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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 31/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 3.1.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
il patrocinio degli avv.ti RUGGIERO ANTONIO e MARIANI SILVIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese (VA), Piazza Monte Grappa n. 6, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. PEDRONI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Barasso (VA), Via
Ferdinando Rossi n. 43 int. 10, come da procura in atti (si dà atto che il difensore, in data
22.4.2025, ha depositato atto di revoca del mandato conferitogli);
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
13.1.2024);
pagina 1 di 5 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente (cfr. note scritte depositate telematicamente in data 16.5.2025):
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri ed economicamente autosufficienti;
- Spese di lite rifuse con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Chiede altresì che la causa venga trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito di atti conclusivi essendo la causa prettamente documentale.
Con rinuncia altresì all'appello”.
Per parte resistente (cfr. memoria ex art. 473bis.17 co. 2 c.p.c. depositata telematicamente in data 5.4.2024):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare con Sentenza la Separazione Personale dei Coniugi
D e e – nel rispetto dei termini di legge – dichiarare la Parte_2 Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30 dicembre 1989, trascritto all'Ufficio di Stato civile – Registro degli atti di Matrimonio Nr.4 – Parte II serie A/ - Anno 1990 di Varese, disponendo l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile dei
Comuni di competenza, previo accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO
In sede di Separazione;
Previo rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale promossa dalla IG.ra
; Parte_1
-Dichiarare con Sentenza la Separazione Personale dei Coniugi:
-Non disporre alcun assegno di mantenimento.
-null'altro da regolamentare.
In sede di Divorzio
pagina 2 di 5 -dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della
Separazione.
Con vittoria di spese di causa, del procedimento di Separazione e di Divorzio.
IN VIA ISTRUTTORIA
“Vero che la IG.ra vive nell'immobile sito in Varese, Via Monte Cengio 10, Parte_1
interno 14, facente parte di un Condominio da Lei amministrato, dal fine dicembre 2022- primi di gennaio 2023?”.
Teste, Amministratore del Condominio di Via Monte Cengio 10 Varese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
Varese (VA) in data 30.12.1989, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 1990, atto n. 4, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nate a Varese le figlie in data 27.5.1990 e in data 8.4.1994, Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 14.7.2004 con verbale omologato con decreto n. 442/04 del 20.9.2004 (procedimento R.G. n. 2675/2004).
Con successiva dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varese in data 9.12.2021, iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Varese al n. 248, parte II, serie C, i coniugi si sono riconciliati in data 5.9.2021.
ha adito il Tribunale proponendo ricorso per la separazione personale dei Parte_1
coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis. 49
c.p.c., chiedendo di darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e di assegnare alla ricorrente in godimento esclusivo la casa familiare sita in Varese, via San Michele del Carso
n. 53.
pagina 3 di 5 Ha dedotto che la riconciliazione dei coniugi, verificatasi in seguito alla separazione, ha avuto breve durata, venendo a cessare definitivamente l'affectio coniugalis e divenendo insostenibile la convivenza.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di separazione Parte_2
e contestuale divorzio ex art. 473bis. 49 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda di assegnazione della casa coniugale essendo le figlie delle parti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'udienza del 16.4.2024 le parti, comparse personalmente dinanzi al giudice relatore con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano ai rispettivi atti;
rilevata l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. in assenza di prole minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il giudice relatore, letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Con sentenza del Tribunale di Varese n. 590/2024 pubblicata in data 8.6.2024, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza nella medesima data, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
In data 22.4.2025 la parte resistente revocava il proprio mandato al difensore, il quale provvedeva a depositarne nota telematicamente.
All'udienza del 23.4.2025 la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di divorzio senza ulteriori statuizioni. Il giudice relatore, ritenuta la necessità di disporre un breve rinvio onde consentire al resistente di eventualmente nominare un nuovo difensore, fissava udienza per la discussione sulla domanda di divorzio disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 21.5.2025, richiamate le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente in data 16.5.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
pagina 4 di 5 1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 590/2024 pubblicata in data
8.6.2024, passata in giudicato. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (i coniugi sono comparsi avanti al giudice relatore all'udienza del 16.4.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Si dà atto che nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta in assenza di domande di contenuto economico e di prole minore o non autosufficiente.
3. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, le spese di lite devono essere integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
[...] Parte_2
Varese in data 30.12.1989 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 4, Parte II, Serie A);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARESE affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite integralmente compensate.
Varese, così deciso nella camera di conIGlio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 3.1.2024,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
il patrocinio degli avv.ti RUGGIERO ANTONIO e MARIANI SILVIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese (VA), Piazza Monte Grappa n. 6, come da procura in atti,
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. PEDRONI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Barasso (VA), Via
Ferdinando Rossi n. 43 int. 10, come da procura in atti (si dà atto che il difensore, in data
22.4.2025, ha depositato atto di revoca del mandato conferitogli);
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati in data
13.1.2024);
pagina 1 di 5 OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte ricorrente (cfr. note scritte depositate telematicamente in data 16.5.2025):
“Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai Sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
- Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri ed economicamente autosufficienti;
- Spese di lite rifuse con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Chiede altresì che la causa venga trattenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito di atti conclusivi essendo la causa prettamente documentale.
Con rinuncia altresì all'appello”.
Per parte resistente (cfr. memoria ex art. 473bis.17 co. 2 c.p.c. depositata telematicamente in data 5.4.2024):
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare con Sentenza la Separazione Personale dei Coniugi
D e e – nel rispetto dei termini di legge – dichiarare la Parte_2 Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 30 dicembre 1989, trascritto all'Ufficio di Stato civile – Registro degli atti di Matrimonio Nr.4 – Parte II serie A/ - Anno 1990 di Varese, disponendo l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello Stato Civile dei
Comuni di competenza, previo accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
NEL MERITO
In sede di Separazione;
Previo rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale promossa dalla IG.ra
; Parte_1
-Dichiarare con Sentenza la Separazione Personale dei Coniugi:
-Non disporre alcun assegno di mantenimento.
-null'altro da regolamentare.
In sede di Divorzio
pagina 2 di 5 -dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della
Separazione.
Con vittoria di spese di causa, del procedimento di Separazione e di Divorzio.
IN VIA ISTRUTTORIA
“Vero che la IG.ra vive nell'immobile sito in Varese, Via Monte Cengio 10, Parte_1
interno 14, facente parte di un Condominio da Lei amministrato, dal fine dicembre 2022- primi di gennaio 2023?”.
Teste, Amministratore del Condominio di Via Monte Cengio 10 Varese”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Parte_2
Varese (VA) in data 30.12.1989, atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto
Comune dell'anno 1990, atto n. 4, Parte II, Serie A.
Dall'unione sono nate a Varese le figlie in data 27.5.1990 e in data 8.4.1994, Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I coniugi si sono separati consensualmente in data 14.7.2004 con verbale omologato con decreto n. 442/04 del 20.9.2004 (procedimento R.G. n. 2675/2004).
Con successiva dichiarazione resa dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Varese in data 9.12.2021, iscritta nei registri di matrimonio del Comune di Varese al n. 248, parte II, serie C, i coniugi si sono riconciliati in data 5.9.2021.
ha adito il Tribunale proponendo ricorso per la separazione personale dei Parte_1
coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis. 49
c.p.c., chiedendo di darsi atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e di assegnare alla ricorrente in godimento esclusivo la casa familiare sita in Varese, via San Michele del Carso
n. 53.
pagina 3 di 5 Ha dedotto che la riconciliazione dei coniugi, verificatasi in seguito alla separazione, ha avuto breve durata, venendo a cessare definitivamente l'affectio coniugalis e divenendo insostenibile la convivenza.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di separazione Parte_2
e contestuale divorzio ex art. 473bis. 49 c.p.c. e chiedendo il rigetto dell'avversa domanda di assegnazione della casa coniugale essendo le figlie delle parti maggiorenni ed economicamente indipendenti.
All'udienza del 16.4.2024 le parti, comparse personalmente dinanzi al giudice relatore con l'assistenza dei rispettivi difensori, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano ai rispettivi atti;
rilevata l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa coniugale ex art. 337 sexies c.c. in assenza di prole minore o maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il giudice relatore, letto l'art. 473 bis.22 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione.
Con sentenza del Tribunale di Varese n. 590/2024 pubblicata in data 8.6.2024, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza nella medesima data, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
In data 22.4.2025 la parte resistente revocava il proprio mandato al difensore, il quale provvedeva a depositarne nota telematicamente.
All'udienza del 23.4.2025 la parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza di divorzio senza ulteriori statuizioni. Il giudice relatore, ritenuta la necessità di disporre un breve rinvio onde consentire al resistente di eventualmente nominare un nuovo difensore, fissava udienza per la discussione sulla domanda di divorzio disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 21.5.2025, richiamate le note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente in data 16.5.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto
pagina 4 di 5 1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 590/2024 pubblicata in data
8.6.2024, passata in giudicato. Essendosi protratto lo stato di separazione legale per il periodo previsto dalla legge (i coniugi sono comparsi avanti al giudice relatore all'udienza del 16.4.2024), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Si dà atto che nessuna ulteriore statuizione deve essere assunta in assenza di domande di contenuto economico e di prole minore o non autosufficiente.
3. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda sullo status, le spese di lite devono essere integralmente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in
[...] Parte_2
Varese in data 30.12.1989 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del predetto Comune dell'anno 1990, atto n. 4, Parte II, Serie A);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza limitatamente al capo 1), dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARESE affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite integralmente compensate.
Varese, così deciso nella camera di conIGlio del 22.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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