Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/04/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria ALBINO - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 152/2024 del Tribunale di La Spezia promossa da:
e rappresentate e difese dagli Avv.ti Patrizia Urbini e Parte_1 Parte_2
Lorenza Rosso, ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Genova, Via
XX Settembre n. 33/8, come da mandato in atti
Appellanti contro rappresentata e difesa dall'Avv. Giordano Sturlese, ed elettivamente CP_1
domiciliata presso il suo studio in La Spezia, Via Vittorio Veneto nr. 133, come da mandato in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per le appellanti:
n. 152/2024 pronunciata dal Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 14/2/2024 e notificata in data 20/2/2024, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 2423/2014, accogliere il gravame proposto dalle Sigg.re e e per l'effetto: a) in via Parte_1 Parte_2 preliminare, per tutte le ragioni esposte nelle note di udienza dell'1/7/2024 depositate dalle
Sigg.re e rigettare l'eccezione formulata dalla Sig.ra Parte_1 Parte_2 [...]
di inammissibilità e/o improcedibilità e/o impronibilità del presente appello in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto;
b) in via principale: in accoglimento dei motivi sub 1, 2 e 3 dell'atto di citazione in appello del 21/3/2024, rigettare integralmente le domande di cui all'atto di citazione notificato alle odierne appellanti in data 28/5/2014 dalla Sig.ra in CP_1
quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque non provate e, di conseguenza, riformare parzialmente la sentenza n. 152/2024 emessa dal Tribunale di La Spezia, pubblicata in data
14/2/2024 all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 2423/2014. Con conferma dei capi della sentenza non espressamente impugnati.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Collegio adito: - dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile l'appello presentato dalla Sigg.re e;
- Parte_1 Parte_2 revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata concessa;
- rigettare, nel merito, il gravame proposto dalle Sigg.re e Parte_1 Parte_2
avverso la Sentenza nr. 152/2024 del Tribunale di La Spezia, pubblicata in data 14.02.2024
e che ha chiuso il procedimento RG nr. 2423/2014, perché infondato in fatto e in diritto e non provato;
- vinte le spese del presente grado di Giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi il CP_1
Tribunale di La Spezia, e hiedendo accertare e dichiarare Parte_1 Parte_2
l'illegittimità dell'appropriazione e/o occupazione da parte delle convenute, operata mediante la costruzione di opere e manufatti, della porzione di terreno in comproprietà tra le parti, con condanna delle stesse all'abbattimento di dette opere ed al ripristino dell'area nella situazione originaria. Domandava altresì accertare e dichiarare l'esistenza per titoli, ovvero per intervenuta usucapione per possesso ultraventennale, del diritto di servitù di passaggio pedonale sull'area costituente l'accesso dalla via pubblica secondo l'estensione e le modalità di esercizio originario.
Parte attrice, a sostegno della domanda, deduceva che: -era proprietaria esclusiva, in forza di rogito notarile di compravendita datato 23.05.1975, di un immobile di civile abitazione con annessi pertinenziali, sito in Portovenere, Viottolo della Martina nr. 9, contraddistinto con l'interno numero 2 del fabbricato in cui è ricompreso, e censito nel Catasto Urbano al Foglio
9, Particella 228-sub 15 e la Particella 531; -l'unità immobiliare comprendeva, in aggiunta all'ingresso contraddistinto dal civico numero 9 di Viottolo della Martina, porzione questa in condominio con tutti gli altri appartamenti ricompresi nel fabbricato comune, anche l'area su cui si sviluppava un secondo accesso all'unità immobiliare medesima, sempre dal Viottolo della Martina ma individuato con il civico numero 19; -detto secondo ingresso era stato da sempre praticato da e dai di lei familiari, e l'area su cui il medesimo insisteva CP_1 era in comunione unicamente con l'immobile in comproprietà di e Parte_1 [...] mentre tale area costituiva, per la proprietà di quest'ultime, l'unico varco di Parte_2 accesso da e per la via pubblica denominata Viottolo della Martina;
-l'attrice aveva da sempre posseduto come comproprietaria l'area su cui insisteva l'accesso contraddistinto dal civico numero 19, eseguendovi opere per l'illuminazione e di manutenzione, anche con riferimento al cancello di entrata di cui aveva sempre avuto le chiavi, oltre che di pulizia, adornandola con vasi e piante, od anche utilizzandola per il ricovero di biciclette e altro;
-
e vevano realizzato un box auto interrato all'interno della Parte_1 Parte_2
propria corte pertinenziale, mediante escavazioni, trivellazioni e demolizione di gran parte dei costoni di rocce costituenti il naturale appoggio delle perimetrazioni dell'intero fabbricato, stravolgendo completamente il precedente stato dei luoghi ed inglobando totalmente l'area destinata al secondo accesso, con inevitabile restringimento dello stesso;
-i predetti interventi edificatori, che provocavano fessurazioni lungo la terrazza e il muro perimetrale dell'immobile, avevano generato un manufatto, con muraglione di circa 120 cm di altezza, proprio di fronte al cancello di accesso al terrazzo dell'abitazione attorea, e ad una distanza di circa 80 cm dallo stesso, alla cui sommità era stata ricavata una aiuola con terra, nonché determinato l'innalzamento dei muri presenti nella corte dell'immobile delle convenute.
Pertanto, parte attrice chiedeva la demolizione di tutte le opere costruite, sia perché realizzate all'interno di una proprietà comune senza l'assenso di uno dei comunisti, sia perché non a distanza regolamentare dal confine con la proprietà attorea, sia infine perché in violazione della normativa dettata dal Codice civile in materia di distanze. Si costituivano in giudizio e chiedendo il rigetto delle Parte_1 Parte_2
domande attoree perché non fondate su una ricostruzione veritiera dei fatti, ispirate ad intenti speculativi e sfornite di qualsivoglia fondamento giuridico. Deducevano che a seguito di una caduta accidentale, verificatasi durante le ferie estive del 2003, Parte_2
riportava gravissimi danni fisici che la costringevano per anni a giacere totalmente immobilizzata nel letto della propria abitazione. Queste evidenti difficoltà inducevano le convenute a presentare e realizzare, durante un periodo di tredici mesi, un progetto che semplificava il tragitto che la compiva per giungere a casa mediante Parte_2
l'abbattimento della rampa di quattro gradini dopo il varco di accesso originario. Deducevano di aver informato l'attrice prima dell'avvio dei lavori e che durante questi ultimi la stessa protestava per l'eccessiva altezza della fioriera, che veniva poi ridotta dalle convenute a seguito di detta doglianza. Infine, evidenziavano che due mesi dopo il completamento dei lavori, a rifiniture eseguite, l'attrice inviava alle convenute una lettera raccomandata con la quale, dolendosi per la prima volta di supposte violazioni di legge, si dichiarava disponibile ad ipotesi transattive alternative alla richiesta di demolizione delle opere.
Il Tribunale, escludeva che la porzione di bene occupata dal nuovo box fosse in comproprietà tra le parti, interpretando all'uopo i titolo di provenienza, e rigettava altresì la domanda di usucapione, Alla luce della prova del assaggio effettivamente esercitato dall'attrice nel corso dei decenni, della disponibilità in capo alla stessa di una copia di chiavi del cancelletto esterno, della presenza del citofono e dell'impianto di illuminazione realizzato, statuiva la sussistenza della servitù di passaggio, che era stata di fatto trasferita su una diversa porzione del fondo, attraverso la chiusura del precedente varco e l'apertura di uno nuovo, posizionato più in alto rispetto al primo ed in diretta corrispondenza del pianerottolo di accesso alla proprietà determinando un leggero restringimento dello CP_1
stesso.
