Ordinanza cautelare 1 marzo 2024
Ordinanza collegiale 2 dicembre 2024
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 18/07/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01248/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2024, proposto da
NU LI, CA GI MA, OS IN, AN Di ON, MA ZI, IE ZI, ND CO, EN RZ, EN LA e EM IN, rappresentati e difesi dall’avvocata Sabina Spiridon, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di San RA al CA, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Occhiena, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
SI s.r.l. e RI Di VI, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza sindacale del 28/11/2023 n. 25, avente ad oggetto la limitazione della circolazione carrabile e pedonale in Via Costa n. 102, sita nel Comune di San RA al CA, e la contestuale revoca del passo carraio n. 10/12/2020;
- dell’ordinanza sindacale del 19/12/2023 n. 28, avente ad oggetto la regolamentazione dell’accesso alla medesima via;
- di ogni altro atto presupposto, attuativo ed integrativo connesso e/o consequenziale ai succitati provvedimenti, ancorché non conosciuto dai ricorrenti, con riserva ex art. 43 c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San RA al CA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Giovanni RA Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con decreto n. 10.12/2020, il Comune di San RA al CA (TO) ha rilasciato l’autorizzazione al passo carrabile per l’accesso, dalla strada pubblica, alla corte privata dell’immobile condominiale sito in via Costa n. 102 in favore di AR GA e OS IN (odierno ricorrente), quali comproprietari dell’androne.
Nell’ottobre del 2023 l’Amministrazione comunale ha avviato un’istruttoria al fine di verificare le condizioni di ammaloramento del tetto dell’androne carrabile del cortile e, a tal fine, ha acquisito due distinte perizie di idoneità statica dell’immobile, dalle quali è emerso che il varco fosse a rischio di collasso (doc. 6 resistente) e che fossero necessari immediati interventi di miglioramento e adeguamento strutturale (doc. 7 resistente).
Alla luce delle documentate condizioni di rischio per la pubblica incolumità, il Sindaco ha assunto provvedimenti contingibili e urgenti ex art. 54, co. 4 d.lgs. 267/2000, ordinando la messa in sicurezza dell’immobile e vietando il passaggio pedonale e/o veicolare tra la strada pubblica e la corte privata di via Costa n. 102 « fino alla messa in sicurezza dell’area » (ordinanza 28/11/2023, n. 24). In pari data, il Responsabile del Servizio Controllo Viabilità del Comune ha disposto la revoca del passo carrabile n. 10. 12/2020, al fine di regolamentare il traffico veicolare nell’area circostante l’immobile interessato dall’interdittiva (ordinanza 28/11/2023 n. 25).
Realizzato l’intervento di adeguamento statico del varco, il Comune ha accertato, in contraddittorio con i proprietari dell’androne carrabile, che l’edificio fosse stato adeguatamente messo in sicurezza e che l’ordinanza n. 24/2023 fosse stata integralmente ottemperata (verbale di accertamento del 18/12/2023). Avanzata la domanda di ripristino dalla circolazione veicolare e pedonale, il Servizio Controllo Viabilità del Comune ha mantenuto l’interdizione al traffico veicolare, revocando unicamente l’interdizione all’accesso pedonale, sulla scorta del fatto che « il prospetto del passo carraio, seppur di poco, risulta interessato e modificato dalle opere di trasformazione del fabbricato » (ordinanza del 19/12/2023 n. 28).
