Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE V CIVILE La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera rel. ha emesso la seguente SENTENZA ex artt. 281 sexies e 275 bis c.p.c.
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero r.g. 3162/2023 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Giuseppe D'Amico) E conferitaria del ramo d'azienda Controparte_1
Direzione per l'Italia di Controparte_2
(Avv. Sveva Bernardini)
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1282/22 emessa dal Tribunale di Viterbo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1282/22, ha definito il giudizio introdotto da che aveva agito Parte_1 nei confronti di per ottenere la condanna Controparte_1 della convenuta all'adempimento del contratto di assicurazione n. 361054624 ed al pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo secondo le previsioni contrattuali, oltre interessi e rivalutazione e con spese, ed ha condannato la Compagnia di Assicurazione a pagare la somma di € 6.562,00, oltre rivalutazione ed interessi, nonché spese di ctu e di lite.
ha proposto appello e ha chiesto, in Parte_1 riforma della sentenza, ”accertato l'inadempimento della al contratto stipulato in data 26.7.2016, Controparte_1 condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante protempore, all'adempimento del precitato contratto assicurativo n. 361054624 mediante condanna al pagamento delle somme dovute a titolo di indennizzo secondo le previsioni contrattuali di seguito riportate: 1) Indennità per
l'invalidità permanente del 14% con maggiorazione del 20%
€.168.000,00; 2) Rimborso spese mediche €. 3062,00 e così per un totale di €.171.062,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di messa in mora, o altra somma ritenuta di giustizia, da cui detrarre l'importo di €.50.000,00 del risarcimento parziale percepito e così per un totale di €.121.062,00 o altra somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di messa in mora. Con vittoria delle spese di lite, spese generali 15% e compensi professionali per il doppio grado di giudizio da liquidarsi ex D.M. n. 147 del 13/08/2022, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”. Instaurato il contraddittorio, si è costituita Controparte_1 che ha domandato “in via preliminare, dichiarare
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l'improponibilità e/o improcedibilità del gravame per le ragioni esposte. Nel merito, respingerlo perché infondato in fatto e in diritto. In ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato da Voglia riformare la sentenza di I grado ed CP_1 accogliere l'eccezione di inoperatività della garanzia ex art.
5.1 delle CGA e 1915 c.c. con conseguente perdita del diritto all'indennizzo. In subordine, Voglia comunque dichiarare l'inoperatività della clausola contrattuale I145 e per l'effetto non applicare l'aumento del 20% del capitale assicurato per Morte e Invalidità Permanente, riducendo pertanto l'indennizzo riconosciuto e prendendo come base di calcolo il massimale indicato nel frontespizio, ovvero euro 1.000.000,00 senza alcun aumento, sempre fermo restando il defalco del risarcimento RCA da effettuarsi sull'indennizzo liquidato. Vittoria di spese.”. La causa è stata rinviata all'udienza del 13.3.2025 per essere decisa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. come richiamato dall'art. 350 bis c.p.c. ed è stato riservato il deposito della sentenza ex art. 275 bis c.p.c.. Così come si narra nella sentenza, ha Parte_1 introdotto il presente giudizio esponendo che “in data 27.12.2016 si trovava, quale terzo trasportato, a bordo del proprio motoveicolo Honda XL 200 tg. VT053593, condotto da;
a causa della irregolarità del manto stradale e Controparte_3 della sua viscosità, mentre percorrevano la via Rio Vicano in Nepi, cadevano a terra riportando lesioni;
interveniva la Polizia Locale del Comune di Nepi, redigendo il verbale prot. N. 25/2016; subito dopo il sinistro l'attore si recava presso il Pronto Soccorso
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dell'Ospedale San Filippo ove gli veniva diagnosticato un “trauma distorsivo spalla dx ginocchio dx e collo piede dx in rif incidente stradale” con prognosi di giorni 12; a causa delle lesioni riportate residuavano postumi permanenti nella misura di 30 giorni di ITA e una IP pari al 22% della totale. Lo deduceva inoltre di Parte_1 essere assicurato presso la con polizza n. Controparte_1
361054624, stipulata in data 25.07.2016, la quale prevede un massimale per l'invalidità permanente di euro 1.000.000,00, da aumentarsi del 20% in ragione della clausola I145, di euro 100,00 per indennità giornaliera di ricovero e ingessatura, nonché di euro 15.000,00 per rimborso spese;
di aver invitato per tre volte la Compagnia assicurativa a liquidare l'indennizzo pattuito;
che l'assicuratore lo sottoponeva a visita medico-legale; di aver avviato una procedura di mediazione, alla quale la Controparte_1 non aderiva.”.