Pertanto, il Giudice di primo grado, istruita la causa con l'espletamento di CTU tecnica e prove testimoniali, emetteva l'impugnata sentenza che così statuiva: “dichiara che la porzione evidenziata in viola nella prima planimetria allegata sub 3 alla CTU (del 29.5.2017) degli immobili di proprietà delle convenute (censiti al catasto Fabbricati del Comune di
Portovenere al Fg. 9 part. 228 sub 9 e part. 352 sub 1) è gravata da servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili di proprietà dell'attrice (censiti al catasto Fabbricati del
Comune di Portovenere al Fg. 9 part. 228 sub 15 e part. 531); dichiara che l'intervento edificatorio oggetto di causa ha illegittimamente trasferito e modificato la suddetta servitù; dichiara, altresì, che l'intervento edificatorio oggetto di causa è stato realizzato in violazione del diritto di servitù di veduta in favore del fondo dell'attrice, secondo quanto specificato in parte motiva;
condanna le convenute al ripristino della servitù di passaggio pedonale in questione secondo l'originario percorso e quindi all'abbattimento di tutte le opere costruite all'interno dell'area di interesse e al ripristino di tale area nella situazione originaria, come descritta in parte motiva, anche mediante l'apposizione di un nuovo cancello su Viottolo della Martina e dotazione all'attrice delle chiavi di apertura;
condanna le convenute, in solito tra di loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di 7.432,40 euro, oltre rivalutazione monetaria dal 16.12.2019 ad oggi ed Iva nella misura di legge sull'importo rivalutato;
oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo;
rigetta le altre domande attoree;
condanna le convenute, in solido tra di loro, a rimborsare la metà delle spese processuali sostenute da parte attrice, metà che si liquida in 304,09 euro per esborsi e 8.429,00 euro per compenso professionale, oltre rimborso forfettario,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
compensa il restante mezzo;
pone il costo di CTU a carico di entrambe le parti, in quote uguali”.
Avverso la pronuncia proponevano appello e hiedendo, Parte_1 Parte_2
previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, rigettare integralmente le domande formulate da perché infondate in fatto e in diritto e CP_1
comunque non provate, con conferma dei capi della sentenza non espressamente impugnati.
In particolare, parte appellante, censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha accolto la domanda sub.3 formulata da controparte, dichiarando che l'intervento edificatorio oggetto di causa ha illegittimamente trasferito e modificato la servitù di passaggio di cui è titolare la e per l'effetto ha condannato le odierne appellanti al CP_1 ripristino della servitù di passaggio pedonale in questione secondo l'originario percorso e quindi all'abbattimento di tutte le opere costruite all'interno dell'area di interesse e all'apposizione di un nuovo cancello su Viottolo della Martina e a dotare controparte delle chiavi di apertura del suddetto cancello;
2) ha accolto parzialmente la domanda sub.4 formulata da controparte, dichiarando “che l'intervento edificatorio oggetto di causa è stato realizzato in violazione del diritto di servitù di veduta del fondo dell'attrice” e per l'effetto ha condannato le odierne appellanti “all'abbattimento di tutte le opere costruite all'interno dell'area di interesse e al ripristino di tale area nella situazione originaria”; 3) ha accolto la domanda sub.5 formulata da controparte, condannando le odierne appellanti a corrispondere la somma pari ad Euro 7.432,40, “oltre rivalutazione monetaria dal
16.12.2019 ad oggi ed Iva nella misura di legge sull'importo rivalutato”, a titolo di risarcimento del danno (fessurazioni lungo la terrazza e il muro perimetrale dell'immobile di proprietà di controparte) asseritamente arrecato dagli interventi eseguiti dalle appellanti.
Si costituiva in giudizio omandando, previo rigetto dell'istanza di sospensione CP_1 avanzata da controparte, dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'appello per difetto di legittimazione attiva delle appellanti, che con rogito notarile del 16.12.2022 avevano trasferito l'intero compendo immobiliare a terzi. Deducevano comunque l'infondatezza del gravame nel merito.
Con ordinanza del 03.07.2024 questa Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Con provvedimento del 26.3.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 25.3.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina anzitutto l'eccezione di improponibilità dell'appello formulato dall'appellata
[...]
dal momento che le appellanti e anno nelle more CP_1 Parte_1 Parte_2 donato e venduta la propria quota di proprietà, stabilendo all' 7 dell'atto pubblico che “la donante e la venditrice rimarranno parti del giudizio in corso sino alla pronuncia di primo grado, sopportando i propri costi e spese funzionali alla pronuncia suddetta. Resta tuttavia inteso che qualsiasi eventuale esito pregiudizievole di qualunque natura (compresa la soccombenza della donante e della venditrice rispetto a costi e spese di giudizio della loro controparte), spiegherà i propri effetti esclusivamente nei confronti della parte acquirente/donataria, la quale inoltre assumerà la legittimazione attiva e passiva negli eventuali gradi successivi di giudizio.”
Le odierne appellanti deducono di essere legittimate ad agire ai sensi dell'art. 111 cpc, in quanto il processo continua tra le parti originarie, e quindi l'alienante mantiene la legittimazione attiva che non preclude l'intervento, ai sensi del medesimo art. 111, comma
3 cpc, del successore a titolo particolare, avente legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma.
La disciplina della successione a titolo particolare nel diritto controverso è contenuta nell'art
111 cpc, che statuisce che “Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Se il trasferimento a titolo particolare avviene a causa di morte, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso.
La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”.
La volontà espressa dalle parti è idonea a regolare i rapporti tra le stesse secondo le pattuizioni concordate ma non a derogare la disciplina codicistica.
Pertanto, l'eccezione è infondata.
Venendo ai motivi d'appello, con il primo di essi le appellanti si dolgono dell'accoglimento della domanda sub. 3 formulata da controparte, e quindi della statuizione in ordine al fatto che l'intervento edificatorio oggetto di causa ha illegittimamente trasferito e modificato la servitù di passaggio di cui è titolare la con la condanna delle medesime appellanti CP_1 al ripristino della servitù di passaggio pedonale secondo l'originario percorso e quindi all'abbattimento di tutte le opere costruite all'interno dell'area oggetto di causa ed all'apposizione di un nuovo cancello su Viottolo della Martina con consegna alla controparte delle chiavi di aperture del suddetto cancello.
Secondo l'assunto delle appellanti vi sarebbe un'erronea valutazione delle modifiche apportate alla servitù a seguito delle opere edilizie realizzate dalle appellanti ed un'erronea applicazione dell'art. 1068 cc.
La sentenza appellata ha statuito che la servitù è stata “di fatto trasferita su una diversa porzione del solito fondo, attraverso la chiusura del precedente varco e l'apertura di uno nuovo, posizionato più in alto rispetto al primo (tanto da rendere necessario anche il rifacimento della scala esterna, ora caratterizzata da una maggiore pendenza) e in diretta corrispondenza del pianerottolo di accesso alla proprietà (determinando un leggero CP_1 restringimento)”.
Assumono le appellanti che dagli atti notarili di compravendita degli immobili in capo alle parti non emerge una precisa estensione della servitù di passaggio.
Nell'atto notarile di acquisto del 19/11/1966 da parte della dante causa di “Si CP_1 precisa che l'appartamento in oggetto ha ingresso anche dal viottolo della Martina mediante un cancello segnato col civico numero diciannove 19”; mentre nell'atto di acquisto dell'immobile di comproprietà delle odierne appellanti si fa riferimento solamente ad un
“accesso comune” con l'appartamento di proprietà dell'odierna appellata. Per tale ragione e tenuto conto delle risultanze peritali si dovrebbe escludere vi sia stato un trasferimento della servitù prediale in luogo diverso da quello ove in origine detto diritto veniva esercitato da controparte.
