Decreto cautelare 21 marzo 2022
Ordinanza cautelare 8 aprile 2022
Sentenza 2 febbraio 2023
Ordinanza cautelare 31 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, decreto cautelare 21/03/2022, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/03/2022
N. 00307/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2022, proposto da
Carafa Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardo', non costituito in giudizio;
nei confronti
AR RT, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
• dell'Ordinanza n. 15 del 14.01.2022, emanata dalla Citta di Nardò, Area Funzionale 4, a firma del Dirigente Ing. Nicola D'Alessandro, notificata in data 18.01.2022, con la quale viene disposto l'annullamento parziale del Permesso di Costruire n. 502/2020 assentito per l'intervento edilizio di ristrutturazione ed ampliamento sull'immobile sito in Nardò via Napoli n. 15, distinto in catasto al foglio 1107 particella 140 sub 1, ora foglio 107 particella 2297 subalterni vari, rilasciato in favore di “Gruppo C&C Immobiliare srl”, oggi Carafa Group srl, relativamente alle previsioni progettuali che comportano, nella parte retrostante, la realizzazione di corpi edilizi in violazione dell'art. 905 cc e dell'art. 9 del DM n. 1444/68 ovvero con riferimento alla porzione a piano terra realizzata in sostituzione del preesistente vano con altezza ridotta (pari a circa ml 2.20) in quanto attualmente posto ad una distanza, misurata in verticale, inferiore a ml 3.00 rispetto alla soglia della finestra esistente sull'unità a piano primo della confinante proprietà … nonché con riferimento ai volumi edilizi realizzati in ampliamento ed in sopraelevazione al piano primo e superiori che, provvisti di proprie aperture, risultano posti ad una distanza inferiore a ml 10 rispetto alla medesima finestra della predetta proprietà …
e per l'effetto viene ordinata la demolizione degli interventi di ristrutturazione e di ampliamento mediante sopraelevazione che risultano in contrasto con l'art. 905 cc e dell'art. 9 del DM 1444/68.
• della nota Protocollo n. 0009491 del 11.02.2022 di rigetto dell'istanza di revoca in autotutela dell'ordinanza n. 15/2022;
• di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Considerato che, anche a prescindere dal mancato rituale deposito a tutt’oggi della prova di notificazione del ricorso e dell’istanza di cautela monocratica all’Amministrazione comunale di Nardò, difettano comunque i presupposti per concedere tutela ex art. 56 c.p.a., atteso che il termine finale per la demolizione, fissato in giorni novanta dalla data di notificazione del provvedimento impugnato (18/1/2022), risulta temporalmente compatibile con gli ordinari termini della tutela cautelare in sede collegiale.
P.Q.M.
Respinge l’istanza.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 aprile 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 21 marzo 2022.
| Il Presidente |
| Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO