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Sentenza 4 gennaio 2024
Sentenza 4 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/01/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2551/2023, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dagli avv.ti Lidia Manfredini e Antonio Scarpato, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis CP_1
c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare un consulente tecnico di ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie, al fine di dichiarare la condizione di invalido civile impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con il consequenziale diritto a percepirsi le correlate provvidenze economiche a far data dalla visita di revisione del
18.1.2023; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
1 PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.9.2023, la sig.ra , già riconosciuta Parte_1 invalida con necessità di assistenza continua non necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, esponeva di essere stata sottoposta, in data 18.1.2023, a visita di revisione dalla C.M.L. competente per territorio, con conferma della sola totale e permanente inabilità lavorativa (100%, art. 2 e 12 L. 118/71) e con revoca dell'indennità di accompagnamento.
Deduceva l'infondatezza della stima e la sussistenza del diritto alla provvidenza economica revocata.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di Giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva la decadenza ex art. 42 D. L. 269/2003, conv. con mod. da
L. 326/2003 poiché, al momento del deposito del ricorso, era spirato il termine semestrale previsto dalla norma, considerando che la comunicazione dell'esito della visita predetta era stata inviata con lettera raccomandata esitata in compiuta giacenza.
Precisava che l'agente postale, come da relata prodotta in atti, aveva fatto avviso della giacenza in data 8.2.2023 e che la missiva era stata restituita al mittente in data
18.3.2023, ossia decorsi i trenta giorni di giacenza stabiliti ex art. 40 D.P.R. 655/1982.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, poiché la ricorrente è una cittadina extracomunitaria con permesso di soggiorno scaduto in data 27.01.2023, mentre le prestazioni ex L. 118/1971 richiedono la titolarità di un permesso di soggiorno valido, sicché, sebbene fosse accertato il requisito sanitario, la prestazione invocata comunque non potrebbe essere erogata.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori
2 del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della preliminare eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto, il quale ha fornito la dimostrazione della data di notificazione del verbale del C.M.L. impugnato, attraverso l'allegazione in atti della busta della relativa spedizione postale che lo conteneva, recante le relazioni rese dall'agente postale in ordine alle attività compiute.
Occorre precisare che, in subiecta materia, non trovano applicazione le disposizioni codicistiche e di legislazione complementare che disciplinano le notificazioni degli atti giudiziari e delle cartelle di pagamento, bensì la disciplina relativa alle ordinarie comunicazioni postali a mezzo di lettera raccomandata, tra cui, oltre alla norma evocata dall' (art. 40 D.P.R. 655/1982), altresì gli artt. 32 e 49 D.M. 9.4.2001 CP_1
(“Art. 32. Invii a firma Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49. Per i telegrammi ed altri servizi analoghi, l'attestazione dell'avvenuta consegna può essere fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per il recapito degli invii semplici”; “
2.6. Giacenza della posta Art. 49. Termini di giacenza La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni. Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, può prevedere il pagamento di un corrispettivo. Trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, Orga gli invii vengono distrutti”), nonché gli artt. 25 e 26 dell'Allegato A alla Delibera OM.
385/13 del 20.6.2013 (“Articolo 25 Distribuzione nell'ufficio postale 1. Gli invii postali che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale e in altro centro di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati nell'articolo successivo.
L'addetto alla consegna presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione accerta l'identità di chi si presenta per il ritiro.
2. In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale e i centri di distribuzione qualora: a) sussistano oggettive difficoltà che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere;
gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione. In alternativa alla modalità di distribuzione di cui al comma precedente, CP_2 provvede a una diversa collocazione delle cassette postali o adotta gli accorgimenti necessari a consentire la regolare distribuzione degli invii;
b) la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'articolo 22. Nei casi che precedono, il destinatario riceve una sola volta l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio.
3. La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28- 29 e 30; b) il valore dichiarato per l'invio di corrispondenza assicurato, o l'importo da corrispondere per l'invio di corrispondenza in contrassegno, superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato;
c) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione
(ad es. pacchi contenenti preziosi) d) l'invio presenti segni visibili di manomissione o di deterioramento del contenuto.
4. Nei
3 casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.
5. La consegna può essere effettuata direttamente presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i destinatari”; “GIACENZA Articolo 26 Termini di giacenza 1. Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 23 e 24, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il tempo di seguito specificato, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza: - invii semplici: dieci giorni;
- invii a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dall'estero, per i quali i termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni dell'Unione Postale Universale e degli atti giudiziari, i cui termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Le informazioni relative ai giorni di giacenza, inclusi i termini previsti per
i pacchi provenienti dall'estero e per gli atti giudiziari, sono rese disponibili agli utenti presso tutti gli uffici postali, i centri di distribuzione e sul sito web di .
3. Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli CP_2 invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.
4. Il servizio di giacenza può comportare il pagamento di un corrispettivo”).
2. Dal succitato documento, si riscontra che, in effetti, e verosimilmente a causa della temporanea assenza del destinatario, il plico veniva assegnato in giacenza, con relativo avviso al destinatario stesso addì 8.2.2023.
Risulta altresì confermato che l'agente postale ha provveduto alla restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza in data 18.3.2023, ed è in tale data che la notificazione deve ritenersi perfezionata, trattandosi di atto recettizio che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., deve presumersi conosciuto dal destinatario anche in caso di compiuta giacenza, allorché, come avvenuto nel caso di specie, le attività prescritte dalla normativa in materia siano stato correttamente espletate.
Posto, poi, che le attestazioni dell'agente postale, in quanto soggetto incaricato di pubblico servizio, non sono sconfessabili se non a mezzo di querela di falso, resta in potere del destinatario fornire idoneo mezzo di prova, atto a superare la predetta presunzione relativa, dimostrando di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha anzitutto dedotto che l'invio postale, in data
23.3.2023, si sarebbe trovato ancora in fase di lavorazione, come emerge dal report della spedizione raccomandata prodotto in atti.
Atteso che detto documento non ha valenza giuridica, da esso comunque si evince che, in data 16.2.2023, il plico veniva messo a disposizione per il ritiro presso l'ufficio postale competente, il quale lo rimetteva in lavorazione appunto in data 18.3.2023, esaurito il termine di giacenza, ma ciò non già per provvedere ad un nuovo tentativo di recapito, bensì per la restituzione al mittente, come previsto dalle succitate norme di regolamento postale.
Né rileva che la ricorrente abbia trasferito altrove la propria residenza in data 2.3.2023, trattandosi di evento successivo all'inoltro dell'avviso di giacenza.
4 Pertanto, le difese promosse dalla parte istante sul punto non possono essere condivise.
Ebbene, tra la data di perfezionamento della comunicazione postale (18.3.2023) e la data di deposito del ricorso per A.T.P.O. (22.9.2023), sono decorsi più di sei mesi, sicché il termine stabilito dal succitato art. 42 risulta spirato, con conseguente verificazione della corrispondente decadenza di legge, di certo applicabile alla fattispecie in controversia, trattandosi di revisione dello stato invalidante, a prescindere dal successivo momento di adozione del formale provvedimento di revoca
(Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2018, n. 8970: “In materia di invalidità civile, il termine di decadenza semestrale fissato dall' art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 , conv. con modif. dalla
l. n. 326 del 2003 , per la proposizione della domanda giudiziale di invalidità, decorre dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione medica anche nell'ipotesi in cui detto verbale accerti il venir meno dei requisiti sanitari per il beneficio in godimento, restando invece irrilevante la data del successivo provvedimento di revoca da parte dell'ente previdenziale, che ha carattere meramente ricognitivo di effetti già prodotti”).
Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Org_2 pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti).
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 4.1.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2551/2023, avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: , rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dagli avv.ti Lidia Manfredini e Antonio Scarpato, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis CP_1
c.p.c., dalla dott.ssa Carmela Altera, con cui è elettivamente domiciliato presso la sede territoriale.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: nominare un consulente tecnico di ufficio onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie, al fine di dichiarare la condizione di invalido civile impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con il consequenziale diritto a percepirsi le correlate provvidenze economiche a far data dalla visita di revisione del
18.1.2023; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
1 PER PARTE RESISTENTE: dichiarare inammissibile ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.9.2023, la sig.ra , già riconosciuta Parte_1 invalida con necessità di assistenza continua non necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, esponeva di essere stata sottoposta, in data 18.1.2023, a visita di revisione dalla C.M.L. competente per territorio, con conferma della sola totale e permanente inabilità lavorativa (100%, art. 2 e 12 L. 118/71) e con revoca dell'indennità di accompagnamento.
Deduceva l'infondatezza della stima e la sussistenza del diritto alla provvidenza economica revocata.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di Giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda.
In via preliminare, eccepiva la decadenza ex art. 42 D. L. 269/2003, conv. con mod. da
L. 326/2003 poiché, al momento del deposito del ricorso, era spirato il termine semestrale previsto dalla norma, considerando che la comunicazione dell'esito della visita predetta era stata inviata con lettera raccomandata esitata in compiuta giacenza.
