoli, delle spese e competenze di
[...] Controparte_1
entrambi i gradi del presente giudizio;
5) in via istruttoria, disporre la rinnovazione delle operazioni di c.t.u. ovvero la convocazione dell'ing.
, affinchè fornisca chiarimenti sui profili evidenziati con Controparte_3
il quarto ed il quinto motivo di impugnazione.…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/42 § 1.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso depositato in data
22.1.2016 da ingiungeva, ai sensi degli artt. Parte_1
633 e seguenti c.p.c., al Parte_2
il pagamento della complessiva somma di euro 196.344,95, quale residuo non versato del corrispettivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle palazzine A e B del medesimo , oggetto CP_1
del contratto di appalto stipulato dalle parti in data 7.11.2012, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 192/2012 con decorrenza dalla data di emissione degli stati di avanzamento emessi dalla D.L., oltre alle spese della procedura monitoria.
Con citazione, notificata in data 29 marzo 2016, il Condominio proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n.
1078/16 dell'11/2/2016.
L'opponente, a fondamento della spiegata opposizione: eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'art. 16 del contratto di appalto conteneva una clausola di rinuncia alla solidarietà tra i condomini, ragion per cui la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei singoli condomini morosi;
deduceva che doveva essere esclusa la sua responsabilità per il pagamento dei lavori, oggetto dell'art. 6, comma 2, del contratto di appalto, eseguiti a beneficio delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini;
eccepiva l'inadempimento dell'appaltatrice per il mancato rispetto, ad opera della stessa, delle prescrizioni di progetto e per la mancata consegna della polizza assicurativa decennale postuma a pag. 4/42 garanzia dei lavori eseguiti, la quale era prevista come condizione ai fini dell'emissione del certificato di collaudo dell'opera da parte del direttore dei lavori e della conseguente presa in consegna dei lavori da parte del . CP_1
In ultimo, l'opponente deduceva che, in ossequio alle previsioni contrattuali, sugli importi vantati dell'appaltatrice doveva essere applicata una decurtazione pari ad euro 10.627,70 tenuto conto delle diminuite dimensioni delle opere, della più scarsa qualità dei materiali e delle lavorazioni, oltre che, ai sensi dell'art. 13 del detto contratto, di una penale di euro 9.600,00, come risultante computando l'importo di euro 200,00 per 48 giorni di ritardo nella consegna dell'opera.
Si costituiva in giudizio la quale contestava Parte_1
la fondatezza delle avverse eccezioni e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo n. 1078/16.
La causa, rigettata dal G.I. l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta,
l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una CTU.
Quindi, la causa, rinviata all'udienza del 2.12.2021, tenutasi in modalità cartolare, per la precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti conclusivi, il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così provvedeva: “1) accoglie
pag. 5/42 parzialmente l'opposizione proposta dal Controparte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
2) per l'effetto revoca il
[...]
Decreto Ingiuntivo n. 1078/2016 emesso dal Tribunale di Napoli
l'11/2/2016; 3) in accoglimento della domanda di pagamento dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento dell'importo di euro €
161.637,28 oltre Iva se documentata, oltre gli interessi come in parte motiva;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in € 10.744,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con attribuzione;
5) pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte opponente”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva Parte_1
appello, mediante atto tempestivamente notificato alla controparte, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, in data 13.11.2022, sollecitandone la riforma parziale, in punto di decorrenza degli interessi di mora, e chiedendo accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata in data 31.1.2023, nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione per il 21 febbraio
2023, si costituiva il Controparte_4
il quale, contestata la fondatezza dell'appello principale,
[...]
proponeva, a sua volta, appello incidentale, per sentire riformare la pag. 6/42 decisione di primo grado, nella parte in cui erano state disattese le eccezioni da essa sollevate, e concludeva nei termini dinanzi riportati.
Questa Corte, con ordinanza del 26.2.2023, disponeva un supplemento di indagine peritale, nominando il medesimo ausiliare già officiato in primo grado, ing. . Controparte_3
Depositato il supplemento di CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.12.2024, poi sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 17.1.2025, ritualmente comunicata il 21.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, l'ultimo dei quali veniva a scadere il 14.4.2025.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e dall'appellante principale anche la memoria di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza oggetto di impugnazione, accoglieva parzialmente la domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , condannando quest'ultimo al
[...] CP_1
pagamento della minore somma di euro 161.637,28, oltre iva ed interessi a far data dall'emissione della sentenza sino al soddisfo, essendo la data di emissione della sentenza il “momento in cui il credito
è stato accertato nell'an e nel quantum”.
pag. 7/42 Il primo Giudice, nell'esaminare le eccezioni sollevate dal CP_1
opponente, rigettava quella di supposta carenza della legittimazione passiva, evidenziando che la previsione contenuta nell'art. 16 del contratto d'appalto, secondo cui l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto agire per il recupero delle somme oggetto del contratto nei confronti dei condomini morosi, presupponeva che il condominio stesso, tramite il suo amministratore, fornisse all'appaltatrice la lista degli stessi, e rilevando che, non avendo l'opponente fornito la prova del rilascio di tali informazioni, non poteva invocare siffatta clausola a suo favore.
In ordine all'eccezione di inosservanza delle prescrizioni contrattuali che prevedevano il pagamento rateale del corrispettivo dell'appalto, il
Tribunale affermava che, ai sensi dell'art. 16, ultimo capoverso del contratto, era stata pattuita la perdita del beneficio della rateizzazione in caso di ritardo nel pagamento delle singole rate, circostanza che doveva ritenersi provata e non validamente contestata dall'opponente.
Inoltre, rispetto all'eccezione ex art. 1460 c.c., fondata sul rilievo per cui l'inadempimento all'obbligo di pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite era giustificato dalla mancata consegna della polizza decennale postuma, che l'impresa, ai sensi dell'art. 12 del contratto di appalto, si era impegnata a stipulare, e dalla mancata ultimazione dei lavori, il Tribunale affermava che la sottoscrizione della polizza decennale con pagamento anticipato del relativo premio a garanzia dei lavori eseguiti era un obbligo propedeutico solo all'emissione del certificato di collaudo, non al pagamento delle singole rate, e dagli atti di causa era emerso che la richiesta di rilascio della polizza era successiva alla scadenza delle rate rimaste inadempiute.
pag. 8/42 Quanto all'eccepita mancata ultimazione dei lavori, il primo Giudice sosteneva che “l'impresa ha prodotto in giudizio il Verbale di Collaudo complessivo dei lavori relativi ai Fabbricati A e B e parti comuni, redatto
e firmato dalla D.L. in data 16/11/2015, nel quale si certificava che i lavori appaltati sono stati sostanzialmente ultimati in data
25/09/2014”, rigettando l'eccezione poiché il certificato prodotto dal condominio datato 18.04.2016 “ove veniva sostanzialmente riferito che il cantiere era ancora operante alla data del 24/02/2015, senza indicazione di data di fine dei lavori” doveva ritenersi inattendibile, essendo stato redatto dopo oltre due mesi dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Alla luce di tali considerazioni e di quanto affermato dal proprio
Ausiliare nella relazione peritale, il Tribunale disattendeva, altresì,
l'eccezione del Condominio finalizzata ad ottenere la detrazione, dal credito dell'impresa, delle penali pattuite per il ritardo.
Quanto ai lamentati vizi e difetti delle opere, il Tribunale escludeva, alla luce delle conclusioni rassegnate nella relazione peritale, che l'appaltatrice non si era attenuta alle indicazioni della direzione dei lavori e non aveva eseguito gli ordini di servizio del direttore in relazione al ripristino ed al rifacimento di parte delle opere già eseguite e riteneva non dimostrato che la stessa si fosse rifiutata di sottoscrivere il SAL n. 4 e che vi erano vizi consistiti in “infiltrazioni di acqua piovana in un appartamento al V piano della scala B, il distacco di intonaco tra la canna fumaria ed il cornicione della scala A e fessurazioni all'intradosso del V piano della scala A”.
pag. 9/42 Ciò posto, il Tribunale, rispetto alle lavorazioni eseguite su parti condominiali del fabbricato condominiale, concludeva affermando che le uniche lavorazioni, il cui costo poteva essere detratto dal corrispettivo spettante all'appaltatrice, erano quelle già indicate dal direttore dei lavori nei certificati di collaudo del 13/1/2015 e
7/11/2015, pari ad euro 10.627,20, per i vizi ai lavori condominiali.
Pertanto, l'importo da riconoscere alla società per Parte_1
i lavori condominiali ammontava, secondo il Giudice, ad euro
396.819,71, somma dalla quale doveva esser scomputato quanto già corrisposto dal (pari ad euro 224.554,73) e detratto CP_1
l'importo di euro 10.627,70 per la sussistenza dei menzionati vizi, giungendosi così ad un credito di euro 161.637,28.
Per converso, il primo Giudice escludeva che l'impresa appaltatrice poteva agire in giudizio nei confronti del per ottenere la CP_1
condanna dello stesso al pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti su parti private dell'edificio, evidenziando che l'amministratore del condominio, al momento della stipula del contratto, aveva agito, non anche quale rappresentante dei singoli condomini, bensì solo quale rappresentante del . CP_1
§ 4.
Giova premettere che, in difetto di impugnazione da parte di sia passato in giudicato il capo della sentenza, con Parte_1
il quale era stata rigettata la domanda, proposta con l'originario ricorso monitorio, tesa ad ottenere la condanna del al CP_1
pagamento del corrispettivo riferito ai cd. lavori privati.
pag. 10/42 Ciò premesso, occorre soffermarsi, anzitutto, sull'appello incidentale, investendo esso profili attinenti all'an ed al quantum della pretesa creditoria, laddove quello principale concerne esclusivamente la decorrenza degli interessi moratori.
Con il primo motivo d'appello, il impugnava la sentenza CP_1
nella parte in cui il Giudice aveva rigettato l'eccezione, da esso sollevata, di improponibilità e/o inammissibilità della domanda alla luce dell'obbligo, previsto dall'art. 16 del contratto d'appalto, di recuperare le somme non versate dai condomini morosi.
In particolare, l'appellante deduceva che la sentenza risultava errata in quanto, pur avendo riconosciuto la validità della clausola di cui all'art. 16, aveva erroneamente supposto l'inottemperanza dell'amministratore di condominio all'obbligo di fornire all'impresa i nominativi dei condomini morosi, nonostante di tale omissione non vi fosse in atti alcuna prova.
L'istante soggiungeva poi che l'interpretazione avallata dal Tribunale, consistente nel ritenere che siffatta clausola consentisse di “procedere con la richiesta di pagamento nei confronti dell'ente condominiale, preordinata alla creazione del titolo per poi successivamente agire esecutivamente nei confronti dei singoli condomini”, poteva condividersi in relazione a clausole che contemplavano soltanto una semplice rinuncia dell'impresa al vincolo di solidarietà dei condomini, mentre, nella specie, la pattuizione negoziale stabiliva un esplicito divieto dell'impresa di agire nei confronti del . CP_1
§ 5.
pag. 11/42 Con il secondo motivo d'appello, il lamentava che il CP_1
Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. da essa sollevata e fondata sulla circostanza che l'impresa non aveva consegnato, secondo quanto prescritto dall'art. 12 del contratto, la polizza assicurativa decennale a garanzia dei lavori eseguiti. Al riguardo, obiettava che impropriamente il primo Giudice aveva individuato “un collegamento tra l'art. 12 ed il precedente art. 11, che disciplinava il ben diverso tema delle modalità di pagamento del corrispettivo (in 48 rate, di importi diversi per ciascuna palazzina, da corrispondersi per lo più mensilmente a fronte di corrispondenti s.a.l. e certificati della d.l.)” ed affermato che la stipula della polizza era propedeutica al collaudo finale, non già al pagamento delle rate.
La difesa del sosteneva che il primo Giudice aveva male CP_1
interpretato la clausola di cui all'art. 12 del contratto d'appalto, in quanto esso istante non intendeva contestare l'art. 11 del contratto che prevedeva l'obbligo di pagamento rateale del corrispettivo, ma aveva eccepito di aver interrotto “il pagamento delle rate previste quando e perché - essendo sostanzialmente ultimati i lavori ed essendo oramai imminente il collaudo delle opere – l'impresa non aveva ottemperato all'obbligo di stipula e consegna della polizza assicurativa decennale postuma, adempimento che risultava assolutamente fondamentale”.
L'appellante, ad ulteriore conferma della fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c., deduceva, altresì, che, nella bozza del verbale generale di collaudo del 16/11/2015, il direttore dei lavori aveva espressamente precisato che l'importo ancora dovuto all'impresa “può pagarsi … secondo le modalità … previste in contratto e previa trasmissione da
pag. 12/42 parte dell'impresa della polizza assicurativa decennale postuma di cui all'art. 12 del contratto di appalto”.
In ultimo, il istante deduceva che la documentazione CP_1
prodotta dalla società con la memoria ex art. 183, Parte_1
6° comma, secondo termine c.p.c., costituita dalla copia dello schema di polizza che figurava già allegato al contratto di appalto e dal bonifico di euro 1.200,00 eseguito il 21/7/2017 in favore di un'agenzia assicurativa con causale “saldo polizza postuma CP_5
decennale”, non era idonea a dimostrare l'effettiva stipula della polizza.
Il Condominio, infatti, soggiungeva che: “aveva ripetutamente richiesto la stipula e la consegna della polizza decennale postuma, ma non ha mai avuto alcun riscontro da parte dell'impresa; ¨ il documento in questione, peraltro ben noto, altro non era che una bozza del contratto di assicurazione che l'impresa avrebbe dovuto stipulare e sottoscrivere dopo l'ultimazione dei lavori;
¨ purtroppo, però, la stipula del vero e proprio contratto di assicurazione non è mai avvenuta, come confermato
e dimostrato dal fatto che “ non ha dedotto e/o Parte_1
provato nulla in tal senso;
¨ infine, in relazione a tale profilo nessun valore può essere di per sé solo attribuito alla copia del bonifico asseritamente eseguito dall'impresa, sia perché ciò è avvenuto solo il
21/7/2017 (a distanza di cinque anni dalla stipula del contratto di appalto ed addirittura quando il presente giudizio era già da tempo pendente, ovviamente ad “uso e consumo” delle difese svolte dall'impresa), sia perché il beneficiario non risulta essere una
Compagnia di assicurazione, ma una semplice agenzia di cui non si hanno ulteriori riferimenti, sia perché il versamento non è stato
pag. 13/42 accompagnato da alcun atto proveniente dalla stessa agenzia e/o dalla
Compagnia che avrebbe emesso o avrebbe dovuto emettere la polizza, per cui la semplice indicazione riportata dalla stessa impresa nella causale del pagamento non è sufficiente per imputarlo ad una qualsiasi polizza”.
§ 6.
Con il terzo motivo d'appello, il censurava la sentenza di CP_1
primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di mancato rispetto delle modalità di pagamento del corrispettivo, valorizzando la previsione contenuta nell'art. 16 del contratto d'appalto e sostenendo che tale clausola giustificava la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di ritardo nei pagamenti mensili.
Sul punto, l'istante affermava che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione la circostanza che “al momento della proposizione della domanda di pagamento (con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il 22/1/2016) il residuo credito dell'impresa era quasi del tutto inesigibile, perché non erano ancora venute a scadenza ben n. 11 rate di € 3.499,15 per la palazzina B (per complessivi € 38.490,65) e ben
n. 20 rate di € 5.096,59 per la palazzina A (per complessivi €
101.931,80), per un totale complessivo di € 140.422,45”.
Peraltro, ad avviso dell'appellante, la clausola che prevedeva il pagamento rateale del corrispettivo conteneva un termine a favore del debitore, in tal modo impedendo al creditore di esigere il pagamento integrale del suo credito prima della scadenza, tenuto conto del fatto che “l'impresa non aveva mai esplicitamente invocato un'eventuale decadenza del dal beneficio del termine derivante dalla CP_1
pag. 14/42 rateizzazione concordata, anche per l'evidente insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1186 c.c.”.
A conforto del proprio argomentare, il deduceva che la CP_1
previsione di cui all'art. 16 del contratto d'appalto, laddove prevedeva la perdita del beneficio della rateizzazione in caso di inadempimento, era riferibile solo ai singoli condomini morosi e non al . CP_1
§ 7.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'appellante principale in relazione ai citati tre motivi di gravame, mediante la quale si è inteso sostenere che l'esame nel merito di siffatte censure sarebbe preclusa dal giudicato esterno formatosi in ragione della mancata proposizione, da parte del , CP_1
dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2752/2015, emesso dal Tribunale di Napoli, avente ad oggetto il pagamento del credito nascente dal primo SAL relativo ai medesimi lavori.
L'eccezione non è fondata alla luce del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che sia stato ottenuto dal creditore per una frazione soltanto del suo credito, non produce alcun effetto di giudicato (né interno, trattandosi di diverso processo, né esterno od implicito, vertendosi non in tema di rapporto presupposto bensì di "altra porzione" del medesimo rapporto obbligatorio) nel successivo giudizio avente ad oggetto la restante parte del credito” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
18205 del 03/07/2008; conf. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 23077 del
18/08/2021: “L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio
pag. 15/42 avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti”).
§ 8.
Passando al merito delle censure dinanzi indicate e muovendo dall'esame del primo motivo, lo stesso risulta infondato.
L'art. 16 del contratto di appalto così recita: “L'impresa con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di rinunciare espressamente al vincolo di solidarietà tra i condomini. Tale rinuncia si intende come assoluto obbligo per l'impresa di agire per l'eventuale recupero coattivo dei suoi crediti non nei confronti del Condominio, ma solo ed esclusivamente nei confronti dei Condomini morosi.
L'Amministratore comunicherà all'impresa il nominativo dei Condomini morosi con relativo domicilio e con indicazione della quota di rispettiva competenza dovuta in base al riparto da lui redatto”.
Ad avviso del Collegio l'interpretazione della clausola contrattuale de qua, come operata dal primo Giudice, è condivisibile, in quanto la stessa, laddove discorre di recupero coattivo dei crediti da parte dell'impresa, deve intendersi riferita alle azioni esecutive da intraprendersi ad opera dell'appaltatore per ottenere il concreto soddisfacimento delle proprie ragioni. In tal senso milita anche il rilievo per cui il presupposto dell'operare di siffatta clausola è che l'amministratore comunichi all'impresa l'elenco dei condomini non in regola con i pagamenti, recante l'indicazione della quota di rispettiva pag. 16/42 spettanza secondo il piano di riparto redatto dallo stesso amministratore. La previsione negoziale, quindi, non preclude all'appaltatore la possibilità di agire in giudizio, in sede di cognizione, per ottenere un titolo giudiziale da far valere, poi, solo nei riguardi dei condomini non in regola con i pagamenti ed a condizione, ovviamente, che vi sia stata la comunicazione, da parte dell'amministratore, dell'elenco dei morosi.
Peraltro, in senso conforme a quanto dinanzi osservato depone il principio secondo cui “.. ogni qual volta l'amministratore contragga obblighi con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al Condominio, rappresentato appunto dall'amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 c.c. (Cass. n. 1851 del 2017; cfr. Cass.
n. 8530 del 1996; Cass. Sez. Un. n. 9148 del 2008; Cass. n. 14530 del
2017). Dunque, la natura parziaria dell'obbligazione non limita la rappresentanza processuale dell'amministratore, il quale può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi, oppure il Condominio in persona dell'amministratore protempore, conseguendo così, in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27363 del 2018).
Peraltro, nella specie, l'inottemperanza dell'amministratore all'obbligo, contrattualmente assunto, di comunicare all'impresa l'elenco dei pag. 17/42 condomini morosi può, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, ritenersi provato per tabulas.
In tal senso, invero, milita il tenore della lettera, datata 9.9.2015, recapitata al il 14.9.2015, allegata alla comparsa di CP_1
costituzione di primo grado dell'appaltatrice, con la quale l'impresa, premesso di avere già ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 2752/2015, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 68.491,16, credito che, al netto dei pagamenti parziali eseguiti dal , ammontava a quella data ancora ad euro 49.891,26 e CP_1
che, nelle more, erano stati eseguiti lavori per ulteriori euro 47.276,60, sollecitava l'amministratore, reiterando richieste già rimaste inevase, oltre che a pagare quanto di spettanza, a voler comunicare l'elenco dei condomini morosi, con indicazione degli importi singolarmente dovuti.
A fronte di tale chiara risultanza documentale, cui già il primo Giudice si era riferito, il si limitava genericamente a sostenere che CP_1
non vi era alcuna prova concreta dell'inottemperanza dell'amministratore all'obbligo di fornire i nominativi dei condomini morosi.
Siffatta deduzione non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'originario opponente, in quanto competeva al indicare le risultanze documentali mediante le quali CP_1
l'amministratore aveva inteso dare attuazione alla pattuizione contenuta nell'art. 16 del contratto.
§ 9.
Anche il secondo motivo è infondato, non apparendo il rifiuto, da parte del , del pagamento del credito preteso dall'impresa, CP_1
pag. 18/42 giustificabile in ragione del dedotto inadempimento, ad opera dell'appaltatrice, all'obbligo, di cui all'art. 12 del contratto, di consegnare una polizza decennale postuma a garanzia dei lavori eseguiti.
Sul punto deve rilevarsi che, in effetti, l'art. 11 del contratto prevedeva l'obbligo per il committente condominio di pagare il corrispettivo dell'appalto attraverso il versamento di 47 rate mensili di eguale importo, aventi diversa decorrenza per la palazzina A e la palazzina B.
Il presupposto del pagamento era costituito, secondo la previsione contrattuale de qua, dalla redazione, da parte della DL, dello stato di avanzamento dei lavori e del relativo certificato di pagamento attestante che i lavori avevano effettivamente raggiunto l'importo della rata. Si prevedeva che i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti entro 10 giorni dall'emissione dei certificati di pagamento.
Orbene, nell'opporsi al pagamento delle somme oggetto del ricorso monitorio, l'odierno appellante non aveva dedotto la mancata redazione dei SAL o l'esecuzione di quantità di lavori inferiori a quelle richieste, ma, come visto, l'inadempimento dell'impresa all'obbligo di consegnare la polizza decennale.
A ben vedere, tuttavia, tale inadempimento dell'impresa, ove pure verificatosi, non appare idoneo a pregiudicare il diritto della stessa ad esigere il pagamento, in quanto attiene ad una prestazione che non si pone in rapporto sinallagmatico diretto con quella di pagamento del corrispettivo (tanto è vero che quest'ultima è regolata dall'art. 11 del contratto, mentre l'altra, relativa alla consegna della polizza, dal pag. 19/42 successivo art. 12) e, soprattutto, risulta anche cronologicamente successivo rispetto all'inadempimento posto in essere dal condominio.
Deve, pertanto, ritenersi l'inidoneità della sollevata eccezione di inadempimento a paralizzare la domanda dell'impresa alla luce del principio, invero consolidato, a mente del quale “Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 22626 del 08/11/2016).
Resta, di conseguenza, assorbita la disamina delle considerazioni svolte dal al fine di dimostrare l'inadempimento in cui CP_1
l'impresa era incorsa nell'ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 12 del contratto di appalto.
§ 10.
E', del pari, infondato il terzo motivo.
Se è vero che la clausola, invocata dall'appellante, contenuta nell'ultima parte dell'art. 16 del contratto, espressamente dispone che, in caso di mancato puntuale pagamento da parte del singolo condomino di pag. 20/42 qualche rata mensile, l'impresa avrebbe potuto chiedere a detto condomino il pagamento sia delle rate scadute che di tutte quelle a scadere, con conseguente perdita del beneficio del termine, è, del pari, pacifico che, nella specie, l'inadempimento abbia riguardato un credito che, secondo la deduzione dell'originaria ricorrente, ammontava, al momento del deposito del ricorso, ad euro 147.324,61.
Del resto, con il motivo in esame, il , reiterando l'eccezione CP_1
già sollevata in primo grado, non deduceva affatto di avere provveduto al pagamento nemmeno parziale dell'indicato importo, ma ne sosteneva l'inesigibilità per non essere ancora interamente decorso, al momento della proposizione del ricorso monitorio, il termine di scadenza del piano rateale di pagamento.
Ma se, come appare pacifico alla luce delle stesse difese svolte dall'appellante, le rate maturate sino al momento della proposizione del ricorso non erano state pagate, e se, inoltre, come dinanzi già rilevato, il aveva finanche omesso di comunicare CP_1
all'impresa l'elenco dei condomini morosi, appare evidente che il presupposto per la decadenza dal beneficio del pagamento rateale si era certamente verificato e che legittimamente l'impresa aveva agito, contro il stesso, per ottenere il pagamento sia delle rate CP_1
scadute e non versate che di quelle a scadere in un'unica soluzione.
Quindi, un'interpretazione della clausola, di decadenza dal beneficio del termine, coerente con la riconosciuta facoltà dell'impresa di agire giudizialmente, oltre che nei confronti dei singoli condomini anche del
, impone di ritenere che, verificatosi l'inadempimento dei CP_1
condomini al pagamento delle rate mensili (circostanza, come detto,
pag. 21/42 assolutamente pacifica), l'appaltatore possa esigere dallo stesso il totale, salva, ovviamente, la necessità di escutere, CP_1
almeno in prima battuta, esecutivamente i soli morosi.
Peraltro, l'opposta tesi prospettata dal , a mente della CP_1
quale la decadenza dal beneficio del termine dovrebbe riguardare i singoli condomini e non la collettività condominiale che continuerebbe a beneficiare della dilazione di pagamento, stride in maniera evidente con la considerazione per cui parte del contratto di appalto è pur sempre il e che, quindi, la perdita della facoltà di CP_1
pagamento rateale, una volta verificatasi a seguito dell'inadempimento dei singoli condomini, non può che riverberarsi anche nei confronti dello stesso.
§ 11.
Con il quarto motivo d'appello, il censurava la sentenza CP_1
per avere la stessa omesso di pronunciarsi sull'eccezione con cui era stata contestata la mancata ultimazione dei lavori da parte della società appaltatrice. Al riguardo, assumeva che il comportamento omissivo dell'impresa aveva impedito alla direzione dei lavori di emettere il certificato di ultimazione dei lavori, che avrebbe poi consentito l'emissione del certificato di collaudo e la successiva approvazione da parte dell'assemblea condominiale. Osservava, altresì, che il primo Giudice si era limitato a richiamare le risultanze della CTU, nella quale si riteneva che i lavori fossero stati ultimati il 25/9/2014, in base alle risultanze del giornale lavori, sebbene, in effetti, tanto non poteva dirsi in quanto, ancora a quella data, il cantiere non era stato sgomberato dalle attrezzature e dai materiali, come dichiarato anche pag. 22/42 dal teste e dal legale rappresentante della Testimone_1 Parte_1
in sede di interrogatorio formale.
[...]
L'istante soggiungeva che il CTU aveva “frainteso ed equivocato il riferimento contenuto nella bozza di verbale di collaudo datata
16/11/2015, ove si era accennato a tale “sostanziale ultimazione dei lavori” esclusivamente per poter comunque procedere alle necessarie verifiche contabili”, mentre le ulteriori bozze dei verbali di collaudo non erano state accettate e sottoscritte dall'impresa. In ogni caso, nessuna di tali bozze era stata approvata dall'assemblea dei condomini, la quale nella riunione del 9.5.2016 aveva approvato solo la successiva e conclusiva bozza di verbale di collaudo rielaborata dalla D.L. in data
18.4.2016.
L'affermazione secondo cui l'appaltatrice aveva ultimato i lavori il
25/9/2014 era, quindi, priva di fondamento in quanto “i documenti indicativi di tale data non erano dei veri e propri certificati di collaudo, bensì solo semplici bozze di verbali di collaudo, contenenti il riepilogo economico dei lavori”, redatti a causa dal persistente rifiuto dell'impresa di sottoscriverli, con conseguente impossibilità di attribuire ad essi un valore negoziale.
§ 12.
Il motivo, con il quale il ha ritenuto di poter paralizzare la CP_1
pretesa dell'appaltatrice in ragione di una dedotta mancata ultimazione dei lavori, è infondato.
Basterà, sul punto, rilevare che lo stesso , nell'atto di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, aveva finanche ammesso la sostanziale ultimazione dei lavori al 25.9.2014, avendo imputato pag. 23/42 all'impresa solo un dedotto sforamento, rispetto al termine dell'8.8.2014 pattuito per la relativa ultimazione, per avere la stessa omesso di liberare il cantiere da materiali ed attrezzature.