2. – Avverso le ordinanze n. 25/2023 e n. 28/2023 sono insorti gli odierni ricorrenti, quali proprietari degli immobili che si trovano all’interno dell’area cortilizia di via Costa n. 102. L’impugnazione è affidata a tre motivi di diritto, di seguito compendiati:
« 1. Violazione di legge per contrasto tra l’atto e l’ordinamento giuridico, nello specifico violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 1, 2 e 4 e dell’art. 7 comma 1, lett. a ) del CdS, emanato con D. Lgs. n. 285/1992 e s.m. - Contraddittorietà tra più atti e ingiustizia manifesta - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Carenza dei presupposti in fatto e in diritto in ordine alla revoca dell’autorizzazione del passo carraio - Violazione delle disposizioni della L. 241/90, artt. 3 e 7 (motivazione e comunicazione dell’avvio del procedimento) e dell’art. 4 co. 1 del Regolamento Comunale dei passi carrabili - Manifesta erroneità - Illogicità - Arbitrarietà », a mezzo del quale i ricorrenti lamentano l’illegittimità dell’ordinanza n. 25/2023, in quanto non preceduta dall’avvio di una formale istruttoria e dall’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, in quanto priva di adeguata motivazione, e in quanto contrastante con le previsioni del d.lgs. 285/1992 (Codice della Strada), ivi incluse quelle richiamate nel provvedimento, le quali consentirebbero la limitazione del traffico veicolare per ragioni di pubblica incolumità unicamente a titolo temporaneo;
« 2. Travisamento ed erronea valutazione dei fatti - illogicità e contraddittorietà dell’atto - motivazione insufficiente e incongrua - contraddittorietà tra più atti », diretto a censurare l’arbitrarietà l’ordinanza n. 28/2023, poiché l’Amministrazione avrebbe travisato il reale stato dell’immobile, avrebbe trascurato e contraddetto i presupposti – di fatto e di diritto – che avevano giustificato l’iniziale revoca del passo carraio, avrebbe omesso di acquisire il parere del Settore Edilizia Privata come prescritto dall’art. 4, co. 1 del Regolamento Comunale sui Passi Carrabili, e avrebbe invocato ragioni ostative al suo ripristino mai evocate in precedente e comunque manifestamente contraddittorie;
« 3. Sulle invalidità formali ed operatività delle Ordinanze nn. 25 e 28 del 2023 », teso a censurare la lesione delle prerogative difensive dei ricorrenti, in quanto gli avvisi contenuti in calce alle determinazioni impugnate, relative ai diritti di difesa dei destinatari, conterrebbero riferimenti a norme abrogate, incongrue e persino inesistenti.
3. – Il Comune di San RA al CA si è costituito in giudizio, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese attoree.
L’Amministrazione resistente ha eccepito innanzitutto l’inammissibilità del ricorso sotto distinti profili. In primo luogo, i ricorrenti non avrebbero documentato di vantare un diritto di servitù di passaggio veicolare attraverso l’androne carraio di via Costa n. 102, di talché non sarebbero destinatari dei provvedimenti gravati e non avrebbero, dunque, legittimazione né interesse a chiederne l’annullamento. In secondo luogo, non vi sarebbe identità tra le posizioni giuridiche fatte valere dai ricorrenti, di talché difetterebbero i presupposti per la proposizione del ricorso collettivo. In terzo e ultimo luogo, il contraddittorio processuale non sarebbe stato esteso ad alcuni dei proprietari dell’immobile interessato dalle ordinanze gravate, con conseguente inammissibilità dell’azione ex art. 41, co. 2 c.p.a., per mancata notificata notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati.
Nel merito, il Comune ha contestato la fondatezza degli assunti attorei, rivendicando la correttezza dell’ iter procedimentale seguito ed escludendo la violazione di qualsivoglia prerogativa partecipativa dei ricorrenti, giacché la revoca del carraio era conseguenza diretta e necessitata del divieto del passaggio pedonale e/o veicolare, disposto con ordinanza sindacale n. 25/2023, divenuta inoppugnabile. Il mancato ripristino del passo carraio n. 10.12/2020 sarebbe invece giustificata dalla mancata presentazione di una formale domanda in tal senso, corredata dalla documentazione prescritta dallo stesso Regolamento comunale invocato dai ricorrenti.
4. – Con ordinanza del 01/03/2024 n. 75, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dai ricorrenti e sospeso l’efficacia esecutiva delle determinazioni gravate. Con successiva ordinanza del 02/12/2024 n. 1256, ha disposto ex artt. 28, co. 3 e 51 c.p.a. che il contraddittorio processuale fosse esteso alla SI s.r.l. e a RI Di VI, comproprietari dell’androne carraio di via Costa n. 102.
