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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5639 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Marina Tafuri Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1982/2024 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI CARMINE C.F._1
), studio in VIALE MELLUSI N.40 12050 BENEVENTO, e dall'avv. DI C.F._2
MA ON, come da procura in atti, Email_1
; Email_2 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'avv. MILONE MASSIMO ( , studio in VIA MARC'ON, 9 C.F._4
80125 Napoli, come da mandato in atti, Email_3 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 luglio 2017 ricorse al Tribunale di Benevento per ottenere la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dal coniuge, . Premesso che, in data 25 luglio 1988, aveva Parte_1 contratto matrimonio con il e che dall'unione erano nati quattro figli, di cui l'ultimogenito, Parte_1
, ancora minore, la ricorrente espose che il matrimonio si era rivelato subito infelice per il Per_1 carattere autoritario del marito e per le sue continue vessazioni. Nel corso dell'unione coniugale, mentre ella era inoccupata, il coniuge era dedito alla florida azienda Orvema dei F.LI AT s.r.l., i cui proventi gli avevano consentito di acquistare plurime unità immobiliari, effettuare investimenti finanziari e assicurare ai familiari un elevato tenore di vita.
La ricorrente chiese, pertanto, che il Tribunale volesse: a) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
b) assegnare a lei la casa familiare;
c) disporre l'affido condiviso del figlio minore, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna e dettagliata disciplina delle visite e delle frequentazioni da parte del padre;
d) porre a carico del un assegno di € 2.000,00, da rivalutare Parte_1 annualmente secondo indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento dei figli con lei conviventi, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie;
e) porre a carico del marito l'assegno mensile di €
5.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in suo favore.
Costituitosi con comparsa di risposta del 20 ottobre 2017, il negò che il faLImento dell'unione Parte_1 coniugale fosse a lui attribuibile, bensì all'atteggiamento di disinteresse ai bisogni del nucleo familiare mostrato dalla . Quanto alle questioni economiche, rilevò che la società nella quale godeva di CP_1 partecipazioni, operativa nel settore della vendita ed assistenza di automezzi agricoli, era condotta anche dai suoi germani, ed , e, a causa della crisi del relativo settore, garantiva modesti redditi, CP_2 Per_2 pari a circa € 20.000,00 annui.
Su queste basi, il chiese che, previo affidamento del minore ad entrambi i genitori, con Parte_1 residenza privilegiata presso l'abitazione materna, allo stesso fosse fatto carico di un assegno di €
1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore e di € 500,00 per la moglie.
Con sentenza del 23 ottobre 2020 il Tribunale pronunciò la separazione personale dei coniugi e rimise la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del resistente nonché la prova testimoniale articolata dalla , delegate indagini patrimoniali alla Guardia di Finanza e precisate le conclusioni, la causa CP_1 fu decisa con sentenza deliberata il 9 febbraio e depositata il 15 febbraio 2024.
Il Tribunale così provvide: a) rigettò la richiesta di addebito formulata dalle parti;
b) assegnò la casa familiare sita in Contrada Santa Maria, in San Lorenzo Maggiore, alla;
c) pose a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, un assegno mensile di € 1.000,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT costo Per_1 della vita, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore;
d) pose a carico del resistente l'assegno di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della moglie;
e) dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio.
Per quanto qui interessa, il Tribunale, nel motivare, rilevò che:
a) La casa coniugale doveva essere assegnata alla ricorrente, atteso che il figlio , maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente, pur frequentando un ateneo distante dalla residenza familiare, rientrava periodicamente presso quest'ultima. Non sussistevano, poi, i presupposti per attribuire una porzione dell'immobile al , in considerazione della forte conflittualità tra le parti, che aveva Parte_1 determinato la commissione di condotte di rilevanza penale. Comparando, poi, le condizioni patrimoniali dei coniugi, emergeva che il resistente, a differenza della moglie, godeva della disponibilità di plurimi cespiti, sì da consentirgli di rinvenire un appartamento ove dimorare;
b) L'assegno mensile di € 1.000,00, posto a carico del marito per il mantenimento dell' , era CP_1 proporzionato ed adeguato ai redditi ed al patrimonio del , quale accertato dalla guardia di Parte_1 finanza. Invero, come emergeva dalla relazione del 16 giugno 2023, sebbene le entrate del resistente fossero pari a € 17.000,00 lordi annui, a titolo di trattamento di quiescenza, questi aveva disponibilità di somme di danaro pari a complessivi € 4.100.000,00. Ne discendeva che la rilevante disparità economica tra le parti giustificava ampiamente il contributo mensile riconosciuto all . D'altra parte, la CP_1 ricorrente non risultava dotata di specifiche competenze, né aveva pregresse esperienze lavorative, anche considerato il difficile inserimento nel mondo del lavoro per il contesto economico e sociale;
c) Ricorrevano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo, mentre la restante parte dovevano essere poste a carico del soccombente . Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello il con ricorso del 26 aprile 2024, il quale, per i motivi Parte_1 che di seguito si indicheranno, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della moglie, di un assegno di mantenimento, nonché assegnarsi all' la casa familiare, CP_1 con esclusione del secondo piano del compendio immobiliare e del locale posto al piano terra, con vittoria di spese.
Si è costituita e ha resistito, denunciando l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, CP_3 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cod. proc. civile.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
A) Sulle questioni preliminari
ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, proposto in contrasto con le tassative CP_3 prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione è infondata.
Rileva infatti la Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (la pronuncia concernente l'assegno di mantenimento in favore della moglie e l'assegnazione della casa coniugale a lei), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dall'appellante.
B) Sull'assegnazione della casa coniugale
Con il primo motivo di appello il ha impugnato la decisione del Tribunale di assegnare alla Parte_1 moglie l'intero compendio immobiliare sito alla Contrada Santa Maria, in San Lorenzo Maggiore, atteso che unicamente l'appartamento sito al primo piano, dell'estensione di mq 185, era stato adibito a casa coniugale, mentre, da un lato, dopo la pronuncia dell'ordinanza presidenziale, egli aveva dimorato nella mansarda posta al secondo piano, dall'altro, il locale al piano terra, era adibito ad attività commerciale ed aveva un autonomo ingresso.
Il motivo è infondato.
La decisione è coerente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'art. 337 sexies cod. civ. tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (ex plurimis, Cass.
13138/2025). Il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori (Cass. 8580/2014), ma tale decisione deve considerare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della stessa all'interesse della prole, come correttamente effettuato dai primi giudici.
Invero, il provvedimento ha ad oggetto la casa coniugale sita in San Lorenzo Maggiore, Contrada Santa
Maria 29, per cui va inteso come attributivo dell'immobile posto al predetto numero civico, con tutti i locali che, al momento dell'assegnazione, erano collegati funzionalmente all'abitazione familiare, e ciò indipendentemente dalla classificazione, dalla funzione e dalla destinazione concreta. Tra l'altro, in sentenza non si distingue tra i diversi liveLI dell'abitazione, né sono considerati specifici locali, trattandosi, con evidenza, come emerge anche dalle rappresentazioni fotografiche in atti, di un unico cespite.
Né maggior rilievo assume la circostanza che, dopo la comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, il abbia stabilito la propria dimora nella mansarda dell'abitazione, come riferito Parte_1 dalla figlia della coppia, trattandosi, con evidenza di condotta in violazione del provvedimento ex art. 708 cod. proc. civ., denunciata dal coniuge con querela.
Sotto altro profilo, è palese la grave conflittualità tra le parti, emergente anche dalle stesse dichiarazioni della figlia nell'ambito del suindicato procedimento penale, laddove narra di atti molesti Per_3 commessi dal padre ai danni dell' , tanto da pedinarla e spiarla ripetutamente, creandole un CP_1 profondo disagio. Al riguardo, il è stato condannato alla pena di € 300,00 di ammenda dal Parte_1
Giudice del tribunale di Benevento il 27 settembre 2022, eventi questi che appaiono contrastare con l'interesse della prole.
C) Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Con ulteriore motivo di gravame il si duole del riconoscimento, in favore della moglie, di un Parte_1 contributo al mantenimento, nonostante quest'ultima fosse titolare di adeguati redditi. Invero, l' godeva della disponibilità della complessiva somma di € 200.000,00, in quanto aveva CP_1 prelevato, l'8 maggio 2017, € 175.000,00 dal conto corrente cointestato con il coniuge, aveva sottoscritto, il 4 settembre 2015, un contratto di investimento del 4 settembre 2015, unitamente al
AT, di € 350.000,00, e, infine, riscosso la somma di € 22.732,15 relativa al buono fruttifero cointestato con il marito.
