Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2094
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Sentenza 28 aprile 2025

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La Corte d'Appello di Napoli, Sezione III Civile, si è pronunciata sull'appello proposto da un soggetto contro la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva revocato un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo, emesso su istanza dell'appellante, intimava a una compagnia assicurativa di pagare la somma di € 58.487,87 a titolo di indennizzo assicurativo per danni subiti da un immobile a causa di un incendio. L'assicurazione, opponendosi al decreto, aveva eccepito la non vincolatività della perizia contrattuale, la necessità di decurtare importi per lavori non eseguiti e, in via successiva, l'assenza di prova del fatto storico, del nesso causale e dell'indennizzabilità del danno secondo le condizioni di polizza. Aveva inoltre allegato che l'assicurato aveva reso dichiarazioni mendaci, non essendo titolare dell'attività d'impresa assicurata, bensì la società F&F Service Srl, non indicata in polizza. Il Tribunale, accogliendo l'opposizione, aveva revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo la polizza non operativa a causa delle dichiarazioni non veritiere rese dall'assicurato, il quale non era titolare dell'attività commerciale indicata. L'appellante, nel suo gravame, lamentava preliminarmente la nullità della sentenza per l'utilizzo di argomentazioni difensive da parte del giudice, contestava la tardività dell'eccezione di annullamento della polizza sollevata dall'assicuratrice, sostenendo che la compagnia fosse decaduta dal potere di opporsi al pagamento dell'indennizzo per mancata contestazione entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2.4 delle condizioni di polizza. Contestava altresì la carenza di prova del dolo o della colpa grave del mendacio, l'inadeguatezza della polizza e la mancata informazione da parte dell'assicuratore, nonché il travisamento del contratto riguardo alla figura dell'assicurato. Infine, evidenziava la conoscenza da parte dell'assicuratrice della locazione dell'immobile a terzi e della coassicurazione indiretta.

La Corte d'Appello ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza impugnata. Ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla tardività dell'eccezione di annullamento della polizza sollevata dall'assicuratrice. Ha infatti chiarito che, ai sensi dell'art. 1892 c.c., l'eccezione di annullamento del contratto per dichiarazioni mendaci o reticenti, sebbene possa essere fatta valere in via di eccezione a fronte della domanda di indennizzo, richiede una specifica domanda e non può tradursi in una mera dichiarazione di inoperatività della polizza. Ha sottolineato che tale eccezione, qualificabile come eccezione in senso stretto, doveva essere proposta tempestivamente con l'atto di opposizione, e non successivamente con note depositate oltre i termini di preclusione. Pertanto, pur riconoscendo la dichiarazione mendace resa dall'appellante circa la titolarità dell'attività d'impresa, ha considerato l'assicuratrice decaduta dal potere di sollevare tale eccezione in giudizio, con la conseguente validità del contratto e il diritto all'indennizzo. La Corte ha altresì rigettato le ulteriori eccezioni sollevate dall'assicuratrice sulla natura dolosa dell'incendio, ritenendole indimostrate. Quanto alla misura dell'indennizzo, ha confermato la somma di € 58.487,87, inclusi gli importi subordinati all'esecuzione dei lavori, poiché il ristoro del danno è finalizzato a consentire al danneggiato di provvedere alle riparazioni. Sono stati riconosciuti gli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo. Le spese di lite sono state poste a carico dell'appellata, soccombente, con liquidazione per entrambi i gradi di giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2094
    Giurisdizione : Corte d'Appello Napoli
    Numero : 2094
    Data del deposito : 28 aprile 2025

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