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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/08/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr.ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65/2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Reggio Calabria, viale Calabria n. 88, presso lo studio dell'avv. Luciano
Terra che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco, presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Verduci in virtù di manato in calce all'atto di citazione in appello notificato
-appellato- oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c. - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 999/2017, pubblicata il
22.06.2017.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
27.02.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “il Sig.
, per il tramite del sottoscritto e costituito procuratore deposita le presenti Parte_1 note di trattazione scritta e, preso atto dell'intervenuto deposito della CTU, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
24.02.2025, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni “il sottoscritto procuratore, nell'interesse del premessi i fatti del Controparte_1 giudizio per come esposti nei propri scritti difensivi da intendersi qui riportati e trascritti, insiste nel rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiede che la causa sia trattenuta in decisione”.
Con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire
[...]
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nel Controparte_1 sinistro occorso in via Vallelunga, Catona di Reggio Calabria in data 30.10.2012, ore 19,00 circa … e, per l'effetto, condannare il convenuto a risarcirgli tutti i danni patiti e patiendi a causa del sinistro de quo e così individuati e quantificati: €. 16.039,81 a titolo di danno biologico, €. 5.346,07 a titolo di danno morale ed €. 4.500,00 a titolo di danno esistenziale, per un totale di €. 25.885,88 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo ovvero anche alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
in via subordinata, condannare il Controparte_1
pag. 2/15 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcirgli tutti i danni patiti e patiendi a causa del sinistro de quo, liquidati in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Esponeva parte attrice:
-che, in data 30.10.2012, alle ore 19.00 circa, mentre si accingeva ad uscire dalla Fattoria Urbana, sita in via Vallelunga di Catona di Reggio Calabria, cadeva rovinosamente all'interno di un tombino, posizionato al di fuori degli appositi alloggiamenti oltre che non visibile a causa della pioggia che aveva determinato un ristagno d'acqua al di sopra dello stesso;
-che, a seguito della caduta, aveva riportato un grave trauma nella regione scrotale per il quale, in data 31.10.2012, veniva disposto il ricovero nel reparto di urologia presso gli OO.RR. di Reggio Calabria ove veniva diagnosticata “una lesione lacerocontusa d circa 5 cm a carico dell'emiscroto destro, con ispessimento della cute del sacco scrotale, ematoma bilaterale, soprattutto a sinistro, idrocele sinistro, varicocele I grado a sinistro” per la quale si rendeva necessario procedere a sutura della lacerazione dello scroto e della tunica vaginale;
-che, dimesso in data 2.11.2012, veniva dichiarato guarito con postumi in data 18.12.2012;
-che, dalla relazione medico-legale di parte allegata in atti, emergeva che, a seguito della caduta in questione, aveva riportato evidenti danni fisici che, tuttavia, il nonostante la denuncia di sinistro Controparte_1 con contestuale diffida, non aveva inteso risarcire;
-che la responsabilità dell'occorso era da attribuirsi al convenuto, ex art. 2051
c.c., nella qualità di custode della strada, ovvero, in subordine, ex art. 2043
c.c. per inosservanza del principio del neminem ledere;
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente, di condannarlo al pagamento della complessiva somma di €. 25.885,88 a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese legali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando l'avversa domanda sia nell'an che nel quantum ed insistendo per l'integrale rigetto ovvero, in subordine, per la riduzione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la
– società addetta alla cura della manutenzione ordinaria della rete Controparte_2
pag. 3/15 stradale del sulla scorta del contratto di servizi stipulato in Controparte_3 data 28.02.2005 - al fine di essere manlevato nell'ipotesi di eventuale accoglimento della pretesa azionata.
Autorizzata la chiamata del terzo, il convenuto non provvedeva alla CP_1 notifica della citazione nei termini all'uopo stabiliti, sicché il procedimento proseguiva tra le parti originarie.
Istruito il giudizio con prova testimoniale, all'udienza del 9.02.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza 997/2019, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda attrice compensando, integralmente, tra le parti le spese processuali.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, il in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rilevando l'infondatezza del gravame proposto con richiesta di rigetto e conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 19.06.2024, questa Corte disponeva consulenza tecnica d'ufficio, affinché, previo esame del periziando e della documentazione medica in atti, venisse accertata “la sussistenza del rapporto di causalità e compatibilità tra evento e lesioni;
la durata dell'invalidità temporanea assoluta e parziale;
l'entità delle menomazioni permanenti;
l'evoluzione dei suddetti esiti permanenti;
la necessità e la congruità delle spese mediche e di cura documentate in atti”.