Inoltre, il coniuge era comproprietario di appezzamenti di terreni, siti in San Lorenzo Maggiore e
Casalduni, destinati ad uliveti e vigneti, nonché di alcuni cespiti in comunione con il marito, seppur acquistati con danaro di questi, per cui poteva svolgere un'attività lavorativa adeguata alla propria qualifica di imprenditore agricolo.
Né il primo giudice aveva considerato che l'assegnazione della casa coniugale, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, costituiva un'utilità suscettibile di apprezzamento economico.
Il motivo è infondato.
Quanto agli elementi valutati dal Tribunale è certamente vero quanto dedotto dall'appellante, e cioè che il coniuge goda di una disponibilità economica, seppur frutto di esclusivi proventi del marito, come da lui ribadito. E però, quello che il Tribunale ha rilevato è l'assoluta sproporzione tra i rispettivi patrimoni, se solo si consideri che il è nell'ordine: a) percettore di un trattamento Parte_1 pensionistico pari a circa € 17.000,00 annui, quale dipendente della società Ovrema dei F.LI AT
s.r.l. dall'anno 2003 al 2018; b) titolare della complessiva somma di € 1.100.000,00 depositata su plurimi conti correnti a lui intestati;
c) titolare di investimenti in prodotti finanziari o assicurativi pari a €
3.000.000,00; d) proprietario di un immobile alla via FrateLI Addabbo snc in Benevento;
e) proprietario di un complesso immobiliare alla via Santa Maria La Strada, in San Lorenzo Maggiore;
f) proprietario di un complesso immobiliare alla via Santa Maria La Strada 29, in San Lorenzo Maggiore;
g) proprietario di due immobili alla Contrada Castromurro, in Belvedere Marittimo;
h) proprietario di un immobile alla via Anticaglia 13, in Napoli;
h) proprietario di appezzamenti di terreno in Casalduni e in San Lorenzo
Maggiore.
Quel che occorre evidenziare è che, nonostante il tentativo di sminuirne la portata, il è socio, Parte_1 con una partecipazione nella misura del 50% dell'azienda Ovrema dei FrateLI AT s.r.l., avente come oggetto sociale <vendita all'ingrosso di macchine ed utensili agricoli>>, la quale è, a sua volta, titolare di fondi e polizze vita.
Invero, se indubbiamente nella determinazione del reddito complessivo vanno considerato tutti i cespiti di cui è proprietario pur se non producono direttamente reddito, in quanto egli potrebbe pur sempre alienare una parte del suo patrimonio per adempiere l'obbligo da cui è gravato (ex plurimis, Cass.
4305/2014), la necessità di una compiuta valutazione inerisce anche l'imputazione degli utili, pur non distribuiti, dell'azienda a reddito del , tenuto conto che l'accertamento da effettuarsi è volto a Parte_1 considerare le somme effettivamente disponibili dalle parti (Cass. 6103/2022).
D'altro canto, proprio le ampie risorse economiche dell'appellante gli hanno consentito di acquistare anche un immobile in Roma destinato ad abitazione dei figli ed a provvedere integralmente al loro sostentamento.
Né potrebbe sostenersi, come opina l'appellante, che la moglie, ormai sessantenne, la quale è incontestato che, pendente la convivenza, non svolgeva alcuna attività lavorativa, possa rinvenire un'occupazione, e, segnatamente, quella di imprenditore agricolo, da lei mai svolta, essendo, con evidenza, comproprietaria dei terreni del marito, solo perché acquistati in regime di comunione legale, ma di fatto nella disponibilità di questi.
Poiché, dunque, l'assegno previsto per il coniuge separato deve ritenersi destinato ad integrare, fino al livello dell'adeguatezza, da intendersi come corrispondenza approssimativa alle disponibilità fruite in corso di convivenza matrimoniale, tenendo conto delle capacità economiche effettive dell'obbligato, queste da stimare anche alla luce delle inevitabili “diseconomie” conseguenti alla separazione, appare effettivamente che l'assegno di € 1.000,00 fissato dai primi giudici sia del tutto adeguato, pur tenendo conto del valore della casa coniugale.
Invero, in sede di separazione, l'obbligo di un coniuge di assistere l'altro, che “non abbia redditi propri”
(art. 156 cod. civ.), trova fondamento nella solidarietà familiare, che continua a vincolare le parti del rapporto, tuttora esistente e solo “sospeso” in taluno dei suoi obblighi, in specie queLI di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, sicché l'assegno di mantenimento, mirando a preservare il più possibile la situazione esistente durante la convivenza, ha fondamento ben diverso dalla solidarietà post-coniugale, presupposto, invece, dell'assegno di divorzio (cosi, da ultimo, Cass.
