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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/06/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA RG 512/2019
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa Lucia Gesummaria presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliere avv. Eustacchio Roberto Sivilla giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 28.05.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 17 giugno 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 512/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott.ssa Lucia Gesummaria Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. Eustacchio Roberto SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 512/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto
l'impugnazione della sentenza n. 64/2019 del Tribunale di Potenza pubblicata il
21.06.2019 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 655/2013, non notificata, in materia di pagamento somme derivanti da mutuo tra privati.
TRA
Pag. 1 a 18 (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Emanuele Brunetti, con domicilio in Venosa alla via Giacomo Di Chirico, 26
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola RT CodiceFiscale_2
Cosentino, con domicilio in Palazzo San Gervasio, alla Via Conceria, 27,
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
***
Conclusioni della parte in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione portato alla notifica il 07.03.2013 conveniva in RT giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento, in proprio Parte_1 favore, della somma residua di € 11.000,00, o di quella maggiore o minore che fosse emersa in corso di causa, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese ed onorari.
A sostegno della domanda l'attore deduceva che nel 2001 , alla Parte_1 presenza del genitore, gli aveva richiesto un prestito di denaro e per l'insistenza ed il rapporto di amicizia esistente tra le parti, le aveva consegnato, in data 06.11.2002, un assegno circolare, emesso su suo ordine dalla Banca Carime, dell'importo di € 6.000,00, e successivamente esso aveva consegnato, sempre a titolo di prestito, tre assegni CP_1 bancari, tratti sulla Banca San Paolo Invest, rispettivamente n. 001208470 di € 4.000,00 in data 19.11.2002, n. 001208469 di € 3.000,00 in data 18.11.2002 e n. 001208468 di €
3.000,00 in data 15.11.2002. Tutti gli assegni erano stati incassati da , Parte_1 la quale restituiva soltanto la minor somma di € 5.000,00, non restituendo il residuo importo di € 11.000,00; assumeva inoltre l'attore che con raccomandata del 09.10.2012, aveva costituito in mora la convenuta;
la raccomandata era tornata al mittente per compiuta giacenza, non avendo provveduto al suo ritiro. Parte_1
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 01.04.2014, si costituiva in giudizio , la quale evidenziava la nullità della notifica dell'atto Parte_1 introduttivo perché effettuata ad un indirizzo ove la convenuta non aveva più la residenza, affermando che la stessa risiedeva invece alla via San Cosma 9 e non più alla c.da Bosco
Monte, ove era stato notificato l'atto di citazione in data 08.03.2013, tornato al mittente per compiuta giacenza, e rinotificato in data 10.06.2013 e nuovamente tornato al mittente per compiuta giacenza. Nel merito, la convenuta affermava che la domanda era totalmente infondata in quanto nessun contratto di mutuo era stato mai sottoscritto tra le parti;
inoltre,
l'assegno circolare di € 6.000,00 non era mai stato consegnato alla deducente e degli altri assegni, quello del 15.11.2002 risultava essere emesso nei confronti della Parte_2
Pag. 2 a 18 di cui la era semplice amministratrice. Inoltre, sosteneva la convenuta che negli Pt_1 anni 2000-2001, avendo una modesta disponibilità di danaro, circa 40.000.000 di lire, aveva finanziato l'acquisto di alcune autovetture ai signori e E_ [...]
, che erano soci di un autosalone. Somme che le erano state restituite e che, CP_1 pertanto, se erano stati consegnati degli assegni alla convenuta, gli stessi rappresentavano il pagamento del debito del . La convenuta eccepiva inoltre la CP_1 prescrizione del credito per il decorso del termine decennale, ritenuto che la raccomandata interruttiva era stata inviata ad un indirizzo errato, e cioè lo stesso indirizzo al quale era avvenuta la notifica dell'atto di citazione.
3. Con ordinanza del 10.12.2014 il Giudice istruttore dichiarava la nullità della citazione
e rimetteva in termini le parti.
4. Istruita mediante allegazioni documentali ed escussioni testimoniali, la causa è stata decisa con sentenza n. 64/2019, pubblicata il 21.06.2019, con la quale il Tribunale di
Potenza ha cosi disposto: "- Accoglie parzialmente la domanda attorea e per l'effetto condanna al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1 RT
€ 5.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo;
-
Compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna al Parte_1 pagamento della restante metà, delle spese di lite, che si liquidano in € 1.215,00 oltre accessori di legge ed € 125,00 per esborsi;
letto l'art. 133 D.P.R. 115/2002, dispone che il pagamento delle predette spese processuali sia eseguito in favore dello Stato;
- Rigetta ogni altra domanda avanzata dalle parti".
5. Il Tribunale ha così motivato la propria decisione:
a) Preliminarmente ed in relazione alla sollevata nullità della notificazione dell'atto di citazione, il Tribunale ha richiamato il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui la notificazione, anche se nulla, non impedisce la valida instaurazione del rapporto processuale, qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi in tale ultima ipotesi la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, ai sensi dell'articolo 156 co. 3° c.p.c., anche quando la costituzione avvenga al solo scopo di far valere tale vizio (richiamando ex plurimis Cass. 1676/15; Cass. 23213/14; Cass.
4456/99). Il Tribunale ha quindi affermato che la costituzione della convenuta anche se successiva e comunque, prima, delle attività istruttorie, ha di fatto sanato, qualora fosse stata nulla, la notificazione dell'atto introduttivo perché I'atto, di fatto, ha raggiunto il suo scopo.
Il Tribunale ha poi affermato che il Giudice Istruttore con l'ordinanza del 10.12.2014, non ha sanato alcuna nullità perché quando è stata adottata, parte convenuta era già costituita, ma ha solo ritenuto, stante la diversità del luogo della notifica dalla residenza, evinta dal certificato storico di residenza, di rimettere le parti nei termini consentendo di articolare i
Pag. 3 a 18 propri mezzi istruttori.
Il Tribunale ha anche affermato che nella specie non si è comunque verificata alcuna nullità della notificazione, poiché dalla documentazione versata in atti si legge chiaramente che le notificazioni dell'atto di citazione del dì 08.03.2013 e del 10.06.2013 e la raccomandata a.r. del 09.10.2012, sono ritornate al mittente per compiuta giacenza e non per irreperibilità; a nulla rileva quindi che dal certificato storico rilasciato dal Comune di
Venosa, risulti che la dal 25.01.2011 fosse residente in [...], Pt_1 perché l'ufficiale postale, qualora C.da Bosco Monte, non fosse stato un luogo alla stessa collegata o dove la stessa avesse la propria dimora, lo avrebbe rilevato ed evidenziato sulla busta, non limitandosi alla dicitura "al mittente per compiuta giacenza", significando ciò che la notifica o la ricezione dell'atto si era perfezionata ed il destinatario era a conoscenza del contenuto della busta. Sul punto il Tribunale ha anche rilevato che all'udienza del 08.06.2016 il teste aveva riferito "che la sig.ra Testimone_1 Parte_1
vive con la sua famiglia nella casa in Venosa alla già dal 2010
[...] Controparte_2 conosco quanto dichiarato, in quanto ho fatto il giardiniere nella casa in cui abita". Riferiva, ancora, "che tutta la corrispondenza della sig.ra e della sua famiglia arriva Pt_1 all'indirizzo di . Preciso inoltre che la sig.ra non ha mai abitato Controparte_2 Pt_1 nell'abitazione di via Cosma, in quanto è occupata da me dal 2010" e l'abitazione in cui vivo è composta da una sola stanza".
Da quanto precede, il Tribunale è pervenuto al rigetto di ogni eccezione relativa alla nullità della notificazione dell'atto di citazione e, quindi, degli atti presupposti e consequenziali, nonché della prova testimoniale di , raccolta validamente in contraddittorio Testimone_2 tra le parti.
b) Quanto alla questione dell'efficacia interruttiva della prescrizione della raccomandata a.r., inviata al medesimo indirizzo ove è stato notificato l'atto di citazione, il Tribunale ha ritenuto di escludere anche l'intervenuta prescrizione, considerato che per quanto già detto, , ove è stata recapitata anche la raccomandata di interruzione Controparte_3 della prescrizione stessa, risulta essere l'effettiva dimora della famiglia di Parte_1
.
[...]
c) Nel merito, il Tribunale ha affermato che il rapporto intercorso tra le parti risulta dalla documentazione versata in atti.
Sul punto il Tribunale ha dapprima affermato che il rapporto va inquadrato come mutuo tra privati con finalità di prestito senza intenti liberali (donazioni) ed in assenza di adempimento di doveri sociali o morali (obbligazione naturale) e che in caso di contestazione su un contratto di mutuo, l'onere della prova grava sul mutuante, il quale sarà tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non soltanto l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata
Pag. 4 a 18 restituzione.
Nella specie, il Tribunale ha affermato che dalla documentazione versata in atti e dall'espletata prova testimoniale, sono emersi senz'altro elementi che dimostrano la parziale fondatezza della pretesa creditoria.
In particolare, il Tribunale ha reputato attendibili e conferenti le dichiarazioni rese dal fratello dell'attore, , il quale all'udienza del 04.11.2014 ha confermato le Testimone_2 circostanze di cui ai punti 1 - 7 dell'atto di citazione, confermando quindi, la consegna a titolo di prestito, di un assegno circolare alla del quale però non vi è copia in Pt_1 atti, oltre alla consegna di tre assegni bancari tratti sulla Banca San Paolo Invest n.
001208470 di € 4.000,00 in data 19.11.2002, n. 001208469 di € 3.000,00 in data
18.11.2002 e n. 001208468 di € 3.000,00 in data 15.11.2002. Assegni tutti incassati da
. Il teste, inoltre, confermava la circostanza riferitagli dall'attore, che Parte_1
aveva restituito la sola somma di € 5.000,00. Parte_1
Il Tribunale ha anche rilevato che all'udienza del 29.03.2016 nel rendere RT
l'interrogatorio formale sulle circostanze di cui alla memoria ex art. 183 VI° co. nr. 2 cpc, di parte convenuta, le ha negate integralmente, mentre le affermazioni univoche e concordanti sopra riportate del testimone, hanno trovato riscontro e fondamento, parziale, nella documentazione prodotta in atti.
Il Tribunale ha ritenuto infatti fornita la prova dell'assegno di € 4.000,00 emesso in data
19.11.2002 da in favore di , dell'assegno di € 3.000,00 RT Parte_1 emesso in data 18.11.2002 da in favore di e RT Parte_1 dell'assegno di € 3.000,00 emesso in data 15.11.2002 da in favore di RT
. Il Tribunale ha rilevato che le fotocopie degli assegni sono stati
Parte_1 prodotti in atti, unitamente al retro dell'assegno, dal quale si evince che gli stessi sono stati messi all'incasso da presso il Così come è stato
Parte_1 Controparte_4 provato che gli assegni sopra descritti, sono stati emessi in favore di e
Parte_1 non, invece, di . Il Tribunale ha affermato che dalle copie degli assegni Parte_2 depositate in atti da , prima di consegnarli a si vede RT Parte_1 chiaramente che gli stessi sono intestati solo a e non anche alla
Parte_1 società , inoltre, è chiaramente visibile e percettibile, con l'uso dell'ordinaria Parte_2 diligenza, che trattasi di un posticcio.
d) Il Tribunale ha affermato che nessuna prova, invece, è stata data relativamente all'assegno circolare di € 6.000,00 emesso da Banca Carime e consegnato da
[...]