A ben vedere, peraltro, la dedotta inosservanza del citato termine mai potrebbe pregiudicare il diritto dell'impresa al pagamento del corrispettivo non riscosso, potendo, in tesi, solo legittimare, ove non altrimenti giustificato, l'applicazione della clausola penale di euro
200,00 al giorno, prevista dall'art. 13 del contratto. Tale previsione negoziale, infatti, lungi dal precludere all'impresa di esigere il corrispettivo in caso di accertata inosservanza del termine convenzionalmente pattuito, stabiliva che l'ammontare della penale sarebbe stata portata in detrazione dal corrispettivo.
Né, come detto, è fondatamente sostenibile che l'impresa non abbia ultimato i lavori, sia alla luce dell'ammissione in tal senso contenuta nella citazione di primo grado, sia in considerazione di quanto rilevato dal CTU, che, a pagina 23 del suo elaborato, valorizzando il contenuto del certificato di collaudo complessivo Fabbricato “A”, “B” e parti comuni del 16/11/2015, redatto dalla direzione lavori, evidenziava come in esso fosse riportato quanto segue: “non essendo pervenuta alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatore, la D.L. ha provveduto ai fini del presente atto ad accertare attraverso il giornale dei lavori la sostanziale ultimazione dei lavori al 25/9/2014, escludendo i ritardi non addebitabili all'impresa, ai fini dell'applicazione delle penali per ritardata esecuzione”.
In contrario, non soccorre il riferimento, operato dal , al CP_1
contenuto della “bozza di verbale di collaudo datata 18/4/2016 ed
pag. 24/42 approvato dall'assemblea condominiale del 9/5/2016, ove si segnala un'ultimazione sostanziale dei lavori al 24/2/2015, con un ritardo di 200
(invece che di 48) giorni ed una penale di € 40.000,00 (invece che di €
9.600,00)”.
Come evidenziato condivisibilmente dal primo Giudice, in effetti, tale certificato, redatto dagli stessi DL, deve considerarsi inattendibile, indicando, sulla base dello stesso giornale dei lavori, una data di ultimazione ampiamente successiva rispetto a quella riportata nel certificato di collaudo del 16/11/2015, valorizzato dal CTU.
Peraltro, nemmeno va sottaciuto che il verbale di collaudo del
18/4/2016 veniva redatto in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo ed appare, quindi, ragionevole ipotizzare che la relativa predisposizione risponda ad esigenze difensive del , CP_1
piuttosto che esporre, in maniera attendibile, il reale svolgersi dei fatti.
Né, peraltro, risulta essere stata addotta alcuna plausibile spiegazione del motivo per il quale i DL, nel precedente verbale del 16/11/2015 da essi redatto quando ancora il giudizio non era stato instaurato, avessero indicato una data di ultimazione dei lavori, come detto, ampiamente anteriore.
§ 13.
Con il quinto motivo del suo appello incidentale, il CP_1
lamentava che il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inadempimento, da esso sollevata, avendo erroneamente ritenuto che l'impresa appaltatrice aveva rispettato gli obblighi di tempestiva e corretta esecuzione dei lavori.
pag. 25/42 In particolare, l'istante osservava che il primo Giudice, aderendo acriticamente alle risultanze della CTU, aveva omesso di considerare che, nel corso del rapporto, “l'impresa aveva costantemente omesso di collaborare con la D.L., si era rifiutata di sottoscrivere i S.A.L. (ad eccezione del n. 4), aveva disatteso tutti gli ordini di servizio, aveva eseguito con colpevole negligenza e trascuratezza una serie di lavorazioni e si era rifiutata di procedere ai relativi ripristini e rifacimenti”, come confermato sia dagli ordini di servizio inviati dalla
D.L. sempre disattesi da sia dalla puntuale Parte_1
deposizione resa dall'arch. all'udienza del Testimone_2
15/11/2018.
L'impresa appaltatrice, soggiungeva il appellante, non CP_1
aveva rispettato il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il quale era stato inizialmente fissato per il 19/7/2014 e concordemente prorogato all'8/8/2014, in quanto le opere non risultavano ancora completate nemmeno al momento della proposizione della domanda giudiziale, considerato che all'epoca del ricorso per d.i. l'impresa certamente non aveva proceduto allo sgombero dei materiali e dei suoi macchinari dalle aree condominiali.
Inoltre, l'istante deduceva che, a causa del colpevole ritardo nel quale l'impresa era incorsa, la direzione dei lavori aveva previsto, nell'ultima stesura della bozza del verbale di collaudo, l'applicazione di una penale per la ritardata esecuzione dei lavori per complessivi euro 40.000,00, nel rispetto dell'art. 13 del contratto, nonché la detrazione dell'importo di euro 10.627,70 per i difetti di alcune opere secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto.
pag. 26/42 Tali circostanze, a dire del appellante, erano state CP_1
contestate solo genericamente dalla società al Parte_1
punto che la condotta processuale dalla stessa serbata avrebbe dovuto indurre il Giudice a “ritenere non contestati da “ gli Parte_1
addebiti sollevati dal in merito”. CP_1
Il Giudice di prime cure, al contrario, si limitava a prestare adesione alle valutazioni espresse dal proprio Ausiliare, ing. , il Controparte_3
quale escludeva che alla società potessero essere addebitate le penali
“per l'ipotizzata assenza di particolari grafici costruttivi (nella progettazione iniziale e nelle richieste di variazione impartite con note o ordini di servizio), il che avrebbe reso “necessario impartire disposizioni sul cantiere, con impossibilità per l'impresa di organizzare il lavoro secondo il cronoprogramma previsto””, senza tener conto dell'impegno profuso dalla direzione dei lavori, continuativamente presente in cantiere, che, attuando una costante interlocuzione e confronto con l'impresa, l'aveva messa in condizioni di verificare le lavorazioni da eseguire e, quindi, di organizzare correttamente tempi e modi di esecuzione dei lavori, anche in relazione alle poche variazioni richieste in corso d'opera rispetto alle lavorazioni appaltate.
Quanto ai vizi lamentati, il affermava che la valutazione CP_1
dell'ausiliare del Tribunale in ordine ai difetti emersi dopo la redazione delle bozze dei verbali di collaudo, considerati non “imputabili all'impresa, ma solo a scelte progettuali … effettuate che hanno comportato un più rapido ripresentarsi dei fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo”, era scorretta e non teneva conto della natura dell'appalto, avente ad oggetto solo semplici lavori di manutenzione e pag. 27/42 dell'irrilevanza di tale lacuna tenuto conto dell'accertata costante presenza della direzione dei lavori in cantiere.
§ 14.
Il motivo è infondato.
Muovendo dalla questione afferente al preteso inadempimento dell'impresa, consistito nell'avere la stessa disatteso il termine previsto per l'ultimazione dei lavori (inizialmente fissato per il 19/7/2014 e concordemente prorogato all'8/8/2014), giova rilevare che, come emerge dalla CTU svolta in primo grado, la quale, come già detto, valorizzava sul punto il contenuto del primo certificato di collaudo redatto dalla DL il 16/11/2015, i lavori dovevano considerarsi ultimati al 25/9/2014, con un ritardo di 48 giorni rispetto al termine di ultimazione delle opere concordemente prorogato all'8/8/2014.
Dalla stessa CTU si desume, poi, che, in ragione di ciò, nel medesimo certificato di collaudo la DL applicava all'impresa una penale di euro
9.600,00, ottenuta moltiplicando la somma di euro 200,00, prevista dall'art. 13 del contratto, per i 48 giorni di ritardo.
Quindi, l'ausiliare del primo Giudice dava conto del fatto che i giorni di ritardo erano stato determinati dalla DL sulla base di dati desunti dal giornale dei lavori.
Ciò premesso, peraltro, lo stesso CTU, alle pagine da 21 a 23 del suo elaborato, riteneva giustificato il ritardo dell'impresa e, quindi, non dovuta la penale per ritardata ultimazione dei lavori, valorizzando al riguardo la carente documentazione progettuale che non aveva consentito uno svolgimento ordinato ed armonico delle opere.
pag. 28/42 In aggiunta l'Ausiliare, in replica alle osservazioni dei Ct del
, il cui contenuto veniva sostanzialmente trasfuso nel CP_1
motivo in esame, osservava: “il ctu, viste le note tecniche e gli allegati .. concorda con i ctp del che la documentazione dagli stessi CP_1
prodotta è sufficiente per istruire una pratica edilizia, (CILa 3714/2012).
Tuttavia, tale documentazione progettuale, adeguata come detto per conseguire il titolo edilizio, è risultata nei dettagli insufficiente per conferire totale autonomia all'impresa .. riguardo ai ritardi, non è stata fornita prova da parte dei tecnici del di aver con CP_1
tempestività trasmesso all'impresa i dettagli costruttivi e tutte le variazioni progettuali, di aver riaggiornato e condiviso il cronoprogramma in conseguenza di tali variazioni. Non risulta agli atti il giornale dei lavori, la cui presentazione avrebbe certamente chiarito
l'andamento dei lavori, le risorse impegnate, i materiali impiegati, le osservazioni della direzione dei lavori sulla qualità del lavoro e sul rispetto o meno delle tempistiche”.
Nel ribadire che, a suo avviso, il ritardo non andasse ascritto ad una condotta inadempiente dell'impresa, il CTU rilevava ulteriormente che
“i lavori progettati e le variazioni ai lavori, anche se comunicate con note
o ordini di servizio, sono prive di particolari grafici costruttivi, è stato quindi necessario impartire disposizioni sul cantiere, con impossibilità per l'impresa di organizzare il lavoro secondo il cronoprogramma previsto. Oltretutto non è stato rinvenuto il giornale di cantiere con annotazione di maestranze, materiali ed attrezzature, con indicazione delle lavorazioni eseguite quotidianamente, con annotazione delle visite
pag. 29/42 e delle annotazioni della direzione dei lavori, sulla qualità e sulle tempistiche dei lavori.
Riguardo alla variazione alle lavorazioni appaltate, il ctu concorda che queste non hanno sostanzialmente stravolto l'oggetto dell'appalto, ma hanno certamente influito sull'organizzazione modificando le previsioni tecnico economiche che l'impresa ha manifestato con la propria offerta economica” (cfr. CTU pagg. 30, 34).
Al cospetto delle motivate argomentazioni del CTU, l'appellante, come visto, si limitava a ribadire i rilievi dei propri consulenti di parte, ai quali l'ausiliare del primo Giudice aveva compiutamente risposto.
Ne segue che, condividendo questa Corte il percorso valutativo espresso dalla CTU, la sentenza impugnata, che, a sua volta, ne aveva recepito le conclusioni, resista alle critiche dell'appellante.
Deve, del pari, essere disattesa la richiesta del di CP_1
applicazione della penale nella maggior misura di euro 40.000,00 (così come stimata nella bozza di verbale di collaudo approvata dall'assemblea condominiale) per le ragioni dinanzi già evidenziate in relazione al quarto motivo di appello. Infatti, tale deduzione difensiva risulta fondata sul verbale di collaudo del 18/4/2016, che, come prima detto, non può considerarsi attendibile.
§ 15.
Va, poi, esaminata l'ulteriore censura, pure formulata con il quinto motivo di appello, mediante la quale il aveva contestato al CP_1
primo Giudice l'acritica adesione alla CTU, nella parte in cui l'ausiliare aveva ritenuto di non considerare, in diminuzione dal credito dell'impresa, il costo degli interventi occorrenti a porre rimedio a vizi pag. 30/42 delle opere che si erano manifestati dopo la redazione delle bozze dei verbali di collaudo, vizi che, erroneamente, il consulente aveva inteso attribuire “a scelte progettuali … effettuate che hanno comportato un più rapido ripresentarsi dei fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo”.
§ 16.
La censura è infondata.
Nella relazione depositata in primo grado, il CTU aveva rilevato che, dopo la redazione dei collaudi, erano emerso ulteriori vizi, diversi da quelli che la DL aveva già portato in detrazione dal credito dell'impresa ed in merito ai quali lo stesso CTU aveva convenuto con la DL. Si trattava, in specie, di vizi palesatisi all'interno di appartamenti privati, nonché, quanto alle opere su parti comuni, consistenti in micro cavillature sui frontalini, difetti di funzionalità dei gocciolatoi dei marmi dei balconi, mancata impermeabilizzazione dei parapetti inclinati.
In ordine a tali vizi, che il deduceva essere ascrivibili ad CP_1
un'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, l'ausiliare rilevava che: i vizi relativi agli immobili ubicati nella scala “A” al piano terzo (prop.
e al piano secondo (propr. ) erano con certezza non Per_1 Per_2
correlabili ai lavori eseguiti dall'impresa; i danni all'interno dell'immobile di proprietà dovuti ad infiltrazioni tra fabbricato CP_6
e canne fumarie, erano ascrivibili all'omessa progettazione dei relativi interventi in sede di affidamento dell'appalto; le diffuse cavillature sui frontalini sia in prossimità dei piantoni metallici delle ringhiere che in altri punti, sempre sui frontalini, erano da imputare al carattere pag. 31/42 parziale dell'intervento commissionato dal condominio all'impresa.
Invero, sul punto, il CTU asseriva che “l'intervento sui frontalini in calcestruzzo armato ed in particolare la demolizione del copriferro è risultata parziale, effettuata sino al raggiungimento della parte più compatta del calcestruzzo;
il ripresentarsi delle cavillature dimostra che le parti di armatura non interessate dall'intervento .. hanno rapidamente generato la ripartenza del fenomeno corrosivo generando sia sulle parti interessate dall'intervento che su quelle invece non interessate una pressione tale da produrre le micro cavillature” e concludeva affermando che “prevedere un intervento sull'intera superficie dei frontalini con un rasante armato con rete sintetica avrebbe contrastato e rallentato il processo di micro cavillatura”; in relazione ai difetti di funzionalità dei gocciolatoi dei marmi dei balconi, il CTU rilevava che il posizionamento dei marmi di coronamento dei balconi non era corretto, ma tanto dipendeva, non già da un'errata esecuzione dei lavori, quanto da una carenza progettuale e da un vizio di costruzione dello stesso fabbricato, dal momento che “i marmi hanno la sporgenza massima possibile essendo posizionati in aderenza ai piantoni delle ringhiere, ciò nonostante in alcuni casi la posizione non è sufficiente a garantire il funzionamento del gocciolatoio. La direzione dei lavori avrebbe dovuto ordinare la dissaldatura dei piantoni delle ringhiere ed il posizionamento a distanza in modo da porre in opera i marmi alla giusta distanza di frontalini e consentire il corretto funzionamento dei gocciolatoi”; in ordine alla mancata impermeabilizzazione dei parapetti inclinati, infine, l'ausiliare affermava “che la protezione preesistente è stata eliminata e sostituita con un intonaco poi verniciato, privo di
pag. 32/42 impermeabilizzazione; tale parapetto, sebbene con forte inclinazione, sottoposto agli agenti atmosferici, genererà con il passare del tempo, infiltrazioni con manifestazioni all'intradosso piano del cornicione ed anche all'interno degli appartamenti all'ultimo piano”.
Ciò premesso, avendo il , con il quinto ed il sesto motivo di CP_1
appello, contestato la sentenza nella parte afferente alla mancata quantificazione del costo degli interventi di rimozione dei descritti vizi, questa Corte disponeva, a mezzo dello stesso CTU, un supplemento di indagine peritale, depositato dall'ing. in data 8.10.2023. CP_3
Anche in detto elaborato, l'ausiliare, oltre a quantificare in ossequio al mandato peritale i costi di eventuali interventi di ripristino delle opere, confermava il proprio precedente parere.
In particolare, riguardo ai “ … difetti di funzionalità dei gocciolatoi dei marmi dei balconi …”, il CTU chiariva ulteriormente che “trattasi di difetto di costruzione;
il fabbricato è stato costruito posizionando i piantoni delle ringhiere in alcuni casi troppo accostati al filo dei frontalini;
di conseguenza l'incisione a “V” (gocciolatoio) posta al di sotto dei marmi di coronamento dei balconi risulta in alcuni casi accostata al frontalino e quindi inefficace. Il difetto, quindi, c'è ma nasce con la costruzione del fabbricato e non con i lavori di manutenzione straordinaria oggetto di contenzioso.
La decisione di non procedere alla rimozione delle ringhiere ed al loro corretto posizionamento effettuata in fase di progettazione è stata di fatto condivisa dal committente con l'approvazione del capitolato tecnico economico. Tra l'altro, il titolo autorizzativo (Cila 3714/2012) con cui sono stati eseguiti i lavori al fabbricato non avrebbe consentito lo
pag. 33/42 smontaggio e il rimontaggio delle ringhiere, con necessità di rimuovere in corrispondenza dei piantoni l'estradosso della struttura in calcestruzzo del balcone (al fine di ancorare sufficientemente all'armatura del balcone la staffa della ringhiera dopo averla correttamente posizionata); tale attività avrebbe necessitato di una diversa autorizzazione edilizia [SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività)]”.
Inoltre, nel dare conto dell'obiezione del , a mente della CP_1
quale il dedotto difetto di costruzione non sussisteva, il CTU chiariva come le foto prodotte dal CT del si riferivano “ad una zona CP_1
del fabbricato in cui i piantoni sono posizionati in modo da riuscire a posizionare correttamente i marmi ed il sottostante gocciolatoio.
Il ctu ha indicato il difetto dei piantoni, intendendolo però come localizzato e non diffuso e come concausa delle lesioni riscontrate.
Il ctu deve inoltre rilevare e precisare che le spicconature dei frontalini, come peraltro risulta dal riscontro contabile, non sono state effettuate sul 100% della loro superficie, ma solo su di una parte;
ciò significa che non tutti i piantoni (o meglio la parte dei piantoni annegata nel copriferro dei frontalini in calcestruzzo)) sono stati trattati con prodotti protettivi antiruggine e/o convertitori di ruggine;
l'utilizzo discontinuo di prodotti convertitori di ruggine di armature dei solai e piantoni annegati, è quindi dovuto alla parzialità dell'intervento di demolizione all'epoca effettuato”.
Riguardo, alle “micro cavillature sui frontalini”, il CTU, ribadendo il convincimento espresso in primo grado, evidenziava che “Avendo deciso di intervenire localmente, verificando anche alla presenza della
pag. 34/42 D.L. le zone di frontalino distaccate o in fase di distacco (mediante saggi effettuati battendo con attrezzo manuale sulla zona), è molto probabile che nelle zone dove non si è intervenuto era già in atto il processo di ossidazione delle parti metalliche, nei piantoni e nelle armature metalliche dei balconi, che ha generato il formarsi di cavillature come accertato.
Il lavoro di risanamento strutturale dei frontalini, parzialmente eseguito,
e la mancanza di una “mappatura” delle zone di intervento, non hanno consentito di determinare un nesso di causalità tra lavori e danni”.
Infine, in relazione all'impermeabilizzazione dei parapetti, il CTU chiariva che “le lavorazioni oggetto di contratto non prevedevano
l'introduzione di interventi migliorativi di impermeabilizzazione dei parapetti.
L'impresa ha correttamente segnalato a mezzo pec tale possibile variante tecnica che non è stata però presa in considerazione da D.L. e
Committente; si deve tuttavia segnalare che dagli ultimi sopralluoghi effettuati le lavorazioni effettuate sui parapetti si presentano in buono stato manutentivo, né sono state segnalate infiltrazioni al di sotto degli stessi.
Si può dire pertanto che le scelte effettuate dai progettisti sono state corrette”.
In conclusione, alcuno dei vizi manifestatosi in fase post-collaudo è causalmente ascrivibile ad un'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, dovendosi gli stessi ritenere riconducibili a caratteristiche originarie del fabbricato o a scelte progettuali che, evidentemente per ragioni economiche, hanno comportato un intervento, in alcuni punti, parziale pag. 35/42 (cfr. pag. 48 della CTU di primo grado, ove si legge: “I vizi riscontrati, successivi alle operazioni di collaudo, derivano da scelte progettuali che hanno dato priorità al rispetto del budget piuttosto che all'introduzione di nuove lavorazioni che tenessero conto delle modalità costruttive adottate all'epoca di realizzazione del fabbricato, e degli interventi correttivi necessari e da adottare per rendere efficaci tutti gli interventi successivi di manutenzione”).
Del resto, non va sottaciuto che, come emerge dalla CTU e come si ricava dalle stesse difese del , l'esecuzione dei lavori è CP_1
avvenuta sotto il controllo costante e continuo della DL, presente quotidianamente sul cantiere per impartire le necessarie prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori e per il necessario supporto alla ditta esecutrice. Ne segue che, nella specie, l'impresa si sia attenuta alle rigide indicazioni provenienti dai tecnici designati dal condominio, che ne hanno fortemente ridotto l'autonomia. Ciò comporta l'esonero da responsabilità dell'impresa in relazione ai vizi delle opere riconducibili a carenze progettuali riferibili direttamente alla DL ed alla committenza (cfr. Cass. civ. 11/02/2005, n. 2752).
§ 17.
In definitiva, l'appello incidentale deve essere interamente rigettato.
§ 18.
Passando all'esame dell'appello principale, giova rilevare che, con un unico motivo, l'impresa impugnava la pronuncia in relazione al capo con cui si stabiliva la decorrenza, dalla data di pubblicazione della sentenza, degli interessi moratori dovuti dal sul credito CP_1
come accertato dal primo Giudice.
pag. 36/42 In proposito, l'impresa lamentava che il primo Giudice, in assenza di alcuna contestazione da parte dell'opponente, si pronunciava sulla decorrenza degli interessi in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Inoltre, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva fatto applicazione di un principio tratto da una pronuncia della S.C. in materia di pagamento del compenso professionale dell'avvocato che risultava inconferente, in quanto, a differenza della fattispecie esaminata in quel precedente, nel caso in esame non vi era stata alcuna contestazione in merito all'an della pretesa creditoria, il credito vantato era liquido ed esigibile sin dal momento dell'emissione dei
SAL, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, avrebbero dovuto computarsi gli interessi di mora ex art. 1284, comma quarto c.c.. In subordine, l'impresa sollecitava il riconoscimento di tali interessi quantomeno a decorrere dalla data della domanda giudiziale e, quindi, dalla notifica del decreto ingiuntivo, sino all'effettivo saldo.
§ 19.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Va preliminarmente esclusa la prospettata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l'evidente ragione che, avendo il negato la sussistenza e, comunque, l'entità del CP_1
credito dell'impresa, la contestazione atteneva all'intero importo oggetto di domanda. Di conseguenza, il primo Giudice, avendo revocato il decreto ingiuntivo, non era vincolato, in punto di decorrenza degli interessi, dalla statuizione contenuta nel provvedimento monitorio.
Venendo al merito della censura, giova rilevare che, secondo una giurisprudenza della Corte di Cassazione risalente e ancora di recente pag. 37/42 riaffermata, “La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora". Ne consegue che sussiste la mora del debitore, quando la mancata o ritardata liquidazione derivi dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, dal suo fatto doloso o colposo, quale l'illegittimo comportamento processuale per aver egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, quindi, legittimamente la sentenza che liquida il debito fa decorrere gli interessi moratori dalla data della "interpellatio"” (cfr. Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 9510 del 30/04/2014; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10599 del 22/04/2021; nonché Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8611 del 16/03/2022 che ha ritenuto il medesimo principio applicabile anche ai compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense).
Pertanto, in applicazione del principio appena richiamato, nel caso di specie, non giustificandosi né la diversa ed anteriore decorrenza (dalla redazione del SAL), sollecitata in via principale dall'appellante, non potendosi la stessa avallare in difetto, a quella data, di un atto di costituzione in mora del da parte dell'impresa, né quella CP_1
successiva stabilita dal primo Giudice, gli interessi moratori, in parziale accoglimento dell'appello, debbano farsi decorrere dal 17.2.2016, data di notifica al del decreto ingiuntivo n. 1078/2016. CP_1
§ 20.
Infine, il settimo motivo di appello incidentale, mediante il quale il sollecitava una differente regolamentazione delle spese CP_1
processuali del giudizio di primo grado come conseguenza pag. 38/42 dell'auspicata riforma della pronuncia, deve essere rigettato, alla luce dell'affermata infondatezza delle doglianze svolte dall'appellante incidentale.
Sul punto giova soggiungere che, nonostante l'accoglimento dell'unico motivo di appello principale, concernente, come detto, la decorrenza degli interessi, non si imponga alcuna rinnovata valutazione delle spese processuali del primo grado, che il Giudice aveva liquidato in favore dell'originaria opposta, in difetto di impugnazione, in parte qua, della sentenza, ad opere dell'appellante principale (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024, secondo cui “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva
pag. 39/42 situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado”).
Le spese del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellante incidentale e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative al supplemento di
CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto emesso in corso di causa, vanno poste, al pari di quelle liquidate dal primo
Giudice, a definitivo carico del . CP_1
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del , di un ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello incidentale proposto dal Parte_1
, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello incidentale;
pag. 40/42 b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
, in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, a pagare, in favore di l'importo di euro 161.637,28, oltre l'Iva Parte_1
all'aliquota del 10%, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 17.2.2016 al soddisfo;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
d) condanna il Controparte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, alla CP_1
rifusione, in favore di delle spese Parte_1
processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.165,50 per esborsi, euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) pone a definitivo carico del in Napoli, Controparte_1
le spese del supplemento di CTU, come Controparte_1
liquidate da questa Corte con separato decreto depositato il
10.11.2023;
f) dà atto della sussistenza della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Controparte_1
Napoli, , di un ulteriore
[...] Controparte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 41/42 dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta all'UpP dott. Alessia Pasquariello).
pag. 42/42
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
-dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 4797/2022 R.G., avverso la sentenza n. 3922/2022, pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 21/04/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto d'appello, dall'avv. Antonio Cecere (C.F. C.F._1
), elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in
[...]
Napoli, alla via del Parco Margherita n. 65;
APPELLANTE
E
(c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Napoli, Via Monte di Dio n. 66, presso lo studio dell'avv. Paolo de Divitiis (C.F. , il quale lo C.F._2
rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: pagamento corrispettivo appalto tra privati.
Conclusioni:
nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 12.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni,
l'appellante principale concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva chiesto volersi: “A. Accertare e dichiarare, in accoglimento del primo ed unico motivo di appello, che sul credito della decorrono gli interessi moratori di cui al D. Lgs. Parte_1
192/2012, dalla data di emissione dei singoli stati di avanzamento dei lavori emessi dal D.L.; In subordine e gradatamente: B. Ove non vengano ritenuti applicabili gli interessi coma da decreto ingiuntivo accertare e dichiarare che, in applicazione del disposto di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., decorrono gli interessi di mora dalla data della domanda giudiziale;
C.
Per l'effetto, ed in parziale riforma della Sentenza n. 3922/2022 condannare il al pagamento, oltre Controparte_2
che della sorta capitale, anche degli interessi di mora come indicati al precedente punto A e/o, subordinatamente, come indicati al precedente punto B;
D. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”;
pag. 2/42 nelle note depositate il 09.12.2024, in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, l'appellante incidentale concludeva riportandosi alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, scritto con il quale aveva chiesto volersi: “1) rigettare l'appello proposto in via principale – con atto di citazione notificato il
13/11/2022 – dalla società “ avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Napoli n. 3922/ 2022 del 21/4/2022, perché inammissibile, non provato ed infondato;
2) accogliere l'appello ritualmente proposto in via incidentale dal Controparte_1
, perché ammissibile e fondato in tutti i
[...] Controparte_1
motivi formulati e, per l'effetto (confermando l'annullamento del decreto ingiuntivo n. 1076/2016, pronunciato dal G.U. dott. Valletta della 11^
Sezione Civile del Tribunale di Napoli in data 11/2/2016, su ricorso n.
1963/2016 di R.G.), 3) rigettare la domanda di pagamento proposta dalla società “ nei confronti del Parte_1 Controparte_1
in Napoli, , perché improponibile e/o
[...] Controparte_1
irrituale e/o inammissibile e/o non provata e/o infondata (nell'an e nel quantum), in tutto o quanto meno in parte;
4) condannare la società
“ al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
in Napoli, delle spese e competenze di
[...] Controparte_1
entrambi i gradi del presente giudizio;
5) in via istruttoria, disporre la rinnovazione delle operazioni di c.t.u. ovvero la convocazione dell'ing.
, affinchè fornisca chiarimenti sui profili evidenziati con Controparte_3
il quarto ed il quinto motivo di impugnazione.…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pag. 3/42 § 1.
