Decreto cautelare 2 novembre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Sentenza 1 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 02/11/2021, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/11/2021
N. 01154/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1154 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Galzignato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Treviso, in persona del Prefetto pro tempore, non costituita in giudizio;
Questura di Treviso, in persona del Questore pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del decreto in data -OMISSIS-, emesso dal Prefetto della Provincia di Treviso all'esito del procedimento amministrativo fasc. -OMISSIS- notificato al ricorrente il 19 luglio 2021, con il quale è stato fatto divieto al predetto “ -OMISSIS- ”, con conseguente confisca ex art. 39, comma 2, T.U.L.P.S.;
- del decreto in data -OMISSIS-, emesso dal Questore di Treviso all'esito del procedimento -OMISSIS-, notificato il 28 agosto 2021, con il quale è stata “ revocata la -OMISSIS-, rilasciata al soprascritto -OMISSIS- ”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque connesso per presupposizione o consequenzialità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche proposta con il ricorso - ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. – per ottenere la sospensione del decreto con cui il Prefetto della Provincia di Treviso ha disposto il divieto di -OMISSIS-
Rilevato in particolare che la situazione di estrema gravità e urgenza è prospettata in relazione alla preannunciata -OMISSIS- dal ricorrente ove questi non provveda alla cessione delle stesse entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento impugnato;
Considerato che – tenuto conto della data di notifica del decreto (avvenuta il 19 luglio 2021) - la scadenza del termine assegnato al ricorrente per procedere alla cessione di armi e munizioni è prevista in una data successiva alla prima camera di consiglio utile (17 novembre 2021);
Ritenuto di conseguenza che non sussistono i requisiti stabiliti dal richiamato articolo 56 cod. proc. amm. per l’accoglimento della domanda;
P.Q.M.
Respinge la domanda di misura cautelare monocratica presentata dal ricorrente e fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 17 novembre 2021.
Questo decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso il giorno 31 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.