Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/05/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
n°1728/2020 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. PE Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1728 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Laura Sanfratello, per mandato in atti
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, CP_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriana Di Giorgio e
Floriana Cona, per mandato in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 20 gennaio
2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
L'odierno giudizio origina dal ricorso per la separazione giudiziale proposto da nei confronti del coniuge . Parte_1 CP_1
La ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con quest'ultimo in Campofiorito, in data 12.12.2009, e che dall'unione erano nate (nata a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Corleone il 13.7.2015), esponeva che il rapporto di coniugio, iniziato sotto i migliori auspici, si era definitivamente incrinato a causa della decisione, del tutto arbitraria, del marito, che svolgeva attività lavorativa presso una ditta edile di Giuliana e, nel tempo libero, faceva, altresì, il musicista per eventi, di trasferirsi, a far data dal 30.9.2019, in provincia di Mantova per dedicarsi ad altra attività lavorativa.
Rappresentava la ricorrente che al repentino trasferimento del marito era seguita la decisione di questi di porre fine al vincolo coniugale e che il coniuge aveva iniziato a contribuire al mantenimento della famiglia solo a far data dal gennaio 2020, non provvedendo a versare alcunché alla moglie nell'interesse delle figlie e, anzi, provvedendo a prelevare ingenti somme dal conto corrente con la stessa cointestato senza alcun preavviso.
Esponendo di essere, al momento dell'introduzione del procedimento, priva di attività lavorativa, e di dedicarsi in via esclusiva all'accudimento delle figlie, tenuto conto della lontananza geografica e anche affettiva del padre, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in Campofiorito, via G. Mazzini n 79/81, ove continuare a vivere insieme alle figlie.
Chiedeva, altresì, l'affidamento esclusivo delle figlie, giustificato dal totale disinteresse del padre nei loro riguardi, e la regolamentazione del diritto di visita del padre nei periodi in cui questi si sarebbe recato in
Sicilia.
2 Rappresentando che il marito percepiva uno stipendio medio di €
1.700,00 mensili, chiedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento in suo favore pari a complessivi € 800,00, di cui € 100,00 per sé, ed € 350,00 per ciascuna figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie, al mantenimento arretrato, agli assegni familiari percepiti dallo stesso, al rimborso delle spese straordinarie, alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto corrente cointestato ai coniugi.
Chiedeva, infine, emettersi pronuncia di separazione giudiziale, con addebito al marito. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio , il quale si associava alla CP_1 domanda di separazione, contestando, tuttavia, la ricostruzione dei fatti siccome offerta dalla ricorrente e tutte le altre domande proposte.
Esponeva il resistente che i coniugi avevano congiuntamente deciso di trasferirsi al Nord Italia per migliorare la propria situazione economica e garantire un miglior futuro alle figlie e che, immediatamente dopo il trasferimento, la moglie, rifiutando le occasioni lavorative ivi reperite, decideva di rientrare in Sicilia insieme alle figlie.
Esponeva, altresì, che, rimasto al nord per ragioni di lavoro e rientrato a Campofiorito nel febbraio 2020, non aveva più trovato la propria famiglia presso la casa coniugale, avendo la ricorrente deciso di trasferirsi presso i propri genitori con le figlie.
Rappresentando di svolgere l'attività di magazziniere per il gruppo e di percepire uno stipendio mensile di € Controparte_2
1.100,00 circa, nonché di essere gravato del canone di locazione dell'immobile ove vive e delle spese allo stesso connesse, si dichiarava disponibile a versare un assegno di mantenimento per le figlie pari a complessivi € 300,00 mensili.
Rappresentando che la ricorrente fosse dotata di capacità lavorativa, contestava la domanda di mantenimento dalla stessa proposta.
Contestava, altresì, la domanda di affidamento esclusivo delle figlie, pure proposta dalla madre, deducendo di sentire le figlie mediante
3 telefonate e di subire gli atteggiamenti ostruzionistici della moglie, che negava, altresì, gli incontri delle due bambine con i nonni paterni.
Chiedeva, pertanto, pronunciarsi la separazione giudiziale,
l'affidamento condiviso delle figlie, la regolamentazione del proprio diritto di visita nei confronti delle stesse, la previsione di un contributo al mantenimento a suo carico in favore delle figlie minori pari a complessivi
€ 300,00 mensili per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, opponendosi a tutte le altre domande proposte dalla ricorrente, inclusa l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Il Presidente, esperito inutilmente il tentativo obbligatorio di conciliazione, con provvedimento del 3 marzo 2021 disponeva l'audizione di figlia minore delle parti, rinviando all'udienza dell'1° Persona_3 aprile 2021.
Con provvedimento dell'8 aprile 2021, il Presidente adottava i provvedimenti interinali, autorizzando i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie minori con collocazione prevalente presso la madre e attribuzione alla stessa dell'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
la regolamentazione del diritto di visita del padre;
assegnava la casa coniugale alla ricorrente e prevedeva, altresì, un assegno di mantenimento a carico del resistente pari a complessivi € 400,00 mensili, di cui € 300,00 per le due figlie minori, ed € 100,00 per la ricorrente, oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie;
indi, rimetteva la causa innanzi all'istruttore.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva istruita mediante acquisizione documentale reddituale dei coniugi e incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza delle minori nonché alla residenza del padre.
