Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3603 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 30/10/1985, elettivamente domiciliato in Palermo, via Parte_1
F. Paolo Di Blasi n.1, presso lo studio dell'avv. Orlando Gabriele che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Messina (ME) in data 28/07/1980, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Palermo Via F. Paolo Di Blasi n.1, presso lo studio dell'avv. Cardillo Manuela, che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/07/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 18 marzo 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ I) I coniugi continueranno a vivere legalmente separati con l'obbligo di mutuo rispetto e con ogni altro obbligo di legge, con facoltà di trasferire la propria residenza nel luogo che riterranno più opportuno, dandone immediata comunicazione al coniuge in caso di variazione.
II) I figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nella casa familiare, sita in Altofonte (PA) via Marco Polo n. 16, che resterà assegnata in uso esclusivo alla moglie, con tutti i mobili che la corredano, fino al raggiungimento dell'autonomia dei figli, a meno che la stessa non decida di spostare la propria residenza in altro luogo. A tal riguardo i coniugi concordano che il mutamento della residenza della moglie determinerà, ipso facto, l'estinzione del diritto di abitazione qui pattuito e che, comunque, gli eventuali cambi di residenza di ciascuno saranno comunicati entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento.
III) In primis, in relazione alle determinazioni da assumere nell'interesse dei figli, le parti pattuiscono sin d'ora che dovranno essere concordate ed assunte congiuntamente, nel rispetto delle inclinazioni dei figli: le scelte scolastiche, le scelte inerenti le attività sportive da praticare, le scelte concernenti le attività culturali ed in generale di tutte le attività extrascolastiche, le vacanze studio e la partecipazione ad iniziative aventi carattere ricreativo o religioso.
In via ulteriore, le parti concordano che sia sempre necessario condividere le decisioni che implicano uno spostamento dei figli al di fuori dei territori comunali di Altofonte o Palermo. Resta inteso che tutte le decisioni che riguardano la quotidianità o impegni saltuari e/o sporadici nonché quelle relative ad eventi urgenti ed eccezionali saranno di pertinenza del genitore che in quel momento ha in affidamento e, conseguentemente, la diretta responsabilità dei figli. La sig.ra e il sig. CP_1 si impegnano, sin d'ora, a proporre ai figli una coerenza educativa, pur nel rispetto delle Pt_1 differenze di opinione e di pensiero di ciascuno.
IV) In secundis e con riferimento alle modalità di collocamento dei figli, i coniugi stabiliscono che gli stessi risulteranno affidati al padre:
a) due pomeriggi infrasettimanali con pernottamento e segnatamente il martedì ed il giovedì, con onere di prelevarli all'uscita di scuola e poi accompagnarli a scuola il giorno seguente;
b) due fine settimana non consecutivi al mese, con onere di prelevarli il sabato mattina e di accompagnarli a scuola il lunedì mattina, con facoltà per i coniugi di rimodulazione, volta per volta, in base ai turni lavorativi e alle esigenze di ciascuno;
c) per 15 giorni, anche non consecutivi durante i mesi di luglio e/o di agosto, da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno. Durante tale periodo sarà sospeso il diritto dell'altro genitore di vedere e/o tenere con sé i figli, fermo restando l'obbligo di garantire i quotidiani contatti telefonici e fermo restando, altresì, la partecipazione ad eventuali ricorrenze familiari che riguardino il genitore non collocatario.
2 d) i coniugi sono concordi, inoltre, sul diritto di trascorrere, alternativamente, le annuali festività, civili e religiose, con i due figli e, segnatamente, stabiliscono che i minori trascorreranno con un genitore la sera della vigilia di Natale e con l'altro il giorno di Natale;
con uno la sera di Capodanno e con l'altro l'1 gennaio;
con uno la Domenica di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo, sempre secondo il criterio dell'alternanza annuale per tutte le altre festività che si celebreranno nel corso dell'anno. Resta inteso che i genitori potranno concordare modalità differenti a seconda delle specifiche esigenze e/o sulla scorta di eventuali progetti di vacanze. e) resta riservato il diritto ad entrambi i genitori di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno, tenendoli con sé sino al giorno dopo e, dunque, con pernottamento, anche se tale giorno ricade nel periodo di spettanza dell'altro genitore. Inoltre, i coniugi concordano sin d'ora che a prescindere dal diritto di spettanza in virtù degli accordi, sia data la possibilità ai minori di par- tecipare alle ricorrenze che riguardano i nonni paterni e materni e i rispettivi zii e cugini. f) per la festa della mamma e del papà, se la ricorrenza dovesse capitare nel fine settimana di spettanza dell'altro resta autorizzato sin d'ora uno scambio di giorni con l'altro genitore.
V) Il sig. si impegna a versare in favore della sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la Pt_1 CP_1 somma complessiva di € 300,00 (trecento/00), a titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori (€ 150,00 per ciascun figlio). Detta somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat e verrà versata, mensilmente, mediante bonifico bancario sul conto corrente personale intestato alla sig.ra CP_1
VI) Tutte le spese straordinarie necessarie nell'interesse dei due figli minori verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% e concordate fra gli stessi, fermo restando quanto segue:
a) Saranno considerate spese ordinarie, ricomprese nell'assegno di mantenimento corrisposto mensilmente, le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano
(tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
b) Saranno considerate spese straordinarie eccezionali, sostenibili senza previa consultazione dell'altro genitore, le seguenti spese: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN, in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, solo se acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
c) Saranno considerate spese straordinarie, non sostenibili senza previa consultazione dell'altro genitore, le seguenti spese:
1. Spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiale, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e
3 d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, abbigliamento per un valore superiore a € 200,00, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Spese per eventi e celebrazioni: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
I coniugi concordano espressamente che le spese dianzi indicate sub b) saranno rimborsate al genitore che le avrà dovute anticipare solo se debitamente documentate e che le spese dianzi indicate sub c) verranno concordate fra loro con richiesta avanzata per iscritto dal genitore proponente, cui l'altro genitore potrà rispondere, sempre per iscritto, entro venti giorni, manifestando motivato dissenso o indicando una soluzione alternativa meno onerosa;
in difetto di risposta alla richiesta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
in caso di risposta il genitore proponente sarà libero di non aderire e di sostenere la spesa originariamente proposta, ma potrà chiedere il rimborso solo nel limite del costo dell'alternativa indicata dall'altro genitore, che rimarrà pertanto obbligato solo nella misura del 50% di tale costo.
VII) Le parti, atteso che, definito il presente procedimento, non sussisterà più alcun rapporto da tutelare tra le stesse, né diritto da rivendicare, anche di natura patrimoniale si concedono, sin d'ora e con la omologazione della separazione, reciproco consenso per il rilascio del passaporto;
pertanto, ciascuno di essi, sin d'ora, consente e vuole che l'Autorità di P.S. ed altre Autorità all'uopo delegate, rilascino a ciascuno dei richiedenti l'autorizzazione all'espatrio (passaporto e/o carta di identità valido per l'espatrio)”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/07/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 15/09/2012 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 3538 - P. I - serie A- Anno 2012).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26 marzo 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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