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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4128/2022
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli giudice relatore/estensore ha emesso il seguente
DECRETO sull'opposizione allo stato passivo dell'Amministrazione straordinaria di proposta da _1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Starna e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sabina Di Giacomo ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 25, presso lo studio dell'avv. Barbara Starna, giusta procura speciale allegata al ricorso
OPPONENTE
contro AR
, in persona del procuratore speciale ing. rappresentato e difeso
[...] CP_3 dall'avv. prof. Stefano Bellomo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, giusta procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. , dipendente di con inquadramento nella categoria “assistenti Parte_1 _1 di volo”, ha depositato ricorso in opposizione allo stato passivo di dell'Amministrazione straordinaria resistente esponendo di aver presentato tempestiva domanda di insinuazione allo stato passivo per il credito dovuto a titolo di differenze retributive per ferie e che, all'esito dell'udienza di verifica, il G.D. ha così disposto: “escluso per euro 13.971,26, perché l'identificazione della cd. “retribuzione parametro” effettuata dal ricorrente ai fini della rideterminazione della retribuzione dovuta nel periodo di ferie e di addestramento non è conforme alle previsioni del contratto collettivo, tenuto conto del principio di libertà (con il solo limite della sufficienza ex art. 36 Cost.) della contrattazione collettiva di stabilire quali siano gli elementi da includere nella base di calcolo della retribuzione parametro in tutti i casi in cui - come nelle fattispecie in considerazione - la legge non stabilisca chiaramente la base di computo”.
A fondamento della domanda, ha così argomentato in merito alle differenze retributive richieste sulle ferie godute:
- - al rapporto di lavoro è stato applicato il “contratto collettivo per il personale dipendente della
Compagnia Aerea Italiana 31 ottobre 2008 nonché gli ulteriori accordi applicabili del 31 ottobre e 14 novembre 2008, nella sua parte generale e nella specifica parte relativa agli Assistenti di Volo denominata
“Sezione B - Assistenti di Volo”. 4;
- dal 18.12.2014 è in vigore il Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo, applicabile da tale data ai rapporti di lavoro di cui è causa nella parte generale e nella parte speciale relativa agli Assistenti di Volo denominata “Sezione Seconda Personale Navigante di Cabina (“PNC”);
- la retribuzione mensile ordinaria del personale navigante tecnico era strutturata su degli importi liquidati in misura fissa e continuativa (“stipendio mensile” e “indennità di volo minima garantita”) e da importi liquidati, sempre in maniera continuativa ogni mese, la cui misura era proporzionale all'effettivo tempo trascorso in volo nell'adempimento delle proprie mansioni, come l'indennità oraria di volo integrativa;
- l'indennità oraria di volo integrativa era modulata sulla base delle ore di volo effettuate, della qualifica e dell'anzianità di servizio;
gli importi di tale indennità, inoltre, erano articolati in quattro scaglioni orari ed erano tassativamente elencati in apposite tabelle allegate al contratto aziendale in atti e indicati nel conteggio;
- lo stipendio mensile e l'indennità di volo, nelle due componenti dell'indennità di volo minima integrativa e dell'indennità di volo oraria, debbano essere prese come parametro per la individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti con riferimento all'art. 36, primo comma, Cost.;
- la illegittimità delle norme contrattuali che disciplinano la retribuzione delle ferie per il personale navigante può, altresì, essere individuata nel mancato rispetto delle indicazioni offerte dalla normativa comunitaria anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia europea.
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva insistendo per l'ammissione al passivo delle differenze retributive rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertata e dichiarata la nullità e comunque
l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comunitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui prevedono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita escludendo la indennità di volo oraria (IVO); b) disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle di diritto con le norme imperative violate, dichiarando il diritto della ricorrente a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della misura maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, anche all'esito della CTU contabile o comunque come ritenuta di giustizia;
c) per l'effetto, ammettere l'opponente allo stato passivo della procedura in epigrafe in via privilegiata ex art. 2751 bis co.1 c.c. per la somma di € 13.971,26 a titolo di differenze retributive ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
d) in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari da ammettere al passivo”.
Si è costituita l'Amministrazione straordinaria resistente, contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione nel merito.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
2. Premessa. Sull'onere probatorio.
Preliminarmente deve osservarsi, in via generale, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il preteso creditore, il quale proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito del quale aveva chiesto l'ammissione, è onerato della prova dell'esistenza del credito medesimo, secondo la regola generale stabilita dall'articolo 2697 c.c. (tra le altre cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2024, n. 4156); da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela (o sull'amministrazione straordinaria) l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (cfr Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 03/03/2021, n. 5847).
In tema di opposizione allo stato passivo, la produzione di documenti nel giudizio di opposizione, anche nel sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla L. Fall., artt. 98 e 99 e non essendo l'opposizione configurabile come un appello. Tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 della L. Fall., con la conseguenza che il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l'art. 99 della L. Fall. prevede l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (Cass. 25 febbraio 2020 n. 4952).
A mente dell'art. 99, comma 2, n. 4 della legge fallimentare l'opponente non deve solamente indicare nel ricorso i documenti di cui intende avvalersi, ivi compresi quelli già prodotti nel corso della fase di verificazione dello stato passivo, ma deve provvedere a depositarli in cancelleria almeno contestualmente al deposito del ricorso, conseguendone, in ipotesi di deposito successivo a tale termine, ed anche a prescindere dall'eccezione di controparte, la decadenza dalla facoltà di produzione (in tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte cfr Cass. civ. Sez. I, 28/07/2016, n. 15697; Cass. Sez. 1^, sent. n.
25174/2015, Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 04/11/2020) 17-05-2021, n. 13211; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 21/06/2017) 10-08-2017, n. 19942; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14/06/2022) 19-07-2022, n. 22620; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 03/02/2022) 05-07-2022, n. 21224).
Solo in relazione ai contenuti e termini di un'eventuale eccezione nuova sollevata dall'opposto rispetto a quelle sollevate in sede di verifica, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. Tuttavia, ove la produzione documentale è estranea al tema introdotto dalla nuova eccezione di parte opposta ma riguarda sempre il profilo dell'esistenza, entità e rango del credito insinuato dell'opponente, non è ammissibile la nuova documentazione (Cass. civ. Sez. I Ord., 06/09/2019, n.
22386; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 29/03/2023) 04-08-2023, n. 23787). In merito alla questione relativa alla retribuzione spettante per il periodo di ferie, va rilevato quanto segue.
3. Sulla retribuzione per il periodo di ferie.
Ciò premesso, le clausole della contrattazione collettiva relative alla retribuzione nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenze della società opposta sono contenute all'interno del CCNL del Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione prima personale navigante tecnico e Sezione seconda assistenti di volo, avente vigenza a far data dal 16.07.2014.
In particolare, il CCNL del Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione prima personale navigante tecnico all'art. 10 (per Piloti e Comandanti) prevede: “Il Personale Navigante Tecnico ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale
Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita”, mentre il CCNL del
Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione seconda assistenti di volo all'art. 8 prevede che “Il
Personale Navigante di Cabina ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante di Cabina la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita.” nonché all'art. 25 che “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”.
Dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emerge, dunque, che le parti sociali hanno deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti (Piloti, Comandanti, Assistenti di Volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie.
Secondo l'opponente sono illegittime tali clausole nella parte in cui non prevedono anche l'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell'Indennità di Volo Oraria (IVO). L'indennità di volo, prevista dall'art. 907 del codice della navigazione secondo cui “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”, è regolata dall'art. 26 del CCNL Trasporto Aereo, sezione prima personale navigante tecnico, ove viene previsto “•
Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A (Comandanti) e B
(Piloti) allegate. A decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra sono quelli riportati nelle tabelle
A1 per i Comandanti e B1 per i Piloti. A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra sono quelli riportati nelle tabelle A2 per i Comandanti e B2 per i Piloti. • Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A, A1, A2 e B, B1, B2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo
a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”; analogamente viene previsto per gli assistenti di volo all'art. 23 del CCNL Trasporto
Aereo, sezione seconda assistenti di volo, che “• Agli Assistenti di Volo che svolgono servizio di volo come membri effettivi di equipaggio è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio, qualifica e con l'articolazione e misure di cui alle tabelle allegate
C (Capo Cabina Senior), D (Capi Cabina), E (Assistenti di Volo). A decorrere dalle competenze del mese di maggio
2015 i valori di cui sopra (IVMG) sono quelli riportati nelle tabelle C1 (Capo Cabina Senior), D1 (Capi Cabina), E1
(Assistenti di Volo). A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra (IVMG) sono quelli riportati nelle tabelle C2 (Capo Cabina Senior), D2 (Capi Cabina), E2 (Assistenti di Volo). • Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle C, C1, C2; D, D1,
D2 ed E, E1, E2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”.
Disposizione di analogo contenuto erano riportate nel testo del CCAL CAI.
Dando attuazione all'art. 907 cod. nav. le parti sociali hanno, infatti, stabilito di corrispondere a questi lavoratori oltre allo stipendio mensile una indennità di volo composta da due componenti:
l'indennità di volo integrativa ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate, mentre l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio. Entrambe le componenti dell'indennità di volo, dunque, mirano a remunerare la mansione contrattualmente prevista seppur in modo differente (l'una essendo attribuita in misura fissa, l'altra in misura variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo), il che rende palese l'identica natura delle due indennità (del resto, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il volo costituisca la principale mansione del lavoratore navigante, mentre le altre eventuali attività svolte a terra rappresentano una parte accessoria e collaterale della prestazione contrattuale, come emerge dalle clausole collettive contenute nell'art. 14 CCNL Trasporto Aereo e nell'art. 15 CCAL CAI che prevedono, in caso di inidoneità a svolgere le attività a bordo degli aeromobili, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro).
La chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l'indennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore – ovvero la principale mansione del lavoratore navigante – rende evidente, allora, la natura retributiva dell'indennità in esame e fuga ogni dubbio sulla possibilità di ritenere che la stessa costituisca un mero rimborso spese o una indennità risarcitoria
(risultando, in tale indagine, del tutto irrilevante che il regime fiscale di questa indennità sia disciplinato dalla legge in modo peculiare). E ciò è tanto più vero se si considera che sono stati previsti dalla contrattazione collettiva altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, a cui le parti sociali hanno espressamente attribuito la funzione di rimborso delle spese per i giorni di assenza del lavoratore dalla base di servizio. A tali componenti della retribuzione si aggiungono poi, sempre secondo le previsioni delle parti sociali, le provvigioni vendite e diverse tipologie di indennità.
Dall'esame del sistema retributivo del personale navigante congeniato dalle parti sociali è possibile, dunque, evincere che il nucleo essenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratore perché connesso all'espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa. Soltanto tali emolumenti, dunque, concorrono nel complesso ad individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, che il giudice deve prendere in considerazione quale parametro per l'accertamento del rispetto dell'art. 36, comma 1, Cost. (in applicazione del consolidato principio secondo il quale “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”, così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n.13617).
Tuttavia, le clausole contrattuali sono chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa.
