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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3818 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.533/2020 vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. ENRICO DI GIACOMO. C.F._2
Appellanti
E
(C.F.: ), in proprio e quale erede di CP_1 C.F._3 Per_1
e (C.F.: ), con l'avv. DE
[...] Parte_3 C.F._4
SANTIS DARIO ROMANO.
Appellati e Appellanti Incidentali
(C.F.: , con l'avv. DE SANTIS DARIO Controparte_2 C.F._5
ROMANO
(C.F.: ) con l'avv. LEONARDO NETTIS Controparte_3 C.F._6
Appellati
e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza n. 826/2019 con cui il Tribunale ordinario di Cassino ha
[...] dichiarato l'estinzione del giudizio.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno evocato Parte_1 Parte_2 in giudizio , , deducendo Controparte_4 Persona_1 CP_1 Controparte_7 che il padre, decedeva il 26.6.1989; che il 1.12.2011 venivano a conoscenza che il Controparte_2
11.10.1989 era stato pubblicato il testamento olografo del de cuius;
che in tale testamento i beni del padre erano stati attribuiti ai propri fratelli.
Sulla base di tali deduzioni, le attrici hanno chiesto "in via principale, la declaratoria della illegittimità, nullità ed inefficacia del testamento del de cuius con conseguente ricostruzione del patrimonio ereditario in capo alla massa e rideterminazione delle singole attribuzioni come per legge e, in via subordinata, l'accertamento della violazione della quota di legittima spettante"
Si sono costituiti in giudizio e eccependo, in Controparte_4 Persona_1 CP_1 via preliminare, la prescrizione delle azioni proposte dalle attrici nonché l'indeterminatezza dell'atto introduttivo, precisando, nel merito, che il testamento in oggetto non ha leso le quote che la legge riserva alle attrici.
Inoltre, e hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuto Persona_1 CP_1 acquisto per usucapione dei beni ereditati.
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_7 domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi nonché la prescrizione della azione di riduzione.
Lo stesso, nel merito, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni ereditati.
All'udienza del 19.7.2013 parte attrice è stata autorizzata alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi e Parte_3 Controparte_2 Controparte_8
All'udienza del 28.3.2014, parte attrice, in considerazione delle difficoltà riscontrare nella integrazione del contraddittorio, ha chiesto il rinvio della udienza per gli stessi adempimenti.
Il Giudice, con ordinanza del 10.11.2014, ha concesso a parte attrice nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio.
, , , nel costituirsi Controparte_2 Controparte_9 Controparte_5 Controparte_6 in giudizio, hanno preliminarmente eccepito estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine concesso dal Giudice con ordinanza del 19.7.2013, la prescrizione delle azioni proposte dalle attrici e l'indeterminatezza delle domande. Nel merito, i convenuti hanno rilevato l'insussistenza della lesione della legittima denunciata dalle attrici e hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto usucapione di beni ereditati. All'udienza del 18.3.2015 il giudizio è stato interrotto in considerazione del decesso di parte convenuta , Le attrici, con atto depositato ai sensi dell'art. 303 c.p.c. 18.5.2015, Controparte_7 hanno riassunto il giudizio nei confronti dei convenuti e di in qualità di erede di Controparte_3
che si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_7
Nel costituirsi in giudizio , , Controparte_4 Persona_1 CP_1 Controparte_2
, hanno reiterato l'eccezione di Controparte_5 Parte_3 Controparte_6 estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., rilevando, altresì, che il ricorso in riassunzione è stato notificato dalle attrici dopo la scadenza del termine fissato dal Giudice con decreto del 12.5.2015.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione all'udienza del 12.6.2019.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“2. Va dichiarata l'estinzione del giudizio. Nello specifico, all'udienza del 19.7.2013 il Giudice, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti e Parte_3 Controparte_2 CP_6
2 in qualità di eredi di fissando per la verifica della regolare instaurazione Per_1 Controparte_2 del contraddittorio l'udienza del 26.3.2014, poi differita al 28.3.2014. A tale udienza parte attrice ha chiesto "rinvio per gli stessi adempimenti, non avendo avuto modo di integrare il contraddittorio per difficoltà nell'indirizzo dei coeredi e, in accoglimento di tale istanza, con ordinanza del 10.11.2014, è stato concesso un nuovo termine per la disposta integrazione del contraddittorio, con differimento della udienza al 18.3.2015.
Ció posto, va rilevato che, sebbene con ordinanza del 19.7.2013 fosse stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi di parte attrice, all'udienza del Controparte_2
28.3.2014, non dimostrava di aver dato inizio al procedimento di notificazione dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari.
Orbene, l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari determina l'estinzione del presente giudizio, atteso che l'art. 307 c.p.c. prevede l'estinzione del giudizio ove la parte non abbia provveduto a disporre l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 102 c.p.c., tenuto conto che ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato, come nel caso di specie, senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparazione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta la integrazione, detto termine si identifica nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso, pena l'estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio (cfr. Cass. n. 26401/2009). È, invero, pacifico che
, e sono eredi di Controparte_2 Parte_3 Controparte_5 Controparte_6
di talché i predetti, in quanto litisconsorti necessari dell'azione di riduzione delle Controparte_2 disposizione testamentarie redatte dal de cuius, dovevano necessariamente essere evocati in giudizio dalle attrici nel termine perentorio stabilito dal Giudice ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Ciò nonostante, l'integrazione del contraddittorio non è avvenuta nel rispetto del termine fissato con l'ordinanza del 19.7.2013.
A ciò si aggiunga la considerazione che parte attrice, malgrado le asserite difficoltà riscontrate nel procedimento di notificazione dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari, all'udienza del
28.3.2014, non ha chiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell'art, 153 c.p.c. per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo.
Tuttavia, in assenza di una formale istanza di rimessione in termini, il Giudice non può disporre d'ufficio la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo al litisconsorte necessario, posto che il termine concesso per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c. (cfr. Cass. n.
12740/2001; Cass. n. 7460/2015; Cass. n. 1205/1998).
Da ció consegue la revoca della ordinanza del 10.11.2014 con cui il Giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione della citazione ai litisconsorti necessari per difetto dei suoi presupposti.
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 102 e 307 c.p.c.
3. Le spese del presente giudizio, infine, in applicazione dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.”
3.- e hanno proposto appello per i motivi Parte_1 Parte_2 di seguito enunciati.
SULLA RIMESSIONE IN TERMINI EX ART. 153 C.P.C. PER LA INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO
3 Censurano il ragionamento del Giudice di prime cure che si baserebbe sull'errato presupposto per cui la parte appellante non avrebbe chiesto formale rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. all'udienza del 28.3.2014.
Le appellanti sostengono, di contro, che nel verbale di udienza del 28.3.2014 si evince chiaramente la richiesta di nuovo termine per integrare il contraddittorio e che con ordinanza del 10.11.2014, a scioglimento della riserva presa nella stessa udienza, il Giudice avrebbe concesso nuovo termine con implicito riferimento all'art. 153 c.p.c. valutandone la legittimità. Ciò posto la decisione del
Giudice sarebbe errata in quanto contraria alle evidenze documentali. Chiedono decidersi in questa sede nel merito o in via subordinata rimettersi la causa al Tribunale di Cassino ai sensi dell'art.354
c.p.c., secondo comma, per la decisione del merito.
4.- e , nella denegata ipotesi in cui si ritenesse CP_1 Parte_3 che non doveva essere dichiarata l'estinzione del processo, eccepiscono la nullità e inammissibilità delle domande formulate dalle appellanti e ripropongono e ribadiscono le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado anche in via di appello incidentale.
5.- chiede rigettarsi l'appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento, Controparte_2 chiede rimettersi la causa al primo Giudice. Nel caso non dovesse essere rimesso al primo grado chiede dichiararsi nulle e inammissibili le domande proposte dalle attrici in primo grado e in via più gravata chiede dichiararsi che il padre di esso appellato o, in subordine, esso stesso, Controparte_2 hanno usucapito i beni attribuiti con il menzionato testamento, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
6.- chiede rigettarsi la domanda attrice ovvero di dichiararla prescritta, Controparte_3 con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
7.- L'appello non è fondato.
Al riguardo, giova innanzitutto richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte per cui :«Il termine concesso dal giudice per la integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario ha natura perentoria, e, pertanto, non può essere ne' rinnovato ne' prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ.. (Cass., sent. n. 12740 del 2001). Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli art. 291 c.p.c., comma 3 e art. 307 c.p.c., comma 3, implica, tanto più quando si verta in ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contemporanea ed automatica estinzione del processo, senza alcuna possibilità di riassunzione. Tale estinzione è immediata ed opera anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione, e comporta che, pur in assenza di eccezione, si pervenga ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria;
ed in tal senso va interpretata anche una eventuale statuizione che provveda a definire il giudizio di primo grado attraverso la cancellazione della causa dal ruolo (Cass., sent. n. 157 del 1998). (cfr., ad es., Cass. n. 7528/2007 e
Cass. n. 17416/2010)» (Cass. n. 7460 del 2015). Secondo la Suprema
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché non v'è prova di aver dato inizio al procedimento di notificazione dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari nei termini perentori (art. 102 cod. proc. civ.) assegnati dal giudice, né sono stati addotti e provati fatti, non imputabili alla parte, tali da far ritenere che l'inattività sia dipesa da ragioni di forza maggiore, non può darsi luogo alla rimessione in termini e, in presenza dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla parte, deve essere confermata la declaratoria di estinzione.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
4
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. la sentenza n. 826/2019 del Tribunale ordinario di Cassino
- respinge l'appello;
- condanna e alla rifusione delle spese di lite, Parte_1 Parte_2 in favore di , in proprio e quale erede di e CP_1 Persona_1
e , liquidati in complessivi euro 1800,00 e in Parte_3 Controparte_2 favore di in euro 1400 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di Controparte_3 previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 17 giugno 2026
Il Consigliere relatore
Il Presidente
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n.533/2020 vertente
TRA
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con l'avv. ENRICO DI GIACOMO. C.F._2
Appellanti
E
(C.F.: ), in proprio e quale erede di CP_1 C.F._3 Per_1
e (C.F.: ), con l'avv. DE
[...] Parte_3 C.F._4
SANTIS DARIO ROMANO.
Appellati e Appellanti Incidentali
(C.F.: , con l'avv. DE SANTIS DARIO Controparte_2 C.F._5
ROMANO
(C.F.: ) con l'avv. LEONARDO NETTIS Controparte_3 C.F._6
Appellati
e Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
Appellati Contumaci
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 1.- Con atto di appello regolarmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno impugnato la sentenza n. 826/2019 con cui il Tribunale ordinario di Cassino ha
[...] dichiarato l'estinzione del giudizio.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza:
“1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno evocato Parte_1 Parte_2 in giudizio , , deducendo Controparte_4 Persona_1 CP_1 Controparte_7 che il padre, decedeva il 26.6.1989; che il 1.12.2011 venivano a conoscenza che il Controparte_2
11.10.1989 era stato pubblicato il testamento olografo del de cuius;
che in tale testamento i beni del padre erano stati attribuiti ai propri fratelli.
Sulla base di tali deduzioni, le attrici hanno chiesto "in via principale, la declaratoria della illegittimità, nullità ed inefficacia del testamento del de cuius con conseguente ricostruzione del patrimonio ereditario in capo alla massa e rideterminazione delle singole attribuzioni come per legge e, in via subordinata, l'accertamento della violazione della quota di legittima spettante"
Si sono costituiti in giudizio e eccependo, in Controparte_4 Persona_1 CP_1 via preliminare, la prescrizione delle azioni proposte dalle attrici nonché l'indeterminatezza dell'atto introduttivo, precisando, nel merito, che il testamento in oggetto non ha leso le quote che la legge riserva alle attrici.
Inoltre, e hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuto Persona_1 CP_1 acquisto per usucapione dei beni ereditati.
Si è costituito in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della Controparte_7 domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, la nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi nonché la prescrizione della azione di riduzione.
Lo stesso, nel merito, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione dei beni ereditati.
All'udienza del 19.7.2013 parte attrice è stata autorizzata alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi e Parte_3 Controparte_2 Controparte_8
All'udienza del 28.3.2014, parte attrice, in considerazione delle difficoltà riscontrare nella integrazione del contraddittorio, ha chiesto il rinvio della udienza per gli stessi adempimenti.
Il Giudice, con ordinanza del 10.11.2014, ha concesso a parte attrice nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio.
, , , nel costituirsi Controparte_2 Controparte_9 Controparte_5 Controparte_6 in giudizio, hanno preliminarmente eccepito estinzione del giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine concesso dal Giudice con ordinanza del 19.7.2013, la prescrizione delle azioni proposte dalle attrici e l'indeterminatezza delle domande. Nel merito, i convenuti hanno rilevato l'insussistenza della lesione della legittima denunciata dalle attrici e hanno chiesto l'accertamento dell'intervenuto acquisto usucapione di beni ereditati. All'udienza del 18.3.2015 il giudizio è stato interrotto in considerazione del decesso di parte convenuta , Le attrici, con atto depositato ai sensi dell'art. 303 c.p.c. 18.5.2015, Controparte_7 hanno riassunto il giudizio nei confronti dei convenuti e di in qualità di erede di Controparte_3
che si è regolarmente costituita in giudizio. Controparte_7
Nel costituirsi in giudizio , , Controparte_4 Persona_1 CP_1 Controparte_2
, hanno reiterato l'eccezione di Controparte_5 Parte_3 Controparte_6 estinzione del giudizio ex art. 307 c.p.c., rilevando, altresì, che il ricorso in riassunzione è stato notificato dalle attrici dopo la scadenza del termine fissato dal Giudice con decreto del 12.5.2015.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione all'udienza del 12.6.2019.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“2. Va dichiarata l'estinzione del giudizio. Nello specifico, all'udienza del 19.7.2013 il Giudice, ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio nei confronti e Parte_3 Controparte_2 CP_6
2 in qualità di eredi di fissando per la verifica della regolare instaurazione Per_1 Controparte_2 del contraddittorio l'udienza del 26.3.2014, poi differita al 28.3.2014. A tale udienza parte attrice ha chiesto "rinvio per gli stessi adempimenti, non avendo avuto modo di integrare il contraddittorio per difficoltà nell'indirizzo dei coeredi e, in accoglimento di tale istanza, con ordinanza del 10.11.2014, è stato concesso un nuovo termine per la disposta integrazione del contraddittorio, con differimento della udienza al 18.3.2015.
Ció posto, va rilevato che, sebbene con ordinanza del 19.7.2013 fosse stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi di parte attrice, all'udienza del Controparte_2
28.3.2014, non dimostrava di aver dato inizio al procedimento di notificazione dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari.
Orbene, l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari determina l'estinzione del presente giudizio, atteso che l'art. 307 c.p.c. prevede l'estinzione del giudizio ove la parte non abbia provveduto a disporre l'integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dal giudice ai sensi dell'art. 102 c.p.c., tenuto conto che ove l'ordine di integrazione del contraddittorio venga dato, come nel caso di specie, senza l'indicazione del termine finale per la notificazione dell'atto di integrazione, ma facendosi espresso riferimento ai "termini di legge" e fissandosi la nuova udienza ad una data tale da consentire il rispetto del termine per la comparazione, a favore del soggetto nei cui riguardi sia disposta la integrazione, detto termine si identifica nell'ultimo giorno utile per garantire l'osservanza del termine di comparizione stesso, pena l'estinzione del processo, trattandosi di termine perentorio (cfr. Cass. n. 26401/2009). È, invero, pacifico che
, e sono eredi di Controparte_2 Parte_3 Controparte_5 Controparte_6
di talché i predetti, in quanto litisconsorti necessari dell'azione di riduzione delle Controparte_2 disposizione testamentarie redatte dal de cuius, dovevano necessariamente essere evocati in giudizio dalle attrici nel termine perentorio stabilito dal Giudice ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
Ciò nonostante, l'integrazione del contraddittorio non è avvenuta nel rispetto del termine fissato con l'ordinanza del 19.7.2013.
A ciò si aggiunga la considerazione che parte attrice, malgrado le asserite difficoltà riscontrate nel procedimento di notificazione dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari, all'udienza del
28.3.2014, non ha chiesto di essere rimessa in termini ai sensi dell'art, 153 c.p.c. per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo.
Tuttavia, in assenza di una formale istanza di rimessione in termini, il Giudice non può disporre d'ufficio la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo al litisconsorte necessario, posto che il termine concesso per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria, sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c. (cfr. Cass. n.
12740/2001; Cass. n. 7460/2015; Cass. n. 1205/1998).
Da ció consegue la revoca della ordinanza del 10.11.2014 con cui il Giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione della citazione ai litisconsorti necessari per difetto dei suoi presupposti.
Va, dunque, dichiarata l'estinzione del presente giudizio ai sensi degli artt. 102 e 307 c.p.c.
3. Le spese del presente giudizio, infine, in applicazione dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.”
3.- e hanno proposto appello per i motivi Parte_1 Parte_2 di seguito enunciati.
SULLA RIMESSIONE IN TERMINI EX ART. 153 C.P.C. PER LA INTEGRAZIONE DEL
CONTRADDITTORIO
3 Censurano il ragionamento del Giudice di prime cure che si baserebbe sull'errato presupposto per cui la parte appellante non avrebbe chiesto formale rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. all'udienza del 28.3.2014.
Le appellanti sostengono, di contro, che nel verbale di udienza del 28.3.2014 si evince chiaramente la richiesta di nuovo termine per integrare il contraddittorio e che con ordinanza del 10.11.2014, a scioglimento della riserva presa nella stessa udienza, il Giudice avrebbe concesso nuovo termine con implicito riferimento all'art. 153 c.p.c. valutandone la legittimità. Ciò posto la decisione del
Giudice sarebbe errata in quanto contraria alle evidenze documentali. Chiedono decidersi in questa sede nel merito o in via subordinata rimettersi la causa al Tribunale di Cassino ai sensi dell'art.354
c.p.c., secondo comma, per la decisione del merito.
4.- e , nella denegata ipotesi in cui si ritenesse CP_1 Parte_3 che non doveva essere dichiarata l'estinzione del processo, eccepiscono la nullità e inammissibilità delle domande formulate dalle appellanti e ripropongono e ribadiscono le eccezioni e deduzioni formulate in primo grado anche in via di appello incidentale.
5.- chiede rigettarsi l'appello e, nella denegata ipotesi di accoglimento, Controparte_2 chiede rimettersi la causa al primo Giudice. Nel caso non dovesse essere rimesso al primo grado chiede dichiararsi nulle e inammissibili le domande proposte dalle attrici in primo grado e in via più gravata chiede dichiararsi che il padre di esso appellato o, in subordine, esso stesso, Controparte_2 hanno usucapito i beni attribuiti con il menzionato testamento, con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
6.- chiede rigettarsi la domanda attrice ovvero di dichiararla prescritta, Controparte_3 con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
7.- L'appello non è fondato.
Al riguardo, giova innanzitutto richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte per cui :«Il termine concesso dal giudice per la integrazione del contraddittorio in caso di litisconsorzio necessario ha natura perentoria, e, pertanto, non può essere ne' rinnovato ne' prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ.. (Cass., sent. n. 12740 del 2001). Il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi degli art. 291 c.p.c., comma 3 e art. 307 c.p.c., comma 3, implica, tanto più quando si verta in ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, contemporanea ed automatica estinzione del processo, senza alcuna possibilità di riassunzione. Tale estinzione è immediata ed opera anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione, e comporta che, pur in assenza di eccezione, si pervenga ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria;
ed in tal senso va interpretata anche una eventuale statuizione che provveda a definire il giudizio di primo grado attraverso la cancellazione della causa dal ruolo (Cass., sent. n. 157 del 1998). (cfr., ad es., Cass. n. 7528/2007 e
Cass. n. 17416/2010)» (Cass. n. 7460 del 2015). Secondo la Suprema
Alla luce delle considerazioni che precedono, poiché non v'è prova di aver dato inizio al procedimento di notificazione dell'atto di citazione ai litisconsorti necessari nei termini perentori (art. 102 cod. proc. civ.) assegnati dal giudice, né sono stati addotti e provati fatti, non imputabili alla parte, tali da far ritenere che l'inattività sia dipesa da ragioni di forza maggiore, non può darsi luogo alla rimessione in termini e, in presenza dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla parte, deve essere confermata la declaratoria di estinzione.
8.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. la sentenza n. 826/2019 del Tribunale ordinario di Cassino
- respinge l'appello;
- condanna e alla rifusione delle spese di lite, Parte_1 Parte_2 in favore di , in proprio e quale erede di e CP_1 Persona_1
e , liquidati in complessivi euro 1800,00 e in Parte_3 Controparte_2 favore di in euro 1400 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di Controparte_3 previdenza come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 17 giugno 2026
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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