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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1046/2022 R.G. tra rappresentata e difesa dall'avv. Rita Parentela Parte_1
-ricorrente-
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Mazzei
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
11.03.2025.
Con ricorso depositato in data 30.05.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di aver prestato attività lavorativa dall'08.08.2019 al 15.03.2021 alle dipendenze della convenuta;
di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time per n. 24 ore settimanali, con mansioni di “Banconiere di latterie [banconista]”, livello 4 del CCNL Confcommercio del
30.03.2015; che il contratto individuale prevedeva il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 e dalle 16:30 alle 18:30; che, di fatto, prestava attività lavorativa per un numero di ore superiore a quelle contrattualmente previste, avendo lavorato per n. 4 ore al mattino e n. 4 ore il pomeriggio, intervallate dalle ore di chiusure per pausa pranzo al pubblico;
che rassegnava le dimissioni con decorrenza dal 16.03.2021 per inadempimenti contrattuali del datore di lavoro;
che la 1 convenuta, oltre a omettere il versamento delle ferie non godute e dei roll non goduti, non provvedeva al pagamento del lavoro straordinario e supplementare, della tredicesima e quattordicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva del preavviso, omettendo altresì il versamento del TFR;
che, pertanto, la ricorrente risultava creditrice di una somma complessiva di € 30.534,12; che con missiva del 26.04.2021, diffidava l' al pagamento di quanto dovuto, senza tuttavia ricevere riscontro. CP_1
In ragione di quanto esposto, la sig.ra chiedeva all'intestato Tribunale la Pt_1 condanna della convenuta al pagamento della somma sopra indicata a titolo di differenze retributive.
Instaurato il contraddittorio, l' argomentava per Controparte_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento della somma di € 765,30 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Stando alla documentazione in atti, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (n. 24 ore settimanali) dall'08.08.2019 al 15.03.2021, con inquadramento della ricorrente nel 4° livello del CCNL di settore, quale banconista.
Ciò posto, la sig.ra assume di aver prestato attività lavorativa per un Pt_1 numero di ore superiore a quelle previste dal contratto, avendo lavorato dal lunedì al sabato per n. 4 ore la mattina e n. 4 ore il pomeriggio, con eccezione della pausa pranzo.
In punto di diritto, si osserva che le pretese relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per il lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite e ai permessi non goduti e non retribuiti sono assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
Si evidenzia, altresì, che la prova del lavoro straordinario deve essere piena e rigorosa, gravando sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare non solo lo svolgimento del lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che
2 al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., ex plurimis,
Tribunale di Taranto, sez. lav., 29.09.2021 n. 2136).
Orbene, gli esiti dell'istruttoria condotta nel presente giudizio non appaiono sufficienti a corroborare la prospettazione posta a fondamento delle rivendicazioni attoree relativamente al lavoro straordinario.
Il teste , cliente del caseificio, che ha confermato la presenza della Testimone_1 ricorrente sia la mattina (“verso le 09:00 o le 10:00 circa di mattina, ma è capitato che mi recassi anche alle 11:00 o alle 12:00), sia in orario pomeridiano (Nel pomeriggio mi recavo lì verso le
17:00/17:30”) ha dimostrato una scarsa conoscenza dei fatti di causa, avendo dichiarato di essersi recato presso il punto vendita solo due-tre volte al mese. Lo stesso, inoltre, deve ritenersi inattendibile, avendo riferito di aver visto la ricorrente lavorare anche la domenica, circostanza che, oltre ad essere smentita da tutti i testi citati dalla resistente, sig.ri , e (cfr. verbali del 21.02.2024 e CP_2 Tes_2 CP_3
21.05.2024), non risulta neppure dedotta in ricorso, ove la lavoratrice rappresenta di aver lavorato dal lunedì al sabato.
Anche il teste ex marito della sig.ra ha dimostrato una Testimone_3 Pt_1 limitata conoscenza dei fatti di causa. Lo stesso, difatti, ha riferito di essersi recato presso il punto vendita circa 2-3 volte al mese, di essersi intrattenuto in quelle occasioni solo per qualche minuto (per consentire al figlio di salutare la madre), e peraltro solo in orario pomeridiano, verso le 18:00 o le 19:00, sicché dalle sue dichiarazioni non è dato evincere se la lavoratrice fosse presente in negozio nell'intero arco temporale indicato in ricorso (4 ore al mattino e 4 ore al pomeriggio, cfr. pag. 2).
