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Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/03/2024, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 1636 del 2023 R.G.; letta la domanda con cui e hanno chiesto la cessazione Parte_1 Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato in Luogosanto il 19.5.2012, atto n. 1, parte II°, serie A, anno 2012, dal quale, il 26.1.2016, è nato il figlio;
Persona_1 sentiti gli stessi ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e ritenuto che la comunione morale e materiale tra i coniugi sia cessata, come si desume dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che sia intervenuta riconciliazione;
preso atto del parere del Pubblico Ministero;
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato tra e in Luogosanto il 19.5.2012, atto n. 1, parte II°, serie Parte_1 Controparte_1
A, anno 2012, alle seguenti condizioni:
il figlio minore, , che frequenta la classe seconda della scuola primaria, resta affidato ai Persona_1 genitori congiuntamente;
gli accordi inerenti la frequentazione tra padre e figlio sono i seguenti:
a. il minore permarrà con il padre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita di scuola (il padre si recherà a prenderlo) e fino al mattino successivo quanto lo riaccompagnerà a scuola: questo nelle settimane in cui il bambino permarrà nel fine settimana con la madre;
nelle settimane in cui il fine settimana sarà trascorso dal minore con il padre, questi lo terrà con sé il lunedì, il mercoledì ed il Per venerdì dalle 15,30, recandosi presso l'abitazione materna per prendere ove lo riporterà alle 20.
Nei pomeriggi di permanenza del minore presso entrambi i genitori, questi si impegnano ad assisterlo per i compiti e per lo studio.
1 b. Il minore permarrà a fine settimana alterni presso ciascuno dei genitori;
più precisamente: il fine Per settimana materno inizia il sabato mattina alle 10 quando il padre accompagnerà presso Per l'abitazione materna. Nel fine settimana in cui il minore permarrà presso il padre, vi permarrà dalle 15,30 del venerdì alle 20 della domenica allorquando il padre lo riaccompagnerà presso la madre.
c. Le regole sub a e b varranno anche per il periodo di vacanze estive del minore dove, salvi diversi Per accordi tra le parti anche in funzione del lavoro stagionale del Signor starà presso il CP_1 padre nelle giornate quivi stabilite ma dalla mattina alle 10 e fino alla mattina successiva alle 10 quando accompagnerà il bambino presso la madre. CP_1 Per c. Atteso che si sottopone a visite specialistiche settimanalmente nella giornata del lunedì, in
Olbia presso il della dr.ssa Organizzazione_1 Per_2
, via Sansovino, i genitori si accordano perché il bambino sia accompagnato al detto Centro da
[...] Per ciascuno dei genitori a settimane alterne. Le parti si accordano, altresì, perché sia accompagnato da ciascuno di loro a settimane alterne alla lezione di equitazione che il bambino svolge nella giornata di venerdì di ogni settimana.
d. Rilevato che il padre, nell'attualità svolge un lavoro stagionale, le vacanze estive di 15 giorni (anche Per non consecutivi), diventeranno vacanze invernali che trascorrerà con il padre secondo modalità che devono essere previamente comunicate alla madre. Allo stesso modo dette condizioni varranno anche per la madre in caso dovesse svolgere lavori stagionali. La madre ugualmente terrà con sé il figlio per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive.
e. il padre verserà alla madre €. 200,00 al mese quale contributo per il mantenimento del figlio
(rivalutazione ISTAT come per legge); l'assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori. Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del CNF depositato in atti.
f. Le spese per la gestione dell'indennità di frequenza di cui il bambino è beneficiario, saranno effettuate dai genitori previa comunicazione reciproca e accertamento della necessità e dovranno essere rendicontate e documentate nel dettaglio da parte di entrambi i genitori e reciprocamente.
g. Le festività prevalenti vedranno l'alternanza tra le festività e negli anni come da prassi;
per quanto riguarda feste come il compleanno del bambino ugualmente si avrà l'alternanza negli anni, ovvero i genitori potranno trovare di anno in anno una soluzione concordata per festeggiare nel medesimo giorno entrambi il compleanno del figlio.
h. il signor verserà mensilmente alla signora la somma di €. 80,00 per il pagamento CP_1 T_
(intestato alla del finanziamento, a suo tempo ed in costanza di matrimonio, ricevuto da T_
, avente n°20220147542119, dell'importo complessivo di €. 20.000,00, acceso nel Controparte_2
2019, che avrà termine ultimo di pagamento nel 2029.
L'abitazione coniugale, sita in Luogosanto, via Vittorio Emanuele II°n°63, resta assegnata a
[...]
con tutti gli arredi affinché vi viva con il minore figlio . Con la Parte_1 Persona_1 seguente precisazione: i mobili che arredano la casa della (ex casa coniugale delle parti), T_ tranne la cucina (compresa di piano cottura ad induzione e la batteria di pentole) e la stufa a pellet del piano terra che furono donate dai genitori del sig. prima del matrimonio, restano in uso alla CP_1 casa, ma rimangono comunque nella proprietà del CP_1
Nulla si prevede in merito al versamento di contributo per il mantenimento dei coniugi, atteso che la signora ha creato una nuova famiglia stabile ed il signor ha propri redditi da lavoro. T_ CP_1
2 Spese legali compensate.
Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luogosanto di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, 1.3.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente estensore dott. Ugo Iannini Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo 1636 del 2023 R.G.; letta la domanda con cui e hanno chiesto la cessazione Parte_1 Controparte_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato in Luogosanto il 19.5.2012, atto n. 1, parte II°, serie A, anno 2012, dal quale, il 26.1.2016, è nato il figlio;
Persona_1 sentiti gli stessi ed inutilmente esperito il tentativo di conciliazione;
verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge e ritenuto che la comunione morale e materiale tra i coniugi sia cessata, come si desume dal lungo tempo trascorso dalla separazione senza che sia intervenuta riconciliazione;
preso atto del parere del Pubblico Ministero;
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato tra e in Luogosanto il 19.5.2012, atto n. 1, parte II°, serie Parte_1 Controparte_1
A, anno 2012, alle seguenti condizioni:
il figlio minore, , che frequenta la classe seconda della scuola primaria, resta affidato ai Persona_1 genitori congiuntamente;
gli accordi inerenti la frequentazione tra padre e figlio sono i seguenti:
a. il minore permarrà con il padre il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dall'uscita di scuola (il padre si recherà a prenderlo) e fino al mattino successivo quanto lo riaccompagnerà a scuola: questo nelle settimane in cui il bambino permarrà nel fine settimana con la madre;
nelle settimane in cui il fine settimana sarà trascorso dal minore con il padre, questi lo terrà con sé il lunedì, il mercoledì ed il Per venerdì dalle 15,30, recandosi presso l'abitazione materna per prendere ove lo riporterà alle 20.
Nei pomeriggi di permanenza del minore presso entrambi i genitori, questi si impegnano ad assisterlo per i compiti e per lo studio.
1 b. Il minore permarrà a fine settimana alterni presso ciascuno dei genitori;
più precisamente: il fine Per settimana materno inizia il sabato mattina alle 10 quando il padre accompagnerà presso Per l'abitazione materna. Nel fine settimana in cui il minore permarrà presso il padre, vi permarrà dalle 15,30 del venerdì alle 20 della domenica allorquando il padre lo riaccompagnerà presso la madre.
c. Le regole sub a e b varranno anche per il periodo di vacanze estive del minore dove, salvi diversi Per accordi tra le parti anche in funzione del lavoro stagionale del Signor starà presso il CP_1 padre nelle giornate quivi stabilite ma dalla mattina alle 10 e fino alla mattina successiva alle 10 quando accompagnerà il bambino presso la madre. CP_1 Per c. Atteso che si sottopone a visite specialistiche settimanalmente nella giornata del lunedì, in
Olbia presso il della dr.ssa Organizzazione_1 Per_2
, via Sansovino, i genitori si accordano perché il bambino sia accompagnato al detto Centro da
[...] Per ciascuno dei genitori a settimane alterne. Le parti si accordano, altresì, perché sia accompagnato da ciascuno di loro a settimane alterne alla lezione di equitazione che il bambino svolge nella giornata di venerdì di ogni settimana.
d. Rilevato che il padre, nell'attualità svolge un lavoro stagionale, le vacanze estive di 15 giorni (anche Per non consecutivi), diventeranno vacanze invernali che trascorrerà con il padre secondo modalità che devono essere previamente comunicate alla madre. Allo stesso modo dette condizioni varranno anche per la madre in caso dovesse svolgere lavori stagionali. La madre ugualmente terrà con sé il figlio per 15 giorni consecutivi durante le vacanze estive.
e. il padre verserà alla madre €. 200,00 al mese quale contributo per il mantenimento del figlio
(rivalutazione ISTAT come per legge); l'assegno unico sarà diviso al 50% tra i genitori. Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i genitori secondo il protocollo del CNF depositato in atti.
f. Le spese per la gestione dell'indennità di frequenza di cui il bambino è beneficiario, saranno effettuate dai genitori previa comunicazione reciproca e accertamento della necessità e dovranno essere rendicontate e documentate nel dettaglio da parte di entrambi i genitori e reciprocamente.
g. Le festività prevalenti vedranno l'alternanza tra le festività e negli anni come da prassi;
per quanto riguarda feste come il compleanno del bambino ugualmente si avrà l'alternanza negli anni, ovvero i genitori potranno trovare di anno in anno una soluzione concordata per festeggiare nel medesimo giorno entrambi il compleanno del figlio.
h. il signor verserà mensilmente alla signora la somma di €. 80,00 per il pagamento CP_1 T_
(intestato alla del finanziamento, a suo tempo ed in costanza di matrimonio, ricevuto da T_
, avente n°20220147542119, dell'importo complessivo di €. 20.000,00, acceso nel Controparte_2
2019, che avrà termine ultimo di pagamento nel 2029.
L'abitazione coniugale, sita in Luogosanto, via Vittorio Emanuele II°n°63, resta assegnata a
[...]
con tutti gli arredi affinché vi viva con il minore figlio . Con la Parte_1 Persona_1 seguente precisazione: i mobili che arredano la casa della (ex casa coniugale delle parti), T_ tranne la cucina (compresa di piano cottura ad induzione e la batteria di pentole) e la stufa a pellet del piano terra che furono donate dai genitori del sig. prima del matrimonio, restano in uso alla CP_1 casa, ma rimangono comunque nella proprietà del CP_1
Nulla si prevede in merito al versamento di contributo per il mantenimento dei coniugi, atteso che la signora ha creato una nuova famiglia stabile ed il signor ha propri redditi da lavoro. T_ CP_1
2 Spese legali compensate.
Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Luogosanto di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, 1.3.2024
Il Presidente est.
Alessandro Di Giacomo
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