Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: EN TH de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4714 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 17.2.2025 tra
(già ) in Parte_1 Controparte_1 persona del procuratore speciale, , e del membro del c.d.a., Parte_2 [...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pai- Parte_3 siello n. 40, presso lo studio dell'avv. David Morganti, che la rappresenta e difende per procura alle liti per atto notaio dell'11.4.2019, Persona_1 in atti;
-attrice in riassunzione- e
(cod. fisc. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domi- Controparte_3 ciliata in Roma, Piazzale Clodio n. 46, presso lo studio dell'avv. Caterina
Maffey, rappresentata e difesa dall'avv. Michela Vecchia per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel presente giudizio di rin- vio;
-convenuta in riassunzione- e
IL Controparte_4 CP_5
DI CUI AL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE N. , in persona del Rap- P.IVA_2 presentante Generale per l'Italia dei (cod. fisc. ), CP_4 P.IVA_3 dott.ssa elettivamente domiciliata in Roma, Via Pasquale Controparte_6
Stanislao Mancini n. 2, presso lo studio dell'avv. Pietro Cicerchia, che la
-convenuta in riassunzione- e (cod. fisc. ), in persona Controparte_7 P.IVA_4 del procuratore speciale, dott. elettivamente domiciliata Controparte_8 in Roma, Via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'avv. Fabio Alberici, che la rappresenta e difende per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio;
-convenuta in riassunzione- nonché
Controparte_9 Controparte_10
[...]
-convenuti in riassunzione contumaci- OGGETTO: assicurazione contro i danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Ap- Controparte_11 pello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, anche in riforma della sentenza n. 204700/05 resa inter partes dal Tribunale Civile di Roma in data 16 settembre – 28 settembre 2005, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1916 cod. civ. per l'esercizio dell'azione di surrogazione e per l'effetto condannare Controparte_2
(gi a rifondere
[...] Controparte_12 Controparte_13
la somma di € 1.071.648,07 oltre agli interessi ed alla rivaluta-
[...] zione monetaria da calcolarsi con decorrenza dalla data del pagamento dell'indennizzo sino all'effettivo soddisfo. Con riserva di ulteriormente de- durre. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di tutti i gradi di giudi- zio”; per “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: Controparte_2
- rigettare la domanda attorea in ogni sua parte, perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti.
- in via di subordine, nella denegata ipotesi che la domanda attorea dovesse essere accolta in parte o in toto, in accoglimento delle domande di garanzia
2 e manleva dall' esponente formulate e sempre coltivate nei confronti dell' assicurazione principal ( polizza n. 7043357500) e di Parte_4 quella complementare di LO che hanno assunto Controparte_4 il rischio di cui alle polizze n. 1264297-1288916, dichiarare che esse sono tenute, ognuna per quanto di sua obbligazione, a garantire e manlevare l'esponente da ogni onere, esborso, pagamento che dovesse derivare dall' emananda sentenza e da sua eventuale condanna emessa a decisione del presente giudizio, e condannarle a tanto.
Vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre importi successivi ed accessori e oltre CAP e IVA come per legge”; per che hanno assunto il rischio di cui al Controparte_4 CP_4
Contratto di Assicurazione nr. 1288916: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giu- dicare:
In via principale, nel rito.
1. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichia- rare la inammissibilità/improponibilità della domanda subordinata “di garan- zia e manleva” svolta dall ella propria comparsa di costituzione CP_2 nei confronti dei in quanto trattasi di domanda nuova proposta per CP_4 la prima volta nel presente giudizio di rinvio in violazione dell'art. 394 c.p.c. e, per l'effetto, respingere la predetta domanda con ogni consequenziale provvedimento.
In via subordinata, nel merito.
2. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, accertare e dichia- rare l'inammissibilità della domanda subordinata 'di garanzia e manleva' pro- posta dalla nella propria comparsa di costituzione nei confronti CP_2 dei per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 comma 2° CP_4
c.c., del diritto e dell'azione proposta dalla nei confronti dei CP_2
, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in atti e, per l'effetto, CP_4 respingere la domanda proposta dalla nei confronti dei CP_2 CP_4 con ogni consequenziale provvedimento.
In via ulteriormente subordinata, nel merito.
3 3. Previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, rigettare la do- manda subordinata 'di garanzia e manleva' proposta dalla nella CP_2 propria comparsa di costituzione nei confronti dei in quanto infon- CP_4 data per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in atti e, per l'effetto, respingere la domanda proposta dalla nei confronti dei , CP_2 CP_14 con ogni consequenziale provvedimento.
In ogni caso e comunque.
4. Con vittoria dei compensi professionali e delle spese del presente giudi- zio”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, Controparte_7 contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello proposto dalla
[...]
, avverso la sentenza n. 20470/2005, deposi- Controparte_15 tata in cancelleria in data 28.09.2005, emessa dal Tribunale Civile di Roma, perché inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del doppio grado giudizio. In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da parte attrice e nella altrettanto de- negata ipotesi di accoglimento della domanda di manleva, ove eventual- mente riproposta dalla oggi Controparte_12 Controparte_16
nei confronti dell gi
[...] Controparte_7 Controparte_17
accertato e dichiarato che la polizza n 704335775/00 è stata stipu-
[...] lata per un massimale di € 258.228,45 per la responsabilità civile ( art 5 Condizioni di Assicurazione ) e che è vincolata a favore della CP_18
con ogni conseguenza ed effetto di legge, limitare l'indennizzo che do-
[...] vesse essere ritenuto dovuto dall entro la somma di Parte_5
€ 258.228,45, pari al massimale previsto dalla predetta polizza, con uno scoperto del 10% con un minimo di € 5.164,57, previa considerazione ex art 1910 C.C. delle altre polizze stipulate dalla per lo Controparte_12 stesso rischio e le relative indennità e, comunque, voglia liquidare il risarci- mento esclusivamente nei limiti del danno che risulterà effettivamente pro- vato ed in nesso causale con l'evento. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
FATTO E DIRITTO
4 1. La sentenza n. 14726/2018 emessa dalla Corte di Cassazione il 7.6.2018 così riassume i precedenti gradi del presente giudizio:
“La Curatela del Falliment conveniva in giudizi CP_9 Controparte_19 contestando l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal con-
[...] tratto di vigilanza dei locali della società attrice, in conseguenza del quale aveva subito un rilevante danno patrimoniale, avendo ignoti perpetrato il furto di preziosi per un ammontare di circa € 2.000.000,00. La società con- venuta chiamava in garanzia le Compagnie assicuratrici Controparte_17
(successivamente incorporata i -rima- Controparte_7 CP_4 CP_4 CP_4 sta contumace-, con le quali aveva assicurato -rispettivamente in primo e secondo rischio- la propria responsabilità civile, per essere dalle stesse man- levata in caso di accoglimento della domanda attorea. Spiegava intervento volontario , svolgendo azione di surro- Controparte_15 gazione ex art. 1916 c.c. nel credito vantato da e di rivalsa CP_9 nei confronti di nei limiti di quanto la stessa fosse Controparte_12 tenuta a versare a titolo di indennizzo .
Il Tribunale di Roma con sentenza n. 20470/2005, riteneva non raggiunta la prova dell'inadempimento contrattuale e rigettava le domande attoree e la domanda di surroga.
La Corte d'appello, rilevato che la causa atteneva all'accertamento della re- sponsabilità civile da inadempimento contrattuale nonché alla liquidazione del credito risarcitorio, con sentenza in data 10.6.2014 n. 3895, riteneva responsabile del danno l'istituto di vigilanza per inadempimento delle obbli- gazioni specificate nell'art. 4 del contratto di servizio, ed in particolare per inottemperanza alla clausola che, in presenza di "reali anomalie" nel funzio- namento del sistema di controllo dell'impianto di allarme -ipotesi in concreto verificatasi in quanto, come accertato nella perizia svolta su incarico della Procura della Repubblica di Roma nel corso delle indagini preliminari, era emersa la manomissione dell'impianto, avendo altresì ricevuto le ripetute pe- riodiche interrogazioni del sistema di allarme il costante segnale "periferica non risponde"- imponeva all'istituto di vigilanza di mettersi immediatamente in contatto con il cliente e, se necessario, con le Forze dell'Ordine, o comun- que di inviare un tecnico a verificare l'anomalia dell'impianto. Tuttavia, rite- nuto che l'accertamento del danno subito dalla Curatela del Falliment
[...]
[...
[...] risultava comprovato esclusivamente nei limiti dell'indennizzo pari ad C Pt_6
1.071.648,07 corrisposto d in via transattiva Controparte_15 ed in adempimento della "polizza globale Orafi e Gioiellieri" stipulata contro i rischi derivati da furto, e che non era stata fornita idonea prova, dalla ratela della società danneggiata, della illecita sottrazione dei valori e preziosi stimati nell'elenco allegato all'atto di citazione, né degli altri danni emergenti e da lucro cessante, avendo omesso la società appellante la produzione dei contratti e dei bilanci, la Corte territoriale rigettava la domanda. Dichiarava, inoltre, inammissibile l'appello incidentale autonomo proposto da
[...]
, in quanto tardivo, essendo stato proposto, soltanto con la CP_15 comparsa di costituzione e risposta in grado di appello, depositata in data 20.1.2007, dunque oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione della sentenza di prime cure in data 28.9.2005, e non tro- vando applicazione la disposizione di cui all'art. 334, comma 1, c.p.c..
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da con un unico motivo. [Hanno] Re- Controparte_15 sist[it]o(…) con controricorsi e Parte_4 Controparte_12
quest'ultima anche con ricorso incidentale condizionato affidato a
[...] quattro motivi , Assicuratori de o ed Controparte_15 CP_4 CP_4
hanno depositato controricorsi al ricorso incidentale Parte_4 condizionato. La ricorrente principale e la ricorrente incidentale hanno de- positato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c.”.
La Corte di Cassazione ha accolto l'unico motivo del ricorso principale pro- posto dalla , in quanto: (a) ha rilevato che la surroga- Controparte_1 zione dell'assicuratore ai sensi dell'art. 1916 c.c. integri una successione a titolo particolare nel medesimo credito risarcitorio dell'assicurato nei con- fronti del responsabile del danno e che vi sia un nesso di dipendenza inscin- dibile tra la causa promossa dall'assicurato nei confronti del responsabile del danno e la causa introdotta dall'assicuratore del danneggiato per sentire ac- certare il proprio diritto di surroga, che impone la trattazione unitaria delle stesse anche per impedire contrasti di giudicato;
(b) ha pertanto affermato che il suddetto principio di diritto in tema di azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. comporti che gli effetti dell'impugnazione principale proposta dal solo danneggiato-assicurato o dal solo assicuratore - volta ad incidere sull'accer- tamento del rapporto principale contenuto nella sentenza impugnata - si 6 estendano anche alla parte non impugnante della causa inscindibilmente connessa, con la conseguenza che la parte rimasta inerte, nel caso in cui l'assicuratore o l'assicurato proponga un'impugnazione volta a incidere sull'accertamento del rapporto relativo all'obbligazione risarcitoria del terzo responsabile, possa proporre un'impugnazione incidentale tardiva, ponendo l'impugnazione principale in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza appellata.
La Suprema Corte ha invece disatteso i motivi di ricorso incidentale formulati dalla Controparte_12
2. Con atto di citazione del 5.7.2019 la ha riassunto Controparte_1 il giudizio, chiedendo a questa Corte di accogliere la domanda di rivalsa proposta dalla stessa nei confronti della (avendo la Controparte_2 in data 28.4.2016 mutato la sua forma giuridica da Controparte_12 società per azioni a società a responsabilità limitata e, al contempo, mutato anche la sua denominazione sociale), rigettata dal giudice di primo grado, statuizione avverso cui ha proposto appello, dichiarato inammissibile da que- sta Corte con la sentenza n. 3895/2014 del 10.6.2014, sul punto cassata con la suddetta sentenza resa all'esito del giudizio di cassazione.
Si è costituita nel presente giudizio di rinvio la che Controparte_2 ha dedotto come non possa trovare accoglimento la domanda di surroga ex art. 1916 c.c. nel diritto della non essendo configurabile il diritto CP_9 dedotto in capo alla , non sussistendo nel caso di spe- Controparte_1 cie i presupposti e le condizioni per l'acquisizione di tale diritto.
Si sono costituiti, inoltre, gli che hanno Controparte_4 CP_4 assunto il rischio di cui al Contratto di Assicurazione n. 1288916, i quali hanno dedotto l'inammissibilità della domanda di garanzia proposta, per la prima volta nel presente giudizio di rinvio, dalla Controparte_2
Anche la si è costituita nel presente giudizio Controparte_7 di rinvio, insistendo perché questo giudicante, in caso di accoglimento della domanda di manleva proposta dall'assicurata nei suoi confronti, voglia te- nere conto “che la polizza N. 704335775/00 è stata stipulata per un mas- simale di € 258.228,45= per la Responsabilità Civile (art. 5 Condizioni di Assicurazione) e che è vincolata a favore dell con ogni Controparte_18 conseguenza ed effetto di legge, limitare l'indennizzo che dovesse essere
7 ritenuto dovuto dalla entro la somma di € Controparte_17
258.228,45= [già Lire 500.000.000] pari al massimale previsto dalla pre- detta polizza previa considerazione ex art. 1910 C.C. delle altre polizze sti- pulate dall per lo stesso rischio e le relative indennità e Controparte_12 comunque voglia liquidare il risarcimento esclusivamente nei limiti del danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con l'evento”. In particolare, ha rilevato come la avesse assicurato il Controparte_12 rischio con diverse Compagnie, violando l'obbligo di dare avviso a ciascun assicuratore degli altri contratti.
Con ordinanza assunta all'udienza del 2.12.2019 è stata dichiarata la con- tumacia di e di ma non anche del Controparte_10 Persona_2 CP_20
della che dunque deve essere dichiarato con la presente
[...] CP_9 sentenza.
3. La Suprema Corte, nella pronuncia rescindente sopra indicata, da un lato, ha dichiarato l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
avverso la sentenza di primo grado, diversamente da quanto CP_15 statuito dal giudice di appello;
e, dall'altro, ha rigettato tutti i motivi di ricorso svolti dalla avverso i capi della decisione di secondo Controparte_12 grado che – in buona sostanza – hanno accertato la sussistenza dei presup- posti (o, quatomeno, della maggior parte dei presupposti) per l'esercizio dell'azione ex art. 1916 c.c. da parte della Ne conse- Controparte_1 gue che tali capi della sentenza di appello, quelli rilevanti ai fini del presente giudizio di rinvio, sono ormai passati in giudicato.
Inoltre, la ha provato, nel giudizio di primo grado, Controparte_1 anche la sussistenza degli ulteriori presupposti, e segnatamente la sussi- stenza del rapporto assicurativo tra detta Compagnia e la (v. docc. CP_9 nn. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice in riassunzione - primo grado di giu- dizio).
4. Con riguardo alla sussistenza di responsabilità della Controparte_12 per il danno subito dalla in conseguenza dei fatti oggetto
[...] CP_9 dei precedenti gradi di giudizio, il giudice di appello, ritenuto preliminar- mente che “l'obbligo del non era circoscritto all'ipotesi dei ricevi- CP_21 mento del segnale d'allarme, caso classico di intervento, ma era esteso anche all'ipotesi più generale di situazioni anomale riscontrabili dai propri sistemi
8 di controllo dell'impianto tramite le interrogazioni periodiche del medesimo, di cui riscontro nel caso specifico sono i sopra richiamati tabulati prodotti dall'attrice”, ha statuito che “la società convenuta non abbia rispettato l'ob- bligazione precisa alla medesima imposta dall'accorcio inter partes - che non stabilisce un termine per l'intervento del tecnico dl cui hanno parlato i testi, che sarebbe quindi potuto intervenire anche immediatamente - a fronte della situazione ripetutamente segnalata dall'impianto presente nella sala opera- tiva dell'istituto di vigilanza, del fatto che può ritenersi notorio che durante le festività che comportano la chiusura degli esercizi commerciali la cronaca riporta ripetuti e plurimi episodi di irti e tentativi nei locali dell , quale descritto dal Ctu, risalente all'autunno 90, che da solo avrebbe imposto un controllo immediato in situ per il riscontro dell'anomalia, dell'ulteriore circo- stanza che la segnalazione perveniva a operatori qualificati, cui li contratto, nell'enunciazione della regola di cui all'art. 4, imponeva di intervenire, trat- tandosi di segnale che denotava la presenza di un'anomalia nell'impianto dì allarme presente nei locali della cliente, la cui integrità era l'interesse sostan- ziale protetto dal contratto di vigilanza, risultando del tutto irrilevante in tale contesto che non fosse conosciuto il nome del responsabile della società
, niente impedendo di avvertire della ripetuta costante anomalia le Forze dell'Ordine (…)”.
Nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio la con- Controparte_2 testa che, sulla base della sentenza n. 3895/2014 emessa da questa Corte il 10.6.2014, si sarebbe formato giudicato in merito alla responsabilità con- trattuale dell'Istituto di Vigilanza nei confronti della ritenendo che, CP_9 avendo il giudice di secondo grado rigettato la domanda della danneggiata per mancanza di prova del danno, “Le argomentazioni rassegnate in merito alla sussistenza di inadempienze dell'istituto di Vigilanza e quindi di sua colpa e responsabilità, costituiscono, tipica motivazione ad abundantiam”.
Di contro, se è vero che questa Corte d'Appello non ha ritenuto provato il danno dedotto dalla e segnatamente quello ulteriore rispetto a CP_9 quello ristorato dalla Compagnia odierna attrice in riassunzione, ha espres- samente statuito in ordine alla responsabilità della Controparte_12 tanto che – come si è detto sopra – avverso tale accertamento la società di vigilanza ha proposto ricorso incidentale nel giudizio di cassazione intro- dotto dalla , seppure i motivi svolti in quella sede siano Controparte_1
9 stati dichiarati inammissibili dalla Suprema Corte con la sentenza n. 14726/2018 emessa il 7.6.2018, e proprio per questo – come ha rilevato l'odierna attrice in riassunzione – si è formato il giudicato in ordine alla sus- sistenza della responsabilità della (allora) Controparte_12
5. La sussistenza del danno subito dalla nei limiti dell'ammontare CP_9 corrisposto dalla a tale società, pari ad € Controparte_1
1.071.648,07, è stato affermato dalla sentenza n. 3895/2014 emessa il
10.6.2014 da questa Corte, con cui si è statuito che “il danno subito [dalla può ritenersi provato nei limiti di quanto concordato nell'ambìto Parte_8 del negozio transattivo intercorso con , e quindi – appunto – CP_22 nella misura di € 1.071.648,07, in relazione a cui la Controparte_1 si è surrogata nei diritti dell'assicurata.
5.1. Nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio la Controparte_2 deduce che, con detto accordo la , premesso che Controparte_1
“dopo avere esaminato il caso contestava l'indennizzabilità del sinistro”, pro- cedette alla proposta, accettata da di corrispondere a quest'ultima CP_9
(e ad altri soggetti terzi) la complessiva somma di € 1.071.648,07, “senza riconoscimento alcuno della operatività della polizza descritte nelle pre- messe (…) in via di correntezza ed al solo fine di transigere la controversia insorta”. E rileva come “La scrittura privata non contiene né affermazione di spettanza all di indennità ex art. 1882 c.c., né affermazione dell'entità della stessa o delle quantificazioni eventualmente divergenti compiute dalle parti, e tantomeno convenzione di compiuta individuazione di un importo quale mediazione tra discordati importi di indennità sostenuti dalle parti”.
La società convenuta in riassunzione deduce, in buona sostanza, che oggetto della transazione è stata la lite che sarebbe potuta insorgere tra le parti, la e l'odierna attrice in riassunzione;
che, dunque, “il detto paga- CP_9 mento convenuto con la scrittura privata richiamata dall' attrice palesemente non integra pagamento di indennità ex art. 1882 c.c. corrisposta in adempi- mento all'obbligazione di garanzia assicurativa, ma è un prezzo pagato per evitare di darsi corso alla lite”. E che, conseguentemente, nel caso in esame non sussisterebbero i presupposti per l'esercizio del diritto di surrogazione da parte della Compagnia attrice, e quindi che la domanda della stessa non potrebbe trovare accoglimento.
10 5.2. La Suprema Corte, con la sentenza che ha rinviato a questa Corte e nel ritenere ammissibile l'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
, ha rilevato – per quanto di interesse – che la surrogazione dell'assicura-
[...] tore ai sensi dell'art. 1916 c.c. integra una successione a titolo particolare nel medesimo credito risarcitorio dell'assicurato nei confronti del responsa- bile del danno e che vi è un nesso di dipendenza inscindibile tra la causa promossa dall'assicurato nei confronti del responsabile del danno e la causa introdotta dall'assicuratore del danneggiato per sentire accertare il proprio diritto di surroga, che impone la trattazione unitaria delle stesse anche per impedire contrasti di giudicato. Ciò ha fatto sulla base della domanda pro- posta dall'odierna attrice in riassunzione, senza però che ciò escluda che questo giudicante debba accertare la sussistenza dei presupposti per l'eser- cizio del diritto di surroga da parte dell'assicuratore: infatti, il giudice di primo grado ha escluso il diritto di surroga della , Controparte_1 avendo ritenuto non sussistente la responsabilità della Controparte_12
e il giudice di secondo grado, pur avendo ritenuto sussistente la re-
[...] sponsabilità e il danno in misura pari all'importo corrisposto alla società fal- lita dalla Compagnia, ha però dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dalla avverso la sentenza di primo grado. Controparte_1
Di questo mostra di essere consapevole parte attrice in riconvenzionale, del resto, posto che, nell'introdurre il presente giudizio di rinvio, evidenzia la sussistenza dei presupposti della domanda di surroga svolta dalla stessa, e che chiede venga accolta da questo giudicante in riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'impugnazione proposta dalla stessa.
5.3. Ciò preliminarmente osservato, non ignora questo giudicante che, se- condo un precedente della Suprema Corte, nel giudizio di surrogazione pro- posto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo tran- sattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti de iure tertii in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 5.7.2022, n. 21218). 11 Tale statuizione del Giudice di legittimità esclude, dunque, che assuma va- lenza di prova del danno la transazione, ma non anche – a ben considerare (e non si vede come avrebbe potuto) – il diritto di surroga dell'assicuratore anche qualora abbia risarcito il danno a seguito di una transazione. In altri termini, è vero, stando a tale arresto della Suprema Corte, che – come deduce la – la non può invocare quale Controparte_2 Controparte_1 prova dell'ammontare del danno la transazione sottoscritta con la CP_9 ovvero – meglio – quanto dalla stessa corrisposto in adempimento della stessa. Al contempo, però, qualora l'assicurazione abbia proceduto alla tran- sazione sulla base di una valutazione del danno effettuata per il tramite una perizia contrattuale, e quindi vi sia prova del danno, può esercitare la surroga nei limiti dell'importo corrisposto, non superiore a quello accertato in sede di perizia espletata, poiché in tale caso la prova del danno non è data dalla transazione.
Nel caso in esame non risulta che la quantificazione del danno nella misura corrisposta dalla a seguito della transazione, stipulata Controparte_1 in data 1°.
8.2002 con la sia stata effettuata da un perito incaricato CP_9 dalla Compagnia stessa. Anche se la lettura del testo della transazione non esclude chiaramente questo, facendosi riferimento alla quantificazione del danno “secondo la prospettazione effettuata dal Broker Italiano Aon Nichols”
(v. doc. n. del fascicolo di parte attrice in riassunzione – primo grado di giu- dizio).
Tuttavia, in via del tutto assorbente, l'ammontare del danno è stato accertato con statuizione passata in giudicato, come si è detto sopra.
Non assume alcuna rilevanza nel presente giudizio di rinvio, allora, la prova dell'ammontare del danno in relazione a cui è stato esercitato il diritto di surroga da parte della , e che la Controparte_1 Controparte_2 rileva difettare, a fronte di un accertamento passato in giudicato in or-
[...] dine alla prova dello stesso in misura pari a quanto corrisposto alla
[...]
a fronte dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e sopra indicato. CP_9
Neanche si pone un problema di congruità dell'ammontare del danno nella misura di € 1.071.648,07, vale a dire di quanto pagato dalla CP_23
in favore dell'assicurata a titolo di indennizzo (cfr. docc. nn. 3 e 4
[...] del fascicolo di primo grado), sebbene la abbia Controparte_2
12 dedotto non solo che la prova del danno sia “del tutto improvata”, ma anche che, in ogni caso, “La quantificazione dei danni prospettata d si appa- lesa del tutto irreale, non corrispondente al vero ed al giusto”.
6. Ciò premesso, ad avviso di questo giudicante non è possibile escludere il diritto di surroga della in quanto non ha corrisposto Controparte_1 la somma di € 1.071.648,07 a titolo di indennità, e quindi in esecuzione del contratto di assicurazione stipulato con la società danneggiata (e poi fallita), ma in adempimento di un accordo transattivo.
La surrogazione ha la funzione di permettere l'attuazione integrale del prin- cipio indennitario. Infatti, quando vi è un terzo responsabile del danno, l'as- sicurato che riceve il risarcimento dell'assicuratore non può richiederlo anche al terzo perché altrimenti verrebbe a lucrare (tanto che, nel caso in esame, la aveva agito per conseguire dalla il danno CP_9 Controparte_12 ulteriore rispetto a quello non risarcito dalla ). D'altro Controparte_1 canto, il terzo non può essere liberato dalla sua responsabilità perché il con- tratto di assicurazione, res inter alios acta, non può, a lui giovare. Per tale ragione l'art. 1916 c.c. dispone che, nei limiti del risarcimento effettuato, i diritti dell'assicurato verso il terzo passano all'assicuratore.
È vero – come deduce la – che, nel caso in esame, Controparte_2
l'odierna attrice in riassunzione ha corrisposto la somma suddetta alla
[...]
non in adempimento del contratto di assicurazione, e quindi corrispon- CP_9 dendo alla stessa l'indennità spettante in base allo stesso, ma in ogni caso la somma per cui si agisce è stata corrisposta in ragione dell'esistenza tra dette parti del contratto di assicurazione in questione. Al contempo, però, la lite, evitata con l'accordo transattivo, in tanto sarebbe insorta in quanto le parti avevano stipulato il contratto di assicurazione “All Risks” recante il n. AA2000379 del 23.6.2000, con cui la si era obbli- Controparte_1 gata a garantire il danno da furto alla CP_9
La lite sarebbe insorta in quanto vi era discordanza in ordine all'interpreta- zione del contratto, e quindi all'operatività della copertura assicurativa, an- cora prima che in ordine all'indennità spettante. Si deve allora ritenere che quanto corrisposto dalla alla si fonda sul Controparte_1 CP_9 contratto di assicurazione in essere tra le parti, e quindi tale Compagnia ha senz'altro diritto a surrogarsi alla danneggiata assicurata nell'azione di
13 risarcimento nei confronti del responsabile del danno stesso, che realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, sicché l'assicuratore subentra nella stessa posizione sostanziale e proces- suale in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente verso il responsabile (cfr. Cass. civ., SS.UU., 28.5.1994, n. 5246).
7. La rileva che dalla transazione sottoscritta tra la Controparte_2
e la “risulta che le somme convenute con Controparte_1 CP_9 detta scrittura privata sono solo in piccola parte corrisposte all , mentre la quasi totalità dell'importo è corrisposto a terzi”, e deduce che “Tanto com- porta che se pur (sostenendosi, nell' ipotesi tratta, che vi sia stata verifica ed affermazione della sussistenza dell'obbligazione di garanzia in capo all
[...]
, nonché dell' operatività della polizza, nonché dell'indennizzabilità del sinistro, nonché dell' entità di indennità ex art. 1882 c.c. …), si fosse effetti- vamente verificata l' insorgenza in capo all del diritto, da ella riven- CP_15 dicato, di surroga nei diritti degli assicurati e, cioè, nei diritti del/i titolare/i dell' interesse tutelato ( Cass. civ., sez. I, 08/07/1994, n. 6455), e, quindi, nel caso di specie nei diritti dei detti soggetti terzi a cui fu convenuta l'ero- gazione di gran parte delle somme, per le somme corrisposte ai detti terzi soggetti ess sarebbe risultata surrogata nei diritti di questi e non CP_15 nell ”.
In buona sostanza, la deduce che “avendo essa Aachen for- Controparte_2 mulato domanda per vedere accertato il suo diritto a surrogarsi solo nel diritto dell detta domanda resterebbe limitata alle somme a questa CP_9 corrisposte”.
Con la polizza di assicurazione denominata “All Risks” recante il n. AA2000379 (v. docc. nn. 1 e 2 del fascicolo di primo grado) la CP_23
ha prestato a favore della una garanzia “merci” per i
[...] CP_9 preziosi custoditi all'interno dei locali dell'assicurata, prevista alla partita 1 di assicurazione, fino alla concorrenza del capitale massimo di Lire 2.450.000.000 (€ 1.265.319,4). L'art. 14 delle c.g.a. disponeva che “La presente assicurazione è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'in- teresse di chi spetta”.
Una volta che la suddetta Compagnia ha dichiarato di voler esercitare il di- ritto di regresso in ragione di quanto corrisposto a fronte del suddetto
14 contratto di assicurazione (si è detto sopra, senza che rilevi se a titolo di indennizzo o quale risarcimento danni in adempimento di una transazione, effettuata peraltro con la , non assume rilevanza se il diritto risto- CP_9 rato con tale pagamento facesse capo alla società fallita, essendo assicurato anche il diritto di terzi, e quindi di preziosi che erano presso la CP_9 ma non di proprietà della stessa. E, in ogni caso, non è possibile affermare
– come fa la – che il pagamento sia avvenuto in Controparte_2 favore di un soggetto diverso da quello assicurato, essendo assicurati anche i terzi, e confondendosi dunque l'assicurato dalla parte del contratto di assi- curazione.
8. La domanda di condanna della a corrispondere Controparte_2 alla la somma di € 1.071.648,07, oltre interessi al Controparte_1 tasso legale dalla data in cui tale somma è stata corrisposta (e, quindi, dal 6.9.2002) all'effettivo pagamento e rivalutazione monetaria deve essere ac- colta.
Inoltre, all'odierna attrice in riassunzione deve essere riconosciuta anche la rivalutazione monetaria sulla somma a suo tempo corrisposta, per remune- rarla della svalutazione monetaria sopravvenuta dopo il pagamento effet- tuato alla Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza CP_9 di legittimità, infatti, a tale conclusione si deve pervenire in conformità con la natura di successione a titolo particolare nel diritto controverso propria del fenomeno surrogatorio, e senza alcuna incidenza dell'avvenuta paga- mento dell'indennizzo (come aveva ritenuto, invece, un più risalente e supe- rato orientamento della giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. civ., Sez. III,
5.11.1985, n. 5362), che opera sul piano del rapporto assicurativo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 20.3.2015, n. 5594; Cass. civ., SS.UU., 13.3.1987, n. 2639).
L'accoglimento dell'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. proposta dall'odierna attrice in riassunzione impone l'esame delle domande di garan- zia proposte dalla nei confronti dei di LO Controparte_2 CP_4
e della nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio. Controparte_7
9. Gli di LO deducono, nel costituirsi nel presente Controparte_4 giudizio di rinvio, che la domanda di manleva proposta dalla
[...] nei suoi confronti – come anche nei confronti della CP_25 CP_26
[...]
[...] – sia inammissibile, in quanto proposta per la prima volta nel costituirsi
[...] nel presente giudizio di rinvio.
L'eccezione è fondata e la domanda di garanzia proposta dalla
[...] nei confronti degli di LO e dalla Controparte_2 Controparte_4
nell'introdurre il presente giudizio di rinvio, deve essere Controparte_7 dichiarata inammissibile.
9.1. La ha chiesto al giudice di primo grado di Controparte_12 differire la prima udienza al fine di poter chiamare in causa la Controparte_7
e gli di LO per chiedere di essere manlevata da Controparte_4 questi per le conseguenze che sarebbero potute derivare dalla eventuale sua condanna a corrispondere alla l'importo richiesto di € 867.081,18. CP_9
Con l'atto di chiamata in causa di terzo, quindi, la Controparte_12 ha convenuto in giudizio la e i per chiedere di essere Controparte_7 CP_4 manlevata dalle stesse in caso di accoglimento delle domande svolte dalla nei suoi confronti (per l'importo richiesto da quest'ultima nell'atto CP_9 di citazione pari a € 867.081,18).
Inoltre, anche nel costituirsi nel giudizio di appello la Controparte_12 ha riproposto la domanda di garanzia e manleva nel caso di accogli-
[...] mento dell'appello principale, proposto dalla e quindi nel caso CP_9 venisse riconosciuta la sua responsabilità nei confronti dell'assicurata, senza prendere posizione in ordine all'appello incidentale proposto
Al contempo, Il Fallimento della non ha impugnato la sentenza CP_9 emessa all'esito del giudizio di primo grado, che dunque è passata in giudi- cato con riferimento: i) alla decisione di infondatezza della domanda di con- danna proposta dalla nei confronti della CP_9 Controparte_2
ii) alla conseguente insussistenza dei presupposti della operatività della ga- ranzia e manleva azionata dalla nei confronti dei Controparte_2
di LO e della in caso di soccombenza su tale CP_4 Controparte_7 domanda.
9.2. In particolare:
- con atto di citazione in data 18.11.2002 la ha convenuto in CP_9 giudizio innanzi al Tribunale di Roma la (oggi Controparte_12 [...]
perché fosse condannata al risarcimento dei danni su- Controparte_27 biti a seguito del furto subito dalla stessa e non risarciti dalla sua Compagnia 16 (l'odierna attrice in riassunzione), quantificati nell'importo di € 867.081,18, pari alla differenza tra il valore della merce rubata (€ 1.938.729,25) e quanto già rimborsato alla dalla (€ 1.071.648.07), CP_9 Controparte_1 oltre altre voci di danno;
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.1.2003 la si è costituita nel giudizio di primo grado rasse- Controparte_12 gnando le seguenti conclusioni: “previa fissazione di nuova udienza di prima comparizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 cpc ai fini della chiamata in causa ex art. 106 cpc delle Compagnie Assicuratrici
[...]
(…) o Rappresentanza Generale per Controparte_28 CP_4 CP_4
l'Italia (…) voglia l'Ecc.mo Tribunale adito - contrariis reiectis - in via princi- pale rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova, con ogni conseguenza di legge;
in via gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversaria domanda, dichiarare le Compagnie Assicuratrici - in forza della operatività della polizza tra le parti sottoscritta - tenute a manlevare la società da ogni re- Controparte_12 sponsabilità e/o condanna”.
- disposto il differimento dell'udienza per consentire la chiamata in cuasa delle due Compagnie, con decreto ai sensi dell'art. 269, co. 2, c.p.c. in data 30.1.2003, con atto di citazione per “Chiamata in causa di terzo” in data 27.3.2003 la ha chiamato in causa la Controparte_12 CP_7
e gli di LO, rassegnando le seguenti con-
[...] Controparte_4 clusioni: “accertare e dichiarare l'operatività della polizze sottoscritte tra il Corpo dei Vigil - per conto proprio e per conto, tra le altre della Parte_9
e le Compagnie Assicuratric CP_12 Controparte_12 Parte_10
(polizza n. 70433577b/00) o Rappresen-
[...] CP_4 CP_4 tanza Generale per l'Italia (polizza n. 1264297 e 1288916) e per l'effetto, nella denegata ipotesi di accoglimento della spiegata domanda di risarci- mento danni nei confronti della odierna convenuta, asseritamente quantificati in Euro 218.235,79- per lucro cessante, oltre ulteriore mancato guadagno da valutarsi equitativamente;
per prestiti d'uso non restituiti a causa del furto valutato in Euro 170.797,73; per prestito d'uso impossibile a quantificarsi per la mancata utilizzazione dei metalli;
per cessazione di ogni attività con un danno equitativamente valutabile in Euro 517.000,00 ed infine per spese sostenute dal 1 gennaio 2001 al 31/12/2001, pari ad Euro 150.375,85 17 per utenze, assicurazioni, vigilanza e gestione ed ulteriori spese che sareb- bero state evidenziate nei bilanci futuri, condannare le suddette Compagnie, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a garantire e mal- levare la dal pagamento in favore della parte attrice CP_12 Parte_11 dei suddetti importi o di qualsiasi altra maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa”;
- con atto depositato in data 5.6.2003 ha spiegato intervento ex art. 105 c.p.c. nel giudizio di primo grado la , che ha allegato Controparte_1 di avere pagato alla in qualità di assicuratrice contro i furti e pro- CP_9 prio in relazione al furto oggetto di causa, la somma di € 1.071.648,07, e ha quindi svolto domanda ex art. 1916 c.c. nei confronti della Flash & Capi- talpol S.p.A. in relazione a quanto pagato alla;
- la nel successivo prosieguo del giudizio di primo Controparte_12 grado, non ha preso posizione in merito all'azione in surrogazione ex art. 1916 c.c. proposta nei suoi confronti dalla e, con la Controparte_1 comparsa conclusionale, dopo avere conclusivamente affermato che “l'azione intrapresa dall manifestamente infondata e temeraria, da comportare CP_9 una condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., nella misura che il giudicante vorrà equitativamente stabilire, non essendo necessaria al ri- guardo una azione riconvenzionale”, ha dichiarato che, “in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse domande si insiste nelle istanze di garanzia e manleva così come formulate negli atti di chiamata in causa, da intendersi per qui integralmente richiamati e ritrascritti, nei confronti delle Compagnie assicurativ o ”; CP_4 CP_4
- con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1°.6.2007, la si è costituita nel giudizio di appello introdotto dal Controparte_12
rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare Controparte_9
l'appello proposto da in quanto inammissibile ed infondato CP_9 in fatto ed in diritto con conseguente condanna alle spese del grado e, per l'effetto, condannare;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversaria domanda, dichiarare le Compagnie Assicuratrici, in forza della operatività della polizza tra le parti sottoscritta, tenute a manlevare e tenere indenne la societ da ogni responsabilità e condanna”; Controparte_12
18 - nella comparsa conclusionale depositata in data 24.4.2013 la
[...]
ha argomentato in merito alla “totale infondatezza dell'ap- CP_29 pello” proposto dal chiedendone il rigetto, e ha Controparte_9 quindi concluso come segue: “Da quanto sin ora esposto ne discende altresì il rigetto dell'appello incidentale proposto dalla Controparte_30
e quindi la domanda di surroga spiegata dalla stessa.
[...]
In via gradata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'ap- pello proposta dalla curatela CBM, si insiste nelle istanze di garanzia e man- leva nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata in causa, in forza della polizza sottoscritta”;
- con il ricorso incidentale condizionato la ha pro- Controparte_12 spettato, quale quinto motivo, di avere proposto nei confronti dei di CP_4
LO e della e in previsione dell'eventuale giudizio di rin- Controparte_7 vio, una domanda “di garanzia e manleva”, che – come emerge da quanto sopra riportato – non è mai stata proposta nei giudizi innanzi al Tribunale di Roma ed a questa Corte d'Appello; in particolare, la Controparte_12 ha sostenuto che, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso princi- pale della , sarebbe “risorto” nel giudizio di rinvio l'interesse della CP_15 stessa a far valere le domande di garanzia nei con- Controparte_12 fronti dei e della che sarebbero state proposte dalla CP_4 Controparte_7 stessa nei confronti di tali Compagnie nell'atto di chiamata di terzo del 27.3.2003 e che sarebbero state poi devolute al giudice di appello.
- già nel giudizio di cassazione gli di LO hanno Controparte_4 eccepito la palese inammissibilità e, comunque, l'infondatezza delle do- mande di garanzie “prospettate” dalla in vista Controparte_12 dell'eventuale giudizio di rinvio, ma con la sentenza n. 14726/2018 del 7.6.2018 la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul quinto motivo di ricorso incidentale condizionato della proposto nei Controparte_12 confronti dei e della CP_4 Controparte_7
- nel costituirsi nel presente giudizio di rinvio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.11.2019, la ha ras- Controparte_2 segnato le seguenti conclusioni: “rigettare la domanda attorea in ogni sua parte, perché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra esposti.
19 in via di subordine, nella denegata ipotesi che la domanda attorea dovesse essere accolta in parte o in toto, in accoglimento delle domande di garanzia e manleva dall' esponente formulate e sempre coltivate nei confronti dell' assicurazione principal ( polizza n. 7043357500) e di Parte_4 quella complementare di LO che hanno assunto Controparte_4 il rischio di cui alle polizze n. 1264297-1288916, dichiarare che esse sono tenute, ognuna per quanto di sua obbligazione, a garantire e manlevare l'esponente da ogni onere, esborso, pagamento che dovesse derivare dall'emananda sentenza e da sua eventuale condanna emessa a decisione del presente giudizio, e condannarle a tanto”.
9.3. La domanda proposta dalla nei confronti dei Controparte_2
di LO e della è inammissibile dal momento che CP_4 Controparte_7 propone una domanda “di garanzia e manleva” in realtà totalmente nuova e mai svolta in precedenza, a differenza di quanto dedotto, vale a dire la do- manda di garanzia e manleva con riferimento alle somme eventualmente do- vute dalla stessa alla in ragione della domanda pro- Controparte_1 posta da questa nello spiegare intervento nel giudizio di primo grado. E ciò in palese violazione dei co. 2 e 3 dell'art. 394 c.p.c., rubricato “Procedimento in sede di rinvio”, secondo il quale nell'ambito del giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare con- clusioni (intese in senso ampio, come domande, eccezioni, tesi difensive e deduzioni istruttorie, con la sola eccezione del giuramento decisorio) diffe- renti da quelle formulate nel medesimo giudizio che ha condotto alla pro- nuncia cassata, “salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorga dalla sentenza di cassazione”. Quest'ultimo non è il caso in esame, con tutta evi- denza.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di rinvio, che è un procedimento chiuso, tendente a una nuova pro- nuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di am- pliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione” (così Cass. civ., Sez. I, 14.1.2019, n. 636; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. III, 22.5.2006, n. 11939). In particolare,
“nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle 20 precedenti, o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento” (così Cass. civ., Sez. II, 27.1.2014, n. 1615).
10. In conclusione, la domanda proposta ai sensi dell'art. 1916 c.c. dalla
(oggi ) nei con- Controparte_1 Controparte_11 fronti della (già deve es- Controparte_2 Controparte_12 sere accolta e, per l'effetto, quest'ultima deve essere condannata a pagare all'attrice in riassunzione l'importo di € 1.071.648,07, oltre interessi al tasso legale dal 6.9.2002, data di pagamento di tale somma, fino all'effettivo sod- disfo, e rivalutazione monetaria, mentre deve essere rigettata la domanda volta a conseguire la rivalutazione monetaria .
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L,
22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Principio che deve trovare applicazione anche nel caso in esame, anche se il presente giudizio di rinvio non è un secondo giudizio di appello, ma un giudizio autonomo, all'esito di questo viene ac- colta la domanda proposta dalla con l'atto di inter- Controparte_1 vento ex art. 105 c.p.c. depositato in data 5.6.2003 nel giudizio di primo grado e rigettata dal Tribunale di Roma: infatti, avverso tale statuizione ha proposto appello innanzi a questa Corte, dichiarato inammissibile con la sen- tenza n. 3895/2014 del 10.6.2014, e quindi ricorso per cassazione di tale decisione, accolto dalla con la sentenza n. 14726/2018 del CP_31
7.6.2018, a seguito della quale ha introdotto il presente giudizio.
Pertanto, con la presente sentenza la deve essere Controparte_2 condannata a rimborsare alla (già Controparte_11 [...]
) le spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudi- Controparte_32 zio di rinvio, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base
21 delle Tariffe applicabili al momento della presente decisine, e quindi del d.m. 13.8.2022, n. 147.
Inoltre, la deve essere condannata a rimborsare agli Controparte_2
di LO e alla le Controparte_4 Controparte_7 spese del giudizio di cassazione e del presente giudizio di rinvio, in cui – come si è detto sopra – per la prima volta viene proposta la domanda di garanzia in relazione all'azione ex art. 1916 c.c. proposta dalla CP_23
(oggi ) nei confronti dell'as-
[...] Controparte_11 sicurata. Alla tuttavia, non può essere ricono- Controparte_7 sciuto il compenso spettante per la Fase decisionale, non avendo depositato memoria conclusionale nel termine assegnato con il decreto in data
24.12.2014; e, inoltre, i compensi spettanti per il presente giudizio di rinvioa tale Compegnia devono essere ridotti del 50% ai sensi dell'art. 4, co. 1, del d.m. 10.3.2014, n. 55, e seguenti modificazioni ed integrazioni, non avendo rilevato l'inammissibilità della domanda di manleva azionata dalla
[...] nel presente giudizio di rinvio, e quindi in ragione del pregio Controparte_2 dell'attività difensiva svolta in questa fase.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: dichiara la contumacia del Controparte_9
condanna la a pagare alla Controparte_2 Controparte_11
l'importo di € 1.071.648,07, oltre interessi al tasso legale
[...] dal 6.9.2002 all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria;
condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese del primo grado di giudizio, che liquida Controparte_33 in € 29.194,10 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2,
d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese del secondo grado di giudizio, che liquida Controparte_33 in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
22 condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Controparte_33
€ 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Controparte_2 [...]
le spese del presente giudizio di rinvio, che liquida Controparte_33 in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare agli Controparte_2 Controparte_4
of che hanno assunto il rischio di cui al Contratto di Assicu-
[...] CP_4 razione n. 1288916 le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 14.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare agli Controparte_2 Controparte_4
of che hanno assunto il rischio di cui al Contratto di Assicu-
[...] CP_4 razione n. 1288916 le spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in
€ 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_34 le spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 14.000,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna la a rimborsare alla Controparte_2 Controparte_34 le spese del presente giudizio di rinvio, che liquida in €
[...]
4.511,65 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente giudizio di rinvio tra la CP_35
e i convenuti in riassunzione contumaci;
[...]
manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto della presente causa con il seguente: 140051.
Roma, 17.3.2025
23 IL GIUDICE EST.
Mario Montanaro
IL PRESIDENTE
EN Thellung de Courtelary
24