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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
I SEZIONE CIVILE
N. R. G. 6392/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6392 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 31/3/2025, avente ad oggetto: ricorso per lo scioglimento del matrimonio. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] 86, residente in Parte_1
Tratturo delle Corse n.1, C.F.: , elettivamente C.F._1 domiciliato in San Giovanni Rotondo alla via Verrocchio n.6., presso lo studio dell'Avv. Rosa Fini che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], residente in [...], C.F.: , C.F._2 elettivamente domiciliata in Napoli alla via Duomo 213, presso lo studio dell'Avv. Marianna Trotta che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso all'udienza del 31/3/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/7/2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in Svizzera (RA) con rito civile, in data
29/8/2020, con , dall'unione non sono nati figli, Controparte_1
e riferendo che in data 27/9/2021 i coniugi si sono separati consensualmente presso il Tribunale di RA, ha chiesto lo scioglimento del matrimonio.
Nel merito ha chiesto:
-disporre che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento della sig.ra
, con condanna di quest'ultima al pagamento delle spese e CP_1 competenze in caso di opposizione.
Si è costituita la resistente con comparsa di risposta del 27/2/2025 che ha chiesto lo scioglimento del matrimonio.
Nel merito ha chiesto:
- riconoscere il debito di nei confronti di Parte_1 CP_1
per non aver corrisposto quanto disposto dal Tribunale
[...] di RA;
- disporsi che, accertato e assolto il debito, nulla è dovuto tra i sig.ri e Pt_1 CP_1
Dopo un rinvio per la regolarizzazione della notifica a parte resistente, all'udienza del 31/3/2025 la Giudice delegata, preso atto della comune volontà di divorziare e non essendovi richiesta di assegno divorzile, ritenuta la causa matura per la decisione, ha rimesso la causa al Collegio per la decisone.
Il P.M, apponeva il visto in data 2/4/2025, nulla opponendo. Nel merito, la domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data dell'accordo di separazione approvato dal Tribunale distrettuale di RA (27/9/2021), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In ordine alle statuizioni accessorie, all'udienza del 31/3/2025 i coniugi, rappresentando di essere economicamente autosufficiente e di non avere figli, non hanno avanzato richieste economiche. La resistente ha rinunciato alla domanda di riconoscimento del debito del ricorrente, riservandosi di agire in altra sede, pertanto nulla deve disporsi.
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, si ritiene di dover compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da , Parte_1 nato a [...] il [...] e , Controparte_1 nata a [...] il [...] (Atto n. 43 P. 2 S. C anno 2020 Comune di
S. Giovanni Rotondo) senza statuizioni accessorie;
b) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di S. Giovanni Rotondo per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile.
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 27/5/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro