Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 20/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE
Rg. 1-1/ 2025
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente
Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.
Dr.ssa Lucia Leoncini Giudice
Nel procedimento promosso da c.f. , per Parte_1 C.F._1
l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso proposto il 2.1.2025, il debitore ha chiesto l'apertura Parte_1
della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare: - certificazioni uniche dei redditi dei tre anni precedenti, - relazione del gestore della crisi, nominato dall'OCC costituito presso la
Camera di Commercio di Prato-Pistoia, dott. sulla completezza ed Persona_1
attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché sulle cause dell'indebitamento.
Il ricorso contiene, tra l'altro, l'elenco nominativo dei creditori, con indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata e la dichiarazione sull'assenza di atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
Il debitore ha chiesto di aprire la liquidazione controllata ed ha proposto di riservare ai creditori, tenuto conto della quota di reddito esclusa dalla liquidazione poiché necessaria al proprio mantenimento, la somma mensile di euro 200,00.
Nel termine concesso è stata veniva integrata la documentazione.
§§§
1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente, in Pistoia.
2. Il ricorrente lavora alle dipendenze di , non svolge e non ha mai svolto attività Pt_2
di impresa, non è quindi assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII;
in particolare, il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 77.000,00 euro, svolge attività di lavoro dipendente con una retribuzione annuale, al netto delle imposte, di euro 18.000,00 circa;
sulla retribuzione gravano le trattenute in forza di pignoramento del quinto, risalente a giugno del 2022, a favore del creditore IS NP ST SP (per un importo mensile variabile da 149 a 359 euro) ed in forza di due cessioni del quinto in favore dei creditori
BL NC e Fincontinuo, per un importo mensile complessivo di euro 491,00. Il ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento della Società Pistoiese
Edilizia Sociale con un canone mensile di circa euro 200,00, è moroso nel pagamento delle mensilità da dicembre 2023 ad agosto 2024.
Ritiene il Tribunale che i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il proprio mantenimento (stimate in 9.000,00 euro l'anno), non consentono di far fronte regolarmente alla ingente esposizione debitoria.
Al soddisfacimento della massa dei creditori, stante l'assenza di altri beni, potrà essere riservata esclusivamente la quota di reddito eccedente l'importo destinato al mantenimento del debitore. Nella relazione, il gestore della crisi ha valutato la congruità delle spese di sostentamento mensile esposte dal debitore, indicate in 758,00 al mese. Ciò posto, la quota di reddito da riservare al debitore per il proprio mantenimento non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
3.2 La relazione del gestore della crisi, dott. , contiene l'illustrazione Persona_1
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Sono state documentate le comunicazioni effettuate dall'OCC, ai sensi dell'articolo 269, III comma, CCII, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. Inoltre, come previsto dall'art. 269 CCII, modificato dal d.l.vo 136/2024, nella relazione e nell'integrazione sono illustrate le cause del sovraindebitamento, ricondotte a problematiche di salute e all'abuso di sostante stupefacenti. Invero, il profilo della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni non è illustrato in maniera esauriente, mancando il deposito di adeguata documentazione dimostrativa della genesi del sovraindebitamento;
ciò, tuttavia, non rileva ai fini dell'ammissibilità
della domanda e, quindi, dell'apertura della procedura di liquidazione controllata ma si profila destinato a ridondare in sede di esdebitazione.
4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.
La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.
5. Va sin d'ora precisato che il trattamento retributivo spettante al ricorrente deve essere valorizzato nella sua interezza profilandosi non opponibili alla procedura le cessioni del quinto dello stipendio in favore di BL NC e Fincontinuo, convenute in sede di contrazione dei finanziamenti con dette società. Il procedimento di liquidazione controllata produce un effetto segregativo di tutto il patrimonio del debitore a vantaggio dell'intero ceto creditorio, nel rispetto del principio della par condicio e dell'ordine delle cause legittime di prelazione. In tal senso depongono: il divieto di iniziare o perseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore;
la sottoposizione di tutti i crediti alla procedura di verificazione;
l'obbligatorietà della liquidazione per tutti i creditori anteriori ed il divieto per i crediti posteriori di procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;
l'apprensione anche dei beni sopravvenuti.
