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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.1790/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 20 settembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA
APPELLANTE
e
(C.F. e _1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. BELLIA VITO
[...] C.F._2
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2735/2021 pubblicata in data 15/06/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 2735 depositata dal Tribunale di Catania in data 15.06.2021, non notificata, che ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dai signori e _1
, iscritto al n. 8750/2020 R.G, ed in accoglimento del presente Controparte_2
appello: − Accogliere le conclusioni svolte in primo grado e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dai signori e _1 CP_2 con atto del 22.01.2019 nonché l'eccezione di prescrizione ex adverso
[...]
sollevata, riconoscendo l'efficacia interruttiva degli atti posti in essere dal creditore ed il diritto di credito di e per essa la Parte_1 [...]
portato dal contratto di finanziamento fondiario, ai rogiti del Controparte_3
Notaio del 23 aprile 1991, rep. 64743 – racc. 16162 e del Persona_1
successivo atto di erogazione finale e quietanza. Conseguentemente, disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare nr. 768/2016 pendente innanzi al Tribunale di Catania, in atto sospesa. In via subordinata, riformare la sentenza appellata in punto di spese, compensando le stesse. − Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'Appello proposto da perché infondato sia in fatto che in diritto ,confermando la Parte_1
sentenza di primo grado. - Con vittoria di spese e compensi” .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2735/2021 pubblicata in data 15/06/2021 il Tribunale di
Catania accoglieva l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
e e, per l'effetto, dichiarava prescritto il credito CP_1 Controparte_2
azionato dal oggi nella procedura CP_4 Parte_1
esecutiva n. 768/2016, condannando alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore degli opponenti.
Il primo giudice riteneva che, non essendovi dubbio che l'improcedibilità della procedura esecutiva era stata dichiarata per la perdurante inattività del creditore pignorante, che aveva omesso di rinnovare la trascrizione del pignoramento nel termine prescritto dalla legge, era venuto meno l'effetto sospensivo correlato all'introduzione della procedura esecutiva e il nuovo termine di prescrizione decennale era già ampiamente decorso non solo all'atto della notifica del secondo pignoramento, ma anche quando veniva dichiarata l'improcedibilità della prima pag. 2/9 esecuzione forzata, con conseguente prescrizione del diritto di credito;
che nessun valido riconoscimento di credito era configurabile stante che l'unico atto rilevante era la missiva del 2011, scritta dall'avv. e diretta Controparte_5 all'avv. Ivan Chiaramonte, missiva che non proveniva dai debitori, ma dall'avv.
senza che il creditore procedente, onerato, avesse dato prova del mandato CP_5
ricevuto dai debitori, e in ogni caso tale missiva non conteneva alcun riconoscimento di debito.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello per le Parte_1
ragioni meglio illustrate in motivazione, la quale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Costituendosi in giudizio, e hanno chiesto il _1 Controparte_2
rigetto dell'appello, concludendo come trascritto in epigrafe.
Indi, all'udienza del 20 settembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui ha omesso di considerare l'inapplicabilità ex lege dell'art. 2945 3° comma c.p.c.. prevista dall'art. 1 bis del D.L. 17.03.1999 n. 64, convertito dalla L.
134/1999, per le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha esaminato l'eccezione e ha motivato riportandosi esplicitamente al contenuto dell'ordinanza con cui era stata sospesa la procedura esecutiva promossa da creditore procedente.
La giurisprudenza, invero, ha univocamente interpretato l'art. 1 bis del D.L.
17.03.1999 n. 64, convertito dalla L. 134/1999, come espressamente riferito ai pag. 3/9 soli casi di estinzione della procedura per mancato deposito della documentazione ipocatastale, e ha precisato che la norma risulta eccezionalmente derogatoria della disciplina codicistica rispetto a essa generale, la quale viceversa prevede che rilevi non tanto la qualificazione di una fattispecie estintiva come
“estinzione tipica” ovvero come “improcedibilità”, bensì la ragione della chiusura anticipata della procedura esecutiva ed ha ribadito che ove l'improcedibilità sia stata dichiarata per la perdurante inattività del creditore pignorante, che omette di rinnovare la trascrizione del pignoramento nel termine prescritto dalla legge, viene meno l'effetto sospensivo correlato all'introduzione della procedura esecutiva.
Peraltro anche il precedente di questa Corte richiamato dall'appellante si riferisce proprio al caso di estinzione per mancata produzione della documentazione ipocatastale.
Di contro, è affermazione consolidata quella secondo la quale, in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. n. 12239 del 2019; Cass. n. 8217 del 2021 - nella fattispecie esaminata da quest'ultima sentenza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea e non già permanente della prescrizione -, e da ultimo Cass.
pag. 4/9 24/07/2024, n.20614 – che, nel ribadire i su esposti principi ha esaminato la diversa situazione del creditore intervenuto rispetto al creditore procedente).
Con il secondo ed il terzo motivo, censura la sentenza Parte_1 nella parte in cui non ha riconosciuto l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito intervenuti successivamente alla notifica dell'atto di precetto e specificamente nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non vi fosse la prova del mandato conferito all'avv. da parte dei CP_5
debitori e ha ritenuto che la missiva del 2011 non avesse valore oggettivo di riconoscimento di debito.
A giudizio del Collegio entrambe le censure si palesano fondate.
Quanto alla prova del mandato conferito all'avv. da parte dei debitori CP_5
deve ritenersi che l'esistenza di tale mandato non è stato mai contestato dai debitori.
Ed invero, come rilevato anche dal primo giudice, i coniugi Parte_2
si sono limitati a contestare l'efficacia interruttiva della missiva del 2011 esclusivamente sotto il profilo della sua idoneità sostanziale a produrre l'effetto interruttivo, deducendo che “si tratta di atti ed attività da considerarsi endoprocedimentali, strettamente e funzionalmente correlati alla procedura 430 del 1994, dichiarata estinta per l'inerzia del creditore procedente e come tali irrilevanti al fine della pretesa interruzione della prescrizione” senza mai contestare la legittimazione del detto professionista.
Ne consegue che, essendo corretta la motivazione del Tribunale, a mente della quale “la circostanza che la procedura del 1994 sia stata dichiarata improseguibile, di per sé, non implica come conseguenza che tutti gli atti compiuti, nel corso di essa, dai debitori, siano privi di (potenziale) valore sostanziale”, deve parimenti riconoscersi che era onere specifico degli opponenti contestare altresì la suddetta legittimazione attiva.
pag. 5/9 Peraltro, già nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) la aveva contestato Parte_1
la tesi dei debitori sopra riportata (secondo cui la missiva era priva di effetto interruttivo poiché atto endoprocedimentale) e ciò nonostante nelle successive difese i coniugi , pur essendone onerati, mai hanno posto in Parte_2
dubbio di aver conferito mandato all'Avv. di redigere la missiva del 2011 CP_5
nei termini in cui lo stesso l'ha formulata, limitandosi a ribadire la loro iniziale tesi difensiva (v. la comparsa conclusionale: “Quanto alla produzione documentale relativa ad eventuali trattative intercorse tra le parti alle quali vorrebbe attribuire effetto interruttivo della prescrizione si ribadisce Parte_1
che si tratta di atti ed attività, in parte non riconducibili direttamente ai debitori,in parte di documentazione priva di data certa, in ogni caso da considerarsi endoprocedimentali, strettamente e funzionalmente correlati alla procedura 430 del 1994, dichiarata estinta per l'inerzia del creditore procedente
e come tali irrilevanti al fine della pretesa interruzione della prescrizione”).
Deve, pertanto, ritenersi pacifica la legittimazione dell'avv. a mente CP_5
dell'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati.
A giudizio del Collegio parimenti fondata è la seconda censura formulata dall'appellante afferente il valore di riconoscimento di debito della citata missiva.
Premesso che, quanto ai pagamenti già effettuati dai debitori, il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, va ribadito che, come evidenziato dal primo giudice, anche le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944, quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e che la transazione è, quindi, mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all'esistenza, del diritto (Cass. III, n. 18879/2015).
pag. 6/9 L'interruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 cc, può derivare anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con stesso modo da implicare ammissione del
"quantum", e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del
"quantum" (Cass. 16379/2009).
Inoltre la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretizzarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e realizzarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (in tal senso, Cass. n.26928/2023; n. 4324/2010; n. 24555/
2010; n. 10327/2017).
Nel caso in esame, non solo non è mai stato contestato il diritto del creditore procedente (derivante da un contratto di mutuo), ma nella stessa missiva si legge che i debitori volevano ottenere “un conteggio aggiornato della residua esposizione debitoria dei miei Assistiti nei confronti dell'Istituto di Credito Suo
Cliente”… difatti è intendimento dei coniugi – avanzare una CP_1 CP_2
proposta di definizione transattiva della pratica in oggetto, mediante il versamento di una somma da concordarsi sulla base del richiesto conteggio, da effettuarsi, in unica soluzione, in tempi assai brevi.
Non può pertanto non riconoscersi all'espressione “residua esposizione debitoria” un riconoscimento del credito, come anche la manifestata volontà dei debitori di estinguerlo avanzando una proposta transattiva collide con la negazione dell'esistenza di un credito residuo.
È vero che nella missiva non si da conto di quanto pagato e dell'eventuale credito residuo, ma l'intendimento dei coniugi – di avanzare CP_1 CP_2
pag. 7/9 una proposta di definizione transattiva della pratica in oggetto, mediante il versamento di una somma da concordarsi sulla base del richiesto conteggio, è senz'altro un riconoscimento circa la sussistenza di un credito residuo, comportamento questo assolutamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
L'appello va, pertanto, accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata, rigetto dell'opposizione proposta dagli odierni appellati e prosecuzione della procedura esecutiva sospesa.
In ordine alle spese (oggetto del quarto motivo di impugnativa), posto che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale, nel caso in esame le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno posti a carico di parte appellata e liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore indeterminabile di complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 _1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_2
2735/2021 pubblicata il 15/06/2021, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da e e per _1 Controparte_2
l'effetto, rimette gli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania per la prosecuzione dell'azione esecutiva nr. 768/2016 sospesa;
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 5.077,00, quanto al giudizio pag. 8/9 di primo grado, ed in € 6.946,00, quanto alla presente fase di gravame, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 09/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n.1790/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 20 settembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
CHIARAMONTE IVAN ANTONIO ANDREA
APPELLANTE
e
(C.F. e _1 C.F._1 CP_2
(C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv. BELLIA VITO
[...] C.F._2
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 2735/2021 pubblicata in data 15/06/2021
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 2735 depositata dal Tribunale di Catania in data 15.06.2021, non notificata, che ha accolto l'opposizione all'esecuzione proposta dai signori e _1
, iscritto al n. 8750/2020 R.G, ed in accoglimento del presente Controparte_2
appello: − Accogliere le conclusioni svolte in primo grado e per l'effetto rigettare l'opposizione proposta dai signori e _1 CP_2 con atto del 22.01.2019 nonché l'eccezione di prescrizione ex adverso
[...]
sollevata, riconoscendo l'efficacia interruttiva degli atti posti in essere dal creditore ed il diritto di credito di e per essa la Parte_1 [...]
portato dal contratto di finanziamento fondiario, ai rogiti del Controparte_3
Notaio del 23 aprile 1991, rep. 64743 – racc. 16162 e del Persona_1
successivo atto di erogazione finale e quietanza. Conseguentemente, disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare nr. 768/2016 pendente innanzi al Tribunale di Catania, in atto sospesa. In via subordinata, riformare la sentenza appellata in punto di spese, compensando le stesse. − Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'Appello proposto da perché infondato sia in fatto che in diritto ,confermando la Parte_1
sentenza di primo grado. - Con vittoria di spese e compensi” .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2735/2021 pubblicata in data 15/06/2021 il Tribunale di
Catania accoglieva l'opposizione all'esecuzione proposta da
[...]
e e, per l'effetto, dichiarava prescritto il credito CP_1 Controparte_2
azionato dal oggi nella procedura CP_4 Parte_1
esecutiva n. 768/2016, condannando alla rifusione delle Parte_1
spese di lite in favore degli opponenti.
Il primo giudice riteneva che, non essendovi dubbio che l'improcedibilità della procedura esecutiva era stata dichiarata per la perdurante inattività del creditore pignorante, che aveva omesso di rinnovare la trascrizione del pignoramento nel termine prescritto dalla legge, era venuto meno l'effetto sospensivo correlato all'introduzione della procedura esecutiva e il nuovo termine di prescrizione decennale era già ampiamente decorso non solo all'atto della notifica del secondo pignoramento, ma anche quando veniva dichiarata l'improcedibilità della prima pag. 2/9 esecuzione forzata, con conseguente prescrizione del diritto di credito;
che nessun valido riconoscimento di credito era configurabile stante che l'unico atto rilevante era la missiva del 2011, scritta dall'avv. e diretta Controparte_5 all'avv. Ivan Chiaramonte, missiva che non proveniva dai debitori, ma dall'avv.
senza che il creditore procedente, onerato, avesse dato prova del mandato CP_5
ricevuto dai debitori, e in ogni caso tale missiva non conteneva alcun riconoscimento di debito.
Avverso la predetta pronuncia ha proposto appello per le Parte_1
ragioni meglio illustrate in motivazione, la quale ha concluso nei termini riportati in epigrafe.
Costituendosi in giudizio, e hanno chiesto il _1 Controparte_2
rigetto dell'appello, concludendo come trascritto in epigrafe.
Indi, all'udienza del 20 settembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza appellata nella parte in cui ha omesso di considerare l'inapplicabilità ex lege dell'art. 2945 3° comma c.p.c.. prevista dall'art. 1 bis del D.L. 17.03.1999 n. 64, convertito dalla L.
134/1999, per le procedure esecutive immobiliari pendenti alla data dell'8 settembre 1998.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice ha esaminato l'eccezione e ha motivato riportandosi esplicitamente al contenuto dell'ordinanza con cui era stata sospesa la procedura esecutiva promossa da creditore procedente.
La giurisprudenza, invero, ha univocamente interpretato l'art. 1 bis del D.L.
17.03.1999 n. 64, convertito dalla L. 134/1999, come espressamente riferito ai pag. 3/9 soli casi di estinzione della procedura per mancato deposito della documentazione ipocatastale, e ha precisato che la norma risulta eccezionalmente derogatoria della disciplina codicistica rispetto a essa generale, la quale viceversa prevede che rilevi non tanto la qualificazione di una fattispecie estintiva come
“estinzione tipica” ovvero come “improcedibilità”, bensì la ragione della chiusura anticipata della procedura esecutiva ed ha ribadito che ove l'improcedibilità sia stata dichiarata per la perdurante inattività del creditore pignorante, che omette di rinnovare la trascrizione del pignoramento nel termine prescritto dalla legge, viene meno l'effetto sospensivo correlato all'introduzione della procedura esecutiva.
Peraltro anche il precedente di questa Corte richiamato dall'appellante si riferisce proprio al caso di estinzione per mancata produzione della documentazione ipocatastale.
Di contro, è affermazione consolidata quella secondo la quale, in tema di prescrizione, l'effetto interruttivo permanente determinato dall'atto di pignoramento si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui il processo esecutivo abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte, l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, in caso contrario, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art. 2945, comma 3, c.c. (Cass. n. 12239 del 2019; Cass. n. 8217 del 2021 - nella fattispecie esaminata da quest'ultima sentenza, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto prescritto il credito azionato in una procedura esecutiva immobiliare, sul presupposto che, essendosi quest'ultima estinta per l'omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento ai sensi dell'art. 2668 ter c.c., all'atto introduttivo della stessa dovesse riconoscersi efficacia interruttiva istantanea e non già permanente della prescrizione -, e da ultimo Cass.
pag. 4/9 24/07/2024, n.20614 – che, nel ribadire i su esposti principi ha esaminato la diversa situazione del creditore intervenuto rispetto al creditore procedente).
Con il secondo ed il terzo motivo, censura la sentenza Parte_1 nella parte in cui non ha riconosciuto l'esistenza di idonei atti interruttivi della prescrizione del diritto di credito intervenuti successivamente alla notifica dell'atto di precetto e specificamente nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non vi fosse la prova del mandato conferito all'avv. da parte dei CP_5
debitori e ha ritenuto che la missiva del 2011 non avesse valore oggettivo di riconoscimento di debito.
A giudizio del Collegio entrambe le censure si palesano fondate.
Quanto alla prova del mandato conferito all'avv. da parte dei debitori CP_5
deve ritenersi che l'esistenza di tale mandato non è stato mai contestato dai debitori.
Ed invero, come rilevato anche dal primo giudice, i coniugi Parte_2
si sono limitati a contestare l'efficacia interruttiva della missiva del 2011 esclusivamente sotto il profilo della sua idoneità sostanziale a produrre l'effetto interruttivo, deducendo che “si tratta di atti ed attività da considerarsi endoprocedimentali, strettamente e funzionalmente correlati alla procedura 430 del 1994, dichiarata estinta per l'inerzia del creditore procedente e come tali irrilevanti al fine della pretesa interruzione della prescrizione” senza mai contestare la legittimazione del detto professionista.
Ne consegue che, essendo corretta la motivazione del Tribunale, a mente della quale “la circostanza che la procedura del 1994 sia stata dichiarata improseguibile, di per sé, non implica come conseguenza che tutti gli atti compiuti, nel corso di essa, dai debitori, siano privi di (potenziale) valore sostanziale”, deve parimenti riconoscersi che era onere specifico degli opponenti contestare altresì la suddetta legittimazione attiva.
pag. 5/9 Peraltro, già nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1) la aveva contestato Parte_1
la tesi dei debitori sopra riportata (secondo cui la missiva era priva di effetto interruttivo poiché atto endoprocedimentale) e ciò nonostante nelle successive difese i coniugi , pur essendone onerati, mai hanno posto in Parte_2
dubbio di aver conferito mandato all'Avv. di redigere la missiva del 2011 CP_5
nei termini in cui lo stesso l'ha formulata, limitandosi a ribadire la loro iniziale tesi difensiva (v. la comparsa conclusionale: “Quanto alla produzione documentale relativa ad eventuali trattative intercorse tra le parti alle quali vorrebbe attribuire effetto interruttivo della prescrizione si ribadisce Parte_1
che si tratta di atti ed attività, in parte non riconducibili direttamente ai debitori,in parte di documentazione priva di data certa, in ogni caso da considerarsi endoprocedimentali, strettamente e funzionalmente correlati alla procedura 430 del 1994, dichiarata estinta per l'inerzia del creditore procedente
e come tali irrilevanti al fine della pretesa interruzione della prescrizione”).
Deve, pertanto, ritenersi pacifica la legittimazione dell'avv. a mente CP_5
dell'art. 115 c.p.c. secondo il quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati.
A giudizio del Collegio parimenti fondata è la seconda censura formulata dall'appellante afferente il valore di riconoscimento di debito della citata missiva.
Premesso che, quanto ai pagamenti già effettuati dai debitori, il pagamento in acconto di un debito non implica necessariamente, di per sé, rinuncia alla prescrizione, ove maturata, va ribadito che, come evidenziato dal primo giudice, anche le trattative per comporre bonariamente la vertenza possono comportare l'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944, quando dal comportamento di una delle parti risulti il riconoscimento del contrapposto diritto di credito e che la transazione è, quindi, mancata solo per questioni attinenti alla liquidazione, e non anche all'esistenza, del diritto (Cass. III, n. 18879/2015).
pag. 6/9 L'interruzione della prescrizione per effetto di riconoscimento, a norma dell'art. 2944 cc, può derivare anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e con stesso modo da implicare ammissione del
"quantum", e sia rivolta solo ad ottenere un componimento sulla liquidazione del
"quantum" (Cass. 16379/2009).
Inoltre la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretizzarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e realizzarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (in tal senso, Cass. n.26928/2023; n. 4324/2010; n. 24555/
2010; n. 10327/2017).
Nel caso in esame, non solo non è mai stato contestato il diritto del creditore procedente (derivante da un contratto di mutuo), ma nella stessa missiva si legge che i debitori volevano ottenere “un conteggio aggiornato della residua esposizione debitoria dei miei Assistiti nei confronti dell'Istituto di Credito Suo
Cliente”… difatti è intendimento dei coniugi – avanzare una CP_1 CP_2
proposta di definizione transattiva della pratica in oggetto, mediante il versamento di una somma da concordarsi sulla base del richiesto conteggio, da effettuarsi, in unica soluzione, in tempi assai brevi.
Non può pertanto non riconoscersi all'espressione “residua esposizione debitoria” un riconoscimento del credito, come anche la manifestata volontà dei debitori di estinguerlo avanzando una proposta transattiva collide con la negazione dell'esistenza di un credito residuo.
È vero che nella missiva non si da conto di quanto pagato e dell'eventuale credito residuo, ma l'intendimento dei coniugi – di avanzare CP_1 CP_2
pag. 7/9 una proposta di definizione transattiva della pratica in oggetto, mediante il versamento di una somma da concordarsi sulla base del richiesto conteggio, è senz'altro un riconoscimento circa la sussistenza di un credito residuo, comportamento questo assolutamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
L'appello va, pertanto, accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata, rigetto dell'opposizione proposta dagli odierni appellati e prosecuzione della procedura esecutiva sospesa.
In ordine alle spese (oggetto del quarto motivo di impugnativa), posto che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale, nel caso in esame le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno posti a carico di parte appellata e liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n.
147/2022, in relazione al valore indeterminabile di complessità bassa).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 _1
e avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_2
2735/2021 pubblicata il 15/06/2021, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
rigetta l'opposizione proposta da e e per _1 Controparte_2
l'effetto, rimette gli atti al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Catania per la prosecuzione dell'azione esecutiva nr. 768/2016 sospesa;
condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in € 5.077,00, quanto al giudizio pag. 8/9 di primo grado, ed in € 6.946,00, quanto alla presente fase di gravame, oltre 15
% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in data 09/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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