Le modifiche apportate con le opere edilizie configurerebbero pertanto un trasferimento della servitù, ai sensi dell'art. 1068 cc ed alcun nocumento.
In realtà la ctu (al di là delle valutazioni espresse dal consulente medesimo) ha permesso di accertare che il varco di ingresso al suolo su cui aveva diritto di passare CP_1 per poi accedere all'immobile di sua proprietà, è stato spostato di circa 1 metro e mezzo
(avvicinandolo all'abitazione della;
sono stati inoltre rimossi tre gradini. CP_1
Così si è espresso il ctu : “seppur rilevando che le opere eseguite dalle convenute abbiamo comportato: una significativa modifica della precedente servitù di passaggio pedonale in quanto l'accesso alla proprietà di parte ricorrente è maggiormente visibile e vulnerabile da terzi non beneficiando più di un muraglione in pietra e di un cancello a protezione della suddetta proprietà;un restringimento del passaggio pedonale in corrispondenza del pianerottolo di accesso alla proprietà di parte ricorrente ed una contemporanea modifica del percorso da eseguire;
ciò premesso, lo scrivente evidenzia come: l'accesso al cancello di cui si fa riferimento (rappresentato dal cancello rimosso da parte convenuta con i lavori di modifica) insiste nella proprietà esclusiva di parte convenuta, il diritto di passaggio pedonale esistente in favore di parte ricorrente è garantito (non vi è spoglio della servitù), la modifica del percorso non rileva più gravosa la servitù né parimenti rappresenta un danno.”
Risulta quindi uno spostamento ed un restringimento del passaggio, come individuato dal ctu. Né rileva la omessa indicazione nel titolo, che trova spiegazione nella configurazione dei luoghi, laddove il precedente passaggio pedonale era chiaramente ed univocamente quello al quale il ctu ha fatto riferimento (le fotografie allegate alla perizia rappresentano con chiarezza lo stato dei luoghi prima e dopo gli interventi da parte delle appellanti), non potendosene in base al titolo individuare un altro.
Orbene, ai sensi dell'art. 1068 cc (che testualmente reca: “Il proprietario del fondo servente non può trasferire l'esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.Tuttavia, se l'originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell'altro fondo un luogo egualmente comodo per l'esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo. Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.L'autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l'esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante”), non è emerso, né pervero è stato dedotto, che l'originario esercizio del diritto sia divenuto più gravoso, né le appellanti hanno chiesto lo spostamento della servitù provando che l'esercizio sia ugualmente agevole.
Anzi, dalla ctu emerge un restringimento del passaggio pedonale in corrispondenza del pianerottolo di accesso alla proprietà di parte ricorrente.
Ne consegue il rigetto del motivo.
Con il secondo motivo le appellanti si dolgono della statuizione di primo grado laddove ha accolto parzialmente la domanda sub. 4 formulata da controparte, dichiarando “che
l'intervento edificatorio oggetto di causa è stato realizzato in violazione del diritto di servitù di veduta del fondo dell'attrice” e per l'effetto ha condannato le odierne appellanti
“all'abbattimento di tutte le opere costruite all'interno dell'area di interesse e al ripristino di tale area nella situazioneoriginaria”.
Il Tribunale ha statuito che “ e arebbero in ogni caso tenute a demolire Pt_1 Parte_2
parte delle nuove opere, in forza delle ulteriori richieste formulate sub 4 da parte attrice. Va, infatti, qui accertato - essendo pacifico che prima del 2011, per oltre vent'anni, la conformazione dei luoghi di causa, nel tratto di interesse, sia rimasta invariata - che la solita porzione di fondo delle convenute è gravata anche da un dritto di servitù di veduta in favore della proprietà veduta già esercitata dal varco presente nel muro che delimita il CP_1
terrazzo di proprietà, verso i pianerottoli e i gradini già descritti, fino al vecchio muro di sostengo in sassi (che era posto a una distanza di circa 3 metri dal confine materializzato dal cancello in ferro).” L'accertato posizionamento dell'estradosso del muro di contenimento del box auto “in corrispondenza del pianerottolo su cui affaccia il citato cancello, a una distanza di circa 90 cm, viola quindi la previsione dell'art. 907 c.c.
Parte appellante si duole del fatto che non sa stata presa in considerazione l'affermazione del ctu, che ha affermato: “non ritengo che l'opera in parola abbia una consistenza tale da ledere gli asseriti diritti di veduta, ciò perché l'estradosso del muro di contenimento di nuova costruzione, seppur riscontrato di maggiore altezza sia in rapporto al precedente stato di fatto, sia al nuovo stato di progetto, non possiede una volumetria tale da impedire la visione sul fondo di parte convenuta”.
Assume che non vi sia prova che prima vi fosse una distanza di tre metri, anche in considerazione della presenza di un cancello;
mentre l'appellata da rilievo alla previsione codicistica la distanza di tre metri dalle vedute prescritta dall'art. 907 c.c., avente carattere assoluto, essendo stata predeterminata dal legislatore in via generale ed astratta, senza che al giudice sia consentito alcun margine di discrezionalità sia nella valutazione della esistenza della violazione della distanza, sia nella valutazione relativa alla dannosità e pericolosità della posizione della nuova costruzione rispetto alla veduta del vicino.
Il motivo è assorbito dal rigetto del precedente, che comporta comunque la condanna delle appellanti all'abbattimento di tutte le opere costruite all'interno dell'area di interesse e al ripristino di tale area nella situazione originaria.
Con il terzo motivo si insiste per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accolto la domanda sub. 5 formulata da con condanna delle odierne CP_1 appellanti a corrispondere la somma pari ad Euro 7.432,40, “oltre rivalutazione monetaria dal 16.12.2019 ad oggi ed Iva nella misura di legge sull'importo rivalutato”, a titolo di risarcimento del danno (fessurazioni lungo la terrazza e il muro perimetrale dell'immobile di proprietà di controparte) asseritamente arrecato dagli interventi eseguiti dalle appellanti.
Secondo la statuizione appellata la prova del nesso di causalità tra i lavori eseguiti e le fessurazioni sul terrazzo e sul muro di sostegno dell'immobile di proprietà della controparte si trae dalle testimonianze rese da , , , Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4
, che hanno indicato l'insorgenza dei danni come successiva
[...] Testimone_5
rispetto alle opere realizzate dalle parti e Pt_1 Parte_2
Parte appellante sottolinea che dalla relazione del CTU risulta pacificamente che, ben prima dell'inizio della costruzione del box auto, l'area adiacente alla proprietà della era CP_1 stata interessata da un importante attività edificatoria svolta nell'ambito dell'attuazione del
Piano Urbanistico Operativo, che aveva, tra l'altro, comportato la demolizione di quasi tutto l'originario camminamento (composto da gradini in cemento e rampa) del viottolo della
Martina, confinante con il muro di sostegno dell'immobile di proprietà dell'appellata; che è altrettanto pacifico che la crepa su detto muro di sostegno fosse preesistente all'inizio dei lavori di costruzione del box (novembre 2011), come documentato dalla fotografia allegata alla relazione paesaggistica protocollata nell'aprile 2011; che, pertanto, l'unico teste indifferente si dimostra inattendibile, avendo dichiarato che la crepa sul Testimone_4
muro di sostegno è successiva ai lavori di costruzione del garage.
Orbene, giova riportare i chiarimenti forniti dal ctu: “Il CTU, conseguentemente prende atto che ben prima dell'approvazione da parte degli enti preposti del progetto di realizzazione del box e quindi del dichiarato inizio lavori dello stesso (avvenuto in data 29 novembre 2011, con protocollo n.12358), quasi tutto il camminamento sopraelevato e parallelo a Viottolo della Martina si presentava demolito, e come dichiarato nella relazione illustrativa depositata, l'eseguito smantellamento era avvenuto per “esigenze di lavorazione del cantiere adiacente”.“Si premette che all'epoca dei fatti la parte terminale di Viottolo della
Martina si presentava quasi totalmente cantierizzata, tutta la zona in adiacenza alla proprietà di parte convenuta era oggetto di significativa trasformazione resa operativa attraverso la realizzazione di un insediamento residenziale (all'epoca legittimato da un Piano
Urbanistico Operativo P.U.O.) il quale prevedeva degli interventi concordati con il Comune di Portovenere, riguardanti opere accessorie di pubblico utilizzo, tra cui la più significativa era inerente la completa demolizione e successiva riconfigurazione e riqualificazione del precedente camminamento di collegamento con i nuovi e preesistenti fabbricati di seguito posizionati al termine di Viottolo della Martina”.”Dal che lo scrivente non ha rilevato negli atti depositati e nelle tesi prospettate dal CTP e dalla difesa di parte attrice, sufficienti elementi tali da attribuire, secondo il criterio del "più probabile che non", le lesioni lamentate alla esclusiva attività edificatoria posta in essere da parte convenuta.
In buona sostanza, secondo lo scrivente l'importante attività edificatoria svolta nell'ambito dell'attuazione del P.U.O. costituisce un elemento da solo capace di aver causato le lesioni subite dall'attore (foto n.3 a pag 11 CTU)”.
Parte appellata sottolinea che la fotografia n. 3 di pagina 11 dell'elaborato di CTU riproduce i luoghi di causa prima dell'intervento edificatorio delle convenute ed in essa si intravedono le lesioni al muraglione in pietra. Ma chiarisce che la conclusione delle appellanti circa il fatto che le lesioni siano precedenti all'intervento di realizzazione del box auto, è errata, dal momento che la originaria scalinata di Viottolo della Martina e la parte del camminamento in piano del Viottolo stesso, erano già stati interamente demoliti dalle appellanti, oltre al fatto che i lavori limitrofi relativi alla realizzazione di un insediamento residenziale erano di molto antecedenti (anni 2004-2008).
Il motivo merita accoglimento.
La prova del nesso causale non è stata raggiunta;
non è infatti “sufficiente una relazione di prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione” (Cass. 3285/2022).
Le testimonianze rese pertanto non sono idonee a raggiungere la prova della derivazione dei danni dagli interventi svolti dalle appellanti, mentre dalle risultanze della ctu emerge, quantomeno, il dubbio in ordine alla sussistenza del nesso causale. La sentenza appellata deve, pertanto, essere riformata con il rigetto della domanda che ha comportato la statuizione di condanna delle convenute/appellanti, in solito tra di loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di 7.432,40 euro, oltre rivalutazione monetaria dal 16.12.2019 ad oggi ed Iva nella misura di legge sull'importo rivalutato;
oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, stante l'esito complessivo della lite, devono essere compensate tra le parti nella misura di metà, con conferma della statuizione di primo grado sul punto e con condanna di e lla refusione della Parte_1 Parte_2 restante metà del grado d'appello in favore di che si liquida come in dispositivo CP_1 in applicazione del DM 55/2014, considerato il valore della causa e l'impegno defensionale richiesto,
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello di e ed in parziale Parte_1 Parte_2 riforma della sentenza N. 152/2024 del Tribunale di La Spezia, rigetta la domanda formulata al punto 5 delle conclusioni di primo grado di e CP_1 pertanto revoca la condanna della appellanti e in solido Parte_1 Parte_2 tra di loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di 7.432,40 euro, oltre rivalutazione monetaria dal 16.12.2019 ad oggi ed Iva nella misura di legge sull'importo rivalutato;
oltre interessi di legge dalla sentenza al saldo in favore di CP_1
Compensa le spese di lite del grado nella misura di metà, condannando e Parte_1
lla refusione della restante metà in favore di che liquida Parte_2 CP_1 in € 6077,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Genova, 28.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno