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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3669 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10591/2025 R.G., chiamata all'udienza dell'8/10/2025, promossa da:
- , rappresentato e difeso dall'avv. M. Ursini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del tempore ed Controparte_1 CP_2
, in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
Resistente
Oggetto: accertamento del diritto alla permanenza nelle GPS I fascia – classe ADMM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale ricorso ex art. 700 c.p.c., depositati in data
24/7/2025, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Bari, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla permanenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia per la classe di concorso
ADMM – sostegno nella scuola secondaria di primo grado – relative al biennio
2024/2026, con ogni conseguenza giuridica ed economica.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto di aver conseguito all'estero un titolo di specializzazione in sostegno didattico e di aver presentato, in data 10 giugno
2024, domanda di aggiornamento ed inserimento nelle GPS, dichiarando il possesso del titolo e l'avvenuta presentazione della relativa istanza di riconoscimento in Italia. In seguito a tale domanda, il sistema informatico ministeriale aveva regolarmente convalidato l'inserimento ed il ricorrente aveva ottenuto l'assegnazione di una supplenza a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo “Marconi–Oliva” di
Locorotondo, con contratto fino al termine delle attività didattiche.
Successivamente, a seguito di verifiche disposte dall'amministrazione, il Dirigente dell' con decreto n. 37572 del 30 settembre 2024, Controparte_4 disponeva l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria, posto che l'istanza di riconoscimento del titolo era stata indirizzata al Controparte_5
e non al , con la conseguenza che veniva
[...] Controparte_1 ritenuto insussistente il titolo di accesso;
con contestuale provvedimento veniva disposta anche la revoca del contratto a tempo determinato già stipulato.
Ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' parte ricorrente CP_6 presentava le proprie contestazioni, giusta pec del 4/10/2024 e, in data 30 dicembre
2024, provvedeva a ripresentare la domanda di riconoscimento del titolo estero presso la piattaforma telematica del . Persistendo l'efficacia Controparte_1 dei provvedimenti di esclusione, ha, pertanto, adito il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1. Dichiarare il diritto della parte ricorrente alla permanenza nella GPS di prima fascia per la classe di concorso
ADMM valida per il biennio 2024-2026, ad ogni effetto giuridico ed economico;
2.Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti l'immediato reintegro della parte ricorrente nella GPS di prima fascia per la classe di concorso ADMM, consentendo nel contempo alla stessa parte ricorrente di presentare la domanda di scelta delle sedi, anche oltre i termini ordinari e con modalità alternative a quelle telematiche, ove necessario anche in modalità cartacea o a mezzo pec;
3. Condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, da liquidarsi in corso di causa o in separata sede, derivante dalla revoca dell'individuazione del ricorrente quale avente diritto alla supplenza presso l'Istituto Comprensivo “Marconi-
Oliva” di Locorotondo avvenuta il 30.9.2025, nonché per l'ipotesi in cui la stessa parte ricorrente non ottenga per l'anno scolastico 2025/2026 supplenze per effetto della illegittima esclusione dalle GPS”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si è costituito ritualmente in giudizio il convenuto, eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e deducendo che l'errore procedimentale imputabile al ricorrente ha giustificato
Pag. 2 di 8 l'esclusione dalle graduatorie. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che la normativa vigente imponeva la presentazione della domanda di riconoscimento all'amministrazione competente e che la mancata osservanza di tale requisito comportava l'impossibilità di permanere nelle GPS.
Con ordinanza datata 25/8/2025 veniva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto del requisito del periculum in mora.
All'udienza odierna, fissata per la discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione in giudizio in capo all' convenuto, così come stabilito dalla costante Controparte_3 giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372).
Nel merito si osserva che, dalla documentazione prodotta in atti e non contestata, risulta che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante conseguito all'estero e che, all'atto della presentazione della domanda di inserimento e di aggiornamento delle GPS, ha dichiarato sia il titolo conseguito sia la presentazione della relativa istanza di riconoscimento. La sola circostanza valorizzata dall' per Controparte_4 disporre l'esclusione consiste nell'avere il ricorrente inizialmente indirizzato l'istanza al piuttosto che al Controparte_5 Controparte_1
.
