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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 19.03.2025.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
662/2024
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. F. Giangiacomo (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. R. Del
Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso di titolare di permesso di CP_1
soggiorno per ricongiungimento familiare e soggiornante in Italia ininterrottamente dal 10.04.2013, nonché di aver presentato in data 17.05.2023 domanda di corresponsione dell'assegno sociale per titolari di carta di soggiorno, quest'ultima rigettata in data 31.05.2023 dall'istituto di previdenza unicamente in ragione del difetto da parte della ricorrente della titolarità di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, motivazione poi ribadita dal Comitato Provinciale nel rigettare il successivo ricorso amministrativo introitato in data 14.12.2023, ha impugnato i prefati provvedimenti di rigetto, domandando accertarsi il suo diritto all'erogazione dell'assegno sociale, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della CP_1
prefata prestazione assistenziale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa;
condannare l' a corrispondere alla predetta la CP_1
prestazione, oltre arretrati ed interessi legali come per legge dalla data della domanda”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato rigetto del ricorso, in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato e in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta dell' , CP_1
concretasti nel rigettare - sia in sede di prima domanda amministrativa che in sede di
Pag. 2 di 12 successivo ricorso amministrativo al Comitato Provinciale – la domanda della ricorrente volta all'erogazione dell'assegno sociale.
Così definito e circoscritto il perimetro del thema decidendum del presente giudizio, occorre prendere le mosse dalla disciplina speciale di riferimento, così come modificata nel corso del tempo ed interpretata dalla prevalente giurisprudenza.
La prestazione di cui si discute (assegno sociale) risulta, ad oggi, disciplinato dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, a termini del quale “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale””.
L'art. 39 L. n. 40/1998, poi, prevede che “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di o da Per_1
tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.
Ancora, l'art. 80, comma 19, L n. 388/2000 prevede che "Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno”.
Pag. 3 di 12 Va richiamato, altresì, l'art. 19 D.Lgs. n. 30/2007, a norma del quale “Ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato.
Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.
Infine, l'art. 20, comma 10, D.L. n. 112/2008 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
La condizione del lungo soggiornante è poi stata regolata dal D. Lgs. n. 3/2007 - in recepimento della Direttiva UE 2003/109 - che ha riformulato il testo dell'art. 9, D.
Lgs. n. 286/1998, introducendo la denominazione di “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. A tal riguardo, la Corte Costituzionale - chiamata a vagliare la compatibilità a Costituzione della normativa de qua - ha fatto salve le disposizioni in commento dalla scure dell'incostituzionalità, in sostanza affermando che il legislatore può subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata (Cort. Cost. n.
306/2008): più nello specifico, ha chiarito che il menzionato impianto normativo ha introdotto un requisito aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al possesso del permesso
UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, in merito ritenendo il soddisfacimento di tale condizione per il solo straniero extracomunitario non irragionevole, in virtù del fatto che l'assegno sociale è misura che, rivolgendosi a chiunque abbia compiuto 65 anni di età, persegue finalità peculiari e diverse rispetto a quelle proprie delle misure di assistenza legate a specifiche esigenze di tutela
Pag. 4 di 12 sociale della persona che non tollerano discriminazioni, come nel caso delle invalidità psicofisiche, per poi precisare che “…il beneficio dell'assegno sociale non costituisce componente dell'assistenza sociale – riservata al “cittadino” ex art. 38 Cost. – ma un necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2
Cost.) e per “la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la
Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo… la titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, è subordinata a requisiti (la produzione di un reddito;
la disponibilità di un alloggio;
la conoscenza della lingua italiana: D.Lgs. n.
286 del 1998, art. 9) che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione;
essa perciò rappresenta l'attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno;
infatti, consente
(D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 12) di entrare in Italia senza visto, di svolgervi qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di accedere ai servizi
e alle prestazioni della pubblica amministrazione in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale, e di partecipare alla vita pubblica locale. Il permesso di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, che ha durata indeterminata, consente l'inclusione
Pag. 5 di 12 dello straniero nella comunità nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui al
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5” (Cort. Cost. n. 50/2019). Conclusivamente, tenuto conto dell'impianto motivazione fatto proprio dal Giudice delle leggi, deve affermarsi che debba ritenersi non discriminatorio, né manifestamente irragionevole, il fatto che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età, trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.).
