Sentenza 23 agosto 2013
Massime • 1
In materia di opposizione ad esecuzione forzata, quando l'esecuzione sia già iniziata, l'individuazione del giudice competente deve essere effettuata, in applicazione dell'art. 17 cod. proc. civ., sulla base del "credito per cui si procede" e, quindi, dell'importo del credito di cui al pignoramento e non dell'importo del credito di cui al precetto
Commentario • 1
- 1. Criterio di determinazione del valore nelle cause di opposizione all'esecuzioneAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 9 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/08/2013, n. 19488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19488 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2013 |
Testo completo
o o t t u T a b U i c r B i ORIGINALE t I f n i R T o n c 19488/ 2013 u K O REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Opposizione all'esecuzione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE competenza per valore TERZA SEZIONE CIVILE R.G. N. 24765/2007 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 19488 - Presidente Dott. MARIO FINOCCHIARO B249 Rep. Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA Ud. 14/05/2013 Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI PU Dott. RAFFAELE FRASCA Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 24765-2007 proposto da: SC LO [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VENERI MASSIMO giusta delega in atti;
ricorrente - 2013 contro 1061 CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP. A R.L. 00320160237, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. MARIO PASCUCCI, elettivamente 1 domiciliato in ROMA, VIA MARCO ATILIO 14, presso lo studio dell'avvocato MATTICOLI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MORGANTE ENRICO giusta delega in atti;
controricorrente - avversO la sentenza n. 2501/2007 del TRIBUNALE di VERONA, depositata il 06/9/2007, R.G.N. 12342/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/05/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l'Avvocato MATTICOLI MARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 6 settembre 2007, il Tribunale di Verona ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta da Cattolica Assicurazioni S.c.a.r.l. avversO l'atto di pignoramento per l'importo di € 2.408,73, notificato, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., ad istanza di LO PE nei suoi confronti, oltre che nei confronti della Banca Popolare di Verona e Novara, quest'ultima quale terzo pignorato. Il Tribunale, rigettata l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opposto, riteneva fondata l'opposizione perché la somma oggetto di pignoramento era stata trattenuta dalla società esecutata a titolo di ritenuta d'acconto, quale sostituto d'imposta, relativamente alle somme corrisposte, per di onorario, in favore del procuratore del PE, avv. Massimo assegno circolare a lui direttamente intestato eVeneri, con rimesso al medesimo, dopo che alla società Cattolica era stato intimato il precetto (da parte del PE e per l'importo complessivo di € 89.579,36) basato sulla sentenza n. 2310/05 del Tribunale di Verona. Il Tribunale ha perciò dichiarato nulla l'esecuzione, accertando l'inesistenza di ogni credito residuo esecutivo del PE nei confronti di Cattolica>>, ed ha condannato l'opposto al pagamento delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.000,00, oltre accessori. 2.- Avverso la sentenza LO PE propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 3 r.l. si La Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. а difende con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente. La sentenza impugnata è stata pubblicata il 6 settembre 2007 ed è relativa ad un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., concluso con sentenza ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ. Al riguardo è sufficiente richiamare precedenti che hanno affermato che le sentenze conclusive in primo reiteratamente grado dei giudizi di opposizione all'esecuzione pubblicate tra i l 1 ° marzo 2006 ed il 4 luglio 2009 non sono impugnabili in ragione di quanto disposto dall'art. 616, ult. inc., cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art.14 della legge n. 52 del 2006 (abrogato con l'art. 49, comma 2°, della legge n. 69 del 2009), quindi sono soltanto ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. n. 20392/09, n. 2043/10, ord. n. 20324/10, nonché, a contrario, Cass. n. 20414/06 ed, ancora, anche per il rigetto dell'eccezione di incostituzionalità, Cass. n. 976/08, nonché successivamente Cass. n. 3688/11 e numerose altre). Il principio è stato ribadito, anche ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ., da Cass. ord. n. 17321/11. 1.1.- Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente per invalidità della procura speciale per il ricorso per cassazione, perché, a detta della 4 resistente, sarebbe priva di qualsivoglia riferimento al giudizio di cassazione. Allo scopo è sufficiente richiamare il principio per il quale a margine del ricorso per il mandato apposto in calce essendo per sua natura speciale, non richiede ai cassazione, fini della sua validità alcuno specifico riferimento al sicché risultano irrilevanti sia la mancanzagiudizio in corso, di un richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass. n. 26504/09). Nel caso di specie, la procura risulta apposta a margine del ricorso per cassazione e, per di più, è munita della menzione, pur se aggiunta con interlineatura scritta а mano nel contesto della procura a stampa, della difesa avanti la Corte di Cassazione. 2.- Col primo motivo di ricorso è dedotta violazione dell'art. 360 n. 1 e 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 37 cod. e al decreto legge 31 dicembre 1992 n. 546 e art. 25proc. civ. del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Il ricorrente sostiene che, essendo in contestazione la legittimazione ad effettuare la ritenuta d'acconto ai sensi di tale ultima norma da parte della Compagnia di assicurazione, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione delle commissioni tributarie.
2.1. Il motivo è infondato. 105 Va fatta applicazione del principio di diritto, secondo cui le controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, sono attratte allavolontariamente о coattivamente, non giurisdizione del giudice tributario, ma rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà- soggezione, proprio del rapporto tributario (principio di diritto affermato d'ufficio dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 15031/09, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., in riferimento all'opposizione all'esecuzione forzata intrapresa dal difensore antistatario della parte vittoriosa in giudizio per la riscossione delle somme trattenute dalla parte soccombente a titolo di ritenuta IRPEF sull'onorario). 3.- Col secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 360 cod. proc. civ., in relazione all'art. 615, comma secondo, 616 e 543 cod. proc. civ. e art. 17 e 7 cod. proc. civ. Il ricorrente critica il rigetto, da parte del Tribunale di di incompetenza Verona, dell'eccezione per valore da lui tempestivamente formulata già nel grado di merito. In particolare, evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice а quo, la presente opposizione è stata proposta, non ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ. 6 avversO l'atto di precetto fatto notificare ad istanza dello stesso PE nei confronti della Cattolica, bensì ai sensi cod. proc. civ. Si tratta, dell'art. 615, secondo, comma infatti, dell'opposizione proposta dalla compagnia assicuratrice avverso l'atto di pignoramento notificato ad istanza del PE per la somma di € 2408,73, di gran lunga inferiore а quella precettata, pari ad € 89.579,36; e ciò in ragione del fatto che, dopo la notificazione del precetto, la compagnia assicuratrice ha corrisposto due assegni circolari, dell'importo rispettivamente di € 74.226,33, emesso in favore di LO PE, e di € 12.944,30, emesso in favore del suo procuratore in giudizio, avv. Massimo Veneri, sicché, per come esposto in ricorso, e risultante anche dalla sentenza, rimase in contestazione la minor somma di € 2.408,73, trattenuta dalla compagnia a titolo di ritenuta d'acconto su quanto corrisposto a titolo di onorari in favore dell'avvocato di controparte. Il ricorrente deduce che il valore della causa di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., si determina in base alla somma per la quale si è proceduto ad esecuzione, sicché nel caso di specie avrebbe errato il Tribunale nel fare riferimento all'importo indicato in precetto ed a ritenere la propria competenza;
invece, la competenza per valore apparterrebbe al Giudice di Pace, dovendosi avere riguardo alla somma oggetto del pignoramento presso terzi. 7 va accolto.
3.1. Il motivo è fondato e- giurisprudenzaLa richiamata sia in sentenza che nel controricorso non è pertinente poiché riguarda i giudizi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., per i quali è incontestato che il valore ai fini della competenza si determini in base all'intero ammontare del credito per il quale l'esecuzione è stata minacciata col precetto opposto (cfr. Cass. n. 14303/99 citata dal Tribunale). Nel caso di specie, risulta dagli atti di entrambe le parti, ma dall'esposizioneanche in fatto della sentenza, che l'opposizione all'esecuzione venne proposta dalla Cattolica Assicurazioni avverso l'atto di pignoramento presso terzi fatto notificare da LO SC per l'importo di € 2.408,73, per come integralmente riportato alle pagg.
6-8 del ricorso. Trova allora applicazione la norma dell'art. 17 cod. proc. civ., in ragione della quale il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede, con la conseguenza che, in caso di opposizione all'esecuzione già iniziata, il giudice competente per valore a decidere il merito della controversia e dinanzi al quale le parti vanno rimesse, ai sensi dell'art. 616, comma secondo, cod. proc. civ., va individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 615 e 17 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 13757/02). Nel caso di specie, risulta dall'atto di pignoramento redatto e notificato ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. che il 8 credito per cui si è proceduto è pari ad € 2.408,73, rientrante nella competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 7 cod. proc. civ., sicché ai sensi delle norme sopra richiamate, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Verona avrebbe dovuto rimettere la causa di opposizione dinanzi al Giudice di Pace competente per valore. La sentenza impugnata va perciò cassata e le parti vanno rimesse dinanzi al Giudice di Pace di Verona, competente per valore. Resta assorbito il terzo motivo, concernente il merito dell'opposizione. 4.- Ritiene il Collegio che, in ragione della peculiarità del caso concreto, in cui il giudice a quo ha equivocato in ordine all'entità del credito per cui era esecuzione forzata, sussistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte rigetta il primo motivo ricorso, accoglie il secondo, assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia al compensa le spese del giudizio di Giudice di Pace di Verona;
cassazione. Così deciso in Roma, in data 14 maggio 2013. Il Presidente L'Estensore Janeмеся eye fu DEPOSITATO IN CANCELLERMA Il Funionscio diziarie Oggi 3 AGO 2013 Imocena BATTISTA nzion o Giudiziario oceance BATTISTA е 9 CORTE SUPPEMA DI CASSAZIONE Si atteste la reparazione p/esso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 an SG 10.6... varsate € 125 . 1 2.12.16... IL FUNCIONARIO