ed al padre di . L'unico assegno prodotto in atti di tale CP_1 TE Parte_1 importo è un assegno bancario intestato a ed emesso da Parte_1 TE
, fratello dell'attore. Assegno che, tra I'altro non risulta essere stato messo
[...] all'incasso. Quindi, del presunto assegno circolare, del quale parte convenuta disconosce
Pag. 5 a 18 di averlo ricevuto, nessuna prova è stata data.
e) Il Tribunale ha quindi ribadito che l'attore ha dato prova, relativamente agli assegni bancari: n. 001208470 di € 4.000,00 emesso in data 19.11.2002; n. 001208469 di €
3.000,00 emesso in data 18.11.2002; n. 001208468 di € 3.000,00 emesso in data
15.11.2002; della consegna della somma in essa riportata e prova dei titoli da cui deriva l'obbligo della vantata restituzione;
il mutuatario ha quindi provato il fatto storico del prestito del denaro (Cass. civile, sez. IIl, sentenza 24/04/2015 n° 8409), sia con produzione documentale che con prova orale.
f) Il Tribunale ha poi affermato che, di contro la convenuta non ha provato quanto sostenuto. Il Tribunale ha infatti affermato che per giustificare la ricezione degli assegni emessi da , ha asserito che questi rappresentavano la RT Parte_1 restituzione di un prestito fatto nel 2001 dalla stessa in favore di e RT [...]
(coniuge della , per l'acquisto di autoveicoli usati. Il Tribunale ha però E_ Pt_1 affermato che di tale supposto prestito non ha dato alcuna prova, Parte_1 anche in considerazione della considerevole cifra;
né è stata data prova dell'acquisto di autovetture o dell'esistenza della riferita gestione di un autosalone. Nessun atto, cambiale, assegno che provi il debito di nei confronti di;
prova RT Parte_1 che il Tribunale ritiene non possa essere assolta dalla sola testimonianza di
[...]
e , rispettivamente marito e madre di , i quali E_ Testimone_3 Parte_1 sentiti all'udienza del 29.03.2016, hanno confermato la tesi della convenuta, non supportata tuttavia da alcuna allegazione documentale e che non ha convinto il giudicante.
g) Il Tribunale ha poi affermato che assume rilievo la condotta tenuta dalla convenuta in merito all'assegno di € 3.000,00 del 15.11.2002, che aveva apposto la posticcia e visibile aggiunta della società quale beneficiario. La circostanza che I'assegno fosse Parte_4 stato emesso in favore di , veniva smentita da nell'espletato Parte_4 RT interrogatorio formale;
smentita che ha trovato riscontro nella copia dell'assegno prodotto in atti dall'attore, dal quale è evidente che il beneficiario originario fosse Parte_1
.
[...]
h) Relativamente al quantum debeatur il Tribunale ha affermato che dalla somma richiesta dall'attore con la domanda introduttiva, va sicuramente espunta la somma di € 6.000,00 in quanto l'attore non ha dato prova di aver consegnato un assegno circolare di € 6.000,00 emesso da Banca Carime. L'unico assegno prodotto in atti di tale importo è un assegno bancario intestato a ed emesso da , fratello dell'attore. Parte_1 Testimone_2
Assegno che, tra l'altro, non risulta essere stato messo all'incasso e, quindi, di essere stato effettivamente riscosso da . Parte_1
i) Da quanto sopra il Tribunale ha fatto discendere che la somma che deve essere restituita all'attore non è pari ad € 11.000,00 ma ad € 5.000,00, somma quest'ultima
Pag. 6 a 18 risultante dagli assegni bancari emessi dall'attore ed incassati da e dei Parte_1 quali è stata data prova, per complessivi euro 10.000,00 e tenendo conto di quanto affermato dallo stesso attore e confermato dal teste , secondo cui Testimone_2
aveva provveduto alla restituzione del minore importo pari ad € Parte_1
5.000,00.
l) Il Tribunale ha anche affermato che in ragione dell'accoglimento della domanda e della sua parziale riduzione, sussistevano giusti motivi, per compensare per un 1/2 le spese di lite, ponendo a carico di , il residuo, liquidato in dispositivo, in ragione Parte_1 del decisum, alle tariffe vigenti e dell'attività espletata, con ordine di pagamento diretto in favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. T.U. spese di giustizia, stante I'ammissione di
[...]
al patrocinio a carico dello Stato. CP_1
6. Con atto tempestivamente notificato il 7.10.2019 ha impugnato la Parte_1 predetta sentenza così concludendo: "Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Potenza in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'inesistenza del contratto di mutuo e per l'effetto l'inesistenza del credito vantato dal Sig. . Voglia, in RT via subordinata e del tutto residuale, limitare il quantum debeatur al valore nominale della somma dovuta. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.”
7. Quale primo motivo di gravame l'appellante lamenta nullità del procedimento per violazione degli artt. 208 e 250 c.p.c. e 104 Disp. att. c.p.c.
Afferma l'appellante che ai sensi dell'art. 250 c.p.c. la parte che vi ha interesse intima ai testimoni ammessi di comparire alla data fissata dal Giudice. La norma trova analitica applicazione negli artt. 103 e 104 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, con la espressa previsione di decadenza dalla prova per la parte che abbia omesso di intimare i propri testi. L'art. 104 disp. att. c.p.c. così dispone: “Se la parte senza giusto motivo non fa chiamare i testimoni davanti al Giudice, questi la dichiara, anche d'ufficio, decaduta dalla prova”. Orbene, nel caso di specie, il Giudice di primo grado con ordinanza emessa all'udienza del 21.01.14 ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice e rinviava all'udienza del 14.05.14 per l'espletamento della stessa. All'udienza così fissata l'attore non dava prova dell'avvenuta intimazione al teste, che, tra l'altro, non si presentava. All'udienza successiva del 04.11.14 si presentava il teste ma la convenuta ne eccepiva la decadenza. Il teste veniva ugualmente escusso. Il Giudice di primo grado avrebbe dovuto invece dichiarare l'attore decaduto dalla prova e non tenere in alcuna considerazione la deposizione resa dal teste . Testimone_2
8. Quale secondo motivo di doglianza l'appellante denuncia violazione degli artt. 2697, co.
1 c.c., 1813 e s.s. c.c. e dei principi generali in materia di circolazione dei titoli di credito.
Afferma l'appellante che il Giudice di primo grado è partito da premesse giuste sulla ripartizione dell'onere della prova ma è arrivato a conclusioni errate. Afferma l'appellante
Pag. 7 a 18 che di fronte alla natura dell'assegno l'attore avrebbe dovuto provare rigorosamente gli elementi essenziali del contratto di mutuo specie se concluso verbalmente e supportato dalla sola testimonianza, alquanto generica, del fratello dell'attore. Afferma l'appellante che per il primo Giudice è stato sufficiente quale dimostrazione del prestito il deposito di copie di assegni bancari e la deposizione del fratello dell'attore che, a suo dire, avrebbe anche fornito delle somme per il “prestito” e che, quindi non avrebbe potuto nemmeno essere sentito come teste avendo un interesse, seppur mediato, al buon esito della causa.
Precisa ulteriormente l'appellante che né la consegna di una determinata somma di denaro, né tantomeno il ricevimento di un assegno, vale a significare l'avvenuto prestito ed anzi, essa può essere elargita per innumerevoli motivi quali l'estinzione di un debito. In questo senso si è orientata la Corte Suprema (richiamando Cass. Civ. n. 180/2018, Cass.
n. 3642/2004; Cass. n. 20740/2009; Cass. Civ. n. 9541/2010; Cass. sent. n. 6295/2013;
Cass. n. 9864/2014; Cass. sez. IIl sent. n. 8409/2015). Ebbene, posto che la documentazione prodotta in atti, costituita dalle sole copie degli assegni bancari emessi in favore dell'odierna appellante non sono tali da poter giustificare la sussistenza del prestito,
a ciò non sopperirebbe neanche l'unica testimonianza del fratello dell'appellato, peraltro generica ed inutilizzabile.
Afferma l'appellante che le dichiarazioni del teste sono chiaramente Testimone_2 ambigue, imprecise e discordanti con quanto dedotto dall'attore, oggi appellato, nell'atto introduttivo del giudizio. L'onere della prova ex art. 2697, co. 1°, c.c. non sarebbe stato assolto, né documentalmente né con altro mezzo istruttorio, in quanto non sarebbe stata raggiunta la prova puntuale e specifica del fatto costitutivo del diritto di credito vantato dall'attore, consistente nel caso di specie nel preteso contratto di mutuo.
9. Sul punto l'appellante invoca una diversa ricostruzione della fattispecie, affermando che Il
Giudice di prime cure avrebbe dovuto rigettare la domanda attorea, perché non suffragata da alcuna prova. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'attore avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza del fatto costitutivo del suo diritto di credito e non solo l'avvenuta consegna della somma di denaro. Ed anche a voler considerare valida la prova testimoniale, il
Giudice avrebbe dovuto valutare la stessa come insufficiente a dimostrare I'esistenza del contratto di mutuo.
10. Quale terzo motivo di doglianza l'appellante invoca violazione dell'art. 2697, co. 2 c.c. nella parte in cui ha ritenuto non provate le circostanze invocate dall'appellante stessa.
Afferma l'appellante che il riferimento all'onere della prova di cui all'art. 2697, co. 2, c.c., gravante sul convenuto non è pertinente alle difese poste in essere dall'odierna appellante la quale non ha eccepito fatti estintivi, impeditivi o modificativi del contratto di mutuo ma ne ha contestato la sua stipulazione. Afferma l'appellante che l'accipiens che riconosca di aver ricevuto la somma di denaro, ma nega che sia stata erogata a titolo di prestito e
Pag. 8 a 18 sostenga che sia per una ragione diversa, non è gravato dall'onere di provarne la diversa causale. Infatti con questa eccezione non c'è un'inversione dell'onere della prova perché è considerata mera difesa del convenuto e non eccezione in senso sostanziale, tale da far ricadere su di lui l'onere di provarlo (richiamando Cass. n. 9541/2010; Cass. n.
20740/2009; Cass. n. 3642/2004). L'appellante evidenzia ulteriormente che l'assegno è certamente una promessa di pagamento che il traente fa al prenditore e dalla quale si presume l'esistenza di un rapporto di credito a favore del secondo. Dunque, nel caso di specie, gli assegni emessi dal valgono come promessa di pagamento a favore della CP_1
in virtù di un rapporto di credito a favore della stessa. La presunzione Pt_1 dell'esistenza di detto rapporto creditizio tra traente e prenditore è suscettibile di essere superata solo dalla prova contraria dell'inesistenza dello stesso, onere probatorio che è interamente a carico dell'emittente l'assegno, e dunque del . CP_1
Per cui anche alla luce di tale ragionamento la scrivente non aveva l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto creditizio (peraltro confermato dai due testi escussi all'udienza del
29.03.2016), essendone indice gli assegni, ma è il traente che avrebbe dovuto dimostrarne
I'insussistenza. Cosicché nella fattispecie il Giudice avrebbe dovuto considerare come esistente il rapporto di credito a favore della in virtù degli assegni emessi in suo Pt_1 favore stante la mancata prova contraria gravante sul . CP_1
Inoltre avrebbe dovuto considerare le deduzioni della convenuta odierna appellante come semplici difese e non come eccezioni ex art. 2697, co. 2 , c.c..
Cosi statuendo, il Giudice di prime cure ha invertito l'onere probatorio, liberando l'attore dall'onere di dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto di credito.
11. Quale quarto motivo di gravame l'appellante denuncia violazione degli artt. 1224 e 1277
c.c. nella parte in cui il Tribunale ha condannato l'appellante anche alla rivalutazione monetaria, dalla domanda al soddisfo” (pag. 10 primo capoverso sentenza).
Sul punto l'appellante afferma che nel caso di specie siamo innanzi ad un'obbligazione di valuta, per cui la prestazione si estingue con il pagamento della quantità di moneta cui essa è commisurata e nel caso di inadempimento decorrono automaticamente solo gli interessi moratori di cui all'art. 1224, co. 1° c.c. e non anche gli eventuali danni da svalutazione monetaria.
12. Con comparsa depositata tempestivamente il 02.01.2020 si è costituito
[...] chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale. CP_1
13. Quale unico motivo di appello incidentale lamenta violazione dell'art. RT
2697 c.c. e dell'art. 115 c.c. nella parte in cui la sentenza ha escluso la prova del versamento anche di euro 6.000,00 con assegno circolare. Afferma l'appellante incidentale di aver dato la prova del fatto storico del prestito anche di questo denaro sia con prova orale sia con produzione documentale. Infatti, sul retro dell'assegno bancario di € 6.000,00
Pag. 9 a 18 vi è copia della matrice dell'assegno circolare n. 4100504596-06 del 06.11.2002 (non specificatamente contestato dalla controparte) e il teste (di cui non è dato Testimone_2 dubitare) ha confermato che nell'anno 2001 l'attore ha consegnato a Parte_1
l'assegno in questione che è stato dalla stessa incassato nella stessa giornata dell'emissione. Ad ulteriore prova del prestito, l'attore avrebbe anche prodotto l'assegno bancario n. 1084392751-00 della Banca Carime che però non è stato incassato perché la in sua sostituzione ha chiesto appunto l'assegno circolare. Da una recente Pt_1 indagine bancaria sarebbe emerso anche che il detto assegno bancario è stato annullato e distrutto. Afferma inoltre l'appellante che l'accoglimento dell'appello incidentale porterebbe ad una diversa regolamentazione delle spese processuali che nel giudizio di primo grado che sono state compensate nella misura della meta.
14. Già trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c, ma poi rimessa sul ruolo per mutamento dei componenti del collegio giudicante, con ordinanza del 25.3.2025,
è stata fissata l'udienza del 17 giugno 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ex art. 281 sexies cpc, con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
15. All'udienza del 17.06.2025, tenutasi in forma scritta, la causa è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
16. Il primo motivo di appello principale è infondato;
il secondo ed il terzo motivo di appello principale sono invece fondati, così assorbendo il quarto motivo di doglianza dello stesso appello principale, mentre l'appello incidentale è infondato, per le ragioni che seguono.
17. In via preliminare ed in rito, quanto al primo motivo di appello principale relativo a pretesa decadenza dell'attore dalla prova testimoniale per mancata citazione del teste all'udienza all'uopo fissata, va osservato che esso è infondato perché all'udienza del 14.5.2014 fissata per l'espletamento della testimonianza era presente la difesa della convenuta Pt_1 già costituitasi in data 01.04.2014; tuttavia essa non eccepì in quella sede la
[...] decadenza della controparte, non opponendosi nemmeno al rinvio disposto dal giudice, proprio per l'espletamento della prova.
Sul punto valga quindi il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui: "In tema di prova testimoniale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104 disp. att.
c.p.c. e 250 c.p.c., nel caso di ingiustificatamente omessa citazione dei testi per l'udienza fissata per il loro esame e di loro mancata comparizione spontanea, la decadenza dalla prova dev'essere eccepita dalla parte interessata e pronunciata dal giudice nella stessa udienza alla quale si riferisce l'inattività, che ne costituisce il presupposto di fatto, salvo che sussista un valido motivo per rinviare all'udienza successiva la proposizione dell'eccezione.
(cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12110 del 06.05.2024).
Pag. 10 a 18 Cosicché, in base a detto principio, l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta solo all'udienza successiva del 4.11.2014, nella quel fu ascoltato il testimone regolarmente comparso, era tardiva.
18. Tuttavia, nel merito, il secondo ed il terzo motivo di appello principale sono fondati. Tali motivi e l'appello incidentale possono esaminarsi congiuntamente perché connessi, sebbene di segno contrario.
19. Sul punto va subito osservato che, all'esito del riesame del materiale probatorio come sollecitato dall'appellante principale ed alla luce dei principi giurisprudenziali espressi in materia di ripartizione dell'onere probatorio, si giunge ad un risultato di giudizio inverso rispetto a quello cui è giunto il Tribunale circa la raggiunta prova, sebbene valutata parziale
(avendo il Tribunale escluso la rilevanza solo del preteso assegno circolare) che gli assegni bancari di cui è causa sarebbero stati consegnati ed incassati da a titolo Parte_1 di mutuo.
20. Sul punto è necessario anzitutto rimarcare che può considerarsi principio pacifico quello secondo il quale: “L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
ed infatti
l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'"accipiens" - ammessa la ricezione - non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 24328 del 16/10/2017; si vedano anche, tra le altre
Sez. 3, Sentenza n. 27 del 05/01/2010 secondo cui: “In tema di contratto di mutuo, poiché il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di denaro, è onere della parte che ne chieda la restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto in forza del quale il prenditore sia tenuto a restituire le somme ricevute.” e Cass
Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007 secondo cui: “In tema di contratto di mutuo, poiché il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di danaro, è onere della parte che ne chieda la restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto - il contratto di mutuo - e che, in forza di questo, il prenditore sia tenuto
a restituire le somme ricevute.”).
Pag. 11 a 18 21. Applicando detti principi al caso di specie è evidente quindi che, a fronte della difesa di
, che ha negato di aver ricevuto somme a titolo di mutuo da Parte_1 [...]