Cionondimeno, in base al già richiamato art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 30/2007 (“Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”), le prestazioni previdenziali/assistenziali spettano non soltanto ai cittadini dell'Unione Europea, ma anche ai familiari di questi ultimi che siano titolari del diritto di soggiorno, ipotesi nel cui novero ben può e deve ritenersi rientrante il permesso di soggiorno per motivi familiari, atteso che quest'ultimo risulta idoneo a comprovare la presenza legale nel territorio dello Stato.
Tanto trova finanche conferma nella circolare interna n. 131 del 12.12.2022 – CP_1
depositata in atti (cfr. fascicolo parte ricorrente), a tenore della quale l'assegno
Pag. 6 di 12 sociale può essere richiesto, oltre che dai cittadini italiani, anche dai cittadini extracomunitari familiari di cittadini dell'Unione Europea.
Ciò posto con riguardo alla disciplina di riferimento, deve ulteriormente osservarsi che, in base al generale riparto degli oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., è sul richiedente la prestazione assistenziale che ricade l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti di legge ai fini della corresponsione della stessa (ex multis Cass. n.
23477/2010).
Orbene, nel caso, di specie, parte ricorrente ha assolto agli oneri probatori sulla medesima gravanti.
In particolare, risulta documentalmente dimostrato (cfr. doc. nn. 1 e 2 fascicolo parte ricorrente) che la ricorrente è cittadina albanese titolare di carta di soggiorno per motivi familiari (ricongiungimento famigliare) rilasciata dalla Questura di Chieti e rinnovato ogni 2 anni per tutto l'arco temporale di residenza in Italia, nonché la fissazione di residenza dal 10.04.2013, come da certificato storico di residenza agli atti.
La titolarità del citato permesso – tenuto conto delle considerazioni interpretative già esposte –, al pari del permesso di soggiorno per soggiornanti d lungo periodo, comprova il legame con il territorio italiano per un dato periodo di tempo, proprio in considerazione del fatto che, a tenore del più volte menzionato art. 19, comma 2,
D.Lgs. n. 30/2007, la prestazione per cui è causa è estesa a familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno, come è certamente la ricorrente nel caso di specie.
Con riguardo, poi, al requisito della permanenza nel territorio italiano di cui al già citato art. 20, D.L. n. 112/2008, giova richiamare l'ormai consolidato orientamento
Pag. 7 di 12 giurisprudenziale – dal quale non vi è motivo di discostarsi – secondo cui la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia - valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza (Cort. Cost. n. 197/2013) - ha natura fattuale, cioè è distinto dalla mera residenza legale, e che, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, con la conseguenza che la continuità va intesa non già quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (ex multis Cass. n. 16867/2019;
Cass. n. 16989/2019; Cass. n. 16865/2020); si è sostenuto in merito, inoltre, che “… ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo” (Cass. n. 17397/2016), di talché è giocoforza ritenere che il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale “… si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. n. 16989/2019 cit.). Dunque, sulla scorta delle prefate coordinate ermeneutiche, deve concludersi per l'irrilevanza dell'allontanamento temporaneo dal territorio italiano, atteso che “… non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo un mero allontanamento temporaneo, sussiste il diritto della assistita alla prestazione anche per il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale. Occorre, infatti,
Pag. 8 di 12 ricordare che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento” (Cass. n. 18189/2019; Cass. n. 15170/2019).
Ai fini della prova del requisito, va condivisa l'interpretazione secondo cui il solo certificato storico di residenza ben può essere idoneo a comprovare il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, qualora non emergano o non vengano allegati fatti dimostrativi del contrario, ovvero di una lunga e significativa assenza atta ad interrompere il periodo di permanenza fissato dalla legge. Del resto, è lo stesso , con la già menzionata circolare interna n. 131 del 12.12.2022, a CP_1
prevedere che “… la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso
l'acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune”.
Orbene, sulla scorta dei su esposti principi, nel caso di specie può reputarsi dimostrato il requisito della stabile permanenza in Italia per il tempo prescritto dalla legge, essendo a ciò sufficiente la produzione del solo certificato storico di residenza, il quale, come già detto, attesta che la ricorrente risiede in Italia dall'aprile 2013, nell'abitazione dei suoi familiari cittadini UE, dunque oltre il tempo richiesto dalla legge ai fini della concessione del beneficio di che trattasi, senza che siano emersi elementi tali da far propendere, anche dubitativamente, per significative interruzioni della stabile permanenza.
Conclusivamente, l'istruttoria documentale di causa ha sufficientemente provato i fatti costitutivi in ordine all'an del diritto invocato da parte ricorrente.
Pag. 9 di 12 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335/1995 nella misura di legge con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, l'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335/1995 con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 10 di 12 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335/1995 nella misura di legge con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, l'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335/1995 nella misura di legge con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 19.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 11 di 12 Pag. 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 19.03.2025.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
662/2024
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. F. Giangiacomo (C.F.: ) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. R. Del
Sordo (C.F.: ) e C. Grappone (C.F.: ) C.F._3 C.F._4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.11.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e, dopo aver premesso di titolare di permesso di CP_1
soggiorno per ricongiungimento familiare e soggiornante in Italia ininterrottamente dal 10.04.2013, nonché di aver presentato in data 17.05.2023 domanda di corresponsione dell'assegno sociale per titolari di carta di soggiorno, quest'ultima rigettata in data 31.05.2023 dall'istituto di previdenza unicamente in ragione del difetto da parte della ricorrente della titolarità di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, motivazione poi ribadita dal Comitato Provinciale nel rigettare il successivo ricorso amministrativo introitato in data 14.12.2023, ha impugnato i prefati provvedimenti di rigetto, domandando accertarsi il suo diritto all'erogazione dell'assegno sociale, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della CP_1
prefata prestazione assistenziale con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegno sociale con decorrenza dalla domanda amministrativa;
condannare l' a corrispondere alla predetta la CP_1
prestazione, oltre arretrati ed interessi legali come per legge dalla data della domanda”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato rigetto del ricorso, in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
Il ricorso è fondato e in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di vagliare la legittimità della condotta dell' , CP_1
concretasti nel rigettare - sia in sede di prima domanda amministrativa che in sede di
Pag. 2 di 12 successivo ricorso amministrativo al Comitato Provinciale – la domanda della ricorrente volta all'erogazione dell'assegno sociale.
Così definito e circoscritto il perimetro del thema decidendum del presente giudizio, occorre prendere le mosse dalla disciplina speciale di riferimento, così come modificata nel corso del tempo ed interpretata dalla prevalente giurisprudenza.
La prestazione di cui si discute (assegno sociale) risulta, ad oggi, disciplinato dall'art. 3, comma 6, L. n. 335/1995, a termini del quale “Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno sociale””.
L'art. 39 L. n. 40/1998, poi, prevede che “Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di o da Per_1
tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”.
Ancora, l'art. 80, comma 19, L n. 388/2000 prevede che "Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno”.
Pag. 3 di 12 Va richiamato, altresì, l'art. 19 D.Lgs. n. 30/2007, a norma del quale “Ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato.
Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.
Infine, l'art. 20, comma 10, D.L. n. 112/2008 dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
La condizione del lungo soggiornante è poi stata regolata dal D. Lgs. n. 3/2007 - in recepimento della Direttiva UE 2003/109 - che ha riformulato il testo dell'art. 9, D.
Lgs. n. 286/1998, introducendo la denominazione di “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”. A tal riguardo, la Corte Costituzionale - chiamata a vagliare la compatibilità a Costituzione della normativa de qua - ha fatto salve le disposizioni in commento dalla scure dell'incostituzionalità, in sostanza affermando che il legislatore può subordinare l'erogazione di determinate prestazioni alla circostanza che il titolo di legittimazione dello straniero al soggiorno nel territorio dello Stato ne dimostri il carattere non episodico e di non breve durata (Cort. Cost. n.
306/2008): più nello specifico, ha chiarito che il menzionato impianto normativo ha introdotto un requisito aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al possesso del permesso
UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 80, comma 19, L. n. 388/2000, in merito ritenendo il soddisfacimento di tale condizione per il solo straniero extracomunitario non irragionevole, in virtù del fatto che l'assegno sociale è misura che, rivolgendosi a chiunque abbia compiuto 65 anni di età, persegue finalità peculiari e diverse rispetto a quelle proprie delle misure di assistenza legate a specifiche esigenze di tutela
Pag. 4 di 12 sociale della persona che non tollerano discriminazioni, come nel caso delle invalidità psicofisiche, per poi precisare che “…il beneficio dell'assegno sociale non costituisce componente dell'assistenza sociale – riservata al “cittadino” ex art. 38 Cost. – ma un necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (art. 2
Cost.) e per “la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione, l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la
Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo… la titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, è subordinata a requisiti (la produzione di un reddito;
la disponibilità di un alloggio;
la conoscenza della lingua italiana: D.Lgs. n.
286 del 1998, art. 9) che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione;
essa perciò rappresenta l'attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno;
infatti, consente
(D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, comma 12) di entrare in Italia senza visto, di svolgervi qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di accedere ai servizi
e alle prestazioni della pubblica amministrazione in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale, e di partecipare alla vita pubblica locale. Il permesso di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 9, che ha durata indeterminata, consente l'inclusione
Pag. 5 di 12 dello straniero nella comunità nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui al
D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5” (Cort. Cost. n. 50/2019). Conclusivamente, tenuto conto dell'impianto motivazione fatto proprio dal Giudice delle leggi, deve affermarsi che debba ritenersi non discriminatorio, né manifestamente irragionevole, il fatto che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di età, trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost.).
Cionondimeno, in base al già richiamato art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 30/2007 (“Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”), le prestazioni previdenziali/assistenziali spettano non soltanto ai cittadini dell'Unione Europea, ma anche ai familiari di questi ultimi che siano titolari del diritto di soggiorno, ipotesi nel cui novero ben può e deve ritenersi rientrante il permesso di soggiorno per motivi familiari, atteso che quest'ultimo risulta idoneo a comprovare la presenza legale nel territorio dello Stato.
Tanto trova finanche conferma nella circolare interna n. 131 del 12.12.2022 – CP_1
depositata in atti (cfr. fascicolo parte ricorrente), a tenore della quale l'assegno
Pag. 6 di 12 sociale può essere richiesto, oltre che dai cittadini italiani, anche dai cittadini extracomunitari familiari di cittadini dell'Unione Europea.
Ciò posto con riguardo alla disciplina di riferimento, deve ulteriormente osservarsi che, in base al generale riparto degli oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c., è sul richiedente la prestazione assistenziale che ricade l'onere di provare la sussistenza di tutti i requisiti di legge ai fini della corresponsione della stessa (ex multis Cass. n.
23477/2010).
Orbene, nel caso, di specie, parte ricorrente ha assolto agli oneri probatori sulla medesima gravanti.
In particolare, risulta documentalmente dimostrato (cfr. doc. nn. 1 e 2 fascicolo parte ricorrente) che la ricorrente è cittadina albanese titolare di carta di soggiorno per motivi familiari (ricongiungimento famigliare) rilasciata dalla Questura di Chieti e rinnovato ogni 2 anni per tutto l'arco temporale di residenza in Italia, nonché la fissazione di residenza dal 10.04.2013, come da certificato storico di residenza agli atti.
La titolarità del citato permesso – tenuto conto delle considerazioni interpretative già esposte –, al pari del permesso di soggiorno per soggiornanti d lungo periodo, comprova il legame con il territorio italiano per un dato periodo di tempo, proprio in considerazione del fatto che, a tenore del più volte menzionato art. 19, comma 2,
D.Lgs. n. 30/2007, la prestazione per cui è causa è estesa a familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno, come è certamente la ricorrente nel caso di specie.
Con riguardo, poi, al requisito della permanenza nel territorio italiano di cui al già citato art. 20, D.L. n. 112/2008, giova richiamare l'ormai consolidato orientamento
Pag. 7 di 12 giurisprudenziale – dal quale non vi è motivo di discostarsi – secondo cui la nozione di soggiorno continuativo almeno decennale in Italia - valido per tutti i soggetti indipendentemente dalla loro cittadinanza (Cort. Cost. n. 197/2013) - ha natura fattuale, cioè è distinto dalla mera residenza legale, e che, in relazione all'ampiezza dell'arco temporale di riferimento, con la conseguenza che la continuità va intesa non già quale assoluta, costante e ininterrotta permanenza in Italia, bensì come espressione di un radicamento sul territorio nazionale, come tale compatibile anche con allontanamenti temporanei o di breve durata (ex multis Cass. n. 16867/2019;
Cass. n. 16989/2019; Cass. n. 16865/2020); si è sostenuto in merito, inoltre, che “… ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale, l'equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, prevista dall'art. 39, comma 1, della l. n. 40 del 1998, non richiede per questi ultimi il requisito della stabile dimora, sicché è irrilevante l'allontanamento temporaneo dello straniero in possesso dei predetti requisiti, in quanto, ove si versi in tema di provvidenza destinata a fare fronte al sostentamento della persona, qualsiasi discrimine fondato su requisiti diversi dalle condizioni soggettive violerebbe il principio di non discriminazione posto dall'art. 14 della Convenzione dei diritti dell'uomo” (Cass. n. 17397/2016), di talché è giocoforza ritenere che il soggiorno legale, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale “… si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale” (Cass. n. 16989/2019 cit.). Dunque, sulla scorta delle prefate coordinate ermeneutiche, deve concludersi per l'irrilevanza dell'allontanamento temporaneo dal territorio italiano, atteso che “… non essendo in discussione la residenza, ma venendo in rilievo solo un mero allontanamento temporaneo, sussiste il diritto della assistita alla prestazione anche per il periodo in cui si è volontariamente allontanata dal luogo di dimora abituale. Occorre, infatti,
Pag. 8 di 12 ricordare che la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo, sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento” (Cass. n. 18189/2019; Cass. n. 15170/2019).
Ai fini della prova del requisito, va condivisa l'interpretazione secondo cui il solo certificato storico di residenza ben può essere idoneo a comprovare il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni, qualora non emergano o non vengano allegati fatti dimostrativi del contrario, ovvero di una lunga e significativa assenza atta ad interrompere il periodo di permanenza fissato dalla legge. Del resto, è lo stesso , con la già menzionata circolare interna n. 131 del 12.12.2022, a CP_1
prevedere che “… la verifica del requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni, deve essere effettuata dalle Strutture territoriali attraverso
l'acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune”.
Orbene, sulla scorta dei su esposti principi, nel caso di specie può reputarsi dimostrato il requisito della stabile permanenza in Italia per il tempo prescritto dalla legge, essendo a ciò sufficiente la produzione del solo certificato storico di residenza, il quale, come già detto, attesta che la ricorrente risiede in Italia dall'aprile 2013, nell'abitazione dei suoi familiari cittadini UE, dunque oltre il tempo richiesto dalla legge ai fini della concessione del beneficio di che trattasi, senza che siano emersi elementi tali da far propendere, anche dubitativamente, per significative interruzioni della stabile permanenza.
Conclusivamente, l'istruttoria documentale di causa ha sufficientemente provato i fatti costitutivi in ordine all'an del diritto invocato da parte ricorrente.
Pag. 9 di 12 Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335/1995 nella misura di legge con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, l'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335/1995 con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (con esclusione della fase istruttoria). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
Pag. 10 di 12 definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente alla corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335/1995 nella misura di legge con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente a corrispondere, in favore di parte ricorrente, l'assegno sociale ex art. 3 L. n. 335/1995 nella misura di legge con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Vasto, 19.03.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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