Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: TA UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3915 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 8.7.2024 tra
(cod. fisc. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc. ) E (cod. fisc. CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Lisippo n. 33, presso C.F._3 lo studio dell'avv. Massimo Guerrini, che li rappresenta e difende per procure alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. fisc. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del curatore fallimentare, dott. elettivamente Persona_1 domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 88, presso lo studio dell'avv. Daniele De Bonis, che lo rappresenta e difende per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, giusta autorizzazione del g.d. ex art. 25, n. 6 l.fall. del 17.7.2022, in atti;
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
-appellato-
OGGETTO: causa di responsabilità verso organi amministrativi e di controllo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
3. In via subordinata, riformare l'impugnata sentenza nel senso di attribuire la responsabilità esclusivamente all'amministratore Sig. e, Parte_3 per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della sola minor somma di
€. 127.758,46 (credito erariale) o nella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
4. In via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di ad- debito a tutti e tre gli appellanti della responsabilità ex art. 2486 c.c., rifor- mare l'impugnata sentenza, graduando la stessa in virtù del contributo effet- tivamente apportato (che sarà accertato in corso di giudizio) dai singoli am- ministratori.”; per : “(…) In via principale: Controparte_1
-rigettare l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto con- fermare la sentenza di primo grado.
In ogni caso:
- con condanna dell'appellante alla refusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, compresi quelli relativi alla fase cautelare, oltre rimborso forfetario, IVA e C.P.A. come per legge, in favore dell'Erario.
- e con liquidazione del compenso in favore dello scrivente difensore, richie- sto come da separata istanza, essendo la procedura ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 25.9.2020, il Parte_4 ha citato innanzi al Tribunale di Roma – Sezione Specializzata
[...] in Materia di e ammi- Controparte_2 Parte_2 Parte_3 nistratori della (dichiarata fallita con sentenza n. Controparte_1
888/2019 emessa dal Tribunale di Roma il 5.12.2019), proponendo nei loro confronti azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146, co. 2, lett. a), l.fall. (nel testo applicabile ratione temporis), dunque chiedendo di “ Accertare e dichiarare la responsabilità dei sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_5
[...
[...] , quali amministratori della societ ora in fallimento
[...] Controparte_1
e per l'effetto condannarli in solido tra loro o comunque sulla base della graduazione delle diverse responsabilità, al risarcimento dei danni subiti dal che si quantificano in Euro 673.384,54 o alla somma maggiore CP_1
o minore che verrà accertata in corso di causa, o, comunque che riterrà di giustizia, anche in via equitativa, oltre interesse al tasso legale fino al mo- mento dell'introduzione della domanda cautelare ed ex art.1284, comma 4, c.c. fino al soddisfo e oltre ancora alla rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo”. In particolare, premesso come il Tribunale di Roma, con ordinanza cautelare del 1°.8.2020 – confermata dal Collegio, in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., con ordinanza del 10.11.2020 – avesse accolto il ri- corso ex art. 671 c.p.c. proposto dal curatore fallimentare, e disposto il se- questro conservativo di tutti i beni appartenenti agli amministratori, ha alle- gato che dall'esame della documentazione contabile della società fallita il curatore ha riscontrato la sussistenza di notevoli irregolarità poste in essere dagli amministratori, e in particolare che a fare data dal 2008 fino alla di- chiarazione di fallimento in data 5.12.2019, hanno omesso di riportare nei bilanci societari i debiti accumulatesi negli anni e, quindi di adottare i prov- vedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c., e segnatamente:
(i) nell'anno 2008 i debiti nei confronti dell'Erario erano risultati di importo tale da azzerare il capitale sociale (in particolare, nel bilancio relativo all'eser- cizio 2008 il patrimonio netto viene indicato positivo per € 17.780,00, men- tre detratto il debito in questione, pari a € 36.515,43, è negativo per €
18.735,43), aumentando negli anni successivi, senza che venisse rilevata la conseguente sussistenza di una causa di scioglimento della società;
(ii) gli amministratori avevano omesso di curare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili a fare data dall'anno 2015, così dissipando l'intero attivo risultante dall'ultimo bilancio del 2015, per complessivi € 425.248,00;
(iv) fino al 2015 i bilanci sociali avevano registrato un patrimonio netto ne- gativo (senza che, peraltro, vi fosse stata la contabilizzazione di interessi e sanzioni per i predetti debiti erariali);
(v) attesa l'omessa e irregolare tenuta delle scritture contabili, le condotte contestate hanno arrecato alla società un pregiudizio quantificabile in misura
3 pari al passivo fallimentare (€ 673.385,54) o quanto meno alla sommatoria delle singole voci di danno imputabili alla mala gestio degli amministratori (pari a € 577.271,46).
Si sono costituiti nel giudizio di primo grado e Parte_1 Parte_2
che hanno contestato la sussistenza degli inadempimenti da Parte_3 parte degli stessi, quali amministratori della società fallita, dedotti dalla
[...]
nell'agire nei loro confronti e hanno concluso per il rigetto delle do- Pt_6 mande proposte nei loro confronti.
La causa è stata istruita esclusivamente mediante deposito di documenta- zione.
Con sentenza n. 7968/2022 emessa il 20.5.2022 il Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha condannato Parte_1
e in solido tra loro, a pagare al Parte_2 Parte_3 [...] la somma di € 694.255,45, già attualizzata alla data Controparte_1 di tale decisione, oltre interessi (senza alcuna specificazione della misura de- gli stessi, ma dovendosi ritenere al tasso legale) dalla data di deposito della sentenza fino al saldo.
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto i motivi ripor- Parte_7 Parte_2 Parte_3 tati di seguito e hanno concluso come in epigrafe, chiedendo altresì la so- spensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la quale è stata rigettata con ordinanza assunta in data 20.6.2023.
Si è costituito nel presente grado di giudizio il Controparte_1
il quale ha contestato la fondatezza degli assunti degli appellanti e ha
[...] concluso per il rigetto dell'impugnazione.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla Curatela.
L'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile al presente giudizio ratione temporis, dopo l'affermazione per cui “L'appello deve essere motivato”, precisa che
“La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la 4 violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione normativa deve essere interpretata nel senso che l'impu- gnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. Cass. civ., SS.UU., ord. 13.12.2022, n. 36481; Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 30.5.2018, n. 13535; Cass. civ., SS.UU. 16.11.2017, n. 27199).
Ciò osservato, nel caso in esame parte appellante ha rispettato quanto pre- scritto dall'art. 342 c.p.c. Anche solo dalla sintesi dei motivi di appello, ri- portata di seguito, è possibile evincere chiaramente quali siano le parti della sentenza censurate, le specifiche ragioni poste a base delle censure svolte e l'incidenza dei vizi denunciati sulla decisione. Come ha chiarito la Suprema Corte, l'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto, anche in assenza di una formalistica enunciazione, qualora le argomentazioni con- trapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico (cfr. Cass. civ., Sez. III, 18.9.2015,
n. 18307).
3. Con il primo motivo di appello si deduce l'erroneità della decisione impu- gnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che gli ammini- stratori fossero responsabili per mala gestio non avendo adottato i provve- dimenti previsti dall'art. 2482-ter c.c., peraltro violando il dettato di cui all'art. 2424-bis, co. 3, c.c. nel non esporre una passività nei bilanci sociali, a partire da quello relativo all'esercizio 2008. In particolare, gli appellanti deducono che il debito erariale appariva assolutamente indeterminato, in quanto riferito ad un avviso di accertamento “che poteva essere impugnato ovvero oggetto di definizione concordata”, sicché “bene agì il Sig. a Pt_1 non inserire tale voce [il debito erariale a titolo di interessi e sanzioni] all'in- terno del bilancio 2008”, anche considerando che questi “ha tentato di por- tare avanti l'attività imprenditoriale da lui intrapresa e di tutelare i dipen- denti, fornitori e istituti di credito”.
Il motivo è privo di pregio.
3.1. Non erra parte appellante laddove deduce che, per approfondire la que- stione relativa ai debiti da inserire in bilancio, occorre avere riguardo a tutto
5 il panorama normativo di riferimento, comprensivo delle indicazioni dei “più importanti Organismi di Consulenza Nazionali ed internazionali”. Al con- tempo, però, è proprio facendo ricorso alle indicazioni in materia di reda- zione del bilancio fornite dagli organismi contabili nazionali e internazionali che si deve ritenere come non meriti censura la decisione impugnata laddove ha ritenuto che la condotta di mala gestio degli amministratori si sia realiz- zata non dando (e non solo sia consistita nel non dare) evidenza contabile, segnatamente nei bilanci sociali a partire dal 2008, al debito della
[...] nei confronti dell'Erario indicato dalla Curatela nell'introdurre il CP_1 giudizio di primo grado.
Ai sensi dell'art. 2424-bis, co, 3, c.c., “Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”. L'elemento che accomuna l'iscrizione in bilancio degli accantonamenti in fondi oneri e fondi rischi, dunque, è la natura determinata dei debiti, mentre la principale diffe- renza tra i due accantonamenti è rappresentata dal fatto che, mentre per i
Fondi oneri il componente negativo di reddito sarà certamente sostenuto, nel caso di fondi rischi il rischio specifico verrà probabilmente sostenuto.
Sono esempi di scuola di “fondi per rischi” proprio quei fondi per imposte e tasse, per i quali sussiste un debito di esistenza potenziale da valutare alla data di chiusura del bilancio.
Secondo parte appellante, tuttavia, una valutazione sarebbe stata compiuta dagli amministratori e avrebbe determinato, nel caso in esame, una mancata evidenziazione nel bilancio di esercizio al 31.12.2008 di un debito per san- zioni e interessi pari a € 36.515,43. In particolare, gli odierni appellanti so- stengono che il debito erariale per sanzioni e interessi, avendo natura incerta sia sull'an che sul quantum, quindi essendo “remoto”, non doveva essere appostato in bilancio.
Al fine di stabilire che cosa si indichi con l'espressione “debito remoto”, e quindi valutare se, nel caso di specie, il debito della sopra Controparte_1 riportato fosse davvero da considerarsi remoto, come affermato dagli appel- lanti, o al contrario se fosse da considerarsi probabile o possibile, assume- rebbero rilievo – secondo quanto dedotto da Parte_1 Parte_2
6 e con il motivo di appello in esame – le indicazioni fornite Parte_3 dagli Organismi di Consulenza nazionali ed internazionali.
3.2. Secondo il paragrafo 5-OIC 31, “I fondi per rischi rappresentano passi- vità di natura determinata ad esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito di- pende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro”. Al paragrafo 10 del medesimo principio contabile si precisa che “Le passività potenziali rap- presentano passività connesse a 'potenzialità', cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in fu- turo”.
Per “potenzialità” si intende, secondo il paragrafo 9-OIC 31, “una situazione, una condizione o una fattispecie esistente alla data del bilancio, caratteriz- zate da uno stato d'incertezza, che al verificarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita (passività potenziale), ovvero in un utile (attività potenziale)”.
A tal riguardo, il paragrafo 12 distingue, poi, il caso di “evento probabile”, da quello di “evento possibile” o “evento remoto”. Segnatamente, l'evento è
“probabile” qualora il suo accadimento sia ritenuto verosimile, quindi con- cretizzabile. In buona sostanza, si tratta di passività esistenti, ma con esito incerto che si risolveranno in futuro. L'evento è “possibile”, invece, quando la passività, seppur legata ad eventi futuri, si caratterizza per un'esistenza probabile scarsamente definibile, tale da rendere non “verosimile” che l'evento posso produrre una perdita. Infine, l'evento è “remoto” quando la probabilità che la perdita si possa concretizzare è considerata evento ecce- zionale.
3.3. Alla luce di quanto si è detto sopra, è evidente che nel caso di specie il pagamento del credito a titolo di interessi e sanzioni, non appostato nei bilanci della dall'esercizio 2008 a quello 2015, non co- Parte_8 stituiva affatto un evento remoto, vale a dire che la concretizzazione dello stesso potesse essere valutata dagli amministratori come eccezionale.
Infatti, anche a non voler ammettere che il debito fosse da iscriversi al Fondo
Oneri, come dedotto dalla Curatela, il medesimo doveva comunque essere iscritto al Fondo Rischi in termini di passività potenziale, quantomeno in
7 qualità di evento possibile. Ciò in quanto, in occasione del ricevimento di un accertamento fiscale con richiesta di imposte, sanzioni e interessi, la società può sicuramente optare per l'impugnazione dell'atto e l'instaurazione del contenzioso fiscale – di cui, però, nel caso in esame non esiste alcuna prova in atti – ma non senza accantonare in un apposito Fondo per imposte il relativo debito. In base ai principi contabili sopra riportati, e – si ripete – invocati proprio da parte appellante, infatti, si tratta in ogni caso di un debito potenziale verso l'Erario, che è appunto potenziale in attesa dell'esito della decisione (che – si ripete – nel caso in esame non è provato dagli odierni appellanti dovesse sopraggiungere), divenendo debito certo soltanto in caso di rigetto del ricorso.
In altri termini, l'assenza di un provvedimento giudiziale di accertamento de- finitivo del debito tributario, qualora lo stesso debba sopravvenire, non esclude la necessità dell'appostamento di un fondo rischi: infatti, l'inadempi- mento delle obbligazioni fiscali, verificatosi peraltro nel corso di più anni, rende opportuna la costituzione di un fondo per le sanzioni dovute ai sensi del principio OIC 31, oltre che del co. 3 dell'art.2424-bis c.c., il quale si riferisce ai debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, a cui
– come si è detto – deve essere ricondotto quello non appostato dagli odierni appellanti.
3.4. Inoltre, non assume alcun rilievo la circostanza che l'Amministrazione finanziaria abbia acconsentito, con comunicazione del 10.2.2011 (v. doc. n. 1 del fascicolo dell'appellante - primo grado di giudizio), alla rateizzazione del relativo debito.
In primo luogo, l'istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo risulta proposta dalla società fallita soltanto in data 1°.12.2010, quindi due anni dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società (come si è detto sopra), e quindi non inciderebbe sulla dedotta condotta di mala gestio degli odierni appellanti. In secondo luogo, perché – come risulta dagli estratti di ruolo sulla scorta dei quali l'allora ha chiesto l'ammissione Controparte_3 allo stato passivo del depositati dalla CP_1 Controparte_1
Curatela nell'ambito del procedimento cautelare (v. doc. n. 6 del fascicolo di parte appellata – procedimento cautelare – primo grado di giudizio) – il de- bito non venne estinto negli anni successivi, risultando versati appena €
8 3.889,00 a fronte di un piano di rientro sottoscritto nel 2011 per € 76.762,53.
Soprattutto, e da ultimo, la presenza di un accordo tra le parti indica chiara- mente che il debito in questione non fosse affatto contestato. E ciò con ogni conseguenza in termini di appostazione in bilancio, nell'esercizio 2008 e fino a quello 2010, in ragione di quanto si è detto sopra, ma anche in quelli successivi, seppure con tutti gli accorgimenti contabili conseguenti alla pro- grammata estinzione dello stesso in un determinato periodo di tempo, sem- pre che fossero state rispettate – e non sono state rispettate, come si è detto
– le scadenze per il pagamento delle rate.
