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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 27/10/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
1061/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
27/10/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1061/2022 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A SCIACCA (AG) IL 02/01/1966, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. AMBROSETTI ORAZIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A SCIACCA (AG) IL 11/07/1997, C.F.: CP_2 C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SALADINO LUANA
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Proprieta
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 06.05.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 06.05.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
- “Accertare le violazioni denunciate in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto al ripristino mediante demolizione delle opere realizzate su proprietà della
1 Sig.ra , stante la violazione delle norme contenute nella sezione CP_1 concernente la proprietà edilizia di cui al titolo V del c.c. e quella sulla distanza tra costruzioni di cui agli art. 872 c.c. e ss., come richiamate nella consulenza tecnica peritale allegata ed al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna attrice.
- Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni causati all'immobile della
Signora e quantificati in € 6.500,00, oltre ad accessori di legge Controparte_1 maturati e maturando sino ad integrale soddisfo, come richiamate nella consulenza tecnica peritale allegata.
- In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui venga accertata la mancata violazione delle norme indicate, si chiede che il convenuto al fine di ottenere la comunione venga condanno a pagare la metà del valore del muro, nonché metà del valore del suolo su cui sorge il muro stesso, per l'importo di € 2.300,00, nonché eseguire – a proprie esclusive spese – le opere che servono per non danneggiare la proprietà della Sig.ra ”. CP_1
Al fine dell'accoglimento delle spiegate domande, l'attrice Controparte_1 rappresentava di essere proprietaria dell'immobile sito in Sciacca, via Trapani n° 4/6, identificato al NCEU del Comune di Sciacca al Foglio 112, p.lla 352; mentre il convenuto è proprietario, a decorrere dal 10.09.2021, dell'immobile sito CP_2 in Sciacca, via Trapani n° 8/10, identificato al NCEU del Comune di Sciacca al Foglio
112, p.lla 351 sub 501 e 502.
Immobile, quest'ultimo, realizzato in parte ante 1967, ed in parte in forza di rilascio di licenza edilizia del 1964.
Dopo l'acquisto dello stesso, il convenuto ha realizzato sul suo lastrico CP_2 solare opere edilizie, prive di regolare permesso a costruire, consistenti in una struttura in muratura e conci di tufo. Il tutto in appoggio all'immobile di proprietà di essa attrice ed in violazione degli artt. 872 e ss. cod. civ.. Controparte_1
La nuova struttura edilizia, realizzata dal convenuto ha comportato un CP_2 aggravio sulla proprietà di parte attrice, nonché la comparsa di lesioni orizzontali, generando anomale deviazioni delle acque meteoriche, costituenti causa di danni esterni ed interni al proprio immobile.
Il tutto accertato e documentato per il tramite della relazione peritale di parte allegata al proprio fascicolo telematico.
Costituitosi in giudizio, il convenuto , a ministero del proprio difensore, CP_2 contestava l'intero assunto attoreo, evidenziando la non sussistenza di interventi
2 edificatori abusivi, avendo lo stesso chiesto ed ottenuto il permesso di costruire di cui all'istanza 3659 del 19.01.2023.
Deduceva la non esclusiva proprietà del muro in capo all'attrice, essendo lo stesso un muro comune facente da parete ad entrambi i fabbricati, con conseguente inapplicabilità della norma giuridica di cui all'art. 874 c.c., richiamata dall'attrice, ma, di contro, con applicazione dell'art. 885 c.c., trattandosi nel caso di specifico, di
“Innalzamento del muro comune”.
Norma applicabile, questa, che prevede la possibilità per ogni comproprietario di alzare il muro comune con oneri a suo totale carico.
Rappresentava, infine, la carenza di fondamento anche della domanda attorea spiegata in via subordinata, attesa la legittimità dell'innalzamento murario anche in assenza di occupazione di suolo altrui.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
- “Rigettare le domande formulate da controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- Accertare che il ha innalzato un muro comune tra le parti e conseguentemente CP_2 lo stesso può essere mantenuto e non demolito;
- Rigettare la richiesta di condanna al ripristino in quanto le opere sono state realizzate su parte comune e non di esclusiva proprietà della attrice;
- Rigettare conseguentemente la richiesta di risarcimento del danno;
- Rigettare la domanda formulata in via subordina non essendovi nel caso di specie alcuna occupazione della proprietà altrui”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali, nonché per il tramite di C.T.U. tecnica.
All'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
06.05.2025, e quindi posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice per quanto infra motivato, non Controparte_1 possono trovare accoglimento e vanno rigettate.
Il soggetto che agisce in giudizio, in ottemperanza all'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 cod. civ., deve fornire prova del proprio assunto ed allegarne dimostrazione del proprio fondamento.
Di contro, il soggetto convenuto in giudizio, parimenti in forza del disposto normativo
3 di cui all'art. 2697, comma 2, cod. civ., deve fornire prova dei fatti su cui si fondano le eccezioni spiegate avverso l'assunto attoreo.
L'attrice ha dimostrato in giudizio di essere proprietaria Controparte_1 dell'immobile sito in Sciacca, via Trapani n° 4/6, confinante e limitrofo con quello di proprietà del convenuto , ubicato in Sciacca, via Trapani n° 8/10. CP_2
Immobili, questi, che, anche in ragione dell'epoca della loro realizzazione ante 1967, risultano avere il muro perimetrale divisorio comune.
Ha altresì fornito elementi probatori a sostegno del proprio assunto, mediante l'allegazione di una perizia tecnica di parte, ancorché la stessa, lungi dal ritenersi elemento probatorio indiscutibile seppur valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c., “… non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito …” (Cass. n° 5667/2025).
Il convenuto, di contro, ha fornito prova fondante la legittimità urbanistica delle opere edili realizzate ed ha dedotto, nello specifico, la proprietà comune del maschio murario portante su cui è stata realizzata in appoggio la sopraelevazione dello stesso.
Allorché la parte abbia ottemperato al proprio onere probatorio, allo stesso è riconosciuta la possibilità di integrare l'istruttoria processuale mediante la richiesta di un accertamento peritale da parte di un esperto ausiliario (CTU) nominato dal giudice, giacché “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Cass. n° 8498/2025).
Dovendosi, quindi, procedere all'acquisizione di elementi di natura tecnica, necessitanti le specifiche conoscenze professionali, per come sollecitati dal convenuto
, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, per il tramite della cui CP_2 relazione – scevra di evidenti errori e/o vizi logici e, pertanto, integralmente condivisibile – è stato accertato che:
- “I fabbricati risultano costruiti in aderenza con il maschio murario portante in comune”;
- “… risultano oggi essere stati regolarizzati a seguito di Permesso di Costruire in
Sanatoria giusta istanza del 19.01.2023 prot. n. 3659 e rilasciata dal Comune di
Sciacca con provvedimento n. 91 prot. Gen. 14844 del 21.03.2023”;
4 - “… non essendoci altra documentazione agli atti che possa smentire il fatto che il muro in oggetto sia in comune e accertata la regolarità urbanistico-edilizia data dal documento concessorio in sanatoria di cui prima, sempre a parere dello scrivente CTU sarebbe opportuno analizzare più che l'art. 874 (comunione forzosa del muro sul confine), gli artt. 880 (presunzione di comunione del muro divisorio) e 885
(innalzamento del muro comune) del Codice Civile”;
- “… lo scrivente CTU, non ritiene, dagli elementi visibili alla data del sopralluogo effettuato, che le opere di infiltrazione siano dovute alla realizzazione delle opere edili al piano 2° della proprietà di parte convenuta … non potendo assolutamente escludere comunque che durante il corso della realizzazione delle opere edili si sia potuta verificare una maggiore infiltrazione di acque piovane …”.
Orbene, dato per certo e non contestato quanto emergente dall'elaborato peritale redatto dal nominato C.T.U. in ordine alla comunione del maschio murario portante, la norma giuridica di cui all'art. 874 cod. civ., siccome richiamata dall'attrice ed in assenza di indiscutibile prova da parte della stessa dimostrante la proprietà esclusiva, appunto, del maschio murario portante, non può trovare legittimo ingresso nel presente procedimento, stante che nello specifico non ci si trova innanzi ad un muro di confine di proprietà esclusiva della parte attrice, bensì trattasi di muro comune sul quale, giusto il disposto normativo di cui all'art. 885 cod. civ. (richiamato dal C.T.U. in seno al proprio elaborato peritale), ad ogni comproprietario (sia esso l'attrice Controparte_1 sia esso il convenuto è consentito e permesso di operarne CP_2
l'innalzamento, con l'unico limite di sopportarne integralmente i costi di costruzione e di conservazione, acquisendone la proprietà esclusiva della sopraelevazione.
Assume, sul punto, la Suprema Corte che “L'art. 885 c.c., che riconosce ad ogni comproprietario la facoltà di alzare il muro comune, introduce una deroga sia al normale regime della comunione che a quello dell'accessione, perché consente – anche senza il consenso dell'altro comproprietario del muro – la formazione di una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, appartenente al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune, il quale può altresì giovarsi, nella prosecuzione in altezza, dello stesso principio di prevenzione adottato sulla base della costruzione, fatta salva la possibilità per il vicino comproprietario di chiedere la comunione del muro sopraelevato” (Cass. n° 8000/2018).
Statuisce ancora la Suprema Corte che “Il muro comune divisorio può essere sopraelevato - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza necessità di
5 consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 cod. civ., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 cod. civ.” (Cass. n° 237/1997).
Essendosi accertato, quindi, che il maschio murario è comune e che, per la realizzazione della sopraelevazione, non è stata necessaria la sua demolizione e ricostruzione ovvero il suo rinforzo e/o ingrossamento, in assenza di una specifica e certa occupazione di suolo di proprietà esclusiva dell'attrice ovvero di altro danno subito in conseguenza, nessuna rivendicazione, ex art. 885, comma 2, cod. civ., può essere avanzata dalla ancorché spiegata in via subordinata. Controparte_1
Inevitabile, quindi, appare la carenza di fondamento delle domande tutte spiegate dall'attrice che, pertanto, non possono che essere rigettate.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 3.386,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- RIGETTA le domande spiegate dall'attrice Controparte_1
- ON l'attrice alla refusione delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.386,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico dell'attrice i compensi del Controparte_1
C.T.U. già liquidati con separato decreto.
Così deciso in Sciacca, 27/10/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
27/10/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1061/2022 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A SCIACCA (AG) IL 02/01/1966, C.F.: Controparte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. AMBROSETTI ORAZIO
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A SCIACCA (AG) IL 11/07/1997, C.F.: CP_2 C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. SALADINO LUANA
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Proprieta
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 06.05.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 06.05.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio , per sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_2
- “Accertare le violazioni denunciate in narrativa e, per l'effetto, condannare il convenuto al ripristino mediante demolizione delle opere realizzate su proprietà della
1 Sig.ra , stante la violazione delle norme contenute nella sezione CP_1 concernente la proprietà edilizia di cui al titolo V del c.c. e quella sulla distanza tra costruzioni di cui agli art. 872 c.c. e ss., come richiamate nella consulenza tecnica peritale allegata ed al risarcimento di tutti i danni patiti dall'odierna attrice.
- Condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni causati all'immobile della
Signora e quantificati in € 6.500,00, oltre ad accessori di legge Controparte_1 maturati e maturando sino ad integrale soddisfo, come richiamate nella consulenza tecnica peritale allegata.
- In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui venga accertata la mancata violazione delle norme indicate, si chiede che il convenuto al fine di ottenere la comunione venga condanno a pagare la metà del valore del muro, nonché metà del valore del suolo su cui sorge il muro stesso, per l'importo di € 2.300,00, nonché eseguire – a proprie esclusive spese – le opere che servono per non danneggiare la proprietà della Sig.ra ”. CP_1
Al fine dell'accoglimento delle spiegate domande, l'attrice Controparte_1 rappresentava di essere proprietaria dell'immobile sito in Sciacca, via Trapani n° 4/6, identificato al NCEU del Comune di Sciacca al Foglio 112, p.lla 352; mentre il convenuto è proprietario, a decorrere dal 10.09.2021, dell'immobile sito CP_2 in Sciacca, via Trapani n° 8/10, identificato al NCEU del Comune di Sciacca al Foglio
112, p.lla 351 sub 501 e 502.
Immobile, quest'ultimo, realizzato in parte ante 1967, ed in parte in forza di rilascio di licenza edilizia del 1964.
Dopo l'acquisto dello stesso, il convenuto ha realizzato sul suo lastrico CP_2 solare opere edilizie, prive di regolare permesso a costruire, consistenti in una struttura in muratura e conci di tufo. Il tutto in appoggio all'immobile di proprietà di essa attrice ed in violazione degli artt. 872 e ss. cod. civ.. Controparte_1
La nuova struttura edilizia, realizzata dal convenuto ha comportato un CP_2 aggravio sulla proprietà di parte attrice, nonché la comparsa di lesioni orizzontali, generando anomale deviazioni delle acque meteoriche, costituenti causa di danni esterni ed interni al proprio immobile.
Il tutto accertato e documentato per il tramite della relazione peritale di parte allegata al proprio fascicolo telematico.
Costituitosi in giudizio, il convenuto , a ministero del proprio difensore, CP_2 contestava l'intero assunto attoreo, evidenziando la non sussistenza di interventi
2 edificatori abusivi, avendo lo stesso chiesto ed ottenuto il permesso di costruire di cui all'istanza 3659 del 19.01.2023.
Deduceva la non esclusiva proprietà del muro in capo all'attrice, essendo lo stesso un muro comune facente da parete ad entrambi i fabbricati, con conseguente inapplicabilità della norma giuridica di cui all'art. 874 c.c., richiamata dall'attrice, ma, di contro, con applicazione dell'art. 885 c.c., trattandosi nel caso di specifico, di
“Innalzamento del muro comune”.
Norma applicabile, questa, che prevede la possibilità per ogni comproprietario di alzare il muro comune con oneri a suo totale carico.
Rappresentava, infine, la carenza di fondamento anche della domanda attorea spiegata in via subordinata, attesa la legittimità dell'innalzamento murario anche in assenza di occupazione di suolo altrui.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
- “Rigettare le domande formulate da controparte in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- Accertare che il ha innalzato un muro comune tra le parti e conseguentemente CP_2 lo stesso può essere mantenuto e non demolito;
- Rigettare la richiesta di condanna al ripristino in quanto le opere sono state realizzate su parte comune e non di esclusiva proprietà della attrice;
- Rigettare conseguentemente la richiesta di risarcimento del danno;
- Rigettare la domanda formulata in via subordina non essendovi nel caso di specie alcuna occupazione della proprietà altrui”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali, nonché per il tramite di C.T.U. tecnica.
All'esito, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
06.05.2025, e quindi posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice per quanto infra motivato, non Controparte_1 possono trovare accoglimento e vanno rigettate.
Il soggetto che agisce in giudizio, in ottemperanza all'onere probatorio sullo stesso gravante ex art. 2697 cod. civ., deve fornire prova del proprio assunto ed allegarne dimostrazione del proprio fondamento.
Di contro, il soggetto convenuto in giudizio, parimenti in forza del disposto normativo
3 di cui all'art. 2697, comma 2, cod. civ., deve fornire prova dei fatti su cui si fondano le eccezioni spiegate avverso l'assunto attoreo.
L'attrice ha dimostrato in giudizio di essere proprietaria Controparte_1 dell'immobile sito in Sciacca, via Trapani n° 4/6, confinante e limitrofo con quello di proprietà del convenuto , ubicato in Sciacca, via Trapani n° 8/10. CP_2
Immobili, questi, che, anche in ragione dell'epoca della loro realizzazione ante 1967, risultano avere il muro perimetrale divisorio comune.
Ha altresì fornito elementi probatori a sostegno del proprio assunto, mediante l'allegazione di una perizia tecnica di parte, ancorché la stessa, lungi dal ritenersi elemento probatorio indiscutibile seppur valutabile dal giudice ex art. 116 c.p.c., “… non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito …” (Cass. n° 5667/2025).
Il convenuto, di contro, ha fornito prova fondante la legittimità urbanistica delle opere edili realizzate ed ha dedotto, nello specifico, la proprietà comune del maschio murario portante su cui è stata realizzata in appoggio la sopraelevazione dello stesso.
Allorché la parte abbia ottemperato al proprio onere probatorio, allo stesso è riconosciuta la possibilità di integrare l'istruttoria processuale mediante la richiesta di un accertamento peritale da parte di un esperto ausiliario (CTU) nominato dal giudice, giacché “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” (Cass. n° 8498/2025).
Dovendosi, quindi, procedere all'acquisizione di elementi di natura tecnica, necessitanti le specifiche conoscenze professionali, per come sollecitati dal convenuto
, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, per il tramite della cui CP_2 relazione – scevra di evidenti errori e/o vizi logici e, pertanto, integralmente condivisibile – è stato accertato che:
- “I fabbricati risultano costruiti in aderenza con il maschio murario portante in comune”;
- “… risultano oggi essere stati regolarizzati a seguito di Permesso di Costruire in
Sanatoria giusta istanza del 19.01.2023 prot. n. 3659 e rilasciata dal Comune di
Sciacca con provvedimento n. 91 prot. Gen. 14844 del 21.03.2023”;
4 - “… non essendoci altra documentazione agli atti che possa smentire il fatto che il muro in oggetto sia in comune e accertata la regolarità urbanistico-edilizia data dal documento concessorio in sanatoria di cui prima, sempre a parere dello scrivente CTU sarebbe opportuno analizzare più che l'art. 874 (comunione forzosa del muro sul confine), gli artt. 880 (presunzione di comunione del muro divisorio) e 885
(innalzamento del muro comune) del Codice Civile”;
- “… lo scrivente CTU, non ritiene, dagli elementi visibili alla data del sopralluogo effettuato, che le opere di infiltrazione siano dovute alla realizzazione delle opere edili al piano 2° della proprietà di parte convenuta … non potendo assolutamente escludere comunque che durante il corso della realizzazione delle opere edili si sia potuta verificare una maggiore infiltrazione di acque piovane …”.
Orbene, dato per certo e non contestato quanto emergente dall'elaborato peritale redatto dal nominato C.T.U. in ordine alla comunione del maschio murario portante, la norma giuridica di cui all'art. 874 cod. civ., siccome richiamata dall'attrice ed in assenza di indiscutibile prova da parte della stessa dimostrante la proprietà esclusiva, appunto, del maschio murario portante, non può trovare legittimo ingresso nel presente procedimento, stante che nello specifico non ci si trova innanzi ad un muro di confine di proprietà esclusiva della parte attrice, bensì trattasi di muro comune sul quale, giusto il disposto normativo di cui all'art. 885 cod. civ. (richiamato dal C.T.U. in seno al proprio elaborato peritale), ad ogni comproprietario (sia esso l'attrice Controparte_1 sia esso il convenuto è consentito e permesso di operarne CP_2
l'innalzamento, con l'unico limite di sopportarne integralmente i costi di costruzione e di conservazione, acquisendone la proprietà esclusiva della sopraelevazione.
Assume, sul punto, la Suprema Corte che “L'art. 885 c.c., che riconosce ad ogni comproprietario la facoltà di alzare il muro comune, introduce una deroga sia al normale regime della comunione che a quello dell'accessione, perché consente – anche senza il consenso dell'altro comproprietario del muro – la formazione di una proprietà separata ed esclusiva della sopraelevazione, appartenente al comproprietario che per primo abbia innalzato il muro comune, il quale può altresì giovarsi, nella prosecuzione in altezza, dello stesso principio di prevenzione adottato sulla base della costruzione, fatta salva la possibilità per il vicino comproprietario di chiedere la comunione del muro sopraelevato” (Cass. n° 8000/2018).
Statuisce ancora la Suprema Corte che “Il muro comune divisorio può essere sopraelevato - anche abbattendo una preesistente rete metallica - senza necessità di
5 consenso dell'altro comproprietario perché la relativa facoltà, ai sensi dell'art. 885 cod. civ., è svincolata dal regime normale della comunione e non trova alcuna restrizione negli artt. 1102 e 1108 cod. civ.” (Cass. n° 237/1997).
Essendosi accertato, quindi, che il maschio murario è comune e che, per la realizzazione della sopraelevazione, non è stata necessaria la sua demolizione e ricostruzione ovvero il suo rinforzo e/o ingrossamento, in assenza di una specifica e certa occupazione di suolo di proprietà esclusiva dell'attrice ovvero di altro danno subito in conseguenza, nessuna rivendicazione, ex art. 885, comma 2, cod. civ., può essere avanzata dalla ancorché spiegata in via subordinata. Controparte_1
Inevitabile, quindi, appare la carenza di fondamento delle domande tutte spiegate dall'attrice che, pertanto, non possono che essere rigettate.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 3.386,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- RIGETTA le domande spiegate dall'attrice Controparte_1
- ON l'attrice alla refusione delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 3.386,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre al rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
PONE definitivamente a carico dell'attrice i compensi del Controparte_1
C.T.U. già liquidati con separato decreto.
Così deciso in Sciacca, 27/10/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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