CA
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.621/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n.917/2024 pubblicata in data 2 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso la pec dell'avv. Luca Faggioli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato a Piazza CP_1
Maggiore n.6 presso la civica Avvocatura di e rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. Simone Gargiulo e Antonella Trentini
APPELLATO
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 29.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del
1 lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
In tale ricorso l'odierna appellante chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a ricevere le somme corrispondenti alle ritenute previdenziali, illegittimamente operate dal sulle differenze retributive Controparte_1 corrisposte in ossequio alla clausola 4) dell'accordo allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, a seguito della sentenza del Tribunale del lavoro di
Bologna n. 551/2017 e che per l'effetto il venisse condannato a CP_1 corrisponderle tutte le somme dovute a tale titolo e non corrisposte oltre interessi legali.
Esponeva di aver ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Bologna con la sentenza n.551/2017 la valorizzazione del pre-ruolo al fine di avere le differenze retributive maturate nel pre-ruolo in virtù della mancata riconosciuta progressione economica e che il aveva eseguito Controparte_1 spontaneamente la sentenza riconoscendo in virtù della suddetta valorizzazione, le differenze retributive via via maturate nel pre-ruolo e mai prima corrisposte, quantificate dal nella somma lorda di euro 2.685,30. CP_1
Deduceva che le era stata corrisposta la somma netta di euro 1.836,76 con comunicazione del 21.8.2017 con la quale il le aveva comunicato di CP_1 avere provveduto al pagamento delle differenze retributive dovute, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali previste dalla legge.
Sosteneva che, quindi, il una volta riconosciuta la somma dovuta per CP_1 la valorizzazione del pre -ruolo, con tardivo adempimento rispetto alla clausola
4) dell'accordo allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, aveva operato le trattenute previdenziali, per la quota previdenziale a carico del lavoratore, decurtando di conseguenza, le differenze retributive per l'importo pari a tale quota prevista a carico del lavoratore.
Sosteneva che il Comune avesse errato in quanto in tema di contributi previdenziali il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato ai sensi dell'art. 23 della L. n. 218 del 1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e che detta norma si applicasse anche al datore di lavoro pubblico.
Si costituiva con memoria il contestando l'applicabilità Controparte_1
2 dell'art. 23 della legge n. 218/1952 per una pluralità di motivi.
Sosteneva, innanzitutto, che il sistema previdenziale del personale degli enti locali (impiegati, salariati e insegnanti di asilo e scuole elementari parificate) risultava disciplinato dalla legge n. 379/1955 e non dalla legge n. 218/1952.
Deduceva che, quindi, fosse espressamente escluso per gli Enti Locali l'obbligo di iscrizione del proprio personale alla gestione previdenziale istituita con la legge n. 218/1952 e che in virtù di tale previsione l'iscrizione dei dipendenti pubblici alle forme di previdenza ad essi riservati era considerata “esclusiva”
(ovvero che escludeva) dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), come risultante anche dall' 2, comma 9 della L. n. 335/1995.
Affermava, poi, che l'art 23 della legge n. 218/1952 non era applicabile neppure ai dipendenti statali per i quali il sistema normativo di riferimento in materia previdenziale era contenuto nel d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092 come del resto statuito dal Consiglio di Stato.
Affermava, poi, che, comunque, detta norma non fosse applicabile anche in virtù del momento in cui sorge l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di versare il contributo previdenziale, diverso da quello valevole per il datore di lavoro privato dal momento che per i dipendenti pubblici il pagamento dell'onere previdenziale avviene nel momento della liquidazione della retribuzione come previsto dall'art. 20 u.c. del RDL n.680/1938, mentre per i dipendenti del settore privato l'obbligo di versamento del contributo nasce nel momento in cui il lavoratore matura il diritto alla retribuzione.
Evidenziava, infine, che il valore della controversia era pari ad euro 200,06 lordi
(euro 154,05 netti).
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva falsa applicazione della legge n.
176/1941 e violazione dell'art. 23 L. 218/1952.
Censurava la sentenza per aver escluso l'applicabilità dell'art. 23 della legge n.
218/1952 richiamando l'art. 19 della legge n. 176/1941, norma precedente all'art. 23 L.218/1952 e priva di ogni contenuto specifico circa la rivalsa del datore di lavoro nel caso di ritardo nel versamento dei contributi previdenziali.
Evidenziava, poi, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 8702/2022 riguardava un caso del tutto peculiare e che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n.
3 6838/2023 aveva espressamente ritenuto l'applicabilità dell'art.23 della legge n.218/1952 anche ai dipendenti pubblici e richiamava precedenti giurisprudenziali.
Deduceva che anche l'art. 20 RDL 680/1938 fosse inconferente.
Sosteneva, quindi, che né la normativa riguardante gli enti locali RDL n.
680/1938, né la normativa statale rappresentata dal DPR 1092/1973, né la legge n.176/1941 indicata nella sentenza impugnata contenessero una normativa speciale in deroga all'art. 23 L. 218/1952 che regolamentasse il diritto di rivalsa nel caso di ritardo nel versamento dei contributi previdenziali.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento delle conclusioni del ricorso introduttivo
Si costituiva con memoria depositata in data 16 maggio 2025 il CP_1 contestando l'appello e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 29 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
In relazione all'unico motivo di appello occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado.
Nella stessa il Tribunale di Bologna sezione lavoro con articolata motivazione ha ritenuto in conclusione che: “pur aderendo, come sopra rappresentato, alla ricostruzione in termini di norma generale con riferimento all'art. 23 della
Legge 218/1952, non si può far a meno di considerare come, nel caso dei docenti dipendenti degli Enti Locali (dunque, le medesima circostanza non troverebbe ragione per i dipendenti ministeriali, come correttamente evidenziato dalle sentenze della Suprema Corte citate anche dalla pronuncia della Corte
d'Appello), vi sia una normativa speciale, non quella del RDL 680/1938, quanto piuttosto il citato art. 19 della L. 276/1941, con la conseguenza che qualsiasi considerazione svolta avendo come punto di riferimento la prima delle due normative potrebbe non essere rilevante.
Giova, poi, sottolineare che l'art. 23 della Legge 218/1952 espressamente riguarda l'ipotesi (generale) non del mancato versamento delle retribuzioni (e dunque anche dei contributi), ma specificamente il mancato versamento dei contributi, quale che sia la ragione di detto inadempimento.
Dunque, vi è una perfetta coincidenza con la norma di cui all'art. 19 della L.
276/1941, che si esprime nel medesimo senso, caratterizzandosi per essere
4 speciale rispetto all'ipotesi di cui all'art. 23 citato e, come tale, prevalente ai sensi degli ordinari canoni interpretativi.
Dalle considerazioni svolte ne deriva la correttezza dell'operato del CP_1
nell'operare la trattenuta anche delle somme relative alla quota
[...] contributiva a carico della ricorrente, con conseguente mancato accoglimento del presente ricorso.”
La motivazione seppur molto articolata del primo giudice non risulta condivisibile.
Occorre, innanzitutto, richiamare l'art. 23 della legge n.218/1952
Tale articolo prevede che: “ Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo”.
Detta norma, a differenza di quanto sostenuto da parte appellata, trova applicazione anche nel caso di specie in cui il datore di lavoro è un ente pubblico ed in particolare un Comune in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte e della Consiglio di Stato si tratta di norma che ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale.
La Corte di Cassazione ha, poi, precisato che questa norma è espressione del principio di buona fede.
In particolare, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza costante della
Suprema Corte ( Cass. lav n. 18232/2015), “Il principio sancito dall'art. 23 della legge n. 218 del 1952, secondo il quale, in caso di omissione od adempimento tardivo dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, quest'ultimo resta tenuto per l'intero senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la sua quota, ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale in quanto espressione del principio di buona fede…”
Il Consiglio di Stato (Cons. Stato n.6838/2023) ha analogamente statuito sul punto che: “ Come affermato anche da questo Consiglio di Stato, infatti (cfr. sentenza della Sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3629), "s'è andato via via
5 consolidando (fin da Cass., sez. lav., 30 dicembre 1992 n. 13735; ma cfr. da ultimo, pure id., 11 febbraio 2011 n. 3375; id., 13 febbraio 2013 n. 3525; id., 14 settembre 2015 n. 18044; ma cfr. pure id., III, 28 settembre 2011 n. 19790) il principio di diritto, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, in virtù del quale tanto l'accertamento, quanto la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore stesso. E ciò perché al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico di questi solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, come s'evince dalla serena lettura del citato art. 19 della l. 218/1952. Invero tale norma, laddove consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, è di stretta interpretazione e si limita al solo fisiologico caso del tempestivo pagamento della contribuzione previdenziale relativa al periodo stipendiale corrispondente. Sicché il successivo art. 23, I c. non consente detta forma di recupero, ove i contributi siano pagati parzialmente
o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tal ultima ipotesi pure la vicenda del ritardato pagamento della retribuzione in una con i contributi a essa riferibili".
Né in contrario rileva la sentenza del Consiglio di Stato n. 8702/2022 che risulta isolata rispetto al prevalente orientamento del Consiglio di Stato enunciato nella sentenza sopra indicata.
Ne consegue, quindi, che il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 secondo cui in caso di adempimento tardivo dell'obbligo contributivo questo resta interamente a carico del datore di lavoro si applica anche alla pubblica amministrazione e la ratio dello stesso non è di carattere prettamente o comunque solamente sanzionatorio, ma risponde piuttosto al principio di buona fede.
Si evidenzia, infatti, che la sanzione per il ritardato adempimento è già costituita dalla sanzione amministrativa prevista dal medesimo articolo.
Ricostruito così il quadro normativo di riferimento il richiamo all'art. 19 della legge n.176/1941 non può portare a ritenere che nel caso di specie parte appellata possa operare la trattenuta delle somme relative alla quota contributiva a carico dell'appellante.
L'art. 19 della legge n. 176/1941 ai commi 8 e 9 in particolare prevede che: “ I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli insegnanti iscritti al Monte per le quote a loro carico. I contributi debbono
6 essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di luglio, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.
Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore del gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con Parte_2 la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.”
Orbene la previsione del pagamento degli interessi al Monte – pensioni ha carattere sanzionatorio come la previsione della sanzione amministrativa di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952, ma non incide, per quanto sopra detto, sulla ripartizione dell'onere contribuivo nei rapporti interni tra datore di lavoro e lavoratore che attiene a diverso piano e che, come indicato dalla Suprema Corte, risponde precipuamente al principio di buona fede.
Del resto anche questa Corte d'appello nella sentenza n.219/2024 in relazione ad una vertenza in cui la retribuzione era stata pagata in ritardo dal
[...]
ha ritenuto, in conformità alla prevalente giurisprudenza di Controparte_2 legittimità e di merito, che la retribuzione dovesse essere corrisposta al lordo previdenziale come previsto dall'art. 23 della legge n. 218/1952.
Né è condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui non vi sarebbe ritardo nel pagamento della contribuzione dal momento che l'obbligo di pagamento dell'onere previdenziale per i dipendenti pubblici avverrebbe nel momento della liquidazione della retribuzione e non nel momento in cui matura il diritto alla retribuzione in quanto, comunque, la ratio della norma è il principio di buona fede e come sopra affermato dal Consiglio di Stato la ritenuta previdenziale può avvenire solo in un contesto fisiologico di regolare pagamento.
Né si può ritenere che osti all'applicazione dell'art. 23 della legge n. 218/1952
l'art. 20 del RDL n. 680/1938.
Tale norma prevede, infatti, solo la rivalsa “ per i contributi personali” degli impiegati senza nulla prevedere per il caso di tardivo versamento degli stessi e, quindi, non può ritenersi che vi sia un contrasto di norme o che la stessa deroghi all'articolo n. 23 della legge n. 218/1952 che peraltro è successivo.
Del resto anche la Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 1426/2008 con ampia e articolata motivazione ha ritenuto applicabile anche al pubblico impiego l'art. 23 della legge n. 218/1952 ritenendo che lo stesso non fosse derogato dall'art. 211 del DPR n.1092/1973.
7 Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che il ha illegittimamente CP_1 operato le ritenute previdenziali sulle differenze retributive corrisposte.
L'appello risulta fondato e deve essere accolto.
In riforma della sentenza impugnata deve, quindi, essere accertato il diritto di a ricevere le somme corrispondenti alle ritenute Parte_1 previdenziali, illegittimamente operate dal , sulle differenze CP_1 CP_1 retributive corrisposte a seguito della sentenza del Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 557/2017 e per l'effetto il deve essere condannato Controparte_1
a corrisponderle tutte le somme dovute a tale titolo oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.621/2024 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma Parte_1 della sentenza impugnata accerta il diritto di a ricevere le Parte_1 somme corrispondenti alle ritenute previdenziali, illegittimamente operate dal sulle differenze retributive corrisposte a seguito della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 557/2017 e per l'effetto condanna il a corrisponderle tutte le somme dovute a tale Controparte_1 titolo oltre interessi legali dal dovuto al saldo
2) Condanna il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 dei due gradi di giudizio che liquida per il primo grado di giudizio nella somma di euro 321,00 per compensi ed euro 21,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio nella somma di euro 250,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bologna, 29/05/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.621/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Bologna sezione lavoro n.917/2024 pubblicata in data 2 luglio 2024 promossa con ricorso depositato in data 1 ottobre 2024 da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso la pec dell'avv. Luca Faggioli che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1 in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato a Piazza CP_1
Maggiore n.6 presso la civica Avvocatura di e rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. Simone Gargiulo e Antonella Trentini
APPELLATO
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 29.05.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del
1 lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
Controparte_1
In tale ricorso l'odierna appellante chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a ricevere le somme corrispondenti alle ritenute previdenziali, illegittimamente operate dal sulle differenze retributive Controparte_1 corrisposte in ossequio alla clausola 4) dell'accordo allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, a seguito della sentenza del Tribunale del lavoro di
Bologna n. 551/2017 e che per l'effetto il venisse condannato a CP_1 corrisponderle tutte le somme dovute a tale titolo e non corrisposte oltre interessi legali.
Esponeva di aver ottenuto dal Tribunale del Lavoro di Bologna con la sentenza n.551/2017 la valorizzazione del pre-ruolo al fine di avere le differenze retributive maturate nel pre-ruolo in virtù della mancata riconosciuta progressione economica e che il aveva eseguito Controparte_1 spontaneamente la sentenza riconoscendo in virtù della suddetta valorizzazione, le differenze retributive via via maturate nel pre-ruolo e mai prima corrisposte, quantificate dal nella somma lorda di euro 2.685,30. CP_1
Deduceva che le era stata corrisposta la somma netta di euro 1.836,76 con comunicazione del 21.8.2017 con la quale il le aveva comunicato di CP_1 avere provveduto al pagamento delle differenze retributive dovute, al netto delle ritenute previdenziali e fiscali previste dalla legge.
Sosteneva che, quindi, il una volta riconosciuta la somma dovuta per CP_1 la valorizzazione del pre -ruolo, con tardivo adempimento rispetto alla clausola
4) dell'accordo allegato alla direttiva comunitaria 70/1999, aveva operato le trattenute previdenziali, per la quota previdenziale a carico del lavoratore, decurtando di conseguenza, le differenze retributive per l'importo pari a tale quota prevista a carico del lavoratore.
Sosteneva che il Comune avesse errato in quanto in tema di contributi previdenziali il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato ai sensi dell'art. 23 della L. n. 218 del 1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e che detta norma si applicasse anche al datore di lavoro pubblico.
Si costituiva con memoria il contestando l'applicabilità Controparte_1
2 dell'art. 23 della legge n. 218/1952 per una pluralità di motivi.
Sosteneva, innanzitutto, che il sistema previdenziale del personale degli enti locali (impiegati, salariati e insegnanti di asilo e scuole elementari parificate) risultava disciplinato dalla legge n. 379/1955 e non dalla legge n. 218/1952.
Deduceva che, quindi, fosse espressamente escluso per gli Enti Locali l'obbligo di iscrizione del proprio personale alla gestione previdenziale istituita con la legge n. 218/1952 e che in virtù di tale previsione l'iscrizione dei dipendenti pubblici alle forme di previdenza ad essi riservati era considerata “esclusiva”
(ovvero che escludeva) dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), come risultante anche dall' 2, comma 9 della L. n. 335/1995.
Affermava, poi, che l'art 23 della legge n. 218/1952 non era applicabile neppure ai dipendenti statali per i quali il sistema normativo di riferimento in materia previdenziale era contenuto nel d.P.R. 29 dicembre 1973 n.1092 come del resto statuito dal Consiglio di Stato.
Affermava, poi, che, comunque, detta norma non fosse applicabile anche in virtù del momento in cui sorge l'obbligo per il datore di lavoro pubblico di versare il contributo previdenziale, diverso da quello valevole per il datore di lavoro privato dal momento che per i dipendenti pubblici il pagamento dell'onere previdenziale avviene nel momento della liquidazione della retribuzione come previsto dall'art. 20 u.c. del RDL n.680/1938, mentre per i dipendenti del settore privato l'obbligo di versamento del contributo nasce nel momento in cui il lavoratore matura il diritto alla retribuzione.
Evidenziava, infine, che il valore della controversia era pari ad euro 200,06 lordi
(euro 154,05 netti).
Il Tribunale di Bologna sezione lavoro decideva come sopra indicato.
Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva falsa applicazione della legge n.
176/1941 e violazione dell'art. 23 L. 218/1952.
Censurava la sentenza per aver escluso l'applicabilità dell'art. 23 della legge n.
218/1952 richiamando l'art. 19 della legge n. 176/1941, norma precedente all'art. 23 L.218/1952 e priva di ogni contenuto specifico circa la rivalsa del datore di lavoro nel caso di ritardo nel versamento dei contributi previdenziali.
Evidenziava, poi, che la sentenza del Consiglio di Stato n. 8702/2022 riguardava un caso del tutto peculiare e che lo stesso Consiglio di Stato con sentenza n.
3 6838/2023 aveva espressamente ritenuto l'applicabilità dell'art.23 della legge n.218/1952 anche ai dipendenti pubblici e richiamava precedenti giurisprudenziali.
Deduceva che anche l'art. 20 RDL 680/1938 fosse inconferente.
Sosteneva, quindi, che né la normativa riguardante gli enti locali RDL n.
680/1938, né la normativa statale rappresentata dal DPR 1092/1973, né la legge n.176/1941 indicata nella sentenza impugnata contenessero una normativa speciale in deroga all'art. 23 L. 218/1952 che regolamentasse il diritto di rivalsa nel caso di ritardo nel versamento dei contributi previdenziali.
Concludeva chiedendo, in riforma della sentenza appellata, l'accoglimento delle conclusioni del ricorso introduttivo
Si costituiva con memoria depositata in data 16 maggio 2025 il CP_1 contestando l'appello e chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 29 maggio 2025 mediante lettura del dispositivo.
In relazione all'unico motivo di appello occorre, innanzitutto, richiamare la motivazione del giudice di primo grado.
Nella stessa il Tribunale di Bologna sezione lavoro con articolata motivazione ha ritenuto in conclusione che: “pur aderendo, come sopra rappresentato, alla ricostruzione in termini di norma generale con riferimento all'art. 23 della
Legge 218/1952, non si può far a meno di considerare come, nel caso dei docenti dipendenti degli Enti Locali (dunque, le medesima circostanza non troverebbe ragione per i dipendenti ministeriali, come correttamente evidenziato dalle sentenze della Suprema Corte citate anche dalla pronuncia della Corte
d'Appello), vi sia una normativa speciale, non quella del RDL 680/1938, quanto piuttosto il citato art. 19 della L. 276/1941, con la conseguenza che qualsiasi considerazione svolta avendo come punto di riferimento la prima delle due normative potrebbe non essere rilevante.
Giova, poi, sottolineare che l'art. 23 della Legge 218/1952 espressamente riguarda l'ipotesi (generale) non del mancato versamento delle retribuzioni (e dunque anche dei contributi), ma specificamente il mancato versamento dei contributi, quale che sia la ragione di detto inadempimento.
Dunque, vi è una perfetta coincidenza con la norma di cui all'art. 19 della L.
276/1941, che si esprime nel medesimo senso, caratterizzandosi per essere
4 speciale rispetto all'ipotesi di cui all'art. 23 citato e, come tale, prevalente ai sensi degli ordinari canoni interpretativi.
Dalle considerazioni svolte ne deriva la correttezza dell'operato del CP_1
nell'operare la trattenuta anche delle somme relative alla quota
[...] contributiva a carico della ricorrente, con conseguente mancato accoglimento del presente ricorso.”
La motivazione seppur molto articolata del primo giudice non risulta condivisibile.
Occorre, innanzitutto, richiamare l'art. 23 della legge n.218/1952
Tale articolo prevede che: “ Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo”.
Detta norma, a differenza di quanto sostenuto da parte appellata, trova applicazione anche nel caso di specie in cui il datore di lavoro è un ente pubblico ed in particolare un Comune in quanto secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte e della Consiglio di Stato si tratta di norma che ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale.
La Corte di Cassazione ha, poi, precisato che questa norma è espressione del principio di buona fede.
In particolare, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza costante della
Suprema Corte ( Cass. lav n. 18232/2015), “Il principio sancito dall'art. 23 della legge n. 218 del 1952, secondo il quale, in caso di omissione od adempimento tardivo dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro, quest'ultimo resta tenuto per l'intero senza diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la sua quota, ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale in quanto espressione del principio di buona fede…”
Il Consiglio di Stato (Cons. Stato n.6838/2023) ha analogamente statuito sul punto che: “ Come affermato anche da questo Consiglio di Stato, infatti (cfr. sentenza della Sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3629), "s'è andato via via
5 consolidando (fin da Cass., sez. lav., 30 dicembre 1992 n. 13735; ma cfr. da ultimo, pure id., 11 febbraio 2011 n. 3375; id., 13 febbraio 2013 n. 3525; id., 14 settembre 2015 n. 18044; ma cfr. pure id., III, 28 settembre 2011 n. 19790) il principio di diritto, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, in virtù del quale tanto l'accertamento, quanto la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore stesso. E ciò perché al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico di questi solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, come s'evince dalla serena lettura del citato art. 19 della l. 218/1952. Invero tale norma, laddove consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, è di stretta interpretazione e si limita al solo fisiologico caso del tempestivo pagamento della contribuzione previdenziale relativa al periodo stipendiale corrispondente. Sicché il successivo art. 23, I c. non consente detta forma di recupero, ove i contributi siano pagati parzialmente
o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tal ultima ipotesi pure la vicenda del ritardato pagamento della retribuzione in una con i contributi a essa riferibili".
Né in contrario rileva la sentenza del Consiglio di Stato n. 8702/2022 che risulta isolata rispetto al prevalente orientamento del Consiglio di Stato enunciato nella sentenza sopra indicata.
Ne consegue, quindi, che il principio di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952 secondo cui in caso di adempimento tardivo dell'obbligo contributivo questo resta interamente a carico del datore di lavoro si applica anche alla pubblica amministrazione e la ratio dello stesso non è di carattere prettamente o comunque solamente sanzionatorio, ma risponde piuttosto al principio di buona fede.
Si evidenzia, infatti, che la sanzione per il ritardato adempimento è già costituita dalla sanzione amministrativa prevista dal medesimo articolo.
Ricostruito così il quadro normativo di riferimento il richiamo all'art. 19 della legge n.176/1941 non può portare a ritenere che nel caso di specie parte appellata possa operare la trattenuta delle somme relative alla quota contributiva a carico dell'appellante.
L'art. 19 della legge n. 176/1941 ai commi 8 e 9 in particolare prevede che: “ I contributi sono pagati integralmente dagli Enti, i quali si rivalgono verso gli insegnanti iscritti al Monte per le quote a loro carico. I contributi debbono
6 essere versati, se compresi nell'elenco generale, una volta all'anno entro il mese di luglio, e se compresi negli elenchi suppletivi, entro il mese successivo a quello di emissione del relativo ruolo.
Sui contributi non versati entro la prescritta scadenza decorrono a favore del gli interessi in ragione del sei per cento annuo, da esigersi con Parte_2 la procedura stabilita per la riscossione dei contributi.”
Orbene la previsione del pagamento degli interessi al Monte – pensioni ha carattere sanzionatorio come la previsione della sanzione amministrativa di cui all'art. 23 della legge n. 218/1952, ma non incide, per quanto sopra detto, sulla ripartizione dell'onere contribuivo nei rapporti interni tra datore di lavoro e lavoratore che attiene a diverso piano e che, come indicato dalla Suprema Corte, risponde precipuamente al principio di buona fede.
Del resto anche questa Corte d'appello nella sentenza n.219/2024 in relazione ad una vertenza in cui la retribuzione era stata pagata in ritardo dal
[...]
ha ritenuto, in conformità alla prevalente giurisprudenza di Controparte_2 legittimità e di merito, che la retribuzione dovesse essere corrisposta al lordo previdenziale come previsto dall'art. 23 della legge n. 218/1952.
Né è condivisibile la tesi di parte appellata secondo cui non vi sarebbe ritardo nel pagamento della contribuzione dal momento che l'obbligo di pagamento dell'onere previdenziale per i dipendenti pubblici avverrebbe nel momento della liquidazione della retribuzione e non nel momento in cui matura il diritto alla retribuzione in quanto, comunque, la ratio della norma è il principio di buona fede e come sopra affermato dal Consiglio di Stato la ritenuta previdenziale può avvenire solo in un contesto fisiologico di regolare pagamento.
Né si può ritenere che osti all'applicazione dell'art. 23 della legge n. 218/1952
l'art. 20 del RDL n. 680/1938.
Tale norma prevede, infatti, solo la rivalsa “ per i contributi personali” degli impiegati senza nulla prevedere per il caso di tardivo versamento degli stessi e, quindi, non può ritenersi che vi sia un contrasto di norme o che la stessa deroghi all'articolo n. 23 della legge n. 218/1952 che peraltro è successivo.
Del resto anche la Corte d'Appello di Firenze nella sentenza n. 1426/2008 con ampia e articolata motivazione ha ritenuto applicabile anche al pubblico impiego l'art. 23 della legge n. 218/1952 ritenendo che lo stesso non fosse derogato dall'art. 211 del DPR n.1092/1973.
7 Da quanto sopra esposto deriva, quindi, che il ha illegittimamente CP_1 operato le ritenute previdenziali sulle differenze retributive corrisposte.
L'appello risulta fondato e deve essere accolto.
In riforma della sentenza impugnata deve, quindi, essere accertato il diritto di a ricevere le somme corrispondenti alle ritenute Parte_1 previdenziali, illegittimamente operate dal , sulle differenze CP_1 CP_1 retributive corrisposte a seguito della sentenza del Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 557/2017 e per l'effetto il deve essere condannato Controparte_1
a corrisponderle tutte le somme dovute a tale titolo oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n.621/2024 così provvede:
1) In accoglimento dell'appello proposto da e in riforma Parte_1 della sentenza impugnata accerta il diritto di a ricevere le Parte_1 somme corrispondenti alle ritenute previdenziali, illegittimamente operate dal sulle differenze retributive corrisposte a seguito della Controparte_1 sentenza del Tribunale di Bologna sezione lavoro n. 557/2017 e per l'effetto condanna il a corrisponderle tutte le somme dovute a tale Controparte_1 titolo oltre interessi legali dal dovuto al saldo
2) Condanna il a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 dei due gradi di giudizio che liquida per il primo grado di giudizio nella somma di euro 321,00 per compensi ed euro 21,50 per spese oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge e per il secondo grado di giudizio nella somma di euro 250,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie al
15% iva e cpa come per legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Bologna, 29/05/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
8