Precisava che l'agente postale, come da relata prodotta in atti, aveva fatto avviso della giacenza in data 8.2.2023 e che la missiva era stata restituita al mittente in data
18.3.2023, ossia decorsi i trenta giorni di giacenza stabiliti ex art. 40 D.P.R. 655/1982.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, poiché la ricorrente è una cittadina extracomunitaria con permesso di soggiorno scaduto in data 27.01.2023, mentre le prestazioni ex L. 118/1971 richiedono la titolarità di un permesso di soggiorno valido, sicché, sebbene fosse accertato il requisito sanitario, la prestazione invocata comunque non potrebbe essere erogata.
Deduceva, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato.
Va segnalato che il presente provvedimento, poiché avente natura e valore definitori
2 del giudizio, viene adottato in forma di sentenza, che si reputa più appropriata rispetto alla forma dell'ordinanza.
Difatti, ove adottato con ordinanza, non v'è dubbio che si tratterebbe di cd. ordinanza- sentenza proprio perché, con il presente atto, si definisce il giudizio con una modalità rituale alternativa rispetto al decreto di omologa ex art. 445 bis co. 4 c.p.c..
Ciò chiarito, deve ravvisarsi la fondatezza della preliminare eccezione di decadenza sollevata dall'Istituto, il quale ha fornito la dimostrazione della data di notificazione del verbale del C.M.L. impugnato, attraverso l'allegazione in atti della busta della relativa spedizione postale che lo conteneva, recante le relazioni rese dall'agente postale in ordine alle attività compiute.
Occorre precisare che, in subiecta materia, non trovano applicazione le disposizioni codicistiche e di legislazione complementare che disciplinano le notificazioni degli atti giudiziari e delle cartelle di pagamento, bensì la disciplina relativa alle ordinarie comunicazioni postali a mezzo di lettera raccomandata, tra cui, oltre alla norma evocata dall' (art. 40 D.P.R. 655/1982), altresì gli artt. 32 e 49 D.M. 9.4.2001 CP_1
(“Art. 32. Invii a firma Tutti gli invii di posta raccomandata sono consegnati al destinatario o ad altra persona individuata come di seguito specificato, dietro firma per ricevuta. Se il destinatario è impossibilitato a firmare, l'attestazione dell'avvenuta consegna è fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. In caso di assenza all'indirizzo indicato, il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarlo presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49. Per i telegrammi ed altri servizi analoghi, l'attestazione dell'avvenuta consegna può essere fornita dall'operatore postale, quale incaricato di pubblico servizio. Per quanto non diversamente stabilito, si applicano le regole per il recapito degli invii semplici”; “
2.6. Giacenza della posta Art. 49. Termini di giacenza La posta non recapitata, ove previsto, rimane in giacenza presso l'ufficio di distribuzione per il tempo di seguito indicato a decorrere dal mancato recapito: invii semplici: dieci giorni;
invii a firma: trenta giorni. Il servizio di giacenza, ove conseguente a mancato recapito, può prevedere il pagamento di un corrispettivo. Trascorsi i termini di giacenza, se non è possibile o dovuta la restituzione al mittente, Orga gli invii vengono distrutti”), nonché gli artt. 25 e 26 dell'Allegato A alla Delibera OM.
385/13 del 20.6.2013 (“Articolo 25 Distribuzione nell'ufficio postale 1. Gli invii postali che non è possibile recapitare all'indirizzo indicato possono essere ritirati presso l'ufficio postale e in altro centro di distribuzione dal destinatario o dalle persone a ciò abilitate dallo stesso o dalla normativa vigente entro i termini di giacenza indicati nell'articolo successivo.
L'addetto alla consegna presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione accerta l'identità di chi si presenta per il ritiro.
2. In particolare, la consegna degli invii postali avviene presso l'ufficio postale e i centri di distribuzione qualora: a) sussistano oggettive difficoltà che comportano speciali aggravi o pericoli per il portalettere;
gli invii restano a disposizione presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione. In alternativa alla modalità di distribuzione di cui al comma precedente, CP_2 provvede a una diversa collocazione delle cassette postali o adotta gli accorgimenti necessari a consentire la regolare distribuzione degli invii;
b) la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all'articolo 22. Nei casi che precedono, il destinatario riceve una sola volta l'avviso che indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio.
3. La consegna degli invii a firma avviene presso l'ufficio postale e il centro di distribuzione anche nei seguenti casi: a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28- 29 e 30; b) il valore dichiarato per l'invio di corrispondenza assicurato, o l'importo da corrispondere per l'invio di corrispondenza in contrassegno, superano il limite stabilito per la consegna all'indirizzo indicato;
c) i pacchi assoggettati a particolari cautele con obbligo di assicurazione
(ad es. pacchi contenenti preziosi) d) l'invio presenti segni visibili di manomissione o di deterioramento del contenuto.