[...]
Ciò posto, ritiene il Tribunale di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno dell'ordinanza n. 40387/2025, adottata da questo
Tribunale in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi
è motivo di discostarsi.
L'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. n. 88/2024, che disciplina la formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/2026, stabilisce espressamente che “… qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_1
Pag. 3 di 8 riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”.
Tanto premesso, deve ritenersi che parte ricorrente non sia incorsa nell'ipotesi di esclusione di cui all'art. 7, comma 12, O.M. n. 88/2024, posto che, così come emerge dalla documentazione allegata in atti, la stessa è in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero; ha presentato tempestivamente la domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie e ha allegato la domanda di riconoscimento del titolo estero;
pertanto, deve ritenersi che l'istante abbia rispettato nel complesso tutte le prescrizioni contenute nel richiamato art. 7, comma 4, lett. e) della richiamata O.M.
L'errore procedimentale imputato al ricorrente integra, dunque, una mera presentazione dell'istanza ad un'amministrazione incompetente, evenienza che l'ordinamento non sanziona con la decadenza dal diritto, ma che, al contrario, deve essere risolta secondo i principi di buon andamento e leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni in virtù del quale “Costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che
l'amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto
d'istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente…” (Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2009, n. 4773; TAR Marche, sez. I, 4 aprile 2013, n. 269). Né può ritenersi che il privato sia onerato di una perfetta conoscenza delle articolazioni interne dell'amministrazione, con conseguente imposizione di un onere di riproposizione dell'istanza; tale principio affermato dalla giurisprudenza trova la sua applicazione anche in materia di accesso agli atti amministrativi: “Costituisce espressione di un principio generale la regola secondo cui, qualora la richiesta di accesso sia presentata ad Amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, essa è dalla stessa Amministrazione immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato; regola che vale, a più forte ragione, quando l'istanza sia stata presentata ad ufficio incompetente nell'ambito della stessa P.A… tale principio
Pag. 4 di 8 deve ritenersi in linea con i precetti costituzionali, con i principi generali dell'ordinamento e con le specifiche previsioni tese a garantire pubblicità e trasparenza, snellezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e nei rapporti fra amministratori e amministrati. Sicché, tenuto anche conto del fatto che il cittadino non è tenuto a conoscere perfettamente le regole di riparto interno di competenze tra uffici della stessa Amministrazione, la produzione dell'istanza ad un diverso ufficio può solo giustificare un breve ritardo temporaneo nel provvedere da parte dell'Amministrazione in ragione dei tempi di trasmissione dell'istanza all'ufficio competente al rilascio, ma non un aggravamento del procedimento imponendosi un onere di riproposizione dell'istanza” (cfr. TAR Roma, Lazio, sez. II, 3/12/2024, n.
21725).
In tale quadro, l'esclusione dalle graduatorie disposta nei confronti del ricorrente si rivela ingiustificata, avendo egli rispettato i requisiti sostanziali previsti dall'ordinanza ministeriale.
Ne discende che i provvedimenti impugnati devono essere disapplicati, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla permanenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia, classe di concorso ADMM, per il biennio 2024/2026, con ogni effetto giuridico ed economico derivante.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla revoca dell'individuazione del ricorrente quale avente diritto alla supplenza presso l'Istituto
Comprensivo “Marconi -Oliva” di Locorotondo avvenuta in data 30/9/2025, si osserva quanto segue.
Il Tribunale rileva che, in data 11/9/2024, il ricorrente era stato individuato dall'
[...]
di Bari quale destinatario della proposta di contratto individuale Controparte_4 di lavoro “in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche” per n.
18 ore settimanali (cfr. all. n. 5 ricorso), sebbene con decreto di esclusione n. 37572 del
30/9/2024 il contratto veniva risolto in data 30/9/2024 (cfr. all.n.6 ricorso); nel prosieguo dell'a.s. 2024/2025, il ricorrente stipulava solo una supplenza breve dal
14/2/2025 al 6/6/2025 per n. 9 ore di servizio settimanali, così come emerge dallo stato matricolare acquisito in atti (cfr. all.n. 8 ricorso).
Pag. 5 di 8 Tanto premesso, alla luce dell'illegittimità delle determinazioni della parte datoriale, giova richiamare il principio di diritto in virtù del quale, qualora dall'atto illegittimo adottato dalla P.A. sia derivata, quale conseguenza diretta, la lesione del diritto soggettivo alla tempestiva assunzione, il lavoratore non può avanzare pretese retributive che presuppongono l'intervenuta instaurazione di un rapporto di lavoro sinallagmatico, ma può invece agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e domandare, a tale titolo, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni, ossia il lucro cessante, sempre che risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o che abbia lavorato a condizioni deteriori (cfr. Cass. n. 16665/2020; in termini, cfr. Cass.
n. 25225/2020; Cass. 9193/2018; Cass. n. 1492/2018)
Ne discende che il dipendente può agire, a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza determinato in base al mancato guadagno da perdita delle retribuzioni maturate e non percepite calcolate per i seguenti periodi: dal 30/9/2024 al 13/2/2025 per n. 18 ore di servizio settimanali, dal 14/2/2025 al 6/6/2025 per le restanti n. 9 ore di servizio settimanali, e dal 7/6/2025 al 30/6/2025 per n. 18 ore settimanali, vale a dire, fin dal momento in cui è stata accertata la mancata stipulazione del contratto fino al termine delle attività didattiche, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, come nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.
L'Amministrazione convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della esclusione dalle graduatorie sino alla scadenza del contratto, sulla scorta della retribuzione lorda mensile percepita dal medesimo.
La domanda attorea deve essere, pertanto, integralmente accolta.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite - che devono essere liquidate anche con riferimento alla fase cautelare nell'ambito della quale il ricorso è stato disatteso - si reputa equo disporre la compensazione delle stesse nella misura della metà e di porre la restante parte a carico della parte resistente, con distrazione.
Inoltre, in ordine alla invocata maggiorazione fino al 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014, per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti
Pag. 6 di 8 depositati in via telematica, osserva il Tribunale che l'art. 4, comma 1 bis cit., aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022, afferma che il compenso, determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1, è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Orbene, deve ritenersi che sia indubbia la spettanza in favore del procuratore di parte ricorrente di tale aumento.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/7/2025 da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del pro tempore e dell Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Dirigente pro tempore, ogni diversa Controparte_3 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati in ricorso, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a permanere nelle GPS di prima fascia per la classe di concorso ADMM valida per il biennio 2024/2026, ad ogni effetto giuridico ed economico, con ogni consequenziale provvedimento da adottarsi da parte del convenuto;
CP_1
- condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento CP_1 del danno, in favore del ricorrente, in misura pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dal giorno della sua esclusione dalle graduatorie sino alla scadenza del contratto pari a 18 ore settimanali, detratto quanto percepito nel corso del periodo dal 14/2/2025 al 6/6/2025;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e pone la restante parte a carico della parte resistente che liquida in € 1.500,00, oltre alla maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge, con distrazione.
Pag. 7 di 8 Bari, 8/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10591/2025 R.G., chiamata all'udienza dell'8/10/2025, promossa da:
- , rappresentato e difeso dall'avv. M. Ursini Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del tempore ed Controparte_1 CP_2
, in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
Resistente
Oggetto: accertamento del diritto alla permanenza nelle GPS I fascia – classe ADMM
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale ricorso ex art. 700 c.p.c., depositati in data
24/7/2025, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, ha adito il Tribunale di Bari, chiedendo che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla permanenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima fascia per la classe di concorso
ADMM – sostegno nella scuola secondaria di primo grado – relative al biennio
2024/2026, con ogni conseguenza giuridica ed economica.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha esposto di aver conseguito all'estero un titolo di specializzazione in sostegno didattico e di aver presentato, in data 10 giugno
2024, domanda di aggiornamento ed inserimento nelle GPS, dichiarando il possesso del titolo e l'avvenuta presentazione della relativa istanza di riconoscimento in Italia. In seguito a tale domanda, il sistema informatico ministeriale aveva regolarmente convalidato l'inserimento ed il ricorrente aveva ottenuto l'assegnazione di una supplenza a tempo determinato presso l'Istituto Comprensivo “Marconi–Oliva” di
Locorotondo, con contratto fino al termine delle attività didattiche.
Successivamente, a seguito di verifiche disposte dall'amministrazione, il Dirigente dell' con decreto n. 37572 del 30 settembre 2024, Controparte_4 disponeva l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria, posto che l'istanza di riconoscimento del titolo era stata indirizzata al Controparte_5
e non al , con la conseguenza che veniva
[...] Controparte_1 ritenuto insussistente il titolo di accesso;
con contestuale provvedimento veniva disposta anche la revoca del contratto a tempo determinato già stipulato.
Ritenuta l'illegittimità delle determinazioni dell' parte ricorrente CP_6 presentava le proprie contestazioni, giusta pec del 4/10/2024 e, in data 30 dicembre
2024, provvedeva a ripresentare la domanda di riconoscimento del titolo estero presso la piattaforma telematica del . Persistendo l'efficacia Controparte_1 dei provvedimenti di esclusione, ha, pertanto, adito il Tribunale di Bari, sezione Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1. Dichiarare il diritto della parte ricorrente alla permanenza nella GPS di prima fascia per la classe di concorso
ADMM valida per il biennio 2024-2026, ad ogni effetto giuridico ed economico;
2.Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti l'immediato reintegro della parte ricorrente nella GPS di prima fascia per la classe di concorso ADMM, consentendo nel contempo alla stessa parte ricorrente di presentare la domanda di scelta delle sedi, anche oltre i termini ordinari e con modalità alternative a quelle telematiche, ove necessario anche in modalità cartacea o a mezzo pec;
3. Condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, da liquidarsi in corso di causa o in separata sede, derivante dalla revoca dell'individuazione del ricorrente quale avente diritto alla supplenza presso l'Istituto Comprensivo “Marconi-
Oliva” di Locorotondo avvenuta il 30.9.2025, nonché per l'ipotesi in cui la stessa parte ricorrente non ottenga per l'anno scolastico 2025/2026 supplenze per effetto della illegittima esclusione dalle GPS”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
Si è costituito ritualmente in giudizio il convenuto, eccependo in via CP_1 preliminare l'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e deducendo che l'errore procedimentale imputabile al ricorrente ha giustificato
Pag. 2 di 8 l'esclusione dalle graduatorie. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che la normativa vigente imponeva la presentazione della domanda di riconoscimento all'amministrazione competente e che la mancata osservanza di tale requisito comportava l'impossibilità di permanere nelle GPS.
Con ordinanza datata 25/8/2025 veniva rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto del requisito del periculum in mora.
All'udienza odierna, fissata per la discussione, la causa è stata decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso è fondato e merita di trovare accoglimento.
Deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione in giudizio in capo all' convenuto, così come stabilito dalla costante Controparte_3 giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 7 ottobre 1997, n. 9742; più di recente, Cass., sez. lav., 21 marzo 2011, n. 6372).
Nel merito si osserva che, dalla documentazione prodotta in atti e non contestata, risulta che il ricorrente è in possesso di un titolo abilitante conseguito all'estero e che, all'atto della presentazione della domanda di inserimento e di aggiornamento delle GPS, ha dichiarato sia il titolo conseguito sia la presentazione della relativa istanza di riconoscimento. La sola circostanza valorizzata dall' per Controparte_4 disporre l'esclusione consiste nell'avere il ricorrente inizialmente indirizzato l'istanza al piuttosto che al Controparte_5 Controparte_1
.
[...]
Ciò posto, ritiene il Tribunale di richiamare, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le motivazioni poste a sostegno dell'ordinanza n. 40387/2025, adottata da questo
Tribunale in una fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio, da cui non vi
è motivo di discostarsi.
L'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. n. 88/2024, che disciplina la formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per il biennio 2024/2026, stabilisce espressamente che “… qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal , devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di CP_1
Pag. 3 di 8 riconoscimento del titolo medesimo;
qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo”.
Tanto premesso, deve ritenersi che parte ricorrente non sia incorsa nell'ipotesi di esclusione di cui all'art. 7, comma 12, O.M. n. 88/2024, posto che, così come emerge dalla documentazione allegata in atti, la stessa è in possesso del titolo di abilitazione conseguito all'estero; ha presentato tempestivamente la domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie e ha allegato la domanda di riconoscimento del titolo estero;
pertanto, deve ritenersi che l'istante abbia rispettato nel complesso tutte le prescrizioni contenute nel richiamato art. 7, comma 4, lett. e) della richiamata O.M.
L'errore procedimentale imputato al ricorrente integra, dunque, una mera presentazione dell'istanza ad un'amministrazione incompetente, evenienza che l'ordinamento non sanziona con la decadenza dal diritto, ma che, al contrario, deve essere risolta secondo i principi di buon andamento e leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni in virtù del quale “Costituisce principio generale del vigente procedimento amministrativo che
l'amministrazione, ove non si ritenga competente ad evadere la pratica oggetto
d'istanza di un cittadino, è tenuta ad inviarla all'ufficio competente, tenendo informato di ciò il richiedente…” (Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2009, n. 4773; TAR Marche, sez. I, 4 aprile 2013, n. 269). Né può ritenersi che il privato sia onerato di una perfetta conoscenza delle articolazioni interne dell'amministrazione, con conseguente imposizione di un onere di riproposizione dell'istanza; tale principio affermato dalla giurisprudenza trova la sua applicazione anche in materia di accesso agli atti amministrativi: “Costituisce espressione di un principio generale la regola secondo cui, qualora la richiesta di accesso sia presentata ad Amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, essa è dalla stessa Amministrazione immediatamente trasmessa a quella competente e di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato; regola che vale, a più forte ragione, quando l'istanza sia stata presentata ad ufficio incompetente nell'ambito della stessa P.A… tale principio
Pag. 4 di 8 deve ritenersi in linea con i precetti costituzionali, con i principi generali dell'ordinamento e con le specifiche previsioni tese a garantire pubblicità e trasparenza, snellezza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa e nei rapporti fra amministratori e amministrati. Sicché, tenuto anche conto del fatto che il cittadino non è tenuto a conoscere perfettamente le regole di riparto interno di competenze tra uffici della stessa Amministrazione, la produzione dell'istanza ad un diverso ufficio può solo giustificare un breve ritardo temporaneo nel provvedere da parte dell'Amministrazione in ragione dei tempi di trasmissione dell'istanza all'ufficio competente al rilascio, ma non un aggravamento del procedimento imponendosi un onere di riproposizione dell'istanza” (cfr. TAR Roma, Lazio, sez. II, 3/12/2024, n.
21725).
In tale quadro, l'esclusione dalle graduatorie disposta nei confronti del ricorrente si rivela ingiustificata, avendo egli rispettato i requisiti sostanziali previsti dall'ordinanza ministeriale.
Ne discende che i provvedimenti impugnati devono essere disapplicati, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente alla permanenza nelle graduatorie provinciali per le supplenze di I fascia, classe di concorso ADMM, per il biennio 2024/2026, con ogni effetto giuridico ed economico derivante.
In ordine alla richiesta di risarcimento del danno derivante dalla revoca dell'individuazione del ricorrente quale avente diritto alla supplenza presso l'Istituto
Comprensivo “Marconi -Oliva” di Locorotondo avvenuta in data 30/9/2025, si osserva quanto segue.
Il Tribunale rileva che, in data 11/9/2024, il ricorrente era stato individuato dall'
[...]
di Bari quale destinatario della proposta di contratto individuale Controparte_4 di lavoro “in qualità di docente supplente fino al termine delle attività didattiche” per n.
18 ore settimanali (cfr. all. n. 5 ricorso), sebbene con decreto di esclusione n. 37572 del
30/9/2024 il contratto veniva risolto in data 30/9/2024 (cfr. all.n.6 ricorso); nel prosieguo dell'a.s. 2024/2025, il ricorrente stipulava solo una supplenza breve dal
14/2/2025 al 6/6/2025 per n. 9 ore di servizio settimanali, così come emerge dallo stato matricolare acquisito in atti (cfr. all.n. 8 ricorso).
Pag. 5 di 8 Tanto premesso, alla luce dell'illegittimità delle determinazioni della parte datoriale, giova richiamare il principio di diritto in virtù del quale, qualora dall'atto illegittimo adottato dalla P.A. sia derivata, quale conseguenza diretta, la lesione del diritto soggettivo alla tempestiva assunzione, il lavoratore non può avanzare pretese retributive che presuppongono l'intervenuta instaurazione di un rapporto di lavoro sinallagmatico, ma può invece agire per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. e domandare, a tale titolo, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni, ossia il lucro cessante, sempre che risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o che abbia lavorato a condizioni deteriori (cfr. Cass. n. 16665/2020; in termini, cfr. Cass.
n. 25225/2020; Cass. 9193/2018; Cass. n. 1492/2018)
Ne discende che il dipendente può agire, a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza determinato in base al mancato guadagno da perdita delle retribuzioni maturate e non percepite calcolate per i seguenti periodi: dal 30/9/2024 al 13/2/2025 per n. 18 ore di servizio settimanali, dal 14/2/2025 al 6/6/2025 per le restanti n. 9 ore di servizio settimanali, e dal 7/6/2025 al 30/6/2025 per n. 18 ore settimanali, vale a dire, fin dal momento in cui è stata accertata la mancata stipulazione del contratto fino al termine delle attività didattiche, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, come nella fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione nel periodo di ritardo nell'assunzione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.
L'Amministrazione convenuta deve essere, pertanto, condannata al pagamento del risarcimento del danno pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della esclusione dalle graduatorie sino alla scadenza del contratto, sulla scorta della retribuzione lorda mensile percepita dal medesimo.
La domanda attorea deve essere, pertanto, integralmente accolta.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite - che devono essere liquidate anche con riferimento alla fase cautelare nell'ambito della quale il ricorso è stato disatteso - si reputa equo disporre la compensazione delle stesse nella misura della metà e di porre la restante parte a carico della parte resistente, con distrazione.
Inoltre, in ordine alla invocata maggiorazione fino al 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis D.M. n. 55/2014, per l'adozione di modalità informatiche di redazione degli atti
Pag. 6 di 8 depositati in via telematica, osserva il Tribunale che l'art. 4, comma 1 bis cit., aggiornato a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n. 147/2022, afferma che il compenso, determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1, è ulteriormente aumentato fino al 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto.
Orbene, deve ritenersi che sia indubbia la spettanza in favore del procuratore di parte ricorrente di tale aumento.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/7/2025 da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del pro tempore e dell Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona del Dirigente pro tempore, ogni diversa Controparte_3 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati in ricorso, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a permanere nelle GPS di prima fascia per la classe di concorso ADMM valida per il biennio 2024/2026, ad ogni effetto giuridico ed economico, con ogni consequenziale provvedimento da adottarsi da parte del convenuto;
CP_1
- condanna il convenuto, in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento CP_1 del danno, in favore del ricorrente, in misura pari alle retribuzioni che gli sarebbero spettate dal giorno della sua esclusione dalle graduatorie sino alla scadenza del contratto pari a 18 ore settimanali, detratto quanto percepito nel corso del periodo dal 14/2/2025 al 6/6/2025;
- compensa le spese di lite nella misura della metà e pone la restante parte a carico della parte resistente che liquida in € 1.500,00, oltre alla maggiorazione del 30% ex art. 4, comma 1 bis, D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese generali 15%, iva e cap come per legge, con distrazione.
Pag. 7 di 8 Bari, 8/10/2025
Il Giudice
Dott.ssa Emanuela Foggetti
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