Il Tribunale di Napoli, in accoglimento del ricorso depositato in data
22.1.2016 da ingiungeva, ai sensi degli artt. Parte_1
633 e seguenti c.p.c., al Parte_2
il pagamento della complessiva somma di euro 196.344,95, quale residuo non versato del corrispettivo dei lavori di manutenzione straordinaria delle palazzine A e B del medesimo , oggetto CP_1
del contratto di appalto stipulato dalle parti in data 7.11.2012, oltre interessi moratori ai sensi del D.lgs. n. 192/2012 con decorrenza dalla data di emissione degli stati di avanzamento emessi dalla D.L., oltre alle spese della procedura monitoria.
Con citazione, notificata in data 29 marzo 2016, il Condominio proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo n.
1078/16 dell'11/2/2016.
L'opponente, a fondamento della spiegata opposizione: eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto l'art. 16 del contratto di appalto conteneva una clausola di rinuncia alla solidarietà tra i condomini, ragion per cui la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei singoli condomini morosi;
deduceva che doveva essere esclusa la sua responsabilità per il pagamento dei lavori, oggetto dell'art. 6, comma 2, del contratto di appalto, eseguiti a beneficio delle singole unità immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini;
eccepiva l'inadempimento dell'appaltatrice per il mancato rispetto, ad opera della stessa, delle prescrizioni di progetto e per la mancata consegna della polizza assicurativa decennale postuma a pag. 4/42 garanzia dei lavori eseguiti, la quale era prevista come condizione ai fini dell'emissione del certificato di collaudo dell'opera da parte del direttore dei lavori e della conseguente presa in consegna dei lavori da parte del . CP_1
In ultimo, l'opponente deduceva che, in ossequio alle previsioni contrattuali, sugli importi vantati dell'appaltatrice doveva essere applicata una decurtazione pari ad euro 10.627,70 tenuto conto delle diminuite dimensioni delle opere, della più scarsa qualità dei materiali e delle lavorazioni, oltre che, ai sensi dell'art. 13 del detto contratto, di una penale di euro 9.600,00, come risultante computando l'importo di euro 200,00 per 48 giorni di ritardo nella consegna dell'opera.
Si costituiva in giudizio la quale contestava Parte_1
la fondatezza delle avverse eccezioni e concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo n. 1078/16.
La causa, rigettata dal G.I. l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del D.I. opposto, veniva istruita mediante l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante dell'opposta,
l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento di una CTU.
Quindi, la causa, rinviata all'udienza del 2.12.2021, tenutasi in modalità cartolare, per la precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c..
Depositati dalle parti gli scritti conclusivi, il Tribunale di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, così provvedeva: “1) accoglie
pag. 5/42 parzialmente l'opposizione proposta dal Controparte_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
2) per l'effetto revoca il
[...]
Decreto Ingiuntivo n. 1078/2016 emesso dal Tribunale di Napoli
l'11/2/2016; 3) in accoglimento della domanda di pagamento dell'opposta, condanna l'opponente al pagamento dell'importo di euro €
161.637,28 oltre Iva se documentata, oltre gli interessi come in parte motiva;
4) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta che liquida in € 10.744,00 per competenze professionali, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, con attribuzione;
5) pone le spese di Ctu definitivamente a carico di parte opponente”.
§ 2.
Avverso la predetta sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva Parte_1
appello, mediante atto tempestivamente notificato alla controparte, nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, in data 13.11.2022, sollecitandone la riforma parziale, in punto di decorrenza degli interessi di mora, e chiedendo accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Con comparsa depositata in data 31.1.2023, nel rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione per il 21 febbraio
2023, si costituiva il Controparte_4
il quale, contestata la fondatezza dell'appello principale,
[...]
proponeva, a sua volta, appello incidentale, per sentire riformare la pag. 6/42 decisione di primo grado, nella parte in cui erano state disattese le eccezioni da essa sollevate, e concludeva nei termini dinanzi riportati.
Questa Corte, con ordinanza del 26.2.2023, disponeva un supplemento di indagine peritale, nominando il medesimo ausiliare già officiato in primo grado, ing. . Controparte_3
Depositato il supplemento di CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.12.2024, poi sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
Con ordinanza del 17.1.2025, ritualmente comunicata il 21.1.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190, I comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica, l'ultimo dei quali veniva a scadere il 14.4.2025.
Depositate da entrambe le parti le conclusionali e dall'appellante principale anche la memoria di replica, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza oggetto di impugnazione, accoglieva parzialmente la domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , condannando quest'ultimo al
[...] CP_1
pagamento della minore somma di euro 161.637,28, oltre iva ed interessi a far data dall'emissione della sentenza sino al soddisfo, essendo la data di emissione della sentenza il “momento in cui il credito
è stato accertato nell'an e nel quantum”.
pag. 7/42 Il primo Giudice, nell'esaminare le eccezioni sollevate dal CP_1
opponente, rigettava quella di supposta carenza della legittimazione passiva, evidenziando che la previsione contenuta nell'art. 16 del contratto d'appalto, secondo cui l'impresa appaltatrice avrebbe dovuto agire per il recupero delle somme oggetto del contratto nei confronti dei condomini morosi, presupponeva che il condominio stesso, tramite il suo amministratore, fornisse all'appaltatrice la lista degli stessi, e rilevando che, non avendo l'opponente fornito la prova del rilascio di tali informazioni, non poteva invocare siffatta clausola a suo favore.
In ordine all'eccezione di inosservanza delle prescrizioni contrattuali che prevedevano il pagamento rateale del corrispettivo dell'appalto, il
Tribunale affermava che, ai sensi dell'art. 16, ultimo capoverso del contratto, era stata pattuita la perdita del beneficio della rateizzazione in caso di ritardo nel pagamento delle singole rate, circostanza che doveva ritenersi provata e non validamente contestata dall'opponente.
Inoltre, rispetto all'eccezione ex art. 1460 c.c., fondata sul rilievo per cui l'inadempimento all'obbligo di pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite era giustificato dalla mancata consegna della polizza decennale postuma, che l'impresa, ai sensi dell'art. 12 del contratto di appalto, si era impegnata a stipulare, e dalla mancata ultimazione dei lavori, il Tribunale affermava che la sottoscrizione della polizza decennale con pagamento anticipato del relativo premio a garanzia dei lavori eseguiti era un obbligo propedeutico solo all'emissione del certificato di collaudo, non al pagamento delle singole rate, e dagli atti di causa era emerso che la richiesta di rilascio della polizza era successiva alla scadenza delle rate rimaste inadempiute.
pag. 8/42 Quanto all'eccepita mancata ultimazione dei lavori, il primo Giudice sosteneva che “l'impresa ha prodotto in giudizio il Verbale di Collaudo complessivo dei lavori relativi ai Fabbricati A e B e parti comuni, redatto
e firmato dalla D.L. in data 16/11/2015, nel quale si certificava che i lavori appaltati sono stati sostanzialmente ultimati in data
25/09/2014”, rigettando l'eccezione poiché il certificato prodotto dal condominio datato 18.04.2016 “ove veniva sostanzialmente riferito che il cantiere era ancora operante alla data del 24/02/2015, senza indicazione di data di fine dei lavori” doveva ritenersi inattendibile, essendo stato redatto dopo oltre due mesi dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Alla luce di tali considerazioni e di quanto affermato dal proprio
Ausiliare nella relazione peritale, il Tribunale disattendeva, altresì,
l'eccezione del Condominio finalizzata ad ottenere la detrazione, dal credito dell'impresa, delle penali pattuite per il ritardo.
Quanto ai lamentati vizi e difetti delle opere, il Tribunale escludeva, alla luce delle conclusioni rassegnate nella relazione peritale, che l'appaltatrice non si era attenuta alle indicazioni della direzione dei lavori e non aveva eseguito gli ordini di servizio del direttore in relazione al ripristino ed al rifacimento di parte delle opere già eseguite e riteneva non dimostrato che la stessa si fosse rifiutata di sottoscrivere il SAL n. 4 e che vi erano vizi consistiti in “infiltrazioni di acqua piovana in un appartamento al V piano della scala B, il distacco di intonaco tra la canna fumaria ed il cornicione della scala A e fessurazioni all'intradosso del V piano della scala A”.
pag. 9/42 Ciò posto, il Tribunale, rispetto alle lavorazioni eseguite su parti condominiali del fabbricato condominiale, concludeva affermando che le uniche lavorazioni, il cui costo poteva essere detratto dal corrispettivo spettante all'appaltatrice, erano quelle già indicate dal direttore dei lavori nei certificati di collaudo del 13/1/2015 e
7/11/2015, pari ad euro 10.627,20, per i vizi ai lavori condominiali.
Pertanto, l'importo da riconoscere alla società per Parte_1
i lavori condominiali ammontava, secondo il Giudice, ad euro
396.819,71, somma dalla quale doveva esser scomputato quanto già corrisposto dal (pari ad euro 224.554,73) e detratto CP_1
l'importo di euro 10.627,70 per la sussistenza dei menzionati vizi, giungendosi così ad un credito di euro 161.637,28.
Per converso, il primo Giudice escludeva che l'impresa appaltatrice poteva agire in giudizio nei confronti del per ottenere la CP_1
condanna dello stesso al pagamento del corrispettivo di lavori eseguiti su parti private dell'edificio, evidenziando che l'amministratore del condominio, al momento della stipula del contratto, aveva agito, non anche quale rappresentante dei singoli condomini, bensì solo quale rappresentante del . CP_1
§ 4.
Giova premettere che, in difetto di impugnazione da parte di sia passato in giudicato il capo della sentenza, con Parte_1
il quale era stata rigettata la domanda, proposta con l'originario ricorso monitorio, tesa ad ottenere la condanna del al CP_1
pagamento del corrispettivo riferito ai cd. lavori privati.
pag. 10/42 Ciò premesso, occorre soffermarsi, anzitutto, sull'appello incidentale, investendo esso profili attinenti all'an ed al quantum della pretesa creditoria, laddove quello principale concerne esclusivamente la decorrenza degli interessi moratori.
Con il primo motivo d'appello, il impugnava la sentenza CP_1
nella parte in cui il Giudice aveva rigettato l'eccezione, da esso sollevata, di improponibilità e/o inammissibilità della domanda alla luce dell'obbligo, previsto dall'art. 16 del contratto d'appalto, di recuperare le somme non versate dai condomini morosi.
In particolare, l'appellante deduceva che la sentenza risultava errata in quanto, pur avendo riconosciuto la validità della clausola di cui all'art. 16, aveva erroneamente supposto l'inottemperanza dell'amministratore di condominio all'obbligo di fornire all'impresa i nominativi dei condomini morosi, nonostante di tale omissione non vi fosse in atti alcuna prova.
L'istante soggiungeva poi che l'interpretazione avallata dal Tribunale, consistente nel ritenere che siffatta clausola consentisse di “procedere con la richiesta di pagamento nei confronti dell'ente condominiale, preordinata alla creazione del titolo per poi successivamente agire esecutivamente nei confronti dei singoli condomini”, poteva condividersi in relazione a clausole che contemplavano soltanto una semplice rinuncia dell'impresa al vincolo di solidarietà dei condomini, mentre, nella specie, la pattuizione negoziale stabiliva un esplicito divieto dell'impresa di agire nei confronti del . CP_1
§ 5.
pag. 11/42 Con il secondo motivo d'appello, il lamentava che il CP_1
Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. da essa sollevata e fondata sulla circostanza che l'impresa non aveva consegnato, secondo quanto prescritto dall'art. 12 del contratto, la polizza assicurativa decennale a garanzia dei lavori eseguiti. Al riguardo, obiettava che impropriamente il primo Giudice aveva individuato “un collegamento tra l'art. 12 ed il precedente art. 11, che disciplinava il ben diverso tema delle modalità di pagamento del corrispettivo (in 48 rate, di importi diversi per ciascuna palazzina, da corrispondersi per lo più mensilmente a fronte di corrispondenti s.a.l. e certificati della d.l.)” ed affermato che la stipula della polizza era propedeutica al collaudo finale, non già al pagamento delle rate.
La difesa del sosteneva che il primo Giudice aveva male CP_1
interpretato la clausola di cui all'art. 12 del contratto d'appalto, in quanto esso istante non intendeva contestare l'art. 11 del contratto che prevedeva l'obbligo di pagamento rateale del corrispettivo, ma aveva eccepito di aver interrotto “il pagamento delle rate previste quando e perché - essendo sostanzialmente ultimati i lavori ed essendo oramai imminente il collaudo delle opere – l'impresa non aveva ottemperato all'obbligo di stipula e consegna della polizza assicurativa decennale postuma, adempimento che risultava assolutamente fondamentale”.
L'appellante, ad ulteriore conferma della fondatezza dell'eccezione ex art. 1460 c.c., deduceva, altresì, che, nella bozza del verbale generale di collaudo del 16/11/2015, il direttore dei lavori aveva espressamente precisato che l'importo ancora dovuto all'impresa “può pagarsi … secondo le modalità … previste in contratto e previa trasmissione da
pag. 12/42 parte dell'impresa della polizza assicurativa decennale postuma di cui all'art. 12 del contratto di appalto”.
In ultimo, il istante deduceva che la documentazione CP_1
prodotta dalla società con la memoria ex art. 183, Parte_1
6° comma, secondo termine c.p.c., costituita dalla copia dello schema di polizza che figurava già allegato al contratto di appalto e dal bonifico di euro 1.200,00 eseguito il 21/7/2017 in favore di un'agenzia assicurativa con causale “saldo polizza postuma CP_5
decennale”, non era idonea a dimostrare l'effettiva stipula della polizza.
Il Condominio, infatti, soggiungeva che: “aveva ripetutamente richiesto la stipula e la consegna della polizza decennale postuma, ma non ha mai avuto alcun riscontro da parte dell'impresa; ¨ il documento in questione, peraltro ben noto, altro non era che una bozza del contratto di assicurazione che l'impresa avrebbe dovuto stipulare e sottoscrivere dopo l'ultimazione dei lavori;
¨ purtroppo, però, la stipula del vero e proprio contratto di assicurazione non è mai avvenuta, come confermato
e dimostrato dal fatto che “ non ha dedotto e/o Parte_1
provato nulla in tal senso;
¨ infine, in relazione a tale profilo nessun valore può essere di per sé solo attribuito alla copia del bonifico asseritamente eseguito dall'impresa, sia perché ciò è avvenuto solo il
21/7/2017 (a distanza di cinque anni dalla stipula del contratto di appalto ed addirittura quando il presente giudizio era già da tempo pendente, ovviamente ad “uso e consumo” delle difese svolte dall'impresa), sia perché il beneficiario non risulta essere una
Compagnia di assicurazione, ma una semplice agenzia di cui non si hanno ulteriori riferimenti, sia perché il versamento non è stato
pag. 13/42 accompagnato da alcun atto proveniente dalla stessa agenzia e/o dalla
Compagnia che avrebbe emesso o avrebbe dovuto emettere la polizza, per cui la semplice indicazione riportata dalla stessa impresa nella causale del pagamento non è sufficiente per imputarlo ad una qualsiasi polizza”.
§ 6.
Con il terzo motivo d'appello, il censurava la sentenza di CP_1
primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di mancato rispetto delle modalità di pagamento del corrispettivo, valorizzando la previsione contenuta nell'art. 16 del contratto d'appalto e sostenendo che tale clausola giustificava la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di ritardo nei pagamenti mensili.
Sul punto, l'istante affermava che il Tribunale non aveva tenuto in considerazione la circostanza che “al momento della proposizione della domanda di pagamento (con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, il 22/1/2016) il residuo credito dell'impresa era quasi del tutto inesigibile, perché non erano ancora venute a scadenza ben n. 11 rate di € 3.499,15 per la palazzina B (per complessivi € 38.490,65) e ben
n. 20 rate di € 5.096,59 per la palazzina A (per complessivi €
101.931,80), per un totale complessivo di € 140.422,45”.
Peraltro, ad avviso dell'appellante, la clausola che prevedeva il pagamento rateale del corrispettivo conteneva un termine a favore del debitore, in tal modo impedendo al creditore di esigere il pagamento integrale del suo credito prima della scadenza, tenuto conto del fatto che “l'impresa non aveva mai esplicitamente invocato un'eventuale decadenza del dal beneficio del termine derivante dalla CP_1
pag. 14/42 rateizzazione concordata, anche per l'evidente insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1186 c.c.”.
A conforto del proprio argomentare, il deduceva che la CP_1
previsione di cui all'art. 16 del contratto d'appalto, laddove prevedeva la perdita del beneficio della rateizzazione in caso di inadempimento, era riferibile solo ai singoli condomini morosi e non al . CP_1
§ 7.
Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione, sollevata dalla difesa dell'appellante principale in relazione ai citati tre motivi di gravame, mediante la quale si è inteso sostenere che l'esame nel merito di siffatte censure sarebbe preclusa dal giudicato esterno formatosi in ragione della mancata proposizione, da parte del , CP_1
dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2752/2015, emesso dal Tribunale di Napoli, avente ad oggetto il pagamento del credito nascente dal primo SAL relativo ai medesimi lavori.
L'eccezione non è fondata alla luce del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “Il decreto ingiuntivo divenuto inoppugnabile, che sia stato ottenuto dal creditore per una frazione soltanto del suo credito, non produce alcun effetto di giudicato (né interno, trattandosi di diverso processo, né esterno od implicito, vertendosi non in tema di rapporto presupposto bensì di "altra porzione" del medesimo rapporto obbligatorio) nel successivo giudizio avente ad oggetto la restante parte del credito” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n.
18205 del 03/07/2008; conf. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 23077 del
18/08/2021: “L'eventuale giudicato formatosi su una frazione del complessivo credito non è idoneo a spiegare effetti sul successivo giudizio
pag. 15/42 avente ad oggetto una diversa frazione del credito, non potendosi configurare né un giudicato interno, trattandosi di un diverso processo, né di un giudicato esterno o implicito, non relativo ad un rapporto presupposto, ma riguardando un'autonoma porzione del medesimo rapporto obbligatorio vertente tra le stesse parti”).
§ 8.
Passando al merito delle censure dinanzi indicate e muovendo dall'esame del primo motivo, lo stesso risulta infondato.
L'art. 16 del contratto di appalto così recita: “L'impresa con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di rinunciare espressamente al vincolo di solidarietà tra i condomini. Tale rinuncia si intende come assoluto obbligo per l'impresa di agire per l'eventuale recupero coattivo dei suoi crediti non nei confronti del Condominio, ma solo ed esclusivamente nei confronti dei Condomini morosi.
L'Amministratore comunicherà all'impresa il nominativo dei Condomini morosi con relativo domicilio e con indicazione della quota di rispettiva competenza dovuta in base al riparto da lui redatto”.
Ad avviso del Collegio l'interpretazione della clausola contrattuale de qua, come operata dal primo Giudice, è condivisibile, in quanto la stessa, laddove discorre di recupero coattivo dei crediti da parte dell'impresa, deve intendersi riferita alle azioni esecutive da intraprendersi ad opera dell'appaltatore per ottenere il concreto soddisfacimento delle proprie ragioni. In tal senso milita anche il rilievo per cui il presupposto dell'operare di siffatta clausola è che l'amministratore comunichi all'impresa l'elenco dei condomini non in regola con i pagamenti, recante l'indicazione della quota di rispettiva pag. 16/42 spettanza secondo il piano di riparto redatto dallo stesso amministratore. La previsione negoziale, quindi, non preclude all'appaltatore la possibilità di agire in giudizio, in sede di cognizione, per ottenere un titolo giudiziale da far valere, poi, solo nei riguardi dei condomini non in regola con i pagamenti ed a condizione, ovviamente, che vi sia stata la comunicazione, da parte dell'amministratore, dell'elenco dei morosi.
Peraltro, in senso conforme a quanto dinanzi osservato depone il principio secondo cui “.. ogni qual volta l'amministratore contragga obblighi con un terzo, coesistono distinte obbligazioni, concernenti, rispettivamente, l'intero debito e le singole quote, facenti capo la prima al Condominio, rappresentato appunto dall'amministratore, e le altre ai singoli condomini, tenuti in ragione e nella misura della partecipazione al condominio ai sensi dell'art. 1123 c.c. (Cass. n. 1851 del 2017; cfr. Cass.
n. 8530 del 1996; Cass. Sez. Un. n. 9148 del 2008; Cass. n. 14530 del
2017). Dunque, la natura parziaria dell'obbligazione non limita la rappresentanza processuale dell'amministratore, il quale può indifferentemente evocare in giudizio i singoli condomini morosi, oppure il Condominio in persona dell'amministratore protempore, conseguendo così, in entrambi i casi, un titolo da mettere in esecuzione avverso i singoli condomini per la quota di rispettiva competenza, operando la parziarietà come regola di imputazione interna del debito” (cfr. Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 27363 del 2018).
Peraltro, nella specie, l'inottemperanza dell'amministratore all'obbligo, contrattualmente assunto, di comunicare all'impresa l'elenco dei pag. 17/42 condomini morosi può, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, ritenersi provato per tabulas.
In tal senso, invero, milita il tenore della lettera, datata 9.9.2015, recapitata al il 14.9.2015, allegata alla comparsa di CP_1
costituzione di primo grado dell'appaltatrice, con la quale l'impresa, premesso di avere già ottenuto dal Tribunale di Napoli il decreto ingiuntivo n. 2752/2015, avente ad oggetto il pagamento dell'importo di euro 68.491,16, credito che, al netto dei pagamenti parziali eseguiti dal , ammontava a quella data ancora ad euro 49.891,26 e CP_1
che, nelle more, erano stati eseguiti lavori per ulteriori euro 47.276,60, sollecitava l'amministratore, reiterando richieste già rimaste inevase, oltre che a pagare quanto di spettanza, a voler comunicare l'elenco dei condomini morosi, con indicazione degli importi singolarmente dovuti.
A fronte di tale chiara risultanza documentale, cui già il primo Giudice si era riferito, il si limitava genericamente a sostenere che CP_1
non vi era alcuna prova concreta dell'inottemperanza dell'amministratore all'obbligo di fornire i nominativi dei condomini morosi.
Siffatta deduzione non consente di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'originario opponente, in quanto competeva al indicare le risultanze documentali mediante le quali CP_1
l'amministratore aveva inteso dare attuazione alla pattuizione contenuta nell'art. 16 del contratto.
§ 9.
Anche il secondo motivo è infondato, non apparendo il rifiuto, da parte del , del pagamento del credito preteso dall'impresa, CP_1
pag. 18/42 giustificabile in ragione del dedotto inadempimento, ad opera dell'appaltatrice, all'obbligo, di cui all'art. 12 del contratto, di consegnare una polizza decennale postuma a garanzia dei lavori eseguiti.
Sul punto deve rilevarsi che, in effetti, l'art. 11 del contratto prevedeva l'obbligo per il committente condominio di pagare il corrispettivo dell'appalto attraverso il versamento di 47 rate mensili di eguale importo, aventi diversa decorrenza per la palazzina A e la palazzina B.
Il presupposto del pagamento era costituito, secondo la previsione contrattuale de qua, dalla redazione, da parte della DL, dello stato di avanzamento dei lavori e del relativo certificato di pagamento attestante che i lavori avevano effettivamente raggiunto l'importo della rata. Si prevedeva che i pagamenti avrebbero dovuto essere eseguiti entro 10 giorni dall'emissione dei certificati di pagamento.
Orbene, nell'opporsi al pagamento delle somme oggetto del ricorso monitorio, l'odierno appellante non aveva dedotto la mancata redazione dei SAL o l'esecuzione di quantità di lavori inferiori a quelle richieste, ma, come visto, l'inadempimento dell'impresa all'obbligo di consegnare la polizza decennale.
A ben vedere, tuttavia, tale inadempimento dell'impresa, ove pure verificatosi, non appare idoneo a pregiudicare il diritto della stessa ad esigere il pagamento, in quanto attiene ad una prestazione che non si pone in rapporto sinallagmatico diretto con quella di pagamento del corrispettivo (tanto è vero che quest'ultima è regolata dall'art. 11 del contratto, mentre l'altra, relativa alla consegna della polizza, dal pag. 19/42 successivo art. 12) e, soprattutto, risulta anche cronologicamente successivo rispetto all'inadempimento posto in essere dal condominio.
Deve, pertanto, ritenersi l'inidoneità della sollevata eccezione di inadempimento a paralizzare la domanda dell'impresa alla luce del principio, invero consolidato, a mente del quale “Il giudice ove venga proposta dalla parte l'eccezione "inadimplenti non est adimplendum" deve procedere ad una valutazione comparativa degli opposti inadempimenti avuto riguardo anche alla loro proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto e alla loro rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, sulle posizioni delle parti e sugli interessi delle stesse, per cui, qualora rilevi che l'inadempimento della parte nei cui confronti è opposta l'eccezione non è grave ovvero ha scarsa importanza, in relazione all'interesse dell'altra parte a norma dell'art. 1455 c.c., deve ritenersi che il rifiuto di quest'ultima di adempiere la propria obbligazione non sia di buona fede e quindi non sia giustificato ai sensi dell'art. 1460, comma 2, c.c.” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 22626 del 08/11/2016).
Resta, di conseguenza, assorbita la disamina delle considerazioni svolte dal al fine di dimostrare l'inadempimento in cui CP_1
l'impresa era incorsa nell'ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 12 del contratto di appalto.
§ 10.
E', del pari, infondato il terzo motivo.
Se è vero che la clausola, invocata dall'appellante, contenuta nell'ultima parte dell'art. 16 del contratto, espressamente dispone che, in caso di mancato puntuale pagamento da parte del singolo condomino di pag. 20/42 qualche rata mensile, l'impresa avrebbe potuto chiedere a detto condomino il pagamento sia delle rate scadute che di tutte quelle a scadere, con conseguente perdita del beneficio del termine, è, del pari, pacifico che, nella specie, l'inadempimento abbia riguardato un credito che, secondo la deduzione dell'originaria ricorrente, ammontava, al momento del deposito del ricorso, ad euro 147.324,61.
Del resto, con il motivo in esame, il , reiterando l'eccezione CP_1
già sollevata in primo grado, non deduceva affatto di avere provveduto al pagamento nemmeno parziale dell'indicato importo, ma ne sosteneva l'inesigibilità per non essere ancora interamente decorso, al momento della proposizione del ricorso monitorio, il termine di scadenza del piano rateale di pagamento.
Ma se, come appare pacifico alla luce delle stesse difese svolte dall'appellante, le rate maturate sino al momento della proposizione del ricorso non erano state pagate, e se, inoltre, come dinanzi già rilevato, il aveva finanche omesso di comunicare CP_1
all'impresa l'elenco dei condomini morosi, appare evidente che il presupposto per la decadenza dal beneficio del pagamento rateale si era certamente verificato e che legittimamente l'impresa aveva agito, contro il stesso, per ottenere il pagamento sia delle rate CP_1
scadute e non versate che di quelle a scadere in un'unica soluzione.
Quindi, un'interpretazione della clausola, di decadenza dal beneficio del termine, coerente con la riconosciuta facoltà dell'impresa di agire giudizialmente, oltre che nei confronti dei singoli condomini anche del
, impone di ritenere che, verificatosi l'inadempimento dei CP_1
condomini al pagamento delle rate mensili (circostanza, come detto,
pag. 21/42 assolutamente pacifica), l'appaltatore possa esigere dallo stesso il totale, salva, ovviamente, la necessità di escutere, CP_1
almeno in prima battuta, esecutivamente i soli morosi.
Peraltro, l'opposta tesi prospettata dal , a mente della CP_1
quale la decadenza dal beneficio del termine dovrebbe riguardare i singoli condomini e non la collettività condominiale che continuerebbe a beneficiare della dilazione di pagamento, stride in maniera evidente con la considerazione per cui parte del contratto di appalto è pur sempre il e che, quindi, la perdita della facoltà di CP_1
pagamento rateale, una volta verificatasi a seguito dell'inadempimento dei singoli condomini, non può che riverberarsi anche nei confronti dello stesso.
§ 11.
Con il quarto motivo d'appello, il censurava la sentenza CP_1
per avere la stessa omesso di pronunciarsi sull'eccezione con cui era stata contestata la mancata ultimazione dei lavori da parte della società appaltatrice. Al riguardo, assumeva che il comportamento omissivo dell'impresa aveva impedito alla direzione dei lavori di emettere il certificato di ultimazione dei lavori, che avrebbe poi consentito l'emissione del certificato di collaudo e la successiva approvazione da parte dell'assemblea condominiale. Osservava, altresì, che il primo Giudice si era limitato a richiamare le risultanze della CTU, nella quale si riteneva che i lavori fossero stati ultimati il 25/9/2014, in base alle risultanze del giornale lavori, sebbene, in effetti, tanto non poteva dirsi in quanto, ancora a quella data, il cantiere non era stato sgomberato dalle attrezzature e dai materiali, come dichiarato anche pag. 22/42 dal teste e dal legale rappresentante della Testimone_1 Parte_1
in sede di interrogatorio formale.