Ne consegue che l'apertura della procedura di liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, cristallizza il patrimonio del debitore vincolando tutti i suoi beni al soddisfacimento della massa dei creditori secondo le regole proprie del concorso e, in primis, secondo la regola del rispetto delle legittime cause di prelazione ex art.2741 c.c.; dette regole finirebbero per restare, all'evidenza, violate laddove si ammettesse la perdurante vincolatività, cioè l'opponibilità alla procedura, delle pattuizioni contenute nei contratti di finanziamento garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché, in virtù di tali pattuizioni, si consentirebbe a taluni creditori anteriori di soddisfarsi al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori, anche privilegiati, pure a fronte della sospensione di tutte le procedure esecutive individuali o cautelari eventualmente pendenti sul patrimonio del debitore.
La natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento a tutti i creditori anteriori rende sistematicamente incoerente il mancato assoggettamento del cessionario del quinto dello stipendio alla medesima sorte satisfattiva riservata agli altri creditori. Peraltro, la natura consensuale del contratto di cessione del credito comporta che esso si perfezioni per effetto del solo consenso dei contraenti ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, esplicando anteriormente il contratto solo effetti obbligatori;
pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente (ovvero di apertura della liquidazione di costui), la cessione, anche se sia stata tempestivamente notificata o accettata ex art. 2914, n.2 c.c., non è opponibile al fallimento se alla data della dichiarazione di fallimento il credito non era ancora sorto e non si era ancora verificato
l'effetto traslativo della cessione (cfr. Cass. 551/2012; Cass. 17590/2005). Tale è il caso del credito ceduto dal lavoratore alla società finanziaria, destinato a venire ad esistenza soltanto al momento della maturazione del rateo di stipendio mensile ovvero, quanto al
TFR, al momento della cessione del rapporto di lavoro.
In conclusione, per la parte rimasta impagata alla data di apertura della procedura di liquidazione, i creditori cessionari del quinto dello stipendio devono concorrere al pari degli altri creditori sul patrimonio del debitore, senza potersi giovare di una modalità di soddisfacimento divenuta incompatibile con la procedura concorsuale. L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.
6. Inoltre, non può considerarsi opponibile alla procedura l'assegnazione disposta dal
G.E. in favore di a seguito del pignoramento presso il datore di Controparte_1
lavoro del quinto dello stipendio. Alle considerazioni esposte al par. 5 quanto all'effetto segregativo dell'apertura della liquidazione controllata, con cristallizzazione del patrimonio del debitore, può aggiungersi che deve trovare applicazione analogica nella presente procedura il disposto dell'art. 144 CCII che statuisce l'inefficacia di qualsivoglia pagamento successivo alla dichiarazione di liquidazione, ancorché eseguito sulla base di un provvedimento di assegnazione di data anteriore. Sul punto, attesa la continuità tra l'art. 44 LF e l'art. 144 CCII, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale sull'inefficacia del pagamento eseguito dopo il fallimento sulla base di una assegnazione del credito anteriore all'apertura del concorso (tra le molte, Cass.
463/2006, Cass. 5994 del 14/03/2011, Cass. 1227/2016). L'eventuale pagamento, successivo all'apertura della liquidazione, dovrà considerarsi inopponibile alla massa e, quindi, inefficace ai sensi dell'art. 144 c. 1 CCII, potendo il liquidatore agire per fare valere l'inefficacia e per la restituzione delle somme pagate.
7. Va, infine, precisato che: - il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata
(ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- nella procedura di liquidazione controllata non può essere attribuita natura prededucibile, stante il disposto dell'art. 6 CCII, ai crediti diversi da quelli per spese e compensi per le prestazioni rese dall'OCC e da quelli sorti durante la procedura;
- che il compenso in favore dell'OCC sarà liquidato ai sensi del DM 24.9.2014 n. 202, dopo l'approvazione del rendiconto e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore.
8. Decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione l'esdebitazione potrà essere concessa al sovraindebitato, previo riscontro dell'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII ed accertamento della c.d. meritevolezza del debitore ovvero della circostanza che costui non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, circostanza questa non sufficientemente indagata dal gestore della crisi e, quindi, da necessariamente approfondire a tempo debito.
P.Q.M.
Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di nato a Parte_1
Pistoia il 2.2.1973, ivi res.te via Giuseppe Gentile n. 366, c.f. . C.F._1
a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
b) nomina liquidatore il dott. che farà pervenire la propria Persona_1
accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori d) assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di gg. 90 dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
e) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del
Tribunale);
f) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
g) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
h) autorizza, in assenza di fondi, la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.
Così deciso in Pistoia il 20.1.2025
Il Presidente
Dott.ssa Nicoletta Curci
Il Giudice est.
Dott. Sergio Garofalo