Ne deriva che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese (essendo quest'ultima parimenti composta da stipendio mensile, indennità di volo minima garantita ma anche dall'indennità di volo integrativa). Con la precisazione che è connaturale alla struttura stessa della retribuzione del personale navigante, così come determinata dalle parti sociali, che non tutti i giorni del mese siano retribuiti nella medesima misura
(essendo prevista una maggior retribuzione appunto per i giorni in cui il lavoratore è in volo, rispetto ai giorni in cui è a terra per lo svolgimento di mansioni correlate, quali ad esempio le attività di formazione,
o perché gode di riposi o è in riserva, a disposizione della società per eventuali impieghi).
Per tali motivi, il dato da prendere in considerazione per valutare se la retribuzione del giorno di ferie sia inferiore o meno rispetto a quella ordinaria non può essere costituito dalla retribuzione del giorno di servizio in cui il lavoratore è in volo ma, appunto, dalla media della retribuzione che viene corrisposta negli altri giorni del mese.
Dunque, la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese e deve osservarsi che, dall'analisi delle buste paga prodotte, emerge che l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione risulta significativa.
A titolo esemplificativo, si consideri che lo stipendio mensile della ricorrente nell'anno 2016 era pari ad € 940,75 e l'indennità di volo minima garantita era pari ad € 2.346,27, mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2016 è stata pari ad € 34.781,00 corrispondente all'importo medio mensile di € 2.898,41.
Del resto, l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul complesso della retribuzione del lavoratore navigante emerge anche solo guardando alle tabelle retributive allegate al contratto collettivo.
Utilizzando come parametro, a titolo esemplificativo, la tabella C (ivo capo cabina senior) relativa al periodo fino al 1° aprile 2015, allegata al CCNL, si osserva che il capo cabina senior con anzianità pari a zero percepisce a titolo di stipendio € 571,24 e a titolo di indennità di volo minima garantita € 293,60, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad € 864,84 e giornaliera pari ad € 28,83. Sulla base della medesima tabella, il capo cabina senior con anzianità pari a zero percepisce per ciascuna ora di volo effettuata € 10,58 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, € 21,15, € 31,73, € 42,3, € 84,6) e tali valori aumentano con l'aumentare dell'anzianità. Ne consegue che, anche considerando l'ipotesi di minor incidenza, ovvero il caso in cui un assistente di volo con zero anni di anzianità effettui una sola ora di volo al giorno di media (eventualità che è, senza dubbio, molto al di sotto degli standard di rendimento), la retribuzione media giornaliera diviene pari ad € 39,41 e, dunque, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 36,7%. Al crescere dell'anzianità del lavoratore l'incidenza si riduce (in ragione dell'aumento della parte fissa della retribuzione) ma resta, in ogni caso, significativa. Facendo riferimento alla medesima tabella C, emerge che l'assistente con 24 anni di anzianità percepisce a titolo di stipendio € 1.068,00 e a titolo di indennità di volo minima garantita
€ 835,44 per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad € 1903,44 e giornaliera pari ad € 63,45. Tale assistente percepisce per ciascuna ora di volo effettuata € 13,59 (oppure, all'aumentare delle ore di volo,
€ 27,17, € 40,76, € 54,34, € 108,68). Pertanto, anche considerando l'ipotesi di minor incidenza, ovvero il caso in cui tale assistente effettui una sola ora di volo al giorno di media, la retribuzione media giornaliera diviene pari ad € 67,04 e, dunque, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 21,42%. Occorre allora domandarsi se - fermo restando che l'individuazione della retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori del settore è compito demandato all'autonomia contrattuale - sia nella facoltà delle parti sociali, una volta individuata la misura della retribuzione ritenuta congrua, ridurre a tal punto la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui gode di ferie, eliminando dalla stessa una componente così significativa dello stipendio mensile, quale l'indennità di volo integrativa, ovvero se l'autonomia contrattuale abbia, in questo caso, violato un limite posto da una norma imperativa.
Vale ricordare che il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango costituzionale, stabilendo l'art. 36 Cost. che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e
a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. All'interno nel codice civile, poi, l'art. 2109 c.c. ribadisce il diritto del lavoratore “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” demandando la determinazione della sola durata di tale periodo alla legge, agli usi, o all'equità.
Il diritto alle ferie è riconosciuto, poi, dal diritto internazionale tra i diritti sociali fondamentali. È menzionato dall'art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che conferisce a ciascuno “il diritto al riposo e allo svago, inclusa una ragionevole 11 limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite” nonché dall'art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consiglio d'Europa (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30) e dall'art. 7, lett. d), del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali come espressione del diritto di ciascuno a condizioni di lavoro eque e favorevoli.
La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge
10 aprile 1981, n. 157, riconosce all'art. 3 il diritto di tutte le persone a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima, prevedendo che “La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio”; inoltre, all'art. 7, comma 1, sancisce che “Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione
(ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese”.
Nella normativa eurounitaria, il diritto a ferie annuali retribuite è sancito dall'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE. Una disciplina più dettagliata è stata, poi, individuata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, rubricato “ferie annuali”, che dispone “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Del medesimo tenore, per il personale di volo, è l'art 3 della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile secondo cui “
1. Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Tali direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano dal d.l.gs. n. 66/2003 (in particolare, cfr. art. 10) e, per lo specifico settore del personale di volo che qui interessa, dall'art. 4 del d.lgs. n.
185/2005 che prevede “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
Pur facendo espresso riferimento alla nozione di “ferie retribuite” e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale titolo, dunque, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva 2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, contemplano una disposizione esplicita volta a stabilire la misura della retribuzione da garantire al lavoratore nei giorni di ferie.
Tuttavia, appare ormai principio consolidato quello secondo cui, nell'applicazione delle norme interne (nel caso di specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener in debito conto lo stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla Corte di
Giustizia (sul “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, si veda, per tutte,
Cass. n. 19842/2003). In particolare, è noto che le decisioni espresse in sede di rinvio pregiudiziale non sono vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte e che le pronunce della Corte di Giustizia rappresentano un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne (sulla scorta dell'art. 117 Cost.).
Tale valore assume, quindi, nella fattispecie al vaglio, la pronuncia con la quale Corte di Giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo (sentenza del 15.9.2011, e altri Per_1
contro
BR AY PL, causa C-155/10).
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C 257/04, Persona_2 sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia aveva significativamente rilevato che le direttive sull'orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come
“due aspetti di un unico diritto” e che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”. Nella Causa e altri
contro
BR AY PL, richiamando tali principi, si giunge Per_1 all'esplicita affermazione che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
In particolare, la Corte ha messo in evidenza che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
La Corte enuncia il principio per cui “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” per cui soltanto gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In altri termini, nel rispetto del criterio di competenza che impedisce al diritto comunitario di fissare i limiti della retribuzione spettante ai lavoratori degli stati membri, la Corte di Giustizia afferma il principio per cui la pienezza del diritto al godimento di ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in misura tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia anche nella sentenza del 13.01.2022, causa
C-514/20, ove viene messo in evidenza che “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva
2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” dal momento che “è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo”.
Afferma la Corte che “gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Per questo motivo, prosegue la citata sentenza, “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione”. Di qui la conclusione che contrasta con il diritto comunitario addirittura una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate.
Che debba essere quella fornita dalla Corte di Giustizia l'interpretazione della locuzione “ferie retribuite” anche nel nostro ordinamento è stato riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione che, dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, afferma che “sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” e che “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (così Cassazione civile sez. lav.,
17/05/2019, n.13425; in senso conforme v. anche Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13427 nonché Cassazione civile, sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401). Di qui la decisione di cassare con rinvio la decisione sottoposta al suo vaglio, demandando al giudice di merito di “verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata.
Ne discende la conclusione che le clausole contrattuali, sopra riportate, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con tale norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il pilota, comandante o l'assistente di volo è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro e che in alcun modo può ritenersi diretta esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
Tale ultima conclusione non può essere rimessa in discussione dalla più recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia del 4.10.2024 C-31423 AI UM (con espresso richiamo alla sentenza del 15 settembre 2011, e a. (C-155/10, EU:C:2011:588, punto 25), la quale -che, in verità, si è occupata Per_1 della diversa indennità diretta a “compensare forfettariamente talune spese sostenute dai lavoratori interessati in ragione degli spostamenti da essi effettuati nell'ambito del loro contratto di lavoro, vale a dire, a motivo del loro impiego”- ha solamente ribadito che le spese occasionali ed accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento di mansioni che incombono sul lavoratore non sono computabili nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Diversamente, invece, l'indennità di volo integrativa non può essere ricondotta, per le ragioni spiegate, tra le spese occasionali ed accessorie, perché non è destinata a compensare spese ma a remunerare il dipendente per un suo lavoro specifico, ossia per l'attività di volo, obbligazione principale e maggiormente rilevante tre le mansioni del personale di bordo.
Né può, del pari, condividersi l'assunto dell'amministrazione straordinaria secondo cui l'omesso computo della indennità di volo integrativa nei giorni di fruizione delle ferie abbia determinato una diminuzione della retribuzione inidonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Infatti, proprio il calcolo sopra elaborato sulla incidenza dell'ivo sulla misura della retribuzione media giornaliera fuga ogni dubbio sull'effetto concretamente dissuasivo sul diritto al godimento delle ferie, emergendo un'incidenza superiore al 20% e in alcuni casi anche superiore al 40 e al 50%.
Tali approdi sono stati, del resto, confermati dalla Suprema Corte che, con la sentenza n. 20216 del 23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di “condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014
(…), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili
a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”.
Né vale rilevare che, nel caso di specie, l'indennità di volo non è stata completamente esclusa dal computo della retribuzione spettante al lavoratore quando gode di ferie, essendo stata considerata, seppure in parte (in quanto viene considerata solo l'indennità minima garantita e viene esclusa l'indennità di volo integrativa). Ed, infatti, costituendo l'indennità di volo integrativa una significativa componente della retribuzione mensile del lavoratore navigante, la sua esclusione dal computo della retribuzione dei giorni di ferie rende quest'ultima non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, ponendosi in contrasto con la “nozione europea di retribuzione feriale” che, come detto, deve essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (per la considerazione secondo cui anche una riduzione del trattamento economico del lavoratore navigante di circa il 30% appare significativa e in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie, cfr.
Corte di Appello Milano, sentenza n. 684 del 02/07/2019). Non coglie nel segno neppure l'argomentazione difensiva, espressa dal resistente, secondo cui ragionando in tal modo verrebbe compromesso il potere delle parti sociali di stabile il costo del lavoro: a ben vedere, infatti, resta inalterata la libertà di stabilire, in sede di contrattazione collettiva, il costo del lavoro, individuando la retribuzione ordinaria mensile spettante ai lavoratori di un determinato settore;
sennonché, una volta stabilita tale misura, le parti sociali non sono libere –perché ciò si pone in contrasto con le citate norme imperative– di scendere al di sotto di tale misura, in modo “non paragonabile”, quando disciplinano la retribuzione dovuta durante il periodo in cui il lavoratore gode di ferie.
Come affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 20216 del 23/06/2022, inoltre, non può ravvisarsi alcuna lesione del principio del legittimo affidamento, atteso che le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi per cui le parti sociali, nel redigere le norme collettive, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
Quanto alla prospettata lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va condiviso anche in questo caso il rilievo, contenuto nella sentenza n. 20216 del 23/06/2022, secondo cui “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello €-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato
Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
Tanto acclarato, non va sottaciuto che la Suprema Corte ha affermato i richiamati principi con riferimento al periodo minimo di ferie annuali, riconosciuto nell'ordinamento nazionale nella stessa misura minima prescritta dalle direttive comunitarie ovvero in quattro settimane all'anno (art. 10 d.l.gs.
n. 66/2003; art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) e che la Corte di Giustizia ha reso le proprie pronunce con esclusivo riferimento al periodo minimo di ferie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, dal momento che le misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti da tale disposizione non sono disciplinate da quest'ultima e, quindi, esulano anche dalla competenza del giudice comunitario (sentenza del 13.12.2018, Hein vs. ER KA GmbH & Co. KG, causa C385/17).
Tuttavia, nel caso di specie, come si è visto, la contrattazione collettiva del settore (prima il CCAL
e il CCNL poi) ha riconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all'anno, periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
La ratio sottesa a tale previsione di maggior favore rispetto alla garanzia minima prevista dalla legge va, chiaramente, individuata nella considerazione della peculiare gravosità delle mansioni svolte dal personale navigante, mansioni che incidono sul benessere psico-fisico dell'individuo in misura maggiore rispetto alla media delle altre attività lavorative, sicché, per tutelare pienamente il diritto alla salute del lavoratore, è stato garantito il godimento di 30 giorni di ferie annuali per i primi 5 anni di lavoro. Proprio in ragione dello stress psico-fisico connesso all'attività di volo appare evidente che il pieno recupero delle energie psicofisiche necessiti di un periodo di ferie crescente con l'aumento dell'anzianità di servizio del lavoratore, il che rende palese la ragione del previsto aumento del numero di ferie annuali fino a 35 giorni.
Pur rispondendo, dunque, la previsione di giorni di ferie aggiuntivi rispetto al minimo legale da parte della contrattazione collettiva alla medesima esigenza di tutela del diritto alla salute del lavoratore, la Suprema Corte, nella pronuncia n. 20216 del 23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di cassare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che le parti sociali, coniando un unitario istituto delle ferie non monetizzabili e non rinunciabili, avessero esteso la medesima disciplina anche ai giorni di ferie aggiuntivi rispetto al mimino legale (che dunque dovevano essere retribuiti in analoga misura).
Ad avviso della Suprema Corte, il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa 7 giorni) escluderebbe la lesione della garanzia di una retribuzione proporzionale e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. In altri termini, la garanzia in questione non deve essere apprezzata con riferimento al singolo giorno di ferie bensì con riferimento alla retribuzione relativa ad un più ampio arco temporale, rispetto al quale la diminuzione della retribuzione relativa a soli
7 giorni non è idonea ad incidere in modo così significativo. In altri termini, i giorni di ferie di fonte legale ed i giorni di ferie di fonte collettiva non rappresentano un istituto unitario ma devono essere tenuti nettamente distinti, essendo ravvisabile solo con riferimento ai primi la tutela costituita dalla garanzia di percezione di una retribuzione non inferiore a quella ordinaria, tale da consentire al lavoratore di godere effettivamente dei giorni di ferie di cui a diritto, senza subire perdite economiche che potrebbero disincentivarne il godimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, vanno dichiarate nulle, per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. 185 n. 2005, le clausole collettive, contenute nel CCNL, che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane.
L'aver sopra ricordato che la citata norma imperativa individua quale debba essere la retribuzione spettante al lavoratore nei periodi di ferie, conduce a ritenere che le clausole nulle debbano ritenersi sostituite di diritto con la norma imperativa ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.. Invero, la Suprema Corte ha più volte affermato che, anche in tema di nullità di clausole collettive per contrasto con norme imperative, deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. lav., 23/01/1999, n.645; Cassazione civile, sez. lav., 02/06/1998, n. 5414; Cassazione civile, 04/03/1983, n.
1612).
L'inserzione automatica di clausole ex lege impedisce che le clausole collettive in esame si pongano in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento, tale che, trattandosi di clausole legate alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, il contratto collettivo non sarebbe stato sottoscritto senza la previsione di tali pattuizioni relative alla retribuzione da corrispondere ai comandanti, ai piloti e agli assistenti di volo durante il periodo di ferie. La valutazione in ordine alla essenzialità della clausola affetta da nullità ex art. 1419, comma 1, c.c., infatti, non è richiesta quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Valgono, nel caso di specie, inoltre le considerazioni contenute nella sentenza di legittimità n. 645 del 1999 che ha escluso la possibilità di dare rilievo all'errore di diritto in cui incorre una parte sottoscrittrice del contratto collettivo quando stipula una clausola contrastante con una norma imperativa:
“Né la ricorrente può utilmente invocare l'annullamento dell'accordo per errore di diritto, dovendosi qui ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13 maggio 1983 n. 3293), secondo cui la disposizione dell'art.
1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla sostituzione delle clausole collettive nulle con le norme imperative discende il diritto del ricorrente a percepire, per i giorni in cui godono di ferie, una retribuzione computata tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Potendo muovere, quindi, all'individuazione dei criteri di quantificazione delle somme spettanti al ricorrente con riferimento alla retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ritiene questo
Tribunale che –seguendo le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della citata sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
BR AY PL, causa C-155/10)– in considerazione Per_1 della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo significativo di riferimento vada individuato in un anno solare, che costituisce un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee (in tal senso cfr il precedente della Suprema Corte Cass. Lav. Sentenza n. 37589 del 30/11/2021 laddove ha affermato il principio che
“Ai fini della individuazione della retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento dei permessi annui retribuiti, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata dell'8 giugno 1999, nonché del compenso da erogare durante le ferie, ai sensi dell'art. 12 dello stesso c.c.n.l. del 14 dicembre 1990, nella prospettiva di una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore, è corretta una interpretazione sistematica delle norme collettive che utilizzi come riferimento la media annua della retribuzione globale di fatto percepita, in cui confluiscono tutte le voci retributive corrisposte nell'arco temporale di maturazione del diritto e ove vengono in rilievo le varie componenti erogate su base mensile, o anche con cadenza diversa”).
Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore nel singolo anno solare. Tale valore medio
è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. Per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato si noti che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, lo si è visto, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiunge allo stipendio mensile e all'indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quando il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;
quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si
è detto. L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri.
Sulla scorta di tali considerazioni non può essere condivisa l'osservazione di parte opponente rivolta ad includere tra le assenze computabili (da sottrarre al monte complessivo di 365 giorni) anche i giorni di riposo, posto che, durante tale periodo, non viene meno la regolare esecuzione del rapporto di lavoro, il quale non subisce una sospensione e la relativa retribuzione segue normali e ordinari criteri di determinazione. Si tratta, in sostanza, di giorni di riposo o di riserva che sono in fisiologica alternanza con i giorni di volo e non comportano un diverso computo della retribuzione.
L'aver in tal modo delineato quale debba essere l'esatto criterio di determinazione della retribuzione imposta dalle norme imperative per il periodo di ferie, rende evidente che non può essere accolta la domanda di pagamento delle somme richieste nella domanda di insinuazione a tale titolo, perché le stesse sono state determinate utilizzando un criterio di quantificazione che non appare conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario che governano la materia. Parte opponente ha, infatti, richiesto per ogni singolo giorno di ferie una retribuzione, calcolata sulla base della qualifica e dell'anzianità di volo di ciascun lavoratore, pari a 2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito ex lege in un anno (900) diviso per 365. L'erroneità di tale modalità di calcolo appare evidente: viene, infatti, proposta una modalità che non utilizza come parametro il numero di ore effettivamente volate dal singolo lavoratore, ma quelle astrattamente volabili.
La circostanza che nel ricorso sia stato adottato un errato criterio di determinazione delle differenze retributive non impedisce, tuttavia, di procedere alla esatta quantificazione delle stesse in corso di causa, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio (sulla possibilità di procedere alla quantificazione in giudizio delle differenze retributive v., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 01/02/2013, n.2416;
Cassazione civile sez. lav., 11/04/2016, n.7041), fermo restando che la consulenza può essere svolta solo sulla base della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti nel giudizio (non potendo lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio essere utilizzato per supplire a carenze assertive o probatorie delle parti né, potendo, in tale sede, essere acquisiti nuovi documenti, attese le preclusioni costituite dal deposito dei rispettivi atti di costituzione).
Per tale ragione, è stato conferito l'incarico peritale, chiedendo al consulente di procedere a determinare, distintamente per ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), il totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), i giorni di assenza nell'anno solare specificandone il titolo (malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause) se risultano dalle buste paga in atti, con l'espressa indicazione che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non sia possibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le buste paga, non doveva essere effettuato alcun calcolo. Appare, infatti, evidente che la mancata produzione di tutte le buste paga contenenti l'esatta indicazione di tutte le ore di volo effettuate e dei compensi ricevuti a tale titolo in ciascun anno solare impedisce di determinare, secondo i criteri sopra indicati, l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie sulla scorta della norma imperativa (infatti evidentemente la media annuale non può essere calcolata prescindendo dai dati relativi anche ad un solo mese). Poiché era onere dei lavoratori, che domandano il pagamento di differenze retributive, fornire al
Tribunale tutti gli elementi idonei a consentirne l'esatta quantificazione di giudizio, limitatamente alle annualità rispetto alle quali difetta la produzione di tutte le buste paga nonché del prospetto di tutte le ore di volo effettuate e dei compensi ricevuti a tale titolo, la domanda di pagamento deve essere respinta.
Con la precisazione che, la circostanza che il calcolo sia stato effettuato secondo il criterio individuato dal Tribunale, dando applicazione alla norma imperativa, e non secondo il criterio – come si è visto erroneo – prospettato dal ricorrente, non può giustificare la carenza probatoria appena segnalata: agendo in giudizio al fine di ottenere il ricalcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie sulla base della considerazione che non è stato tenuto conto dell'indennità di volo integrativa percepita nel periodo di servizio, il ricorrente non potevano limitarsi ad allegare i prospetti relativi ai giorni di ferie goduti ma avrebbero dovuto produrre anche i dati relativi alle effettive ore di volo svolte nel periodo temporale per cui è causa ed ai compensi percepiti a titolo di indennità di volo integrativa.
Non va sottaciuto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il collegio non può nemmeno esercitare i poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., in quanto, lo si è già detto in premessa, a mente dell'art. 99, comma 2, n. 4 della legge fallimentare l'opponente non deve solamente indicare nel ricorso i documenti di cui intende avvalersi, ivi compresi quelli già prodotti nel corso della fase di verificazione dello stato passivo, ma deve provvedere a depositarli in cancelleria almeno contestualmente al deposito del ricorso, conseguendone, in ipotesi di deposito successivo a tale termine, ed anche a prescindere dall'eccezione di controparte, la decadenza dalla facoltà di produzione (in tal senso la giurisprudenza della
Suprema Corte cfr Cass. civ. Sez. I, 28/07/2016, n. 15697; Cass. Sez. 1^, sent. n. 25174/2015, Cass. civ.
Sez. I, Ord., (ud. 04/11/2020) 17-05-2021, n. 13211; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 21/06/2017) 10-08-
2017, n. 19942; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14/06/2022) 19-07-2022, n. 22620; Cass. civ. Sez. VI - 1,
Ord., (ud. 03/02/2022) 05-07-2022, n. 21224). Con la conseguenza che la richiesta di integrazione documentale svolta ormai in corso di causa e all'esito della ctu appare irrimediabilmente tardiva.
Né risulta praticabile, pur in assenza di talune buste paga, un criterio di calcolo dell'ivo giornaliera che consideri gli importi e dati limitati a solo una porzione di anno solare considerandoli fittiziamente corrispondenti all'interno periodo annuale, posto che sarebbe un criterio inveritiero e disallineato rispetto all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nel corso di un intero anno rimasto, però, in parte non documentato.
Parimenti, non sono condivisibili le osservazioni critiche alla consulenza mosse da CP_1 laddove invoca il computo dell'importo dell'ivo sulla base delle aliquote di prima fascia tutte le volte in cui il passaggio alle fasce superiori sarebbe ipoteticamente determinato dall'inclusione “virtuale” delle ore medie di ivo riferite a giorni di fruizione delle ferie, in quanto il criterio recepito dal tribunale (valore medio ivo giornaliera risultante dalla seguente formula “totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione”) non comporta l'utilizzo di importi per ivo di fascia più alta per effetto dell'inclusione virtuale delle ore medie di ivo riferite ai giorni di fruizione delle ferie, computo che, in ogni caso, non sarebbe nemmeno virtuale ma conseguenziale al riconoscimento della effettiva spettanza di importi a titolo di indennità di volo integrativa anche durante i giorni di ferie. In conclusione, con riferimento alle annualità in relazione alle quali sono stati prodotti tutti i documenti necessari, la quantificazione delle differenze retributive può essere effettuata, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteri formulati nel quesito, provvedendo a determinare l'importo medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera annuale ed a moltiplicarlo per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno. Nel caso di specie, il CTU ha rilevato che l'incompletezza delle buste paga con riferimento all'anno 2017, pertanto appare corretta l'esclusione di detta annualità dal calcolo.
In ordine alla sussistenza della garanzia solo per i giorni di ferie di fonte legale e non per quelli di fonte collettiva, vale rilevare che manca alcuna deduzione da parte del datore di lavoro, quale unico soggetto che può essere in possesso dei dati necessari ad effettuare una distinzione di tal fatta, sicché deve ritenersi che i giorni indicati dal ctu quali giorni goduti per ciascun anno a titolo di ferie appartengano al novero delle ferie annuali di fonte legale.
Gli importi dovuti andranno determinati moltiplicando l'importo medio dell'ivo giornaliera per il numero dei giorni di ferie di fonte legale indicati in ctu per ciascuna annualità.
Spettano, pertanto, alla ricorrente a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie di fonte legale goduti nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze la seguente somma: € 4.870,18 _1 di cui € 2.073,11 a titolo di totale ivo calcolata su giorni di ferie complessivamente goduti per l'anno 2015
e € 2.797,07 per l'anno 2016.
Per l'anno 2017 invece, il calcolo è stato omesso nella ctu per le ragioni di carenza documentale sopra riportate.
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
Il credito così accertato deve essere ammesso al passivo, con il privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. vigente, in ragione del complessivo importo riconosciuto al ricorrente e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare proposta da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_4
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, allo stato passivo di Parte_2 in Amministrazione straordinaria, con il privilegio generale di cui all'art. 2751 bis _1
n. 1 c.c., per il seguente importo: euro 4.870,18 a titolo di totale Ivo complessiva calcolata su giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015 e 2016; oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione.
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_4
delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 1.278 per compenso oltre iva, Parte_1 cassa e rimborso forfettario come per legge;
- PONE definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti in solido, in uguale misura tra loro nei rapporti interni.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Vitelli dott. Francesco Vigorito
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente
Dott.ssa Giulia Sorrentino giudice
Dott.ssa Silvia Vitelli giudice relatore/estensore ha emesso il seguente
DECRETO sull'opposizione allo stato passivo dell'Amministrazione straordinaria di proposta da _1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Starna e Parte_1 C.F._1 dall'avv. Sabina Di Giacomo ed elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 25, presso lo studio dell'avv. Barbara Starna, giusta procura speciale allegata al ricorso
OPPONENTE
contro AR
, in persona del procuratore speciale ing. rappresentato e difeso
[...] CP_3 dall'avv. prof. Stefano Bellomo ed elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22, giusta procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. , dipendente di con inquadramento nella categoria “assistenti Parte_1 _1 di volo”, ha depositato ricorso in opposizione allo stato passivo di dell'Amministrazione straordinaria resistente esponendo di aver presentato tempestiva domanda di insinuazione allo stato passivo per il credito dovuto a titolo di differenze retributive per ferie e che, all'esito dell'udienza di verifica, il G.D. ha così disposto: “escluso per euro 13.971,26, perché l'identificazione della cd. “retribuzione parametro” effettuata dal ricorrente ai fini della rideterminazione della retribuzione dovuta nel periodo di ferie e di addestramento non è conforme alle previsioni del contratto collettivo, tenuto conto del principio di libertà (con il solo limite della sufficienza ex art. 36 Cost.) della contrattazione collettiva di stabilire quali siano gli elementi da includere nella base di calcolo della retribuzione parametro in tutti i casi in cui - come nelle fattispecie in considerazione - la legge non stabilisca chiaramente la base di computo”.
A fondamento della domanda, ha così argomentato in merito alle differenze retributive richieste sulle ferie godute:
- - al rapporto di lavoro è stato applicato il “contratto collettivo per il personale dipendente della
Compagnia Aerea Italiana 31 ottobre 2008 nonché gli ulteriori accordi applicabili del 31 ottobre e 14 novembre 2008, nella sua parte generale e nella specifica parte relativa agli Assistenti di Volo denominata
“Sezione B - Assistenti di Volo”. 4;
- dal 18.12.2014 è in vigore il Contratto Collettivo Nazionale del Trasporto Aereo, applicabile da tale data ai rapporti di lavoro di cui è causa nella parte generale e nella parte speciale relativa agli Assistenti di Volo denominata “Sezione Seconda Personale Navigante di Cabina (“PNC”);
- la retribuzione mensile ordinaria del personale navigante tecnico era strutturata su degli importi liquidati in misura fissa e continuativa (“stipendio mensile” e “indennità di volo minima garantita”) e da importi liquidati, sempre in maniera continuativa ogni mese, la cui misura era proporzionale all'effettivo tempo trascorso in volo nell'adempimento delle proprie mansioni, come l'indennità oraria di volo integrativa;
- l'indennità oraria di volo integrativa era modulata sulla base delle ore di volo effettuate, della qualifica e dell'anzianità di servizio;
gli importi di tale indennità, inoltre, erano articolati in quattro scaglioni orari ed erano tassativamente elencati in apposite tabelle allegate al contratto aziendale in atti e indicati nel conteggio;
- lo stipendio mensile e l'indennità di volo, nelle due componenti dell'indennità di volo minima integrativa e dell'indennità di volo oraria, debbano essere prese come parametro per la individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti con riferimento all'art. 36, primo comma, Cost.;
- la illegittimità delle norme contrattuali che disciplinano la retribuzione delle ferie per il personale navigante può, altresì, essere individuata nel mancato rispetto delle indicazioni offerte dalla normativa comunitaria anche per come interpretata dalla Corte di Giustizia europea.
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva insistendo per l'ammissione al passivo delle differenze retributive rassegnando le seguenti conclusioni: “a) accertata e dichiarata la nullità e comunque
l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comunitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui prevedono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio base e l'indennità di volo minima garantita escludendo la indennità di volo oraria (IVO); b) disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle di diritto con le norme imperative violate, dichiarando il diritto della ricorrente a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della misura maggiore o minore che dovesse accertarsi in corso di causa, anche all'esito della CTU contabile o comunque come ritenuta di giustizia;
c) per l'effetto, ammettere l'opponente allo stato passivo della procedura in epigrafe in via privilegiata ex art. 2751 bis co.1 c.c. per la somma di € 13.971,26 a titolo di differenze retributive ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
d) in ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari da ammettere al passivo”.
Si è costituita l'Amministrazione straordinaria resistente, contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e concludendo per il rigetto dell'opposizione nel merito.
L'opposizione è parzialmente fondata per le ragioni che seguono.
2. Premessa. Sull'onere probatorio.
Preliminarmente deve osservarsi, in via generale, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il preteso creditore, il quale proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell'esclusione di un credito del quale aveva chiesto l'ammissione, è onerato della prova dell'esistenza del credito medesimo, secondo la regola generale stabilita dall'articolo 2697 c.c. (tra le altre cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2024, n. 4156); da ciò consegue che l'opponente è tenuto a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito, mentre grava sulla curatela (o sull'amministrazione straordinaria) l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (cfr Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 03/03/2021, n. 5847).
In tema di opposizione allo stato passivo, la produzione di documenti nel giudizio di opposizione, anche nel sistema introdotto dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, non può considerarsi assoggettata alla disciplina dettata dall'art. 345 c.p.c., trattandosi di un giudizio diverso da quello ordinario di cognizione, autonomamente disciplinato dalla L. Fall., artt. 98 e 99 e non essendo l'opposizione configurabile come un appello. Tale rimedio, pur avendo natura impugnatoria, mira a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria ed idoneo, se non opposto, ad acquistare efficacia di giudicato meramente endofallimentare, ai sensi dell'art. 96 della L. Fall., con la conseguenza che il termine preclusivo per l'articolazione dei mezzi istruttori è segnato soltanto dagli atti introduttivi del giudizio, in riferimento ai quali l'art. 99 della L. Fall. prevede l'onere di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti (Cass. 25 febbraio 2020 n. 4952).
A mente dell'art. 99, comma 2, n. 4 della legge fallimentare l'opponente non deve solamente indicare nel ricorso i documenti di cui intende avvalersi, ivi compresi quelli già prodotti nel corso della fase di verificazione dello stato passivo, ma deve provvedere a depositarli in cancelleria almeno contestualmente al deposito del ricorso, conseguendone, in ipotesi di deposito successivo a tale termine, ed anche a prescindere dall'eccezione di controparte, la decadenza dalla facoltà di produzione (in tal senso la giurisprudenza della Suprema Corte cfr Cass. civ. Sez. I, 28/07/2016, n. 15697; Cass. Sez. 1^, sent. n.
25174/2015, Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 04/11/2020) 17-05-2021, n. 13211; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 21/06/2017) 10-08-2017, n. 19942; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14/06/2022) 19-07-2022, n. 22620; Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 03/02/2022) 05-07-2022, n. 21224).
Solo in relazione ai contenuti e termini di un'eventuale eccezione nuova sollevata dall'opposto rispetto a quelle sollevate in sede di verifica, il rispetto del principio del contraddittorio esige che sia concesso termine all'opponente per dispiegare le proprie difese e produrre la documentazione probatoria idonea a supportarle. Tuttavia, ove la produzione documentale è estranea al tema introdotto dalla nuova eccezione di parte opposta ma riguarda sempre il profilo dell'esistenza, entità e rango del credito insinuato dell'opponente, non è ammissibile la nuova documentazione (Cass. civ. Sez. I Ord., 06/09/2019, n.
22386; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 29/03/2023) 04-08-2023, n. 23787). In merito alla questione relativa alla retribuzione spettante per il periodo di ferie, va rilevato quanto segue.
3. Sulla retribuzione per il periodo di ferie.
Ciò premesso, le clausole della contrattazione collettiva relative alla retribuzione nel periodo di ferie per il personale navigante alle dipendenze della società opposta sono contenute all'interno del CCNL del Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione prima personale navigante tecnico e Sezione seconda assistenti di volo, avente vigenza a far data dal 16.07.2014.
In particolare, il CCNL del Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione prima personale navigante tecnico all'art. 10 (per Piloti e Comandanti) prevede: “Il Personale Navigante Tecnico ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale
Navigante Tecnico la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita”, mentre il CCNL del
Trasporto Aereo, Parte specifica Vettori, Sezione seconda assistenti di volo all'art. 8 prevede che “Il
Personale Navigante di Cabina ha diritto a ferie annuali nella misura di trenta giorni di calendario. Il predetto numero si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi. Le ferie assorbono nel periodo di godimento le festività ed i riposi mensili nella ragione di 1 (un) giorno di riposo ogni 3 (tre) giorni di ferie. Durante il periodo di ferie la Società corrisponde al Personale Navigante di Cabina la retribuzione composta da stipendio e indennità di volo minima garantita.” nonché all'art. 25 che “La retribuzione mensile e/o la normale retribuzione e/o la normale retribuzione mensile è composta dallo stipendio mensile e dall'indennità di volo minima garantita e concorre alla determinazione del trattamento economico per ferie, malattia ed infortunio, riposi e degli altri istituti cui si fa riferimento alla retribuzione mensile”.
Dal chiaro tenore di tali clausole contrattuali emerge, dunque, che le parti sociali hanno deciso di non determinare la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti (Piloti, Comandanti, Assistenti di Volo) in una misura fissa mensile, tale da restare invariata nei periodi in cui i lavoratori sono in ferie.
Secondo l'opponente sono illegittime tali clausole nella parte in cui non prevedono anche l'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie dell'Indennità di Volo Oraria (IVO). L'indennità di volo, prevista dall'art. 907 del codice della navigazione secondo cui “Al personale di volo ed a quello che viene temporaneamente comandato a prestare servizio a bordo, oltre alla retribuzione pattuita, deve essere corrisposta un'indennità di volo nella misura stabilita dalle norme corporative e in mancanza dagli usi”, è regolata dall'art. 26 del CCNL Trasporto Aereo, sezione prima personale navigante tecnico, ove viene previsto “•
Ai Piloti in servizio è riconosciuto per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle A (Comandanti) e B
(Piloti) allegate. A decorrere dalle competenze del mese di maggio 2015 i valori di cui sopra sono quelli riportati nelle tabelle
A1 per i Comandanti e B1 per i Piloti. A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra sono quelli riportati nelle tabelle A2 per i Comandanti e B2 per i Piloti. • Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio e della tipologia di volo (corto/medio raggio e lungo raggio) secondo quanto stabilito nelle tabelle A, A1, A2 e B, B1, B2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo
a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”; analogamente viene previsto per gli assistenti di volo all'art. 23 del CCNL Trasporto
Aereo, sezione seconda assistenti di volo, che “• Agli Assistenti di Volo che svolgono servizio di volo come membri effettivi di equipaggio è garantito per 12 mensilità il pagamento di un'indennità di volo minima garantita (IVMG), il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio, qualifica e con l'articolazione e misure di cui alle tabelle allegate
C (Capo Cabina Senior), D (Capi Cabina), E (Assistenti di Volo). A decorrere dalle competenze del mese di maggio
2015 i valori di cui sopra (IVMG) sono quelli riportati nelle tabelle C1 (Capo Cabina Senior), D1 (Capi Cabina), E1
(Assistenti di Volo). A decorrere dalle competenze del mese di luglio 2016 i valori di cui sopra (IVMG) sono quelli riportati nelle tabelle C2 (Capo Cabina Senior), D2 (Capi Cabina), E2 (Assistenti di Volo). • Ciascuna ora di volo effettuata in qualità di titolare di equipaggio è compensata con la corresponsione di un'indennità oraria di volo integrativa il cui importo è modulato sulla base dell'anzianità di servizio secondo quanto stabilito nelle tabelle C, C1, C2; D, D1,
D2 ed E, E1, E2 allegate. L'indennità di volo integrativa è erogata con la retribuzione del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le ore di volo cui è riferita e non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti”.
Disposizione di analogo contenuto erano riportate nel testo del CCAL CAI.
Dando attuazione all'art. 907 cod. nav. le parti sociali hanno, infatti, stabilito di corrispondere a questi lavoratori oltre allo stipendio mensile una indennità di volo composta da due componenti:
l'indennità di volo integrativa ha lo scopo di compensare l'effettivo numero di ore di volo effettuate, mentre l'indennità di volo minima garantita viene attribuita in misura fissa, sulla base dell'anzianità di servizio. Entrambe le componenti dell'indennità di volo, dunque, mirano a remunerare la mansione contrattualmente prevista seppur in modo differente (l'una essendo attribuita in misura fissa, l'altra in misura variabile a seconda del numero effettivo di ore di volo), il che rende palese l'identica natura delle due indennità (del resto, non possono nutrirsi dubbi sulla circostanza che il volo costituisca la principale mansione del lavoratore navigante, mentre le altre eventuali attività svolte a terra rappresentano una parte accessoria e collaterale della prestazione contrattuale, come emerge dalle clausole collettive contenute nell'art. 14 CCNL Trasporto Aereo e nell'art. 15 CCAL CAI che prevedono, in caso di inidoneità a svolgere le attività a bordo degli aeromobili, la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro).
La chiara connessione, individuata dalla clausola sopra citata, tra l'indennità di volo integrativa e le ore di volo in concreto effettuate dal lavoratore – ovvero la principale mansione del lavoratore navigante – rende evidente, allora, la natura retributiva dell'indennità in esame e fuga ogni dubbio sulla possibilità di ritenere che la stessa costituisca un mero rimborso spese o una indennità risarcitoria
(risultando, in tale indagine, del tutto irrilevante che il regime fiscale di questa indennità sia disciplinato dalla legge in modo peculiare). E ciò è tanto più vero se si considera che sono stati previsti dalla contrattazione collettiva altri emolumenti quali le diarie di linea, le diarie non di linea, i buoni pasto, i pernottamenti, a cui le parti sociali hanno espressamente attribuito la funzione di rimborso delle spese per i giorni di assenza del lavoratore dalla base di servizio. A tali componenti della retribuzione si aggiungono poi, sempre secondo le previsioni delle parti sociali, le provvigioni vendite e diverse tipologie di indennità.
Dall'esame del sistema retributivo del personale navigante congeniato dalle parti sociali è possibile, dunque, evincere che il nucleo essenziale della retribuzione (spettante ad ogni lavoratore perché connesso all'espletamento delle mansioni contrattualmente previste) è costituito, appunto, dallo stipendio mensile, dall'indennità di volo minima garantita e dall'indennità di volo integrativa. Soltanto tali emolumenti, dunque, concorrono nel complesso ad individuare la retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori naviganti, che il giudice deve prendere in considerazione quale parametro per l'accertamento del rispetto dell'art. 36, comma 1, Cost. (in applicazione del consolidato principio secondo il quale “la valutazione di adeguatezza della retribuzione ai principi dettati dall'art. 36 Cost. non comporta il riferimento a tutti gli elementi e gli istituti contrattuali che confluiscono nel trattamento economico globale fissato dalla contrattazione collettiva, ma soltanto a quelli che concorrono alla formazione del detto minimo costituzionale, minimo che, quanto al rispetto della proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, va riferito non già alle singole componenti della retribuzione, ma alla globalità di questa”, così, da ultimo, Cassazione civile sez. lav., 02/07/2020, n.13617).
Tuttavia, le clausole contrattuali sono chiare nello stabilire che la retribuzione spettante per i giorni nei quali i lavoratori godono di ferie viene computata tenendo in considerazione soltanto lo stipendio mensile e l'indennità di volo minima garantita, mentre non viene computata l'indennità di volo integrativa.
Ne deriva che la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese (essendo quest'ultima parimenti composta da stipendio mensile, indennità di volo minima garantita ma anche dall'indennità di volo integrativa). Con la precisazione che è connaturale alla struttura stessa della retribuzione del personale navigante, così come determinata dalle parti sociali, che non tutti i giorni del mese siano retribuiti nella medesima misura
(essendo prevista una maggior retribuzione appunto per i giorni in cui il lavoratore è in volo, rispetto ai giorni in cui è a terra per lo svolgimento di mansioni correlate, quali ad esempio le attività di formazione,
o perché gode di riposi o è in riserva, a disposizione della società per eventuali impieghi).
Per tali motivi, il dato da prendere in considerazione per valutare se la retribuzione del giorno di ferie sia inferiore o meno rispetto a quella ordinaria non può essere costituito dalla retribuzione del giorno di servizio in cui il lavoratore è in volo ma, appunto, dalla media della retribuzione che viene corrisposta negli altri giorni del mese.
Dunque, la retribuzione corrisposta per un giorno di ferie è inferiore alla media della retribuzione spettante per gli altri giorni del mese e deve osservarsi che, dall'analisi delle buste paga prodotte, emerge che l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione risulta significativa.
A titolo esemplificativo, si consideri che lo stipendio mensile della ricorrente nell'anno 2016 era pari ad € 940,75 e l'indennità di volo minima garantita era pari ad € 2.346,27, mentre l'indennità di volo integrativa complessiva dell'anno 2016 è stata pari ad € 34.781,00 corrispondente all'importo medio mensile di € 2.898,41.
Del resto, l'incidenza dell'indennità di volo integrativa sul complesso della retribuzione del lavoratore navigante emerge anche solo guardando alle tabelle retributive allegate al contratto collettivo.
Utilizzando come parametro, a titolo esemplificativo, la tabella C (ivo capo cabina senior) relativa al periodo fino al 1° aprile 2015, allegata al CCNL, si osserva che il capo cabina senior con anzianità pari a zero percepisce a titolo di stipendio € 571,24 e a titolo di indennità di volo minima garantita € 293,60, per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad € 864,84 e giornaliera pari ad € 28,83. Sulla base della medesima tabella, il capo cabina senior con anzianità pari a zero percepisce per ciascuna ora di volo effettuata € 10,58 (oppure, all'aumentare delle ore di volo, € 21,15, € 31,73, € 42,3, € 84,6) e tali valori aumentano con l'aumentare dell'anzianità. Ne consegue che, anche considerando l'ipotesi di minor incidenza, ovvero il caso in cui un assistente di volo con zero anni di anzianità effettui una sola ora di volo al giorno di media (eventualità che è, senza dubbio, molto al di sotto degli standard di rendimento), la retribuzione media giornaliera diviene pari ad € 39,41 e, dunque, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 36,7%. Al crescere dell'anzianità del lavoratore l'incidenza si riduce (in ragione dell'aumento della parte fissa della retribuzione) ma resta, in ogni caso, significativa. Facendo riferimento alla medesima tabella C, emerge che l'assistente con 24 anni di anzianità percepisce a titolo di stipendio € 1.068,00 e a titolo di indennità di volo minima garantita
€ 835,44 per un totale di retribuzione fissa mensile pari ad € 1903,44 e giornaliera pari ad € 63,45. Tale assistente percepisce per ciascuna ora di volo effettuata € 13,59 (oppure, all'aumentare delle ore di volo,
€ 27,17, € 40,76, € 54,34, € 108,68). Pertanto, anche considerando l'ipotesi di minor incidenza, ovvero il caso in cui tale assistente effettui una sola ora di volo al giorno di media, la retribuzione media giornaliera diviene pari ad € 67,04 e, dunque, l'indennità di volo integrativa viene ad incidere sulla stessa retribuzione media giornaliera nella misura del 21,42%. Occorre allora domandarsi se - fermo restando che l'individuazione della retribuzione proporzionale e sufficiente spettante ai lavoratori del settore è compito demandato all'autonomia contrattuale - sia nella facoltà delle parti sociali, una volta individuata la misura della retribuzione ritenuta congrua, ridurre a tal punto la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui gode di ferie, eliminando dalla stessa una componente così significativa dello stipendio mensile, quale l'indennità di volo integrativa, ovvero se l'autonomia contrattuale abbia, in questo caso, violato un limite posto da una norma imperativa.
Vale ricordare che il diritto alla fruizione delle ferie annuali retribuite assume nel nostro ordinamento rango costituzionale, stabilendo l'art. 36 Cost. che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e
a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. All'interno nel codice civile, poi, l'art. 2109 c.c. ribadisce il diritto del lavoratore “ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro” demandando la determinazione della sola durata di tale periodo alla legge, agli usi, o all'equità.
Il diritto alle ferie è riconosciuto, poi, dal diritto internazionale tra i diritti sociali fondamentali. È menzionato dall'art. 24 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che conferisce a ciascuno “il diritto al riposo e allo svago, inclusa una ragionevole 11 limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite” nonché dall'art. 2, n. 3, della Carta sociale del Consiglio d'Europa (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 9 febbraio 1999 n. 30) e dall'art. 7, lett. d), del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali come espressione del diritto di ciascuno a condizioni di lavoro eque e favorevoli.
La Convenzione OIL del 24 giugno 1970, n. 132, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge
10 aprile 1981, n. 157, riconosce all'art. 3 il diritto di tutte le persone a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima, prevedendo che “La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio”; inoltre, all'art. 7, comma 1, sancisce che “Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media retribuzione
(ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun Paese”.
Nella normativa eurounitaria, il diritto a ferie annuali retribuite è sancito dall'art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati secondo quanto previsto dall'art. 6 TUE. Una disciplina più dettagliata è stata, poi, individuata dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, rubricato “ferie annuali”, che dispone “
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”. Del medesimo tenore, per il personale di volo, è l'art 3 della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile secondo cui “
1. Il personale di volo nell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
Tali direttive sono state recepite nell'ordinamento italiano dal d.l.gs. n. 66/2003 (in particolare, cfr. art. 10) e, per lo specifico settore del personale di volo che qui interessa, dall'art. 4 del d.lgs. n.
185/2005 che prevede “Il personale di volo dell'aviazione civile ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane alle condizioni previste dalla normativa vigente o dai contratti collettivi di lavoro applicati. Il predetto periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità economica, salvo che nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro”.
Pur facendo espresso riferimento alla nozione di “ferie retribuite” e dunque legando indissolubilmente il diritto alle ferie annuali e quello al conseguimento di una retribuzione a tale titolo, dunque, né l'art. 36 della Costituzione né l'art. 2109 c.c. né la direttiva 2003/88 né la direttiva 2000/79 né le norme nazionali che vi hanno dato attuazione, contemplano una disposizione esplicita volta a stabilire la misura della retribuzione da garantire al lavoratore nei giorni di ferie.
Tuttavia, appare ormai principio consolidato quello secondo cui, nell'applicazione delle norme interne (nel caso di specie, l'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) attuative di direttive comunitarie, occorre tener in debito conto lo stato del diritto dell'Unione così come emerge dalle decisioni rese dalla Corte di
Giustizia (sul “valore normativo” delle pronunce interpretative della Corte di Giustizia, si veda, per tutte,
Cass. n. 19842/2003). In particolare, è noto che le decisioni espresse in sede di rinvio pregiudiziale non sono vincolanti solo per il giudice che ha sollevato la questione ma spiegano i propri effetti anche rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesima disposizione di diritto dell'Unione interpretata dalla Corte e che le pronunce della Corte di Giustizia rappresentano un'integrazione della norma europea da utilizzare come parametro interposto per un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme interne (sulla scorta dell'art. 117 Cost.).
Tale valore assume, quindi, nella fattispecie al vaglio, la pronuncia con la quale Corte di Giustizia si è espressa sulla nozione di ferie retribuite e sull'interpretazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88 in una fattispecie relativa proprio alla retribuzione del personale di volo (sentenza del 15.9.2011, e altri Per_1
contro
BR AY PL, causa C-155/10).
Già in precedenza, a partire dalla sentenza (cause riunite C 131/04 e C 257/04, Persona_2 sentenza del 16.3.2006), la Corte di Giustizia aveva significativamente rilevato che le direttive sull'orario di lavoro trattano il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo come
“due aspetti di un unico diritto” e che l'obbligo di retribuire le ferie annuali mira a mettere il lavoratore, in occasione di tali ferie, “in una situazione che, dal punto di vista della paga, è paragonabile ai periodi di lavoro”. Nella Causa e altri
contro
BR AY PL, richiamando tali principi, si giunge Per_1 all'esplicita affermazione che “l'espressione «ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva 2003/88 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, la retribuzione deve essere mantenuta;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo”.
In particolare, la Corte ha messo in evidenza che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro.
La Corte enuncia il principio per cui “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali” per cui soltanto gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
In altri termini, nel rispetto del criterio di competenza che impedisce al diritto comunitario di fissare i limiti della retribuzione spettante ai lavoratori degli stati membri, la Corte di Giustizia afferma il principio per cui la pienezza del diritto al godimento di ferie passa attraverso la remunerazione delle ferie stesse non in una qualsiasi misura ma in misura tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Giustizia anche nella sentenza del 13.01.2022, causa
C-514/20, ove viene messo in evidenza che “il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva
2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione” dal momento che “è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo”.
Afferma la Corte che “gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite”.
Per questo motivo, prosegue la citata sentenza, “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione”. Di qui la conclusione che contrasta con il diritto comunitario addirittura una disposizione di un contratto collettivo in base alla quale, per determinare se sia stata raggiunta la soglia di ore lavorate che dà diritto ad un aumento per gli straordinari, le ore corrispondenti al periodo di ferie annuali retribuite prese dal lavoratore non sono prese in considerazione come ore di lavoro prestate.
Che debba essere quella fornita dalla Corte di Giustizia l'interpretazione della locuzione “ferie retribuite” anche nel nostro ordinamento è stato riconosciuto dalla Suprema Corte di Cassazione che, dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza comunitaria, afferma che “sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia” e che “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione” (così Cassazione civile sez. lav.,
17/05/2019, n.13425; in senso conforme v. anche Cassazione civile sez. lav., 17/05/2019, n.13427 nonché Cassazione civile, sez. lav., 15 ottobre 2020, n. 22401). Di qui la decisione di cassare con rinvio la decisione sottoposta al suo vaglio, demandando al giudice di merito di “verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE”.
Alla luce di tali approdi della giurisprudenza comunitaria e nazionale, non può, dunque, nutrirsi alcun dubbio in ordine all'esistenza nel nostro ordinamento di una norma imperativa – nel caso di specie contenuta nell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005, interpretato alla luce dell'evoluzione del diritto europeo di cui costituisce attuazione – che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea sopra delineata.
Ne discende la conclusione che le clausole contrattuali, sopra riportate, volte ad escludere dalla base di calcolo della retribuzione dei giorni di ferie l'indennità di volo integrativa, contrastano con tale norma imperativa perché rendono la retribuzione delle ferie non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, escludendovi una componente che mira a remunerare proprio l'esecuzione delle mansioni che il pilota, comandante o l'assistente di volo è tenuto ad espletare in forza del proprio contratto di lavoro e che in alcun modo può ritenersi diretta esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
Tale ultima conclusione non può essere rimessa in discussione dalla più recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia del 4.10.2024 C-31423 AI UM (con espresso richiamo alla sentenza del 15 settembre 2011, e a. (C-155/10, EU:C:2011:588, punto 25), la quale -che, in verità, si è occupata Per_1 della diversa indennità diretta a “compensare forfettariamente talune spese sostenute dai lavoratori interessati in ragione degli spostamenti da essi effettuati nell'ambito del loro contratto di lavoro, vale a dire, a motivo del loro impiego”- ha solamente ribadito che le spese occasionali ed accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento di mansioni che incombono sul lavoratore non sono computabili nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Diversamente, invece, l'indennità di volo integrativa non può essere ricondotta, per le ragioni spiegate, tra le spese occasionali ed accessorie, perché non è destinata a compensare spese ma a remunerare il dipendente per un suo lavoro specifico, ossia per l'attività di volo, obbligazione principale e maggiormente rilevante tre le mansioni del personale di bordo.
Né può, del pari, condividersi l'assunto dell'amministrazione straordinaria secondo cui l'omesso computo della indennità di volo integrativa nei giorni di fruizione delle ferie abbia determinato una diminuzione della retribuzione inidonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie. Infatti, proprio il calcolo sopra elaborato sulla incidenza dell'ivo sulla misura della retribuzione media giornaliera fuga ogni dubbio sull'effetto concretamente dissuasivo sul diritto al godimento delle ferie, emergendo un'incidenza superiore al 20% e in alcuni casi anche superiore al 40 e al 50%.
Tali approdi sono stati, del resto, confermati dalla Suprema Corte che, con la sentenza n. 20216 del 23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di “condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014
(…), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui al D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4, che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili
a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa”.
Né vale rilevare che, nel caso di specie, l'indennità di volo non è stata completamente esclusa dal computo della retribuzione spettante al lavoratore quando gode di ferie, essendo stata considerata, seppure in parte (in quanto viene considerata solo l'indennità minima garantita e viene esclusa l'indennità di volo integrativa). Ed, infatti, costituendo l'indennità di volo integrativa una significativa componente della retribuzione mensile del lavoratore navigante, la sua esclusione dal computo della retribuzione dei giorni di ferie rende quest'ultima non paragonabile a quella dei periodi di lavoro, ponendosi in contrasto con la “nozione europea di retribuzione feriale” che, come detto, deve essere tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (per la considerazione secondo cui anche una riduzione del trattamento economico del lavoratore navigante di circa il 30% appare significativa e in grado di incidere sulla decisione se fruire o meno delle ferie, cfr.
Corte di Appello Milano, sentenza n. 684 del 02/07/2019). Non coglie nel segno neppure l'argomentazione difensiva, espressa dal resistente, secondo cui ragionando in tal modo verrebbe compromesso il potere delle parti sociali di stabile il costo del lavoro: a ben vedere, infatti, resta inalterata la libertà di stabilire, in sede di contrattazione collettiva, il costo del lavoro, individuando la retribuzione ordinaria mensile spettante ai lavoratori di un determinato settore;
sennonché, una volta stabilita tale misura, le parti sociali non sono libere –perché ciò si pone in contrasto con le citate norme imperative– di scendere al di sotto di tale misura, in modo “non paragonabile”, quando disciplinano la retribuzione dovuta durante il periodo in cui il lavoratore gode di ferie.
Come affermato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 20216 del 23/06/2022, inoltre, non può ravvisarsi alcuna lesione del principio del legittimo affidamento, atteso che le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi per cui le parti sociali, nel redigere le norme collettive, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo.
Quanto alla prospettata lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va condiviso anche in questo caso il rilievo, contenuto nella sentenza n. 20216 del 23/06/2022, secondo cui “la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello €-italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato
Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”.
Tanto acclarato, non va sottaciuto che la Suprema Corte ha affermato i richiamati principi con riferimento al periodo minimo di ferie annuali, riconosciuto nell'ordinamento nazionale nella stessa misura minima prescritta dalle direttive comunitarie ovvero in quattro settimane all'anno (art. 10 d.l.gs.
n. 66/2003; art. 4 del d.lgs. n. 185/2005) e che la Corte di Giustizia ha reso le proprie pronunce con esclusivo riferimento al periodo minimo di ferie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, dal momento che le misure favorevoli ai lavoratori che vanno oltre i requisiti minimi previsti da tale disposizione non sono disciplinate da quest'ultima e, quindi, esulano anche dalla competenza del giudice comunitario (sentenza del 13.12.2018, Hein vs. ER KA GmbH & Co. KG, causa C385/17).
Tuttavia, nel caso di specie, come si è visto, la contrattazione collettiva del settore (prima il CCAL
e il CCNL poi) ha riconosciuto un trattamento di maggior favore, stabilendo il diritto dei lavoratori naviganti a 30 giorni di ferie all'anno, periodo che si incrementa di un giorno ogni cinque anni di servizio, sino ad un massimo di 5 giorni aggiuntivi.
La ratio sottesa a tale previsione di maggior favore rispetto alla garanzia minima prevista dalla legge va, chiaramente, individuata nella considerazione della peculiare gravosità delle mansioni svolte dal personale navigante, mansioni che incidono sul benessere psico-fisico dell'individuo in misura maggiore rispetto alla media delle altre attività lavorative, sicché, per tutelare pienamente il diritto alla salute del lavoratore, è stato garantito il godimento di 30 giorni di ferie annuali per i primi 5 anni di lavoro. Proprio in ragione dello stress psico-fisico connesso all'attività di volo appare evidente che il pieno recupero delle energie psicofisiche necessiti di un periodo di ferie crescente con l'aumento dell'anzianità di servizio del lavoratore, il che rende palese la ragione del previsto aumento del numero di ferie annuali fino a 35 giorni.
Pur rispondendo, dunque, la previsione di giorni di ferie aggiuntivi rispetto al minimo legale da parte della contrattazione collettiva alla medesima esigenza di tutela del diritto alla salute del lavoratore, la Suprema Corte, nella pronuncia n. 20216 del 23/06/2022, emessa in fattispecie analoga a quella per cui è causa, ha ritenuto di cassare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che le parti sociali, coniando un unitario istituto delle ferie non monetizzabili e non rinunciabili, avessero esteso la medesima disciplina anche ai giorni di ferie aggiuntivi rispetto al mimino legale (che dunque dovevano essere retribuiti in analoga misura).
Ad avviso della Suprema Corte, il breve segmento temporale che viene in rilievo (circa 7 giorni) escluderebbe la lesione della garanzia di una retribuzione proporzionale e sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. In altri termini, la garanzia in questione non deve essere apprezzata con riferimento al singolo giorno di ferie bensì con riferimento alla retribuzione relativa ad un più ampio arco temporale, rispetto al quale la diminuzione della retribuzione relativa a soli
7 giorni non è idonea ad incidere in modo così significativo. In altri termini, i giorni di ferie di fonte legale ed i giorni di ferie di fonte collettiva non rappresentano un istituto unitario ma devono essere tenuti nettamente distinti, essendo ravvisabile solo con riferimento ai primi la tutela costituita dalla garanzia di percezione di una retribuzione non inferiore a quella ordinaria, tale da consentire al lavoratore di godere effettivamente dei giorni di ferie di cui a diritto, senza subire perdite economiche che potrebbero disincentivarne il godimento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, vanno dichiarate nulle, per contrasto con l'art. 4 del d.lgs. 185 n. 2005, le clausole collettive, contenute nel CCNL, che escludono l'indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per il periodo minimo di ferie annuali garantito dalla legge, pari a quattro settimane.
L'aver sopra ricordato che la citata norma imperativa individua quale debba essere la retribuzione spettante al lavoratore nei periodi di ferie, conduce a ritenere che le clausole nulle debbano ritenersi sostituite di diritto con la norma imperativa ex artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.. Invero, la Suprema Corte ha più volte affermato che, anche in tema di nullità di clausole collettive per contrasto con norme imperative, deve darsi applicazione al disposto di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., operando la sostituzione di diritto della clausola nulla con la norma imperativa (cfr., in particolare, Cassazione civile, sez. lav., 23/01/1999, n.645; Cassazione civile, sez. lav., 02/06/1998, n. 5414; Cassazione civile, 04/03/1983, n.
1612).
L'inserzione automatica di clausole ex lege impedisce che le clausole collettive in esame si pongano in correlazione inscindibile con il resto del contratto di riferimento, tale che, trattandosi di clausole legate alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità, il contratto collettivo non sarebbe stato sottoscritto senza la previsione di tali pattuizioni relative alla retribuzione da corrispondere ai comandanti, ai piloti e agli assistenti di volo durante il periodo di ferie. La valutazione in ordine alla essenzialità della clausola affetta da nullità ex art. 1419, comma 1, c.c., infatti, non è richiesta quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative.
Valgono, nel caso di specie, inoltre le considerazioni contenute nella sentenza di legittimità n. 645 del 1999 che ha escluso la possibilità di dare rilievo all'errore di diritto in cui incorre una parte sottoscrittrice del contratto collettivo quando stipula una clausola contrastante con una norma imperativa:
“Né la ricorrente può utilmente invocare l'annullamento dell'accordo per errore di diritto, dovendosi qui ribadire il principio elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 13 maggio 1983 n. 3293), secondo cui la disposizione dell'art.
1419, secondo comma, cod. civ., a norma della quale la nullità di singole clausole contrattuali non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative, impedisce che al risultato della invalidità dell'intero contratto possa pervenirsi in considerazione della sussistenza di un vizio del consenso cagionato da errore di diritto essenziale, avente ad oggetto la clausola nulla in rapporto alla norma imperativa destinata a sostituirla, poiché l'essenzialità di tale clausola rimane esclusa dalla stessa prevista sua sostituzione con una regola posta a tutela di interessi collettivi di preminente rilevanza pubblica”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, dalla sostituzione delle clausole collettive nulle con le norme imperative discende il diritto del ricorrente a percepire, per i giorni in cui godono di ferie, una retribuzione computata tenendo conto anche dell'indennità di volo integrativa.
Potendo muovere, quindi, all'individuazione dei criteri di quantificazione delle somme spettanti al ricorrente con riferimento alla retribuzione spettante nei giorni di ferie di fonte legale, ritiene questo
Tribunale che –seguendo le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia secondo cui occorre guardare alla retribuzione media percepita in un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (punto 26 della citata sentenza del 15.9.2011, e altri
contro
BR AY PL, causa C-155/10)– in considerazione Per_1 della variabilità degli importi corrisposti mensilmente ai lavoratori a titolo di indennità di volo integrativa, il periodo significativo di riferimento vada individuato in un anno solare, che costituisce un arco temporale sufficientemente ampio da neutralizzare le variabili temporanee (in tal senso cfr il precedente della Suprema Corte Cass. Lav. Sentenza n. 37589 del 30/11/2021 laddove ha affermato il principio che
“Ai fini della individuazione della retribuzione da utilizzare come parametro per il calcolo dell'indennità sostitutiva per il mancato godimento dei permessi annui retribuiti, ai sensi dell'art. 5 del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata dell'8 giugno 1999, nonché del compenso da erogare durante le ferie, ai sensi dell'art. 12 dello stesso c.c.n.l. del 14 dicembre 1990, nella prospettiva di una nozione europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore, è corretta una interpretazione sistematica delle norme collettive che utilizzi come riferimento la media annua della retribuzione globale di fatto percepita, in cui confluiscono tutte le voci retributive corrisposte nell'arco temporale di maturazione del diritto e ove vengono in rilievo le varie componenti erogate su base mensile, o anche con cadenza diversa”).
Pertanto, la retribuzione del giorno di ferie imposta dalla norma imperativa è costituita, oltre che dalla somma corrisposta (tenendo conto, soltanto, dello stipendio mensile e dell'IVMG), anche dal valore medio dell'indennità di volo integrativa percepita dal lavoratore nel singolo anno solare. Tale valore medio
è costituito dal totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione. Per comprendere quale sia la motivazione del criterio adottato si noti che, qualora si procedesse a dividere per 365 senza operare tale sottrazione, non si ricaverebbe un dato realmente corrispondente all'incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore. Ed, infatti, lo si è visto, tale indennità è una componente della normale retribuzione corrisposta al lavoratore navigante che si aggiunge allo stipendio mensile e all'indennità di volo minima garantita, in modo tale che, quando il rapporto ha regolare esecuzione per un intero mese, vengono corrisposte somme fisse a titolo di stipendio mensile e indennità di volo minima garantita ed una somma variabile a titolo di indennità di volo integrativa;
quando, invece, si verificano eventi peculiari, quali quelli sopra citati, in ragione dei quali spetta al lavoratore non la normale retribuzione bensì emolumenti retributivi, in genere definiti indennità, computati secondo appositi criteri stabiliti dalla legge o dalle parti sociali, viene meno l'ordinaria articolazione della retribuzione nelle tre componenti di cui si
è detto. L'esatta incidenza dell'indennità di volo integrativa sulla retribuzione del lavoratore navigante si apprezza, allora, solo eliminando i periodi in cui non vengono seguiti gli ordinari criteri.
Sulla scorta di tali considerazioni non può essere condivisa l'osservazione di parte opponente rivolta ad includere tra le assenze computabili (da sottrarre al monte complessivo di 365 giorni) anche i giorni di riposo, posto che, durante tale periodo, non viene meno la regolare esecuzione del rapporto di lavoro, il quale non subisce una sospensione e la relativa retribuzione segue normali e ordinari criteri di determinazione. Si tratta, in sostanza, di giorni di riposo o di riserva che sono in fisiologica alternanza con i giorni di volo e non comportano un diverso computo della retribuzione.
L'aver in tal modo delineato quale debba essere l'esatto criterio di determinazione della retribuzione imposta dalle norme imperative per il periodo di ferie, rende evidente che non può essere accolta la domanda di pagamento delle somme richieste nella domanda di insinuazione a tale titolo, perché le stesse sono state determinate utilizzando un criterio di quantificazione che non appare conforme ai ricordati principi di diritto interno e comunitario che governano la materia. Parte opponente ha, infatti, richiesto per ogni singolo giorno di ferie una retribuzione, calcolata sulla base della qualifica e dell'anzianità di volo di ciascun lavoratore, pari a 2,5 ore di volo, considerando il numero massimo di ore di volo consentito ex lege in un anno (900) diviso per 365. L'erroneità di tale modalità di calcolo appare evidente: viene, infatti, proposta una modalità che non utilizza come parametro il numero di ore effettivamente volate dal singolo lavoratore, ma quelle astrattamente volabili.
La circostanza che nel ricorso sia stato adottato un errato criterio di determinazione delle differenze retributive non impedisce, tuttavia, di procedere alla esatta quantificazione delle stesse in corso di causa, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio (sulla possibilità di procedere alla quantificazione in giudizio delle differenze retributive v., tra le tante, Cassazione civile sez. lav., 01/02/2013, n.2416;
Cassazione civile sez. lav., 11/04/2016, n.7041), fermo restando che la consulenza può essere svolta solo sulla base della documentazione tempestivamente e ritualmente prodotta dalle parti nel giudizio (non potendo lo strumento della consulenza tecnica d'ufficio essere utilizzato per supplire a carenze assertive o probatorie delle parti né, potendo, in tale sede, essere acquisiti nuovi documenti, attese le preclusioni costituite dal deposito dei rispettivi atti di costituzione).
Per tale ragione, è stato conferito l'incarico peritale, chiedendo al consulente di procedere a determinare, distintamente per ciascun anno solare, il numero dei giorni di ferie goduti nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), il totale dell'indennità di volo integrativa percepita nel singolo anno solare (sulla scorta delle buste paga in atti), i giorni di assenza nell'anno solare specificandone il titolo (malattia, aspettativa, maternità, cassa integrazione, congedo parentale o altre cause) se risultano dalle buste paga in atti, con l'espressa indicazione che, con riferimento ai lavoratori e/o agli anni solari per i quali non sia possibile effettuare tale calcolo per assenza di tutte le buste paga, non doveva essere effettuato alcun calcolo. Appare, infatti, evidente che la mancata produzione di tutte le buste paga contenenti l'esatta indicazione di tutte le ore di volo effettuate e dei compensi ricevuti a tale titolo in ciascun anno solare impedisce di determinare, secondo i criteri sopra indicati, l'esatto importo della retribuzione spettante per il singolo giorno di ferie sulla scorta della norma imperativa (infatti evidentemente la media annuale non può essere calcolata prescindendo dai dati relativi anche ad un solo mese). Poiché era onere dei lavoratori, che domandano il pagamento di differenze retributive, fornire al
Tribunale tutti gli elementi idonei a consentirne l'esatta quantificazione di giudizio, limitatamente alle annualità rispetto alle quali difetta la produzione di tutte le buste paga nonché del prospetto di tutte le ore di volo effettuate e dei compensi ricevuti a tale titolo, la domanda di pagamento deve essere respinta.
Con la precisazione che, la circostanza che il calcolo sia stato effettuato secondo il criterio individuato dal Tribunale, dando applicazione alla norma imperativa, e non secondo il criterio – come si è visto erroneo – prospettato dal ricorrente, non può giustificare la carenza probatoria appena segnalata: agendo in giudizio al fine di ottenere il ricalcolo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie sulla base della considerazione che non è stato tenuto conto dell'indennità di volo integrativa percepita nel periodo di servizio, il ricorrente non potevano limitarsi ad allegare i prospetti relativi ai giorni di ferie goduti ma avrebbero dovuto produrre anche i dati relativi alle effettive ore di volo svolte nel periodo temporale per cui è causa ed ai compensi percepiti a titolo di indennità di volo integrativa.
Non va sottaciuto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il collegio non può nemmeno esercitare i poteri d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., in quanto, lo si è già detto in premessa, a mente dell'art. 99, comma 2, n. 4 della legge fallimentare l'opponente non deve solamente indicare nel ricorso i documenti di cui intende avvalersi, ivi compresi quelli già prodotti nel corso della fase di verificazione dello stato passivo, ma deve provvedere a depositarli in cancelleria almeno contestualmente al deposito del ricorso, conseguendone, in ipotesi di deposito successivo a tale termine, ed anche a prescindere dall'eccezione di controparte, la decadenza dalla facoltà di produzione (in tal senso la giurisprudenza della
Suprema Corte cfr Cass. civ. Sez. I, 28/07/2016, n. 15697; Cass. Sez. 1^, sent. n. 25174/2015, Cass. civ.
Sez. I, Ord., (ud. 04/11/2020) 17-05-2021, n. 13211; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 21/06/2017) 10-08-
2017, n. 19942; Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 14/06/2022) 19-07-2022, n. 22620; Cass. civ. Sez. VI - 1,
Ord., (ud. 03/02/2022) 05-07-2022, n. 21224). Con la conseguenza che la richiesta di integrazione documentale svolta ormai in corso di causa e all'esito della ctu appare irrimediabilmente tardiva.
Né risulta praticabile, pur in assenza di talune buste paga, un criterio di calcolo dell'ivo giornaliera che consideri gli importi e dati limitati a solo una porzione di anno solare considerandoli fittiziamente corrispondenti all'interno periodo annuale, posto che sarebbe un criterio inveritiero e disallineato rispetto all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro nel corso di un intero anno rimasto, però, in parte non documentato.
Parimenti, non sono condivisibili le osservazioni critiche alla consulenza mosse da CP_1 laddove invoca il computo dell'importo dell'ivo sulla base delle aliquote di prima fascia tutte le volte in cui il passaggio alle fasce superiori sarebbe ipoteticamente determinato dall'inclusione “virtuale” delle ore medie di ivo riferite a giorni di fruizione delle ferie, in quanto il criterio recepito dal tribunale (valore medio ivo giornaliera risultante dalla seguente formula “totale delle somme percepite dal lavoratore a titolo di indennità di volo integrativa in un anno solare, diviso per il numero risultante dalla sottrazione tra 365 ed il numero di giorni di ferie godute nel singolo anno nonché il numero di giorni in cui, per il verificarsi di eventi peculiari che incidono sul rapporto lavorativo (quali la malattia, l'aspettativa, la maternità, la cassa integrazione, il congedo parentale ecc…), i criteri per la determinazione della retribuzione sono differenti da quelli ordinari applicati nel periodo in cui il rapporto ha regolare esecuzione”) non comporta l'utilizzo di importi per ivo di fascia più alta per effetto dell'inclusione virtuale delle ore medie di ivo riferite ai giorni di fruizione delle ferie, computo che, in ogni caso, non sarebbe nemmeno virtuale ma conseguenziale al riconoscimento della effettiva spettanza di importi a titolo di indennità di volo integrativa anche durante i giorni di ferie. In conclusione, con riferimento alle annualità in relazione alle quali sono stati prodotti tutti i documenti necessari, la quantificazione delle differenze retributive può essere effettuata, recependo le conclusioni raggiunte dal CTU, che ha dato corretta applicazione ai criteri formulati nel quesito, provvedendo a determinare l'importo medio dell'indennità di volo integrativa giornaliera annuale ed a moltiplicarlo per il numero di giorni di ferie goduti nell'anno. Nel caso di specie, il CTU ha rilevato che l'incompletezza delle buste paga con riferimento all'anno 2017, pertanto appare corretta l'esclusione di detta annualità dal calcolo.
In ordine alla sussistenza della garanzia solo per i giorni di ferie di fonte legale e non per quelli di fonte collettiva, vale rilevare che manca alcuna deduzione da parte del datore di lavoro, quale unico soggetto che può essere in possesso dei dati necessari ad effettuare una distinzione di tal fatta, sicché deve ritenersi che i giorni indicati dal ctu quali giorni goduti per ciascun anno a titolo di ferie appartengano al novero delle ferie annuali di fonte legale.
Gli importi dovuti andranno determinati moltiplicando l'importo medio dell'ivo giornaliera per il numero dei giorni di ferie di fonte legale indicati in ctu per ciascuna annualità.
Spettano, pertanto, alla ricorrente a titolo di differenze retributive per i giorni di ferie di fonte legale goduti nel periodo di lavoro svolto alle dipendenze la seguente somma: € 4.870,18 _1 di cui € 2.073,11 a titolo di totale ivo calcolata su giorni di ferie complessivamente goduti per l'anno 2015
e € 2.797,07 per l'anno 2016.
Per l'anno 2017 invece, il calcolo è stato omesso nella ctu per le ragioni di carenza documentale sopra riportate.
Sull'importo in questione spettano altresì al ricorrente ex art. 429 cpc la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, dalla maturazione del credito al saldo.
Il credito così accertato deve essere ammesso al passivo, con il privilegio generale di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. vigente, in ragione del complessivo importo riconosciuto al ricorrente e tenuto conto della durata del processo e della quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del citato decreto.
Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 98 Legge Fallimentare proposta da nei confronti di , così decide: Parte_1 Controparte_4
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, allo stato passivo di Parte_2 in Amministrazione straordinaria, con il privilegio generale di cui all'art. 2751 bis _1
n. 1 c.c., per il seguente importo: euro 4.870,18 a titolo di totale Ivo complessiva calcolata su giorni di ferie complessivamente goduti per gli anni 2015 e 2016; oltre rivalutazione ed interessi come da motivazione.
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_4
delle spese di lite da liquidarsi nella somma di euro 1.278 per compenso oltre iva, Parte_1 cassa e rimborso forfettario come per legge;
- PONE definitivamente le spese di ctu, liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti in solido, in uguale misura tra loro nei rapporti interni.
- Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Civitavecchia nella camera di consiglio del 30.5.2025.
Il giudice relatore/estensore Il Presidente
dott.ssa Silvia Vitelli dott. Francesco Vigorito