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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 3335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3335 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
A seguito del deposito delle nostre scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1299/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata dall'Avv. MOLINARI GIANCARLO in proprio Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
LA Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Convalidare lo sfratto per morosità intimato con atto di citazione per convalida 14/11/2024, pagina 1 di 5 e, per conseguenza,
Dichiarare tenuti e condannare i signori , ed Controparte_2 CP_3 Controparte_1
a rilasciare l'immobile descritto in premessa, libero e sgombro da persone e cose loro a disposizione della locatrice attore, fissando la data di esecuzione del rilascio ai sensi dell'art. 56 della legge 392/78;
Emettere nei confronti dei locatari in solido tra loro decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma di € 5.110,52 per canoni e spese accessorie maturati sino al mese di aprile
2025 compreso, nonché l'importo di € 390,00 per ogni mese di occupazione dal giorno 5/4/2025 fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Condannare i convenuti in solido tra loro al rimborso delle spese processuali e degli onorari di patrocinio a favore della società procedente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 CP_3
sfratto per morosità dall'immobile sito in Torino, Via La Loggia n. 67, in considerazione del mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di ottobre 2024, oltre alla pregressa morosità per spese accessorie e riscaldamento e così per complessivi € 1.990,52.
Il giudice, verificato che la notifica dell'intimazione nei confronti di è Controparte_1
stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il mutamento del rito.
I convenuti (che non sono comparsi neppure all'incontro del 9.04.2025 davanti al mediatore) non si sono costituiti in giudizio;
all'udienza del 15.05.2025 è stata dichiarata la loro contumacia.
L'attore ha depositato memoria integrativa nella quale ha precisato la morosità in € 5.110,52 ad aprile 2025; ha chiesto di condannare i convenuti al rilascio dell'immobile e al pagamento della morosità maturata, oltre all'importo di € 390,00 per ogni mese di occupazione dal 5.04.2025.
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, via La Loggia n. 67. ha assolto all'onere Parte_1
pagina 2 di 5 di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 15.08.2019, registrato il 4.09.2019 (doc. 1 – fascicolo intimazione).
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché i conduttori – onerati di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – sono rimasti contumaci e non hanno così provato di aver pagato i canoni contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente come già detto ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib.
Torino, Sez VIII, Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib.
Roma, Sez. VI, Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI,
Sent. 05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento; e ancora, secondo Cass. Civ. 920/2013 e Cass. Civ. 6636/2006, la sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità).
Nel caso in esame, il mancato pagamento di spese accessorie e di riscaldamento per complessivi € 1.470,52, oltre al mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di ottobre 2024, costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto anche ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da va dunque accolta e parte Parte_1
convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
pagina 3 di 5 3. chiede la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € 5.110,52 a Parte_1
titolo di morosità maturata per canoni e spese, oltre alla condanna alla corresponsione dell'importo di € 390,00 per ogni mese di occupazione fino al rilascio.
3.1 Quanto alla richiesta di condanna al pagamento dell'importo di € 5.110,52, si osserva che tale importo è ottenuto dalla somma delle seguenti voci:
a) € 2.730,00 a titolo di canoni da ottobre 2024 ad aprile 2025 (€ 390 * 7);
b) € 910,00 a titolo di acconto spese di riscaldamento e accessorie per i mesi da ottobre 2024 ad aprile 2025 (€ 130 * 7);
c) € 1.470,52 a titolo di conguaglio delle spese accessorie ripetibili degli anni 2022 e 2023 e della stagione del riscaldamento 2023/2024.
La domanda è accoglibile limitatamente alle voci a) e b) sopra riportate;
infatti, quanto ai canoni, l'importo mensile è determinato in € 390,00 (art. 6 del contratto). Per quanto concerne le spese, l'art. 8 del contratto prevede che i conduttori versino l'acconto di € 70,00 mensili a titolo di spese accessorie e l'acconto di € 60,00 per le spese di riscaldamento, e così per complessivi € 130,00 mensili.
Per quanto riguarda invece la voce di cui alla lettera c), il credito del locatore determinato sulla base della documentazione prodotta (doc. 2, 3) va così determinato:
• spese gestione 2022: 1.127,45 (spese da consuntivo) – 840 (acconti versati) = 287,45
• spese gestione 2023: 1.160,99 (spese da consuntivo) – 840 (acconti versati) = 320,99
• -€ 300 (acconto versato dal conduttore il 20.3.24)
• differenza dovuta € 308,44.
Non è prodotto il consuntivo del riscaldamento 2023/24 né sono altrimenti provate le eventuali somme anticipate dal locatore per questa spesa;
nessuna somma può quindi essere riconosciuta a questo titolo.
