TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5295 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MI
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Perlasca Giovanni Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: contumace P_ C.F._2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
dato atto che la domanda trascritta è stata definitivamente respinta con la sentenza del Tribunale di MI n. 4959/2024, pubblicata il 13/05/2024, avente Repert. n. 4027/2024 e passata in giudicato, che
"rigetta la domanda proposta da di accertamento negativo della scheda olografa vergata P_ da il 21 giugno 2008 (e pubblicata per atto del Notaio il 4 settembre Persona_1 Per_2 2020)", previa adozione di ogni opportuno provvedimento, disporre l'ordine di cancellazione delle seguenti trascrizioni relative a DOMANDA GIUDIZIALE Data 20/10/2020 Numero di repertorio 37263:
a) Presentazione n. 7 del 09/11/2020 Registro generale n. 73364 e Registro particolare n. 47562
Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di MILANO – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 1;
b) Presentazione n. 16 del 10/11/2020 Registro generale n. 19284 e Registro particolare n. 13142 Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di TRAPANI – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare;
eseguite in favore del Sig. contro la Sig.ra e cadenti sugli immobili descritti P_ Parte_1 nelle note di trascrizione.
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
1 *
Per P_
Contumace.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La sig.ra ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al fine di ottenere l'ordine giudiziale di Parte_1 cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dal sig. nell'ambito del P_
giudizio R.G. n. 37263/2020 del Tribunale di MI, conclusosi con sentenza n. 4959/2024, ormai passata in giudicato, che ha rigettato tutte le domande proposte da parte attrice (sig. ). P_
I fatti di causa traggono origine dalla proposizione, in data 20 ottobre 2020, da parte del sig. P_
, di una domanda giudiziale volta all'accertamento negativo dell'autenticità del testamento
[...]
olografo datato 21 giugno 2008 e pubblicato il 4 settembre 2020, presuntivamente attribuito a
[...]
L'attore chiedeva, tra le varie statuizioni, l'esclusione della sig.ra dall'eredità Per_1 Parte_1 della de cuius, la dichiarazione di indegnità di un'altra erede, la declaratoria di successione legittima in favore di altri soggetti, lo scioglimento della comunione ereditaria e il risarcimento dei danni per la pretesa detenzione illegittima degli immobili ereditari.
Il Tribunale di MI, con la menzionata sentenza n. 4959/2024, ha rigettato integralmente la domanda di accertamento negativo del testamento proposta dal sig. , dichiarando assorbite tutte le ulteriori P_
domande e condannando lo stesso alla rifusione delle spese di lite nonché delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Tuttavia, nonostante il rigetto definitivo della domanda, risulta tuttora pendente la trascrizione della medesima, effettuata ex art. 2652 n. 7 c.c., presso gli Uffici del Servizio di Pubblicità Immobiliare di
MI 1 (nota di trascrizione del 09/11/2020) e di TR (nota di trascrizione del 10/11/2020). La sig.ra lamenta come tali formalità continuino a gravare sui beni immobili, ostacolandone Parte_1
l'alienazione, nonostante la sentenza irrevocabile.
Si espone che nel corso del giudizio il sig. non avrebbe mai depositato le note di trascrizione, né P_
menzionato le stesse negli atti di causa, rendendo quindi impossibile per le controparti chiederne la cancellazione in quella sede. Inoltre, nonostante il formale invito rivolto all'originario attore, lo stesso non si sarebbe attivato per far cancellare tali formalità per atto notarile.
2 Quanto al diritto, si richiama l'art. 2668, comma 2, c.c., secondo cui la cancellazione delle domande giudiziali trascritte deve essere ordinata dal giudice allorché la domanda sia rigettata.
Da ultimo, la ricorrente deduce che la soluzione extragiudiziale mediante atto notarile sia stata già inutilmente esperita.
L'urgenza di ottenere la cancellazione delle trascrizioni sarebbe ora accentuata dalla volontà della sig.ra di vendere l'immobile oggetto della formalità, condizione tuttavia subordinata alla sua liberazione Pt_1
da pesi giuridici.
Pertanto, in assenza di collaborazione da parte del sig. , la sig.ra ha adito il Tribunale con P_ Pt_1
rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c., assumendo ricorrenti i presupposti per tale procedimento: non sussisterebbero fatti controversi, la domanda sarebbe di pronta soluzione e non richiederebbe istruttoria complessa.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulla cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale proposta da . P_
La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di MI n.
4959/2024, nella causa promossa da nei confronti di e in P_ Parte_1 Controparte_2 occasione della quale l'attore aveva trascritto la domanda giudiziale. P_
Detta sentenza ha definitivamente rigettato la domanda del , senza tuttavia provvedere alla P_
cancellazione delle suddette trascrizioni, in quanto non erano state depositate le relative visure in quel giudizio.
La domanda va accolta.
L'art. 2668, secondo comma, c.c. dispone che la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 c.c. e delle relative annotazioni “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Ebbene, come emerge dalla citata sentenza, la domanda del è stata integralmente rigettata. P_
Tuttavia, la sentenza non ha disposto d'ufficio la cancellazione della trascrizione della domanda in quanto circostanza non documentata in corso di causa.
3 A fronte di tale omissione, l'odierna ricorrente ha interesse ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda, col presente autonomo giudizio, in conformità a quanto affermato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 13127/2010: “La cancellazione di una trascrizione immobiliare ritenuta illegittima, perché effettuata al di fuori delle ipotesi consentite e dei casi previsti dalla legge, può essere chiesta con un autonomo giudizio, sussistendo in capo al proprietario dell'immobile l'interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio al fine di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile medesimo”.
*
3. Conclusioni.
Il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità bassa.
La natura documentale della controversia comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (cfr. art. 4, comma quarto, DM 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di MI ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) ordina, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, la cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale di cui alla causa RG 37263/2020 Tribunale di MI, effettuate da P_
con atto:
[...]
- di presentazione n. 7 del 09/11/2020 Registro generale n. 73364 e Registro particolare n. 47562
Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di MILANO – Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di MILANO 1;
- di presentazione n. 16 del 10/11/2020 Registro generale n. 19284 e Registro particolare n. 13142
Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di TRAPANI – Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, eseguite in favore di contro e cadenti sugli immobili descritti nelle note di P_ Parte_1
trascrizione;
4 3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.034,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in MI il 28 maggio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MI
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Perlasca Giovanni Parte_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: contumace P_ C.F._2
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
dato atto che la domanda trascritta è stata definitivamente respinta con la sentenza del Tribunale di MI n. 4959/2024, pubblicata il 13/05/2024, avente Repert. n. 4027/2024 e passata in giudicato, che
"rigetta la domanda proposta da di accertamento negativo della scheda olografa vergata P_ da il 21 giugno 2008 (e pubblicata per atto del Notaio il 4 settembre Persona_1 Per_2 2020)", previa adozione di ogni opportuno provvedimento, disporre l'ordine di cancellazione delle seguenti trascrizioni relative a DOMANDA GIUDIZIALE Data 20/10/2020 Numero di repertorio 37263:
a) Presentazione n. 7 del 09/11/2020 Registro generale n. 73364 e Registro particolare n. 47562
Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di MILANO – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 1;
b) Presentazione n. 16 del 10/11/2020 Registro generale n. 19284 e Registro particolare n. 13142 Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di TRAPANI – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare;
eseguite in favore del Sig. contro la Sig.ra e cadenti sugli immobili descritti P_ Parte_1 nelle note di trascrizione.
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
1 *
Per P_
Contumace.
§ § §
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
La sig.ra ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. al fine di ottenere l'ordine giudiziale di Parte_1 cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale proposta dal sig. nell'ambito del P_
giudizio R.G. n. 37263/2020 del Tribunale di MI, conclusosi con sentenza n. 4959/2024, ormai passata in giudicato, che ha rigettato tutte le domande proposte da parte attrice (sig. ). P_
I fatti di causa traggono origine dalla proposizione, in data 20 ottobre 2020, da parte del sig. P_
, di una domanda giudiziale volta all'accertamento negativo dell'autenticità del testamento
[...]
olografo datato 21 giugno 2008 e pubblicato il 4 settembre 2020, presuntivamente attribuito a
[...]
L'attore chiedeva, tra le varie statuizioni, l'esclusione della sig.ra dall'eredità Per_1 Parte_1 della de cuius, la dichiarazione di indegnità di un'altra erede, la declaratoria di successione legittima in favore di altri soggetti, lo scioglimento della comunione ereditaria e il risarcimento dei danni per la pretesa detenzione illegittima degli immobili ereditari.
