Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/2013, n. 19488
CASS
Sentenza 23 agosto 2013

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In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., sulla base del "credito per cui si procede" e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto

Commentario1

  • 1Criterio di determinazione del valore nelle cause di opposizione all'esecuzione
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 luglio 2019
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/2013, n. 19488
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19488
Data del deposito : 23 agosto 2013

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