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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/06/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente,
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere,
Dott.ssa Giuseppa Alecci Giud. aus.rel., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 142/21 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 12.07.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Parte_1
di Bartolo, Caterina di Bartolo, Emanuele di Bartolo e avv. Francesco Tesoriere appellante
e
, in proprio e n.q. esercente la responsabilità genitoriale su e CP_1 Persona_1
nonchè tutti in qualità di eredi legittimi di Persona_2 Controparte_2 Per_3
rappresentati e difesi dall'avv. Mario Saporito
[...]
appellati nonché
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
appellata- contumace
e
Controparte_4
appellato-contumace
Conclusioni:
Per l'appellante: “accogliere per i motivi, tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n.10/21, emessa dal Tribunale di Crotone…accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 1) in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attore, determinato dalle regole imposte in materia di proprietà e per il fatto che l'acquisto della serra sia stato formalizzato dal procuratore di uno dei comproprietari, sig. ; 2) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità ed Controparte_5
inammissibilità della domanda per inoperatività della polizza, tenuto conto del luogo ove si sarebbe verificato il sinistro, ovvero su strada privata, sterrata, interpoderale servente solo
l'azienda agricola dell'attore; 3) nel merito, rigettare la domanda, infondata in fatto e diritto e soprattutto priva di riscontro probatorio, tenuto conto dell'assoluta incoerenza delle deduzioni ex adverso formulate, nell'an e nel quantum debeatur;
4) con condanna alle spese. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati: “in via principale, rigettare il gravame proposto da poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio”
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Crotone, Persona_3 Parte_1
e , esponendo: che in data 01.06.16 alle ore 10,30 Controparte_3 Controparte_4
circa, in loc. “Lago Dolce” del Comune di Mesoraca, l'autobetoniera mod. Iveco Magirus 330, tg.
BH465BT, di proprietà della e condotta da , mentre Controparte_3 Controparte_4
si apprestava a scaricare del cemento - nell'effettuare una manovra in retromarcia - impattava in una struttura in ferro adibita a serra per la coltivazione di ortaggi;
che la serra subiva gravi danni, così come le colture ivi presenti;
che i danni ammontavano a complessivi €. 78.752,00, come da perizia di parte;
che la responsabilità dell'occorso era da addebitare al conducente dell'autobetoniera,
; chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido, al risarcimento dei Controparte_4
danni, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, la carenza di Parte_1
legittimazione attiva del per non essere egli il proprietario del terreno su cui insisteva la Per_3
serra; rilevava, inoltre, l'inoperatività della polizza rc auto in quanto l'evento si era verificato su strada privata;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda.
I convenuti e rimanevano contumaci, Controparte_3 Controparte_4
nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La causa, istruita mediante prova testi e c.t.u., veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 10/21, pubblicata il 07.01.21, il Tribunale di Crotone condannava Pt_1
sulla base dell'operatività della polizza r.c. auto e, in manleva rispetto ai coobbligati in
[...] solido, al pagamento, in favore di , della somma di €. 47.100,00 oltre accessori;
Persona_3 rigettava le eccezioni preliminari formulate dal condannava al Parte_1 Parte_1
pagamento delle spese di lite e di c.t.u.
Avverso la suddetta pronuncia, , interponeva gravame affidandolo ai motivi che Parte_1
di seguito saranno esposti. Concludeva, come in epigrafe.
Si costituivano in giudizio, in proprio e n.q., nonchè , tutti CP_1 Controparte_2
nella qualità di eredi di , che chiedevano il rigetto del gravame e la conferma Persona_3
della sentenza appellata.
Con ordinanza del 31.05.21, la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e concedeva all'appellante termine fino al 30.06.21 per integrare il contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi ( e ), rinviando la causa all'udienza del Controparte_3 Controparte_4
10.11.21.
Alla predetta udienza, la Corte dichiarava la contumacia della e di Controparte_3
e - ritenuto non necessario il rinnovo della c.t.u. - rinviava la causa per la Controparte_4
precisazione delle conclusioni al 12.07.23.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta il 13.07.23.
Entrambe le parti provvedevano al deposito della sola comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Preliminarmente va confermata l'ordinanza di declaratoria di contumacia della e di . Controparte_3 Controparte_4
2.- Con un primo motivo l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza laddove il
Tribunale ha rigettato l'eccezione preliminare relativa al difetto di legittimazione attiva del
- per non essere proprietario del terreno, né della serra - ritenendo che dall'intestazione Per_3
della fattura in capo a quest'ultimo, nonché dalla SCIA, relativa alla posa in opera della serra, depositata presso il Comune di Mesoraca, emergerebbe che l'acquisto di quest'ultima sarebbe stato effettuato a suo nome.
Il giudice, inoltre, ha precisato che i bonifici, in atti, farebbero riferimento alle somme versate per l'acquisto del terreno da parte della sig.ra moglie del CP_1 Per_3
e non riguarderebbero pertanto l'acquisto della serra.
[...]
Ebbene, sarebbe pacifico – secondo l'appellante - che il danneggiato non era proprietario, bensì affittuario del terreno in questione, come da contratto stipulato nel 2016 ed intercorrente con i proprietari del fondo, e . CP_5 Per_4 Tale dato sarebbe in contraddizione con quanto assunto in atti, poiché se la proprietà del terreno frattanto fosse stata acquisita da consorte del non avrebbe alcun CP_1 Per_3
senso stipulare nel 2016 un contratto di affitto.
Inoltre, non sarebbe stato provato, in alcun modo, l'acquisto della serra in questione in quanto la fattura in atti non è intestata al ma reca l'indicazione e le generalità del Per_3
destinatario della fornitura e, dunque, della persona alla quale era destinata, ma non in qualità di acquirente.
Quanto all'eccezione secondo cui il sinistro si sarebbe verificato in area privata con conseguente inoperatività della polizza, il primo giudice ha ritenuto di equiparare il luogo dell'occorso a strada di uso pubblico, in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, pur se appartenenti a categorie specifiche;
ciò in linea anche con il regolamento ministeriale del
01.04.08 n. 86 che avrebbe determinato le aree equiparate a quelle di uso pubblico, individuabile all'art. 3 comma 2 in “ tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico”.
Ebbene, tali affermazioni sarebbero in contraddizione con le risultanze della c.t.u., ove l'ausiliare ha accertato trattarsi non di strada - in quanto priva delle caratteristiche perché possa essere classificata come tale (non vi sono banchine, scolo di acque meteoriche, cunette e la carreggiata non supera i mt. 3,50) - ma piuttosto di sentiero, mulattiera o tratturo asservente il solo fondo del e, dunque, qualificata espressamente come privata. Per_3
Il predetto c.t.u., infatti, ha chiarito la questione in modo inequivocabile, alla pagina 16 dell'elaborato peritale laddove si legge al punto 5): “per strada privata si intende quella strada che insiste sul fondo di un solo proprietario e che serve unicamente all'utilizzo di questo…Nel caso di specie,…sarebbe più corretto parlare di strada vicinale…che…può a sua volta essere privata o pubblica…C'è differenza tra le strade vicinali esclusivamente private, dette vie agrarie, costituite per l'uso comune ed esclusivo di determinati conferenti e servono solo a costoro e le strade vicinali gravate da servitù di pubblico passo, aperte al passaggio della collettività intera per soddisfare esigenze di pubblico interesse, che deve essere concreto, ad esempio collegamento con una scuola o una chiesa ecc….Analizzando il caso che ci occupa si può affermare che la strada sulla quale si è materializzato il sinistro serve solo al raggiungimento del fondo ospitante la serra…Come ben evincibile dall'immagine che segue, detta strada non collega alcun luogo di pubblico interesse e risulta senza uscita, infatti termina in corrispondenza del ciglio di un dirupo ai cui piedi scorre un fiume. Alla luce di ciò si può affermare che la strada sulla quale si è materializzato l'evento infortunistico si configura come una strada vicinale privata”. Peraltro, alla pagina 18 dell'elaborato peritale, il c.t.u. specifica, ulteriormente, come essa non possa nemmeno qualificarsi come “strada” in ragione del fatto che per strade vicinali si intendono quelle che presentino alcune caratteristiche imprescindibili, ovvero carreggiata di 3,75 mt. minimo;
unico o doppio senso di circolazione;
banchina; cunetta;
segnaletica orizzontale o verticale;
manto asfaltato.
Conclude, pertanto, affermando che: “si tratta di una mulattiera o tratturo, asservente solo e esclusivamente il fondo ove è posizionata la serra, con uso che, per caratteristiche e funzioni è senza dubbio esclusivo alla proprietà che è da ricondurre ai sigg.ri ”. Per_4
L'appellante rileva, inoltre, che nel caso di incidente verificatosi su una strada privata, la richiesta di risarcimento del danno non può essere rivolta direttamente alla compagnia assicuratrice, essendo possibile agire unicamente nei confronti del responsabile del sinistro.
L'esclusione della responsabilità diretta nei confronti dell'assicuratore, si evincerebbe dal combinato disposto dell'art.1 e dell'art.18 L. 990/69, oggi abrogati e trasfusi rispettivamente negli artt.122 e 144 C.d.A.; a norma di quest'ultimo, la compagnia assicuratrice può essere convenuta dal danneggiato solo nel caso di veicoli per i quali vi è obbligo di assicurazione, mentre l'art. 122 prevede l'obbligatorietà dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i veicoli che circolino su “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate”.
Essenziale ai fini della comprensione della norma sarebbe l'interpretazione riguardo al significato da attribuire alla definizione di “aree equiparate a quelle di uso pubblico”, per queste ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità giuridicamente lecita, di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse.
L'orientamento prevalente - prosegue - sarebbe nel senso che, ogni qualvolta l'area, Pt_1
anche se di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sarebbero applicabili le norme del codice della strada.
Orbene, nella fattispecie, dall'esame delle foto ritraenti i luoghi di causa, nonché dal contenuto dell'elaborato tecnico d'ufficio, dall'istruttoria emergerebbe che il sentiero in questione non presenta nessuno degli elementi che possano assimilarlo a strada ad uso pubblico, bensì ad area privata, funzionale all'esercizio dell'attività svolta dal titolare del contratto di affitto di fondo agricolo, anche in virtù del fatto che la circolazione al suo interno sarebbe inibita ad altri utenti.
Anche in relazione all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art.2054 c.c., perché sorga ed operi la presunzione di colpa ivi prevista a carico del conducente del veicolo e la conseguente responsabilità del proprietario, è necessario che ricorra il presupposto della circolazione del veicolo su strada pubblica o su una strada privata soggetta ad uso pubblico o, comunque, adibita al traffico di pedoni o di veicoli.
Il CdS regolamenta la circolazione in generale su tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico definibili come “area stradale”.
Tale definizione, descritta nell'art. 2, richiede che siano contemporaneamente presenti nell'area individuata come strada, tre connotazioni: quella naturalistica;
quella di uso pubblico, quella di destinazione alla “pubblica” circolazione di pedoni, veicoli e animali.
Nella fattispecie, l'area in questione non sarebbe connotata da nessuno dei tre criteri estrinsecati dalla norma di riferimento, difatti, il c.t.u. ha chiarito come non possa assolutamente definirsi strada, non avendone le primarie caratteristiche ed essendo asservita ai soli proprietari.
3.- Con un secondo motivo, l'appellante chiede la rivisitazione della sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto dimostrati i fatti di causa.
La prova testi, invero, non avrebbe provato il nesso causale;
né l'intervento dei Vigili del
Fuoco, sopraggiunti ad evento avvenuto, sarebbe di conforto alla tesi attorea;
né, infine, avrebbe alcun valore probatorio il modello CAI, prodotto in giudizio.
Detto modello, infatti, non costituirebbe piena prova nel giudizio essendo, la sua valutazione, rimessa al libero apprezzamento del giudice;
la Suprema Corte, al riguardo, ha chiarito che le dichiarazioni, rese in caso di incidente, nel modulo di constatazione amichevole, costituiscono solo una presunzione iuris tantum nei confronti dell'assicuratore e non hanno valore di prova confessoria.
Relativamente al nesso causale, l'appellante contesta quanto affermato dal c.t.u. laddove, in risposta al primo quesito, ritiene che: “le rappresentate deformazioni plastiche, riscontrate su alcuni degli elementi costituenti la serra, sono imputabili all'applicazione di una forza dissipante un'importante energia e, quindi, risultano compatibili, per andamento ed entità, con la dinamica denunciata nell'atto di citazione”.