Ad ogni modo, e in via invero del tutto assorbente sulla dedotta insussi- stenza della contestata violazione dell'art. 2424-bis, co. 3, c.c., in materia vale il principio di prudenza, il quale stabilisce che “la valutazione delle voci secondo prudenza comporta la ragionevole cautela nelle stime in condizioni di incertezza” (OIC 11). Il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili e avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche co- genti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della de- liberazione assembleare con cui è stato approvato, poiché le scelte operate dai redattori, nel fornire la rappresentazione contabile dell'elemento consi- derato, sono sempre sindacabili, salvo che non siano riconducibili all'ambito proprio delle scelte insindacabili di gestione (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 15.3.2023, n. 7433).
3.5. Quanto, poi, agli sforzi che sarebbero stati compiuti da Parte_3
“che ha tentato in totale buona fede di portare avanti l'attività imprendito- riale”, in buona sostanza tale amministratore ammettere le condotte conte- stategli dal curatore fallimentare nel proporre l'azione di responsabilità (an- che) nei suoi confronti, riconoscendo non solo di avere omesso l'iscrizione in bilancio del debito erariale di cui si è detto (circostanza che, invero, non è contestata dagli appellanti, i quali deducono semmai la correttezza di tale operato da un punto di vista contabile, come si è detto sopra), così
9 omettendo di rilevare la causa di scioglimento (che, di contro, non sarebbe sussistita, almeno nel 2008, qualora il debito erariale non avrebbe dovuto trovare appostazione in bilancio), sia di avere proseguito l'attività imprendi- toriale – seppure nella speranza di una ripresa economica – con conseguente progressivo peggioramento della condizione patrimoniale e finanziaria della società.
Ad ogni buon conto, come ha correttamente osservato la Sezione Specializ- zata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma con la sentenza appellata,
“detto debito, peraltro, non veniva rilevato nel bilancio di esercizio al 31/12/2008, il quale, se rettificato tenendo conto di tale posta passiva, avrebbe dato atto all'integrale erosione del patrimonio netto. In virtù di tale esposizione debitoria sarebbe stato pertanto obbligo degli amministratori non soltanto esporre compiutamente in bilancio il debito erariale per san- zioni ed interessi sino ad allora maturato, ma anche sottoporre tempestiva- mente la conseguente situazione patrimoniale della società all'attenzione dell'assemblea, al fine di poter deliberare lo scioglimento dell'ente”.
In ogni caso, qualora si verifichi – come è accaduto nel caso in esame nell'esercizio 2008 – l'erosione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, gli amministratori, ai sensi dell'art. 2486 c.c., conservano il potere di gestire la società ai fini del perseguimento delle sole finalità di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Sussiste per gli stessi il divieto di intraprendere nuove operazioni soltanto qualora si verifichi una causa di scioglimento della soceità, anche prima e indipendentemente dal fatto che l'assemblea ne prenda o ne abbia preso atto.
Al riguardo, sono da considerarsi nuove operazioni tutti quei rapporti giuri- dici che siano costituiti per il perseguimento di utile sociale e per finalità diverse da quelle di liquidazione della società. E, quindi, considerata la ne- cessità di conservare il patrimonio sociale per la garanzia dei creditori, even- tuali irregolarità nella redazione del bilancio e nella tenuta delle scritture contabili possono rappresentare lo strumento per occultare la causa di scio- glimento prevista dall'art. 2484 c.c., così consentendo l'indebita prosecu- zione dell'attività gestoria anche in epoca successiva alla perdita dei requisiti di capitale previsti dalla legge.
10 Questo è quanto accaduto nel caso in esame, secondo quanto contestato dal attore e ritenuto provato dal giudice di prime cure. CP_1
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto che tutti gli amministratori fossero solidalmente respon- sabili nei confronti della società. In particolare, si deduce che: (i) Pt_3 sarebbe stato l'unico gestore dell'impresa e “ha compiuto tutti gli atti
[...] di ordinaria e straordinaria amministrazione” senza ricevere alcun apporto dai fratelli e infatti, sarebbe stato un Pt_2 Parte_1 Parte_1 semplice agente di commercio e avrebbe occasionalmente Parte_2 aiutato il fratello nella gestione della corrispondenza;
(ii) questi ultimi due amministratori, odierni appellanti (unitamente al fratello ), non avreb- Pt_3 bero potuto provare, nel giudizio di primo grado, i fatti idonei ad escludere o attenuare la loro responsabilità a causa del rigetto, da parte del giudice istruttore del Tribunale di Roma, della prova orale richiesta con memoria ex art. 183, co. 6, n. 2) c.p.c.
Il motivo non merita accoglimento.
4.1. Ai sensi dell'art. 2476 c.c., gli amministratori di una società a responsa- bilità limitata sono solidalmente responsabili verso la società dei danni deri- vanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto co- stitutivo per l'amministrazione della società.
Al contempo, però, la responsabilità è personale, sicché viene meno la re- sponsabilità solidale, e per quanti qui di interesse paritaria, di tutti gli ammi- nistratori qualora alcuni di questi dimostrino di essere esenti da colpa e che, essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto con- stare il proprio dissenso (fermo restando che – come parimenti ha osservato la giurisprudenza di legittimità – “la mera annotazione del 'dissenso' non è sufficiente, non trattandosi di esenzione formale, ma di sostanziale assenza di colpa, posto che non al mero procedimento di rituale verbalizzazione del dissenso in occasione del consiglio di amministrazione deliberante l'atto dan- noso è ancorato l'esonero da responsabilità, ma all'effettiva mancanza di qualsiasi colpa”: così Cass. civ., Sez. I, 26.1.2008, n. 2038).
Come ha osservato la giurisprudenza di legittimità, infatti, “la regola della responsabilità solidale gestoria non esclude affatto che, sebbene in astratto tutti gli amministratori siano responsabili del danno cagionato alla società,
11 in concreto la responsabilità residui solo a carico di uno o taluno di essi;
e che, così come nell'illecito civile, la graduazione interna delle responsabilità si operi in relazione all'apporto effettivo di ciascuno alla causazione dell'evento, anche sino ad escluderne interamente quella di alcuno” (così Cass. civ., Sez. I, 9.11.2015, n. 22848; cfr., nello stesso senso, Cass. civ.,
Sez. I, 26.1.2018, n. 2038).
Nel caso in esame, tuttavia, non opera alcuna deroga alla responsabilità so- lidale ex art. 2476 c.c., poiché non vi è stata alcuna allegazione specifica, ancora prima che prova, che la condotta degli amministratori Parte_2
e fosse concretamente ininfluente, pur essendosi attivati, al fine Parte_1 di scongiurare l'evento dannoso.
Nel caso in esame non si verte in una comprovata situazione di difficoltà di accesso ai documenti contabili, né tanto meno in un caso di limitazione delle prerogative gestorie e decisionali di e Questi Parte_2 Parte_1 ultimi, insieme a non solo costituivano il consiglio di ammi- Parte_3 nistrazione della società fallita ed erano unici soci della stessa, ma dispone- vano di tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (v. visura storica doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata del procedimento cautelare
– primo grado di giudizio).
Neppure si tratta di un modello di società con amministrazione disgiuntiva, in cui ciascun amministratore può decidere autonomamente per la società, ferma restando la responsabilità degli altri amministratori per omessa oppo- sizione ex art. 2257, co. 2, c.c., applicabile anche alle società a responsabilità limitata a struttura personalistica. In ogni caso, difficilmente configurabile la possibilità, anche nell'ambito dell'amministrazione disgiuntiva, che la reda- zione della bozza di bilancio possa essere effettuato da uno soltanto e che gli altri non siano responsabili per mala gestio perpetrata per il tramite di violazione di norma contabili, come nel caso in esame.
Dall'esame dello statuto sociale, poi, emerge come nel caso in esame, in caso di parità di voti, sia data prevalenza al voto del presidente consiglio di am- ministrazione, che nel caso di specie era E fermo restando Parte_3 come anche in tale ipotesi, con riguardo al caso in esame, e Parte_1 avrebbero dovuto provare di essere stati messi in minoranza Parte_2 in ordine alla decisione gestoria loro imputata.
12 4.2. In relazione alla corretta applicazione dell'art. 2476, co. 2, c.c., la giuri- sprudenza ha affermato, inoltre, che “compete anche al socio-amministratore di s.r.l. il diritto, previsto dall'art. 2476 c.c., comma 2, di ricevere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri ed i documenti relativi alla gestione societaria compiuta dagli altri amministratori, cui egli non abbia in tutto o in parte partecipato” (così Cass. civ., Sez. I, 26.1.2018, n. 2038).
Nel caso in esame, tuttavia, e non allegano di Parte_1 Parte_2 essersi diligentemente attivati per esercitare i loro doveri e, ciò nonostante, di non averli potuto esercitare a causa del comportamento ostativo di
[...]
E, più nello specifico, di avere provveduto ad informarsi detta- Parte_9 gliatamente in ordine alla situazione contabile della società, al fine di convo- care senza indugio l'assemblea dei soci per ricostruire il capitale sociale o per lo scioglimento della società. Come ha osservato la Suprema Corte, ac- costando la responsabilità ex art. 2476 cod. civ. a quella prevista dall'art. 2392 c.c., la colpa che fonda la responsabilità dell'amministratore può con- sistere non solo nell'inadeguata conoscenza del fatto di gestione di altri, dal quale scaturisce in concreto il danno ingiusto, ma anche nella mancata atti- vazione diligente del soggetto al fine di evitare l'evento, “aspetti entrambi ricompresi nel concetto di essere “immuni da colpa”, cui all'art. 2392, co. 3, c.c. (cfr. Cass. civ., Sez. I, 26.1.2018, n. 2038; Cass. civ., Sez. I, 9.11.2015,
n. 22848).
In particolare, “Quando il fatto dannoso sia stato compiuto da un altro am- ministratore, la colpa concorrente dell'amministratore che non lo abbia diret- tamente posto in essere - fattispecie omissiva colposa - può dunque consi- stere: a) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguata- mente rilevato i "segnali d'allarme" dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica;
b) nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza pre- detta” (così Cass. civ., Sez. I, 26.1.2018, n. 2038).
In buona sostanza, anche non ammettendo la sussistenza di una condotta commissiva di e , rileva in ogni caso una condotta Pt_2 Parte_1 omissiva colposa degli stessi – nelle forme di inadeguata conoscenza e di mancata attivazione diligente - dalla quale scaturisce in concreto il danno ingiusto. La circostanza, infatti, che gli amministratori formalmente nominati
13 si siano totalmente astenuti dalla gestione, nella consapevolezza che altri svolgessero di fatto il ruolo gestorio, non li esonera da responsabilità verso la società e i creditori, risultando gli stessi comunque inadempiente all'ob- bligo di verificare che soggetti terzi non si intromettano nella gestione so- ciale, cagionando danni all'ente.
4.3. Con riguardo, poi, all'istanza di ammissione di prova orale, già ritual- mente articolata nel primo grado di giudizio e, quindi, avanzata dagli appel- lanti nell'introdurre il presente giudizio, il appellato ha dedotto CP_1 che “la stessa è, inammissibile atteso che la richiesta di ammissione di prova testimoniale non è stata reiterata né in sede di precisazione delle conclusioni (…) né con la successiva comparsa conclusionale del 15.04.2022”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le ultime, Cass. civ., Sez. II, 10.11.2021, n. 33103), la parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugna- zione. Al contempo, però, la Suprema Corte ha evidenziato che “occorre però, per ragioni di coerenza sistematica, e nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata sull'effettività del diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.), coordinare tale principio con gli altri principi, pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità, in tema di interpretazione del contegno pro- cessuale del difensore in sede di interpretazione del contegno processuale del difensore in sede di precisazione delle conclusioni”; osservando che “il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni viene prevalente- mente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di una ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte”. Conseguentemente, la giuri- sprudenza di legittimità ritiene che “anche una presunzione di abbandono di istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non possa, in ta- luni casi, prescindere da una doverosa indagine volta ad accertare se, effet- tivamente, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli 14 scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. (o 184 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile), e poi con la comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c., la cui funzione tipica - è bene rimarcarlo - è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice” (così Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 4.4.2022, n. 10767).
Nel caso in esame, con la comparsa conclusione depositata in data 15.4.2022 gli odierni appellanti hanno espressamente reiterato la richiesta di ammissione della prova orale, deducendo “Pertanto, in tale sede, preme a questa difesa insistere sull'ammissione della prova per testi in quanto si ri- tiene illegittimo il rigetto di detta prova”. Non è possibile, allora, ritenere che le istanze istruttorie dell'odierna parte appellante, anche se non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, si debbano intendere abbandonate, dovendosi procedere a una valutazione complessiva della condotta proces- suale della parte. L'eccezione di parte appellata non può trovare accogli- mento, quindi.
4.4. Al contempo, però, l'istanza non può trovare accoglimento in quanto – come correttamente osservato dal giudice di primo grado – la prova artico- lata non è rilevante ai fini del decidere e, soprattutto, non avendo gli odierni appellanti dedotto, nello svolgere l'istanza in questione, che la prova in que- stione fosse rilevante e per quale ragione, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure.
In particolare, non è possibile sostenere - come hanno fatto e Parte_1
– che i due amministratori fratelli di non Parte_2 Parte_3 hanno potuto provare alcunché visto che il Giudice di prime cure (…) ha rigettato la prova orale”, tenuto conto che gli stessi non hanno allegato alcun fatto rilevante che potesse costituire oggetto di prova, limitandosi piuttosto a dedurre che “il Sig. essendo l'effettivo ed unico gestore Parte_3 dell'impresa, non ha ricevuto alcun apporto da parte dei fratelli e Pt_2
. Parte_10
L'assolvimento dell'onere della prova presuppone, a sua volta, che sia stato assolto l'onere di allegazione dei fatti che dovranno essere provati, il quale consiste nell'affermazione di fatti costituenti le ragioni della domanda, ed è funzionale alla individuazione del thema decidendum. In ordine
15 all'accertamento della responsabilità di e non Parte_1 Parte_2 rileva la circostanza che a fosse attribuito il compito di sti- Parte_3 pulare contratti o di intrattenere trattative con clienti e fornitori, atteso che allo stesso era attribuita la rappresentanza generale della società nonché la qualifica di Presidente del Consiglio di amministrazione della medesima.
5. Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, avendo ritenuto che “l'ill.mo Tribunale sostiene che [gli ammini- stratori, odierni appellanti] hanno proseguito illegittimamente l'attività di im- presa determinando l'aggravamento del dissesto della società”, ha ritenuto sussistente un danno patrimoniale pari all'importo di € 688.402,88, con- dannando e in solido tra loro, Parte_3 Parte_1 Parte_2
a pagare tale somma al attore. In particolare, gli appellanti dedu- CP_1 cono – non l'erroneità del criterio di determinazione del danno utilizzato dalla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma, come anche della misura della liquidazione operata ricorrendo a tale criterio, bensì
– che l'unico danno eventualmente risarcibile sarebbe soltanto quello conse- guente al mancato pagamento dei debiti erariali, non appostati in bilancio, per € 127.758,46, richiamando a sostegno di tale assunto un pronuncia- mento di merito (Trib. Milano - Sezione Imprese 13.3.2020, n. 2199).
Il motivo non merita accoglimento.
5.1. La violazione da parte degli amministratori di obblighi specifici gravanti per legge a loro carico, e segnatamente qualora non abbiano curato la rego- lare tenuta della contabilità, non vale di per sé a fondare la responsabilità risarcitoria degli stessi quante volte non risulti che dette condotte abbiano determinato un danno al patrimonio della società gestita ovvero ai creditori.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la mancanza di scritture contabili, ovvero la sommarietà di redazione di esse o la loro inintelligibilità, non è in sé sufficiente a giustificare la condanna dell'amministratore in con- seguenza dell'impedimento frapposto alla prova occorrente ai fini del nesso rispetto ai fatti causativi del dissesto. Essa presuppone, invece, per essere valorizzata in chiave risarcitoria nel contesto di una liquidazione equitativa, che sia comunque previamente assolto l'onere della prova circa la l'esistenza di condotte per lo meno astrattamente causative di un danno patrimoniale;
sicché il criterio del deficit fallimentare resta sì applicabile, ma soltanto come
16 criterio equitativo, per l'ipotesi di impossibilità di quantificare esattamente il danno in conseguenza dell'affermazione di esistenza della prova - almeno presuntiva – di condotte di tal genere” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2022, n. 15245; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., SS.UU., 6.5.2015, n. 9100).
Nel caso in esame, gli appellanti deducono – in buona sostanza – che il danno patito dalla società sarebbe consistito esclusivamente nel (e, quindi, dovrebbe essere parametrato al) debito nei confronti dell'Erario non iscritto a bilancio, a decorrere dal 2008, e per il quale è stata domanda l'ammissione al passivo del Di contro, il giudice di Controparte_1 primo grado ha ritenuto che il danno, che e Parte_3 Parte_1 devono risarcire per le condotte di mala gestio loro conte- Parte_2 state e riconosciute sussistenti, debba essere liquidato, in via equitativa, in misura pari al passivo fallimentare accertato (quantomeno alla data di intro- duzione del giudizio), e ciò in quanto il danno in questione è quello conse- guente alla protrazione dell'attività sociale dal momento in cui si è verificato, nell'esercizio 2008, l'azzeramento del capitale sociale e il verificarsi di una causa di scioglimento della società.
In particolare, il giudice di prime cure ha ritenuto, preliminarmente, che gli amministratori non possono certo giovarsi del fatto che l'indisponibilità della documentazione sociale – specificamente, di tutta la documentazione conta- bile per il periodo compreso tra l'anno 2015 e l'anno 2019 – sia di ostacolo alla puntuale ricostruzione delle operazioni economiche poste in essere e all'individuazione dell'effettiva destinazione dei beni sociali. Ne consegue che, se è vero che, in via generale, compete alla Curatela dare la prova dell'e- sistenza del danno e del nesso di causalità, vi è un'inversione dell'onere della prova “quando la mancanza o l'irregolare tenuta delle scritture contabili ren- dano quella prova impossibile, perché in tal caso la citata condotta, inte- grando la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori, è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società” (così Cass. civ., Sez. I, 4.7.2012, n. 11155; e, quindi, nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2022, n. 15245; Cass. civ., Sez. I, ord. 17.5.2021, n. 13220; Cass. civ., Sez. I, 3.1.2017, n. 38; Cass. civ., SS.UU., 6.5.2015, n.
9100; Cass. civ., Sez. I, 11.7.2013, n. 17198).
17 In altri termini, nel caso in esame era onere degli odierni appellanti fornire la prova che l'integrale perdita del patrimonio netto (quello che viene indicato come “attivo”) e l'avere contratto i debiti sociali ammessi al passivo del
[...]
non siano da porre in relazione con la loro attività di mala gestio. Pt_11
Nel caso in esame, tuttavia, non solo gli amministratori non hanno fornito tale prova, ma neanche hanno allegato circostanze in tale senso, se si esclude l'allegazione di una condotta di volta a preservare l'avvia- Parte_3 mento sociale attraverso la protrazione dell'attività sociale (di cui si è detto sopra) e l'imputazione del dissesto alla richiesta di pagamento dei debiti erariali da parte dell'Agenzia delle Entrate (di cui si dirà di seguito).
Nel caso in esame, pertanto, sussistono i presupposti per la liquidazione equitativa del danno, avendo la Curatela allegato e dimostrato un grave ina- dempimento da parte dell'organo amministrativo idoneo a porsi come causa del danno lamentato, e dunque il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto - in alternativa al concorrente c.d. criterio della differenza dei patri- moni netti - di liquidare in via equitativa il danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Considerata l'integrale perdita “dell'attivo, contabilizzato al 31/12/2008 in
€ 425.248,00 (suddiviso in € 358.045 per crediti, € 46.500,00 per rima- nenze ed € 20.703 imputabili a liquidità di cassa) e risultato pari a zero al momento dell'apertura del fallimento”, il danno è stato parametrato “al pas- sivo fallimentare – ossia € 688.402,88 (cfr. verbale stato passivo, all. VIII memoria ex art. 183 co.6 n.2 c.p.c. di parte attrice)”. Infatti, il danno subito dalla società (e dai creditori sociali) non consegue esclusivamente al compi- mento di uno specifico atto di mala gestio, contestato agli amministratori e accertato dal giudice di primo grado, nella specie il mancato rilevamento della causa di scioglimento, occultata mediante il mancato appostamento in bilancio del debito sociale che ha determinato l'azzeramento del capitale sociale;
ma deve essere posto in relazione – si ripete – con la prosecuzione dell'attività di impresa, nonostante che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda, per legge, non lo consentisse, e anzi imponesse la liquidazione sociale in mancanza di ripianamento, ai sensi dell'art. 2484, co.
1, n. 2) c.c.
Nel caso in esame, dunque, una tempestiva interruzione dell'ordinario eser- cizio dell'impresa avrebbe arrestato il prodursi di nuove perdite. L'aggrava- mento della perdita, quale fattore che riduce progressivamente il patrimonio 18 sociale e, dunque, le prevedibili percentuali di soddisfo dei creditori, è deri- vato così non soltanto dal singolo atto di mala gestio contestato e accertato all'esito del giudizio di primo grado, ma anche e direttamente dall'avere per- petrato un'attività di impresa caratterizzata dall'eccedenza dei costi sui ricavi.
In altri termini, non vengono in rilievo operazioni che siano singolarmente illecite, e che siano state anche dannose, ma ad essere illecito è il fatto stesso di essere stata esercitata l'attività di impresa nel momento in cui è provato - dal fallimento stesso e, soprattutto, dal passivo accertato - che abbiano ar- recato un danno. Questo giustifica, unitamente alla mancanza di documenta- zione contabile (di cui si è detto sopra), il criterio di liquidazione in via equi- tativa del danno utilizzato dal giudice di primo grado.
5.2. Ciò considerato, è di tutta evidenza come non assuma alcun rilievo la deduzione degli appellanti secondo cui “il fallimento sia stato provocato pre- valentemente da fattori esogeni” facendo riferimento alle azioni intraprese dall'Agenzia delle Entrate per il recupero delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
In verità, costituisce obbligo di chi gestisce la società provvedere al paga- mento delle imposte dovute, anche considerando che l'obbligo di pagamento di detti importi è diretta conseguenza dello svolgimento dell'attività d'im- presa. In particolare, tra gli obblighi di diligente gestione e di conservazione del patrimonio sociale è ricompreso quello di gestire le risorse finanziarie in modo da provvedere agli obblighi fiscali così evitando l'aggravio delle rela- tive sanzioni e interessi di mora.
5.3. Tutto quanto sopra ritenuto in ordine alla correttezza della liquidazione del danno operata dal giudice di prime cure, soltanto per mera completezza di motivazione si deve osservare che è priva di pregio la deduzione degli odierni appellanti secondo cui “il danno eventualmente risarcibile è soltanto quello conseguente alla mancata corresponsione dei debiti erariali e non al- tro”, richiamando a sostegno di tale assunto la sentenza n. 2119/2020 emessa dal Tribunale di Milano- Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 13.3.2020 (non prodotta da parte appellante, ma rinvenibile in https://www.dirittoeconomiaimpresa.it/Tool/Evidenza/Sin- gle/view_html?id_evidenza=3996).
19 Il caso esaminato in tale precedente di merito non è sovrapponibile a quello all'esame di questo giudicante. Come correttamente dedotto dal CP_1 appellato, in quel giudizio si aveva riguardo alla “determinazione del risarci- mento dovuto da un amministratore unico, successivamente rimosso dall'in- carico, facendo un distinguo tra la precedente e successiva amministrazione della società”. In altri termini, l'amministratore che aveva omesso il paga- mento dei debiti fiscali era stato poi sostituito nel proseguimento dell'attività d'impresa.
Tale circostanza non ricorre nel caso di specie come emerge da quanto sopra esposto.
6. In conclusione, l'appello proposto da e Parte_3 Parte_2 avverso la sentenza n. 7968/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma - Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 20.5.2022 deve essere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quarter, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da e Parte_3 Parte_2 [...] avverso la sentenza n. 7968/2022 emessa dal Tribunale di Roma - Pt_1
Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 20.5.2022; condanna e in solido tra Parte_3 Parte_2 Parte_1 loro, a rimborsare al e per esso all' Controparte_1 CP_4
, le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 22.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presuppo- sti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002;
20 manda alla Cancelleria di modificare il codice oggetto del presente giudizio con il seguente: 181003.
Roma, 3.2.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro TA Thellung de Courtelary
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