Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/04/2025, n. 2094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2094 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Maria Casaregola Presidente
2) dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 3209/2021, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( ), rapp.tato e difeso dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
d'Amore ( ), come da procura in calce all'atto di appello, C.F._2
con il quale elett.te dom.lia in Napoli alla Via Giacinto Gigante 39.
APPELLANTE
E
( in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall' avv. Fernando Chianese ( , come da mandato in calce C.F._3
all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al giudizio di primo grado, con il quale elett.te dom.lia in Napoli, alla Via Carlo Poerio n° 86.
APPELLATA
Conclusioni
Per l'appellante: ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per
l'effetto a totale riforma della predetta impugnata sentenza n. 3992/2021 del
Tribunale di Napoli, rigettare l'opposizione proposta dalla Controparte_1
nei confronti del signor per la revoca del D.I. n. 10670/2017 Parte_1
Pag. 1 a 11
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore per Controparte_2
l'effetto condannandola al pagamento in favore del proprio assicurato sig.
a titolo di esecuzione coattiva del contratto, dell'indennizzo Parte_1
dovuto pari ad € 58.487,87 come già immodificabilmente liquidato convenzionalmente tra le parti in ossequio ai patti contrattuali, oltre rivalutazione ed interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. comma I a decorrere dalla data di accadimento del sinistro e comma IV dalla proposizione della domanda giudiziale, fino all'effettivo soddisfo.
Sin d'ora si formula domanda di restituzione per quanto costretti a corrispondere
a seguito di eventuale esecuzione della sentenza avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Per l'appellata: rigettare l'appello proposto da , con condanna Parte_1
dell'appellante al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. In accoglimento del ricorso proposto da , il Tribunale di Parte_1
Napoli, con decreto ingiuntivo n. 10670/2017 del 21.12.2017, notificato il
23.12.2017, ingiunse a i pagare la somma di € 58.487,87, oltre Controparte_1
interessi legali codicistici di cui all'art. 1284 c.c., comma I e IV, in favore del ricorrente, a titolo di indennizzo assicurativo, per i danni, come stimati in sede di perizia contrattuale, subiti dall'immobile assicurato, a causa di un incendio.
1.1. L'ingiunta si oppose, eccependo, ai fini che rilevano, di non essere debitrice di alcuna somma di denaro nei confronti di , in quanto la perizia Parte_1
estimativa non vincolava l'assicurazione al pagamento della somma stimata per i danni periziati;
che, in ogni caso, la somma indicata dal perito andava decurtata degli importi relativi a lavori non ancora eseguiti;
che non risultava Pag. 2 a 11 provato il fatto storico, il nesso e l'indennizzabilità del danno, alla stregua delle condizioni di polizza.
1.2. Costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione e la Parte_1
conferma del DI.
1.3. Successivamente all'udienza del 04.06.2020 ha eccepito CP_1
altresì che l'indennizzo non poteva essere riconosciuto, perché Parte_1
aveva reso dichiarazioni mendaci, in quanto non era titolare dell'attività
d'impresa assicurata
1.4. Il Tribunale, espletata CTU, acquisita la documentazione istruttoria, accolse l'opposizione e revocò il DI opposto.
In sintesi, il Tribunale ritenne che non potesse essere riconosciuto a Pt_1
l'indennizzo, in quanto, come aveva eccepito egli aveva reso
[...] CP_1
dichiarazioni non veritiere, in quanto non era titolare dell'attività commerciale che si svolgeva all'interno del fabbricato assicurato, di cui era invece titolare la società F& F Service Srl, non indicata in polizza, nella quale, invece, risultava quale contraente/assicurato . Questi, ad avviso del tribunale, Parte_1
non poteva assumere la veste di assicurato, poiché l'attività commerciale, indicata nella polizza, non faceva capo a lui, sicchè la Polizza Multirischi impresa non era operativa. Aggiunse, poi, che sulla scorta della mera perizia contrattuale non era sorto alcun diritto a favore del sig. . Parte_1
§.
2. La sentenza n. 3992/2021 del 28.04.2021, emessa dal Tribunale di Napoli
è stata impugnata da . Parte_1
2.1. In via preliminare l'appellante lamenta la nullità della decisione, per aver il primo giudice utilizzato stralci delle argomentazioni difensive, contenute negli atti di , ad onta della posizione di terzietà. CP_1
In ogni caso sottolinea che il tribunale “non ha tenuto conto del disposto di cui all'art.
2.4. delle condizioni di polizza, in forza del quale la società paga l'indennizzo "entro trenta giorni da quello in cui è stato concordato l'ammontare dell'indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia Pag. 3 a 11 definitivo …””. Sostiene che nel termine dilatorio di trenta giorni, ivi contemplato, aveva l'onere di formulare la propria opposizione CP_3
motivata al pagamento dell'indennizzo e che, non avendo opposto alcunchè, era decaduta dal potere di opporsi al pagamento dell'indennizzo, citando a conforto della propria ricostruzione ermeneutica una pronuncia di legittimità (Cass. n.
15727/2015). Conclude che “Pertanto il Tribunale,…, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile poiché tardiva ogni e qualsiasi contestazione al pagamento dell'importo ingiunto, rigettando l'opposizione.”
2.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante, dopo aver premesso che il tribunale sembrava avere fondato il rigetto della domanda sulla nullità della polizza -per avere il contraente reso dichiarazione non veritiera, inesatta o reticente- ha eccepito la tardività dell'eccezione di annullamento della polizza, in quanto formulata dalla compagnia assicuratrice solo all'udienza del
04.06.2020, laddove avrebbe dovuto essere formulata all'atto della tempestiva costituzione in giudizio, trattandosi di eccezione estintiva della pretesa.
In ogni caso, l'appellante lamenta la carenza di allegazione e prova circa la ricorrenza degli eccepiti fatti estintivi, non essendo stato provato il dolo o la colpa grave del mendacio;
né che fossero state richieste specifiche informazioni a riguardo;
né che l'immobile sarebbe stato assicurato in termini diversi, in mancanza della dichiarazione mendace.
In ogni caso l'appellante sottolinea che la scheda di polizza era stata compilata dall'assicuratore e, pertanto, non era possibile da essa desumere che i dati inseriti fossero “frutto di una esplicita dichiarazione resa dall'assicurato”.
Aggiunge che le uniche dichiarazioni rese dall'assicurato erano quelle contenute nel format “Dichiarazioni del contraente”, per cui l'“Avvertenza: si invita il contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione”, non poteva che riguardare il detto format e non l'intera polizza.
Pag. 4 a 11
2.3. Con il terzo motivo di appello evidenzia che egli non aveva reso dichiarazioni mendaci o reticenti, in quanto aveva solo inteso garantire -contro l'incendio ed altri rischi- l'immobile di sua proprietà, concesso in locazione ad azienda che effettuava specifica attività, correttamente segnalata nella polizza.
Sostiene che, a fronte di tale esplicitata esigenza, la polizza stipulata era inadeguata e la non aveva reso al contraente idonea informazione CP_1
circa l'adeguatezza della polizza, secondo quanto previsto dalla normativa di settore (art. 120, III comma e 183, del D.lgs. n. 209/2005; art. 52 reg. ISVAP
5/2006). , difatti, aveva inteso garantire contro l'incendio il Parte_1
solo fabbricato di sua proprietà, adibito ad attività commerciale, svolta al suo interno da terzi, limitando di conseguenza la responsabilità civile verso terzi ai soli danni che potessero essere conseguenti alla sola proprietà del fabbricato stesso, escludendo quelli inerenti l'attività commerciale.
L'appellante evidenzia altresì che, in base all'art.
2.10. delle condizioni contrattuali, la polizza poteva essere stipulata anche in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e che non v'era obbligo, per il contraente, di dichiarare che l'attività svolta nell'immobile assicurato fosse svolta in proprio o da soggetti terzi.
2.4. Con il quarto motivo di gravame lamenta il travisamento Parte_1
del tenore letterale del contratto, laddove il tribunale aveva ritenuto che l'indicazione “contraente/assicurato” indicasse la coincidenza delle due posizioni e non l'alternatività. Nel caso in esame sostiene che egli era sia contraente della polizza, sia il soggetto assicurato, da individuarsi non, come aveva erroneamente ritenuto il primo giudice, nel titolare dell'attività d'impesa esercitata nell'immobile, ma in colui che era titolare dell'immobile effettivamente oggetto dell'assicurazione e quindi “legittimato a ricevere la corresponsione della somma, cioè il titolare dell'interesse (l'assicurato).”.
2.5. L'appellante infine evidenzia che ra perfettamente a conoscenza CP_1
che l'immobile fosse condotto in locazione da terzi, che vi svolgevano attività Pag. 5 a 11 d'impresa, tanto che nel procedere alla liquidazione dell'indennizzo, in sede di perizia contrattuale, era stato tenuto in conto la presenza della coassicurazione indiretta, stipulata con dal conduttore F&F Service. CP_4
2.6. Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, Controparte_1
deducendo: che la sentenza, benchè avesse accolto la tesi della compagnia di assicurazione, era adeguatamente motivata;
che la decadenza dall'opposizione alla liquidazione dell'indennizzo non era intervenuta, non essendovi stato accordo, attesa la contestazione da parte della compagnia dell'indennizzabilità del danno;
che, a prescindere dalla sovrapposizione degli istituti della nullità ed annullabilità della polizza, il tribunale aveva correttamente dichiarato la nullità del contratto, rilevandola d'ufficio, in ragione dell'inesistenza dell'oggetto e dunque per mancanza di causa, non sussistendo in capo a Pt_1
un rischio commerciale e che, in ogni caso, anche se il contratto non
[...]
fosse stato nullo, il diritto all'indennizzo era in ogni caso compromesso dalla dichiarazione non veritiera resa da , richiamata nella sopra Parte_1
indicata “Avvertenza”; che le dichiarazioni contenute nella polizza, in quanto sottoscritte da erano state da lui fatte proprie;
che i Parte_1
questionari compilati confermavano la consapevolezza di di Parte_1
sottoscrivere un'assicurazione per un'attività d'impresa da lui non esercitata;
che ulteriore conferma di ciò era evincibile dall'avere egli dichiarato che nell'immobile non vi erano beni appartenenti a terzi;
che la conduzione dell'immobile da parte della F&F Service aveva determinato che fosse quest'ultima legittimata alla pretesa risarcitoria;
che l'art.
2.4. della polizza, richiamato dall'appellante, poiché in base al contratto contraente, assicurato e sottoscrittore è sempre;
che oggetto del contratto di Parte_1
assicurazione non è un bene fisico ma giuridico, identificantesi nella verificazione di un rischio, nel caso di specie gravante su un'attività commerciale;
che le circostanze dell'incendio (due focolai interni, distanti tra
Pag. 6 a 11 loro e chiusura ermetica dei varchi di accesso) lasciavano presumere la matrice dolosa non ad opera di terzi.
§.
3. La Corte, all'udienza del 06.11.2024, ha assunto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
3.1. L'appello è fondato e va accolto.
I motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi.
L'appellante sostiene che sia decaduta dall'eccezione di CP_1
annullamento della polizza, per avere egli reso dichiarazioni false o reticenti, in ordine alla titolarità dell'attività assicurata che si svolgeva nel fabbricato di sua proprietà.
L'eccezione è fondata.
Invero l'art. 1892 c.c. riconosce a favore dell'assicurazione un'azione di annullamento del contratto nel caso in cui l'assicurato, renda con dolo o colpa grave dichiarazioni, che abbiano effettiva influenza sul rischio assicurato, inesatte o reticenti. Tale azione può senz'altro, come nel caso in esame, anche essere fatta valere, a fronte della domanda di pagamento dell'indennizzo, in via di eccezione. Deve quindi escludersi che l'eccezione di annullamento possa ricondursi alle eccezioni in senso ampio o mere difese, essendo sempre necessario che “venga proposta apposita domanda, in difetto della quale alla violazione della norma non può ricollegarsi l'effetto - non previsto dalla norma in esame - della inoperatività del contratto assicurativo.” (cfr. Cass. 8139/2001).
Dunque, allorquando a fronte della domanda di pagamento dell'indennizzo l'assicuratore eccepisca la falsità o reticenza delle dichiarazioni rese, la conseguenza che possa trarsi non è mai l'inoperatività della polizza, come sostiene l'appellante. La Suprema Corte, nella sentenza richiamata, ha infatti evidenziato che “Se la divergenza tra la situazione di rischio rappresentata e quella reale è tale che l'assicuratore non avrebbe prestato il consenso o lo avrebbe prestato a condizioni diverse, le conseguenze previste, che si risolvono in altrettante forme di tutela dell'assicuratore, sono l'annullamento del contratto, il Pag. 7 a 11 recesso, la riduzione dell'indennizzo. Il tipo di conseguenza e, corrispondentemente, di tutela dipende dallo stato soggettivo dell'assicurato, nel senso che è data l'azione di annullamento, se le dichiarazioni inesatte o reticenti sono frutto di dolo o colpa grave, ed il recesso o la riduzione dell'indennizzo nell'ipotesi inversa di dichiarazioni inesatte o reticenti senza dolo o colpa grave
e, cioè, in buona fede (Cass. 22.8.1962 n. 2625). Quella prevista dall'art. 1892 c.c. è una figura particolare di annullamento per dolo, in quanto in essa, a differenza che nella figura prevista dagli artt. 1439 e 1440 c.c., rileva non solo il dolo determinante, ma altresì quello incidente e, cioè, il contratto è annullato tanto se
l'assicuratore, conoscendo la realtà delle cose, non avrebbe dato per niente il proprio consenso, quanto se lo avrebbe dato a condizioni diverse. Al di fuori delle conseguenze sopra indicate l'ordinamento non ne prevede altre con riferimento alle dichiarazioni inesatte o reticenti, sicché arbitrariamente la sentenza impugnata ha collegato ad esse l'inoperatività del contratto di assicurazione.”
(cfr. Cass. 8139/2002 in parte motiva).
Da ciò discende che, qualora l'assicuratore eccepisca in fatto la resa di dichiarazioni false o reticenti e deduca che, in mancanza, non avrebbe concluso o avrebbe concluso a condizioni diverse il contratto, la fattispecie di cui all'art. 1892 c.c., sia che sia proposta in via d'azione che di eccezione, oltre che essere provata dell'assicuratore nella ricorrenza dei suoi elementi costitutivi, non conduce mai alla declaratoria di inoperatività della polizza, per cui non costituisce un'eccezione in senso ampio e, quindi, doveva essere proposta, come ha giustamente ritenuto il primo giudice, nel termine di cui all'art. 167
c.p.c.. ha contestato che l'attività d'impresa assicurata non era in titolarità CP_1
di ma della F&F Service e che, pertanto, egli aveva a riguardo Parte_1
reso dichiarazioni non veritiere, tardivamente, solo con le note del 04.06.2020, oltre il termine delle preclusioni.
Pag. 8 a 11 Orbene, quella contratta da è una polizza Multirischi Parte_1
Commercio, a tutela dell'“attività commerciale svolta dall'Assicurato e dichiarata nella Scheda di polizza…..” (cfr. Glossario delle CdA) e che, come emerge dalla scheda di polizza era inequivocabilmente sia Parte_1
“Contraente”, in quanto soggetto che aveva stipulato l'assicurazione, sia
“Assicurato”, in quanto soggetto il cui interesse era protetto dall'assicurazione,
e dunque beneficiario dell'indennizzo. Diversamente, se la polizza fosse stata per conto di chi spetta, sicchè l'assicurato era in realtà un terzo soggetto, come pure ha sostenuto l'appellante, l'indennizzo sarebbe spettato a quest'ultimo e non a . Parte_1
Ciò premesso risulta evidente che la dichiarazione resa da Parte_1
nella polizza non sia veritiera, poiché egli non era titolare dell'attività commerciale indicata nella polizza. Orbene tale dichiarazione mendace, sia ai termini delle CdA che dell'art. 1892 c.c. è causa di annullamento del contratto, quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave, tuttavia per CP_1
quanto detto in precedenza, avrebbe dovuto tempestivamente sollevare l'eccezione con l'atto di opposizione, trattandosi di eccezione in senso stretto, data la natura di convenuto sostanziale della parte opponente (sulla decadenza dell'opponente al rilievo di eccezioni in senso stretto cfr. Cass. 7526/2024).
Sicchè l'eccezione, formulata successivamente, con le note del 04.06.2020 è senz'altro tardiva.
La doglianza formulata dall'appellante con il secondo motivo di gravame è, dunque, fondata e, malgrado la dichiarazione mendace resa da , Parte_1
poiché è decaduta dal potere di sollevare in giudizio la relativa CP_1
eccezione, il contratto è conseguentemente valido e va riconosciuto l'indennizzo all'assicurato.
Le ulteriori eccezioni sollevate da sulla natura dolosa e autoprodotta CP_1
dell'incendio sono rimaste del tutto indimostrate.
Pag. 9 a 11 Quanto alla misura dell'indennizzo, questo va riconosciuto nella misura totale indicata dai periti, ivi compresi gli importi la cui corresponsione era stata subordinata, in parte, all'effettivo ripristino dei danni, ed, in parte, allo sgombero dei materiali di demolizione, sia perchè l'appellante ha documentato l'avvenuta esecuzione dei lavori, per complessivi € 58.487,87, sia perché per ottenere il ristoro dei danni, che siano stati accertati e quantificati, non è necessario che questi siano stati anche previamente eliminati ed il relativo importo sia stato saldato dal danneggiato. Piuttosto il ristoro del danno è proprio finalizzato a consentire al danneggiato di dotarsi dei mezzi necessari per poi provvedere alla eliminazione dei danni patiti. Ciò in quanto i danni sono in generale risarcibili, se sono conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, senza che rilevi l'assenza di prova dell'esborso dell'importo indicato nel preventivo o nella fattura per le riparazioni (cfr. Cass. 17760/24 in tema di sinistro stradale).
Sulla somma liquidata in sede di perizia contrattuale, vanno altresì riconosciuti gli interessi ex art. 1284 IV co c.c. dalla domanda al saldo.
§.
4. In definitiva l'appello va accolto.
Con riguardo alle spese di giudizio, va applicato il principio secondo cui il giudice di appello, allorché accolga anche in parte il gravame, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. n. 6259/2014).
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri del dm
147/22, nei valori tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento, in relazione al valore della controversia ed alla non complessità delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Pag. 10 a 11 La Corte d'Appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza 3992/2021 del Parte_1
28.04.2021, emessa dal Tribunale di Napoli, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna al pagamento della somma di € 58.487,87, oltre interessi ex art. CP_1
1284 IV co c.c. dalla domanda al saldo.
2. Condanna al pagamento, in favore di , delle CP_1 Parte_1
spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, ivi compresa la fase monitoria, in complessivi € 9.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%
e quanto al grado di appello, in complessivi € 9.500,00 per compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 16.04.2025
Il Cons. Est. Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Maria Casaregola
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