Esperito l'incombente, con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Lamenta, sostanzialmente, l'appellante “l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo Giudice” adducendo che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado era emersa la prova certa e concreta sia in ordine pag. 4/15 all'effettiva dinamica del sinistro che alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell' convenuto - per la “totale carenza di manutenzione CP_4 del tratto di strada de quo” - ed i danni da lui patiti a seguito della caduta. Precisa sul punto che, avendo fornito, com'era suo onere, la prova giudiziale “della condotta lesiva e del danno e dell'esistenza del nesso eziologico tra la prova ed il danno” gravava su controparte, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051
c.c., fornire la prova del caso fortuito ovvero “dell'esistenza del fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale”.
Sulla scorta di tali motivi insiste per la riforma della gravata sentenza con accoglimento della domanda come proposta in primo grado.
La doglianza è fondata.
In via preliminare, deve precisarsi che la fattispecie di cui si discute è stata, correttamente, ricondotta dal Giudice di prime cure alla previsione di cui all'art. 2051 c.c.
considerato che
, parte attrice, con l'atto introduttivo, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti - a seguito del sinistro occorso in data
30.10.2012 - lamentando che “la caduta all'interno del tombino” era ascrivibile alla violazione del potere di vigilanza e di controllo che incombeva sull' convenuto in virtù del rapporto di custodia che, com'è noto, si CP_4 sostanzia in una mera situazione di appartenenza della "res" ad un determinato soggetto in via esclusiva “il soggetto tenuto alla “custodia è chi ha la disponibilità materiale e giuridica del bene e quindi esercita sullo stesso un potere di controllo e di manutenzione”. (C.C. Sez. 3 Sent. n. 10983/2023; C.C. Sez. 3
Ord. n. 38089/2021).
Difatti, ai fini della configurabilità di detta responsabilità occorre “la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo ossia di un rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa” (Cfr., ex multis, Cass. civ., n.19657/2014; Cass. civ. n. 4244/2013), certamente sussistente in capo al convenuto che risponde dei danni arrecati a terzi, conseguenti ad CP_1 omessa o insufficiente manutenzione, in ragione del particolare rapporto con la cosa che, allo stesso, deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che da tale responsabilità si liberi dando la prova del fortuito.
Non è, poi, ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. abbia natura oggettiva, come definitivamente confermato dalle Sezioni
pag. 5/15 Unite della Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Il legislatore ha, quindi, inteso delineare la fattispecie appena richiamata come un'ipotesi di responsabilità speciale, avvicinabile ad un criterio di imputazione di tipo oggettivo, avendo previsto, a beneficio del danneggiato, un'agevolazione sul piano probatorio, rappresentata dalla sufficienza della dimostrazione della prova del ricorrere di un nesso eziologico fra la cosa in custodia e il danno e, avendo posto in capo al custode, l'onere di dare prova dell'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervento di un caso fortuito, di consistenza meramente obiettiva, senza cioè che rilevi, a questo fine, l'osservanza ad opera dello stesso di un dovere di diligenza.
Quanto appena evidenziato non toglie, peraltro, sul piano del riparto dell'onere della prova, che spetti prioritariamente al danneggiato provare sia la lesione patita sia la sua riconducibilità causale alla cosa o, in altri termini, dimostrare che la res in sé ha svolto un ruolo autonomo nella causazione del danno lamentato in virtù di un'anomalia originaria o sopravvenuta nella sua struttura o nel suo funzionamento oppure per effetto della sua intrinseca pericolosità.
Solo una volta raggiunta la prova del nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso, grava sul custode l'onere di dimostrare che, quest'ultimo, è da ricondurre ad un fattore del tutto estraneo, anomalo e imprevedibile, suscettibile di integrare un caso fortuito e, in quanto tale, interruttivo del nesso causale.
Ovviamente, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa può essere riguardata quale fattore causale concorrente nella produzione dell'evento, con conseguente riduzione o esclusione della responsabilità del custode, a seconda del grado di concorso, in applicazione dell'art. 1227 c. 1
c.c., tanto da essere suscettibile di assumere rilevanza assorbente nel prodursi dell'evento dannoso, rispetto a cui la relazione con la cosa degraderebbe a mera occasione.
pag. 6/15 Sul punto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” (così, C.C. n. 34886/2021).
Pertanto, al cospetto dell'articolo 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Tuttavia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso di causalità tra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato richiedendosi, anche, che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità, che valgano a determinare una definitiva censura nella serie causale riconducibile alla cosa (C.C. n.
4051/2023).
A tale stregua, il danneggiato è tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa mentre il custode deve, viceversa, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere.
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass.,
29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Pacifico, poi, che il custode, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità ex art. 2051 c.c., del custode (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802;
Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n.