5. – La causa è stata infine introitata per la decisione, previa discussione delle parti, all’udienza pubblica del 04/06/2025.
6. – Le eccezioni pregiudiziali sollevate dall’Amministrazione resistente non colgono nel segno.
6.1 - È provato per tabulas che i ricorrenti siano proprietari degli immobili che si affacciano sull’area cortilizia su cui insiste il passo carraio oggetto delle ordinanze impugnate, o che vi risiedano a fini anagrafici. Gli immobili in parola hanno tutti accesso diretto al cortile interno di via Costa n. 102 (che per alcuni essi costituisce l’unico accesso alla pubblica via), e alcuni dei ricorrenti hanno installato recinzioni o eretto manufatti sulle aree interne di rispettiva pertinenza, talvolta creando delle aree “informali” di parcheggio per autovetture (cfr. documentazione fotografica allegata alla relazione dimessa sub doc. 1 della nota del 07/10/2024). In disparte la documentata acquisizione di una servitù di passaggio sull’androne di accesso al cortile da parte di alcuni dei ricorrenti (cfr. allegati alla nota del 07/10/2024), è provato per tabulas che a tutti fosse garantito il transito pedonale e veicolare attraverso il varco di accesso al civico di via Costa n. 102, quantomeno quale atto di tolleranza ex art. 1444 c.c.
Nessun dubbio può esservi dunque sul fatto che le ordinanze n. 25/2023 e 28/2023 abbiano compresso le prerogative dei ricorrenti, avendo loro inibito di accedere mediante autovettura agli ingressi delle rispettive abitazioni presenti nel cortile interno. Per questa ragione, i ricorrenti sono formalmente destinatari dei provvedimenti impugnati e, in quanto tali, sono legittimati ad agire in giudizio per il loro annullamento e hanno interesse alla pronuncia demolitiva.
6.2 - L’ammissibilità del ricorso non è messa in dubbio dal fatto che le posizioni dei ricorrenti non coincidano sul piano dominicale. La posizione giuridica azionata in giudizio si concreta, per ciascuno dei ricorrenti, nella facoltà di transitare all’interno dell’area cortilizia di via Costa n. 102 a piedi o in autovettura, sia essa esplicazione di una servitù di passaggio ovvero correlata alla tolleranza dei proprietari dell’androne carraio. Vi è dunque corrispondenza sul piano giuridico-sostanziale tra i fatti posti a fondamento delle pretese di ciascuno dei ricorrenti. Le medesime ragioni escludono ab imis la sussistenza di un astratto conflitto di interessi tra le posizioni giuridiche azionate, giacché l’azione è sorretta da un interesse unitario, consistente nel ripristino della circolazione veicolare nell’androne di accesso al cortile.
Sussistono dunque i presupposti per la proposizione del ricorso collettivo.
6.3 - Quanto infine alla prospettata inammissibilità dell’impugnazione ex art. 41, co. 2 c.p.a. per omessa notifica del ricorso ad almeno uno dei controinteressati, il Tribunale ha preso posizione sull’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente nelle motivazioni dell’ordinanza n. 1256/2024, osservando che:
« - […] i comproprietari dell’androne carraio di via Costa n. 102 non evocati in questo giudizio, segnatamente la SI s.r.l. e RI Di VI, seppure coinvolti nell’esito della controversia, non risultano avere un interesse contrario all’accoglimento del ricorso, giacché essi avevano avanzato istanza di autorizzazione al carraio prima del deposito ricorso introduttivo (doc. 3 di parte resistente) e, nelle more del giudizio, ne hanno chiesto il ripristino all’Amministrazione comunale (doc. 11 di parte resistente) e si sono impegnati per contratto ad assicurarne la fruizione in favore di uno dei ricorrenti (doc. 28 di parte resistente)»;
- […] la mera esistenza di rischi correlati alla circolazione veicolare non appare di per sé sola suscettibile di radicare un interesse contrario all’annullamento delle determinazioni gravate, giacché un simile criterio delimitativo condurrebbe ad un ampliamento della platea dei controinteressati di difficile traduzione pratica (tale da ricomprendere, ad esempio, i proprietari degli immobili prospicienti, interessati da un verosimile aumento dell’intensità e della pericolosità del traffico veicolare sulla strada pubblica in corrispondenza dell’accesso dell’androne);
- […] il destinatario di un provvedimento amministrativo ha la facoltà, ma non l’obbligo, di tutelare i propri diritti e interessi legittimi, di talché la mancata proposizione dell’azione giudiziale deve reputarsi libero esercizio del diritto di difesa ex art. 24, co. 1 Cost. ».
Alla luce di tali considerazioni, deve escludersi che la SI s.r.l. e Di VI possano qualificarsi come controinteressati, ai fini dell’odierna procedura. Ne consegue l’ammissibilità dell’impugnazione ex art. 41, co. 2 c.p.a., essendo a tal fine irrilevante che il ricorso non fosse stato loro inizialmente notificato.
Per ragioni di opportunità, il Tribunale ha comunque disposto l’estensione del contraddittorio processuale nei confronti di SI s.r.l. e Di VI, i quali hanno legittimamente ritenuto di non costituirsi in giudizio. Ciò esclude ab imis ogni possibile lesione delle loro prerogative difensive.
7. – Venendo al merito dell’odierno gravame, in assenza di una espressa graduazione dei motivi di impugnazione, è opportuno principiale dallo scrutinio del terzo motivo di gravame, diretto a censurare l’incongruità delle indicazioni contenute in calce alle determinazioni impugnate, circa le modalità di impugnazione dei provvedimenti.
La censura è manifestamente inammissibile.
Per consolidata e condivisibile giurisprudenza, la violazione dell’art. 3 co. 4 legge n. 241/1990, in ragione dell’omessa o erronea indicazione dei termini di impugnativa e dell’Organo giudiziario a cui ricorrere, non ridonda sulla legittimità del provvedimento: il vizio integra, al più, mera irregolarità ed è suscettibile di giustificare la rimessione in termini per errore scusabile, allorquando abbia indotto l’interessato a non rispettare i termini processuali applicabili, purché naturalmente sussistano i presupposti di cui all’art. 37 c.p.a. (cfr. ex plurimis TAR Lazio, Roma, Sez. I- ter , 07/02/2014, n. 1505).
Nel caso di specie, ove anche le ordinanze impugnate facciano rimando a previsioni normative abrogate o inesistenti, ciò non ha impedito ai ricorrenti di proporre tempestiva impugnazione dinanzi al Giudice munito di giurisdizione e territorialmente competente. Il vizio denunciato non ha cioè pregiudicato il diritto di difesa dei ricorrenti, né dunque ha assunto per questi ultimi portata lesiva. Difetta dunque l’interesse a far valere tale profilo di gravame in sede giudiziale.
8. – Passando agli ulteriori motivi di impugnazione, prima di entrare nel merito delle censure articolate dai ricorrenti, è opportuno ribadire che le determinazioni impugnate rientrano in un contesto procedimentale unitario. Esse si collocano, infatti, nel solco dell’ordinanza n. 24/2023, con cui il Sindaco di San RA al CA, appurate le condizioni di fragilità strutturale del varco di accesso al cortile interno di via Costa n. 102, ha vietato ex art. 54, co. 4 d.lgs. 267/2000 il passaggio veicolare e pedonale tra la strada pubblica e la corte privata « fino alla messa in sicurezza dell’area ». L’ordinanza sindacale in parola, divenuta inoppugnabile, costituisce atto presupposto, in senso tecnico-giuridico, delle determinazioni gravate in questo giudizio.
La natura contingibile e urgente dell’ordinanza n. 24/2023 condiziona la portata e gli effetti delle determinazioni a valle, impugnate in questo giudizio.
Essa impone innanzitutto di dubitare della qualificazione dell’ordinanza n. 25/2023 quale provvedimento di revoca (« strumento di autotutela decisoria preordinato alla rimozione, con efficacia ex nunc, di un provvedimento all’esito di una nuova valutazione dell’interesse pubblico alla sua conservazione »: ex permultis Cons. Stato, Sez. V, 20/12/2024 n. 10265), sussumibile nel paradigma dell’art. 21- quinquies legge n. 241/1990, dell’art. 27, co. 5 Codice della Strada, nonché dell’art. 6, co. 6 del Regolamento Comunale dei Passi Carrabili (doc. 14 ricorrenti).
Il provvedimento in parola non è stato preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, né da una formale istruttoria procedimentale (sul punto cfr. infra §9.2). Il presupposto logico-giuridico dell’atto, unico fattore legittimante la nuova valutazione del pubblico interesse nonché fondamento motivazionale esclusivo della determinazione, è costituito da un provvedimento avente efficacia delimitata nel tempo (l’ordinanza n. 24/2023). La motivazione dell’atto richiama norme che disciplinano l’adozione di provvedimenti aventi efficacia temporanea (art. 5 co. 3, art. 6, co. 4 lett. f) e art. 7 co. 1 lett. a) del Codice della Strada), e invoca ragioni continenti di urgenza derivanti dall’ordinanza sindacale n. 24/2023. Infine, il fatto che l’istanza di ripristino del carraio avanzata dalla SI s.r.l. in data 06/12/2023 non abbia comportato il formale avvio di un nuovo procedimento autorizzativo, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Comunale dei Passi Carrabili ( infra §10), suggerisce che gli stessi Uffici tecnici del Comune hanno ritenuto che l’ordinanza n. 25/2023 non avesse rimosso in via definitiva gli effetti del passo carraio n. 10. 12/2020.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento in parola appare riconducibile alla figura dell’atto (di secondo grado) di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo (di primo grado), ex art. 21- quater legge n. 241/1990. Si tratterebbe, cioè, di un atto con effetti provvisori, delimitati dalla – e limitati alla – vigenza dell’ordinanza contingibile e urgente n. 24/2023 (che ne funge da presupposto).
Tale qualificazione è suscettibile di sciogliere i nodi relativi alla legittimità dell’ordinanza n. 25/2023, giacché giustifica la lesione delle prerogative partecipative dei destinatari in considerazione delle sottese esigenze di celerità (art. 7 legge n. 241/1990), ne delimita gli effetti sul piano temporale, e riflette le norme sostanziali poste a fondamento della determinazione (sulle ripercussioni in ordine alla legittimità dell’ordinanza n. 28/2023, cfr. infra §10). Essa ne renderebbe tuttavia inammissibile l’impugnazione, non avendo i ricorrenti interesse a chiedere l’annullamento di una determinazione che ha esaurito i propri effetti.
9. – Ove invece si ritenga che l’ordinanza n. 25/2023 costituisca un atto di revoca stricto sensu dell’autorizzazione carraia n. 10-12/2020 (circostanza delle quali le parti non sembrano dubitare), l’impugnazione si appalesa ammissibile e fondata. Colgono infatti che segno le censure contenute nel secondo motivo di impugnazione.
9.1 - La determinazione non è conforme alla disciplina primaria di riferimento.
