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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO IN Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2443 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a San Paolo- Brasile, in data 07/04/1962, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo piazza A. Gentili n.6, presso lo studio dell'avv. Nicastro Cristina, che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 14/03/1959, elettivamente domiciliato in Palermo CP_1 Via Vincenzo di Marco n. 45, presso lo studio dell'avv. Scrima Alessandro, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.- I coniugi vivranno separati, liberi, ciascuno di loro, di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2.-Il SI. manterrà la sua residenza anagrafica nel domicilio coniugale sito in CP_1 Palermo, V.le Cerere n.1, assunto in locazione con contratto allo stesso unicamente intestato e, pertanto, detta casa coniugale verrà allo stesso assegnata.
3.- Gli arredi della casa coniugale resteranno tutti al SI. posto che ivi continuerà CP_1 ad abitare insieme al figlio. La SI.ra sposterà altrove la propria residenza e porterà via con sé soltanto i propri Parte_1 effetti personali
4.- Il figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, continuerà a coabitare con il Per_1 padre e, pertanto, manterrà la propria residenza anagrafica presso l'immobile, sito in Palermo, Via Cerere n.1, che, per come detto, viene assegnato al SI. con quanto in esso contenuto. CP_1
4. Tenuto conto dell'età di , quest'ultimo incontrerà la madre secondo modalità stabilite Per_1 liberamente con il genitore e, considerato che è economicamente autonomo, non ha diritto a ricevere alcun contributo al mantenimento.
5.- Le Parti danno atto di essere rispettivamente titolari di reddito proprio e di non avere, pertanto, reciprocamente, alcun diritto ad un contributo al mantenimento.
6. Le Parti precisano che, al momento del rilascio della casa coniugale, la SI.ra ha già Pt_1 prelevato parte dei suoi effetti personali e che provvederà all'asporto dei restanti suoi beni entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
7. Le Parti dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto di natura personale e patrimoniale e pertanto di non avere l'un l'altro nulla più a pretendere.
8. Le Parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
9. Le spese del procedimento rimangono interamente a carico della SI.ra , ivi compresi gli Pt_1 onorari di entrambi i legali”.
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P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 06/10/1990 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 564 - P. II - serie A - Anno 1990).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IO IN
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. IO IN Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2443 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a San Paolo- Brasile, in data 07/04/1962, elettivamente domiciliata in Parte_1 Palermo piazza A. Gentili n.6, presso lo studio dell'avv. Nicastro Cristina, che la rappresenta e difende per mandato in atti E
, nato/a a Palermo (PA) in data 14/03/1959, elettivamente domiciliato in Palermo CP_1 Via Vincenzo di Marco n. 45, presso lo studio dell'avv. Scrima Alessandro, che lo rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 16/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.- I coniugi vivranno separati, liberi, ciascuno di loro, di stabilire la residenza ove meglio credano, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2.-Il SI. manterrà la sua residenza anagrafica nel domicilio coniugale sito in CP_1 Palermo, V.le Cerere n.1, assunto in locazione con contratto allo stesso unicamente intestato e, pertanto, detta casa coniugale verrà allo stesso assegnata.
3.- Gli arredi della casa coniugale resteranno tutti al SI. posto che ivi continuerà CP_1 ad abitare insieme al figlio. La SI.ra sposterà altrove la propria residenza e porterà via con sé soltanto i propri Parte_1 effetti personali
4.- Il figlio , maggiorenne ed economicamente indipendente, continuerà a coabitare con il Per_1 padre e, pertanto, manterrà la propria residenza anagrafica presso l'immobile, sito in Palermo, Via Cerere n.1, che, per come detto, viene assegnato al SI. con quanto in esso contenuto. CP_1
4. Tenuto conto dell'età di , quest'ultimo incontrerà la madre secondo modalità stabilite Per_1 liberamente con il genitore e, considerato che è economicamente autonomo, non ha diritto a ricevere alcun contributo al mantenimento.
5.- Le Parti danno atto di essere rispettivamente titolari di reddito proprio e di non avere, pertanto, reciprocamente, alcun diritto ad un contributo al mantenimento.
6. Le Parti precisano che, al momento del rilascio della casa coniugale, la SI.ra ha già Pt_1 prelevato parte dei suoi effetti personali e che provvederà all'asporto dei restanti suoi beni entro il termine di 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
7. Le Parti dichiarano di avere regolato ogni loro rapporto di natura personale e patrimoniale e pertanto di non avere l'un l'altro nulla più a pretendere.
8. Le Parti si danno il reciproco consenso per il rilascio o il rinnovo dei rispettivi passaporti e la presente dichiarazione deve servire quale nulla osta per qualsiasi autorità competente.
9. Le spese del procedimento rimangono interamente a carico della SI.ra , ivi compresi gli Pt_1 onorari di entrambi i legali”.
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P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 16/05/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 06/10/1990 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Palermo al n. 564 - P. II - serie A - Anno 1990).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
IO IN
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