La domanda va quindi accolta nella misura di € 3.948,44.
3.2 Va infine accolta la domanda con cui la locatrice chiede la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 390,00 per ogni mese di occupazione dal mese di maggio 2025 fino al rilascio. Infatti, ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla riconsegna dell'immobile.
pagina 4 di 5 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
, e . Esse sono liquidate come segue, sulla base Controparte_2 Controparte_1 CP_3
dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con
D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia dei convenuti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 530
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 494
• fase decisoria (giudizio di merito) € 851
E dunque in totale € 1.875, oltre € 150 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 4.9.2019, relativo all'immobile sito in Torino, via La Loggia 67 e, per l'effetto, condanna , e all'immediato rilascio Controparte_2 Controparte_1 CP_3
dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di Parte_1
condanna , e al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 CP_3 [...]
della somma di € 3.948,44 oltre ad € 390,00 per ciascun mese di occupazione Parte_1
dell'immobile dal 1° maggio 2025 al rilascio;
condanna , e all'integrale rimborso delle spese Controparte_2 Controparte_1 CP_3
del giudizio in favore di liquidandole in € 1.875, oltre € 150 per spese vive;
spese Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 8 luglio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
A seguito del deposito delle nostre scritte ex art. 127 ter c.p.c.,
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1299/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata dall'Avv. MOLINARI GIANCARLO in proprio Parte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
LA Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Convalidare lo sfratto per morosità intimato con atto di citazione per convalida 14/11/2024, pagina 1 di 5 e, per conseguenza,
Dichiarare tenuti e condannare i signori , ed Controparte_2 CP_3 Controparte_1
a rilasciare l'immobile descritto in premessa, libero e sgombro da persone e cose loro a disposizione della locatrice attore, fissando la data di esecuzione del rilascio ai sensi dell'art. 56 della legge 392/78;
Emettere nei confronti dei locatari in solido tra loro decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per la somma di € 5.110,52 per canoni e spese accessorie maturati sino al mese di aprile
2025 compreso, nonché l'importo di € 390,00 per ogni mese di occupazione dal giorno 5/4/2025 fino alla data dell'effettivo rilascio, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
Condannare i convenuti in solido tra loro al rimborso delle spese processuali e degli onorari di patrocinio a favore della società procedente.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 CP_3
sfratto per morosità dall'immobile sito in Torino, Via La Loggia n. 67, in considerazione del mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di ottobre 2024, oltre alla pregressa morosità per spese accessorie e riscaldamento e così per complessivi € 1.990,52.
Il giudice, verificato che la notifica dell'intimazione nei confronti di è Controparte_1
stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rilevata l'incompatibilità fra tale forma di notifica e il procedimento di convalida di sfratto (che impone di verificare la reale ed effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario), ha ordinato il mutamento del rito.
I convenuti (che non sono comparsi neppure all'incontro del 9.04.2025 davanti al mediatore) non si sono costituiti in giudizio;
all'udienza del 15.05.2025 è stata dichiarata la loro contumacia.
L'attore ha depositato memoria integrativa nella quale ha precisato la morosità in € 5.110,52 ad aprile 2025; ha chiesto di condannare i convenuti al rilascio dell'immobile e al pagamento della morosità maturata, oltre all'importo di € 390,00 per ogni mese di occupazione dal 5.04.2025.
*
1. L'attore chiede che sia dichiarato risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Torino, via La Loggia n. 67. ha assolto all'onere Parte_1
pagina 2 di 5 di provare l'esistenza del titolo su cui si fonda la sua domanda, costituito dal contratto di locazione abitativo stipulato in data 15.08.2019, registrato il 4.09.2019 (doc. 1 – fascicolo intimazione).
2. La domanda di risoluzione va accolta, poiché i conduttori – onerati di provare l'adempimento all'obbligazione di periodico pagamento dei canoni – sono rimasti contumaci e non hanno così provato di aver pagato i canoni contestati.
In termini generali si osserva che, in tema di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore, senza effettuare alcuna contestazione sul quantum, abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento non possa esser rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma debba considerarsi predeterminata legalmente come già detto ai sensi degli artt. 5 e 55 della legge n. 392 del 27.07.1978 (vedi ex multis Trib. Torino, Sez VIII Sent. n. 627 del 11.02.2019, Trib.
Torino, Sez VIII, Sent. n. 244 del 18.01.2019, Trib. Torino, Sez VIII, Sent. n. 6048 del 24.12.2018, Trib.
Roma, Sez. VI, Sent. 22.11.2018, Trib. Roma, Sez. VI, Sent. 09.10.2018; e ancora Trib. Roma, Sez. VI,
Sent. 05.09.2018, il quale specifica che in tema di locazione ad uso abitativo, la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto è ancorata dal legislatore ad un parametro - quantitativo e temporale - predefinito, che esclude ogni discrezionale considerazione ad opera del Giudice, tenuto unicamente a verificare il presupposto dell'inadempimento; e ancora, secondo Cass. Civ. 920/2013 e Cass. Civ. 6636/2006, la sanatoria della morosità del conduttore prevista dall'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 è subordinata al pagamento integrale dei canoni, degli interessi e delle spese, senza che l'inadempimento residuo sia suscettibile di nuova verifica sotto il profilo della gravità).
Nel caso in esame, il mancato pagamento di spese accessorie e di riscaldamento per complessivi € 1.470,52, oltre al mancato pagamento dei canoni a far data dal mese di ottobre 2024, costituisce inadempimento di indubbia gravità, tale da giustificare la risoluzione del contratto anche ai sensi dell'art. 1453 e 1455 c.c. La domanda proposta da va dunque accolta e parte Parte_1
convenuta va condannata all'immediato rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore dell'attore.
pagina 3 di 5 3. chiede la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di € 5.110,52 a Parte_1
titolo di morosità maturata per canoni e spese, oltre alla condanna alla corresponsione dell'importo di € 390,00 per ogni mese di occupazione fino al rilascio.
3.1 Quanto alla richiesta di condanna al pagamento dell'importo di € 5.110,52, si osserva che tale importo è ottenuto dalla somma delle seguenti voci:
a) € 2.730,00 a titolo di canoni da ottobre 2024 ad aprile 2025 (€ 390 * 7);
b) € 910,00 a titolo di acconto spese di riscaldamento e accessorie per i mesi da ottobre 2024 ad aprile 2025 (€ 130 * 7);
c) € 1.470,52 a titolo di conguaglio delle spese accessorie ripetibili degli anni 2022 e 2023 e della stagione del riscaldamento 2023/2024.
La domanda è accoglibile limitatamente alle voci a) e b) sopra riportate;
infatti, quanto ai canoni, l'importo mensile è determinato in € 390,00 (art. 6 del contratto). Per quanto concerne le spese, l'art. 8 del contratto prevede che i conduttori versino l'acconto di € 70,00 mensili a titolo di spese accessorie e l'acconto di € 60,00 per le spese di riscaldamento, e così per complessivi € 130,00 mensili.
Per quanto riguarda invece la voce di cui alla lettera c), il credito del locatore determinato sulla base della documentazione prodotta (doc. 2, 3) va così determinato:
• spese gestione 2022: 1.127,45 (spese da consuntivo) – 840 (acconti versati) = 287,45
• spese gestione 2023: 1.160,99 (spese da consuntivo) – 840 (acconti versati) = 320,99
• -€ 300 (acconto versato dal conduttore il 20.3.24)
• differenza dovuta € 308,44.
Non è prodotto il consuntivo del riscaldamento 2023/24 né sono altrimenti provate le eventuali somme anticipate dal locatore per questa spesa;
nessuna somma può quindi essere riconosciuta a questo titolo.
La domanda va quindi accolta nella misura di € 3.948,44.
3.2 Va infine accolta la domanda con cui la locatrice chiede la condanna al pagamento dell'indennità di occupazione nella misura di € 390,00 per ogni mese di occupazione dal mese di maggio 2025 fino al rilascio. Infatti, ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore è tenuto al pagamento dei canoni fino alla riconsegna dell'immobile.
pagina 4 di 5 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
, e . Esse sono liquidate come segue, sulla base Controparte_2 Controparte_1 CP_3
dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificato con
D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia dei convenuti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio (procedimento di sfratto) € 530
• fase introduttiva (procedimento di sfratto) € 494
• fase decisoria (giudizio di merito) € 851
E dunque in totale € 1.875, oltre € 150 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: dichiara risolto per inadempimento dei conduttori il contratto di locazione stipulato fra le parti e registrato in data 4.9.2019, relativo all'immobile sito in Torino, via La Loggia 67 e, per l'effetto, condanna , e all'immediato rilascio Controparte_2 Controparte_1 CP_3
dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di Parte_1
condanna , e al pagamento in favore di Controparte_2 Controparte_1 CP_3 [...]
della somma di € 3.948,44 oltre ad € 390,00 per ciascun mese di occupazione Parte_1
dell'immobile dal 1° maggio 2025 al rilascio;
condanna , e all'integrale rimborso delle spese Controparte_2 Controparte_1 CP_3
del giudizio in favore di liquidandole in € 1.875, oltre € 150 per spese vive;
spese Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Torino, 8 luglio 2025
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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