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Ordinanza 9 giugno 2025
Ordinanza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N.RG 1082/2025
Tribunale Ordinario di Ivrea Sezione Civile Unica
IL GIUDICE, dott. Meri Papalia,
letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025;
visto l'art. 649 c.p.c.;
rilevato che parte creditrice agisce in forza di riconoscimento di debito con i conseguenti effetti in termini di onere probatorio ex art. 1988 c.c.;
rilevato che parte opponente ha, da un lato, sostenuto che l'impegno di debito assunto nell'anno 2023 sia da ricollegarsi ad un preliminare di compravendita il cui contratto definitivo risale al lontano 2012 con già avvenuto pagamento integrale del prezzo al momento della ricognizione di debito, dall'altro ad assunti rapporti amicali ed ancora ad non meglio chiariti effetti di influenza del credito sui soci di una società fallita di cui l'odierno convenuto era rappresentante legale;
rilevato che le asserzioni di parte attrice risultano prive di logica e non meglio chiarite nonostante i chiarimenti richiesti all'udienza del 5 giugno 2025;
ritenuto insussistente il fumus boni iuris dell'opposizione esperita per carenza di allegazione dei fatti, prima ancora che di prova documentale a supporto dell'opposizione espletata;
1 rilevato, in punto periculum, che la parte opponente si è dichiarata, all'udienza del 5
giugno 2025, totalmente incapace ad adempiere al pagamento di qualsiasi somma,
rammostrando un comportamento totalmente ostruzionistico a qualsiasi definizione bonaria della lite pendente;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata da riservando la Parte_1
liquidazione delle spese con la sentenza di definizione del giudizio.
Si comunichi.
Ivrea, lì 07/06/2025
Il Giudice
Dott. Meri Papalia
2
Tribunale Ordinario di Ivrea Sezione Civile Unica
IL GIUDICE, dott. Meri Papalia,
letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, assunta all'esito dell'udienza del 5 giugno 2025;
visto l'art. 649 c.p.c.;
rilevato che parte creditrice agisce in forza di riconoscimento di debito con i conseguenti effetti in termini di onere probatorio ex art. 1988 c.c.;
rilevato che parte opponente ha, da un lato, sostenuto che l'impegno di debito assunto nell'anno 2023 sia da ricollegarsi ad un preliminare di compravendita il cui contratto definitivo risale al lontano 2012 con già avvenuto pagamento integrale del prezzo al momento della ricognizione di debito, dall'altro ad assunti rapporti amicali ed ancora ad non meglio chiariti effetti di influenza del credito sui soci di una società fallita di cui l'odierno convenuto era rappresentante legale;
rilevato che le asserzioni di parte attrice risultano prive di logica e non meglio chiarite nonostante i chiarimenti richiesti all'udienza del 5 giugno 2025;
ritenuto insussistente il fumus boni iuris dell'opposizione esperita per carenza di allegazione dei fatti, prima ancora che di prova documentale a supporto dell'opposizione espletata;
1 rilevato, in punto periculum, che la parte opponente si è dichiarata, all'udienza del 5
giugno 2025, totalmente incapace ad adempiere al pagamento di qualsiasi somma,
rammostrando un comportamento totalmente ostruzionistico a qualsiasi definizione bonaria della lite pendente;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata da riservando la Parte_1
liquidazione delle spese con la sentenza di definizione del giudizio.
Si comunichi.
Ivrea, lì 07/06/2025
Il Giudice
Dott. Meri Papalia
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