TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/05/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13950 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'Avv. RUSSO ESTER elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo Studio del difensore in corso Bruno Buozzi 112 Napoli
-RICORRENTE - contro
con l'Avv. Controparte_1
OMODEI ZORINI CARLA MARIA elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito
FATTO
1. Con ricorso depositato il 28/11/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
chiedendo al Controparte_2
Tribunale: “Accertare che il credito posto alla base Avviso Bonario n.
490225873500AB202410 è prescritto;
2. Dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in relazione all' Avviso Bonario n. 490225873500AB202410; Parte_1
3. Annullare il suddetto Avviso Bonario n. 490225873500AB202410; 4.
Condannare in solido i resistenti in persona dei legali rapp.ti p.t. al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito”. 2. Si è costituito ritualmente l' Controparte_1
contestando in fatto e in diritto tutto quanto ex
[...] adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con atto depositato in data 11.3.2025, il ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. All'udienza del
12.3.2025 la procuratrice di parte resistente dichiarava di non accettare la rinuncia agli atti, chiedendo la prosecuzione del giudizio e la condanna alle spese di lite. Successivamente, con atto del 6.5.2025, la procuratrice di parte ricorrente depositava atto di rinuncia anche all'azione.
4. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha deciso con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato e va respinto.
2. La pretesa oggetto del giudizio attiene ai contributi richiesti al ricorrente con l'avviso bonario n. 490225873500AB202410 del
31.10.2024, con il quale è stato ingiunto l'importo di €19.891,23 per il periodo di riferimento Gennaio 2015 – Dicembre 2015. In relazione a tale credito è stata eccepita unicamente la prescrizione.
3. nella memoria di costituzione ha, tuttavia, dato conto di aver CP_3 notificato al ricorrente i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
- Avviso bonario datato 30/12/2020 - notificato 08/01/2021 con il quale venivano richiesti contributi e le sanzioni relativi anche alle prime tre rate anno 2015;
- Avviso bonario datato 29/09/2021 – notificato il 13/10/2021 con il quale venivano richiesti tra gli altri anche i contributi dovuti in relazione alla quarta rata anno 2015;
- Avviso bonario datato 17/10/2024 - notificato 31/10/2024 qui oggetto di opposizione con il quale si sollecita il pagamento dei contributi e delle sanzioni relativi a tutte e quattro le rate anno 2015.
4. Parte ricorrente non ha contestato la regolare notifica di tali atti e, al contrario, nell'atto di rinuncia agli atti e all'azione (sebbene priva di specifica procura speciale, cfr. Cass. civile sez. II, 06/06/2022, n.18033)
2 ha espressamente dato conto che “Nel corso del giudizio, solo a seguito del deposito della documentazione di controparte, si apprendeva dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e pertanto, al fine di evitare un giudicato sfavorevole si deposita la presente rinuncia agli atti”.
5. Il ricorso va pertanto respinto nel merito.
6. La condanna alla rifusione delle spese segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente va condannato al pagamento delle stesse nella misura attenuata indicata in dispositivo, tenuto conto anche del leale comportamento processuale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_3 liquida in complessivi €1.700,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Eleonora Palmisani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
con l'Avv. RUSSO ESTER elettivamente domiciliato Parte_1 presso lo Studio del difensore in corso Bruno Buozzi 112 Napoli
-RICORRENTE - contro
con l'Avv. Controparte_1
OMODEI ZORINI CARLA MARIA elettivamente domiciliato presso l'Ufficio
Legale dell' in Milano, via Savarè n. 1 CP_1
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione avviso di addebito
FATTO
1. Con ricorso depositato il 28/11/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro –
chiedendo al Controparte_2
Tribunale: “Accertare che il credito posto alla base Avviso Bonario n.
490225873500AB202410 è prescritto;
2. Dichiarare che nulla è dovuto dal sig. in relazione all' Avviso Bonario n. 490225873500AB202410; Parte_1
3. Annullare il suddetto Avviso Bonario n. 490225873500AB202410; 4.
Condannare in solido i resistenti in persona dei legali rapp.ti p.t. al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore costituito”. 2. Si è costituito ritualmente l' Controparte_1
contestando in fatto e in diritto tutto quanto ex
[...] adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
3. Con atto depositato in data 11.3.2025, il ricorrente dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306 c.p.c. All'udienza del
12.3.2025 la procuratrice di parte resistente dichiarava di non accettare la rinuncia agli atti, chiedendo la prosecuzione del giudizio e la condanna alle spese di lite. Successivamente, con atto del 6.5.2025, la procuratrice di parte ricorrente depositava atto di rinuncia anche all'azione.
4. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione ha invitato le parti alla discussione e, all'esito, ha deciso con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato e va respinto.
2. La pretesa oggetto del giudizio attiene ai contributi richiesti al ricorrente con l'avviso bonario n. 490225873500AB202410 del
31.10.2024, con il quale è stato ingiunto l'importo di €19.891,23 per il periodo di riferimento Gennaio 2015 – Dicembre 2015. In relazione a tale credito è stata eccepita unicamente la prescrizione.
3. nella memoria di costituzione ha, tuttavia, dato conto di aver CP_3 notificato al ricorrente i seguenti atti interruttivi della prescrizione:
- Avviso bonario datato 30/12/2020 - notificato 08/01/2021 con il quale venivano richiesti contributi e le sanzioni relativi anche alle prime tre rate anno 2015;
- Avviso bonario datato 29/09/2021 – notificato il 13/10/2021 con il quale venivano richiesti tra gli altri anche i contributi dovuti in relazione alla quarta rata anno 2015;
- Avviso bonario datato 17/10/2024 - notificato 31/10/2024 qui oggetto di opposizione con il quale si sollecita il pagamento dei contributi e delle sanzioni relativi a tutte e quattro le rate anno 2015.
4. Parte ricorrente non ha contestato la regolare notifica di tali atti e, al contrario, nell'atto di rinuncia agli atti e all'azione (sebbene priva di specifica procura speciale, cfr. Cass. civile sez. II, 06/06/2022, n.18033)
2 ha espressamente dato conto che “Nel corso del giudizio, solo a seguito del deposito della documentazione di controparte, si apprendeva dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione e pertanto, al fine di evitare un giudicato sfavorevole si deposita la presente rinuncia agli atti”.
5. Il ricorso va pertanto respinto nel merito.
6. La condanna alla rifusione delle spese segue la soccombenza e, pertanto, il ricorrente va condannato al pagamento delle stesse nella misura attenuata indicata in dispositivo, tenuto conto anche del leale comportamento processuale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_3 liquida in complessivi €1.700,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 07/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Eleonora Palmisani
3