3651) ovvero addurre e provare situazioni di pericolo provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa configuranti il caso pag. 7/15 fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass.,
9/6/2016, n. 11802;Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n.
8935).
Se questi i presupposti, ad avviso di questa Corte, il Giudice di prime cure ha disatteso i suindicati principi considerato che, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, deve ritenersi che parte l'attrice abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del
30.10.2012 e le condizioni (potenzialmente pericolose) del tombino posto nei pressi della Fattoria Urbana, sita in Catona di Reggio Calabria, via
Vallelunga, che stata percorrendo.
Ed invero, il , nell'atto introduttivo del giudizio ha allegato di essere Pt_1 caduto a causa di un tombino “posizionato al di fuori degli appositi alloggiamenti e non visibile anche a causa della pioggia che aveva determinato un ristagno d'acqua al di sopra dello stesso” ed i testi, escussi in istruttoria, hanno confermato la dinamica dell'infortunio “… ho assistito all'incidente occorso … era di sera ed era una serata molto piovosa. Preciso che ci eravamo recati presso la Fattoria Urbana che si trova a Catona (R.C.) e, all'uscita, mio marito, nell'accingersi ad andare verso l'autovettura parcheggiata nelle vicinanze, si imbatteva in un tombino posto di fronte all'uscita della
Fattoria predetta e, subito dopo aver messo i piedi… è caduto all'interno rimanendo a cavallo fino alla lunghezza della vita” (teste ); “… quel giorno Testimone_1 pioveva ed il tombino, come accade sempre quando piove, era divelto;
il tombino non era visibile a causa dell'acqua piovana… i vicini hanno sollecitato le autorità per il problema relativo al tombino …“ (teste titolare della Fattoria Testimone_2
Urbana)
Le sopra riportate dichiarazioni hanno, poi, trovato riscontro nelle fotografie, allegate in atti e riconosciute dalla teste , dalle quali Testimone_1 effettivamente emerge che il tombino in cui si è verificata la rovinosa caduta era rialzato rispetto al manto stradale e che, tale sconnessione, non era stata in alcun modo segnalata dal CP_1
Incontrovertibile, poi, è che il convenuto avesse il potere-dovere di relativa vigilanza e controllo da assolvere con diligenza, prudenza e perizia, con pag. 8/15 adozione di tutte le misure idonee a prevenire ed evitare che dalla cosa divenuta pericolosa potessero derivare danni a terzi.
Dovendosi, quindi, ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta per cui
è causa ed il tombino mal posizionato sul manto stradale, che comunque ha causato la caduta, incombeva sull'Ente convenuto l'onere, non assolto, di provare che il danno si fosse verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il comportamento colposo del danneggiato ove avesse costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Sul punto occorre precisare che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza (sotto il profilo della colpa generica) talché la condotta imprudente tenuta del danneggiato, pur non valendo ad integrare gli estremi del caso fortuito (non essendosi il fatto colposo del danneggiato inserito, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità), può comportare, comunque, una diminuzione della responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1, c.c..
Orbene, nella specie, alla luce delle prove raccolte deve escludersi che il comportamento del danneggiato non sia stato improntato a criteri di doverosa prudenza ed accortezza, tenuto conto delle scarse condizioni di visibilità esistenti al momento del sinistro (erano le ore di 19.00 di una serata di fine ottobre e, quindi, era buio) e della circostanza che pioveva abbondantemente tanto che il tombino non era visibile (come riferito dai testi).
Sicché deve concludersi che l'evento lesivo per cui è causa è conseguenza normale e tipica della specifica condizione della strada che presentava un'obiettiva situazione di pericolo non segnalato, né protetto, né visibile, tale da rendere molto probabile, il verificarsi del sinistro. Per le stesse ragioni difettava la prevedibilità, intesa come concreta possibilità per l'utente- danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo e, quindi, di evitare l'occorso, dovendosi affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode in relazione al sinistro.
D'altra parte, la valutazione del grado di diligenza esigibile va effettuata sì sulla base della diligenza media ma con riguardo alla singola situazione e al pag. 9/15 contesto in cui si verifica l'evento dannoso per cui maggiore è la prevedibilità della situazione di pericolo e maggiore dovrà essere il grado di cautela da apprestare.
Per altro verso, non è stato specificamente allegato e dimostrato, con onere gravante sull' convenuto - tenuto a fornire la prova liberatoria in ordine alla CP_4 sussistenza del fortuito - un comportamento violativo delle regole di prudenza e diligenza da parte del danneggiato né è stato, altrimenti, dimostrata l'esistenza di altro fattore, estraneo alla sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, imprevedibile ed eccezionale, tale da superare le misure di controllo e vigilanza della res concretamente impiegate per prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, le lesioni riportate in occasione della caduta del 30.10.2012 hanno provocato al una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, una inabilità Pt_1 temporanea parziale di 15 giorni al 50% ed un inabilità temporanea parziale di 15 gg. al 25% nonché un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità psicofisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in questa sede, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni, che questa Corte ritiene condivisibili in toto.
Come precisato, poi, dalle sentenze gemelle della Corte di cassazione a sezioni unite (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile - ex art. 185 c.p. - allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (Corte
Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).
pag. 10/15 Sul punto hanno precisato le sezioni unite della Suprema Corte che il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio - scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona - che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), compito del giudice è quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, questa Corte ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalla Tabella del
Tribunale di Milano 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai consolidato da Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770, secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale di carattere pag. 11/15 permanente, tenuto conto della invalidità del 6% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (32 anni), la somma complessiva di €. 11.782,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €. 1.915,76, da moltiplicare per il grado di invalidità (6%).
Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle
"normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione“ (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014 Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n.
7513).
Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presumere, né
l'attore ne ha dato prova, la presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione.
Occorre comunque considerare, al riguardo, che la tabella applicata già contempla, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva (nella specie, applicato nella misura del 25%).
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità - sempre sulla scorta della tabella sopra indicata - la somma di complessiva di €. 4.743,75 (ed ovvero € 3.450.00 per invalidità temporanea totale per 30 giorni, €. 862,50 per invalidità temporanea al 50% per 15 giorni ed €. 431,25 per invalidità temporanea al
25% per 15 giorni).
La sommatoria dei due importi appena indicati, pari ad €.16.525,75 costituisce - ad avviso di questa Corte - un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza del sinistro.
Non risultano, infine, in atti, spese documentate.
pag. 12/15 Su detti importi, poiché quantificati sulla scorta di valori monetari correnti, non si applica la rivalutazione monetaria. Spettano, invece, gli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma complessiva di cui sopra, devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo indici
ISTAT nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n.
15483/2008; Cass. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass.
n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate – secondo il criterio dettato dall'art. 5 DM 55/2014 “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”- con distrazione del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, per entrambi i gradi, secondo i parametri stabiliti in applicazione del Regolamento Min.
Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla
Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della pag. 13/15 sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Primo grado:
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 460,00
Fase introduttiva del giudizio €. 389,00
Fase istruttoria €. 840,00
Fase decisoria €. 851,00
Totale compenso tabellare €. 2.540,00
Secondo grado:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 956,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado devono essere poste, integralmente, a carico del appellato. CP_1
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria n. 999/2017, pubblicata il 22.06.2017, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma complessiva di €. 16.525,75, calcolata all'attualità, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale calcolati sulla somma complessiva di cui sopra, devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo indici ISTAT nonché interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, in favore di , quantificate per il primo grado di giudizio in €. Parte_1
2.540.00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo, forfetarie, IVA e
CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 2.906,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
-pone le spese della consulenza tecnica del presente grado di giudizio a carico del Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria
Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr.ssa Patrizia Morabito – Presidente
2. dr.ssa Viviana Cusolito - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 65/2018 R.G., posta in decisione all'udienza del 3.02.2025, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1 in Reggio Calabria, viale Calabria n. 88, presso lo studio dell'avv. Luciano
Terra che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti
–appellante-
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco, presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Verduci in virtù di manato in calce all'atto di citazione in appello notificato
-appellato- oggetto: responsabilità ex artt. 2049, 2051 e 2052 c.c. - appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 999/2017, pubblicata il
22.06.2017.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
27.02.2025, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “il Sig.
, per il tramite del sottoscritto e costituito procuratore deposita le presenti Parte_1 note di trattazione scritta e, preso atto dell'intervenuto deposito della CTU, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiede che la causa venga trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”;
mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data
24.02.2025, il procuratore dell'appellato così precisava le conclusioni “il sottoscritto procuratore, nell'interesse del premessi i fatti del Controparte_1 giudizio per come esposti nei propri scritti difensivi da intendersi qui riportati e trascritti, insiste nel rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e chiede che la causa sia trattenuta in decisione”.
Con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, il Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per sentire
[...]
“accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del nel Controparte_1 sinistro occorso in via Vallelunga, Catona di Reggio Calabria in data 30.10.2012, ore 19,00 circa … e, per l'effetto, condannare il convenuto a risarcirgli tutti i danni patiti e patiendi a causa del sinistro de quo e così individuati e quantificati: €. 16.039,81 a titolo di danno biologico, €. 5.346,07 a titolo di danno morale ed €. 4.500,00 a titolo di danno esistenziale, per un totale di €. 25.885,88 oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro sino all'effettivo soddisfo ovvero anche alla somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa;
in via subordinata, condannare il Controparte_1
pag. 2/15 in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcirgli tutti i danni patiti e patiendi a causa del sinistro de quo, liquidati in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Esponeva parte attrice:
-che, in data 30.10.2012, alle ore 19.00 circa, mentre si accingeva ad uscire dalla Fattoria Urbana, sita in via Vallelunga di Catona di Reggio Calabria, cadeva rovinosamente all'interno di un tombino, posizionato al di fuori degli appositi alloggiamenti oltre che non visibile a causa della pioggia che aveva determinato un ristagno d'acqua al di sopra dello stesso;
-che, a seguito della caduta, aveva riportato un grave trauma nella regione scrotale per il quale, in data 31.10.2012, veniva disposto il ricovero nel reparto di urologia presso gli OO.RR. di Reggio Calabria ove veniva diagnosticata “una lesione lacerocontusa d circa 5 cm a carico dell'emiscroto destro, con ispessimento della cute del sacco scrotale, ematoma bilaterale, soprattutto a sinistro, idrocele sinistro, varicocele I grado a sinistro” per la quale si rendeva necessario procedere a sutura della lacerazione dello scroto e della tunica vaginale;
-che, dimesso in data 2.11.2012, veniva dichiarato guarito con postumi in data 18.12.2012;
-che, dalla relazione medico-legale di parte allegata in atti, emergeva che, a seguito della caduta in questione, aveva riportato evidenti danni fisici che, tuttavia, il nonostante la denuncia di sinistro Controparte_1 con contestuale diffida, non aveva inteso risarcire;
-che la responsabilità dell'occorso era da attribuirsi al convenuto, ex art. 2051
c.c., nella qualità di custode della strada, ovvero, in subordine, ex art. 2043
c.c. per inosservanza del principio del neminem ledere;
Chiedeva, quindi, all'adito Giudice, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità dell'Ente, di condannarlo al pagamento della complessiva somma di €. 25.885,88 a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese legali.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, contestando l'avversa domanda sia nell'an che nel quantum ed insistendo per l'integrale rigetto ovvero, in subordine, per la riduzione dell'importo richiesto a titolo di risarcimento. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato a chiamare in causa la
– società addetta alla cura della manutenzione ordinaria della rete Controparte_2
pag. 3/15 stradale del sulla scorta del contratto di servizi stipulato in Controparte_3 data 28.02.2005 - al fine di essere manlevato nell'ipotesi di eventuale accoglimento della pretesa azionata.
Autorizzata la chiamata del terzo, il convenuto non provvedeva alla CP_1 notifica della citazione nei termini all'uopo stabiliti, sicché il procedimento proseguiva tra le parti originarie.
Istruito il giudizio con prova testimoniale, all'udienza del 9.02.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza 997/2019, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la domanda attrice compensando, integralmente, tra le parti le spese processuali.
Avverso tale decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone l'integrale riforma con Parte_1 vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, ritualmente, il in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, rilevando l'infondatezza del gravame proposto con richiesta di rigetto e conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 19.06.2024, questa Corte disponeva consulenza tecnica d'ufficio, affinché, previo esame del periziando e della documentazione medica in atti, venisse accertata “la sussistenza del rapporto di causalità e compatibilità tra evento e lesioni;
la durata dell'invalidità temporanea assoluta e parziale;
l'entità delle menomazioni permanenti;
l'evoluzione dei suddetti esiti permanenti;
la necessità e la congruità delle spese mediche e di cura documentate in atti”.
Esperito l'incombente, con ordinanza del 7.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.03.2025 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Lamenta, sostanzialmente, l'appellante “l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo Giudice” adducendo che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in primo grado era emersa la prova certa e concreta sia in ordine pag. 4/15 all'effettiva dinamica del sinistro che alla sussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell' convenuto - per la “totale carenza di manutenzione CP_4 del tratto di strada de quo” - ed i danni da lui patiti a seguito della caduta. Precisa sul punto che, avendo fornito, com'era suo onere, la prova giudiziale “della condotta lesiva e del danno e dell'esistenza del nesso eziologico tra la prova ed il danno” gravava su controparte, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051
c.c., fornire la prova del caso fortuito ovvero “dell'esistenza del fattore esterno idoneo ad interrompere il nesso causale”.
Sulla scorta di tali motivi insiste per la riforma della gravata sentenza con accoglimento della domanda come proposta in primo grado.
La doglianza è fondata.
In via preliminare, deve precisarsi che la fattispecie di cui si discute è stata, correttamente, ricondotta dal Giudice di prime cure alla previsione di cui all'art. 2051 c.c.
considerato che
, parte attrice, con l'atto introduttivo, ha chiesto il risarcimento dei danni patiti - a seguito del sinistro occorso in data
30.10.2012 - lamentando che “la caduta all'interno del tombino” era ascrivibile alla violazione del potere di vigilanza e di controllo che incombeva sull' convenuto in virtù del rapporto di custodia che, com'è noto, si CP_4 sostanzia in una mera situazione di appartenenza della "res" ad un determinato soggetto in via esclusiva “il soggetto tenuto alla “custodia è chi ha la disponibilità materiale e giuridica del bene e quindi esercita sullo stesso un potere di controllo e di manutenzione”. (C.C. Sez. 3 Sent. n. 10983/2023; C.C. Sez. 3
Ord. n. 38089/2021).
Difatti, ai fini della configurabilità di detta responsabilità occorre “la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo ossia di un rapporto che postula l'effettivo potere sulla stessa e cioè la sua disponibilità giuridica e materiale con il conseguente potere di intervento su di essa” (Cfr., ex multis, Cass. civ., n.19657/2014; Cass. civ. n. 4244/2013), certamente sussistente in capo al convenuto che risponde dei danni arrecati a terzi, conseguenti ad CP_1 omessa o insufficiente manutenzione, in ragione del particolare rapporto con la cosa che, allo stesso, deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che da tale responsabilità si liberi dando la prova del fortuito.
Non è, poi, ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051
c.c. abbia natura oggettiva, come definitivamente confermato dalle Sezioni
pag. 5/15 Unite della Cassazione che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, hanno ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
Il legislatore ha, quindi, inteso delineare la fattispecie appena richiamata come un'ipotesi di responsabilità speciale, avvicinabile ad un criterio di imputazione di tipo oggettivo, avendo previsto, a beneficio del danneggiato, un'agevolazione sul piano probatorio, rappresentata dalla sufficienza della dimostrazione della prova del ricorrere di un nesso eziologico fra la cosa in custodia e il danno e, avendo posto in capo al custode, l'onere di dare prova dell'interruzione del nesso causale per effetto dell'intervento di un caso fortuito, di consistenza meramente obiettiva, senza cioè che rilevi, a questo fine, l'osservanza ad opera dello stesso di un dovere di diligenza.
Quanto appena evidenziato non toglie, peraltro, sul piano del riparto dell'onere della prova, che spetti prioritariamente al danneggiato provare sia la lesione patita sia la sua riconducibilità causale alla cosa o, in altri termini, dimostrare che la res in sé ha svolto un ruolo autonomo nella causazione del danno lamentato in virtù di un'anomalia originaria o sopravvenuta nella sua struttura o nel suo funzionamento oppure per effetto della sua intrinseca pericolosità.
Solo una volta raggiunta la prova del nesso di causalità fra la res e l'evento dannoso, grava sul custode l'onere di dimostrare che, quest'ultimo, è da ricondurre ad un fattore del tutto estraneo, anomalo e imprevedibile, suscettibile di integrare un caso fortuito e, in quanto tale, interruttivo del nesso causale.
Ovviamente, la condotta del danneggiato che interagisca con la cosa può essere riguardata quale fattore causale concorrente nella produzione dell'evento, con conseguente riduzione o esclusione della responsabilità del custode, a seconda del grado di concorso, in applicazione dell'art. 1227 c. 1
c.c., tanto da essere suscettibile di assumere rilevanza assorbente nel prodursi dell'evento dannoso, rispetto a cui la relazione con la cosa degraderebbe a mera occasione.
pag. 6/15 Sul punto, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (…)” (così, C.C. n. 34886/2021).
Pertanto, al cospetto dell'articolo 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa e da porsi essa stessa all'origine del danno. Tuttavia, ove il danno consegua alla interazione fra il modo di essere della cosa in custodia e l'agire umano, non basta ad escludere il nesso di causalità tra la cosa e il danno la condotta colposa del danneggiato richiedendosi, anche, che la stessa si connoti per oggettive caratteristiche di imprevedibilità, che valgano a determinare una definitiva censura nella serie causale riconducibile alla cosa (C.C. n.
4051/2023).
A tale stregua, il danneggiato è tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa mentre il custode deve, viceversa, dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere.
Siffatta inversione dell'onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass.,
29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651).
Pacifico, poi, che il custode, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità ex art. 2051 c.c., del custode (v. Cass., 9/6/2016, n. 11802;
Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n.
3651) ovvero addurre e provare situazioni di pericolo provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa configuranti il caso pag. 7/15 fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass.,
9/6/2016, n. 11802;Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n.
8935).
Se questi i presupposti, ad avviso di questa Corte, il Giudice di prime cure ha disatteso i suindicati principi considerato che, alla luce dell'istruttoria espletata in primo grado, deve ritenersi che parte l'attrice abbia positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del
30.10.2012 e le condizioni (potenzialmente pericolose) del tombino posto nei pressi della Fattoria Urbana, sita in Catona di Reggio Calabria, via
Vallelunga, che stata percorrendo.
Ed invero, il , nell'atto introduttivo del giudizio ha allegato di essere Pt_1 caduto a causa di un tombino “posizionato al di fuori degli appositi alloggiamenti e non visibile anche a causa della pioggia che aveva determinato un ristagno d'acqua al di sopra dello stesso” ed i testi, escussi in istruttoria, hanno confermato la dinamica dell'infortunio “… ho assistito all'incidente occorso … era di sera ed era una serata molto piovosa. Preciso che ci eravamo recati presso la Fattoria Urbana che si trova a Catona (R.C.) e, all'uscita, mio marito, nell'accingersi ad andare verso l'autovettura parcheggiata nelle vicinanze, si imbatteva in un tombino posto di fronte all'uscita della
Fattoria predetta e, subito dopo aver messo i piedi… è caduto all'interno rimanendo a cavallo fino alla lunghezza della vita” (teste ); “… quel giorno Testimone_1 pioveva ed il tombino, come accade sempre quando piove, era divelto;
il tombino non era visibile a causa dell'acqua piovana… i vicini hanno sollecitato le autorità per il problema relativo al tombino …“ (teste titolare della Fattoria Testimone_2
Urbana)
Le sopra riportate dichiarazioni hanno, poi, trovato riscontro nelle fotografie, allegate in atti e riconosciute dalla teste , dalle quali Testimone_1 effettivamente emerge che il tombino in cui si è verificata la rovinosa caduta era rialzato rispetto al manto stradale e che, tale sconnessione, non era stata in alcun modo segnalata dal CP_1
Incontrovertibile, poi, è che il convenuto avesse il potere-dovere di relativa vigilanza e controllo da assolvere con diligenza, prudenza e perizia, con pag. 8/15 adozione di tutte le misure idonee a prevenire ed evitare che dalla cosa divenuta pericolosa potessero derivare danni a terzi.
Dovendosi, quindi, ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta per cui
è causa ed il tombino mal posizionato sul manto stradale, che comunque ha causato la caduta, incombeva sull'Ente convenuto l'onere, non assolto, di provare che il danno si fosse verificato per caso fortuito, per tale intendendosi anche il comportamento colposo del danneggiato ove avesse costituito la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Sul punto occorre precisare che la colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c., sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza (sotto il profilo della colpa generica) talché la condotta imprudente tenuta del danneggiato, pur non valendo ad integrare gli estremi del caso fortuito (non essendosi il fatto colposo del danneggiato inserito, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità), può comportare, comunque, una diminuzione della responsabilità del custode ai sensi degli artt. 2056 e 1227, comma 1, c.c..
Orbene, nella specie, alla luce delle prove raccolte deve escludersi che il comportamento del danneggiato non sia stato improntato a criteri di doverosa prudenza ed accortezza, tenuto conto delle scarse condizioni di visibilità esistenti al momento del sinistro (erano le ore di 19.00 di una serata di fine ottobre e, quindi, era buio) e della circostanza che pioveva abbondantemente tanto che il tombino non era visibile (come riferito dai testi).
Sicché deve concludersi che l'evento lesivo per cui è causa è conseguenza normale e tipica della specifica condizione della strada che presentava un'obiettiva situazione di pericolo non segnalato, né protetto, né visibile, tale da rendere molto probabile, il verificarsi del sinistro. Per le stesse ragioni difettava la prevedibilità, intesa come concreta possibilità per l'utente- danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo e, quindi, di evitare l'occorso, dovendosi affermare la responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al custode in relazione al sinistro.
D'altra parte, la valutazione del grado di diligenza esigibile va effettuata sì sulla base della diligenza media ma con riguardo alla singola situazione e al pag. 9/15 contesto in cui si verifica l'evento dannoso per cui maggiore è la prevedibilità della situazione di pericolo e maggiore dovrà essere il grado di cautela da apprestare.
Per altro verso, non è stato specificamente allegato e dimostrato, con onere gravante sull' convenuto - tenuto a fornire la prova liberatoria in ordine alla CP_4 sussistenza del fortuito - un comportamento violativo delle regole di prudenza e diligenza da parte del danneggiato né è stato, altrimenti, dimostrata l'esistenza di altro fattore, estraneo alla sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso, imprevedibile ed eccezionale, tale da superare le misure di controllo e vigilanza della res concretamente impiegate per prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi.
Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, le lesioni riportate in occasione della caduta del 30.10.2012 hanno provocato al una inabilità temporanea assoluta di 30 giorni, una inabilità Pt_1 temporanea parziale di 15 giorni al 50% ed un inabilità temporanea parziale di 15 gg. al 25% nonché un danno biologico permanente pari al 6% dell'integrità psicofisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in questa sede, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni, che questa Corte ritiene condivisibili in toto.
Come precisato, poi, dalle sentenze gemelle della Corte di cassazione a sezioni unite (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile - ex art. 185 c.p. - allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato (Corte
Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003).
pag. 10/15 Sul punto hanno precisato le sezioni unite della Suprema Corte che il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio - scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona - che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), compito del giudice è quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, questa Corte ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalla Tabella del
Tribunale di Milano 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai consolidato da Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770, secondo cui l'organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all'attore, a titolo di danno non patrimoniale di carattere pag. 11/15 permanente, tenuto conto della invalidità del 6% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (32 anni), la somma complessiva di €. 11.782,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto” di €. 1.915,76, da moltiplicare per il grado di invalidità (6%).
Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che “la perduta o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle
"normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione“ (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014;
Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014 Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n.
7513).
Nel caso in esame non si rinvengono, invece, elementi da cui presumere, né
l'attore ne ha dato prova, la presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali" tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione.
Occorre comunque considerare, al riguardo, che la tabella applicata già contempla, rispetto al “valore punto” relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva (nella specie, applicato nella misura del 25%).
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità - sempre sulla scorta della tabella sopra indicata - la somma di complessiva di €. 4.743,75 (ed ovvero € 3.450.00 per invalidità temporanea totale per 30 giorni, €. 862,50 per invalidità temporanea al 50% per 15 giorni ed €. 431,25 per invalidità temporanea al
25% per 15 giorni).
La sommatoria dei due importi appena indicati, pari ad €.16.525,75 costituisce - ad avviso di questa Corte - un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attore in conseguenza del sinistro.
Non risultano, infine, in atti, spese documentate.
pag. 12/15 Su detti importi, poiché quantificati sulla scorta di valori monetari correnti, non si applica la rivalutazione monetaria. Spettano, invece, gli interessi compensativi al tasso legale calcolati sulla somma complessiva di cui sopra, devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo indici
ISTAT nonché gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo.
La riforma della sentenza di primo grado rende necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese processuali secondo un criterio unitario e globale fondato sull'esito complessivo della lite (in tal senso v. Cass. n.
15483/2008; Cass. n. 4052 del 19.2.2009; Cass. n. 6259 del 18.3.2014; Cass.
n. 11423 dell'1.6.2016).
Le spese di entrambi i gradi del giudizio, quindi, seguono la soccombenza e vengono liquidate – secondo il criterio dettato dall'art. 5 DM 55/2014 “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”- con distrazione del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, per entrambi i gradi, secondo i parametri stabiliti in applicazione del Regolamento Min.
Giustizia n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022, e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto - dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla
Corte costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia – condividendosi, da parte di questa Corte, il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez. 6–L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… in tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.
Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della pag. 13/15 sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza …” e, perciò, nei termini seguenti termini:
Primo grado:
Competenza: Tribunale
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 460,00
Fase introduttiva del giudizio €. 389,00
Fase istruttoria €. 840,00
Fase decisoria €. 851,00
Totale compenso tabellare €. 2.540,00
Secondo grado:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa da €.
5.201 ad €. 26.000
Fase studio controversia €. 567,00
Fase introduttiva del giudizio €. 461,00
Fase trattazione €. 922,00
Fase decisoria €. 956,00
Totale compenso tabellare €. 2.906,00
Si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”), nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua.
Infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio del presente grado devono essere poste, integralmente, a carico del appellato. CP_1
P.Q.M.
pag. 14/15 La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria n. 999/2017, pubblicata il 22.06.2017, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1 della somma complessiva di €. 16.525,75, calcolata all'attualità, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi al tasso legale calcolati sulla somma complessiva di cui sopra, devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata secondo indici ISTAT nonché interessi legali dalla data della presente sentenza fino al soddisfo;
- condanna il in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi del giudizio, in favore di , quantificate per il primo grado di giudizio in €. Parte_1
2.540.00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo, forfetarie, IVA e
CAP come per legge e, per il presente grado, in €. 2.906,00 a titolo di compenso, oltre rimborso contributo unificato, forfetarie, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
-pone le spese della consulenza tecnica del presente grado di giudizio a carico del Controparte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
La Giudice ausiliario est. La Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr.ssa Patrizia Morabito)
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