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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2690/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2690/2016 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
858/2016 del 11/05/2016, promossa da:
P.I. Controparte_1
, in persona del curatore avv. con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 Controparte_2
LISSANDRELLO ISABELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_3 C.F._1 patrocinio dell'avv. GUASTELLA FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE Piaccia al Tribunale
“nel merito, in via principale: - in accoglimento della presente opposizione revocare, dichiarare nullo e privo di efficacia giuridica il DI emesso in data 09/05/2016 nn. 858/2016 dell'11.05.2016 e R.G.
1947/16 qui opposto;
- dichiarare in ogni caso non dovuta la somma ingiunta;
Nel merito, in via subordinata, rideterminare la somma ingiunta con la decurtazione della somma di € 11.678,74, pagata nel corso del giudizio;
in via subordinata: - ritenere e dichiarare che i lavori commissionati non sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e conseguentemente, ridurre la somma ingiunta con il DI nella misura di € 12.910,00 pari alla spesa necessaria per l'ultimazione dei lavori a perfetta regola d'arte; nel merito ed in ogni caso: - condannare l'opposto al pagamento della somma di € 10.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, in favore della a CP_1 titolo di risarcimento dei danni derivati alla stessa a causa dell'inadempimento del CP_3 pagina 1 di 5 - accertare la responsabilità dell'opposto, per i motivi in atti, per avere dato causa immotivatamente e pretestuosamente al presente giudizio, e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 cpc anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi”.
OPPOSTO
Piaccia al Tribunale
“rigettare integralmente la spiegata opposizione e tutte le domande con essa proposte, siccome infondate sia in fatto che in diritto per le motivazioni espresse in atti e, conseguentemente, voglia confermare il D.I. n. 858/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 09.05.2016, condannando il
, in persona del curatore p.t., a pagare all'opposto la Controparte_1 residua somma ingiunta di Euro 12.911,00 per sorte capitale ed Euro 10.441,31 per interessi moratori dalla data delle fatture fino alla dichiarazione di fallimento e, così, complessivamente la somma di Euro 23.352,51. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 858/2016 dell'11/05/2016 è stato ingiunto a di Controparte_1 pagare a la somma di € 24.589,74 oltre interessi e spese, quale residua somma Controparte_3 portata dalle fatture n. 1056/15 del 30/11/15 e n. 1164/15 del 31/12/15 emesse a seguito della fornitura e montaggio di cancelli e recinzioni. Con atto di citazione notificato il 21/06/2016 la proponeva opposizione al Controparte_4 decreto ingiuntivo deducendo che:
- i lavori commissionati alla ditta opposta consistevano nella fornitura e montaggio di dieci cancelli pedonali, recinzioni in alluminio, dieci cancelli carrabili e motorizzazione scorrevole in ferro da realizzare negli immobili di nuova costruzione siti in Ragusa via Rumor, di proprietà della Cooperativa “Il Carbasio”, appaltati alla opponente;
- i lavori venivano effettuati e consegnati il 27.01.2016 come da verbali di consegna e collaudo e nonostante la consegna dei lavori, l'opposto non provvedeva a consegnare altresì la documentazione attestante la corretta installazione e conformità dell'impianto di automazione;
si rilevava che i verbali di consegna e collaudo sottoscritti dal DL della Cooperativa committente si riferivano ai materiali installati relativi alla motorizzazione della macchina e non anche ai cancelli scorrevoli;
- inoltre, veniva contestato che i cancelli non erano stati realizzati a regola d'arte né erano stati consegnati i fascicoli tecnici delle opere previsti dalla Direttiva macchine 98/37/CE; il Direttore dei Lavori della Cooperativa committente la costruzione degli immobili, dopo un sopralluogo del 20/04/2016, contestava all'opponente che vi erano delle difformità dei cancelli messi in opera nonché dei vizi;
- la società opponente, a causa dei lamentati difetti della fornitura e della messa in opera eseguita dal non aveva potuto consegnare i fabbricati alla Cooperativa committente e CP_3 non aveva potuto chiedere il pagamento del saldo finale dei lavori appaltati, con conseguente danno economico e d'immagine;
- gli interventi necessari per completare i lavori a regola d'arte comportavano una spesa di € 12.910,00 oltre IVA, come da preventivi predisposti da altre due ditte. Chiedeva pertanto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo o in subordine di dichiarare che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e di ridurre la somma ingiunta di € 12.910,00; in ogni caso di condannare l'opposto al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni causati alla dal suo inadempimento. Con vittoria di CP_4 spese e compensi, nonché condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 2 c.p.c. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo che i lavori Controparte_3 erano stati eseguiti a regola d'arte, che era stata consegnata la documentazione prevista dalla legge e che i vizi lamentati non sussistevano ed erano comunque stati denunciati tardivamente, oltre quattro mesi dopo la consegna e accettazione delle opere. Chiedeva pertanto di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 21/12/2016 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 11.679,74, pari alla differenza tra somma ingiunta e somma necessaria per l'eliminazione dei vizi come da preventivi allegati dall'opponente. In data 3/1/2017 l'opponente provvedeva al versamento della somma di cui sopra mediante bonifico. Dopo l'assunzione delle prove testimoniali, con ordinanza del 14/03/2019 il G.I. rigettava tutte le richieste di prova orale non ancora assunte e ritenuta la causa matura per la decisione, pagina 3 di 5 riteneva opportuno formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proponendo alla di pagare a la somma omnicomprensiva di € 24.589,74 a Controparte_1 Controparte_3 saldo e stralcio di ogni rispettiva pretesa. All'udienza del 5/07/2019 il procuratore dell'opponente dichiarava di rifiutare la proposta conciliativa, atteso che sulla somma indicata già era stato corrisposto un acconto di € 11.678,74. In data 18/04/2023 si costituiva in giudizio la curatela del fallimento della Controparte_5
, nel frattempo dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 3/21.
[...]
All'udienza del 21/01/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. Deve essere dichiarata d'ufficio l'improcedibilità della domanda proposta da Controparte_3 con il ricorso monitorio nei confronti della stante l'intervenuto fallimento della Controparte_4 società. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum".” (Cass. I n. 21565/2008; nello stesso senso Cass. I n. 6196/2020). Non occorre sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., trattandosi di questione di puro diritto. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “Qualora il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato” (Cass. n. 16049/2018; nello stesso senso Cass. n. 21314/2023). Deve invece essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla e proseguita dalla curatela fallimentare. Controparte_4
La domanda va decisa esaminando la questione assorbente relativa alla prova del danno richiesto dall'opponente; come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
pagina 4 di 5 dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. unite n. 9936/14, Sez. V n. 363/19, n. 11458/18). Giova osservare che in mancanza della prova dell'esistenza e dell'ammontare dei danni derivanti dall'asserito inadempimento di per i vizi nella fornitura e nella Controparte_3 messa in opera dei cancelli, diventa superfluo affrontare il problema dell'esistenza e dell'entità dei vizi medesimi. Invero, nella responsabilità contrattuale, come in quella extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario anche per chiedere la liquidazione in via equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). L'opponente si è limitato ad allegare in modo del tutto generico di avere subito un danno economico e d'immagine, quantificato nell'importo di € 10.000,00, in conseguenza della tardiva consegna dei fabbricati alla Cooperativa committente e dell'impossibilità di richiedere il saldo finale dei lavori. Tale danno non è stato in alcun modo provato né mediante documenti né mediante istruttoria orale. La domanda riconvenzionale deve pertanto essere rigettata. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese tra le parti vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2690/2016: Dichiara improcedibile la domanda proposta da con il ricorso monitorio nei Controparte_3 confronti della stante il fallimento della stessa. Controparte_4
Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 19/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 2690/2016 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
858/2016 del 11/05/2016, promossa da:
P.I. Controparte_1
, in persona del curatore avv. con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1 Controparte_2
LISSANDRELLO ISABELLA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. , con il Controparte_3 C.F._1 patrocinio dell'avv. GUASTELLA FRANCESCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/01/2025, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE Piaccia al Tribunale
“nel merito, in via principale: - in accoglimento della presente opposizione revocare, dichiarare nullo e privo di efficacia giuridica il DI emesso in data 09/05/2016 nn. 858/2016 dell'11.05.2016 e R.G.
1947/16 qui opposto;
- dichiarare in ogni caso non dovuta la somma ingiunta;
Nel merito, in via subordinata, rideterminare la somma ingiunta con la decurtazione della somma di € 11.678,74, pagata nel corso del giudizio;
in via subordinata: - ritenere e dichiarare che i lavori commissionati non sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte e conseguentemente, ridurre la somma ingiunta con il DI nella misura di € 12.910,00 pari alla spesa necessaria per l'ultimazione dei lavori a perfetta regola d'arte; nel merito ed in ogni caso: - condannare l'opposto al pagamento della somma di € 10.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, in favore della a CP_1 titolo di risarcimento dei danni derivati alla stessa a causa dell'inadempimento del CP_3 pagina 1 di 5 - accertare la responsabilità dell'opposto, per i motivi in atti, per avere dato causa immotivatamente e pretestuosamente al presente giudizio, e per l'effetto condannare il medesimo al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 2 cpc anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi”.
OPPOSTO
Piaccia al Tribunale
“rigettare integralmente la spiegata opposizione e tutte le domande con essa proposte, siccome infondate sia in fatto che in diritto per le motivazioni espresse in atti e, conseguentemente, voglia confermare il D.I. n. 858/2016 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 09.05.2016, condannando il
, in persona del curatore p.t., a pagare all'opposto la Controparte_1 residua somma ingiunta di Euro 12.911,00 per sorte capitale ed Euro 10.441,31 per interessi moratori dalla data delle fatture fino alla dichiarazione di fallimento e, così, complessivamente la somma di Euro 23.352,51. Con vittoria di spese e compensi”.
pagina 2 di 5 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 858/2016 dell'11/05/2016 è stato ingiunto a di Controparte_1 pagare a la somma di € 24.589,74 oltre interessi e spese, quale residua somma Controparte_3 portata dalle fatture n. 1056/15 del 30/11/15 e n. 1164/15 del 31/12/15 emesse a seguito della fornitura e montaggio di cancelli e recinzioni. Con atto di citazione notificato il 21/06/2016 la proponeva opposizione al Controparte_4 decreto ingiuntivo deducendo che:
- i lavori commissionati alla ditta opposta consistevano nella fornitura e montaggio di dieci cancelli pedonali, recinzioni in alluminio, dieci cancelli carrabili e motorizzazione scorrevole in ferro da realizzare negli immobili di nuova costruzione siti in Ragusa via Rumor, di proprietà della Cooperativa “Il Carbasio”, appaltati alla opponente;
- i lavori venivano effettuati e consegnati il 27.01.2016 come da verbali di consegna e collaudo e nonostante la consegna dei lavori, l'opposto non provvedeva a consegnare altresì la documentazione attestante la corretta installazione e conformità dell'impianto di automazione;
si rilevava che i verbali di consegna e collaudo sottoscritti dal DL della Cooperativa committente si riferivano ai materiali installati relativi alla motorizzazione della macchina e non anche ai cancelli scorrevoli;
- inoltre, veniva contestato che i cancelli non erano stati realizzati a regola d'arte né erano stati consegnati i fascicoli tecnici delle opere previsti dalla Direttiva macchine 98/37/CE; il Direttore dei Lavori della Cooperativa committente la costruzione degli immobili, dopo un sopralluogo del 20/04/2016, contestava all'opponente che vi erano delle difformità dei cancelli messi in opera nonché dei vizi;
- la società opponente, a causa dei lamentati difetti della fornitura e della messa in opera eseguita dal non aveva potuto consegnare i fabbricati alla Cooperativa committente e CP_3 non aveva potuto chiedere il pagamento del saldo finale dei lavori appaltati, con conseguente danno economico e d'immagine;
- gli interventi necessari per completare i lavori a regola d'arte comportavano una spesa di € 12.910,00 oltre IVA, come da preventivi predisposti da altre due ditte. Chiedeva pertanto al Tribunale di revocare il decreto ingiuntivo o in subordine di dichiarare che i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte e di ridurre la somma ingiunta di € 12.910,00; in ogni caso di condannare l'opposto al pagamento della somma di € 10.000,00 a titolo di risarcimento dei danni causati alla dal suo inadempimento. Con vittoria di CP_4 spese e compensi, nonché condanna per lite temeraria ex art. 96 comma 2 c.p.c. Si costituiva in giudizio mediante comparsa di risposta deducendo che i lavori Controparte_3 erano stati eseguiti a regola d'arte, che era stata consegnata la documentazione prevista dalla legge e che i vizi lamentati non sussistevano ed erano comunque stati denunciati tardivamente, oltre quattro mesi dopo la consegna e accettazione delle opere. Chiedeva pertanto di rigettare l'opposizione, con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 21/12/2016 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma di € 11.679,74, pari alla differenza tra somma ingiunta e somma necessaria per l'eliminazione dei vizi come da preventivi allegati dall'opponente. In data 3/1/2017 l'opponente provvedeva al versamento della somma di cui sopra mediante bonifico. Dopo l'assunzione delle prove testimoniali, con ordinanza del 14/03/2019 il G.I. rigettava tutte le richieste di prova orale non ancora assunte e ritenuta la causa matura per la decisione, pagina 3 di 5 riteneva opportuno formulare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proponendo alla di pagare a la somma omnicomprensiva di € 24.589,74 a Controparte_1 Controparte_3 saldo e stralcio di ogni rispettiva pretesa. All'udienza del 5/07/2019 il procuratore dell'opponente dichiarava di rifiutare la proposta conciliativa, atteso che sulla somma indicata già era stato corrisposto un acconto di € 11.678,74. In data 18/04/2023 si costituiva in giudizio la curatela del fallimento della Controparte_5
, nel frattempo dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ragusa n. 3/21.
[...]
All'udienza del 21/01/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come in atti. Deve essere dichiarata d'ufficio l'improcedibilità della domanda proposta da Controparte_3 con il ricorso monitorio nei confronti della stante l'intervenuto fallimento della Controparte_4 società. Invero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento intervenuta nelle more del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal debitore ingiunto poi fallito, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, attesa la inopponibilità, al fallimento, di un decreto non ancora definitivo e, pertanto, privo della indispensabile natura di "sentenza impugnabile", esplicitamente richiesta dall'art. 95, comma terzo, legge fallimentare, norma di carattere eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica. Conseguentemente la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della procedura concorsuale, diventa improcedibile, e tale improcedibilità è rilevabile d'ufficio, anche nel giudizio di cassazione, derivando da norme inderogabilmente dettate a tutela del principio della "par condicio creditorum".” (Cass. I n. 21565/2008; nello stesso senso Cass. I n. 6196/2020). Non occorre sottoporre la questione al contraddittorio delle parti, ai sensi dell'art. 101 comma 2 c.p.c., trattandosi di questione di puro diritto. Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “Qualora il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto da tale omissione non deriva la consumazione di vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando", ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato” (Cass. n. 16049/2018; nello stesso senso Cass. n. 21314/2023). Deve invece essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni proposta dalla e proseguita dalla curatela fallimentare. Controparte_4
La domanda va decisa esaminando la questione assorbente relativa alla prova del danno richiesto dall'opponente; come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo
pagina 4 di 5 dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass. Sez. unite n. 9936/14, Sez. V n. 363/19, n. 11458/18). Giova osservare che in mancanza della prova dell'esistenza e dell'ammontare dei danni derivanti dall'asserito inadempimento di per i vizi nella fornitura e nella Controparte_3 messa in opera dei cancelli, diventa superfluo affrontare il problema dell'esistenza e dell'entità dei vizi medesimi. Invero, nella responsabilità contrattuale, come in quella extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario anche per chiedere la liquidazione in via equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). L'opponente si è limitato ad allegare in modo del tutto generico di avere subito un danno economico e d'immagine, quantificato nell'importo di € 10.000,00, in conseguenza della tardiva consegna dei fabbricati alla Cooperativa committente e dell'impossibilità di richiedere il saldo finale dei lavori. Tale danno non è stato in alcun modo provato né mediante documenti né mediante istruttoria orale. La domanda riconvenzionale deve pertanto essere rigettata. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese tra le parti vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 2690/2016: Dichiara improcedibile la domanda proposta da con il ricorso monitorio nei Controparte_3 confronti della stante il fallimento della stessa. Controparte_4
Rigetta la domanda riconvenzionale dell'opponente. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 19/04/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 5 di 5