4 In data 13.6.2023 la ricorrente proponeva ricorso ex art. 709 comma 4
c.p.c., nell'ambito del quale il resistente formulava domande riconvenzionali.
Il sub procedimento veniva dichiarato inammissibile con ordinanza del
17.12.2023.
Depositate le relazioni redatte dai servizi incaricati e rigettate le richieste istruttorie articolate dalle parti, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 20 gennaio
2025, ove è stato assunto in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Sulla domanda di separazione e sull'addebito
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalle parti, assurgendo a elementi indicatori del disfacimento del ménage familiare, sia l'esito negativo del tentativo di conciliazione, sia il tenore stesso delle allegazioni delle parti, che dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
La domanda di addebito della separazione, formulata da
[...]
va respinta, non potendosi considerare raggiunta la prova certa Pt_1 ed inequivocabile che la definitiva frattura della relazione affettiva sia ascrivibile in via esclusiva all'unilaterale posizione in essere, ad opera del resistente, di condotte tali da configurare una violazione dei doveri coniugali.
Osserva il Tribunale che la domanda di addebito risulta del tutto generica già in punto di allegazione e documentazione, atteso che la ricorrente ha fondato la propria domanda sull'abbandono del tetto coniugale del marito in costanza di matrimonio. A fronte di tale ricostruzione, il resistente ha sostenuto che i coniugi avevano concordato
5 il trasferimento altrove di tutta la famiglia e che sia stata la moglie a decidere di fare rientro in Sicilia.
Né, a tal uopo, la prova orale articolata, dichiarata inammissibile con ordinanza del 17 dicembre 2023, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, avrebbe potuto provare alcunché.
Nel caso di specie, dunque, è del tutto carente la prova rigorosa di specifici episodi che, considerati nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti del ricorrente emergenti dal processo, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo 143 c.c. da parte dello stesso.
In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto in base al quale verificare se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema
Corte di Cassazione che «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143
6 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr., ex multis, Cass., 28 settembre 2001, n.
12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071).
All'esito della valutazione delle allegazioni e delle prove offerte, ritiene questo Tribunale, dunque, che non sia stato possibile accertare in concreto alcuna condotta violativa dei doveri coniugali posta in essere dal resistente.
Ed, in effetti, sulla scorta delle regole che governano l'onere probatorio e della giurisprudenza formatasi su di esse, in tema di prova dell'addebito è pacifico che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà.”(cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI,
Ord. n. 3923/2018).
Ciò posto, non essendo raggiunta la prova, la domanda di addebito proposta da deve essere rigettata. Parte_1
3. Sull'affidamento e sul mantenimento delle due figlie minori
e Per_1 Per_2
Venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, si rileva che
, oggi di anni 15, e , oggi di anni 9, con il provvedimento Per_1 Per_2 presidenziale dell'8 aprile 2021, sono state affidate congiuntamente a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale
7 limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e collocazione prevalente presso la madre.
Ritiene il Tribunale che, alla luce dell'attuale contesto normativo, che impone al Tribunale di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli minori alla coppia genitoriale, rispetto al quale l'affidamento esclusivo si pone quale eccezione qualora se ravvisi la contrarietà all'interesse del minore (ex art. 337 quater, già art. 155 bis, primo comma, c.c.), in ossequio al precipuo interesse delle due minori, deve essere stabilito l'affidamento congiunto di queste a entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria amministrazione, disponendo la collocazione prevalente presso il domicilio materno, a conferma dell'ordinanza resa in data 8.4.2021.
I servizi incaricati, invero, in disparte la distanza geografica tra il padre, residente a Mozzecane, in provincia di Verona, e le due figlie minori, residenti in Sicilia, a Campofiorito, hanno accertato la buona capacità genitoriale di e il suo manifestato interesse per la vita delle CP_1 figlie, seppur con le difficoltà derivanti dalla distanza geografica e dalla creazione di un nuovo nucleo familiare nel quale, nel 2023, è nato un altro figlio, PE, non ravvisando ragioni ostative alla partecipazione dello stesso alla vita delle figlie (cfr. relazione Consultorio familiare di
Villafranca del 3.4.2024).
Tale quadro fattuale, per converso, non risulta smentito dagli accertamenti svolti dal servizio sociale del comune di Campofiorito, il quale, confermando la circostanza, evidente e incontestata, che le due minori siano accudite in via esclusiva dalla madre, genitore collocatario, hanno rilevato la sofferenza delle due minori per la lontananza del padre
(relazione Servizi sociali di Campofiorito del 6.2.2023).
Ora, ritiene questo tribunale, in ossequio alla costante giurisprudenza della Suprema Corte, che la mera distanza geografica di uno dei due genitori dai figli non giustifichi l'affido esclusivo degli stessi all'altro
8 genitore, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
Tuttavia, si ritiene che le difficoltà nascenti dalla lontananza geografica tra i due genitori in ordine alla necessità di decidere ordinariamente in merito alle due figlie possa essere superata dall'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, ex art. 337 ter comma 3 c.c., limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé.
Deve essere parimenti confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Campofiorito, via G. Mazzini n. 79/81, alla ricorrente, genitore collocatario delle figlie.
Per quanto attiene al regime di visita, ritiene il Tribunale opportuno che il padre eserciti il proprio diritto di visita previo accordo con le due figlie e nel rispetto dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, nei periodi in cui si rechi in Sicilia a Campofiorito.
Ritiene il tribunale, sul punto, che le due minori, nel rispetto precipuo della loro volontà, siano altresì libere di recarsi in Veneto presso il padre ogniqualvolta lo desiderino.
Non appare ultroneo in questa sede ricordare che grava in capo a entrambi i genitori il dovere di garantire ai figli minori di crescere in ambiente sano e protetto nonché di mantenere rapporti continuativi ed equilibrati con entrambi i genitori.
Per quanto attiene infine al mantenimento delle minori, si osserva quanto segue.
Sulla base degli elementi raccolti in seno al giudizio, delle allegazioni e della documentazione prodotta dalle parti, emerge che la ricorrente non svolge alcuna attività lavorativa.
Il resistente, invece, dipendente di una ditta con sede a Milano, ha dichiarato di svolgere la mansione di magazziniere e di percepire uno stipendio mensile di € 1.000,00 circa.
9 Tanto premesso, attesa la totale permanenza delle minori con la madre, ritiene il Tribunale che vada imposto a di versare alla CP_1 ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € Parte_1
175,00 mensili per ciascuna figlia minore a titolo di contributo al mantenimento, restando fermo l'obbligo di contribuire al mantenimento del genitore non collocatario.
Inoltre, ritiene equo il Tribunale che il resistente provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie minori.
Quanto all'assegno unico percepito al 50% dalle parti in favore dei figli, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse delle stesse che l'emolumento sia percepito in via esclusiva dalla ricorrente, genitore collocatario delle figlie.
4. Sul mantenimento di Parte_1
Venendo all'esame della domanda formulata dalla ricorrente e diretta ad ottenere un assegno di mantenimento in proprio favore, deve rilevarsi che, per costante giurisprudenza, al fine del riconoscimento del diritto al mantenimento in favore del coniuge, è essenziale che questi sia privo di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza e che sussista una disparità economica tra i due coniugi.
In altre parole, è necessario che il coniuge richiedente l'assegno risulti privo di adeguati redditi propri e sussista una disparità di posizioni economiche tra gli stessi coniugi, considerando la complessiva situazione di ciascuno dei coniugi e, quindi, tenendo conto, oltre che dei redditi in denaro, di ogni altra utilità economicamente valutabile, ivi compresa la disponibilità della casa coniugale (Cassazione civile, sez. I, 03 ottobre
2005, n. 19291).
Orbene, tanto premesso, il Tribunale ritiene del tutto insussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente.
10 Invero, la stessa, oggi di anni 35, seppure parrebbe allo stato priva di occupazione lavorativa, risulta aver svolto attività lavorativa seppur part time nel corso della vita matrimoniale e prima dell'instaurazione dell'odierno giudizio (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza Parte_1 presidenziale).
Peraltro, nessun elemento è stato offerto circa un particolarmente elevato tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e sostenuto dal marito.
La domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento in proprio favore proposta dalla resistente deve, pertanto, essere rigettata.
5. Sulle altre domande
Con riferimento alle ulteriori domande, pure formulate dalla ricorrente, avente ad oggetto la condanna di al pagamento del CP_1 mantenimento arretrato e degli assegni per i familiari a carico percepiti ed a percepire, nonché al rimborso delle spese straordinarie sostenute dall'odierna ricorrente e la restituzione della somma di € 3.000,00, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990,
è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. in tal senso Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
11 Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente nell'ambito del presente giudizio, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
6. Le spese di lite
In considerazione della natura del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti, anche in relazione al sub procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...], e , nato a CP_1
Torino il 18.10.1986;
- rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente;
- dispone l'affidamento condiviso delle due figlie minori Per_1
(nata il [...]) e (nata il [...]) a entrambi i Per_2 genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ex art. 337 ter comma 3
c.c., con collocamento prevalente presso la madre, e con possibilità per il padre di incontrarle liberamente, previo accordo con le figlie medesime e nel rispetto della loro volontà;
- assegna la casa coniugale, sita in Campofiorito, via G. Mazzini n.
79/81 a parte ricorrente, che ivi continuerà ad abitare insieme alle due figlie minori;
- pone a carico di l'obbligo di versare a CP_1 [...]
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 a Pt_1 titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori (€
175,00 per ciascuna figlia), rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
12 - dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, previa esibizione di giustificativo di pagamento ad opera del genitore collocatario;
- dispone la percezione integrale dell'assegno unico erogato dall' nei confronti delle due figlie minori della coppia da parte CP_3 di , genitore collocatario delle stesse;
Parte_1
- rigetta la domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento e del sub procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di Termini Imerese, in data 20 maggio 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore PE Rini
Rossana Musumeci
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