, lo stesso fosse onerato della relativa prova diretta. Ed è altresì evidente che CP_1 pertanto le istanze probatorie di ammesse e così espletate, relative ad Parte_1 altro titolo in base al quale gli assegni gli sarebbero stati consegnati, avevano solo la funzione di prova contraria ed indiretta, tesa quindi a contrastare le affermazioni dell'attore, non avendo nella specie, per quanto sopra detto, oneri probatori diretti.
22. Sul punto va ricordato che nell'atto di citazione introduttivo del primo grado l'attore aveva affermato che: 1) nel 2001 , alla presenza del padre, aveva richiesto Parte_1 un prestito di denaro all'attore, , ma questi non le ha garantito niente; 2) RT attesa l'insistenza ed il rapporto di amicizia l'attore aveva racimolato i suoi risparmi e il giorno 06.11.2002 ha chiesto l'emissione di un assegno circolare dell'importo di euro
6.000,00 intestato alla 3) lo stesso giorno l'assegno è stato consegnato alla Pt_1 che lo ha subito incassato presso la banca di credito Pt_1 Controparte_5
; 4) nonostante questo prestito, la convenuta si è rivolta nuovamente a
[...]
pregandolo di fare un ulteriore sforzo per prestarle altre somme di danaro;
5) quindi CP_1
l'attore le ha consegnato n. 3 assegni bancari di € 4.000,00 del 19.11.2002 di euro 3.000,00 del 18.11.2022 e di euro 3.000,00 del 15.11.2002; 6) anche questi assegni sono stati incassati;
7) nonostante il tempo trascorso la ha provveduto al pagamento di Pt_1 euro 5.000,000 e non ha ancora saldato il suo debito.
Va anche ricordato che a corredo delle proprie affermazioni l'attore ha depositato in primo grado - oltre ad una fotocopia di assegno bancario di euro 6.000,00 privo di data, tratto sulla banca Carime intestato a ma a firma di e non Parte_1 Testimone_2 dell'attore, e quindi del tutto irrilevante per il giudizio - la fotocopia di una matrice di assegno circolare emesso dalla Banca Carime intestato a , ma Parte_1 comunque entrambi privi di alcuna ricevuta né dell'assegno né di avvenuto incasso da parte della intestataria;
ha poi depositato fotocopie di altri tre assegni bancari a firma di di cui uno di euro 4.000,00 e due di euro 3000,00, che riportano sul retro RT il timbro di avvenuto incasso con firma . Parte_5
23. Va anche precisato che nella propria comparsa di costituzione in primo Parte_1 grado: 1) ha negato che sia mai stato stipulato un contratto di mutuo tra le parti;
2) ha affermato che l'assegno circolare di euro 6.000,00 non è stato mai consegnato alla deducente;
3) ha negato di aver ricevuto anche gli altri assegni bancari di cui uno era intestato alla di cui era solo amministratrice;
4) ha poi affermato che negli anni Parte_2
2000-2001, avendo una modesta disponibilità di danaro, circa 40.000.000 di lire, aveva finanziato l'acquisto di alcune autovetture ai Sigg.ri (proprio marito) e E_
, che erano soci di un autosalone, somme che le erano state regolarmente RT
Pag. 12 a 18 restituite e che, pertanto, se erano stati consegnati degli assegni alla convenuta, gli stessi rappresentavano il pagamento del debito del stesso. CP_1
Va quindi precisato che è vero che la convenuta ha contestato solo di aver ricevuto l'assegno circolare di euro 6.000,00, ma non di aver incassato gli assegni bancari ed è anche vero che non ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha affermato che anche l'assegno bancario sul quale appare apposta la sigla “ ” ed il timbro della società Parte_2 avesse invece in origine quale beneficiario in proprio, questione che Parte_1 deve pertanto ritenersi coperta da giudicato;
ma è anche vero e resta fermo, tuttavia che, per quanto sopra detto, avendo contestato di aver ricevuto le somme a titolo di mutuo, era comunque onere dell'attore dimostrare non solo l'avvenuta consegna ed incasso da parte di anche del contestato assegno circolare (oggetto di appello Parte_1 incidentale) ma dimostrare, per tutti gli assegni (circolare e bancari) a che titolo detti assegni le sarebbero stati consegnati e così incassati.
24. Sta di fatto che nella specie l'attore non soltanto non ha assolto l'onere probatorio relativo alla consegna ed incasso da parte di anche dell'assegno circolare di Parte_1
6.000,00 euro, così rendendo infondato l'appello incidentale sul punto, ma, a monte, non ha assolto l'onere probatorio diretto, su di sé pacificamente incombente, di dimostrare che gli assegni bancari di cui ha prodotto copia, seppure non contestata e che vedono la convenuta beneficiaria e dalla stessa incassati, siano stati tuttavia alla stessa consegnati a specifico titolo di mutuo.
25. Ed infatti, come vedremo appresso, le dichiarazioni rese sul punto da , Testimone_2 fratello dell'attore, appaiono poco coerenti tra loro ed in contrasto rispetto allo stesso racconto offerto dall'attore, rendendo così complessivamente inattendibile la testimonianza medesima, che peraltro, proprio perché contrastante con quanto affermato dall'attore, lascia comunque privo di riscontro in punto di fatto la prospettazione offerta da quest'ultimo e posta a base della domanda.
26. Inoltre all'esito di una valutazione e comparazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dal testimone di parte attrice e da quelle, del tutto contrarie, rese dai testimoni di parte convenuta, operata alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di valutazione della prova, il contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni escussi impone al giudice di confrontare le deposizioni raccolte e di apprezzarne la credibilità in base ad elementi soggettivi ed oggettivi, tenendo conto del rapporto di vicinanza alle parti, dell'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e della loro convergenza con gli eventuali elementi di prova acquisiti, esponendo poi le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra o ad escludere la credibilità di entrambe.” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 15270 del 31/05/2024), deve ritenersi
Pag. 13 a 18 che nella fattispecie siano più attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni di parte convenuta.
27. Va infatti osservato che all'udienza del 4 novembre 2014 il teste , fratello Testimone_2 dell'attore, ha dichiarato 1) che nell'anno 2001 la signora alla presenza Parte_1 del padre di lei ha chiesto al signor un prestito di denaro e tanto ha RT chiesto anche allo stesso teste;
precisando che era novembre – dicembre 2001 e tanto è avvenuto a Palazzo San Gervaso.; 2) il testimone ha poi affermato che egli stesso provvide a fare l'assegno circolare dell'importo di € 6.000,00 presso la Banca Carime di Palazzo San
Gervaso; 3) il teste ha poi affermato che lui e suo fratello hanno consegnato il detto assegno al padre della 4) il testimone ha precisato che lui stesso ha prestato Pt_1 detta somma a suo fratello perché desse questi soldi alla 5) il testimone afferma Pt_1 che suo fratello gli ha restituito € 6.000,00 qualche tempo dopo, circostanza mai dedotta dall'attore; 6) il testimone ha poi confermato le circostanze numero 4, 5 e 6 dell'atto di citazione;
ed ha infine affermato che per quanto a sua conoscenza la ha Pt_1 restituito solo 5.000,00 e non ha ancora saldato i suo debito.
28. Queste affermazioni, tuttavia, innanzitutto non coincidono con quanto riferito dall'attore secondo cui, come sopra visto, la richiesta del prestito da parte di sarebbe Persona_1 avvenuta solo all'attore e non anche al proprio fratello , di RT Testimone_2 cui non riferisce la presenza;
appaiono in netto contrasto con quanto affermato dall'attore secondo cui egli stesso e non il proprio fratello, avrebbe provveduto a richiedere l'assegno circolare;
sono in contrasto ancora una volta con quanto riferito dall'attore secondo cui l'assegno sarebbe stato consegnato alla convenuta e non al padre della stessa;
appaiono ancora una volta in netto contrato con quanto affermato dall'attore secondo cui avrebbe all'uopo racimolato i propri risparmi per richiedere l'assegno circolare e non riferisce di aver chiesto a sua volta un prestito al proprio fratello. Inoltre le dichiarazioni rese da TE
appaiono in contrasto tra loro, considerato che detto teste dapprima afferma che la
[...] avrebbe chiesto il prestito di 6.000,00 euro sia a che allo Pt_1 RT stesso teste , e che lui stesso avrebbe chiesto l'assegno circolare in favore Testimone_2 di , ma poi afferma che avrebbe prestato al proprio fratello il danaro per Parte_1 effettuare a propria volta il prestito dei 6.000,00 euro alla , prestito che Parte_1 tuttavia assume di aver effettuato egli stesso, avendo chiesto personalmente l'emissione dell'assegno circolare.
29. Resta fermo che innanzitutto dell'avvenuta richiesta ed emissione da parte di
[...]
di un assegno circolare in favore di non vi è conferma;
né può CP_1 Parte_1 valersi della testimonianza di che, oltre ad esser inattendibile perché Testimone_2 contraddittoria, per quanto sopra detto, affermerebbe in ogni caso solo di aver egli stesso chiesto l'assegno circolare in favore della e di averlo consegnato al padre di Pt_1
Pag. 14 a 18 questa, essendo quindi evidentemente diversi, sia il soggetto preteso emittente dell'assegno sia il materiale prenditore dello stesso, con ciò determinandosi al contempo l'infondatezza dell'appello incidentale.
30. Quanto agli altri assegni bancari ed al titolo per il quale sarebbero stati consegnati, va osservato che la contraddittorietà delle prime affermazioni del teste, rende inattendibili tutte le altre, e quindi anche nella parte in cui conferma le circostanze di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell'atto di citazione. Va sul punto peraltro osservato che l'aver il testimone confermato dette circostanze, lascia comunque priva di riscontro la prospettazione attorea secondo cui detti assegni sarebbero stati consegnati a titolo di mutuo.
Ed infatti tra la posizione numero quattro secondo cui “nonostante questo prestito la convenuta si è rivolta al pregandolo di fare un ulteriore sforzo per prestarle altre CP_1 somme di danaro”, con la specificazione offerta dal testimone che la “si recava Pt_1 spesso a Palazzo San Gervaso per chieder prestiti”, è priva di riferimento di tempo, essendo rimasta quindi priva di indicazione temporale la specifica circostanza in cui la convenuta, dopo il (non provato) ricevimento di un primo prestito con assegno circolare di euro 6.000.00, si sarebbe rivolta nuovamente al per chiedere un altro prestito. CP_1
Deve anche notarsi che la posizione numero 5, ove si afferma che l'attore avrebbe consegnato 3 assegni bancari datati 19.11.2002 - 18.11.2002 e 15.11.2002 seppure confermata dal testimone, non indica la contestualità della richiesta del prestito di cui alla precedente posizione e quindi non dimostra la contestualità della riferita richiesta di un nuovo prestito e della consegna degli assegni;
ed anzi le tre date differenti degli assegni dovrebbero indicare tre occasioni diverse, ed è comunque contrastante con quanto indicato dallo stesso teste, nel confermare la posizione n. 4 e cioè di una richiesta di un ulteriore sforzo, perché gli sforzi si sarebbero invece così triplicati;
senza contare che appare contraddittorio che il teste dapprima abbia affermato che sarebbe stato lo stesso testimone a fornire al fratello la provvista per il primo (non provato) prestito di 6.000,00 euro e poi che avrebbe fatto ulteriori sforzi per prestare, per altre tre volte, altro danaro - RT che prima non aveva - alla Pt_1
31. Cosicché, esclusa la rilevanza ed attendibilità della testimonianza di , non Testimone_2 può dirsi affatto dimostrato che gli assegni datati 19.11.2002, 18.11.2002 e 15.11.2002 siano stati consegnati da ad a titolo di mutuo. RT Parte_1
32. A ciò va aggiunto che la prova contraria offerta dai testimoni di parte convenuta appare invece attendibile e più coerente. Sul punto va anzitutto ricordato che non può esser di per sé ragione di inattendibilità la circostanza che i testimoni ascoltati siano marito e madre della convenuta, considerato che “non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della
Pag. 15 a 18 Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità.” (Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023).
D'altronde anche il testimone di parte attrice è legato da stretto vincolo di parentela, ma in detto caso, come visto, ci sono elementi autonomi di valutazione di inattendibilità della prova testimoniale resa.
33. Invece , coniuge di ha, con congruenza e convergenza, E_ Parte_1 confermato la posizione numero 1 della memoria ex art. 184 c.p.c. della convenuta e quindi che “nel 2000 i signori e hanno intrapreso una E_ RT attività commerciale di vendita di auto nuove ed usate intestata a ”, E_ precisando inoltre che “tra me e il vi era una società di fatto anche se alla data del CP_1
2000 risultava una ditta individuale intestata solo a me”; ha confermato la circostanza numero 3 e cioè che i signori e chiesero alla signora E_ RT
un prestito di circa quaranta milioni di vecchie lire per finanziare la Parte_1 società; ha confermato la posizione n, 4 e cioè che la signora versò lire venti Pt_1 milioni al e lire ventimilioni al nel mese di marzo 2001; ha confermato la CP_1 Pt_3 posizione n. 5 e cioè che dette somme furono restituite dal in parte con RT
l'assegno di 4.000,00 euro e in parte con l'assegno di 3.000,00 euro mentre il Pago restituiva la somma con assegno di euro 10.500,00; inoltre il testimone ha riconosciuto gli assegni prodotti dal fascicolo di parte attrice che gli sono stati mostrati;
il testimone ha però detto di nulla sapere invece con riferimento alla posizione n. 6 relativamente all'assegno di euro 3.000,00 del 15.11.2002 che sarebbe stato consegnato alla (questione Parte_2 come visto ormai superata).
34. Anche la seconda testimone, , madre della convenuta, ha dichiarato, con Testimone_4 affermazioni altrettanto coerenti e congruenti tra loro e convergenti con quanto dichiarato da , che “ era fidanzata con e riferiva E_ Parte_1 E_ che questi aveva una società con per la vendita di autovetture”; che “nel RT
2001 e chiesero un aiuto economico a E_ RT Parte_1 che lavorava da oltre 10 anni come dipendente della Frap Spa con sede in Gozzano ditta di mio marito”; ha inoltre confermato la posizione n. 4 della memoria e cioè che la signora versò lire venti milioni al e lire ventimilioni al nel mese di marzo Pt_1 CP_1 Pt_3
2001 aggiungendo che tanto fece con assegni di lire 20.000.000 nei confronti del e CP_1 altrettanti nei confronti di ”; ha confermato la circostanza sub 5 della quale E_ le è stata data integrale lettura e cioè che dette somme furono poi restituite dal
[...]
in parte con l'assegno di 4.000,00 del 19.1.2002 e in parte con l'assegno di CP_1
3.000,00 del 18.11.2002 mentre il restituiva la somma con assegno di euro Per_2
10.500,00”.
Pag. 16 a 18 35. È confermato quindi che nella specie non soltanto non è provato che gli assegni di cui è causa furono consegnati a titolo di mutuo ma è anche provato il diverso titolo al quale furono consegnati e cioè quale pagamento di un preesistente debito di nei RT confronti di , con conseguente infondatezza della domanda attorea. Parte_1
36. Deve altresì osservarsi che anche ove si optasse per una valutazione complessiva di inattendibilità di tutti i testimoni, legati da stretti vincoli affettivi ad entrambe le parti, poiché
l'onere probatorio diretto incombeva sull'attore, la domanda resterebbe comunque priva di riscontro ed in ogni caso dovrebbe e deve esser rigettata.
37. In conclusione l'appello principale deve esse accolto e con essa deve esser integralmente rigettata la domanda proposta in primo grado da e l'appello incidentale RT dello stesso, restando assorbito il quarto motivo di appello principale relativo alla domanda accessoria di rivalutazione.
38. Essendo stata riformata la sentenza di primo grado, devono esser nuovamente regolate le spese del doppio grado di giudizio, che vanno poste a carico dell'appellato soccombente.
Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n. 55, aggiornato con il DM n.
37 del dì 08.03.2018, e per il grado di appello, con l'ulteriore aggiornamento di cui al DM
147 del 13.08.2022, utilizzando i valori minimi previsti per lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1 proposto da avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del RT
Tribunale di Potenza n. 64/2019, così provvede:
I. rigetta l'appello incidentale;
II. accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto in totale riforma della sentenza n. 64/2019 del Tribunale di Potenza rigetta la domanda proposta da contro con l'atto di citazione iscritto a RT Parte_1 ruolo del Tribunale di Potenza numero 655/2013;
III. condanna al rimborso delle spese del primo grado di giudizio RT in favore di che liquidano in complessivi euro 2.748,00, oltre Parte_1
15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge.
IV. Condanna al rimborso delle spese del secondo grado di RT giudizio in favore di e che si liquidano in euro 2.906,00 oltre Parte_1
15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge ed oltre contributo unificato.
V. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.
1- quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge 24.12.2012 n.
Pag. 17 a 18 228, e quindi dell'obbligo a carico di del versamento della somma RT pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione incidentale.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
Eustacchio Roberto Sivilla Lucia Gesummaria
Pag. 18 a 18