Infatti, il consulente di parte ha rilevato che : “l'ing. che sul posto non era Persona_5 presente l'autobetoniera Iveco…perché irreperibile…rimandando la verifica delle altezze da terra ad un mezzo similare…sebbene poi lo stesso non proceda ad alcuna ricostruzione grafica, neppure verificando...l'attività che avrebbe dovuto svolgere in loco…non spiegandosi neppure la necessità della manovra in quel punto così come evincibile dalle foto…e dalla quale pure si evince
l'incoerente calpestamento di porzioni di teli, evidentemente già calati al passaggio dell'autobetoniera. Oltre a ciò, non erano nemmeno individuabili i montanti e tiranti interessati dall'urto diretto, in quanto i predetti si presentavano al momento del sopralluogo, già smontati pronti per lo smaltimento. Altro elemento discutibile, deriva dal fatto che la serra, nonostante fosse di recentissima installazione, risultava alla data del sopralluogo ancora dismessa, sebbene potenzialmente produttiva. E, in relazione all'aspetto più squisitamente tecnico e relativo al nesso causale, i componenti della serra risultati similmente danneggiati non risultano affatto coerenti con il puntuale contatto che la sola estrema parte posteriore sinistra dell'autobetoniera avrebbe potuto avere con uno dei numerosi montanti verticali rinvenuti danneggiati e piegati, risultando non corrispondente a verità tecnica l'assunto dell'ing. secondo cui le rappresentate deformazioni CP_6
plastiche, riscontrate su alcuni degli elementi costituenti la serra sono imputabili all'applicazione di una forza dissipante un'importante energia e quindi risultano compatibili…con la dinamica denunciata… giacchè in nessun caso l'autobetoniera avrebbe dovuto scavalcare con le ruote gemellari posteriori il cordolo in cemento di altezza non inferiore a 30 cm. Ed a delimitazione della serra, poteva esser animata da apprezzabile velocità e men che meno conseguente energia cinetica, invero direttamente proporzionale alla velocità…, in sintesi la scarsissima velocità possibile…in asserita manovra di retromarcia, ma ostacolata fisicamente dal cordolo in cemento, neppure superato dalle ruote posteriori destre, risulta…contraddittoria con “l'importante energia”…intesa dall'ing. ma che in ragione del vasto interessamento dei diversi tiranti e puntoni, doveva CP_6 essere applicata in modo assai esteso…D'altra parte, caratteristica tipica di queste strutture...reticolari, risulta la funzione collaborativa…che lo stesso Ing. .conferma come Per_6
“funzione autoportante”…la scarsissima azione penetrativa evincibile al posteriore sinistro dell'autobetoniera…ostacolata dal cordolo…non avrebbe permesso alcuna deformazione consensuale, tantomeno collasso di contigue aste costituenti la serra”.
In sintesi, il consulente di parte avrebbe escluso la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, difettando la velocità della betoniera, e non essendo compatibile che la piegatura di un solo montante possa aver prodotto il trascinamento al suolo di altri elementi autoportanti della struttura, fisicamente sostenuti da altre aste di supporto, in ragione, altresì, della scarsa superficie di contatto.
Con riguardo poi alle deposizioni testimoniali, esse sarebbero inattendibili;
invero, i testi hanno dichiarato che nella serra erano presenti coltivazioni, circostanza, smentita dai rilievi espletati in occasione della consulenza stragiudiziale da parte del fiduciario della Compagnia, suffragati poi da quanto accertato dal c.t.u.
Il Tribunale, aderendo alle conclusioni del proprio ausiliare avrebbe sinteticamente affermato: “del resto, anche la consulenza tecnica d'ufficio effettuata dal c.t.u. ha accertato la compatibilità dei danni con la dinamica riferita da parte attrice”.
Ebbene, il mero richiamo all'elaborato, produrrebbe un palese difetto di motivazione non avendo il Tribunale tenuto conto delle rigorose e puntuali controdeduzioni. A tal riguardo, l'appellante chiede il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, attese le carenze sotto il profilo del nesso casuale.
Infine, contesta il quantum debeatur, sia in ordine al danno da fornitura della serra, Pt_1
quantificato nella misura di €. 48.820,00, somma superiore al costo evincibile dalla fattura, in atti;
sia in ordine alla mancata produzione, stimata a corpo, dal c.t.u., nella misura di €. 5.000,00.
Il Giudice, nella liquidazione del danno, ha inteso riconoscere, il costo della serra, nella misura di € 40.000,00, nonché il danno da mancata coltivazione e quello inerente lo smaltimento delle parti danneggiate.
Ebbene, il risarcimento liquidato, sulla base della produzione in giudizio della sola fattura, senza un raffronto con i pagamenti che certificassero l'avvenuto acquisto, non sarebbe idoneo e probante, a fini quantificativi.
L'appellante contesta la liquidazione del danno da mancato guadagno, atteso che nella c.t.u. si dà atto che nella serra non era presente alcuna coltura e che la stessa era in stato di assoluto abbandono al momento dell'evento dannoso.
Peraltro, il non è stato in grado di fornire alcuna fattura relativa alle forniture di Per_3
prodotti seminativi, ciò a riprova del fatto che nella serra non era presente alcuna coltivazione.
Tale dato sarebbe ancor più corroborato dalla Crif, chiesta sul nominativo dell'attore, dalla quale si può desumere come l'azienda dello stesso versasse in condizioni talmente precarie da presentare una serie di protesti e un elevato grado di rischiosità nel settore in cui è operante qualificato con massimo livello di rating.
Peraltro, oltre all'aspetto della mancata prova delle forniture, dalle dichiarazioni degli anni precedenti (3 anni) si può ipotizzare una parabola discendete nei guadagni dell'attività.
Detta voce di danno sarebbe, dunque, non provata trattandosi di un guadagno del tutto presumibile ed incerto, tenuto conto che non è possibile prevedere l'esito di un raccolto e la vendita dei prodotti.
Nonostante ciò, il Giudice ha inteso egualmente riconoscere l'importo di €. 5.600,00 per danno da mancata produzione senza tener conto che “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall'art.1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art.115 c.p.c. dà luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva o integrativa, che tuttavia presuppone che sia provata l'esistenza di danni, per cui tocca alla parte interessata provare il danno nel suo effettivo ammontare”.
2.-1 Il primo motivo non ha pregio.
Correttamente il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata dalla compagnia assicuratrice, sulla base della documentazione prodotta. Invero, è pacifico che, all'epoca dei fatti di causa, il detenesse il terreno in Per_3
questione a titolo di affitto (v. contratto del 01.01.16) e che sul medesimo avesse installato, a sua cura e spese, la serra danneggiata dall'autocarro della società , come risulta dalla fattura n. CP_4
16 del 16.03.16, intestata a , di importo pari ad €. 40.000,00. Persona_3
Inoltre, vi è in atti copia della SCIA, depositata presso il inoltrata Controparte_7
proprio dal , in data 19.01.16, a riprova della sua legittimazione ad agire per il Persona_3
risarcimento dei danni.
L'appellante tenta di sostenere che la serra sia stata acquistata dai Persona_7
(proprietari del terreno) e che il compaia sulla predetta fattura come “destinatario”; Per_3
tuttavia, non vi è in atti alcun documento che smentisca detta circostanza.
Quanto ai bonifici prodotti dal appare evidente che essi riguardino l'acquisto del Per_3 terreno da parte della consorte dell'appellato che, sin dal 2012, ha versato vari acconti, in favore dei coniugi , come risulta dall'atto di compravendita del terreno dell'11.11.16. Persona_7
Dunque, giustamente, il primo giudice ha affermato come “sia maggiormente condivisibile al riguardo la prospettazione dell'attore; in primo luogo, la circostanza che egli non sia proprietario del terreno su cui insiste la serra nulla toglie alla sua legittimazione attiva, in quanto egli non chiede il risarcimento dei danni al terreno, ma sol-tanto quelli alla serra ed alla coltivazione ivi esistente all'epoca del fatto illecito. Inoltre, appare condivisibile la sua prospettazione anche in merito alla proprietà in suo capo della serra, come si evince dall'intestazione della fattura in capo a , che non appare solo come mero Persona_3
destinatario della fornitura ma come intestatario della fattura di pagamento. Le copie dei bonifici che attesterebbero il pagamento da parte dei sigg.ri e in realtà, come da CP_5 Per_4 prospettazione dell'attore, afferiscono all'acconto per l'acquisto del terreno”.
Quanto alla censura relativa alla qualificazione della strada su cui è avvenuto il sinistro, è necessario precisare quanto segue.
L'appellante sostiene che poiché l'occorso si è verificato su strada privata, per come accertato dal c.t.u., il non avrebbe azione diretta nei confronti dell'assicuratore del Per_3
responsabile, azione, che è possibile esperire solo allorquando il sinistro sia avvenuto su strade pubbliche o a queste equiparate, per tali ultime intendendosi anche le aree private dove sia consentita la circolazione ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di essa.
Pertanto, ritiene che trattandosi di strada privata e non di luogo destinato alla circolazione di un numero indeterminato di soggetti non sarebbe applicabile la normativa sulla circolazione, ex art. 2054 c.c. e art. 122 D.lgs. 209/05 e, dunque, il non avrebbe azione diretta nei confronti Per_3
della Parte_1
Il Tribunale ha superato l'eccezione di inoperatività della polizza rca ritenendo che: “è necessario e sufficiente che l'area nella quale avviene il sinistro, sebbene privata, abbia le caratteristiche indicate nella massima ed evidenziate dalla conforme giurisprudenza ricordata, la quale ha peraltro espresso il principio anche in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, vale a dire di sinistro verificatosi in un cantiere edile o nel corso di lavori, al quale potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l'impresa. È infatti evidente che, in tali casi, anche la concreta limitazione dell'uso dell'area a categorie specifiche di utenti e per finalità peculiari o in particolari condizioni, non elide il presupposto fondamentale di operatività della normativa speciale, che è quello della apertura dell'area ad un numero indeterminato di persone, le quali vi abbiano accesso giuridicamente lecito”.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con pronuncia n. 21983/21 hanno risolto il contrasto giurisprudenziale, in materia, mediante un'interpretazione estensiva, costituzionalmente orientata e conforme al diritto dell'Unione Europea.
Il Supremo Collegio, partendo dal rilievo che la disciplina di cui all'art. 2054 c.c. e quella in tema di assicurazione obbligatoria per la r.c.a. risultano imprescindibilmente connesse, in quanto la circolazione ex art. 2054 c.c. include (anche) la posizione di arresto del veicolo, in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade, ha precisato che la norma di cui all'art. l L. n. 990/69 non prevede, quale presupposto per l'obbligo assicurativo e quindi per l'operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo, piuttosto che in un altro;
pertanto, è pervenuto a ravvisare nell'utilizzazione del veicolo conforme alla funzione abituale dello stesso il criterio decisivo ai fini della determinazione dell'ambito della copertura assicurativa obbligatoria per la r.c.a., pur senza esaminare il concetto di circolazione in termini di riferimento spaziale previsto per l'assicurazione obbligatoria (Cass. Sez. Un., n. 8620/15).
Ha, dunque, statuito che per l'operatività della garanzia per la r.c.a. è necessario che il veicolo, nel trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali, e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, non solo sotto il profilo logico, ma anche delle eventuali previsioni normative, risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo, la copertura assicurativa dovendo riguardare tutte le attività cui il veicolo è destinato e per cui lo stesso circola su strada di uso pubblico o su area equiparata. Attesa l'irrilevanza della natura pubblica o privata dell'area di circolazione, anche in fase statica, preliminare o successiva, nonché del tipo di uso che del mezzo si faccia, è dunque l'utilizzazione del veicolo in modo conforme alla sua funzione abituale ad assumere fondamentale rilievo costituendo il criterio di equiparazione alle strade di uso pubblico di ogni altra area o spazio ove sia avvenuto il sinistro.
Il criterio discretivo cui assegnare rilievo ai fini della determinazione dell'estensione della copertura assicurativa per la r.c.a. deve, in definitiva, rinvenirsi nell'uso del veicolo conforme alla sua funzione abituale.
Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte, infatti, così recita: “l'art. 122 del codice delle assicurazioni private deve interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nel senso che la nozione di circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico comprende anche la circolazione su ogni spazio in cui il veicolo può essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. Di conseguenza la copertura assicurativa si estende non solo ai sinistri avvenuti in strada ad uso pubblico e su aree ad essa equiparata, ma anche in quelle di natura privata, aperte all'utilizzazione di un numero indeterminato di persone”.
Nella fattispecie, la betoniera che ha impattato contro la serra è stata utilizzata in modo conforme alla sua funzione abituale, con la conseguenza che la polizza stipulata da CP_3
con copre i danni lamentati dal
[...] Parte_1 Per_3
3.-1 Il secondo motivo di censura è parimenti infondato.
La consulenza tecnica d'ufficio, le cui conclusioni sono state condivise dal primo giudice - in quanto fondate su criteri logici e tecnici corretti - ha accertato la compatibilità dei danni con la dinamica esposta nell'atto introduttivo del giudizio, illustrando analiticamente tutti gli elementi che depongono in tal senso.
Si legge, infatti, al riguardo: “durante il sopralluogo si è avuto modo di accertare che …. la parte di struttura non interessata dall'evento, o comunque parzialmente interessata, si presentava ancora in essere, mentre assenti risultavano i pannelli plastici di protezione e i teli di copertura.
Gli elementi tubolari in ferro interessati dall'evento, costituenti la struttura portante dell'opera, si presentavano visibilmente deformati, smontati dalla sede e accatastati, pronti per lo smaltimento.
Le rappresentate deformazioni plastiche, riscontrate su alcuni degli elementi costituenti la serra, sono imputabili all'applicazione di una forza dissipante un'importante energia e, quindi, risultano compatibili per andamento ed entità, con la dinamica denunciata nell'atto di citazione…L'analisi tecnica dell'immagine 10 permette di poter affermare che nella fase terminale del sinistro
l'autobetoniera si trovava con il gruppo ruote posteriore sinistro all'interno dell'area occupata dalla serra quindi in una fase in cui aveva già investito gli elementi tubolari interessati dall'urto diretto. Altro elemento, di natura squisitamente tecnica, apprezzabile dall'immagine 10 è rappresentata dall'andamento delle deformazioni subite dagli elementi tubolari non interessati dall'urto diretto…dette deformazioni sono rivolte verso l'interno della serra;
la spiegazione di ciò sta nella circostanza che vede tutti gli elementi tubolari collegati tra loro mediante opportune piastre. Detti collegamenti danno vita ad una struttura semi - rigida, che comporta deformazioni di consenso, in questo caso verso l'interno della serra, da parte degli elementi non interessati dall'urto diretto, ma che comunque risentono degli effetti dell'urto diretto subito dagli elementi ad essi collegati….detto fenomeno vale per gli elementi posti a distanza “non elevata” rispetto a quelli interessati dall'urto diretto, a meno che l'energia dissipata nell'urto diretto non sia talmente elevata da interessare l'intera struttura. Dato di fatto, quest'ultimo, che non si è verificato neanche nella fattispecie, infatti, per come è stato accertato in fase di lavori peritali e per come ben evincibile nel rapporto redatto dalla Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di
Crotone, intervenuti sul posto nella subitaneità dell'evento, i danni hanno interessato la metà della struttura. Tenendo conto delle disamine tecniche appena esposte e degli accertamenti espletati in fase di sopralluogo, il sottoscritto, con la più ampia obiettività e serenità di giudizio, ritiene di poter, di seguito, descrivere la dinamica, ritenuta più plausibile, del sinistro che ci occupa. Il giorno 01.06.16, alle ore 10.30 circa, l'autobetoniera …si trovava a circolare in località
“Agroduci”, agro del Comune di Mesoraca (KR), quando, durante una manovra di retromarcia investiva, con il settore posteriore sinistro, una serra ivi presente e destinata alla coltivazione di ortaggi. In virtù di detto importante urto metà della struttura portante della serra si deformava e, parte degli elementi tubolari, già ampiamente citati, cadevano al suolo trascinando con sè alcuni pannelli di protezione in materiale plastico e i teli di copertura. Da ciò ne deriva che il nesso di causa maggiormente probabile sia da ricercare in una condotta di guida negligente e non attenta da parte del conducente l'autobetoniera”.
Peraltro, l'ausiliare, in risposta alle controdeduzioni delle parti, ha precisato ulteriormente che dalla documentazione fotografica, in atti, ritraente la fase terminale dell'evento, si apprezza, non solo la presenza dell'autobetoniera sul luogo dell'evento, ma anche il contatto della stessa con la serra in questione;
inoltre, che i VV.FF., intervenuti nell'immediatezza, hanno accertato la presenza del mezzo sul luogo del sinistro, imputando l'evento dannoso ad una probabile disattenzione.
Quanto alla censura secondo cui l'urto ricevuto dalla serra non avrebbe potuto dissipare alcuna “importante” energia, il c.t.u. ha risposto ricordando che, all'aumentare della massa, aumenta l'energia deformante per cui la compatibilità delle deformazioni, riscontrate sugli elementi tubolari, con l'urto descritto, si appalesa del tutto verosimile. La dinamica descritta dal è stata confermata dalla stessa compagnia assicuratrice, Per_3
laddove nella perizia di parte del 25.07.16, si legge: “al momento dell'evento l'auto betoniera è completamente all'interno dell'area di sedime della serra, avendo superato in retromarcia la base di fondazione in calcestruzzo (h. circa 40-50 cm) della struttura, presumibilmente agevolata dalla rampa della lunghezza di circa 5-6 metri (cfr. foto posizione auto betoniera). L'auto betoniera, dopo aver percorso circa tre km., giunta sul luogo di destinazione per scaricare il contenuto di calcestruzzo, destinata a cementare un tratto di strada dell'azienda, ha percorso in retromarcia e, dunque, a moderata velocità, la strada sterrata che costeggia longitudinalmente e parallelamente la serra fino a quando, inavvertitamente, impattava la struttura in ferro dopo aver superato con tutte le ruote il muro di fondazione della serra, nonostante il notevole carico. Alla data del sopralluogo si è potuto costatare la rovina della serra, ovvero della struttura in ferro tubolare e copertura in telo di plastica. Circa la metà dei tubolari perimetrali, lungo il lato della strada, sono poggiati completamente a terra…la parte terminale della serra è deformata;
anche la seconda serra, affiancata alla prima, presenta deformazione. All'interno si rileva vegetazione spontanea alquanto alta e residui di lavorazione di coltivazione…Si riscontra danno all'impianto di irrigazione”.
Anche i testi, e , presenti sui luoghi di causa hanno confermato Testimone_1 Tes_2
la dinamica del sinistro, precisando che per rimuovere l'impianto della serra danneggiato, sono intervenuti i VV.FF.
Infondata si appalesa, inoltre, la censura sull'inattendibilità delle deposizioni per avere i testi dichiarato che nella serra erano presenti coltivazioni di ortaggi, circostanza, che sarebbe smentita dai rilievi espletati in occasione della consulenza stragiudiziale della compagnia assicuratrice e dal c.t.u., considerato che la prima è stata espletata circa due mesi dopo l'evento dannoso;
la seconda, tre anni dopo.
Infine, il modello CAI, sottoscritto dal conducente dell'autobetoniera, ove si legge che: “il giorno 01.06.16, alle ore 10,30 circa, alla guida dell'autobetoniera Fiat IVECO, per scaricare del cemento in località Agrodolce di Mesoraca, nella proprietà del sig. , facevo Persona_3 manovra di retromarcia, perdevo il controllo del mezzo ed andavo ad impattare la serra ivi posta” costituisce un elemento che - come correttamente rilevato dal primo giudice - “considerato unitamente agli altri in valutazione, contribuisce a fondare l'an della pretesa risarcitoria attorea”.
Dunque, non residua alcun dubbio sulla dinamica e sul nesso di causalità dell'evento dannoso subito dal Per_3
Relativamente al quantum va osservato quanto segue. Il c.t.u. ha stimato i danni subiti in “€. 33.600, alla struttura della serra, in €.
8.120 per il manto di copertura della stessa, in €.
1.500 per rimozione, trasporto e smaltimento presso discarica degli elementi danneggiati, in €. 5.000,00 per mancata produzione ed in €. 600,00 per revisione di impianto di irrigazione, per un totale di €. 48.820,00”.
Ebbene, il Tribunale, tenendo conto dei rilievi del c.t.u. e del c.t.p. della compagnia assicuratrice - ossia che la serra, all'epoca del sopralluogo, risultava ancora danneggiata e non riparata - ha giustamente liquidato il danno alla struttura in €. 40.000,00, oltre €. 1.500,00, per la rimozione del materiale ivi presente.
Quanto al danno alle coltivazioni, il c.t.u. - dopo aver accertato che non vi erano coltivazioni in atto, e dunque danni da mancato reddito - ha ritenuto, correttamente, di quantificare i danni da mancata produzione, danni, che ha stimato a corpo, tenendo conto dell'estensione del terreno, della qualità dell'acqua irrigua e della correttezza delle pratiche agricole medio - alta.
La Corte condivide in toto la motivazione, resa dal primo giudice, laddove afferma che:
“quanto al danno alle coltivazioni il c.t.u. l'ha stimato in €. 5.600,00 tra danno da mancata produzione e riparazione dell'impianto di irrigazione, non avendo trovato, all'epoca del sopralluogo, coltivazioni in atto ma solo vegetazione infestante, ma diversamente non avrebbe potuto essere, considerato che nessuna coltivazione era stata più impiantata dall'epoca del sinistro ossia dal 2016. Deve essere condivisa sul punto la stima fatta dal c.t.u., in assenza di prova da parte del delle coltivazioni come indicate nella c.t.p., esibita unitamente al fascicolo di Per_3
parte.
Infine, priva di pregio appare la censura secondo cui il Tribunale avrebbe liquidato, in via equitativa, il danno da mancata produzione in assenza di prova.
In disparte la considerazione che il giudicante ha riconosciuto, la somma di €. 5.600, a titolo di danno da mancata coltivazione, secondo la stima effettuata dal c.t.u., non ricorrendo, dunque, ad una liquidazione in via equitativa;
in ogni caso, il ha prodotto perizia di parte relativa sia Per_3
ai danni subiti dalla serra, che ai danni da mancata produzione.
Si impone, dunque, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, (scaglione compreso tra €. 26.001 ed €. 52.000) in favore delle parti appellate, in solido, per tutte le fasi del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti comportanti per l'appellante l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di in proprio e n.q. nonchè di Parte_1 CP_1
, n.q. eredi di , avverso la sentenza n. 10/21, pubblicata il Controparte_2 Persona_3
07.01.21, emessa dal Tribunale di Crotone, così provvede:
a. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b. condanna al pagamento delle spese del grado, in favore delle parti appellate, Parte_1
che liquida, in solido, in complessivi €. 4.996, per compensi, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa,
c. Si dà atto che ricorrono i presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 14.05.25
Il Giud. Aus. Est. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppa Alecci) (Dott.ssa Carmela Ruberto)