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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PU AD, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N. 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY702A7004542024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18.1.2025 Ricorrente_1 sas ricorreva avverso l'avviso notificato il 22.10.2024 con cui veniva accertato un maggior reddito di € 116,427,00 per il 2019 rappresentando le difficoltà incontrate a produrre la documentazione richiesta dall'Agenzia con invito del 20.5.2024, a seguito dello spostamento della sede. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso non essendo alla stessa imputabile la mancata tempestiva produzione documentale richiesta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo di aver invitato la ricorente alla produzione documentale per l'anno 2019 e, non avendo ottenuto riscontro, di aver inviato in data 10/07/2024, lo schema d'atto n.
TY7T210000057/2024 rideterminado i redditi ed i costi e contestando le deduzioni e la documentazione prodotta solo nel corso del procedimento dalla ricorrente in quanto tardiva.
Dopo una richiesta di rinvio, veniva prodotto un accordo conciliativo tra le parti .
Alla udienza del 4.11.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che le parti in data 10.10.2025 hanno sottoscritto un accordo conciliativo con conseguente richiesta congiunta di estinzione del giudizio;
atteso quanto sopra va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Compensa le spese
Siracusa, 4.11.2025
Il Presidente relatore
(dott. Adriana Puglisi)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PU AD, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 104/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia N. 2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY702A7004542024 IRAP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18.1.2025 Ricorrente_1 sas ricorreva avverso l'avviso notificato il 22.10.2024 con cui veniva accertato un maggior reddito di € 116,427,00 per il 2019 rappresentando le difficoltà incontrate a produrre la documentazione richiesta dall'Agenzia con invito del 20.5.2024, a seguito dello spostamento della sede. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso non essendo alla stessa imputabile la mancata tempestiva produzione documentale richiesta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate assumendo di aver invitato la ricorente alla produzione documentale per l'anno 2019 e, non avendo ottenuto riscontro, di aver inviato in data 10/07/2024, lo schema d'atto n.
TY7T210000057/2024 rideterminado i redditi ed i costi e contestando le deduzioni e la documentazione prodotta solo nel corso del procedimento dalla ricorrente in quanto tardiva.
Dopo una richiesta di rinvio, veniva prodotto un accordo conciliativo tra le parti .
Alla udienza del 4.11.2025 la causa viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dato atto preliminarmente che le parti in data 10.10.2025 hanno sottoscritto un accordo conciliativo con conseguente richiesta congiunta di estinzione del giudizio;
atteso quanto sopra va pertanto dichiarata la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la estinzione del giudizio per cessata materia del contendere .
Compensa le spese
Siracusa, 4.11.2025
Il Presidente relatore
(dott. Adriana Puglisi)