Le teste ha dichiarato di conoscere i fatti di causa in quanto ogni giorno, Tes_4 con l'utilizzo dell'autovettura della alternandosi con quest'ultima in base Pt_2 ai rispetti turni lavorativi, erano solite accompagnarsi vicendevolmente sui luoghi di lavoro. La teste, sul punto, ha specificato di prestare servizio come barista presso una stazione di benzina in Sellia Marina, lavorando dalle 5:30 alle 13:00 oppure dalle 12:30 alle 19:30 e che, quando era di turno la mattina, la ricorrente l'accompagnava sul luogo di lavoro per poi riprenderla intorno 13:00 (quando usciva dal negozio) aspettandola
“a volte” fino alle 14:00.
Orbene, premesso che la teste non ha neppure indicato quale fosse, specificamente,
l'orario diurno della limitandosi a riferire quando quest'ultima la veniva a Pt_1
3 riprendere dalla stazione di benzina per riaccompagnarla a casa - è lecito dubitare dell'attendibilità della sig.ra ritenendo il giudicante inverosimile che la stessa Tes_4 venisse accompagnata sul luogo di lavoro dalla a settimane alterne Pt_1
(“lavoravo una settimana la mattina e una il pomeriggio”), alle 5:30 del mattino, specie considerando che la ricorrente iniziava, da contratto, l'attività lavorativa alle ore 9:30.
La teste, inoltre, ha affermato che la ricorrente lavorava il pomeriggio dalle 16:00 alle
20:00/20:30, specificando di conoscere questa circostanza in quanto era lei stessa ad accompagnarla e a riprenderla dal negozio;
tuttavia, che la ricorrente venisse accompagnata da terzi sul luogo di lavoro è smentita dai testi (“…Arrivava in Tes_2 azienda in autonomia, non ho visto mai nessuno che l'accompagnasse”), (“lei a volte si CP_3 recava con la macchina, che parcheggiava nel cortile, altre volte l'ho vista arrivare a piedi perché casa sua era lì vicino”) e , suo ex marito (“ricordo che la andava al lavoro Testimone_3 Pt_1 in macchina, tant'è che prima di entrare in Azienda, io capivo che stava lì e che potevo fermarmi proprio perché vedevo la macchina parcheggiata fuori”) i quali hanno dichiarato che la iungeva presso il negozio autonomamente. Pt_1
Il teste , dipendente dell' come operario e della cui Testimone_5 CP_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, non ha saputo riferire con precisione gli orari di lavoro della ricorrente e ciò appare verosimile dal momento che lo stesso ha dichiarato di occuparsi del bestiame, presso una sede aziendale situata a 3-4 km dal caseificio, ove si recava in orari non prestabiliti. Ha precisato, tuttavia, di lavorare dalle
07:00 alle 16:00 e di aver visto la ricorrente in negozio le volte in cui si è recato presso il caseificio intorno alle 10:00, mai invece quando ivi di recava la mattina presto, ossia alle 07:00 o alle 08:00.
Il teste dipendente dell'azienda dal febbraio del 2021 con la Testimone_6 mansione di casaro, ha saputo riferire soltanto rispetto ad un limitato arco temporale, dal momento che la ricorrente ha cessato l'attività lavorativa nel mese di marzo dello stesso anno. Lo stesso, ha dichiarato di lavorare dalle 3:00 alle 10:00/11:00 e che la ricorrente lavorava, la mattina, dalle 09:00-09:30 alle 11:00-11:30. Quanto al turno pomeridiano, non ha saputo riferire con precisione l'articolazione oraria della ricorrente (lavorando, appunto, fino alle 11:30), specificando tuttavia di recarsi presso il caseificio, nel pomeriggio, due-tre volte la settimana per controllare la produzione e di averla vista intorno alle 17:00/17:30, mai invece dopo le 18:00/18:30.
4 La prospettazione della parte convenuta risulta confermata dalla teste TE
, madre del legale rappresentante e presente in azienda “per aiutare” il figlio,
[...] sebbene alle sue dichiarazioni non possa attribuirsi decisiva rilevanza considerata la naturale propensione a non danneggiare gli interessi del figlio.
Dalla documentazione prodotta dalla parte attrice, in particolare dagli screen-shot delle chiamate intercorse tra la ricorrente e il sig. , legale rappresentante dell'azienda, CP_1 nulla si evince in merito allo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa per le ore indicate in ricorso.
Pertanto, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., la domanda di condanna alle differenze retributive per il lavoro supplementare e straordinario asseritamente prestato, va rigettata.
Non trova accogliento, inoltre, la domanda di condanna relativa alla 13° mensilità
2019 in quanto è la stessa perizia di parte ricorrente ad attestarne la regolare corresponsione, nonché alla 13° e 14° mensilità 2020 avendo parte resistente prodotto le relative ricevute di avvenuto pagamento.
Il ricorso trova accoglimento, invece, quanto alle differenze retributive spettanti a titolo di mensilità di marzo 2021 e TFR, che la stessa parte resistente, peraltro, ha espressamente dichiarato di dover corrispondere alla lavoratrice, nonché a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in quanto è documentalmente dimostrato (cfr. buste paga), oltre ad essere ammesso dall'Azienda, che la lavoratrice non è stata posta nelle condizioni di godere delle ferie per l'intero periodo maturato, protraendosi l'attività aziendale per l'intera durata dell'anno, senza soluzione di continuità neppure durante la stagione estiva (cfr. pag. 3 del ricorso), rimanendo pertanto creditrice della somma lorda di € 2.068,92 per ferie, permessi non goduti e lavoro festivo, registrata soltanto nella busta paga di marzo 2021, successivamente alla conclusione del rapporto, e costituendo tale condotta una giusta causa di recesso.
L' pertanto, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma di € 3.382,70 (di cui, € 1.532,04 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive e della somma di € 697,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, come quantificata nella perizia di parte attrice e non contestata dalla resistente, per la complessiva somma di € 4.080,11 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo.
5 Per le ragioni che precedono, il ricorso trova parziale accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione, ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M
.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore di
[...] la somma di € 4.080,11 per le causali indicate in parte motiva, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, li 11.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1046/2022 R.G. tra rappresentata e difesa dall'avv. Rita Parentela Parte_1
-ricorrente-
e in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ernesto Mazzei
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
11.03.2025.
Con ricorso depositato in data 30.05.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva: di aver prestato attività lavorativa dall'08.08.2019 al 15.03.2021 alle dipendenze della convenuta;
di essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time per n. 24 ore settimanali, con mansioni di “Banconiere di latterie [banconista]”, livello 4 del CCNL Confcommercio del
30.03.2015; che il contratto individuale prevedeva il seguente orario di lavoro: dal lunedì al sabato dalle ore 09:30 alle ore 11:30 e dalle 16:30 alle 18:30; che, di fatto, prestava attività lavorativa per un numero di ore superiore a quelle contrattualmente previste, avendo lavorato per n. 4 ore al mattino e n. 4 ore il pomeriggio, intervallate dalle ore di chiusure per pausa pranzo al pubblico;
che rassegnava le dimissioni con decorrenza dal 16.03.2021 per inadempimenti contrattuali del datore di lavoro;
che la 1 convenuta, oltre a omettere il versamento delle ferie non godute e dei roll non goduti, non provvedeva al pagamento del lavoro straordinario e supplementare, della tredicesima e quattordicesima mensilità, dell'indennità sostitutiva del preavviso, omettendo altresì il versamento del TFR;
che, pertanto, la ricorrente risultava creditrice di una somma complessiva di € 30.534,12; che con missiva del 26.04.2021, diffidava l' al pagamento di quanto dovuto, senza tuttavia ricevere riscontro. CP_1
In ragione di quanto esposto, la sig.ra chiedeva all'intestato Tribunale la Pt_1 condanna della convenuta al pagamento della somma sopra indicata a titolo di differenze retributive.
Instaurato il contraddittorio, l' argomentava per Controparte_1
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna della ricorrente al pagamento della somma di € 765,30 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento della prova testimoniale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Stando alla documentazione in atti, tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e parziale (n. 24 ore settimanali) dall'08.08.2019 al 15.03.2021, con inquadramento della ricorrente nel 4° livello del CCNL di settore, quale banconista.
Ciò posto, la sig.ra assume di aver prestato attività lavorativa per un Pt_1 numero di ore superiore a quelle previste dal contratto, avendo lavorato dal lunedì al sabato per n. 4 ore la mattina e n. 4 ore il pomeriggio, con eccezione della pausa pranzo.
In punto di diritto, si osserva che le pretese relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per il lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite e ai permessi non goduti e non retribuiti sono assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c.
Si evidenzia, altresì, che la prova del lavoro straordinario deve essere piena e rigorosa, gravando sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare non solo lo svolgimento del lavoro straordinario ma anche la sua effettiva consistenza, senza che
2 al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., ex plurimis,
Tribunale di Taranto, sez. lav., 29.09.2021 n. 2136).
Orbene, gli esiti dell'istruttoria condotta nel presente giudizio non appaiono sufficienti a corroborare la prospettazione posta a fondamento delle rivendicazioni attoree relativamente al lavoro straordinario.
Il teste , cliente del caseificio, che ha confermato la presenza della Testimone_1 ricorrente sia la mattina (“verso le 09:00 o le 10:00 circa di mattina, ma è capitato che mi recassi anche alle 11:00 o alle 12:00), sia in orario pomeridiano (Nel pomeriggio mi recavo lì verso le
17:00/17:30”) ha dimostrato una scarsa conoscenza dei fatti di causa, avendo dichiarato di essersi recato presso il punto vendita solo due-tre volte al mese. Lo stesso, inoltre, deve ritenersi inattendibile, avendo riferito di aver visto la ricorrente lavorare anche la domenica, circostanza che, oltre ad essere smentita da tutti i testi citati dalla resistente, sig.ri , e (cfr. verbali del 21.02.2024 e CP_2 Tes_2 CP_3
21.05.2024), non risulta neppure dedotta in ricorso, ove la lavoratrice rappresenta di aver lavorato dal lunedì al sabato.
Anche il teste ex marito della sig.ra ha dimostrato una Testimone_3 Pt_1 limitata conoscenza dei fatti di causa. Lo stesso, difatti, ha riferito di essersi recato presso il punto vendita circa 2-3 volte al mese, di essersi intrattenuto in quelle occasioni solo per qualche minuto (per consentire al figlio di salutare la madre), e peraltro solo in orario pomeridiano, verso le 18:00 o le 19:00, sicché dalle sue dichiarazioni non è dato evincere se la lavoratrice fosse presente in negozio nell'intero arco temporale indicato in ricorso (4 ore al mattino e 4 ore al pomeriggio, cfr. pag. 2).
Le teste ha dichiarato di conoscere i fatti di causa in quanto ogni giorno, Tes_4 con l'utilizzo dell'autovettura della alternandosi con quest'ultima in base Pt_2 ai rispetti turni lavorativi, erano solite accompagnarsi vicendevolmente sui luoghi di lavoro. La teste, sul punto, ha specificato di prestare servizio come barista presso una stazione di benzina in Sellia Marina, lavorando dalle 5:30 alle 13:00 oppure dalle 12:30 alle 19:30 e che, quando era di turno la mattina, la ricorrente l'accompagnava sul luogo di lavoro per poi riprenderla intorno 13:00 (quando usciva dal negozio) aspettandola
“a volte” fino alle 14:00.
Orbene, premesso che la teste non ha neppure indicato quale fosse, specificamente,
l'orario diurno della limitandosi a riferire quando quest'ultima la veniva a Pt_1
3 riprendere dalla stazione di benzina per riaccompagnarla a casa - è lecito dubitare dell'attendibilità della sig.ra ritenendo il giudicante inverosimile che la stessa Tes_4 venisse accompagnata sul luogo di lavoro dalla a settimane alterne Pt_1
(“lavoravo una settimana la mattina e una il pomeriggio”), alle 5:30 del mattino, specie considerando che la ricorrente iniziava, da contratto, l'attività lavorativa alle ore 9:30.
La teste, inoltre, ha affermato che la ricorrente lavorava il pomeriggio dalle 16:00 alle
20:00/20:30, specificando di conoscere questa circostanza in quanto era lei stessa ad accompagnarla e a riprenderla dal negozio;
tuttavia, che la ricorrente venisse accompagnata da terzi sul luogo di lavoro è smentita dai testi (“…Arrivava in Tes_2 azienda in autonomia, non ho visto mai nessuno che l'accompagnasse”), (“lei a volte si CP_3 recava con la macchina, che parcheggiava nel cortile, altre volte l'ho vista arrivare a piedi perché casa sua era lì vicino”) e , suo ex marito (“ricordo che la andava al lavoro Testimone_3 Pt_1 in macchina, tant'è che prima di entrare in Azienda, io capivo che stava lì e che potevo fermarmi proprio perché vedevo la macchina parcheggiata fuori”) i quali hanno dichiarato che la iungeva presso il negozio autonomamente. Pt_1
Il teste , dipendente dell' come operario e della cui Testimone_5 CP_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, non ha saputo riferire con precisione gli orari di lavoro della ricorrente e ciò appare verosimile dal momento che lo stesso ha dichiarato di occuparsi del bestiame, presso una sede aziendale situata a 3-4 km dal caseificio, ove si recava in orari non prestabiliti. Ha precisato, tuttavia, di lavorare dalle
07:00 alle 16:00 e di aver visto la ricorrente in negozio le volte in cui si è recato presso il caseificio intorno alle 10:00, mai invece quando ivi di recava la mattina presto, ossia alle 07:00 o alle 08:00.
Il teste dipendente dell'azienda dal febbraio del 2021 con la Testimone_6 mansione di casaro, ha saputo riferire soltanto rispetto ad un limitato arco temporale, dal momento che la ricorrente ha cessato l'attività lavorativa nel mese di marzo dello stesso anno. Lo stesso, ha dichiarato di lavorare dalle 3:00 alle 10:00/11:00 e che la ricorrente lavorava, la mattina, dalle 09:00-09:30 alle 11:00-11:30. Quanto al turno pomeridiano, non ha saputo riferire con precisione l'articolazione oraria della ricorrente (lavorando, appunto, fino alle 11:30), specificando tuttavia di recarsi presso il caseificio, nel pomeriggio, due-tre volte la settimana per controllare la produzione e di averla vista intorno alle 17:00/17:30, mai invece dopo le 18:00/18:30.
4 La prospettazione della parte convenuta risulta confermata dalla teste TE
, madre del legale rappresentante e presente in azienda “per aiutare” il figlio,
[...] sebbene alle sue dichiarazioni non possa attribuirsi decisiva rilevanza considerata la naturale propensione a non danneggiare gli interessi del figlio.
Dalla documentazione prodotta dalla parte attrice, in particolare dagli screen-shot delle chiamate intercorse tra la ricorrente e il sig. , legale rappresentante dell'azienda, CP_1 nulla si evince in merito allo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa per le ore indicate in ricorso.
Pertanto, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., la domanda di condanna alle differenze retributive per il lavoro supplementare e straordinario asseritamente prestato, va rigettata.
Non trova accogliento, inoltre, la domanda di condanna relativa alla 13° mensilità
2019 in quanto è la stessa perizia di parte ricorrente ad attestarne la regolare corresponsione, nonché alla 13° e 14° mensilità 2020 avendo parte resistente prodotto le relative ricevute di avvenuto pagamento.
Il ricorso trova accoglimento, invece, quanto alle differenze retributive spettanti a titolo di mensilità di marzo 2021 e TFR, che la stessa parte resistente, peraltro, ha espressamente dichiarato di dover corrispondere alla lavoratrice, nonché a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, in quanto è documentalmente dimostrato (cfr. buste paga), oltre ad essere ammesso dall'Azienda, che la lavoratrice non è stata posta nelle condizioni di godere delle ferie per l'intero periodo maturato, protraendosi l'attività aziendale per l'intera durata dell'anno, senza soluzione di continuità neppure durante la stagione estiva (cfr. pag. 3 del ricorso), rimanendo pertanto creditrice della somma lorda di € 2.068,92 per ferie, permessi non goduti e lavoro festivo, registrata soltanto nella busta paga di marzo 2021, successivamente alla conclusione del rapporto, e costituendo tale condotta una giusta causa di recesso.
L' pertanto, va condannata al pagamento in favore della ricorrente della CP_1 somma di € 3.382,70 (di cui, € 1.532,04 a titolo di TFR) a titolo di differenze retributive e della somma di € 697,41 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, come quantificata nella perizia di parte attrice e non contestata dalla resistente, per la complessiva somma di € 4.080,11 oltre rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo.
5 Per le ragioni che precedono, il ricorso trova parziale accoglimento, con assorbimento di ogni ulteriore questione, ivi compresa la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M
.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., a corrispondere in favore di
[...] la somma di € 4.080,11 per le causali indicate in parte motiva, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al soddisfo;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, li 11.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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