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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/06/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle causa civile iscritta al numero 539 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello,
D A
rappresentato e difeso dall'Avv.to Lavinia Cipollina Parte_1
- appellante -
CONTRO
, Controparte_1
- appellato contumace –
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza del 29.05.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.1361/2023, pubblicata il 20.04.2023, il Tribunale G.L. di
Palermo, in parziale accoglimento del ricorso, condannò l'
[...]
, a corrispondere ad gli Controparte_2 Parte_1 assegni assistenziali dovuti per effetto del suo inserimento nell'elenco di cui all'art.1 5 L.r.
24/2000 nel periodo ricompreso tra il 02.03.2017 e il 22.06.2017, oltre interessi come per legge.
Il Tribunale, dopo aver richiamato la normativa applicabile alla fattispecie e rilevato che il ricorrente era stato reinserito nell'elenco in parola, ritenne che l'assegno in questione, ai sensi dell'art.43 comma 2 della L.R. n.9/2013, non poteva essere erogato a coloro che avessero commesso reati contro l'ordine pubblico, il patrimonio o le persone dopo l'inserimento all'interno del c.d. “bacino emergenza Palermo”, ma che effetto dell'intervento chiarificatore contenuto nell'art.23 L.r. 975/2027 n°8 (“La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica automaticamente, nelle seguenti ipotesi … c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.99/2013”) avrebbero dovuto ritenersi rilevanti, ai fini della decadenza automatica, solo le condotte contrarie all'ordine pubblico poste in essere dai soggetti inseriti negli elenchi del c.d. bacino emergenza, se commesse in epoca successiva alla data di entrata in vigore della
L.r. n.9/2013.
L'adito Tribunale, rilevato che la condotta penalmente rilevante addebitata al ricorrente, si era perfezionata prima del maggio 2013 e che lo stesso era stato riammesso nel predetto elenco con D.D.G. del 22.06.2017, condannò il convenuto , al CP_1 pagamento dell'assegno assistenziale in parola limitatamente, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione quinquennale da quest'ultimo formulata (individuando nel
2.03.2022 il dies a quo per il calcolo a ritroso del quinquennio il 2.03.2022), al periodo
02.03.2017/22.06.2017.
Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 7.06.2023, dolendosi dell'accoglimento dell'eccezione di Parte_1 prescrizione per non avere il decidente osservato che solo a decorrere dall'entrata in vigore della L.r. n.8.2017 (nella parte in cui ha aggiunto all'art.68 comma 6 L.r. n.9/2016 la frase
“commesse successivamente alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2013”) era stato riconosciuto il proprio diritto ad essere reinserito nel bacino di cui all'art.34 L.r. n.5/2014
e che solo per effetto del D.D.G. del 22.06.2017, con il quale era stato revocato il precedente provvedimento di esclusione, “l'azione di condanna al pagamento degli assegni assistenziali per cui è causa” era “divenuta procedibile”.
Nessuno si è costituito per l'Assessorato convenuto. In assenza di attività istruttoria, la causa, all'udienza del 29.05.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo in calce.
2) In via del tutto preliminare, verificata la regolarità della notifica e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, deve essere dichiarata la contumacia dell'
[...]
, Controparte_2
Passando al merito della vertenza, ritiene la Corte che l'appello non sia fondato e, come tale, debba essere rigettato.
Come è noto ai sensi dell'art.43 comma 2 L.r. n.9/2013: “L'assegno di sostegno del reddito non è erogato nell'ipotesi in cui i soggetti di cui al comma 1 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone”
Disposizione normativa dall'incerta portata precettiva, foriera di un diffuso contenzioso giudiziale, nel quale si colloca anche l'odierna vicenda processuale, preordinato ad individuare i confini applicativi dell'intervento legislativo, se cioè diretto a sanzionare condotte penalmente rilevanti commesse in data successiva o anche anteriore alla data di entrata in vigore della L.r. 9/2013.
Orbene, nel caso di specie è avvenuto che con DDG del 28.07.2013 l'
[...]
, ha previsto l'esclusione Controparte_2 dell'odierno appellato dal bacino dei destinatari di cui all'art.43 comma 1 della legge regionale n.9/13 in ragione di quanto disposto dal comma 2 della medesima norma all'uopo ritendo che il predetto non possedesse i requisiti di moralità e buona condotta necessari per lo svolgimento di attività di interesse pubblico e sociale presso Amministrazioni ed Enti pubblici. Tali comportamenti illeciti sembrerebbero doversi ricondurre alla condanna subita da per fatti di reato commessi nel 2010. Parte_1
Tutto ciò premesso, ritiene questa Corte, come da numerosi precedenti ai quali intende dare continuità, che, in ragione degli effetti sanzionatori alla stessa ricollegati, la norma di cui al citato comma 2 dell'art. 43 della L.R. 9/2013 debba essere interp retata nel senso che essa dispone soltanto per l'avvenire, così da colpire con l'esclusione dal
“bacino” quei soli soggetti che, successivamente alla sua entrata in vigore, si siano macchiati delle condotte di cui alla citata disposizione.
In tal senso, del resto, si è espresso (da ultimo) il legislatore regionale con la disposizione normativa approvata dalla Regione Sicilia (art.23 L.R. n. 8/2017).
Non deve tacersi, infatti, che con l'art.68 della Legge regionale 7.5.2015 n.9 l'art. 43 della L.R. n.9/2013, fin qui richiamato, è stato abrogato, mentre con la L.R. 9.5.2017
n.8 il legislatore siciliano è intervenuto stabilendo all'art. 23 che “alla lettera C) del comma 6 dell'art.68 della legge regionale 7 maggio 2015 n.9, alla fine del periodo sono aggiunte le parole “commesse successivamente alla data di entrata in vigore della regionale n.9/2013”.
Conseguentemente il novellato art.68 comma 6 lett. C) della L.R. n.9/2015 al momento dell'emanazione della presente sentenza dispone che “La perdita dei benefici di cui al presente articolo, si verifica, automaticamente, nelle seguenti ipotesi: … c) nelle ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 si rendano responsabili di azioni contrarie all'ordine pubblico e/o al patrimonio e/o alle persone commesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n.9/2013”. avrebbe potuto, dunque, rivendicare il suo diritto al Parte_1 reinserimento negli elenchi del c.d. Bacino Emergenza Palermo e al versamento del connesso assegno già a decorrere dalla comunicazione del decreto assessoriale del
28.07.2013 di esclusione, perché provvedimento adottato in esecuzione di una disposizione normativa dall'incerto contenuto interpretativo e del quale l'istante avrebbe potuto eccepire l'inoperatività nell'ipotesi di condotte penalmente illecite commesse in epoca anteriore all'entrata in vigore della L.r. 9/2013.
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto attoreo per il quale “solo” l'art.23 L.r. n.8/2017 avrebbe “riconosciuto” il suo diritto ad essere reinserito nel bacino di cui all'art.34 L.r. n.5/2014, trattandosi, piuttosto, di una posizione giuridica sostanzial e rivendicabile già all'epoca del decreto assessoriale di esclusione dall'elenco (sollecitando un'interpretazione letterale e sistemica del comma 2 dell'art. 43 della L.R. 9/2013 favorevole alla propria posizione) o quantomeno a far data dall'entrate in vi gore dell'art.68, L.R. 7 maggio 2015, n. 9 nella parte in cui ha abrogato l'art.23 cit..
Si ricorda, infatti, che per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 21821/2011;
n.21220/2004; n.2429/1994) la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto vale re, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale dell'esercizio del diritto medesimo (si pensi ad una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto), con la conseguenza che l'impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto non è idonea ad impedire il decorso della prescrizione.
Milita in tal senso anche la giurisprudenza della Suprema Corte
(Cass.n.12386/2000, in motivazione) per la quale in presenza della retroattività propria di una legge di interpretazione autentica, “la quale, al pari della sentenza costituzionale, determina la regula iuris alla quale tutti sono obbligati ad attenersi in relazione a dati normativi preesistenti, i diritti che ne scaturiscono vanno considerati non solo esistenti ma anche "maturati", cioè esigibili, dall'entrata in vigore della legge interpretata. Tanto
è vero che, ai fini della decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., al pari dell'ostacolo rappresentato dalla vigenza di una norma contrastante con la Costituzione, quello derivante dal significato plausibile di una norma (in seguito smentito dall'interpretazione autentica), non è di carattere giuridico ma semplicemente di fatto, sicché non impedisce il decorso del termine di prescrizione (giurisprudenza pacifica per le sentenze della Corte costituzionale, ma a maggior ragione lo stesso principio deve estendersi alla legge interpretativa che, per sua natura, non esclude che l'interpretazione imposta potesse essere adottata anche prima della sua entrata in vigore)”.
Priva di pregio è, altresì, la richiesta dell'appellante dell'applicazione “in via analogica” della “disciplina prevista per i casi di reintegrazione a causa di licenziamento illegittimo, che prevede non solo la reintegrazione nel posto di lavoro, ma anche il pagamento di un'indennità pari alla retribuzione non goduta dal lavoratore dal giorno del licenziamento al giorno del reintegro”, in quanto materia regolata da una normativa ad hoc.
Così come appare inconferente il richiamo ad alcuni precedenti di merito di questo
ET (di primo e secondo grado) in quanto non è dato sapere se nelle sottostanti vicende processuali era stata o meno sollevata un'eccezione di prescrizione del rivendi cato assegno assistenziale.
In definitiva, sulla scorta delle considerazioni fin qui svolte, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
3) Nulla per le spese del presente grado stante l'esito del gravame e la mancata costituzione dell' appellato. CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia dell'
[...]
, conferma la sentenza n.1361/2023 emessa Controparte_2 in data 20 aprile 2023 dal Tribunale G.L. di Palermo.
Nulla per le spese del presente grado.
Così deciso in Palermo il 29 maggio 2025. il Consigliere estensore
Claudio Antonelli
Il Presidente
Michele De Maria