[...]
L'istante soggiungeva che il CTU aveva “frainteso ed equivocato il riferimento contenuto nella bozza di verbale di collaudo datata
16/11/2015, ove si era accennato a tale “sostanziale ultimazione dei lavori” esclusivamente per poter comunque procedere alle necessarie verifiche contabili”, mentre le ulteriori bozze dei verbali di collaudo non erano state accettate e sottoscritte dall'impresa. In ogni caso, nessuna di tali bozze era stata approvata dall'assemblea dei condomini, la quale nella riunione del 9.5.2016 aveva approvato solo la successiva e conclusiva bozza di verbale di collaudo rielaborata dalla D.L. in data
18.4.2016.
L'affermazione secondo cui l'appaltatrice aveva ultimato i lavori il
25/9/2014 era, quindi, priva di fondamento in quanto “i documenti indicativi di tale data non erano dei veri e propri certificati di collaudo, bensì solo semplici bozze di verbali di collaudo, contenenti il riepilogo economico dei lavori”, redatti a causa dal persistente rifiuto dell'impresa di sottoscriverli, con conseguente impossibilità di attribuire ad essi un valore negoziale.
§ 12.
Il motivo, con il quale il ha ritenuto di poter paralizzare la CP_1
pretesa dell'appaltatrice in ragione di una dedotta mancata ultimazione dei lavori, è infondato.
Basterà, sul punto, rilevare che lo stesso , nell'atto di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, aveva finanche ammesso la sostanziale ultimazione dei lavori al 25.9.2014, avendo imputato pag. 23/42 all'impresa solo un dedotto sforamento, rispetto al termine dell'8.8.2014 pattuito per la relativa ultimazione, per avere la stessa omesso di liberare il cantiere da materiali ed attrezzature.
A ben vedere, peraltro, la dedotta inosservanza del citato termine mai potrebbe pregiudicare il diritto dell'impresa al pagamento del corrispettivo non riscosso, potendo, in tesi, solo legittimare, ove non altrimenti giustificato, l'applicazione della clausola penale di euro
200,00 al giorno, prevista dall'art. 13 del contratto. Tale previsione negoziale, infatti, lungi dal precludere all'impresa di esigere il corrispettivo in caso di accertata inosservanza del termine convenzionalmente pattuito, stabiliva che l'ammontare della penale sarebbe stata portata in detrazione dal corrispettivo.
Né, come detto, è fondatamente sostenibile che l'impresa non abbia ultimato i lavori, sia alla luce dell'ammissione in tal senso contenuta nella citazione di primo grado, sia in considerazione di quanto rilevato dal CTU, che, a pagina 23 del suo elaborato, valorizzando il contenuto del certificato di collaudo complessivo Fabbricato “A”, “B” e parti comuni del 16/11/2015, redatto dalla direzione lavori, evidenziava come in esso fosse riportato quanto segue: “non essendo pervenuta alcuna comunicazione di ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatore, la D.L. ha provveduto ai fini del presente atto ad accertare attraverso il giornale dei lavori la sostanziale ultimazione dei lavori al 25/9/2014, escludendo i ritardi non addebitabili all'impresa, ai fini dell'applicazione delle penali per ritardata esecuzione”.
In contrario, non soccorre il riferimento, operato dal , al CP_1
contenuto della “bozza di verbale di collaudo datata 18/4/2016 ed
pag. 24/42 approvato dall'assemblea condominiale del 9/5/2016, ove si segnala un'ultimazione sostanziale dei lavori al 24/2/2015, con un ritardo di 200
(invece che di 48) giorni ed una penale di € 40.000,00 (invece che di €
9.600,00)”.
Come evidenziato condivisibilmente dal primo Giudice, in effetti, tale certificato, redatto dagli stessi DL, deve considerarsi inattendibile, indicando, sulla base dello stesso giornale dei lavori, una data di ultimazione ampiamente successiva rispetto a quella riportata nel certificato di collaudo del 16/11/2015, valorizzato dal CTU.
Peraltro, nemmeno va sottaciuto che il verbale di collaudo del
18/4/2016 veniva redatto in epoca successiva alla notifica del decreto ingiuntivo ed appare, quindi, ragionevole ipotizzare che la relativa predisposizione risponda ad esigenze difensive del , CP_1
piuttosto che esporre, in maniera attendibile, il reale svolgersi dei fatti.
Né, peraltro, risulta essere stata addotta alcuna plausibile spiegazione del motivo per il quale i DL, nel precedente verbale del 16/11/2015 da essi redatto quando ancora il giudizio non era stato instaurato, avessero indicato una data di ultimazione dei lavori, come detto, ampiamente anteriore.
§ 13.
Con il quinto motivo del suo appello incidentale, il CP_1
lamentava che il Tribunale aveva rigettato l'eccezione di inadempimento, da esso sollevata, avendo erroneamente ritenuto che l'impresa appaltatrice aveva rispettato gli obblighi di tempestiva e corretta esecuzione dei lavori.
pag. 25/42 In particolare, l'istante osservava che il primo Giudice, aderendo acriticamente alle risultanze della CTU, aveva omesso di considerare che, nel corso del rapporto, “l'impresa aveva costantemente omesso di collaborare con la D.L., si era rifiutata di sottoscrivere i S.A.L. (ad eccezione del n. 4), aveva disatteso tutti gli ordini di servizio, aveva eseguito con colpevole negligenza e trascuratezza una serie di lavorazioni e si era rifiutata di procedere ai relativi ripristini e rifacimenti”, come confermato sia dagli ordini di servizio inviati dalla
D.L. sempre disattesi da sia dalla puntuale Parte_1
deposizione resa dall'arch. all'udienza del Testimone_2
15/11/2018.
L'impresa appaltatrice, soggiungeva il appellante, non CP_1
aveva rispettato il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, il quale era stato inizialmente fissato per il 19/7/2014 e concordemente prorogato all'8/8/2014, in quanto le opere non risultavano ancora completate nemmeno al momento della proposizione della domanda giudiziale, considerato che all'epoca del ricorso per d.i. l'impresa certamente non aveva proceduto allo sgombero dei materiali e dei suoi macchinari dalle aree condominiali.
Inoltre, l'istante deduceva che, a causa del colpevole ritardo nel quale l'impresa era incorsa, la direzione dei lavori aveva previsto, nell'ultima stesura della bozza del verbale di collaudo, l'applicazione di una penale per la ritardata esecuzione dei lavori per complessivi euro 40.000,00, nel rispetto dell'art. 13 del contratto, nonché la detrazione dell'importo di euro 10.627,70 per i difetti di alcune opere secondo quanto previsto dall'art. 7 del contratto.
pag. 26/42 Tali circostanze, a dire del appellante, erano state CP_1
contestate solo genericamente dalla società al Parte_1
punto che la condotta processuale dalla stessa serbata avrebbe dovuto indurre il Giudice a “ritenere non contestati da “ gli Parte_1
addebiti sollevati dal in merito”. CP_1
Il Giudice di prime cure, al contrario, si limitava a prestare adesione alle valutazioni espresse dal proprio Ausiliare, ing. , il Controparte_3
quale escludeva che alla società potessero essere addebitate le penali
“per l'ipotizzata assenza di particolari grafici costruttivi (nella progettazione iniziale e nelle richieste di variazione impartite con note o ordini di servizio), il che avrebbe reso “necessario impartire disposizioni sul cantiere, con impossibilità per l'impresa di organizzare il lavoro secondo il cronoprogramma previsto””, senza tener conto dell'impegno profuso dalla direzione dei lavori, continuativamente presente in cantiere, che, attuando una costante interlocuzione e confronto con l'impresa, l'aveva messa in condizioni di verificare le lavorazioni da eseguire e, quindi, di organizzare correttamente tempi e modi di esecuzione dei lavori, anche in relazione alle poche variazioni richieste in corso d'opera rispetto alle lavorazioni appaltate.
Quanto ai vizi lamentati, il affermava che la valutazione CP_1
dell'ausiliare del Tribunale in ordine ai difetti emersi dopo la redazione delle bozze dei verbali di collaudo, considerati non “imputabili all'impresa, ma solo a scelte progettuali … effettuate che hanno comportato un più rapido ripresentarsi dei fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo”, era scorretta e non teneva conto della natura dell'appalto, avente ad oggetto solo semplici lavori di manutenzione e pag. 27/42 dell'irrilevanza di tale lacuna tenuto conto dell'accertata costante presenza della direzione dei lavori in cantiere.
§ 14.
Il motivo è infondato.
Muovendo dalla questione afferente al preteso inadempimento dell'impresa, consistito nell'avere la stessa disatteso il termine previsto per l'ultimazione dei lavori (inizialmente fissato per il 19/7/2014 e concordemente prorogato all'8/8/2014), giova rilevare che, come emerge dalla CTU svolta in primo grado, la quale, come già detto, valorizzava sul punto il contenuto del primo certificato di collaudo redatto dalla DL il 16/11/2015, i lavori dovevano considerarsi ultimati al 25/9/2014, con un ritardo di 48 giorni rispetto al termine di ultimazione delle opere concordemente prorogato all'8/8/2014.
Dalla stessa CTU si desume, poi, che, in ragione di ciò, nel medesimo certificato di collaudo la DL applicava all'impresa una penale di euro
9.600,00, ottenuta moltiplicando la somma di euro 200,00, prevista dall'art. 13 del contratto, per i 48 giorni di ritardo.
Quindi, l'ausiliare del primo Giudice dava conto del fatto che i giorni di ritardo erano stato determinati dalla DL sulla base di dati desunti dal giornale dei lavori.
Ciò premesso, peraltro, lo stesso CTU, alle pagine da 21 a 23 del suo elaborato, riteneva giustificato il ritardo dell'impresa e, quindi, non dovuta la penale per ritardata ultimazione dei lavori, valorizzando al riguardo la carente documentazione progettuale che non aveva consentito uno svolgimento ordinato ed armonico delle opere.
pag. 28/42 In aggiunta l'Ausiliare, in replica alle osservazioni dei Ct del
, il cui contenuto veniva sostanzialmente trasfuso nel CP_1
motivo in esame, osservava: “il ctu, viste le note tecniche e gli allegati .. concorda con i ctp del che la documentazione dagli stessi CP_1
prodotta è sufficiente per istruire una pratica edilizia, (CILa 3714/2012).
Tuttavia, tale documentazione progettuale, adeguata come detto per conseguire il titolo edilizio, è risultata nei dettagli insufficiente per conferire totale autonomia all'impresa .. riguardo ai ritardi, non è stata fornita prova da parte dei tecnici del di aver con CP_1
tempestività trasmesso all'impresa i dettagli costruttivi e tutte le variazioni progettuali, di aver riaggiornato e condiviso il cronoprogramma in conseguenza di tali variazioni. Non risulta agli atti il giornale dei lavori, la cui presentazione avrebbe certamente chiarito
l'andamento dei lavori, le risorse impegnate, i materiali impiegati, le osservazioni della direzione dei lavori sulla qualità del lavoro e sul rispetto o meno delle tempistiche”.
Nel ribadire che, a suo avviso, il ritardo non andasse ascritto ad una condotta inadempiente dell'impresa, il CTU rilevava ulteriormente che
“i lavori progettati e le variazioni ai lavori, anche se comunicate con note
o ordini di servizio, sono prive di particolari grafici costruttivi, è stato quindi necessario impartire disposizioni sul cantiere, con impossibilità per l'impresa di organizzare il lavoro secondo il cronoprogramma previsto. Oltretutto non è stato rinvenuto il giornale di cantiere con annotazione di maestranze, materiali ed attrezzature, con indicazione delle lavorazioni eseguite quotidianamente, con annotazione delle visite
pag. 29/42 e delle annotazioni della direzione dei lavori, sulla qualità e sulle tempistiche dei lavori.
Riguardo alla variazione alle lavorazioni appaltate, il ctu concorda che queste non hanno sostanzialmente stravolto l'oggetto dell'appalto, ma hanno certamente influito sull'organizzazione modificando le previsioni tecnico economiche che l'impresa ha manifestato con la propria offerta economica” (cfr. CTU pagg. 30, 34).
Al cospetto delle motivate argomentazioni del CTU, l'appellante, come visto, si limitava a ribadire i rilievi dei propri consulenti di parte, ai quali l'ausiliare del primo Giudice aveva compiutamente risposto.
Ne segue che, condividendo questa Corte il percorso valutativo espresso dalla CTU, la sentenza impugnata, che, a sua volta, ne aveva recepito le conclusioni, resista alle critiche dell'appellante.
Deve, del pari, essere disattesa la richiesta del di CP_1
applicazione della penale nella maggior misura di euro 40.000,00 (così come stimata nella bozza di verbale di collaudo approvata dall'assemblea condominiale) per le ragioni dinanzi già evidenziate in relazione al quarto motivo di appello. Infatti, tale deduzione difensiva risulta fondata sul verbale di collaudo del 18/4/2016, che, come prima detto, non può considerarsi attendibile.
§ 15.
Va, poi, esaminata l'ulteriore censura, pure formulata con il quinto motivo di appello, mediante la quale il aveva contestato al CP_1
primo Giudice l'acritica adesione alla CTU, nella parte in cui l'ausiliare aveva ritenuto di non considerare, in diminuzione dal credito dell'impresa, il costo degli interventi occorrenti a porre rimedio a vizi pag. 30/42 delle opere che si erano manifestati dopo la redazione delle bozze dei verbali di collaudo, vizi che, erroneamente, il consulente aveva inteso attribuire “a scelte progettuali … effettuate che hanno comportato un più rapido ripresentarsi dei fenomeni di carbonatazione del calcestruzzo”.
§ 16.
La censura è infondata.
Nella relazione depositata in primo grado, il CTU aveva rilevato che, dopo la redazione dei collaudi, erano emerso ulteriori vizi, diversi da quelli che la DL aveva già portato in detrazione dal credito dell'impresa ed in merito ai quali lo stesso CTU aveva convenuto con la DL. Si trattava, in specie, di vizi palesatisi all'interno di appartamenti privati, nonché, quanto alle opere su parti comuni, consistenti in micro cavillature sui frontalini, difetti di funzionalità dei gocciolatoi dei marmi dei balconi, mancata impermeabilizzazione dei parapetti inclinati.
In ordine a tali vizi, che il deduceva essere ascrivibili ad CP_1
un'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, l'ausiliare rilevava che: i vizi relativi agli immobili ubicati nella scala “A” al piano terzo (prop.
e al piano secondo (propr. ) erano con certezza non Per_1 Per_2
correlabili ai lavori eseguiti dall'impresa; i danni all'interno dell'immobile di proprietà dovuti ad infiltrazioni tra fabbricato CP_6
e canne fumarie, erano ascrivibili all'omessa progettazione dei relativi interventi in sede di affidamento dell'appalto; le diffuse cavillature sui frontalini sia in prossimità dei piantoni metallici delle ringhiere che in altri punti, sempre sui frontalini, erano da imputare al carattere pag. 31/42 parziale dell'intervento commissionato dal condominio all'impresa.
Invero, sul punto, il CTU asseriva che “l'intervento sui frontalini in calcestruzzo armato ed in particolare la demolizione del copriferro è risultata parziale, effettuata sino al raggiungimento della parte più compatta del calcestruzzo;
il ripresentarsi delle cavillature dimostra che le parti di armatura non interessate dall'intervento .. hanno rapidamente generato la ripartenza del fenomeno corrosivo generando sia sulle parti interessate dall'intervento che su quelle invece non interessate una pressione tale da produrre le micro cavillature” e concludeva affermando che “prevedere un intervento sull'intera superficie dei frontalini con un rasante armato con rete sintetica avrebbe contrastato e rallentato il processo di micro cavillatura”; in relazione ai difetti di funzionalità dei gocciolatoi dei marmi dei balconi, il CTU rilevava che il posizionamento dei marmi di coronamento dei balconi non era corretto, ma tanto dipendeva, non già da un'errata esecuzione dei lavori, quanto da una carenza progettuale e da un vizio di costruzione dello stesso fabbricato, dal momento che “i marmi hanno la sporgenza massima possibile essendo posizionati in aderenza ai piantoni delle ringhiere, ciò nonostante in alcuni casi la posizione non è sufficiente a garantire il funzionamento del gocciolatoio. La direzione dei lavori avrebbe dovuto ordinare la dissaldatura dei piantoni delle ringhiere ed il posizionamento a distanza in modo da porre in opera i marmi alla giusta distanza di frontalini e consentire il corretto funzionamento dei gocciolatoi”; in ordine alla mancata impermeabilizzazione dei parapetti inclinati, infine, l'ausiliare affermava “che la protezione preesistente è stata eliminata e sostituita con un intonaco poi verniciato, privo di
pag. 32/42 impermeabilizzazione; tale parapetto, sebbene con forte inclinazione, sottoposto agli agenti atmosferici, genererà con il passare del tempo, infiltrazioni con manifestazioni all'intradosso piano del cornicione ed anche all'interno degli appartamenti all'ultimo piano”.
Ciò premesso, avendo il , con il quinto ed il sesto motivo di CP_1
appello, contestato la sentenza nella parte afferente alla mancata quantificazione del costo degli interventi di rimozione dei descritti vizi, questa Corte disponeva, a mezzo dello stesso CTU, un supplemento di indagine peritale, depositato dall'ing. in data 8.10.2023. CP_3
Anche in detto elaborato, l'ausiliare, oltre a quantificare in ossequio al mandato peritale i costi di eventuali interventi di ripristino delle opere, confermava il proprio precedente parere.
In particolare, riguardo ai “ … difetti di funzionalità dei gocciolatoi dei marmi dei balconi …”, il CTU chiariva ulteriormente che “trattasi di difetto di costruzione;
il fabbricato è stato costruito posizionando i piantoni delle ringhiere in alcuni casi troppo accostati al filo dei frontalini;
di conseguenza l'incisione a “V” (gocciolatoio) posta al di sotto dei marmi di coronamento dei balconi risulta in alcuni casi accostata al frontalino e quindi inefficace. Il difetto, quindi, c'è ma nasce con la costruzione del fabbricato e non con i lavori di manutenzione straordinaria oggetto di contenzioso.
La decisione di non procedere alla rimozione delle ringhiere ed al loro corretto posizionamento effettuata in fase di progettazione è stata di fatto condivisa dal committente con l'approvazione del capitolato tecnico economico. Tra l'altro, il titolo autorizzativo (Cila 3714/2012) con cui sono stati eseguiti i lavori al fabbricato non avrebbe consentito lo
pag. 33/42 smontaggio e il rimontaggio delle ringhiere, con necessità di rimuovere in corrispondenza dei piantoni l'estradosso della struttura in calcestruzzo del balcone (al fine di ancorare sufficientemente all'armatura del balcone la staffa della ringhiera dopo averla correttamente posizionata); tale attività avrebbe necessitato di una diversa autorizzazione edilizia [SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio
Attività)]”.
Inoltre, nel dare conto dell'obiezione del , a mente della CP_1
quale il dedotto difetto di costruzione non sussisteva, il CTU chiariva come le foto prodotte dal CT del si riferivano “ad una zona CP_1
del fabbricato in cui i piantoni sono posizionati in modo da riuscire a posizionare correttamente i marmi ed il sottostante gocciolatoio.
Il ctu ha indicato il difetto dei piantoni, intendendolo però come localizzato e non diffuso e come concausa delle lesioni riscontrate.
Il ctu deve inoltre rilevare e precisare che le spicconature dei frontalini, come peraltro risulta dal riscontro contabile, non sono state effettuate sul 100% della loro superficie, ma solo su di una parte;
ciò significa che non tutti i piantoni (o meglio la parte dei piantoni annegata nel copriferro dei frontalini in calcestruzzo)) sono stati trattati con prodotti protettivi antiruggine e/o convertitori di ruggine;
l'utilizzo discontinuo di prodotti convertitori di ruggine di armature dei solai e piantoni annegati, è quindi dovuto alla parzialità dell'intervento di demolizione all'epoca effettuato”.
Riguardo, alle “micro cavillature sui frontalini”, il CTU, ribadendo il convincimento espresso in primo grado, evidenziava che “Avendo deciso di intervenire localmente, verificando anche alla presenza della
pag. 34/42 D.L. le zone di frontalino distaccate o in fase di distacco (mediante saggi effettuati battendo con attrezzo manuale sulla zona), è molto probabile che nelle zone dove non si è intervenuto era già in atto il processo di ossidazione delle parti metalliche, nei piantoni e nelle armature metalliche dei balconi, che ha generato il formarsi di cavillature come accertato.
Il lavoro di risanamento strutturale dei frontalini, parzialmente eseguito,
e la mancanza di una “mappatura” delle zone di intervento, non hanno consentito di determinare un nesso di causalità tra lavori e danni”.
Infine, in relazione all'impermeabilizzazione dei parapetti, il CTU chiariva che “le lavorazioni oggetto di contratto non prevedevano
l'introduzione di interventi migliorativi di impermeabilizzazione dei parapetti.
L'impresa ha correttamente segnalato a mezzo pec tale possibile variante tecnica che non è stata però presa in considerazione da D.L. e
Committente; si deve tuttavia segnalare che dagli ultimi sopralluoghi effettuati le lavorazioni effettuate sui parapetti si presentano in buono stato manutentivo, né sono state segnalate infiltrazioni al di sotto degli stessi.
Si può dire pertanto che le scelte effettuate dai progettisti sono state corrette”.
In conclusione, alcuno dei vizi manifestatosi in fase post-collaudo è causalmente ascrivibile ad un'esecuzione non a regola d'arte dei lavori, dovendosi gli stessi ritenere riconducibili a caratteristiche originarie del fabbricato o a scelte progettuali che, evidentemente per ragioni economiche, hanno comportato un intervento, in alcuni punti, parziale pag. 35/42 (cfr. pag. 48 della CTU di primo grado, ove si legge: “I vizi riscontrati, successivi alle operazioni di collaudo, derivano da scelte progettuali che hanno dato priorità al rispetto del budget piuttosto che all'introduzione di nuove lavorazioni che tenessero conto delle modalità costruttive adottate all'epoca di realizzazione del fabbricato, e degli interventi correttivi necessari e da adottare per rendere efficaci tutti gli interventi successivi di manutenzione”).
Del resto, non va sottaciuto che, come emerge dalla CTU e come si ricava dalle stesse difese del , l'esecuzione dei lavori è CP_1
avvenuta sotto il controllo costante e continuo della DL, presente quotidianamente sul cantiere per impartire le necessarie prescrizioni sulle modalità di esecuzione dei lavori e per il necessario supporto alla ditta esecutrice. Ne segue che, nella specie, l'impresa si sia attenuta alle rigide indicazioni provenienti dai tecnici designati dal condominio, che ne hanno fortemente ridotto l'autonomia. Ciò comporta l'esonero da responsabilità dell'impresa in relazione ai vizi delle opere riconducibili a carenze progettuali riferibili direttamente alla DL ed alla committenza (cfr. Cass. civ. 11/02/2005, n. 2752).
§ 17.
In definitiva, l'appello incidentale deve essere interamente rigettato.
§ 18.
Passando all'esame dell'appello principale, giova rilevare che, con un unico motivo, l'impresa impugnava la pronuncia in relazione al capo con cui si stabiliva la decorrenza, dalla data di pubblicazione della sentenza, degli interessi moratori dovuti dal sul credito CP_1
come accertato dal primo Giudice.
pag. 36/42 In proposito, l'impresa lamentava che il primo Giudice, in assenza di alcuna contestazione da parte dell'opponente, si pronunciava sulla decorrenza degli interessi in violazione dell'art. 112 c.p.c..
Inoltre, l'appellante lamentava che il Tribunale aveva fatto applicazione di un principio tratto da una pronuncia della S.C. in materia di pagamento del compenso professionale dell'avvocato che risultava inconferente, in quanto, a differenza della fattispecie esaminata in quel precedente, nel caso in esame non vi era stata alcuna contestazione in merito all'an della pretesa creditoria, il credito vantato era liquido ed esigibile sin dal momento dell'emissione dei
SAL, con la conseguenza che, a decorrere da tale data, avrebbero dovuto computarsi gli interessi di mora ex art. 1284, comma quarto c.c.. In subordine, l'impresa sollecitava il riconoscimento di tali interessi quantomeno a decorrere dalla data della domanda giudiziale e, quindi, dalla notifica del decreto ingiuntivo, sino all'effettivo saldo.
§ 19.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Va preliminarmente esclusa la prospettata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per l'evidente ragione che, avendo il negato la sussistenza e, comunque, l'entità del CP_1
credito dell'impresa, la contestazione atteneva all'intero importo oggetto di domanda. Di conseguenza, il primo Giudice, avendo revocato il decreto ingiuntivo, non era vincolato, in punto di decorrenza degli interessi, dalla statuizione contenuta nel provvedimento monitorio.
Venendo al merito della censura, giova rilevare che, secondo una giurisprudenza della Corte di Cassazione risalente e ancora di recente pag. 37/42 riaffermata, “La liquidità del debito non è condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora". Ne consegue che sussiste la mora del debitore, quando la mancata o ritardata liquidazione derivi dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, dal suo fatto doloso o colposo, quale l'illegittimo comportamento processuale per aver egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, quindi, legittimamente la sentenza che liquida il debito fa decorrere gli interessi moratori dalla data della "interpellatio"” (cfr. Cass. civ. Sez. 2,
Sentenza n. 9510 del 30/04/2014; conf. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10599 del 22/04/2021; nonché Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8611 del 16/03/2022 che ha ritenuto il medesimo principio applicabile anche ai compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense).
Pertanto, in applicazione del principio appena richiamato, nel caso di specie, non giustificandosi né la diversa ed anteriore decorrenza (dalla redazione del SAL), sollecitata in via principale dall'appellante, non potendosi la stessa avallare in difetto, a quella data, di un atto di costituzione in mora del da parte dell'impresa, né quella CP_1
successiva stabilita dal primo Giudice, gli interessi moratori, in parziale accoglimento dell'appello, debbano farsi decorrere dal 17.2.2016, data di notifica al del decreto ingiuntivo n. 1078/2016. CP_1
§ 20.
Infine, il settimo motivo di appello incidentale, mediante il quale il sollecitava una differente regolamentazione delle spese CP_1
processuali del giudizio di primo grado come conseguenza pag. 38/42 dell'auspicata riforma della pronuncia, deve essere rigettato, alla luce dell'affermata infondatezza delle doglianze svolte dall'appellante incidentale.
Sul punto giova soggiungere che, nonostante l'accoglimento dell'unico motivo di appello principale, concernente, come detto, la decorrenza degli interessi, non si imponga alcuna rinnovata valutazione delle spese processuali del primo grado, che il Giudice aveva liquidato in favore dell'originaria opposta, in difetto di impugnazione, in parte qua, della sentenza, ad opere dell'appellante principale (cfr. Cass. civ., Sez. 3,
Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024, secondo cui “In tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicché la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva
pag. 39/42 situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado”).
Le spese del presente grado di giudizio debbono seguire la soccombenza dell'appellante incidentale e si liquidano, come in dispositivo, a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari medi, adeguati al numero, oggetto e complessità delle questioni controverse.
Sempre a norma dell'art. 91 c.p.c., le spese relative al supplemento di
CTU, come liquidate da questa Corte con separato decreto emesso in corso di causa, vanno poste, al pari di quelle liquidate dal primo
Giudice, a definitivo carico del . CP_1
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del , di un ulteriore importo a CP_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dalla e sull'appello incidentale proposto dal Parte_1
, così Controparte_1
provvede:
a) rigetta l'appello incidentale;
pag. 40/42 b) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna il
, in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, a pagare, in favore di l'importo di euro 161.637,28, oltre l'Iva Parte_1
all'aliquota del 10%, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 17.2.2016 al soddisfo;
c) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
d) condanna il Controparte_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, alla CP_1
rifusione, in favore di delle spese Parte_1
processuali del grado di appello, che liquida in euro 1.165,50 per esborsi, euro 14.317,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
e) pone a definitivo carico del in Napoli, Controparte_1
le spese del supplemento di CTU, come Controparte_1
liquidate da questa Corte con separato decreto depositato il
10.11.2023;
f) dà atto della sussistenza della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Controparte_1
Napoli, , di un ulteriore
[...] Controparte_1
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 18/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
pag. 41/42 dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
(Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dell'addetta all'UpP dott. Alessia Pasquariello).
pag. 42/42