[...]
Espletata ctu medico-legale, veniva, poi, resa, a definizione del giudizio, la sentenza gravata. Il primo giudice, ha precisato che “il thema decidendum del presente giudizio non ricomprende né l'an del danno patito dallo né la riconducibilità (in astratto) dell'infortunio occorso Parte_1 all'attore a quegli “infortuni” coperti dalla garanzia assicurativa (salvo quanto si dirà infra), né, infine, la dinamica del sinistro in ipotesi causa dell'infortunio stesso. Infatti, quanto ai primi due profili, la convenuta non sollevava alcuna contestazione;
circa il terzo aspetto, invece, la si limitava ad affermare che il CP_1 sinistro oggetto di causa “presenta anomalie che fanno dubitare del fatto storico”, senza tuttavia specificare in cosa consistessero dette non meglio precisate “anomalie”, nonostante l'attore avesse ricostruito nell'atto di citazione, in modo sufficientemente puntuale, la dinamica del sinistro. Pertanto, tali circostanze, risultanti comunque dal verbale della polizia locale intervenuta sul posto, devono considerarsi pacifiche e quindi non bisognose di prova ai sensi dell'art. 115 c.p.c..” . Ha, poi, ritenuto che la domanda fosse fondata nei seguenti limiti. Con riguardo ai pregiudizi sofferti dall'attore ha evidenziato che
“quest'ultimo lamentava un danno non patrimoniale, consistente in postumi permanenti, e un danno patrimoniale, in ragione delle spese mediche sostenute a causa del sinistro oggetto del presente giudizio. In ordine al quantum debeatur rispetto al danno biologico patito dall'attore, v'è da osservare che dalla consulenza
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d'ufficio espletata emerge che ha riportato, a Parte_1 seguito del sinistro per cui è causa, un “politrauma contusivo distorsivo interessante tutta l'emisoma destro a maggior estrinsecazione in corrispondenza della spalla destra, del ginocchio destro e della caviglia destra”, ed è affetto da esiti permanenti menomativi dell'integrità psico-fisica, consistenti in una sindrome algo – disfunzionale della spalla, del ginocchio e della caviglia destra.”. Ed ancora che il CTU riteneva, pertanto, “di determinare il danno biologico patito dallo nella misura del 14%, l'inabilità Parte_2 temporanea assoluta in 30 giorni e l'inabilità temporanea relativa al 50% in 20 giorni. Inoltre, escludeva che tali pregiudizi possano incidere sulla capacità lavorativa dell'attore, nonché menomazioni alla sua integrità fisiognomica” e disattendeva le note critiche inviatele dai consulenti tecnici di parte. Ed infine, sulla base delle risultanze della C.T.U., ha quantificato l'importo tenuto conto del criterio di calcolo indicato dalla polizza, in € 60.500,00, escludendo l'indennizzo per inabilità temporanea poiché non previsto dalla polizza.
Quanto al danno patrimoniale, ha evidenziato “che dalle fatture depositate dall'attore (i cui importi non sono stati contestati dalla convenuta, la quale, invero, non ha neppure contestato che lo si sia sottoposto alle visite a cui dette fatture si Parte_1 riferiscono) risultano spese dal medesimo sostenute per visite mediche per l'importo complessivo di euro 3.314,00…, rimborsabili nei limiti di € 2500,00 secondo il massimale di polizza, nonché spese per RM alla caviglia, alla spalla e al ginocchio destri, per complessivi euro 562,00….”; ed inoltre che la CTU ha ritenuto
“non solo congrue le spese così sostenute dallo rispetto Parte_1 all'oggetto delle visite mediche e degli accertamenti a cui si è sottoposto…ma anche necessario l'espletamento dei medesimi in ragione delle conseguenze del sinistro per cui è causa…” ed ha escluso la necessità di ulteriori spese mediche. Il Tribunale ha dunque liquidato in euro 3.062,00 (€ 2500,00 + € 562,00) il danno patrimoniale. Ha poi detratto dall'importo complessivo quantificato in € 63.562,00 (€ 60.500,00 + 3.062,00) quello di euro 57.000,00 ricevuto dalla per la propria assicurazione RCA, a CP_4 titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non, derivante dalla lesione causata dal sinistro, ritenendo applicabile nella
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specie la compensatio lucri cum damno, non potendo l'indennizzo eccedere il danno effettivamente patito. In definitiva, all'attore era dovuto l'importo residuo di € 6.562,00, oltre interessi dalla decisione al saldo. L'appellante ha criticato la sentenza esplicitandone le ragioni nei seguenti motivi così articolati. Con il primo, ha argomentato che il Giudice aveva erroneamente interpretato le risultanze probatorie;
infatti aveva eseguito il conteggio sulla scorta dell'art.
3.3 delle CGA nella formulazione originaria e non aveva tenuto conto dell'Appendice dichiarativa versata in atti, che derogava parzialmente nel prevedere “ in tutti i casi in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 12% della totale, la società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia”….Il Tribunale avrebbe dovuto applicare la percentuale corrispondente al grado di invalidità accertata alla somma assicurata per invalidità permanente ossia
€.1.000.000,00 maggiorata del 20% in ragione della clausola I145 della polizza che prevede l'incremento in caso di infortunio indennizzabile occorso durante l'uso di motocicli e ciclomotori.
Per quanto sopra le somme indennizzabili risultano essere le seguenti: Per indennità per l'invalidità permanente del 14% x
€.1.000.000,00 = €.140.000,00….Aumento del 20% delle somme assicurate per per infortuni motociclistici: 14% x €. 200.000,00
= €.28.000,00…”. L'indennizzo previsto dalle condizioni di polizza per invalidità permanente era pari al 14% e dunque ad
€.140.000,00, oltre l'aumento del 20% di €. 28.000,00 per un totale € 168.000,00 che doveva essere liquidato al netto dell'importo percepito in regime di Rca.
Con il secondo, ha poi eccepito che il Tribunale aveva errato nel ritenere che, in forza del meccanismo della compensatio lucri cum damno, l'importo corrisposto di € 57.000,00 dalla propria assicurazione RCA doveva essere detratto dall'indennizzo. La predetta somma, così come riportato nella quietanza , era comprensiva degli onorari di patrocinio CP_4 legale quantificati in € 7.000,00, dacché doveva essere piuttosto decurtato il solo importo di € 50.000,00. Con un terzo motivo ha contestato la liquidazione delle spese effettuata tenendo conto del “decisum e non del disputatum, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 in quanto
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successivamente all'entrata in vigore del dm 149/22 si è proceduto unicamente alla redazione delle comparse conclusionali, dovendo le repliche ritenersi inammissibili in mancanza di deposito delle conclusionali da parte della convenuta”. Il capo doveva essere riformato perché aveva tenuto conto dell'erroneo decisum come sopra evidenziato e dei parametri del D.M. 55/14 anziché di quelli del D.M. 149/22 posto che la tariffa forense a cui andava fatto riferimento era quella vigente nel momento in cui le attività professionali erano state condotte a termine. Anche la parte appellata ha proposto appello incidentale. La compagnia a chiesto la riforma della sentenza CP_1 laddove non aveva accolto l'eccezione di inoperatività della clausola I145 delle condizioni di polizza che prevedeva l'aumento del 20% dell'indennizzo, in caso di infortunio occorso durante la guida di motocicli, a condizione che vi fosse stato però l'immediato intervento del pronto Soccorso. La clausola non era applicabile in quanto era espressamente indicato che la condizione necessaria era
“l'immediato ricorso al PS”. Dallo stesso rapporto dell'Autorità risultava, infatti, che i soggetti coinvolti si erano rifiutati di utilizzare il servizio 118 e si erano poi recati autonomamente al
, alcune ore dopo, circa 3 ore dall'evento, e peraltro Parte_3 presso un P.S. non della zona di domicilio (Civita Castellana), ma romano Ospedale San Filippo Neri distante dal luogo del sinistro. Pertanto, non bisognava procedere all'aumento del 20% del capitale assicurato per Morte e Invalidità Permanente, riducendo pertanto l'indennizzo riconosciuto e prendendo come base di calcolo il massimale indicato nel frontespizio, ovvero euro
1.000.000,00 senza alcun aumento. Con altro motivo, la Compagnia ha rappresentato che era stata provata la violazione dell'art.
5.1 delle cga poiché la denunzia di sinistro da parte dello era pervenuta dopo 50 giorni Parte_1 dall'evento e non nei 3 gg. successivi;
parimenti i soggetti non avevano acconsentito alle necessarie indagini (il perito incaricato dalla Compagnia non era stato messo nelle condizioni di effettuare i necessari approfondimenti, in quanto né
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conducente della moto al momento dell'evento, né lo CP_3 stesso si erano mostrati collaborativi Parte_1 rifiutandosi di rispondere alle domande poste) e ciò aveva
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determinato la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.. La sentenza, dunque, andava riformata con accoglimento dell'eccezione di inoperatività della garanzia ex art.
5.1 delle CGA e 1915 c.c. con conseguente perdita del diritto all'indennizzo. In subordine, doveva dichiararsi l'inoperatività della clausola contrattuale I145 e per l'effetto non applicare l'aumento del 20% del capitale assicurato per Morte e Invalidità Permanente, riducendo pertanto l'indennizzo riconosciuto e prendendo come base di calcolo il massimale indicato nel frontespizio, ovvero euro 1.000.000,00 senza alcun aumento. Orbene, stante l'oggetto delle suesposte censure è preliminare l'esame delle stesse. Il Tribunale sul punto ha motivato “Ora, vero è che, come anticipato, lo inviava la denuncia di sinistro alla Parte_1 convenuta solo circa 50 giorni dopo il verificarsi del sinistro per cui è causa. Tuttavia, non è emersa la “coscienza e volontà” dello di violare l'obbligo, di cui agli artt. 1913 e 1914 c.c., di Parte_1 comunicazione tempestiva del sinistro e di collaborare con la Compagnia assicuratrice per la gestione del medesimo. Pertanto, potrebbe, al più, configurarsi un ritardo colposo dello In Parte_1 tale ipotesi, tuttavia, troverebbe applicazione l'art. 1915, secondo comma, c.c., che subordina la riduzione parziale dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore alla prova di aver sofferto un pregiudizio economico, prova che deve essere fornita dall'assicuratore medesimo. Tuttavia, nella fattispecie in oggetto la Controparte_1 non ha dedotto di aver patito un pregiudizio economico a causa del ritardo nell'adempimento dell'attore all'obbligo di avviso del sinistro, nonché dell'inadempimento all'obbligo di collaborazione con la convenuta, nulla precisando al riguardo.”. Innanzitutto, l'art. 5.1 “Denuncia dell'infortunio” delle Condizioni di polizza prevede: “La denuncia dell'infortunio con l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata da certificato medico, deve essere fatta per iscritto dall'Assicurato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi dell'art. 1913 c.c.. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici, sino a guarigione avvenuta. L'Assicurato, i suoi familiari od aventi
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diritto, devono consentire alla società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. Qualora l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso alla Società. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del c.c.”.
Va richiamato, nella specie, l'orientamento del giudice di legittimità (ordinanza 19071/24) secondo cui “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva negato il diritto all'indennizzo per tardività della denuncia del sinistro senza motivare in ordine alla imputabilità del ritardo a dolo o colpa dell'assicurato).”. Nella specie nessuna prova è stata data di un comportamento doloso o colposo dell'assicurato; né del resto è stata poi specificatamente censurata l'affermazione che non era stato dedotto di aver patito un pregiudizio economico a causa del ritardo nell'adempimento dell'attore all'obbligo di avviso del sinistro, nonché dell'inadempimento all'obbligo di collaborazione con la convenuta. Con riguardo, poi, all'inoperatività dell'aumento del 20% per la mancanza dell'immediato intervento del Pronto Soccorso, appare corretto quanto affermato dal Primo Giudice, ovvero che attesa la circostanza che dopo tre ore dall'incidente lo si Parte_1 era recato al Pronto Soccorso, tale lasso di tempo doveva ritenersi prossimo all'evento, mentre di nessuna rilevanza era la circostanza che al pronto soccorso si era recato autonomamente e che aveva scelto quello distante dal proprio domicilio posto che la clausola non prevedeva per l'operatività un pronto Soccorso
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del luogo del domicilio, né la necessità dell'intervento del 118 (cfr. “Codice I145 Aumento delle somme assicurate per infortuni motociclistici… la validità della garanzia è subordinata all'immediato ricorso al pronto soccorso in caso di infortunio”). Da tutto ciò considerato consegue che l'appello incidentale va rigettato. Le censure svolte dall'appellante sono invece Parte_1 fondate. E' stata allegata “Appendice dichiarativa”, emessa in data 25.7.2022 ove si legge “Con effetto dall'origine del contratto l'articolo 3.3 delle CGA forma Top, a parziale deroga delle CGA consegnate al cliente in fase di emissione polizza n. 361054624, è il seguente. Articolo Art. 3.3 – Invalidità permanente…in tutti i casi in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 12% della totale, la Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.”. Ora, tenuto conto che il documento si è formato il 25.7.2022 e dunque allo scadere del termine di cui all'art. 183 c.p.c., inoltre che è stato espressamente previsto “l'effetto” della scrittura sin dall'origine del contratto e a parziale deroga delle CGA consegnate al cliente con l'emissione della polizza, non vi è dubbio non solo che il documento deve ritenersi tempestivamente depositato, ma anche efficace e rilevante quanto alla liquidazione oggetto del giudizio. Dacchè, essendo stata quantificata nella misura del 14% l'invalidità permanente, dunque di “grado superiore al 12% della totale” l'indennizzo doveva e deve essere liquidato senza la deduzione di alcuna franchigia. L'ammontare dovuto è quello indicato dallo e dunque pari a € 168.000,00 (14% di € Parte_1
1.000.000= 140.000x20% =€ 168.000,00). Da detto importo va detratto quello versato a titolo di assicurazione RCA, nella misura di € 50.000,00, così come correttamente eccepito sempre dall'appellante; nell'atto di quietanza, infatti, benchè è scritto che si riceve la somma di € 57.000,00 in via transattiva e definitiva per ogni titolo di danno, diretto e indiretto, patrimoniale e non patrimoniale, presente e futuro, in conseguenza del sinistro stradale, è poi specificato che la suddetta somma deve intendersi comprensiva degli onorari di patrocinio legale quantificati in e 7.000,00.
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L'ammontare dovuto a titolo di indennizzo per invalidità permanente in virtù della polizza allegata è, dunque, di € 168.000,00 al quale va sommato l'importo non contestato per le spese sostenute per visite mediche pari a € 3.062,00. Gli importi indicati, ovverosia l'importo liquidato in questa sede e quello per spese, oltre che l'importo già ricevuto, devono essere devalutati alla data del fatto con l'applicazione degli interessi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data del pagamento dell'importo di € 50.000,00, detratto il quale, sulla differenza residua, si applicheranno gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri suindicati fino alla presente sentenza, mentre saranno dovuti solo gli interessi al tasso legale sino all'integrale adempimento del dovuto". Da tutto quanto ritenuto consegue che l'appello va accolto e la sentenza gravata va in parte riformata;
la parte appellata va condannata al pagamento dell'importo, in favore della parte appellante, che risulterà individuato all'esito dei conteggi effettuati alla stregua dei parametri sopra riportati.
Con riguardo all'eccepita errata liquidazione delle spese di lite, in primo luogo va riportato l'orientamento del Giudice di Legittimità “...nella presente causa che non è stata decisa a seguito di pubblica udienza bensì mediante rito camerale, non si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, tutte le attività difensive essendo state invece compiute anteriormente a tale data. Diversamente, si effettuerebbe un'applicazione retroattiva del decreto, non giustificabile come d'altronde già rilevato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte per la normativa precedente alla luce del logico criterio interpretativo fondato sulla globalità della prestazione e pertanto del compenso (v. infatti S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405: "In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a
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quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata."; e cfr. pure Cass. sez. 3, 18 dicembre 2012 n. 23318, Cass. sez. 6-3, ord. 2 luglio 2015 n.
13628, Cass. sez. 6-2, 11 febbraio 2016 n. 2748, Cass. sez. 6-2, 19 ottobre 2016 n. 21205, Cass. sez. 6-3, ord. 28 agosto 2017 n. 20481 e Cass. sez. 6-3, ord. 30 maggio 2018 n. 13541).”. Dacchè, la liquidazione delle spese di lite va fatta, sia con riguardo al primo grado che per il presente giudizio, applicando le tabelle aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 2022. Peraltro, per entrambi i gradi, vanno liquidate come in dispositivo nella misura media dello scaglione del valore corrispondente al decisum in relazione alla corrispondente complessità della controversia, alla sua natura e valore, alle questioni trattate, tolta la fase di trattazione/istruttoria non svolta per il presente grado, oltre esborsi come conteggiati e non censurati, oltre che documentati (cfr. ricevuta pagamento CU), e vanno poste, tenuto conto del criterio della soccombenza, a carico della parte appellata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellata e appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello principale, in parziale riforma della sentenza gravata altra contraria istanza disattesa, così provvede: liquida in favore della parte appellante le somme di € 168.000,00 a titolo di indennizzo per invalidità permanente e di
€ 3.062,00 per spese sostenute per visite mediche dalle quali dovrà essere detratto l'importo ricevuto di € 50.000,00, con rivalutazione ed interessi secondo il calcolo di parte motiva e per l'effetto condanna la parte appellata al pagamento dell'ulteriore importo ottenuto, con interessi legali dalla pronuncia al saldo;
rigetta l'appello incidentale;
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condanna la parte appellata, al pagamento - in favore della parte appellante - delle spese di lite che si liquidano per il primo grado in complessivi € 14.103,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi e per il presente giudizio in € 9.991,00 ed € 1.167,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%; dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellata e appellante incidentale. Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Marianna D'Avino
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