Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 03/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL. EST.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 205/2025 R.G.A.C.,
TRA
(C. F. Parte_1 C.F._1 nato a [...] il [...],
E
(C.F. , Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...], rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso congiunto, dall'Avv. PALMA COSIMO, nel cui studio sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi in epigrafe indicati hanno depositato ricorso congiunto al Tribunale di Benevento chiedendo pronunziarsi la cessazione effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 29 settembre 2007, in Forchia alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno depositato, nel termine all'uopo assegnato, per l'udienza a trattazione scritta del 12 aprile 2025, dichiarazione sottoscritta ed autenticata dal procuratore con la 1
Il P.M., ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n° 2, lett. b) della legge
1/12/1970, n° 898 e successive modifiche, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale di Benevento (28 gennaio 2013) nel procedimento di separazione consensuale terminato con decreto di omologa del 27 gennaio 2014 e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le condizioni stabilite dalle parti, riprodotte nel ricorso introduttivo non risultano contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della figlia minorenne e pertanto possono essere omologate dal tribunale.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando, con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, in data 29 settembre 2007, a Forchia (Bn) (Registro atti di matrimonio del Comune di Forchia, Anno 2007, Parte II, N.
8, Serie A) tra nato a [...] il Parte_1
10/10/1981, e nata a [...] il Parte_2
25/03/1986 alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, quando passata in giudicato, a cura della Cancelleria in copia autentica al
2 competente Ufficiale dello Stato Civile alla luce di quanto disposto dall'art. 152 septies disp. att. cpc;
-nulla per le spese.
Benevento, deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2025.
IL GIUDICE REL. - EST.
DOTT. SSA SERENA BERRUTI
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
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