30119/2024).
D) Sulle spese processuali
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta la disposta condanna al pagamento delle spese processuali nella misura di due terzi, nonostante egli non fosse soccombente nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della S.C., in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (ex plurimis, Cass.
9860/2025).
Nella specie, il è indubbiamente risultato soccombente in relazione alle domande di addebito, Parte_1 di assegno di mantenimento in favore della moglie ed assegnazione parziale della casa familiare, mentre il coniuge con riferimento a quella di addebito, mentre l'accoglimento della domanda di contributo al suo mantenimento è stata accolta in misura ridotta.
Ne discende che correttamente il primo giudice ha ritenuto di compensare parzialmente le spese processuali e porre una maggior quota a carico dell'appellante, che è risultato maggiormente soccombente.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico del soccombente
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento depositata il 15 febbraio 2024, così Controparte_1 provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna a rifondere, in favore di le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
c)Dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 – bis art. 13 citato.
Napoli, 1 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Napoli
- sezione persone e famiglia - riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Marina Tafuri Presidente dott. Silvana Sica Consigliere rel. dott. Stefano Risolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo in grado di appello n. 1982/2024 avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. LOMBARDI CARMINE C.F._1
), studio in VIALE MELLUSI N.40 12050 BENEVENTO, e dall'avv. DI C.F._2
MA ON, come da procura in atti, Email_1
; Email_2 appellante
E
, nata a [...] il [...] ), rappresentata Controparte_1 C.F._3
e difesa dall'avv. MILONE MASSIMO ( , studio in VIA MARC'ON, 9 C.F._4
80125 Napoli, come da mandato in atti, Email_3 appellato
CONCLUSIONI
Appellante: Si è riportata all'atto di appello, chiedendone l'accoglimento.
Appellato: Si è riportata alla comparsa di costituzione e ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 21 luglio 2017 ricorse al Tribunale di Benevento per ottenere la pronuncia della Controparte_1 separazione personale dal coniuge, . Premesso che, in data 25 luglio 1988, aveva Parte_1 contratto matrimonio con il e che dall'unione erano nati quattro figli, di cui l'ultimogenito, Parte_1
, ancora minore, la ricorrente espose che il matrimonio si era rivelato subito infelice per il Per_1 carattere autoritario del marito e per le sue continue vessazioni. Nel corso dell'unione coniugale, mentre ella era inoccupata, il coniuge era dedito alla florida azienda Orvema dei F.LI AT s.r.l., i cui proventi gli avevano consentito di acquistare plurime unità immobiliari, effettuare investimenti finanziari e assicurare ai familiari un elevato tenore di vita.
La ricorrente chiese, pertanto, che il Tribunale volesse: a) pronunciare la separazione dei coniugi con addebito al marito;
b) assegnare a lei la casa familiare;
c) disporre l'affido condiviso del figlio minore, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna e dettagliata disciplina delle visite e delle frequentazioni da parte del padre;
d) porre a carico del un assegno di € 2.000,00, da rivalutare Parte_1 annualmente secondo indici ISTAT, quale contributo per il mantenimento dei figli con lei conviventi, oltre al rimborso del 100% delle spese straordinarie;
e) porre a carico del marito l'assegno mensile di €
5.000,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in suo favore.
Costituitosi con comparsa di risposta del 20 ottobre 2017, il negò che il faLImento dell'unione Parte_1 coniugale fosse a lui attribuibile, bensì all'atteggiamento di disinteresse ai bisogni del nucleo familiare mostrato dalla . Quanto alle questioni economiche, rilevò che la società nella quale godeva di CP_1 partecipazioni, operativa nel settore della vendita ed assistenza di automezzi agricoli, era condotta anche dai suoi germani, ed , e, a causa della crisi del relativo settore, garantiva modesti redditi, CP_2 Per_2 pari a circa € 20.000,00 annui.
Su queste basi, il chiese che, previo affidamento del minore ad entrambi i genitori, con Parte_1 residenza privilegiata presso l'abitazione materna, allo stesso fosse fatto carico di un assegno di €
1.000,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore e di € 500,00 per la moglie.
Con sentenza del 23 ottobre 2020 il Tribunale pronunciò la separazione personale dei coniugi e rimise la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Ammesso ed espletato l'interrogatorio formale del resistente nonché la prova testimoniale articolata dalla , delegate indagini patrimoniali alla Guardia di Finanza e precisate le conclusioni, la causa CP_1 fu decisa con sentenza deliberata il 9 febbraio e depositata il 15 febbraio 2024.
Il Tribunale così provvide: a) rigettò la richiesta di addebito formulata dalle parti;
b) assegnò la casa familiare sita in Contrada Santa Maria, in San Lorenzo Maggiore, alla;
c) pose a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio Parte_1
, un assegno mensile di € 1.000,00, da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT costo Per_1 della vita, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie occorrenti per il minore;
d) pose a carico del resistente l'assegno di € 100,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, in favore della moglie;
e) dichiarò compensate tra le parti le spese del giudizio.
Per quanto qui interessa, il Tribunale, nel motivare, rilevò che:
a) La casa coniugale doveva essere assegnata alla ricorrente, atteso che il figlio , maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente, pur frequentando un ateneo distante dalla residenza familiare, rientrava periodicamente presso quest'ultima. Non sussistevano, poi, i presupposti per attribuire una porzione dell'immobile al , in considerazione della forte conflittualità tra le parti, che aveva Parte_1 determinato la commissione di condotte di rilevanza penale. Comparando, poi, le condizioni patrimoniali dei coniugi, emergeva che il resistente, a differenza della moglie, godeva della disponibilità di plurimi cespiti, sì da consentirgli di rinvenire un appartamento ove dimorare;
b) L'assegno mensile di € 1.000,00, posto a carico del marito per il mantenimento dell' , era CP_1 proporzionato ed adeguato ai redditi ed al patrimonio del , quale accertato dalla guardia di Parte_1 finanza. Invero, come emergeva dalla relazione del 16 giugno 2023, sebbene le entrate del resistente fossero pari a € 17.000,00 lordi annui, a titolo di trattamento di quiescenza, questi aveva disponibilità di somme di danaro pari a complessivi € 4.100.000,00. Ne discendeva che la rilevante disparità economica tra le parti giustificava ampiamente il contributo mensile riconosciuto all . D'altra parte, la CP_1 ricorrente non risultava dotata di specifiche competenze, né aveva pregresse esperienze lavorative, anche considerato il difficile inserimento nel mondo del lavoro per il contesto economico e sociale;
c) Ricorrevano giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali nella misura di un terzo, mentre la restante parte dovevano essere poste a carico del soccombente . Parte_1
Avverso la sentenza ha proposto appello il con ricorso del 26 aprile 2024, il quale, per i motivi Parte_1 che di seguito si indicheranno, ha chiesto dichiararsi l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della moglie, di un assegno di mantenimento, nonché assegnarsi all' la casa familiare, CP_1 con esclusione del secondo piano del compendio immobiliare e del locale posto al piano terra, con vittoria di spese.
Si è costituita e ha resistito, denunciando l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, CP_3 chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 cod. proc. civile.
Depositate le note di trattazione scritta, la Corte ha riservato la decisione.
A) Sulle questioni preliminari
ha denunciato l'inammissibilità dell'appello, proposto in contrasto con le tassative CP_3 prescrizioni del novellato art. 342 cod. proc. civile.
L'eccezione è infondata.
Rileva infatti la Corte che l'appellante ha chiaramente indicato le “parti della sentenza” oggetto di impugnazione (la pronuncia concernente l'assegno di mantenimento in favore della moglie e l'assegnazione della casa coniugale a lei), le ragioni delle critiche mosse alle statuizioni del primo giudice e la loro rilevanza ai fini della diversa decisione auspicata dall'appellante.
B) Sull'assegnazione della casa coniugale
Con il primo motivo di appello il ha impugnato la decisione del Tribunale di assegnare alla Parte_1 moglie l'intero compendio immobiliare sito alla Contrada Santa Maria, in San Lorenzo Maggiore, atteso che unicamente l'appartamento sito al primo piano, dell'estensione di mq 185, era stato adibito a casa coniugale, mentre, da un lato, dopo la pronuncia dell'ordinanza presidenziale, egli aveva dimorato nella mansarda posta al secondo piano, dall'altro, il locale al piano terra, era adibito ad attività commerciale ed aveva un autonomo ingresso.
Il motivo è infondato.
La decisione è coerente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'art. 337 sexies cod. civ. tutela l'interesse prioritario della prole a permanere nell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (ex plurimis, Cass.
13138/2025). Il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione al lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori (Cass. 8580/2014), ma tale decisione deve considerare il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della stessa all'interesse della prole, come correttamente effettuato dai primi giudici.
Invero, il provvedimento ha ad oggetto la casa coniugale sita in San Lorenzo Maggiore, Contrada Santa
Maria 29, per cui va inteso come attributivo dell'immobile posto al predetto numero civico, con tutti i locali che, al momento dell'assegnazione, erano collegati funzionalmente all'abitazione familiare, e ciò indipendentemente dalla classificazione, dalla funzione e dalla destinazione concreta. Tra l'altro, in sentenza non si distingue tra i diversi liveLI dell'abitazione, né sono considerati specifici locali, trattandosi, con evidenza, come emerge anche dalle rappresentazioni fotografiche in atti, di un unico cespite.
Né maggior rilievo assume la circostanza che, dopo la comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale, il abbia stabilito la propria dimora nella mansarda dell'abitazione, come riferito Parte_1 dalla figlia della coppia, trattandosi, con evidenza di condotta in violazione del provvedimento ex art. 708 cod. proc. civ., denunciata dal coniuge con querela.
Sotto altro profilo, è palese la grave conflittualità tra le parti, emergente anche dalle stesse dichiarazioni della figlia nell'ambito del suindicato procedimento penale, laddove narra di atti molesti Per_3 commessi dal padre ai danni dell' , tanto da pedinarla e spiarla ripetutamente, creandole un CP_1 profondo disagio. Al riguardo, il è stato condannato alla pena di € 300,00 di ammenda dal Parte_1
Giudice del tribunale di Benevento il 27 settembre 2022, eventi questi che appaiono contrastare con l'interesse della prole.
C) Sull'assegno di mantenimento per la moglie
Con ulteriore motivo di gravame il si duole del riconoscimento, in favore della moglie, di un Parte_1 contributo al mantenimento, nonostante quest'ultima fosse titolare di adeguati redditi. Invero, l' godeva della disponibilità della complessiva somma di € 200.000,00, in quanto aveva CP_1 prelevato, l'8 maggio 2017, € 175.000,00 dal conto corrente cointestato con il coniuge, aveva sottoscritto, il 4 settembre 2015, un contratto di investimento del 4 settembre 2015, unitamente al
AT, di € 350.000,00, e, infine, riscosso la somma di € 22.732,15 relativa al buono fruttifero cointestato con il marito.
Inoltre, il coniuge era comproprietario di appezzamenti di terreni, siti in San Lorenzo Maggiore e
Casalduni, destinati ad uliveti e vigneti, nonché di alcuni cespiti in comunione con il marito, seppur acquistati con danaro di questi, per cui poteva svolgere un'attività lavorativa adeguata alla propria qualifica di imprenditore agricolo.
Né il primo giudice aveva considerato che l'assegnazione della casa coniugale, pur essendo finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico, costituiva un'utilità suscettibile di apprezzamento economico.
Il motivo è infondato.
Quanto agli elementi valutati dal Tribunale è certamente vero quanto dedotto dall'appellante, e cioè che il coniuge goda di una disponibilità economica, seppur frutto di esclusivi proventi del marito, come da lui ribadito. E però, quello che il Tribunale ha rilevato è l'assoluta sproporzione tra i rispettivi patrimoni, se solo si consideri che il è nell'ordine: a) percettore di un trattamento Parte_1 pensionistico pari a circa € 17.000,00 annui, quale dipendente della società Ovrema dei F.LI AT
s.r.l. dall'anno 2003 al 2018; b) titolare della complessiva somma di € 1.100.000,00 depositata su plurimi conti correnti a lui intestati;
c) titolare di investimenti in prodotti finanziari o assicurativi pari a €
3.000.000,00; d) proprietario di un immobile alla via FrateLI Addabbo snc in Benevento;
e) proprietario di un complesso immobiliare alla via Santa Maria La Strada, in San Lorenzo Maggiore;
f) proprietario di un complesso immobiliare alla via Santa Maria La Strada 29, in San Lorenzo Maggiore;
g) proprietario di due immobili alla Contrada Castromurro, in Belvedere Marittimo;
h) proprietario di un immobile alla via Anticaglia 13, in Napoli;
h) proprietario di appezzamenti di terreno in Casalduni e in San Lorenzo
Maggiore.