4. Nei
3 casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell'invio.
5. La consegna può essere effettuata direttamente presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione anche in presenza di specifici accordi con i destinatari”; “GIACENZA Articolo 26 Termini di giacenza 1. Gli invii postali non recapitati, salvo che nei casi previsti dagli articoli 23 e 24, rimangono in giacenza presso l'ufficio postale o il centro di distribuzione per il tempo di seguito specificato, a decorrere dal giorno indicato sull'avviso di giacenza: - invii semplici: dieci giorni;
- invii a firma: sette giorni per i pacchi e trenta giorni per gli altri invii, ad eccezione dei pacchi provenienti dall'estero, per i quali i termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni dell'Unione Postale Universale e degli atti giudiziari, i cui termini di giacenza sono stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Le informazioni relative ai giorni di giacenza, inclusi i termini previsti per
i pacchi provenienti dall'estero e per gli atti giudiziari, sono rese disponibili agli utenti presso tutti gli uffici postali, i centri di distribuzione e sul sito web di .
3. Trascorsi i termini di giacenza, nei casi di mancata restituzione al mittente, gli CP_2 invii vengono distrutti o altrimenti destinati a fini di beneficenza.
4. Il servizio di giacenza può comportare il pagamento di un corrispettivo”).
2. Dal succitato documento, si riscontra che, in effetti, e verosimilmente a causa della temporanea assenza del destinatario, il plico veniva assegnato in giacenza, con relativo avviso al destinatario stesso addì 8.2.2023.
Risulta altresì confermato che l'agente postale ha provveduto alla restituzione del plico al mittente per compiuta giacenza in data 18.3.2023, ed è in tale data che la notificazione deve ritenersi perfezionata, trattandosi di atto recettizio che, ai sensi dell'art. 1335 c.c., deve presumersi conosciuto dal destinatario anche in caso di compiuta giacenza, allorché, come avvenuto nel caso di specie, le attività prescritte dalla normativa in materia siano stato correttamente espletate.
Posto, poi, che le attestazioni dell'agente postale, in quanto soggetto incaricato di pubblico servizio, non sono sconfessabili se non a mezzo di querela di falso, resta in potere del destinatario fornire idoneo mezzo di prova, atto a superare la predetta presunzione relativa, dimostrando di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.
Nella fattispecie, parte ricorrente ha anzitutto dedotto che l'invio postale, in data
23.3.2023, si sarebbe trovato ancora in fase di lavorazione, come emerge dal report della spedizione raccomandata prodotto in atti.
Atteso che detto documento non ha valenza giuridica, da esso comunque si evince che, in data 16.2.2023, il plico veniva messo a disposizione per il ritiro presso l'ufficio postale competente, il quale lo rimetteva in lavorazione appunto in data 18.3.2023, esaurito il termine di giacenza, ma ciò non già per provvedere ad un nuovo tentativo di recapito, bensì per la restituzione al mittente, come previsto dalle succitate norme di regolamento postale.
Né rileva che la ricorrente abbia trasferito altrove la propria residenza in data 2.3.2023, trattandosi di evento successivo all'inoltro dell'avviso di giacenza.
4 Pertanto, le difese promosse dalla parte istante sul punto non possono essere condivise.
Ebbene, tra la data di perfezionamento della comunicazione postale (18.3.2023) e la data di deposito del ricorso per A.T.P.O. (22.9.2023), sono decorsi più di sei mesi, sicché il termine stabilito dal succitato art. 42 risulta spirato, con conseguente verificazione della corrispondente decadenza di legge, di certo applicabile alla fattispecie in controversia, trattandosi di revisione dello stato invalidante, a prescindere dal successivo momento di adozione del formale provvedimento di revoca
(Cassazione civile, sez. lav., 11/04/2018, n. 8970: “In materia di invalidità civile, il termine di decadenza semestrale fissato dall' art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003 , conv. con modif. dalla
l. n. 326 del 2003 , per la proposizione della domanda giudiziale di invalidità, decorre dalla data di comunicazione all'interessato del verbale della Commissione medica anche nell'ipotesi in cui detto verbale accerti il venir meno dei requisiti sanitari per il beneficio in godimento, restando invece irrilevante la data del successivo provvedimento di revoca da parte dell'ente previdenziale, che ha carattere meramente ricognitivo di effetti già prodotti”).
Di conseguenza, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Assorbito ogni altro profilo.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c..
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini Org_2 pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002 (cfr. dichiarazione sostitutiva in atti).
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Così deciso in Avellino, lì 4.1.2024
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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