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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2024, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. Alberto CELESTE Presidente relatore dott.ssa Eliana ROMEO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 5/11/2024 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1107/2024 vertente
TRA
Parte_1
(avv.ti Conti e Forria)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv. Vescio di Martirano)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 525 del 27/3/2024
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti della Parte_1
- d'ora in poi, breviter, “ ” - volta ad accertare lo svolgimento, Controparte_2 CP_1 da parte del ricorrente nel periodo 1/3/2013-30/4/2017, delle superiori mansioni riferibili al profilo di
“collaboratore tecnico professionale”, di cui all'inquadramento nella categoria D, posizione economica 5, del
CCNL Comparto Sanità, a fronte del profilo di “assistente tecnico”, di cui alla categoria C di appartenenza, e a condannare la resistente al pagamento delle correlate differenze retributive pari a complessivi € 32.453,57.
Il lavoratore interponeva appello, cui resisteva l . CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello è articolato in quattro motivi di gravame che, per la loro connessione, possono essere oggetto di scrutinio congiunto, atteso le esposte censure, sotto vari profili - “travisamento della domanda”, “erronea valutazione delle risultanze istruttorie”, “contraddittorietà della motivazione” e “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.” - convergono tutte a contestare la statuizione di rigetto di cui sopra, basata sull'assunto per cui l'originario ricorrente non avesse allegato e provato lo svolgimento di mansioni riconducibili al rivendicato superiore inquadramento.
Tali doglianze si rivelano nel complesso infondate (a prescindere che, in parte, non si confrontano con le ragioni esplicitate nella gravata decisione, limitandosi a reiterare le medesime argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo del presente giudizio).
Innanzitutto, non risponde al vero che “il giudice a quo abbia travisato la domanda svolta dal ricorrente, il quale non ha chiesto alcun inquadramento superiore, bensì il giusto corrispettivo spettantegli in base alle mansioni effettivamente svolte, documentalmente provate, così gravemente errando e disattendendo altresì il principio costituzionale di cui all'art. 36 Cost.” (v. pag. 6 del libello impugnatorio); di contro, il Tribunale ha espressamente affermato che, “nel lavoro alle dipendenze delle P.A., la disciplina delle mansioni è regolata dall'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui lo svolgimento di mansioni proprie di una qualifica superiore rispetto a quella di inquadramento formale non attribuisce al dipendente il diritto al riconoscimento del relativo inquadramento, ma comporta soltanto il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica”, dando atto che, “su detto profilo, le parti concordano, avendo il ricorrente formulato la domanda in riferimento esclusivamente alle differenze economiche e non anche al superiore inquadramento”.
Orbene, è noto che il riconoscimento della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori a quelle contrattuali spetta al dipendente pubblico, in ossequio all'art. 36 Cost., a condizione che le suddette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse.
Quel che rileva ai fini del decidere è verificare la correttezza del procedimento logico-giuridico diretto alla corretta individuazione dell'inquadramento di un dipendente, a fronte dello dedotto svolgimento di mansioni diverse e superiori rispetto a quelle contrattualmente previste, che si sviluppa - com'è noto - in tre fasi successive, consistenti: 1) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, 2) nell'individuazione delle qualifiche previste dal contratto collettivo di categoria, e 3) nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v., ex multis, Cass., sez. lav., 22/11/2019, n. 30580; Cass., sez. lav., 18/4/2018, n. 9414;
Cass., sez. lav., 28/4/2015, n. 8589; Cass., sez. lav., 27/7/2010, n. 20272; Cass., sez. lav., 30/10/2008, n.
26234). E', altresì, principio consolidato che il lavoratore, il quale agisce in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore, ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare, esplicitamente, quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente espletato, restando fermo che sia onere del medesimo lavoratore dimostrare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile continuativa e prevalente, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono (v., per tutte, Cass., sez. lav., 23/11/2020, n. 26593).
In quest'ordine di concetti, si ritiene che il Tribunale, alla stregua delle risultanze processuali acquisite nel giudizio di primo grado, abbia correttamente rispettato i summenzionati steps valutativi, anche relativamente al riparto dell'onere della prova, giungendo alla condivisibile conclusione secondo cui l Pt_1 non avesse diritto al superiore inquadramento invocato (considerando sempre che la qualifica da attribuire al lavoratore deve essere determinata con esclusivo riferimento al contenuto delle mansioni prevalenti, cioè quelle primarie e che maggiormente caratterizzano il profilo professionale dello stesso lavoratore).
Invero, sul versante documentale, è emerso che l' aveva formalmente ricoperto gli incarichi di Pt_1 direzione dei lavori, di energy manager, e che aveva posto in essere le attività connesse all'incarico di responsabile dell'ufficio tecnico, partecipando a riunioni, interfacciandosi con i soggetti terzi, partecipando alle attività di collaudo ed analoghi incombenti.
Considerando la normativa contrattuale di riferimento, individuabile nel CCNL Comparto Sanità, il sistema di classificazione del personale prevede che rientrano nella categoria C - di appartenenza dell'Eletti
- i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”.
In particolare, secondo il mansionario del contratto di categoria, viene definito “assistente tecnico” colui che “esegue operazioni di rilevanza tecnica riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi, misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo all'esecuzione dei lavori assegnati e garantendo l'osservanza delle norme di sicurezza;
assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali ed applicazioni tecniche”.
Di contro, nella declaratoria della categoria D - rivendicata dall'odierno appellante - vi rientrano i lavoratori che “ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'àmbito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”, nonché siano in “possesso del diploma di laurea corrispondente allo specifico settore di attività di assegnazione (tecnico, professionale, informatico, statistico, sociologico, amministrativo, legale) corredato - ove previsto - dalle abilitazioni professionali, ovvero, in mancanza - fatti salvi i diplomi abilitativi per legge - il possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado unitamente ad esperienza lavorativa quinquennale maturata in profilo corrispondente della categoria C”. Tra questi ultimi, viene annoverato il “collaboratore tecnico professionale”, il quale “svolge attività prevalentemente tecniche che comportano un'autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione”, aggiungendo che “le attività lavorative del collaboratore tecnico-professionale si svolgono nell'àmbito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato”.
In quest'ottica, il primo giudice ha correttamente sottolineato che elemento discretivo tra i due profili è, innanzitutto, il diverso livello delle conoscenze teoriche specialistiche richieste dalle attività concretamente svolte che, nel caso di lavoratori inquadrati nella categoria D, è posto in relazione con i titoli di studio e professionali conseguiti, che la declaratoria stessa individua nel diploma di laurea nel settore corrispondente o nel diploma di istruzione secondaria di secondo grado unitamente all'esperienza lavorativa quinquennale maturata in profilo corrispondente della categoria C.
Sul punto, si è riscontrato un radicale difetto di allegazione nel ricorso introduttivo, non avendo l' Pt_1 dedotto alcunché riguardo ai titoli posseduti (anche in relazione all'anzianità di appartenenza al profilo C), né, comunque, in riferimento all'oggetto degli incarichi e delle attività asseritamente svolte;
profilo, questo, non ritenuto, comunque, decisivo dal Tribunale - diversamente a quanto opinato dall'appellante - ma concorrente con quanto appresso rilevato.
A titolo esemplificativo, l' non aveva precisato in cosa concretamente consistesse il ruolo di Pt_1
Energy manager o quello di Direttore dell'esecuzione del contratto, o in che termini si fosse esplicata l'attività di supporto alla progettazione e programmazione o quella di partecipazione a riunioni, né, a maggior ragione, quali specifiche competenze acquisite mediante i titoli di studio e professionali posseduti fossero state necessarie per svolgere le suddette attività (e l'evidenziato difetto di allegazione si rivelerebbe già assorbente rispetto all'esito dell'istruttoria che, comunque, non ha fatto emergere alcun elemento significativo in relazione a tali elementi, v. infra).
Il secondo profilo discretivo tra i due profili - messo acutamente in luce dal Tribunale - è quello relativo al livello di autonomia e responsabilità in capo al lavoratore, che sono circoscritte a “metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo” per i lavoratori inquadrati nel profilo C, mentre sono definite come “proprie” e connesse alla discrezionalità operativa di cui il lavoratore gode nel profilo D.
Sotto tale aspetto, si osserva che, dalla documentazione in atti, non è emerso con chiarezza il livello di autonomia goduto dall' il quale sembra aver posto in essere attività prevalentemente esecutive Pt_1 nell'àmbito di precise indicazioni ricevute mediante ordini di servizio, o attività esecutive di contenuti negoziali - attività di collaudo, di direzione sull'esecuzione del contratto, di verifica di SAL e successiva liquidazione - attività tutte che, in mancanza di diverse risultanze, non sono connotate da margini discrezionali, né poste effettuate in piena autonomia, bensì nel quadro di precisi ambiti di intervento chiaramente e di volta in volta delimitati.
Né dall'istruttoria orale sono emerse diversi elementi, atteso che, dalle deposizioni dei testi escussi -
v., in particolare, le dichiarazioni dell'Ing. , responsabile dell'area tecnica, e dell'Arch. Persona_1 [...]
, direttore della UOC tecnica - si evince lo svolgimento di mansioni pienamente inquadrabili nella Tes_1 categoria C, posto che le attività descritte implicano un livello di autonomia circoscritto al coordinamento dello svolgimento materiale delle attività esecutive, ivi incluse quelle di ordine amministrativo e contabile. Per quel che qui maggiormente rileva, le deposizioni dei testi non corrispondono ad alcuna allegazione contenuta nel ricorso introduttivo e sono, comunque, eccessivamente generiche nonché parzialmente contraddittorie, laddove si fa riferimento, da un lato, ad “affidamenti diretti” nel rispetto del codice degli appalti e, dall'altro, alla predisposizione degli “atti di gara”.
In ogni caso - come ben sottolineato dal giudice di prime cure - non vi è alcun riscontro documentale di tale competenza nella pur corposa documentazione prodotta, sicché non è possibile apprezzarne né il grado di discrezionalità, né la consistenza in termini di abitualità e prevalenza, né tantomeno la complessità tecnica con riferimento alle qualifiche ipoteticamente esistenti in capo all'originario ricorrente che - si ribadisce - non risultano compiutamente allegate (unico profilo connotato da discrezionalità era consistito nelle riferita disponibilità di un budget, ma limitato per lo svolgimento di piccoli lavori di manutenzione).
In conclusione, si aderisce al convincimento del Tribunale, secondo cui, dalle risultanze processuali
(documentali ed orali), non si evince la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del superiore inquadramento in relazione alle mansioni così come descritte in ricorso - comunque, contestate specificamente ex adverso - e provate in giudizio.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonchè in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Stante il tipo di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, in capo all'appellante, le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - condanna alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in complessivi € Parte_1
6.945,75 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 5/11/2024
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Celeste)