Quel che occorre evidenziare è che, nonostante il tentativo di sminuirne la portata, il è socio, Parte_1 con una partecipazione nella misura del 50% dell'azienda Ovrema dei FrateLI AT s.r.l., avente come oggetto sociale <vendita all'ingrosso di macchine ed utensili agricoli>>, la quale è, a sua volta, titolare di fondi e polizze vita.
Invero, se indubbiamente nella determinazione del reddito complessivo vanno considerato tutti i cespiti di cui è proprietario pur se non producono direttamente reddito, in quanto egli potrebbe pur sempre alienare una parte del suo patrimonio per adempiere l'obbligo da cui è gravato (ex plurimis, Cass.
4305/2014), la necessità di una compiuta valutazione inerisce anche l'imputazione degli utili, pur non distribuiti, dell'azienda a reddito del , tenuto conto che l'accertamento da effettuarsi è volto a Parte_1 considerare le somme effettivamente disponibili dalle parti (Cass. 6103/2022).
D'altro canto, proprio le ampie risorse economiche dell'appellante gli hanno consentito di acquistare anche un immobile in Roma destinato ad abitazione dei figli ed a provvedere integralmente al loro sostentamento.
Né potrebbe sostenersi, come opina l'appellante, che la moglie, ormai sessantenne, la quale è incontestato che, pendente la convivenza, non svolgeva alcuna attività lavorativa, possa rinvenire un'occupazione, e, segnatamente, quella di imprenditore agricolo, da lei mai svolta, essendo, con evidenza, comproprietaria dei terreni del marito, solo perché acquistati in regime di comunione legale, ma di fatto nella disponibilità di questi.
Poiché, dunque, l'assegno previsto per il coniuge separato deve ritenersi destinato ad integrare, fino al livello dell'adeguatezza, da intendersi come corrispondenza approssimativa alle disponibilità fruite in corso di convivenza matrimoniale, tenendo conto delle capacità economiche effettive dell'obbligato, queste da stimare anche alla luce delle inevitabili “diseconomie” conseguenti alla separazione, appare effettivamente che l'assegno di € 1.000,00 fissato dai primi giudici sia del tutto adeguato, pur tenendo conto del valore della casa coniugale.
Invero, in sede di separazione, l'obbligo di un coniuge di assistere l'altro, che “non abbia redditi propri”
(art. 156 cod. civ.), trova fondamento nella solidarietà familiare, che continua a vincolare le parti del rapporto, tuttora esistente e solo “sospeso” in taluno dei suoi obblighi, in specie queLI di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, sicché l'assegno di mantenimento, mirando a preservare il più possibile la situazione esistente durante la convivenza, ha fondamento ben diverso dalla solidarietà post-coniugale, presupposto, invece, dell'assegno di divorzio (cosi, da ultimo, Cass.
30119/2024).
D) Sulle spese processuali
Con l'ultimo motivo di gravame l'appellante lamenta la disposta condanna al pagamento delle spese processuali nella misura di due terzi, nonostante egli non fosse soccombente nel giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
Secondo il costante orientamento della S.C., in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (ex plurimis, Cass.
9860/2025).
Nella specie, il è indubbiamente risultato soccombente in relazione alle domande di addebito, Parte_1 di assegno di mantenimento in favore della moglie ed assegnazione parziale della casa familiare, mentre il coniuge con riferimento a quella di addebito, mentre l'accoglimento della domanda di contributo al suo mantenimento è stata accolta in misura ridotta.
Ne discende che correttamente il primo giudice ha ritenuto di compensare parzialmente le spese processuali e porre una maggior quota a carico dell'appellante, che è risultato maggiormente soccombente.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese processuali del presente grado del giudizio devono essere poste a carico del soccombente
. Parte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento depositata il 15 febbraio 2024, così Controparte_1 provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna a rifondere, in favore di le spese del presente grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che liquida in € 2.500,00, oltre IVA e CPA come per legge;
c)Dà atto (ai sensi del comma 1 quater art. 13 L. n. 115 del 2002) della sussistenza dei presupposti di legge per l'insorgenza dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma del comma 1 – bis art. 13 citato.
Napoli, 1 ottobre 2025
Il consigliere est. Il presidente