Il Tribunale di MI, con la menzionata sentenza n. 4959/2024, ha rigettato integralmente la domanda di accertamento negativo del testamento proposta dal sig. , dichiarando assorbite tutte le ulteriori P_
domande e condannando lo stesso alla rifusione delle spese di lite nonché delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Tuttavia, nonostante il rigetto definitivo della domanda, risulta tuttora pendente la trascrizione della medesima, effettuata ex art. 2652 n. 7 c.c., presso gli Uffici del Servizio di Pubblicità Immobiliare di
MI 1 (nota di trascrizione del 09/11/2020) e di TR (nota di trascrizione del 10/11/2020). La sig.ra lamenta come tali formalità continuino a gravare sui beni immobili, ostacolandone Parte_1
l'alienazione, nonostante la sentenza irrevocabile.
Si espone che nel corso del giudizio il sig. non avrebbe mai depositato le note di trascrizione, né P_
menzionato le stesse negli atti di causa, rendendo quindi impossibile per le controparti chiederne la cancellazione in quella sede. Inoltre, nonostante il formale invito rivolto all'originario attore, lo stesso non si sarebbe attivato per far cancellare tali formalità per atto notarile.
2 Quanto al diritto, si richiama l'art. 2668, comma 2, c.c., secondo cui la cancellazione delle domande giudiziali trascritte deve essere ordinata dal giudice allorché la domanda sia rigettata.
Da ultimo, la ricorrente deduce che la soluzione extragiudiziale mediante atto notarile sia stata già inutilmente esperita.
L'urgenza di ottenere la cancellazione delle trascrizioni sarebbe ora accentuata dalla volontà della sig.ra di vendere l'immobile oggetto della formalità, condizione tuttavia subordinata alla sua liberazione Pt_1
da pesi giuridici.
Pertanto, in assenza di collaborazione da parte del sig. , la sig.ra ha adito il Tribunale con P_ Pt_1
rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c., assumendo ricorrenti i presupposti per tale procedimento: non sussisterebbero fatti controversi, la domanda sarebbe di pronta soluzione e non richiederebbe istruttoria complessa.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
*
2. Sulla cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale proposta da . P_
La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di MI n.
4959/2024, nella causa promossa da nei confronti di e in P_ Parte_1 Controparte_2 occasione della quale l'attore aveva trascritto la domanda giudiziale. P_
Detta sentenza ha definitivamente rigettato la domanda del , senza tuttavia provvedere alla P_
cancellazione delle suddette trascrizioni, in quanto non erano state depositate le relative visure in quel giudizio.
La domanda va accolta.
L'art. 2668, secondo comma, c.c. dispone che la cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 c.c. e delle relative annotazioni “deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattività delle parti”.
Ebbene, come emerge dalla citata sentenza, la domanda del è stata integralmente rigettata. P_
Tuttavia, la sentenza non ha disposto d'ufficio la cancellazione della trascrizione della domanda in quanto circostanza non documentata in corso di causa.
3 A fronte di tale omissione, l'odierna ricorrente ha interesse ad ottenere la cancellazione della trascrizione della domanda, col presente autonomo giudizio, in conformità a quanto affermato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 13127/2010: “La cancellazione di una trascrizione immobiliare ritenuta illegittima, perché effettuata al di fuori delle ipotesi consentite e dei casi previsti dalla legge, può essere chiesta con un autonomo giudizio, sussistendo in capo al proprietario dell'immobile l'interesse concreto ed attuale ad agire in giudizio al fine di eliminare lo stato di incertezza giuridica pregiudizievole alla commerciabilità dell'immobile medesimo”.
*
3. Conclusioni.
Il ricorso va accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità bassa.
La natura documentale della controversia comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria e con riduzione del 30% per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (cfr. art. 4, comma quarto, DM 55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di MI ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) ordina, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, la cancellazione delle trascrizioni della domanda giudiziale di cui alla causa RG 37263/2020 Tribunale di MI, effettuate da P_
con atto:
[...]
- di presentazione n. 7 del 09/11/2020 Registro generale n. 73364 e Registro particolare n. 47562
Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di MILANO – Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare di MILANO 1;
- di presentazione n. 16 del 10/11/2020 Registro generale n. 19284 e Registro particolare n. 13142
Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di TRAPANI – Territorio, Servizio di Pubblicità
Immobiliare, eseguite in favore di contro e cadenti sugli immobili descritti nelle note di P_ Parte_1
trascrizione;
4 3) condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti ed € 2.034,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in MI il 28 maggio 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
5