Gli artt. 5, co. 3 e 6, co. 4 del Codice della Strada, richiamati nella motivazione dell’atto, autorizzano gli Uffici tecnici del Comune, quali organi competenti alla regolamentazione della circolazione stradale, a « disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico » (art. 6, co. 4 lett. a) ovvero a « vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia » (art. 6, co. 4 lett. f). Le norme legittimano, insomma, l’adozione di provvedimenti ad efficacia temporanea e sono dunque insuscettibili di radicare la revoca definitiva di una precedente autorizzazione carraia. Non pertinente alla fattispecie controversa è d’altronde l’art. 7 co. 1 lett. a) del Codice della Strada, anch’esso richiamato nella motivazione, trattandosi di norma che disciplina i poteri di regolamentazione del traffico viario spettanti al Sindaco: ove dunque Servizio Controllo Viabilità del Comune avesse preteso di farne applicazione, sarebbe fondata la censura di incompetenza amministrativa formulata dai ricorrenti. Non è infine decisivo l’art. 6, co. 6 del Regolamento dei Passi Carrabili, giacché la norma, pur consentendo la revoca o la modifica « in qualsiasi momento » dell’autorizzazione carraia, non consente di derogare ai requisiti procedimentali e sostanziali di legge, cui è subordinato l’emissione del provvedimento di revoca.
9.2 - La determinazione appare altresì viziata sotto il profilo strettamente funzionale.
A norma dell’art. 7 legge, co. 1 legge n. 241/1990, la comunicazione di avvio del procedimento può essere omessa in presenza di « ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ». Di tutta evidenza, le menzionate esigenze di celerità definiscono e delimitano il perimetro della deroga: la compressione del contraddittorio endoprocendimentale è, cioè, ammissibile con riferimento alle sole disposizioni amministrative aventi effettivo carattere di urgenza, pena l’aggiramento delle prerogative partecipative dei privati.
Nel caso di specie, tale connotazione era riferibile alla sola « regolamentazione del traffico veicolare » durante la vigenza della sottesa ordinanza sindacale n. 24/2023, che – come visto in precedenza – costituisce il fondamento logico-giuridico della determinazione impugnata: esauriti gli effetti del provvedimento presupposto, erano fatalmente destinate ad esauristi anche le ragioni di urgenza invocate dall’Amministrazione.
Anche dunque a ritenere che l’ordinanza n. 25/2023 avesse effettivamente carattere urgente, la lesione delle prerogative partecipative dei ricorrenti (astrattamente legittima in relazione alla sospensione degli effetti dell’autorizzazione carraia: supra §8), non può ritenersi giustificata in relazione alla revoca del titolo, non potendosi ravvisare alcuna urgenza nella permanente caducazione dell’autorizzazione. Ove dunque l’Amministrazione avesse inteso rimuovere in via definitiva gli effetti del provvedimento n. 10-12/2020, essa era chiamata a garantire la piena esplicazione del contraddittorio procedimentale.
Il vizio in parola si riverbera sull’istruttoria procedimentale, comportandone la necessaria lacunosità, stante la mancata fruizione dell’apporto partecipativo dei destinatari del provvedimento. Nella medesima prospettiva, il solo riferimento all’ordinanza sindacale n. 24/2023 non è idoneo a sorreggere la determinazione impugnata sul piano motivazionale, stante la diversità degli effetti delle due determinazioni.
9.3 - In definitiva, sotto i profili evidenziati, le censure dei ricorrenti colgono nel segno. La determinazione impugnata è viziata e deve essere annullata.
10. – L’accoglimento dell’impugnazione rivolta avverso l’ordinanza n. 25/2023 (primo motivo di gravame) comporta ipso facto l’improcedibilità dell’impugnazione rivolta avverso l’ordinanza n. 28/2023 (secondo motivo di gravame): caducato l’atto di revoca dell’autorizzazione carraia, infatti, diventa inefficace (o risulta comunque privata del proprio oggetto) la determinazione amministrativa che ne regola – recte , ne rifiuta – il ripristino.
Fermo quanto precede, per completezza di motivazione è opportuno un cursorio esame delle censure dei ricorrenti.
Pienamente fondata è la doglianza inerente l’incompletezza dell’istruttoria procedimentale svolta.
Il comune ha omesso innanzitutto di estendere il contraddittorio procedimentale nei confronti del ricorrente IN, intestatario dell’autorizzazione carraia n. 10-12/2020 (donde la sua legittimazione a chiedere l’annullamento della determinazione in questa sede). Anche a ritenere che l’Amministrazione avesse inteso provvedere ex novo sull’istanza di ripristino del carraio proposta da SI s.r.l. in data 06/12/2023 (ciò di cui si dubita, giacché l’istanza non è menzionata nella motivazione del provvedimento), essa non ha avviato una formale istruttoria procedimentale e – ciò che più conta – ha omesso di acquisire la documentazione prescritta dall’art. 4, co. 1 del Regolamento Comunale dei Passi Carrabili, e in particolare « il parere di competenza del Settore Edilizia Privata per la verifica delle condizioni di cui al comma 2 art. 46 D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento ».
Quanto invece al profilo funzionale, l’Amministrazione ha posto a fondamento della determinazione gravata una circostanza (segnatamente, l’intervenuta modifica del prospetto del carraio) che non era stata individuata né discussa nel corso del sopralluogo svolto in data 18/12/2023. D’altronde, a stretto rigore, detto sopralluogo non poteva nemmeno reputarsi incluso nell’istruttoria relativa al ripristino del carraio (che – come appena evidenziato – non era stata formalmente avviata), giacché riguardava il diverso profilo dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’ordinanza sindacale n. 24/2023. Vi è dunque una fondamentale discrasia tra le ragioni della revoca del carraio (ossia l’inagibilità del varco di accesso al cortile interno di via Costa n. 102) e le ragioni del diniego del sul ripristino (ossia la modifica del prospetto del carraio). L’inagibilità del varco ha dunque costituito l’occasione per l’Amministrazione per sollevare una questione diversa, correlata a titoli edilizi emessi ed eseguiti prima dell’emissione dell’ordinanza 24/2023 e, dunque, del tutto indipendente rispetto alle pregresse fasi del “procedimento” che ne è seguito.
I vizi evidenziati convergono nel rendere incongrua ed insufficiente la motivazione della determinazione gravata. A ciò si aggiunga l’evidente illegittimità della formula lessicale utilizzata dall’Amministrazione (« il prospetto del passo carraio, seppur di poco, risulta interessato e modificato dalle opere di trasformazione del fabbricato »), la cui vaghezza riflette le lacune della “istruttoria” svolta e, in ogni caso, impedisce una precisa individuazione delle ragioni poste a fondamento della determinazione gravata e il loro esame in sede di legittimità.
Si osserva infine che, ove si qualificasse l’ordinanza n. 25/2023 quale provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’autorizzazione carraia ( supra §8), l’ordinanza n. 28/2023 ne risulterebbe viziata sotto un ulteriore profilo: la determinazione in parola, infatti, finirebbe per rendere permanenti gli effetti di una determinazione ad efficacia provvisoria, traducendosi così in una revoca “implicita” – o peggio “atipica” – dell’autorizzazione carraia, emessa senza previa instaurazione del contraddittorio procedimentale e in assenza di adeguate ragioni di urgenza.
Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo di impugnazione è fondato.
Ai fini dell’odierna decisione, sono invece manifestamente inammissibili le deduzioni contenute negli atti di parte resistente, circa la mancanza della documentazione prevista per il rilascio dell’autorizzazione carraia. La motivazione del provvedimento non fa menzione di tale omissione, richiamando unicamente l’asserita modifica del prospetto carraio. In disparte ogni considerazione in ordine alla fondatezza dell’argomentazione difensiva, essa si concreta in una inammissibile integrazione postuma della motivazione.
11. – Le considerazioni che precedono conducono all’integrale accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento delle determinazioni gravate.
Resta naturalmente impregiudicato il potere dell’Amministrazione comunale di rendere una nuova determinazione, anche di identico tenore a quelle annullate, fermo l’effetto conformativo derivante dal presente giudicato in ordine agli oneri istruttori e motivazionali correlati all’esercizio di tale potere amministrativo.
12. – La natura e la complessità delle questioni controverse giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla le determinazioni impugnate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
ND Cappadonia, Referendario
Giovanni RA Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni RA Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO